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Decreto 15 dicembre 2006
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della funzione pubblica. Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN a carico dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.
(G.U. n. 49 del 28-2-2007)
IL MINISTRO PER LE
RIFORME E L'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente "Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, l'art. 46, commi
8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve
avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina
delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni,
rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le
amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti,
nonché per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa
dalla conferenza unificata Stato - regioni e Stato - città;
Visto altresì, l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al
bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme
concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione
finanziaria;
Visto l'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che annovera
l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) tra le aziende e
gli enti che adeguano i propri ordinamenti ai principi generali dello stesso
decreto legislativo e che sono rappresentati dall'ARAN ai fini della
stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, recante:
"Riordino della
disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA a
norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998
dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella
successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e' stata concordata
con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni,
pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del
funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma
8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione
interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto
annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere - di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico - alla
definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico
delle aziende e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ed, in particolare, dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA);
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi
dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001, a
carico dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) è
attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.
Art. 2.
1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), individua la somma complessiva di contributo
dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto
annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle
finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata
tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, pari a lire
seimila per ciascun dipendente, equivalenti a tre euro e dieci centesimi, ai
sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA) provvede a versare l'importo dovuto direttamente
all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN
n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone
contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.
Art. 3.
1. I contributi di competenza dell'anno di entrata in vigore del presente
decreto devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente
art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
Roma, 15 dicembre 2006
Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione
Nicolais
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani