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Decreto 15 dicembre 2006

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della funzione pubblica. Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN a carico dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.

 

(G.U. n.  49 del 28-2-2007)

 

 

 

IL MINISTRO PER LE RIFORME E L'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla conferenza unificata Stato - regioni e Stato - città;
Visto altresì, l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;
Visto l'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che annovera l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) tra le aziende e gli enti che adeguano i propri ordinamenti ai principi generali dello stesso decreto legislativo e che sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, recante:

"Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e' stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico - alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle aziende e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed, in particolare, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

Decreta:

Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001, a carico dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.
1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), individua la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, pari a lire seimila per ciascun dipendente, equivalenti a tre euro e dieci centesimi, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) provvede a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.
1. I contributi di competenza dell'anno di entrata in vigore del presente decreto devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
 

Roma, 15 dicembre 2006

Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione
Nicolais

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani