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Provincia autonoma di Trento
Legge Regionale n. 3
del 11 marzo 2005
Provincia Autonoma di Trento. Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste,
di commercio, di turismo, di industria e di energia
(B.U.R. TRENTINO-ALTO ADIGE N. 11 del 15 marzo 2005 )
SUPPLEMENTO N. 1
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:
Capo I
Disposizioni in materia di agricoltura e di foreste
ARTICOLO 1
Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno
dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della
contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)
1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 28 marzo
2003, n. 4, le parole: ", con riferimento all'esercizio finanziario successivo a
quello dell'adozione" sono soppresse.
2. All'articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per ciascuna azienda l'importo massimo della spesa ammessa a beneficiare
delle agevolazioni previste da questo titolo per gli investimenti aziendali di
cui agli articoli 42, 44, 45 e 46 non può essere superiore ad un milione di euro
per il periodo di validità del regime di aiuti autorizzato dall'Unione europea e
con decorrenza dalla concessione della prima agevolazione.";
b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora le
iniziative siano ricomprese nei casi speciali di cui ai punti 4.1.2.2, 4.1.2.3 e
4.1.2.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore
agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C 28
del 1° febbraio 2000, e siano rispettate tutte le condizioni ivi previste, le
predette percentuali sono aumentate al 75 per cento."
3. All'articolo 14 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Interventi della Provincia per piani
cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato";
b) al comma 1 l'ultimo periodo è soppresso;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Provincia è inoltre autorizzata a sostenere le spese per il finanziamento
o il cofinanziamento delle iniziative ricomprese nel piano di sviluppo rurale
della Provincia e negli altri piani, comunque denominati, cofinanziati
dall'Unione europea o dallo Stato.";
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di mancata o minore erogazione - da parte dell'Unione europea e
dello Stato - delle provvidenze di cui ai commi 1 e 2, l'onere dei benefici
concessi rimane a carico della Provincia.";
e) al comma 4 le parole: "Per le finalità di cui al comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "Per le finalità previste dai commi 1 e 2".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della legge provinciale n. 4 del 2003 è
aggiunto il seguente:
"4 bis. I pascoli montani di proprietà dei comuni e i pascoli gravati di uso
civico appartenenti alla Magnifica Comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e
Manez e alle associazioni agrarie di diritto pubblico, nonché quelli gestiti
dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC), sono
utilizzati in coerenza con i criteri generali definiti dalla Giunta provinciale
e tenuto conto dello schema-tipo di disciplinare tecnico-economico predisposto
dalla Giunta medesima. È comunque fatto salvo per il censita il diritto di uso
civico."
5. L'articolo 29 della legge provinciale n. 4 del 2003 è abrogato.
6. Nel comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale n. 4 del 2003 dopo le
parole: "ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h)," sono
inserite le seguenti: "nonché alla Magnifica Comunità di Fiemme,".
7. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 4
del 2003, le parole: "a favore dei propri associati" sono soppresse.
8. Dopo l'articolo 43 della legge provinciale n. 4 del 2003 è inserito il
seguente:
"Art. 43 bis
Interventi per lo smaltimento di
materiale a rischio
1. Per l'assolvimento dell'obbligo dello smaltimento del materiale specifico a
rischio, a seguito del manifestarsi di casi di encefalopatia spongiforme bovina
(BSE), e per tutelare la salute umana e la protezione dell'ambiente, la
Provincia, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia,
riconosce a titolo di contributi i costi relativi alla raccolta ed alla
distruzione dei capi della specie bovina, equina, suina, ovicaprina, avicunicola
e delle trote morte. Dette attività sono svolte dalla Federazione provinciale
allevatori.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono definite dalla Giunta con la deliberazione prevista dall'articolo 3."
9. All'articolo 48 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla fine della lettera a) del comma 1 sono aggiunte le parole: "tali
benefici possono essere concessi anche ai consorzi di tutela;";
b) alla fine della lettera b) del comma 1 sono aggiunte le parole: "; tali
benefici possono essere concessi anche alle associazioni istituite per la
presentazione e la gestione delle produzioni di cui al regolamento (CEE) n.
2081/92 e al regolamento (CEE) n. 2082/92";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché alle
cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli, per conto dei
singoli imprenditori ad esse associati, che si impegnino ad applicare tecniche
di difesa alternative in fruttiviticoltura per almeno cinque anni, può essere
concesso un premio fino ad un massimo di 130 euro per ettaro, calcolato sulla
base del costo aggiuntivo derivante dall'applicazione di tecniche di difesa
alternative."
10. All'articolo 51 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova
disciplina del Fondo di solidarietà nazionale)" sono sostituite dalle seguenti:
"dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7
marzo 2003, n. 38)";
b) nel comma 3 le parole: "della legge n. 185 del 1992" sono sostituite dalle
seguenti: "del decreto legislativo n. 102 del 2004".
11. L'articolo 54 della legge provinciale n. 4 del 2003 è sostituito dal
seguente:
"Art. 54
Interventi per la difesa passiva
1. Per diminuire i danni provocati dalle calamità naturali o dalle avversità
atmosferiche assimilabili a calamità naturale, mediante l'attuazione della
difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, ai consorzi di
difesa, alle cooperative e loro consorzi autorizzati dalla Provincia e ai
singoli produttori agricoli può essere concesso un contributo fino alla misura
massima del 50 per cento a copertura delle spese sostenute per il pagamento del
premio delle polizze stipulate relativamente ai contratti di assicurazione
previsti dalla normativa statale. Il contributo totale, derivante dalla somma
degli interventi provinciale e statale, non può superare l'80 per cento del
premio assicurativo.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili alle colture agricole e alle strutture produttive per l'ortofloricoltura, che non sono ricompresi nei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, può essere concesso un contributo sino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il medesimo contributo può essere altresì concesso ai predetti soggetti che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle suddette avversità agli impianti produttivi delle colture agricole.
3. Qualora le polizze assicurative stipulate per la difesa passiva di cui al comma 1 comprendano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, la percentuale di intervento derivante dalla somma di interventi statali e provinciali non può superare unitamente il 50 per cento del costo del premio.
4. Qualora le polizze assicurative di cui al comma 2 comprendano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, la percentuale di intervento è ridotta sino al massimo del 50 per cento del costo del premio.
5. Ai soggetti di cui al comma 1, che attuano la difesa passiva per i danni al bestiame mediante ricorso a forme assicurative, può essere concesso un contributo fino all'80 per cento della spesa sostenuta per i danni che derivano dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili. Qualora la polizza assicurativa comprenda unitamente ai precedenti anche altri rischi connessi ad eventi non assimilabili a calamità naturali o perdite dovute a epizoozie, la percentuale di intervento è ridotta sino al massimo del 50 per cento.
6. Per calamità naturali s'intendono gli eventi considerati al punto 11.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C 28 del 1° febbraio 2000, per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali si intendono gli eventi che provocano le perdite considerate dal punto 11.3 dei predetti orientamenti.
7. Non possono essere ammesse a finanziamento polizze assicurative che prevedono unicamente l'indennizzo di danni dovuti ad avversità atmosferiche non assimilabili a calamità naturali o perdite dovute a epizoozie o fitopatie.
8. Per le finalità del comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), ai consorzi di difesa, nonché ai consorzi di difesa contro la grandine costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16 (Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine), può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto e l'installazione di mezzi tecnici ritenuti idonei. Con regolamento, di concerto con l'assessorato all'urbanistica e all'ambiente, è disciplinata la tipologia e la localizzazione dei mezzi tecnici.
9. Il fondo di dotazione concesso ai consorzi di produttori di cui all'articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 (Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale), ai sensi dell'articolo 14, primo comma, lettera b), della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11 (Nuovi interventi a sostegno dell'economia), è restituito alla Provincia in caso di scioglimento dei consorzi."
12. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale n. 4 del 2003 è
aggiunto il seguente:
"1 bis. Con riguardo agli interventi previsti dal comma 1, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), possono presentare domanda per conto
dei propri soci."
13. Il comma 9 bis dell'articolo 60 della legge provinciale n. 4 del 2003 è
sostituito dal seguente:
"9 bis. Per la concessione degli aiuti previsti dagli articoli 46, 48, 51, 52 e
55 la Provincia, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di
contratti, può altresì affidare i compiti previsti e disciplinati dal presente
articolo alle società cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d), con riguardo alle provvidenze da concedere:
a) ai soci delle medesime cooperative o consorzi;
b) ai soci delle cooperative o consorzi ad esse aderenti."
14. L'articolo 64 della legge provinciale n. 4 del 2003 è sostituito dal
seguente:
"Art. 64
Efficacia delle disposizioni
1. L'efficacia delle disposizioni contenute in questo titolo decorre dalla data
di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso sull'esito
positivo dell'esame di compatibilità delle disposizioni medesime da parte della
Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato
istitutivo. Per i fini di questo comma, in alternativa alla pubblicazione
dell'avviso sull'esito positivo può essere disposta la pubblicazione
dell'avvenuta comunicazione alla Commissione effettuata ai sensi del regolamento
(CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. Le disposizioni che trovano applicazione secondo quanto previsto dal comma 1
si applicano anche alle domande presentate e non ancora definite alla data ivi
prevista."
15. L'articolo 43 bis della legge provinciale n. 4 del 2003, come inserito dal
comma 8, ha efficacia a decorrere dal giorno in cui è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione l'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilità
da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88
del trattato istitutivo. Gli interventi previsti dal predetto articolo 43 bis
della legge provinciale n. 4 del 2003 possono essere riconosciuti anche con
riguardo alle spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2004.
16. Relativamente alla campagna produttiva dell'anno 2004, le domande presentate
ai sensi dell'articolo 48 della legge provinciale n. 4 del 2003, come modificato
dal comma 9, possono riguardare anche spese sostenute antecedentemente alla data
di presentazione delle domande medesime.
17. La disciplina dei contributi prevista dall'articolo 54 della legge
provinciale n. 4 del 2003, come sostituito dal comma 11 di questo articolo, si
applica anche alle domande presentate per l'anno 2004 e definite sulla base
della previgente legislazione. La Provincia riconosce conseguentemente la
differenza di contributo eventualmente spettante in base alla nuova disciplina.
18. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 di questo articolo si
provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio con riferimento alla
funzione obiettivo "Agricoltura". Alla copertura degli altri oneri derivanti da
questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nelle allegate tabelle
A e B.
ARTICOLO 2
Interpretazione autentica dell'articolo 43 della legge provinciale 28 marzo
2003, n. 4
1. L'articolo 43, comma 1, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, va
interpretato nel senso che, anche tenuto conto di quanto previsto dalla legge 15
gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), l'istituzione e la
tenuta dei libri genealogici costituisce, come già previsto dall'articolo 34
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di
agricoltura), compito istituzionale della Federazione provinciale degli
allevatori in quanto associata alla Associazione italiana allevatori e nel senso
che, per tale compito, alla predetta Federazione sono concessi i contributi
previsti dalla legislazione provinciale.
ARTICOLO 3
Modificazioni della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario
di San Michele all'Adige)
1. Nel comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28
le parole: "non più di dodici direttori" sono sostituite dalle seguenti: "non
più di tredici direttori".
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 28 del
1990 è sostituita dalla seguente:
"b) per il personale ricercatore del centro sperimentale dal contratto
collettivo provinciale del comparto della ricerca;".
3. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 28 del 1990 è
sostituito dal seguente:
"2. Il programma pluriennale di attività è lo strumento di programmazione
generale che fissa le scelte e individua gli obiettivi che l'istituto intende
perseguire nel periodo di riferimento. Il programma pluriennale è elaborato in
armonia con le previsioni degli strumenti di programmazione provinciale e
compatibilmente con le risorse previste nei medesimi strumenti. Il programma
pluriennale ha efficacia temporale per l'intera legislatura. Tale efficacia è
tuttavia prorogata fino all'entrata in vigore del programma pluriennale
successivo."
4. Nel comma 3 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 28 del 1990 le
parole: "da una relazione illustrativa delle singole voci di costo e ricavo"
sono sostituite dalle seguenti: "dalla relativa nota integrativa".
5. Agli oneri derivanti da questo articolo provvede l'Istituto agrario di San
Michele all'Adige nell'ambito delle assegnazioni provinciali per il suo
funzionamento.
ARTICOLO 4
Disposizioni per il riconoscimento e per il sostegno delle organizzazioni dei
produttori agricoli
1. Questo articolo detta la disciplina delle organizzazioni dei produttori
agricoli operanti nella provincia di Trento non regolamentate da specifica
normativa comunitaria.
2. La Provincia riconosce le organizzazioni dei produttori agricoli costituite
con lo scopo di:
a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa
alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati;
c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi di produzione;
d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose
dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità
delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque,
dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità;
e) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli
associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
f) adottare processi di tracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento, per
conto dei soci, degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare.
3. Per il riconoscimento le organizzazioni dei produttori devono:
a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti agricoli;
b) avere sede operativa nella provincia di Trento;
c) assumere la forma giuridica di società di capitali aventi per oggetto sociale
la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia
sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite da imprenditori
agricoli o da società cooperative agricole e loro consorzi o da consorzi con
attività esterne di cui agli articoli da 2612 a 2615 bis del codice civile o
società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile, costituiti da
imprenditori agricoli e loro forme societarie;
d) prevedere negli statuti l'obbligo per i soci di aderire, per quanto riguarda
la produzione oggetto dell'attività delle organizzazioni, ad una sola di esse,
di far vendere almeno il 50 per cento della produzione direttamente
dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei
soci fino al 25 per cento del prodotto, di mantenere il vincolo associativo
annuale e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi; gli
statuti, inoltre, devono prevedere disposizioni volte a garantire ai soci il
controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle
decisioni da essa adottate.
4. Con regolamento sono definiti i requisiti specifici e sono stabilite le norme
procedurali per concedere il riconoscimento ai sensi di questo articolo, nonché
per la vigilanza sulle organizzazioni dei produttori agricoli, ivi comprese le
associazioni dei produttori agricoli già operanti alla data di entrata in vigore
di questa legge e già riconosciute ai sensi della legge provinciale 28 ottobre
1985, n. 18 (Norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori
agricoli e ulteriori modifiche alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28).
Il regolamento disciplina in particolare le modalità per la presentazione delle
domande, per la loro definizione e per l'effettuazione delle verifiche.
5. La Provincia può concedere contributi alle organizzazioni dei produttori
agricoli riconosciute ai sensi di questo articolo per le spese sostenute per
l'avvio e per il funzionamento delle organizzazioni dei produttori per un
periodo massimo di quattro anni dal loro riconoscimento, secondo quanto previsto
dall'articolo 31 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno
dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della
contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).
6. Presso il servizio provinciale competente in materia di vigilanza e
promozione dell'attività agricola è istituito l'elenco provinciale delle
organizzazioni dei produttori agricoli, nel quale le organizzazioni sono
iscritte d'ufficio a seguito del loro riconoscimento.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge le
associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge provinciale n. 18
del 1985 adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche
previste da questo articolo. Qualora le associazioni non adottino le predette
delibere, la Provincia dispone la revoca del riconoscimento.
8. Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 4 sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 18;
b) gli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n.
5;
c) l'articolo 96 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.
9. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo
le modalità indicate nell'allegata tabella A.
ARTICOLO 5
Modificazioni della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni
varie in materia forestale)
1. All'articolo 3 della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma le parole: "Il comitato tecnico forestale può subordinare"
sono sostituite dalle seguenti: "Il comitato tecnico forestale ed il servizio
provinciale competente in materia di foreste possono subordinare";
b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
"In caso di trasformazione abusiva delle superfici boscate il comitato tecnico
forestale e, ove competente al rilascio dell'autorizzazione, il servizio
provinciale competente in materia di foreste possono imporre lavori di
ripristino, fissando un adeguato termine. In caso di mancata esecuzione, i
predetti organismi diffidano l'interessato a effettuare il deposito di una somma
presso il tesoriere della Provincia di importo corrispondente alla spesa
prevista; in tal caso il servizio provinciale competente in materia di foreste
cura l'esecuzione dei lavori. Ove l'interessato non effettui il deposito, ovvero
qualora l'esecuzione dei lavori abbia comportato una spesa superiore a quella
prevista, la riscossione delle somme dovute è disposta secondo le norme previste
dall'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in
materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di
Trento)."
2. L'articolo 4 della legge provinciale n. 31 del 1980 è sostituito dal
seguente:
"Art. 4
Interventi compensativi
1. Allo scopo di assicurare il mantenimento di un equilibrato assetto
idrogeologico e forestale del territorio, il rilascio dell'autorizzazione alla
trasformazione di coltura da parte del comitato tecnico forestale, in
applicazione della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per
il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), e il rilascio
dell'autorizzazione alla sostituzione di specie di cui all'articolo 3 delle
prescrizioni di massima e di polizia forestale, possono essere subordinati al
rimboschimento o al rinfoltimento compensativo di una superficie di norma non
inferiore a quella trasformata, da effettuarsi a cura del titolare
dell'autorizzazione nell'ambito del bacino idrografico o del territorio
comunale, anche su proprietà diversa da quella del titolare dell'autorizzazione.
2. Qualora non sussistano le condizioni per la realizzazione dell'intervento di
cui al comma 1, il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla
realizzazione di opere forestali e di miglioramento dei boschi esistenti, di
opere idraulico-forestali o di antincendio oppure al versamento di una somma
pari al costo del rimboschimento di un'area delle stesse dimensioni di quella
trasformata; la somma versata è introitata nel fondo forestale provinciale per
essere destinata alla realizzazione di interventi di rimboschimento o di opere
forestali, idraulico-forestali o antincendio su terreni situati nell'ambito del
territorio dell'ente interessato."
ARTICOLO 6
Modificazioni della legge provinciale 23 settembre 1978, n. 48 (Provvedimenti
per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse)
1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 23 novembre 1978, n.
48, è sostituito dal seguente:
"Agli effetti della presente legge rientrano tra gli enti anche le forme
collaborative e gli enti strumentali previsti dall'ordinamento dei comuni di cui
alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della
Regione Trentino - Alto Adige), i soggetti a cui è affidata la gestione
forestale da parte degli enti pubblici proprietari, le amministrazioni separate
dei beni frazionali di uso civico di cui alla legge provinciale 13 marzo 2002,
n. 5, le Regole di Spinale e Manez di cui alla legge provinciale 28 ottobre
1960, n. 12, nonché la Magnifica Comunità di Fiemme e le associazioni agrarie di
diritto pubblico."
2. All'articolo 30 della legge provinciale n. 48 del 1978 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le funzioni, che ai
sensi dell'articolo 7 del regio decreto n. 3267 del 1923, spettano al comitato
forestale, sono esercitate dal comitato tecnico forestale qualora riguardino:
1) interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale;
2) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di attività
di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere di cui alla legge provinciale
4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle
cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento);
3) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di
disciplina di impianti di trasporto a fune e di piste da sci, con esclusione di
quelli di competenza della commissione di coordinamento di cui all'articolo 6
della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie
in servizio pubblico e delle piste da sci);
4) interventi di trasformazione di coltura a scopo agrario coinvolgenti
superfici boscate superiori a 10.000 metri quadrati;
5) interventi di edificazione;
6) interventi per la realizzazione di impianti per la gestione di rifiuti.";
b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
"Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi speciali, il comitato tecnico
forestale è tenuto ad esprimersi entro 120 giorni da quello in cui è pervenuta
la domanda di trasformazione di coltura.
Le altre funzioni previste dall'articolo 7 del regio decreto n. 3267 del 1923,
non riservate al comitato tecnico forestale ai sensi del primo comma, sono
esercitate dal servizio provinciale competente in materia di foreste. Sono
inoltre attribuite al servizio provinciale competente in materia di foreste le
autorizzazioni alla sostituzione di specie previste dall'articolo 3 delle
prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con decreto del
Ministro dell'agricoltura e foreste 7 febbraio 1930 nonché le autorizzazioni per
il pascolo in bosco di cui all'articolo 26 delle prescrizioni stesse. Il
servizio provinciale competente rilascia le autorizzazioni previste da questo
comma nel termine di 120 giorni dalla presentazione delle domande; il dirigente
del servizio provinciale competente può delegare il rilascio delle predette
autorizzazioni ai direttori degli uffici distrettuali forestali.Cessano di
applicarsi le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto n. 1126 del 1926;
con deliberazione la Giunta provinciale definisce la
documentazione necessaria ai procedimenti amministrativi per il rilascio delle
autorizzazioni previste dal presente articolo."
3. All'articolo 32 della legge provinciale n. 48 del 1978 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Contro i provvedimenti assunti dal comitato tecnico forestale e dal servizio
provinciale competente in materia di foreste ai sensi dell'articolo 7 del regio
decreto n. 3267 del 1923 e degli articoli 3 e 26 delle prescrizioni dimassima e
polizia forestale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da presentare entro
trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento all'interessato.
All'istruttoria dei ricorsi provvede il dirigente generale del dipartimento
competente in materia di foreste.";
b) al secondo comma, le parole: "Il ricorso è deciso" sono sostituite dalle
seguenti: "Il ricorso avverso i provvedimenti assunti dal comitato tecnico
forestale è deciso".
4. Le modificazioni apportate dal comma 2 di questo articolo all'articolo 30
della legge provinciale n. 48 del 1978 si applicano anche alle domande
presentate e non ancora definite prima della data di entrata in vigore di questa
legge, salvo che il termine per la definizione delle domande di competenza del
servizio provinciale cui è affidata la materia delle foreste continua ad essere
quello previsto dall'articolo 21 del regio decreto n. 1126 del 1926.
ARTICOLO 7
Abrogazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19
(Trasferimento alla Provincia autonoma di Trento dei beni e del personale
dell'Ente assistenza utenti motori agricoli e assunzione dei relativi compiti)
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 2 bis della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19;
b) l'articolo 22 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38;
c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio
1996, n. 3.
Capo II
Disposizioni in materia di commercio
ARTICOLO 8
Modificazioni della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 (Disciplina e
promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed
ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali)
1. L'articolo 2 della legge provinciale n. 35 del 1978 è sostituito dal
seguente:
"Art. 2
Tipologie delle manifestazioni fieristiche
1. Ai fini di questa legge per "manifestazioni fieristiche" s'intendono le
attività commerciali limitate nel tempo e svolte in via ordinaria in regime di
diritto privato e in ambito concorrenziale, finalizzate alla presentazione e
alla promozione o alla commercializzazione di beni e di servizi, allestite in
idonei complessi espositivi e destinate a visitatori generici nonché ad
operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti.
2. Tra le manifestazioni fieristiche
si individuano le seguenti tipologie:
a) "fiere generali": manifestazioni senza limitazione merceologica, dirette alla
presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e
dei servizi esposti. Le fiere generali sono aperte al pubblico;
b) "fiere specializzate": manifestazioni limitate a uno o più settori
merceologici omogenei o tra loro connessi, dirette alla presentazione e alla
promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione.
Le fiere specializzate sono riservate agli operatori professionali, con
possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
c) "mostre-mercato": manifestazioni limitate a uno o più settori merceologici
omogenei o connessi tra loro, dirette alla promozione o anche alla vendita dei
prodotti esposti. Le mostre-mercato sono aperte al pubblico
indifferenziato o ad operatori professionali."
2. L'articolo 4 della legge provinciale n. 35 del 1978 è sostituito dal
seguente:
"Art. 4
Qualifica delle manifestazioni fieristiche
1. Le manifestazioni fieristiche assumono le qualifiche di internazionale,
nazionale o locale sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con
deliberazione della Giunta provinciale in relazione al grado di
rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è
rivolta, alla sede di svolgimento, al programma e agli scopi della
manifestazione fieristica nonché alla provenienza degli espositori e dei
visitatori."
3. L'articolo 8 della legge provinciale n. 35 del 1978 è sostituito dal
seguente:
"Art. 8
Comunicazione della manifestazione fieristica
1. I soggetti, pubblici o privati, che intendono organizzare una manifestazione
fieristica in provincia di Trento presentano al servizio provinciale competente
in materia di commercio la comunicazione per lo svolgimento della manifestazione
fieristica. La comunicazione è presentata direttamente o inoltrata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nella comunicazione della manifestazione fieristica sono riportati:
a) i dati relativi al soggetto organizzatore, e cioè la denominazione o le
generalità;
b) la denominazione della manifestazione;
c) il luogo, il periodo di effettuazione nonché l'orario di apertura;
d) i settori merceologici interessati;
e) ogni altro elemento individuato dalla deliberazione della Giunta provinciale
prevista dall'articolo 4 ai fini dell'attribuzione della qualifica di
internazionale, nazionale o locale. Nel caso di manifestazione internazionale o
nazionale alla comunicazione è allegata la documentazione atta a dimostrare che
il soggetto organizzatore possiede esperienza nel settore fieristico e solidità
finanziaria.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il servizio
provinciale competente in materia di commercio esamina le comunicazioni
pervenute per verificarne la completezza, chiedendo eventuali informazioni
integrative. Se riscontra una difformità tra la qualifica assunta ai sensi
dell'articolo 4 e i criteri stabiliti ai sensi del medesimo articolo, il
servizio provinciale competente in materia di commercio comunica l'esatta
qualifica al soggetto interessato.
4. La manifestazione può essere effettuata decorsi sessanta giorni dall'invio della comunicazione o dall'invio delle informazioni integrative, se richieste. Nel caso di manifestazione a carattere locale i termini previsti da questo comma e dal comma 3 sono ridotti della metà.
5. I soggetti organizzatori, compatibilmente con gli spazi disponibili, garantiscono pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa; inoltre garantiscono che le condizioni per la partecipazione dei singoli espositori alla manifestazione fieristica rispondano a criteri di trasparenza, non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni.
6. Le strutture in cui sono svolte le manifestazioni fieristiche devono essere idonee sotto il profilo della sicurezza, in base alla normativa vigente in materia.
7. A fini statistici i soggetti organizzatori trasmettono alla Provincia, entro novanta giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, i dati consuntivi relativi alla manifestazione stessa.
8. Per assicurare la stabilità e la trasparenza del mercato fieristico la Provincia attua tutte le iniziative necessarie per evitare lo svolgimento di manifestazioni fieristiche concomitanti, anche promuovendo il confronto tra gli operatori."
4. L'articolo 14 della legge provinciale n. 35 del 1978 è sostituito dal
seguente:
"Art. 14
Calendario delle manifestazioni fieristiche
1. Sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'articolo 8, la
Provincia predispone periodicamente, a fini conoscitivi e promozionali, il
calendario provinciale delle manifestazioni fieristiche.
2. In relazione ad ogni manifestazione fieristica, nel calendario provinciale
delle manifestazioni fieristiche sono riportati i seguenti dati:
a) denominazione della manifestazione;
b) soggetto organizzatore;
c) luogo, periodo di svolgimento e orario di apertura;
d) tipologia e qualifica della manifestazione;
e) tipologie merceologiche interessate.
3. Se i soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche intendono
chiedere l'inserimento nel calendario nazionale delle manifestazioni fieristiche
nazionali e internazionali, la comunicazione relativa alla manifestazione
fieristica nazionale o internazionale è presentata ai sensi dell'articolo 8 al
servizio provinciale competente in materia di commercio entro il 31 gennaio
dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione."
5. L'articolo 16 della legge provinciale n. 35 del 1978 è sostituito dal
seguente:
"Art. 16
Vigilanza
1. La vigilanza sull'osservanza di questa legge è esercitata dai dipendenti del
servizio provinciale competente in materia di commercio a ciò autorizzati dalla
Giunta provinciale. A tal fine i dipendenti addetti alla vigilanza sono muniti
di un apposito tesserino di riconoscimento e hanno libero accesso ai complessi
espositivi dove si svolge la manifestazione fieristica."
6. L'articolo 17 della legge provinciale n. 35 del 1978 è sostituito dal
seguente:
"Art. 17
Sanzioni
1. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3, è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 30.000 euro.
2. L'utilizzo abusivo della qualifica di manifestazione fieristica
internazionale o nazionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
900 a 9.000 euro.
3. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 5, è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 900 a 9.000 euro.
4. La violazione dell'obbligo d'invio dei dati consuntivi relativi alla
manifestazione fieristica, previsto dall'articolo 8, comma 7, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 6.000 euro.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi da 1 a 4 sono
applicate nella misura di un terzo di quella ivi prevista se la violazione
accertata riguarda manifestazioni fieristiche locali.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
7. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione di
cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio
provinciale competente in materia di commercio.
8. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia."
7. Sono abrogati il primo e il secondo comma dell'articolo 1 e gli articoli 6,
7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 18 della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35,
nonché il comma 2 dell'articolo 37 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n.
1.
8. Le domande di autorizzazione presentate ai sensi degli articoli 8 e 9 della
legge provinciale n. 35 del 1978, nel testo previgente alle modifiche apportate
da questo articolo, si considerano comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 8 della legge provinciale n. 35 del 1978, come sostituito dal
comma 3.
ARTICOLO 9
Modificazioni dell'articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46
(Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento) in
materia di distributori di carburanti
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre
1983, n. 46, sono inseriti i seguenti:
"L'installazione o il trasferimento degli impianti previsti dal primo comma
possono comunque essere concessi solo a condizione che nei nuovi impianti sia
prevista l'erogazione di gas metano e che le attrezzature siano fruibili dai
portatori di minorazioni, ovvero qualora si verifichino, contestualmente, le
seguenti condizioni:
a) chiusura, per ogni impianto nuovo o trasferito, di almeno tre impianti di
distribuzione carburanti esistenti;
b) distanza minima di 10 chilometri rispetto agli esercizi esistenti, sulla
stessa direttrice di marcia, ed in ogni caso di 5 chilometri in tutte le
direzioni;
c) superficie minima di 1.000 metri quadrati, 2.000 metri quadrati, 3.000 metri
quadrati se in fregio rispettivamente a strada comunale, strada provinciale o
strada statale;
d) le attrezzature devono essere fruibili dai portatori di minorazioni.
La Giunta provinciale può, con provvedimento motivato, autorizzare deroghe al
requisito previsto dalla lettera a) del quinto comma in caso di trasferimenti
conseguenti alla riorganizzazione della viabilità o comunque motivati da altre
ragioni di interesse pubblico. L'installazione del gas metano è comunque
obbligatoria per gli impianti delle aree di servizio autostradali, servite dalla
rete distributiva del gas metano, nel caso di ristrutturazione degli impianti
stessi."
2. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle domande già
presentate alla data di entrata in vigore di questa legge ove già corredate di
tutta la documentazione essenziale.
ARTICOLO 10
Abrogazione della legge provinciale 7 novembre 1977, n. 32 (Marchio provinciale
di origine e qualità a tutela dei prodotti dell'agricoltura del Trentino)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge provinciale 7 novembre 1977, n. 32;
b) gli articoli 67 e 68 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8.
ARTICOLO 11
Disposizioni relative all'autorizzazione per gli esercizi addetti alla
somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, in
deroga a tutte le disposizioni programmatorie, possono presentare domanda di
autorizzazione alla somministrazione di pasti veloci prevista dalla legge
provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché
modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in
materia di personale), coloro che alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Provincia 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg. concernente
"Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9
(Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica dell'articolo 74 della
legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)", erano in
possesso di autorizzazione per la tipologia di cui all'articolo 52, primo comma,
lettera b), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre
1984, n. 18-13/Legisl. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22
dicembre 1983, n. 46), nonché gli eventuali subentranti ai sensi dell'articolo
17 della legge provinciale n. 9 del 2000.
2. Entro il termine di cui al comma 1, in deroga a tutte le disposizioni
programmatorie, possono presentare domanda di autorizzazione alla
somministrazione di bevande prevista dalla legge provinciale n. 9 del 2000,
coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della
legge provinciale n. 9 del 2000, di cui al decreto del Presidente della
Provincia n. 21-72/Leg. del 2001, erano in possesso di autorizzazione per la
tipologia di cui all'articolo 52, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Giunta provinciale n. 18-13/Legisl. del 1984, nonché gli
eventuali subentranti ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale n. 9 del
2000.
ARTICOLO 12
Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina
dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e
dell'attività alberghiera, nonché modifica dell'articolo 74 della legge
provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale 14 luglio 2000, n.
9, sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Nel limite massimo previsto dal comma 3, con regolamento sono stabiliti
il numero di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici
da trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'articolo 110, commi 6 e 7,
del regio decreto n. 773 del 1931, che possono essere installati presso gli
esercizi disciplinati dalla presente legge, nonché le prescrizioni ai fini
dell'installazione di tali apparecchi, sulla base dei seguenti criteri
direttivi:
a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il
locale;
b) ubicazione dell'esercizio o del locale.
3 ter. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste
dal comma 3 bis, e fermo restando il limite massimo fissato dal comma 3, il
numero di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da
trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'articolo 110, commi 6 e 7, del
regio decreto n. 773 del 1931, che possono essere installati presso gli esercizi
disciplinati dalla presente legge, nonché le prescrizioni ai fini
dell'installazione di tali apparecchi, sono quelli stabiliti dal decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato emanato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. La installazione degli apparecchi previsti dal
presente comma in difformità da quanto stabilito dal predetto decreto
dirigenziale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550
euro; a tal fine si applica l'articolo 26, commi da 11 a 15."
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 9 del 2000 è
inserito il seguente:
"6 bis. La violazione delle norme regolamentari emanate ai sensi dell'articolo
13, comma 3 bis, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a
1.550 euro e con la rimozione degli apparecchi e dei congegni installati in
difformità dalle norme regolamentari, da effettuarsi secondo le modalità
stabilite dalle medesime norme. Può essere altresì disposta, contestualmente
all'ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi."
ARTICOLO 13
Disposizioni in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nelle sale giochi, nei
circoli privati e nei punti di raccolta di altri giochi autorizzati della
provincia di Trento
1. Con regolamento sono stabiliti il numero massimo di apparecchi e di congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità
previsti dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che
possono essere installati presso le sale giochi, i circoli privati ed i punti di
raccolta di altri giochi autorizzati della provincia di Trento, nonché le
prescrizioni ai fini dell'installazione di tali apparecchi, sulla base dei
seguenti criteri direttivi:
a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il
locale;
b) ubicazione dell'esercizio o del locale.
2. La violazione di quanto disposto dal regolamento previsto dal comma 1 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro e con la
rimozione degli apparecchi e dei congegni installati in difformità dal
regolamento, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal medesimo
regolamento. Può essere altresì disposta, contestualmente
all'ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 1, il numero
massimo di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da
trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'articolo 110, commi 6 e 7, del
regio decreto n. 773 del 1931 che possono essere installati presso le sale
giochi, i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati
della provincia di Trento, nonché le prescrizioni ai fini dell'installazione di
tali apparecchi sono quelli stabiliti dal decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
emanato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
289. L'installazione degli apparecchi previsti dal presente comma in difformità
da quanto stabilito dal predetto decreto dirigenziale è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro.
4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
commi 2 e 3 si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di
archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al
dirigente del servizio provinciale competente in materia di polizia
amministrativa. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.
Capo III
Disposizioni in materia di turismo
ARTICOLO 14
Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per
gli impianti a fune e le piste da sci)
1. Nell'articolo 1 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, le parole:
"e in conformità con gli obiettivi del piano di politica turistica di cui
all'articolo 3 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21" sono soppresse.
2. All'articolo 2 della legge provinciale n. 35 del 1988 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella lettera a) del comma 1 le parole: "gli ordini di priorità degli
interventi, eventualmente differenziati" sono sostituite dalle seguenti: "le
priorità degli interventi, eventualmente";
b) nella lettera h) del comma 1 le parole: "nei singoli esercizi di riferimento"
sono sostituite dalle seguenti: "nell'esercizio di conclusione
dell'istruttoria"; inoltre le parole: "a quello iniziale di riferimento" sono
soppresse;
c) la lettera l) del comma 1 è abrogata;
d) i commi 6 e 7 sono abrogati.
3. L'articolo 3 della legge provinciale n. 35 del 1988 e l'articolo 82 della
legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, sono abrogati.
4. L'articolo 6 bis della legge provinciale n. 35 del 1988, è sostituito dal
seguente:
"Art. 6 bis
Disposizioni per l'istruttoria e per l'ammissione delle domande di agevolazione
1. Alle domande di agevolazione si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 12, 13, 14 e 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
(Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e
della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica
della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di
commercio)."
ARTICOLO 15
Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento
della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento
e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina
delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci")
1. Il titolo della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è sostituito dal
seguente: "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di
territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge
provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio
pubblico e delle piste da sci)".
2. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 20 del 1993 dopo le
parole: "guida alpina" sono inserite le seguenti: ", di accompagnatore di
territorio".
3. La rubrica del titolo I della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituita
dalla seguente: "Guide alpine e accompagnatori di territorio".
4. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 20 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: "anche di interesse naturalistico" sono
aggiunte le seguenti: "nonché nelle attività di torrentismo e di canyoning";
b) alla lettera c) dopo le parole: "su piste di discesa e di fondo" sono
aggiunte le seguenti: "nonché insegnamento delle tecniche di arrampicata, di
torrentismo e di canyoning".
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 20 del 1993 è
aggiunto il seguente:
"4 bis. L'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento da parte
di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida in possesso di titoli
professionali rilasciati da altri Stati è subordinata al riconoscimento della
formazione professionale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2
maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo
sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la
direttiva 89/48/CEE)."
6. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 20 del 1993 è
sostituito dal seguente:
"3. Per favorire la diffusione della professione e l'acquisizione di competenze
professionali specifiche, la Provincia può istituire ed organizzare corsi
propedeutici alla professione di aspirante guida alpina, corsi di lingue estere
e corsi di specializzazione."
7. L'articolo 16 della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituito dal
seguente:
"Art. 16
Istruttori
1. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a
guide alpine-maestri di alpinismo che siano in possesso del diploma di
istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della
frequenza degli appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide
alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine.
2. La Provincia può assumere a proprio carico le spese dei corsi di formazione e
di aggiornamento programmati dal collegio provinciale delle guide alpine."
8. Dopo l'articolo 16 della legge provinciale n. 20 del 1993 è inserito il
seguente:
"Art. 16 bis
Accompagnatore di territorio
1. Ferme restando le attività oggetto delle altre professioni turistiche secondo
quanto previsto dalla vigente normativa in materia, è accompagnatore di
territorio chi svolge per professione, e limitatamente al territorio
provinciale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti
attività:
a) accompagnamento di persone in escursioni in ambiente montano, attraverso
sentieri e zone di particolare pregio naturalistico, fornendo elementi
conoscitivi e informazioni riguardanti i luoghi attraversati;
b) accompagnamento di persone in visita ad ambienti o strutture espositive di
carattere naturalistico ed etnologico.
2. L'accompagnatore di territorio può svolgere l'attività di cui al comma 1,
lettera a), fino a 1800 metri di quota, con esclusione dei terreni innevati e di
quelli che comportano difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali
alpinistici, quali ad esempio corda, piccozza e ramponi.
3. Il servizio provinciale competente in materia di turismo individua, su
proposta degli accompagnatori di territorio e sentito il parere motivato del
collegio provinciale delle guide alpine, i percorsi su cui l'accompagnatore di
territorio può svolgere l'attività di cui al comma 1, lettera a), in deroga a
quanto previsto al comma 2; i percorsi così individuati sono iscritti in un
apposito elenco approvato con determinazione del dirigente del servizio
provinciale competente in materia di turismo.
4. L'esercizio dell'attività di accompagnatore di territorio è subordinato al
possesso di apposita abilitazione e all'iscrizione in un apposito elenco
speciale, alla cui tenuta provvede il collegio provinciale delle guide alpine.
L'abilitazione all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza
di un ciclo formativo, il superamento dei relativi esami e una valutazione
positiva circa le modalità di esercizio della professione, realizzata secondo un
piano di formazione.
5. L'articolo 10, commi 2 e 6, nonché gli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 47 si
applicano anche agli accompagnatori di territorio."
9. L'articolo 19 della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituito dal
seguente:
"Art. 19
Presidente del collegio provinciale delle guide alpine
1. L'assemblea elegge al proprio interno il presidente del collegio scegliendolo
fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti da almeno cinque anni all'albo
provinciale delle guide alpine. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta e,
nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di
ballottaggio fra i due componenti più votati nel primo scrutinio."
10. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 20 del 1993 alla
lettera a) dopo le parole: "consiglio direttivo" sono inserite le seguenti: "e
il presidente del collegio provinciale delle guide alpine".
11. All'articolo 27 della legge provinciale n. 20 del 1993 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "della Comunità economica europea" sono soppresse;
b) nel comma 2 la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta";
c) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. L'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento da parte di
maestri di sci in possesso di titoli professionali rilasciati da altri Stati è
subordinata al riconoscimento della formazione professionale secondo quanto
previsto dal decreto legislativo n. 319 del 1994.
5. L'esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale è
consentito secondo la normativa dello Stato di provenienza o della regione o
provincia autonoma in cui ha sede l'albo di provenienza ed è subordinato, nei
limiti di cui al comma 2, alle seguenti condizioni:
a) iscrizione all'albo della regione o della provincia autonoma di provenienza
per i maestri di sci provenienti da altre regioni o dalla Provincia autonoma di
Bolzano;
b) possesso del titolo abilitativo conseguito in uno Stato membro dell'Unione
europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo del 2
maggio 1992 - firmato a Oporto il 2 maggio 1992, la cui ratifica è stata
autorizzata dalla legge 28 luglio 1993, n. 300 -, per i maestri di sci
provenienti da tali Stati;
c) possesso del titolo abilitativo conseguito in uno Stato diverso da quelli
indicati dalla lettera b), per i maestri di sci stranieri provenienti con i
propri clienti da tali Stati; per i maestri di sci provenienti da Stati che non
rilasciano alcun titolo abilitativo è necessaria l'attestazione di una
corrispondente formazione professionale che faccia espresso riferimento
all'attività di maestro di sci.";
d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. Nei casi previsti dal comma 5 il maestro di sci comunica preventivamente
al collegio provinciale dei maestri di sci il periodo di attività e le località
sciistiche nelle quali intende esercitare temporaneamente la professione; alla
comunicazione provvedono le agenzie di viaggio, le scuole di sci e le
organizzazioni non riconosciute di maestri di sci, qualora il maestro di sci
presti la propria attività professionale nel loro ambito o al loro servizio.
5 ter. Per i maestri di sci che esercitano per la prima volta la professione nel
territorio provinciale, la comunicazione di cui al comma 5 bis va presentata,
unitamente alla documentazione atta a comprovare il possesso del titolo
abilitativo o la formazione professionale, almeno 30 giorni prima della data
prevista per l'inizio del periodo di attività."
12. All'articolo 38 della legge provinciale n. 20 del 1993 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 4 le parole: "indicati dal comma 1 nonché di quelli per il
conseguimento dei diplomi di specializzazione e dei corsi di aggiornamento nelle
specializzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "previsti da questa legge";
inoltre le parole: "; sono poste altresì a carico della Provincia, per i
residenti in provincia di Trento, le spese relative all'uso degli impianti di
trasporto a fune necessari allo svolgimento dei corsi di aggiornamento
professionale" sono soppresse;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Per favorire l'acquisizione di competenze professionali specifiche la
Provincia istituisce e organizza corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi
di specializzazione individuati nel regolamento di esecuzione di questa legge."
13. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale n. 20 del 1993 è
sostituito dal seguente:
"1. La Provincia riconosce come scuole di sci le organizzazioni alle quali
facciano capo più maestri di sci allo scopo di esercitare in modo coordinato la
loro attività e che presentino i requisiti previsti dal regolamento di
esecuzione di questa legge. Le denominazioni "scuola di sci" e "scuola di
snowboard" possono essere usate unicamente dalle organizzazioni riconosciute."
14. Dopo l'articolo 40 della legge provinciale n. 20 del 1993, nel capo I del
titolo III, è inserito il seguente:
"Art. 40 bis
Regolamento di esecuzione
1. Il regolamento di esecuzione di questa legge stabilisce:
a) i requisiti per l'ammissione ai corsi di abilitazione, nonché il contenuto e
le modalità di svolgimento della prova attitudinale di ammissione;
b) il contenuto e le modalità di svolgimento dei corsi previsti da questa legge,
nonché i criteri di valutazione delle prove d'esame;
c) i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti formativi e i casi di
esonero dalla frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento;
d) le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale o
all'elenco speciale, per il rinnovo dell'iscrizione e per il trasferimento o
l'aggregazione temporanea all'albo professionale o all'elenco speciale tenuti da
un'altra regione o provincia autonoma, nonché i casi di cancellazione dall'albo
o dall'elenco;
e) le modalità di nomina, il funzionamento e la composizione delle commissioni
esaminatrici e delle sottocommissioni tecniche;
f) le condizioni per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione per l'apertura
di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo nonché per il riconoscimento e la
revoca del riconoscimento delle scuole di sci;
g) i doveri a carico delle guide alpine, degli accompagnatori di territorio e
dei maestri di sci nello svolgimento della professione;
h) la quota di spesa a carico dei partecipanti ai corsi ed esami previsti da
questa legge.
2. Il regolamento di esecuzione, sottoposto al preventivo parere della
commissione consiliare competente, può specificare le attività di cui agli
articoli 2, comma 1, 16 bis e 24 e individuare ulteriori attività riconducibili
alle relative professioni."
15. L'articolo 47 della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituito dal
seguente:
"Art. 47
Sanzioni amministrative
1. L'esercizio abusivo della professione di guida alpina, di accompagnatore di
territorio e di maestro di sci è punito, indipendentemente dalla sanzione
penale, con la sanzione amministrativa da 600 a 1.800 euro; alla medesima
sanzione è soggetta l'agenzia di viaggio, la scuola di alpinismo e di
sci-alpinismo, la scuola di sci o l'organizzazione non riconosciuta dei maestri
di sci qualora si avvalga di soggetti privi delle abilitazioni previste dalla
presente legge.
2. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, di maestro di sci e di
accompagnatore sul territorio sul territorio provinciale in mancanza di
iscrizione agli albi professionali di cui agli articoli 4 e 25 o all'elenco
speciale di cui all'articolo 16 bis è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 200 a 600 euro.
3. L'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo sprovviste
dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 400 a 1.200 euro a carico di ciascuna persona che
pratichi attività di insegnamento nell'ambito dell'organizzazione abusiva.
4. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 27, commi
5 bis e 5 ter, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600
euro.
5. L'uso della denominazione "scuola di sci" o "scuola di snowboard" da parte di
organizzazioni non riconosciute comporta la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 400 a 1.200 euro a carico di ciascuna persona che
pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione
non riconosciuta.
6. Per la violazione delle ulteriori norme di questa legge e del suo regolamento
di esecuzione non punita ai sensi del presente articolo si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono
raddoppiate in caso di recidivaspecifica nel medesimo quinquennio. La recidiva
si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel
corso del medesimo quinquennio."
16. Le modificazioni apportate da questo articolo alla legge provinciale n. 20
del 1993 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di
esecuzione di cui all'articolo 40 bis della legge provinciale n. 20 del 1993,
come inserito dal comma 14 di questo articolo.
17. Le modificazioni degli articoli 19 e 20 della legge provinciale n. 20 del
1993 disposte da questo articolo trovano applicazione con riferimento alla prima
elezione del presidente del collegio provinciale delle guide alpine successiva
alla data di entrata in vigore di questa legge.
18. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui
all'articolo 40 bis della legge provinciale n. 20 del 1993, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) gli articoli 5, 6, 7, 8 - comma 3 -, 9, 10 - commi 1, 4, 5, 8, 9 e 10 -, 11,
12, 13, 14, 15, 21 - commi 3, 4, 5 e 6 -, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 -
commi 1, 2, 3, 7 e 8 -, 40 - commi 2, 3 e 4 - e 48 della legge provinciale 23
agosto 1993, n. 20;
b) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 59 della legge provinciale 3 febbraio 1995,
n. 1;
c) la lettera vv) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12
febbraio 1996, n. 3;
d) i commi 1 e 2 dell'articolo 31 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
e) i commi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 e 24 dell'articolo 23 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
f) l'articolo 47 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1
.
19. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo
le modalità indicate nell'allegata tabella A.
ARTICOLO 16
Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei
rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate)
1. L'articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 è sostituito dal
seguente:
"Art. 22
Divieto di circolazione
1. Fermo restando il divieto di circolazione per i veicoli a motore stabilito
dall'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti
per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), sui sentieri
alpini iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 e sugli altri sentieri di
montagna è vietata la circolazione anche con l'ausilio di altri mezzi meccanici.
Per ridurre l'impatto estetico-paesaggistico il divieto è segnalato nelle zone
di accesso ai sentieri alpini, anche non coincidenti con il sentiero, se
possibile raggruppando per più sentieri la segnalazione del divieto.
2. Il divieto di circolazione non si applica alle tratte dei sentieri che
coincidono con strade forestali ovvero con percorsi aventi le caratteristiche
tecniche stabilite dalla Giunta provinciale prendendo come parametro la pendenza
e la larghezza media. La Giunta provinciale stabilisce altresì le modalità con
le quali il servizio provinciale competente in materia di turismo può
autorizzare la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati per la
realizzazione di manifestazioni turistiche o agonistiche o a seguito di
richieste motivate inoltrate dai comuni territorialmente competenti.
3. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza di questo articolo sono affidate al
personale incaricato dei servizi di polizia locale, a quello dei servizi di
polizia forestale - anche appartenente ai comuni, ai loro consorzi o ad altri
enti pubblici - e al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi."
ARTICOLO 17
Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27
(Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività
alberghiera)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n.
27, è inserito il seguente:
"2 bis. A fronte di fondate esigenze, il termine per l'ultimazione delle
iniziative di cui al comma 2 può essere ulteriormente prorogato previa richiesta
motivata che deve essere presentata entro il termine di proroga precedentemente
concesso."
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano anche alle domande di proroga già
presentate nel 2003.
ARTICOLO 18
Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli
esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozionedella qualità della
ricettività turistica)
1. Nel comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli esercizi alberghieri previsti
dal comma 1, lettere c) e d), resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 bis."
2. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale n. 7 del 2002 è inserito il
seguente:
"Art. 13 bis
Disposizioni in materia di realizzazione di villaggi alberghieri e di residenze
turistico alberghiere
1. Nel caso di realizzazione di villaggi alberghieri e di residenze turistico
alberghiere previste dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 5, la
proprietà di tali strutture non può essere frazionata per tutto il periodo di
permanenza del vincolo urbanistico di destinazione alberghiera dell'area
interessata. Il vincolo di non frazionabilità è annotato nel libro fondiario a
cura del comune e a spese del concessionario."
ARTICOLO 19
Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della
promozione turistica in provincia di Trento)
1. All'articolo 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, in fine al comma
5, è aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dalla medesima data è trasferita
alla società la titolarità dei marchi registrati dall'azienda per la promozione
turistica del Trentino."
2. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale n. 8 del 2002 è aggiunto il
seguente:
"Art. 6 bis
Iniziative dirette della Provincia in materia di valorizzazione territoriale e
di prodotto
1. La Provincia può realizzare direttamente iniziative di carattere
interregionale finalizzate all'attuazione di progetti di valorizzazione
territoriale e di prodotto riguardanti l'intera provincia, parte di essa ovvero
ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse.
2. Le iniziative previste dal comma 1 possono essere realizzate anche in
collaborazione con altri enti ed organismi pubblici o privati.
3. Con regolamento della Giunta provinciale, da sottoporre al preventivo parere
della competente commissione consiliare, sono stabilite le modalità per
l'attuazione di questo articolo."
3. All'articolo 10 della legge provinciale n. 8 del 2002 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: "fino ad un massimo di dodici mesi" sono aggiunte
le seguenti: ", salvo proroga motivata stabilita dalla Giunta provinciale nella
misura massima di tre mesi";
b) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La Provincia subentra
nei rapporti attivi e passivi non liquidati. Le eventuali eccedenze attive
finali sono destinate ad iniziative a favore del turismo previste dalle leggi
vigenti.";
c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. I marchi di cui è titolare ciascuna azienda di promozione turistica sono
trasferiti alla Provincia la quale, su richiesta, può cederli in licenza
esclusiva, a titolo gratuito, ai soggetti di cui all'articolo 9 competenti per
ambito. La Provincia riconosce ai soggetti licenziatari la facoltà di
sub-licenza. Le autorizzazioni all'uso del marchio rilasciate dalle aziende di
promozione turistica mantengono validità fino alla data di cessazione della
medesima autorizzazione, stabilita e preventivamente comunicata agli interessati
da parte dei soggetti di cui all'articolo 9.
5 ter. La Provincia trasferisce alle aziende di promozione turistica in
liquidazione i fondi necessari per far fronte ad oneri sopravvenuti dopo
l'apertura della liquidazione."
4. All'articolo 11 della legge provinciale n. 8 del 2002 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "Il suddetto personale,
qualora inquadrato nei ruoli provinciali, è, di norma, messo a disposizione dei
soggetti di cui all'articolo 9. Le modalità di utilizzo del personale, la durata
della messa a disposizione, i rapporti finanziari e quant'altro necessario, è
regolato mediante intesa fra la Provincia e ciascun soggetto interessato.";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5 bis. Il personale delle aziende di promozione turistica, con qualifica di
direttore, in servizio a tempo indeterminato, che non transiti presso i soggetti
di cui all'articolo 9, è inquadrato nei ruoli della Provincia, nella qualifica
dirigenziale ad esaurimento di direttore di divisione di cui all'articolo 20
(Disposizioni transitorie per la prima applicazione della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. Il relativo
trattamento economico è disciplinato dalla contrattazione collettiva provinciale
per l'area della dirigenza. Nelle more è conservato il trattamento economico
fisso e continuativo in godimento alla data di inquadramento, salvo conguaglio.
Al predetto personale possono essere affidati gli incarichi di cui agli articoli
25 e 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7."
5. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 8 del 2002 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "La Provincia rilascia l'autorizzazione" sono inserite le
seguenti: "all'organizzazione,";
b) le parole: "lettere c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), c)
ed e)";
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei pacchetti turistici formati ai
sensi di questo articolo possono essere inseriti ulteriori servizi turistici non
accessori al trasporto o all'alloggio prodotti al di fuori del territorio
provinciale."
6. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo
le modalità indicate nelle allegate tabelle A e B.
ARTICOLO 20
Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle
linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 21 aprile 1987 n. 7, il
quinto trattino è sostituito dal seguente:
"- al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del
paesaggio per l'espressione del parere della commissione provinciale per la
tutela paesaggistico-ambientale;".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale n. 7 del 1987 è
inserito il seguente:
"1 bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato
all'esistenza di idonea copertura assicurativa in atto per la responsabilità
civile per danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti imputabili a
responsabilità del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista. Le
caratteristiche della garanzia assicurativa e le modalità di accertamento della
stessa sono stabilite dal regolamento di esecuzione."
3. Dopo l'articolo 40 della legge provinciale n. 7 del 1987 è inserito il
seguente:
"Art. 40 bis
Autorizzazione all'esercizio provvisorio delle piste da sci
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, nel caso di mancata ultimazione
dei lavori di apprestamento delle piste da sci autorizzati ai sensi
dell'articolo 35, il servizio competente in materia di turismo può rilasciare
l'autorizzazione all'esercizio provvisorio della pista da sci, previa
presentazione di apposita domanda motivata e corredata da una dichiarazione del
titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 34 e del direttore dei lavori
che attesti l'agibilità della pista in quanto priva di situazioni di pericolo
atipico in condizioni d'innevamento.
2. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio della pista da sci è rilasciata
dal servizio competente in materia di turismo con le modalità previste dal comma
1 anche nel caso in cui non sia possibile provvedere con tempestività
all'accertamento tecnico di cui all'articolo 39, comma 2. Il rilascio
dell'autorizzazione è comunque subordinato all'esistenza della copertura
assicurativa prevista dal comma 1 bis dell'articolo 40."
ARTICOLO 21
Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della
ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia
di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati
mondiali di sci nordico e attività idrotermali)
1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, è
sostituito dal seguente:
"6. Non si considera campeggio ai sensi di questa legge il campeggio mobile
costituito da strutture poste in aderenza al terreno e comunque completamente
rimovibili, organizzato unicamente per i propri soci in autogestione collettiva
con il coinvolgimento diretto di ogni singolo associato. Tale attività può
essere organizzata esclusivamente da enti, associazioni e organizzazioni senza
scopo di lucro che operano a livello anche nazionale con finalità ricreative,
culturali o religiose in favore di giovani. Tali campeggi sono soggetti
esclusivamente alla disciplina di cui all'articolo 12."
2. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 33 del 1990 è
sostituito dal seguente:
"6. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a tempo indeterminato, ferma
restando la necessaria permanenza dei requisiti previsti dal medesimo comma."
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 33 del 1990 è
inserito il seguente:
"5 bis. Nei periodi di chiusura, previa comunicazione al comune competente per
territorio, è consentito ai gestori dei campeggi l'attivazione di spazi adibiti
a sosta camper, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto
del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. concernente le
aree di sosta."
4. L'articolo 10 della legge provinciale n. 33 del 1990 è sostituito dal
seguente:
"Art. 10
Tariffe
1. I titolari o i gestori degli esercizi ricettivi all'aria aperta sono tenuti a
presentare su apposito modello, predisposto dal servizio competente in materia
di turismo, entro il 30 giugno di ogni anno le tariffe massime giornaliere da
applicare nel periodo dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo.
2. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche), i prezzi delle prestazioni fornite dagli esercizi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge sono determinati liberamente da ciascun titolare o gestore.
3. Le tariffe massime giornaliere
che si intendono applicare per l'uso di ciascun allestimento o attrezzatura di
cui i complessi medesimi sono dotati, devono essere comunicate rispettivamente:
a) per gli esercizi situati negli ambiti territoriali omogenei, di cui
all'articolo 8 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della
promozione turistica in provincia di Trento), ai soggetti previsti dall'articolo
9 della medesima legge provinciale competenti per il territorio in cui è situato
l'esercizio;
b) per gli esercizi situati al di fuori degli ambiti territoriali omogenei di
cui al precedente punto a), ovvero in ambiti territoriali omogenei in cui non è
presente alcuno dei soggetti previsti dall'articolo 9 della legge provinciale n.
8 del 2002, ai consorzi di associazioni pro-loco previsti dal titolo IV della
legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione
turistica della Provincia autonoma di Trento), ovvero al servizio provinciale
competente in materia di turismo nel caso in cui non sia presente sul territorio
alcun consorzio.
4. I soggetti previsti al comma 3
devono inserire i prezzi comunicati nel sistema informatico del turismo entro il
30 settembre successivo al termine della presentazione e devono trasmettere
all'esercizio ricettivo all'aria aperta una copia della tabella dei prezzi al
fine della sua esposizione al pubblico.
5. L'omessa comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione delle ultime
tariffe regolarmente presentate."
5. In sede di prima applicazione, la presentazione delle tariffe massime di cui
all'articolo 10 della legge provinciale n. 33 del 1990 da parte dei titolari o
dei gestori degli esercizi ricettivi all'aria aperta è effettuata entro il 30
giugno 2005. Fino a tale data le comunicazioni sono effettuate secondo quanto
previsto dallo stesso articolo 10 nel testo previgente alla sostituzione
apportata con il presente articolo.
6. L'articolo 12 della legge provinciale n. 33 del 1990 è sostituito dal
seguente:
"Art. 12
Campeggi mobili
1. L'allestimento, in aree pubbliche o private, di campeggi mobili previsti
dall'articolo 2, comma 6, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune
territorialmente competente a seguito di apposita richiesta dalla quale
risultino:
a) le generalità dei responsabili della conduzione del campeggio, designati
dagli enti, dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'articolo 2,
comma 6;
b) la durata del campeggio, comunque non superiore a quarantacinque giorni
nell'arco dell'anno, e il numero delle persone presenti;
c) l'area d'insediamento prescelto;
d) l'assenso del proprietario dei terreni;
e) le caratteristiche del campeggio e le misure idonee ad assicurare il
rispetto delle condizioni indispensabili in materia di igiene, sanità pubblica e
pubblica incolumità.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del comune della
richiesta, in assenza di diniego, l'attività può essere iniziata.
3. Per favorire la realizzazione di attività socio-educative e formative e in
deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 la Giunta provinciale determina, con
propria deliberazione, le modalità nel rispetto delle quali è consentito
effettuare campeggi mobili itineranti che prevedono soste non superiori a
quattro giorni; con la medesima deliberazione sono stabiliti i criteri e le
modalità per l'individuazione degli enti, associazioni e organizzazioni ai quali
è riconosciuta la possibilità di svolgere tale attività."
7. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale n. 33 del 1990 è inserito il
seguente:
"Art. 23 bis
Iniziative di qualificazione ambientale
1. Al fine di sostenere le attività volte a migliorare gli standard
qualitativo-ambientale dei campeggi ubicati in provincia di Trento, la Provincia
concede contributi nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa per
la realizzazione di progetti promossi dalle associazioni degli esercenti
l'attività di campeggio più, rappresentative a livello provinciale.
2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità
per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 nonché per la concessione dei
contributi previsti dal medesimo comma."
ARTICOLO 22
Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21
(Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali)
1. L'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21, è sostituito dal
seguente:
"Art. 3
Commissione tecnica per l'idrotermalismo
1. Per gli adempimenti derivanti da questa legge la Giunta provinciale si avvale
di una commissione tecnica composta:
a) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo, che
la presiede;
b) dal dirigente di uno dei servizi provinciali competenti in materia sanitaria;
c) dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo;
d) dal dirigente del servizio provinciale competente in materia mineraria;
e) dal dirigente del servizio provinciale competente in materia geologica;
f) dal funzionario responsabile dell'unità operativa di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
g) dal funzionario responsabile del settore laboratorio e controlli dell'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente;
h) da un ingegnere della Provincia;
i) da due esperti in materie termali;
j) da un rappresentante designato dall'Azienda provinciale per i servizi
sanitari.
2. La commissione può inoltre chiamare, di volta in volta, a partecipare alle
sedute, senza diritto di voto, tecnici o esperti particolarmente competenti per
l'esame di singoli problemi.
3. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e dura
in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.
4. In caso di assenza il presidente delega il suo sostituto fra gli altri
componenti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettere h) e i).
5. Ciascuno dei componenti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettere h)
e i), può farsi rappresentare, di volta in volta, da un proprio delegato.
6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della
maggioranza assoluta dei componenti.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del presidente.
8. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente
del servizio provinciale competente in materia di turismo.
9. Ai componenti la commissione tecnica, nonché ai tecnici o esperti di cui al
comma 2, spettano i compensi stabiliti dalla normativa provinciale in materia."
2. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo
le modalità indicate nell'allegata tabella B.
ARTICOLO 23
Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle
agenzie di viaggio e turismo)
1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 marzo
1988, n. 9, è sostituita dalla seguente:
"d) sia stata stipulata una polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 8;".
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 1988 sono
abrogati.
3. L'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Garanzia assicurativa
1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima del rilascio
dell'autorizzazione, polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento
degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, in relazione
al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni in
materia della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV),
firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27 dicembre
1977, n. 1084, nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.
2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano al servizio competente in materia di
turismo copia delle polizze assicurative e trasmettono a ogni singola scadenza
la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del relativo premio
assicurativo. Il mancato pagamento del premio assicurativo entro la scadenza o
la mancata trasmissione della relativa documentazione entro 2 giorni dalla
scadenza comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a
300 euro. La mancanza della copertura assicurativa prevista da questo articolo
comporta la sospensione dell'attività e, decorsi trenta giorni, la revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 o la chiusura della filiale di cui
all'articolo 4.
3. Il dirigente del servizio competente in materia di turismo stabilisce con
propria determinazione il contenuto minimo obbligatorio dei contratti
assicurativi, indicando tra l'altro i massimali minimi di copertura con
riferimento all'attività esercitata e le clausole volte ad assicurare la più
sollecita liquidazione del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici
in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte
dell'agenzia di viaggio."
4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 9 del
1988 è sostituita dalla seguente:
"b) prima dell'inizio dell'attività di cui al comma 1, sia stata stipulata una
polizza assicurativa secondo quanto previsto dall'articolo 8."
5. I commi 4 e 5 dell'articolo 25 della legge provinciale n. 9 del 1988 sono
abrogati.
6. I depositi cauzionali prestati ai sensi dell'articolo 8 della legge
provinciale n. 9 del 1988 nel testo previgente alle modifiche apportate con il
comma 3 di questo articolo sono svincolati d'ufficio entro 45 giorni dalla data
di entrata in vigore di questa legge.
Capo IV
Disposizioni in materia di servizi alle imprese, di industria e di cave
ARTICOLO 24
Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della
Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova
imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge
provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, è
sostituito dal seguente:
"1. Possono essere agevolate le spese tese a realizzare ricerca applicata.
Le spese ammissibili per gli interventi di ricerca applicata, compresa la
ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, come definite
dalla Commissione europea, che sono esaminate nell'ambito della procedura
valutativa di cui all'articolo 14, sono individuate sulla base del parere di uno
o più esperti appositamente nominati; quelle esaminate nell'ambito della
procedura automatica di cui all'articolo 13 sono individuate sulla base di una
perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo
albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle
tipologie ammissibili."
2. All'articolo 12 della legge
provinciale n. 6 del 1999 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Possono essere presentate domande di agevolazione in procedura
automatica anche per superi di spesa rispetto a domande già presentate con
procedura valutativa."
3. All'articolo 13 della legge
provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le fattispecie di domande per ottenere la concessione delle agevolazioni con
procedura automatica sono individuate dai criteri e modalità per l'applicazione
di questa legge previsti dall'articolo 35. I medesimi criteri individuano il
limite massimo di spesa ammissibile, le misure di contributo spettanti, le
modalità di presentazione delle domande nonché la relativa documentazione
ispirata alla massima semplicità e che consenta, ove possibile, l'utilizzo di
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.";
b) i commi 2 e 4 sono abrogati.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 14
della legge provinciale n. 6 del 1999 è inserito il seguente:
"1 bis. I criteri e modalità di cui all'articolo 35, anche in deroga ai profili
d'esame indicati al comma 1, individuano disposizioni semplificate per la
presentazione e per l'analisi delle domande che prevedono una spesa non
superiore ad una determinata soglia."
5. Nel comma 7 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 6 del 1999 le parole: "Dopo l'erogazione dell'anticipazione da parte degli enti affidatari," sono soppresse.
6. All'articolo 16 della legge
provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Non comporta violazione degli obblighi di cui al comma 1 da parte
dell'impresa che beneficia dei contributi:
a) la cessione o il conferimento dell'azienda, la trasformazione o la fusione
dell'impresa nonché la successione per causa di morte, semprechè il subentrante
sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per accedere alle
agevolazioni, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi; i
contributi non ancora liquidati sono liquidati al soggetto subentrante;
b) l'affitto dell'azienda, semprechè l'affittuario continui ad esercitare
l'impresa;
c) la cessione dei beni immobili a società controllanti o controllate, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o a società
controllate dal medesimo soggetto che controlla la società cedente, purchè i
beni immobili siano utilizzati per l'esercizio dell'impresa; a tali fini è preso
in considerazione anche il controllo effettuato in via indiretta.";
b) il comma 3 bis è abrogato.
7. All'articolo 17 della legge
provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: "e sanzioni" sono soppresse;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. La revoca dei contributi disposta ai sensi del comma 1 è graduata in
relazione alla durata e alla gravità dell'infrazione.
3. Nel caso in cui il contributo o l'anticipazione siano stati ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'agevolazione è revocata per la parte del beneficio ottenuta sulla base di tali dichiarazioni. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente legislazione statale, resta esclusa l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative."
8. All'articolo 25 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
"1 bis. La Provincia, inoltre, può apprestare aree di proprietà dei soggetti di
cui al comma 1 o di altri soggetti, anche privati, su loro richiesta e con loro
assenso sul progetto di apprestamento; l'apprestamento può essere parzialmente
realizzato anche dai suddetti proprietari. Gli interventi di apprestamento sono
regolati da una convenzione che prevede il rimborso alla Provincia o ai soggetti
proprietari delle spese sostenute nei limiti stabiliti dalla deliberazione di
cui all'articolo 35, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le aree e le strutture acquisite ai sensi di questa sezione, o comunque già
di proprietà dei soggetti di cui al comma 1, possono essere cedute in proprietà
ad imprese. Sulle medesime aree può inoltre essere costituito il diritto di
superficie. In quest'ultimo caso, allo scadere del termine, le aree possono
essere cedute in proprietà all'impresa assegnataria, a condizione che siano
stati osservati tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto. Le
superfici delle aree da assegnare in proprietà o mediante costituzione del
diritto di superficie sono determinate tenendo conto dei settori di attività,
delle caratteristiche delle aziende e del numero dei lavoratori occupati. Le
strutture di cui alla presente sezione possono inoltre essere utilizzate
mediante la stipulazione di contratti di locazione.";
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. L'assegnazione delle aree e delle strutture è disposta nel rispetto dei
criteri e delle modalità indicati nella deliberazione della Giunta provinciale
di cui all'articolo 35 che, tra l'altro, stabilisce:
a) le modalità di pubblicazione dell'avviso di assegnazione;
b) i termini di presentazione delle domande;
c) le priorità e le modalità del confronto tra gli aspiranti assegnatari nel
caso di domande concorrenti sul medesimo lotto o su una stessa struttura.";
d) nel comma 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero qualora costituiscano sfrido o appendice non direttamente utilizzabile
per attività produttive".
9. Alla fine del comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale n. 6 del 1999
è aggiunto il seguente periodo: "Rimane comunque salva la possibilità di
ricorrere alla procedura espropriativa necessaria alla realizzazione delle opere
previste nei progetti di apprestamento."
10. All'articolo 28 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente:
"provvedimento";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le strade, unitamente alle aree di pertinenza, realizzate dalla Provincia ai
sensi di questa sezione, salvo che siano classificate come provinciali, sono
cedute ai comuni a titolo gratuito con apposito provvedimento. Tale
provvedimento costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a
favore dei comuni."
11. All'articolo 29 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Il benestare della Provincia previsto da questo articolo e da analoghe
previgenti disposizioni provinciali e regionali può essere concesso anche nel
caso di trasferimento a terzi non esercenti le attività previste dal comma 1
qualora il medesimo trasferimento sia funzionale alla regolarizzazione di
confini ovvero riguardi l'alienazione a soggetti confinanti di porzioni di
terreno di entità minimale rispetto all'area apprestata.";
b) nel comma 6 dopo le parole: "mediante costituzione" sono inserite le
seguenti: "o trasferimento", e sono soppresse le parole: "limitata al sedime del
fabbricato e alla servitù di accesso allo stesso".
12. L'articolo 30 della legge provinciale n. 6 del 1999 è abrogato.
13. Dopo il comma 7 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 6 del 1999 è
inserito il seguente:
"7 bis. Le attività previste dagli articoli 20 e 21 possono essere affidate
anche all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a.. In tale caso il fondo costituito
presso l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., ai sensi dell'articolo 24, può essere
utilizzato anche per il finanziamento delle predette attività e si applica la
disciplina prevista da questo articolo in quanto compatibile."
14. All'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, alla lettera m), le parole: ", le sanzioni" sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Per la modificazione della deliberazione prevista dal comma 1
relativamente ai contenuti previsti dalle lettere b), i), l) e m) del medesimo
comma, nonché per l'adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per
l'attuazione di questa legge, non sono richieste le consultazioni previste dal
comma 1 e si prescinde dalla procedura disciplinata dal comma 2."
15. I commi 3 e 3 bis dell'articolo 25 della legge provinciale n. 6 del 1999,
come modificato dal comma 8, hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle
modificazioni alla deliberazione prevista dall'articolo 35 della legge
provinciale n. 6 del 1999, come modificato dal comma 14, necessarie per
adeguarsi alla nuova disciplina.
16. Le modificazioni all'articolo 17 della legge provinciale n. 6 del 1999,
introdotte dal comma 7, trovano applicazione, in quanto più favorevoli, anche
con riguardo ai procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data di
entrata in vigore di questa legge.
17. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo
le modalità indicate nell'allegata tabella A.
ARTICOLO 25
Aiuti specifici per i patti di prodotto
1. Per promuovere e valorizzare le filiere di specializzazione del tessuto
produttivo trentino, in armonia con il programma di sviluppo provinciale, la
Provincia sostiene i consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa,
per l'erogazione di servizi alle imprese aderenti, volti a favorire la
produzione in forma integrata di beni o servizi che rispondano ad esigenze di
riconoscibilità dei valori qualitativi, organizzativi ed etici del sistema
economico locale.
2. Per i fini del comma 1 la Provincia promuove specifici accordi con le parti
imprenditoriali e sociali.
3. Per i fini di questo articolo, la Giunta provinciale è autorizzata a
concedere gli aiuti di cui all'articolo 16 della legge provinciale 12 luglio
1993, n. 17 (Servizi alle imprese), integrando, ove occorra, la deliberazione di
attuazione prevista dall'articolo 4 della legge provinciale n. 17 del 1993,
nonché, in presenza delle previste iniziative, gli aiuti di cui alla legge
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.
4. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo
le modalità indicate nell'allegata tabella A.
ARTICOLO 26
Iniziative di promozione della cultura e dell'etica d'impresa
1. Per promuovere interventi che accrescano la cultura e l'etica d'impresa, che
favoriscano anche il miglioramento delle condizioni di lavoro, la prevenzione
degli infortuni, la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti nonché gli incentivi
alla sicurezza, la Giunta provinciale può organizzare direttamente od
indirettamente, anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici o
privati, iniziative varie, anche di carattere formativo.
2. Nel caso di interventi indiretti, la Giunta provinciale può concorrere
mediante contributi ai soggetti promotori o con messa a disposizione di
materiale, strutture o personale.
3. La Giunta provinciale fissa criteri e modalità di intervento - entro i limiti
di spesa di cui all'articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23
(Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei servizi della
Provincia autonoma di Trento) - tenendo conto della rilevanza dell'iniziativa in
rapporto agli interessi della collettività provinciale o locale, della
partecipazione di altri soggetti, della spesa complessiva prevista e delle
disponibilità finanziarie, rispettando, nel caso di imprese, la normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato.
4. L'erogazione dei contributi di cui al comma 2 può essere disposta anche in
via anticipata nella misura massima del 50 per cento dell'importo ammesso a
contributo.
5. Per i fini di questo articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico
di ciascuno degli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007.
6. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo
le modalità indicate nell'allegata tabella B.
ARTICOLO 27
Modificazioni della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il
settore minerario nel Trentino)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 bis della legge provinciale 18 febbraio 1988,
n. 6, sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. A garanzia dell'esatto adempimento degli interventi di ripristino e di
messa in sicurezza, al rilascio della concessione di coltivazione di giacimenti
minerari, il concessionario, qualora stabilito nel relativo provvedimento, versa
una cauzione rapportata al costo degli interventi.
1 ter. L'ammontare della cauzione, che può essere prestata sotto forma di
fideiussione resa da banche, assicurazioni o da enti di garanzia individuati
dalla Giunta provinciale, viene stabilito nel provvedimento concessorio."
ARTICOLO 28
Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina
dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia
autonoma di Trento)
1. L'articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è sostituito dal
seguente:
"Art. 4
Comitato tecnico interdisciplinare
1. Per l'elaborazione della proposta di piano di cui all'articolo 3 e per
l'espressione dei pareri e delle determinazioni previsti da questa legge, è
istituito un comitato tecnico interdisciplinare composto:
a) da quattro funzionari provinciali, addetti rispettivamente alle materie
dell'urbanistica, della tutela del paesaggio, delle miniere e delle foreste;
b) da un funzionario del servizio provinciale competente in materia geologica;
c) da un funzionario provinciale esperto in valutazione di impatto ambientale;
d) da un esperto in organizzazione aziendale industriale;
e) dal dirigente del servizio competente in materia di cave o da un suo
delegato.
2. Per l'esame definitivo della proposta di piano provinciale di utilizzazione
delle sostanze minerali o di sue varianti o aggiornamenti il comitato è
integrato:
a) da un componente della commissione urbanistica provinciale, di cui
all'articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento
urbanistico e tutela del territorio);
b) da un componente della commissione provinciale per la tutela
paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 8 della legge provinciale n. 22
del 1991;
c) da un componente del comitato tecnico forestale, di cui all'articolo 31 della
legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento
delle aree forestali e delle loro risorse);
d) da due esperti in organizzazione aziendale industriale.
3. Il comitato è presieduto dal dirigente generale del dipartimento competente
ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente del servizio
competente in materie di cave. Per le sedute relative al procedimento di
formazione del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, il
comitato è presieduto dall'assessore competente in materia di cave ovvero, in
caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente generale competente.
4. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale; i componenti individuati
alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono designati dai presidenti dei
rispettivi organi collegiali.
5. Con le modalità del comma 4 vengono nominati anche i membri supplenti dei
componenti individuati dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e dal comma 2.
6. Per il funzionamento e la durata del comitato, per la chiamata di eventuali
esperti, nonché per i compensi da attribuire ai commissari, si applicano le
vigenti norme disciplinanti la commissione urbanistica provinciale.
7. I componenti individuati dal comma 2 restano in carica per il periodo
necessario per l'esame del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze
minerali o delle sue varianti o aggiornamenti."
2. All'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1980 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le riunioni del comitato tecnico interdisciplinare, nel corso delle quali
sono assunte le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo
idrogeologico ai sensi dell'articolo 9 bis sono valide purché siano presenti i
due funzionari competenti per le materie della tutela del paesaggio e delle
foreste.";
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le riunioni del comitato tecnico interdisciplinare, preordinate all'esame
definitivo della proposta del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze
minerali o dei relativi aggiornamenti, integrato ai sensi del comma 2
dell'articolo 4, sono valide purché siano presenti i funzionari indicati al
comma 1 e i componenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere b) e c)."
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 1980 è
inserito il seguente:
"2 bis. Nelle aree di cui al comma 1 è possibile realizzare, qualora ammesse
dalla normativa urbanistica, opere non rientranti nella disciplina di questa
legge, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole del
comitato tecnico interdisciplinare sulla compatibilità dell'intervento con la
corretta e razionale coltivazione del giacimento."
4. Al sesto comma dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 1980 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Con l'autorizzazione o una sua
successiva integrazione il sindaco può consentire al titolare
dell'autorizzazione di installare o realizzare, all'interno delle aree
identificate nell'autorizzazione o individuate specificatamente nei programmi di
attuazione di cui all'articolo 6, strutture o impianti fissi per la coltivazione
della cava e la lavorazione del materiale ivi estratto nonché del materiale
proveniente dalle eventuali altre cave della medesima area estrattiva così come
individuata dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, con
esclusione di strutture o impianti destinati alla trasformazione del relativo
materiale. Le predette strutture o impianti fissi possono anche lavorare
materiale proveniente da altre attività di coltivazione e di scavo purché in
misura non prevalente rispetto al materiale complessivamente lavorato."
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per il rilascio
dell'autorizzazione a realizzare strutture e impianti di cui al presente comma
non si applica la procedura prevista dall'articolo 9 bis."
5. Dopo il sesto comma dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 1980 è
inserito il seguente:
"I materiali risultanti da scavi effettuati per la realizzazione di opere
pubbliche, nonché quelli risultanti dall'asporto di vecchie discariche di
porfido, che non si configurano come rifiuto ai sensi delle norme vigenti,
qualora esista lo spazio sufficiente e comunque non costituisca ostacolo o
pericolo per l'attività, possono essere depositati sul piazzale di cava anche
per essere lavorati, senza limitazioni, negli impianti di cui al sesto comma."
6. L'articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Domanda per ottenere l'autorizzazione
1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione prevista all'articolo 7 presenta
domanda al sindaco del comune nel cui territorio ricade l'area per la quale
l'autorizzazione viene richiesta.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo articolo la Giunta
provinciale stabilisce la documentazione da allegare e le modalità di
presentazione delle domande. Fino all'approvazione delle nuove modalità
continuano ad applicarsi le precedenti."
7. Il quinto comma dell'articolo 9 della legge provinciale n. 6 del 1980 è
sostituito dal seguente:
"Il comitato, inoltre, indica l'ammontare della cauzione a garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi previsti dal disciplinare, precisando quali
inadempimenti possano dar luogo all'incameramento totale o parziale della
cauzione. La cauzione è versata dal richiedente prima del rilascio
dell'autorizzazione anche sotto forma di fideiussione resa da banche,
assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla Giunta provinciale."
8. Al comma 3 dell'articolo 9 bis le parole: "dai componenti di cui ai numeri 2)
e 4) del primo comma dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "dai
funzionari competenti per le materie della tutela del paesaggio e delle foreste,
previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a)".
9. Il comma 4 dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 6 del 1980 è
sostituito dal seguente:
"4. Le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo
idrogeologico espresse ai sensi dei commi 2 e 3, tengono luogo dei provvedimenti
e degli atti previsti dalle leggi vigenti nelle corrispondenti materie. Qualora
nella seduta del comitato tecnico interdisciplinare vi sia motivato dissenso
rispetto a prescrizioni contenute in tali determinazioni, la decisione è rimessa
alla Giunta provinciale, che si esprime entro sessanta giorni."
10. L'articolo 25 della legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal
seguente:
"Art. 25
Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto
costituisca reato per le violazioni alle norme di questa legge si applicano le
seguenti sanzioni amministrative:
a) da 600 a 3.200 euro per chi intraprende, all'interno di area individuata dal
piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, attività di ricerca
o coltivazione di cave o torbiere senza la prescritta autorizzazione o
concessione;
b) da 300 a 1.600 euro per l'installazione o la realizzazione di impianti o
strutture di cui al sesto comma dell'articolo 7, senza l'autorizzazione ivi
prevista, ferme restando le sanzioni disposte dalla disciplina in materia
urbanistica, qualora detti impianti o strutture non siano suscettibili di essere
autorizzati ai sensi della medesima disciplina o vengano comunque utilizzati
fuori dai limiti ivi consentiti;
c) da 300 a 1.600 euro per chi non ottempera alle prescrizioni o agli obblighi
derivanti dall'atto di autorizzazione o concessione o dai provvedimenti adottati
ai sensi degli articoli 10 e 11;
d) da 600 a 3.200 euro nei casi previsti dalla lettera c), quando l'infrazione
commessa comporta grave pregiudizio per il razionale sfruttamento dei
giacimenti.
2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), il sindaco ordina la sospensione
immediata dei lavori.
3. Dell'accertamento delle infrazioni sono incaricati i funzionari degli uffici
preposti alla sorveglianza sulle cave e torbiere, i quali redigono il relativo
verbale e lo trasmettono all'ufficio competente."
11. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale n. 6 del 1980 è inserito il
seguente:
"Art. 25 bis
Temperamento del regime sanzionatorio
1. La Giunta provinciale con proprio provvedimento individua le ipotesi di
violazioni amministrative di cui alla presente legge che, non avendo determinato
danni irreversibili, possono essere regolarizzate senza dare luogo al pagamento
della sanzione.
2. Per eliminare la violazione accertata, il verbalizzante impartisce al
contravventore una specifica prescrizione, fissando per la regolarizzazione un
termine non eccedente il tempo tecnicamente necessario.
3. Il termine previsto dal comma 2 è prorogabile, a richiesta del
contravventore, per la particolare complessità dell'adempimento. In nessun caso
la proroga può superare i sei mesi.
4. Copia della prescrizione è eventualmente comunicata anche al rappresentante
legale dell'ente, qualora diverso dal contravventore, nell'ambito o al servizio
del quale opera il contravventore.
5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione,
il verbalizzante verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità
indicate.
6. Ove risulti preciso adempimento, la contestazione è archiviata; ove risulti
inadempimento, totale o parziale, si procede con l'applicazione della sanzione
prevista."
12. Il quarto comma dell'articolo 26 della legge provinciale n. 6 del 1980 è
sostituito dal seguente:
"Il terzo comma non si applica quando le attività estrattive sono abusivamente
esercitate in aree non previste dal piano provinciale di utilizzazione delle
sostanze minerali. In tali casi l'accertamento è effettuato, di norma, dagli
organi di vigilanza competenti nelle materie concernenti l'uso del territorio,
la tutela dell'ambiente e il vincolo idrogeologico, che si avvalgono, se
occorre, del supporto tecnico del servizio provinciale competente in materia
mineraria."
13. Il primo comma dell'articolo 27 della legge provinciale n. 6 del 1980 è
sostituito dal seguente:
"Chiunque esegua lavori di ricerca o coltivazione di cave o torbiere oppure
installi o realizzi le strutture o impianti di cui al sesto comma dell'articolo
7 senza la prescritta autorizzazione o concessione, oltre ad essere sottoposto
alle sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell'articolo 25, è tenuto a
eseguire a sue spese i lavori occorrenti per la restituzione in pristino dei
luoghi, entro il termine e con le modalità fissate dal sindaco con propria
ordinanza, sentito il comitato tecnico interdisciplinare. Il sindaco adotta
l'ordinanza anche quando non sono stati realizzati, alla scadenza
dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione, i programmi di
sistemazione del suolo o di ripristino ambientale, o quando non sono state
rimosse le strutture o gli impianti di cui al sesto comma dell'articolo 7, nel
periodo ivi previsto. In caso di mancata esecuzione dell'ordinanza entro il
termine prescritto il sindaco provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente,
anche utilizzando la cauzione prestata."
14. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo
le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Capo V
Disposizioni in materia di distribuzione del metano e di risparmio energetico
ARTICOLO 29
Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8
(Intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano
nella provincia di Trento)
1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8,
è abrogato.
ARTICOLO 30
Sostituzione dell'articolo 3 sexies della legge provinciale 29 maggio 1980, n.
14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti
alternative di energia)
1. L'articolo 3 sexies della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3 sexies
Contributo per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale
1. La Provincia può concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di
veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell'alimentazione con
carburanti meno inquinanti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono
determinate le tipologie di veicoli il cui acquisto può essere finanziato nonché
i criteri e le modalità di concessione dei contributi. Tale deliberazione è
adottata previo parere della competente commissione consiliare."
2. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo
le modalità indicate nell'allegata tabella A.
Capo VI
Disposizioni finanziarie e finali
ARTICOLO 31
Riferimento delle spese e copertura degli oneri
1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese
sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei
limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei
capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del
bilancio 2005-2007, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità
previsionali di base di riferimento.
2. Per il triennio 2005-2007 alla copertura delle nuove o maggiori spese
derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità
riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si
provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
ARTICOLO 32
Variazioni di bilancio
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni
conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge
provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di
contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
ARTICOLO 33
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Provincia.
Trento, 11 marzo 2005
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai
ALLEGATO 1:
Tabella A
Riferimento delle spese (articolo 31)
ARTICOLO 1
Articolo |
Descrizione |
Capitolo |
Unità previsionale |
|
1, commi 11 e 17 |
Interventi per la difesa passiva |
507150 |
50.15.210 |
|
1, comma 16 |
Risanamento frutticoltura e viticoltura |
507000 |
50.15.210 |
|
4 |
Sostegno organizzazioni dei produttori agricoli |
506000 |
50.15.120 |
|
15 |
Disposizioni in materia di guide alpine e maestri di sci |
614000 614025 614050 |
61.20.110 |
|
19, comma 2 |
Valorizzazione territoriale e di prodotto |
614310 |
61.20.210 |
|
19, comma 3 lettera c) |
Liquidazione aziende promozione turistica |
614075 |
61.20.110 |
|
24, comma 1 |
Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo |
317000 |
31.10.220 |
|
24, comma 8 |
Interventi per apprestamento aree |
610500 |
61.5.210 |
|
24, comma 13 |
Agevolazioni per nuova imprenditorialita' e per aggiornamento |
618970 |
61.45.250 |
|
25 |
Aiuti specifici per i patti di prodotto |
618800 |
61.45.230 |
|
30 |
Disposizioni in materia di risparmio energetico |
617100 |
61.30.210 |
ALLEGATO 2:
Tabella B
Copertura degli oneri (articolo 31)
ARTICOLO 1
ONERI COMPLESSIVI DA COPRIRE |
in migliaia di euro |
|||
Articolo |
Descrizione |
2004 |
2005 |
2006 |
1, comma 8 |
Smaltimento materiale a rischio (bse) |
1.200 |
1.200 |
1.200 |
19, comma 4, lettera a) |
Spese dirette promozione turistica d'ambito |
352 |
4.000 |
4.000 |
19, comma 4, lettera b) |
Disposizioni in materia di personale delle aziende di promozione turistica |
360 |
360 |
360 |
22 |
Commissione tecnica per l'idrotermalismo |
5 |
5 |
5 |
26 |
Iniziative di promozione della cultura e dell'etica d'impresa |
100 |
100 |
100 |
28 |
Comitato tecnico interdisciplinare |
5 |
5 |
5 |
|
TOTALE ONERI |
2.022 |
5.670 |
5.670 |
MEZZI DI COPERTURA |
|
|||
Unità previsionale di base 85.10.110 |
Fondo per nuove leggi – spese correnti |
470 |
470 |
470 |
Unità previsionale di base 85.10.210 |
Fondo per nuove leggi – spese in conto capitale |
1.552 |
5.200 |
5.200 |
|
TOTALE MEZZI DI COPERTURA |
2.022 |
5.670 |
5.670 |