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Legge 11 febbraio 2005, n.15
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.
(GU n. 42 del 21-2-2005)
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e di pubblicita» sono sostituite dalle seguenti: «,
di pubblicita' e di trasparenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge
disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative
assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1990, n. 192), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Principi generali dell'attivita' amministrativa). - 1. L'attivita'
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di
economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita'
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti, nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge
disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative
assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1.
2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.».
Art. 2.
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4, e'
aggiunto il seguente:
«4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio,
ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, puo' essere proposto anche senza necessita' di diffida
all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. E'
fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne
ricorrano i presupposti».
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la
pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in
quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il
termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e'
ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il
termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti.
4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio,
ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, puo' essere proposto anche senza necessita' di diffida
all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. E'
fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne
ricorrano i presupposti.».
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il
seguente:
«Art. 3-bis (Uso della telematica). - 1. Per conseguire maggiore efficienza
nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della
telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e
i privati».
Art. 4.
1. All'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'organo competente per l'adozione
del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non
puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale».
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). - 1. Il responsabile del
procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di
servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette
gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per
l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del
procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta
dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale.».
Art. 5.
1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la
lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2,
commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di
inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della
relativa istanza;».
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento). -
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2 o
3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della
relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee
di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere
solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.».
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il
seguente:
«Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).
- 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita'
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli
istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del
provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale
e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali».
Art. 7.
1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono soppresse le parole: «, nei casi previsti dalla legge,»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude
accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo e'
preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per
l'adozione del provvedimento».
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1990, n. 192), come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento). - 1. In
accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10,
l'amministrazione procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei
terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui
invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed
eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di
nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in
materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di
un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del
privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude
accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo e'
preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per
l'adozione del provvedimento.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli
accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.».
Art. 8.
1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole da: «entro quindici giorni» fino a: «richiesti» sono sostituite
dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezione, da parte
dell'amministrazione competente, della relativa richiesta»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferenza puo' essere
altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o
piu' amministrazioni interpellate»;
b) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso;
c) al comma 5:
1) dopo le parole: «dal concedente» sono inserite le seguenti: «ovvero, con il
consenso di quest'ultimo, dal concessionario»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di
voto»;
d) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di
servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici
disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime
amministrazioni».
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di
servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa
richiesta. La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso
termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale
di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta
dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni
che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza puo'
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque
denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di
servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione
competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di
servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi
regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la
conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi
e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili,
secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
Art. 9.
1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo:
1) dopo la parola: «complessita» sono inserite le seguenti: «e di insediamenti
produttivi di beni e servizi»;
2) le parole: «su motivata e documentata richiesta dell'interessato» sono
sostituite dalle seguenti: «su motivata richiesta dell'interessato, documentata,
in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita»;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «della salute» sono inserite le
seguenti: «e della pubblica incolumita»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', con
riferimento alle opere interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui
all'articolo 14-quater, comma 3».
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1. La conferenza di servizi
puo' essere convocata per progetti di particolare complessita' e di insediamenti
produttivi di beni e servizi su motivata richiesta dell'interessato,
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di
fattibilita', prima della presentazione di una istanza o di un progetto
definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si
pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono
a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico,
la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare
quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i
pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede,
le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla
base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in
sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro
trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei
contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia
di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta
di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente
alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello
studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative,
compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile,
verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita', anche con
riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi
non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di
consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', con
riferimento alle opere interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui
all'art. 14-quater, comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo
stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede
possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a
seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette
alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base
delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di
servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il
sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione
aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto
preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
Art. 10.
1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata entro quindici
giorni ovvero, in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro
trenta giorni dalla data di indizione»;
b) al comma 2, le parole: «almeno dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«almeno cinque giorni»;
c) al comma 3, le parole: «ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo
14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo»;
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «valutazione medesima» sono
inserite le seguenti: «ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un
massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilita' ambientale»;
e) al comma 5, in fine, la parola: «pubblica» e' sostituita dalle seguenti: «,
del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita»;
f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine
di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze
della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella
sede»;
g) al comma 7, sono soppresse le parole da: «e non abbia notificato» fino alla
fine del comma;
h) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al
comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate
assenti, alla predetta conferenza».
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). -
01. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata entro quindici
giorni ovvero, in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro
trenta giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione
dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve
pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o
informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora
impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa
data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto
definitivo ai sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano
determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della
conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal
comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai
sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime
dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine
previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente
si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta
giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza
dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta
giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso
che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione
concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-quater,
nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio
storico-artistico e della pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad
esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine
di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze
della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella
sede.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante
non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola
volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore
documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al
comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atti di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate
assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e' pubblicato, a
cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano
a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati.».
Art. 11.
1. All'articolo l4-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Se il motivato dissenso e' espresso da un'amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la decisione e' rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei
Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso
di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu'
amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali.
Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la
decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio
dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita'
dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia
autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione
sostitutiva e' rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a)
alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza
unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente
locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente
della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza
unificata, valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni
o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro
per gli affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in
materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta
regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di
Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la
decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la
partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis
non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato,
con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi
dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso
l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la
determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli
statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione»;
c) il comma 4 e' abrogato.
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi). -
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere
manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non
puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della
conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. (Abrogato).
3. Se il motivato dissenso e' espresso da un'amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la decisione e' rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei
Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso
di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu'
amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali.
Verificata la completezza della documentazione invita ai fini istruttori, la
decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio
dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per
un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia
autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione
sostitutiva e' rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a)
alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza
unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente
locale. Verificata la completezza della documentazione invita ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente
della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore
periodo non superiore a sessanta giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni
o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro
per gli affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in
materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, e dell'art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale
ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano,
che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora
la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione e'
rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei
Presidenti delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis
non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato,
con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'art.
117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di
organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli
statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. (Abrogato).
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento
negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303.».
Art. 12.
1. Dopo l'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito
il seguente:
«Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto). -
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del
progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di
cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono
convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari
di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto di cui
all'articolo 37-quinquies della medesima legge».
Art. 13.
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole
da: «, salvo quanto previsto» sino alla fine del comma sono soppresse.
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante
«Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275) come modificato dalla presente
legge: «Art.14 (Abrogazioni e norma di raccordo). - 1. All'art. 7 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'art. 5 della legge 18
novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati.
2. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di
pubblicita' dei lavori della conferenza di servizi, nonche' degli atti assunti
da ciascuna amministrazione interessata.».
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il
seguente capo:
«Capo IV-bis
Efficacia ed invalidita' del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso
Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio puo' contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
Art. 21-ter (Esecutorieta). - 1. Nei casi e con le modalita' stabiliti
dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente
l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di
obblighi indica il termine e le modalita' dell'esecuzione da parte del soggetto
obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni,
previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e
secondo le modalita' previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Art. 21-quater (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento). - 1. I
provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che
sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo puo' essere
sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso
organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine
della sospensione e' esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e puo'
essere prorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze.
Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di
fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La
revoca determina la inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori
effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente
interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le
controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 21-sexies (Recesso dai contratti). - 1. Il recesso unilaterale dai
contratti della pubblica amministrazione e' ammesso nei casi previsti dalla
legge o dal contratto.
Art. 21-septies (Nullita' del provvedimento). - 1. E' nullo il
provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che e' viziato
da difetto assoluto di attribuzione, che e' stato adottato in violazione o
elusione del giudicato, nonche' negli altri casi espressamente previsti dalla
legge.
2. Le questioni inerenti alla nullita' dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 21-octies (Annullabilita' del provvedimento). - 1. E' annullabile il
provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da
eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo
non e' comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del
procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio). - 1. Il provvedimento
amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies puo' essere
annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un
termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo
previsto dalla legge.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimento annullabile,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole».
Art. 15.
1. L'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso). - 1. Ai fini del
presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e
di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale e' chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da
una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i
soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalita' di
pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attivita' amministrativa
al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita' e la
trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione. Resta ferma la potesta' delle regioni e degli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di
tutela.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli
indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove
non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si
chiede di accedere».
Art. 16.
1. L'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso e'
escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre
1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di
cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del
presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le
particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da
esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti
all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1
sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A
tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti,
anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso
di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione,
specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio
della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e
dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il
personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico,
alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare
riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di
informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita'
di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario,
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i
relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di contrattazione
collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del
relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e
giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale».
Art. 17.
1. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento
dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente puo' presentare
ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero
chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni
comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al
difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui
all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si
pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore
civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorita'
disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della
Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia
rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5
decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della
sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso e'
negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157,
158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione,
interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione
dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere
sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto
termine, il Garante adotta la propria decisione»;
b) al comma 5, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «In pendenza di
un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, il ricorso puo' essere proposto con istanza presentata
al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato
il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene
deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio»;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio
personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione puo' essere
rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purche' in possesso della
qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione
dei documenti richiesti».
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e' abrogato.
All'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, il terzo periodo e'soppresso.
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
«Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi). - 1. Il
diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto
al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia
di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere
rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene
stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei
casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento
dello stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo' presentare
ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero
chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni
comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al
difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui
all'art. 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano
entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente
tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la
Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento ne
informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se questo non
emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e'
consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico
o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di
ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore
civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per motivi
inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione
provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si
pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente
il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione
del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto
legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali
da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il
parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la
pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre
quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e
nei casi previsti dal comma 4 e' dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al
tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i
difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso
presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, il ricorso puo' essere proposto con istanza presentata al
presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il
ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene
deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione
del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa,
al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalita' e negli stessi
termini.
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio
personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione puo' essere
rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purche' in possesso della
qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentate legale dell'ente.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione
dei documenti richiesti.».
- Il comma 3 dell'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, recante
«Disposizioni in materia di giustizia amministrativa» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 luglio 2000, n. 173), abrogato dalla presente legge, prevedeva la
possibilita' per le parti di stare in giudizio personalmente senza l'assistenza
del difensore nei giudizi in materia di accesso.
- Si riporta il testo dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, recante «Istituzione dei tribunali amministrativi regionali» (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314), e successive modificazioni,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 21. - Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso
l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si
riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da
quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque
avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se
questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo
di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri
controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.
Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti,
connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di
motivi aggiunti.
Omissis.».
Art. 18.
1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). - 1. E'
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e' presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai
Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla
legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i
dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. E' membro di diritto della
Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio
dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento
della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di esperti non
superiore a cinque unita', nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si
procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle
Camere nel corso del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono
determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4;
vigila affinche' sia attuato il principio di piena conoscibilita' dell'attivita'
della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente
legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio
dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari
che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia del diritto di accesso di
cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel
termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1
dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui
al presente articolo».
Art. 19.
1. L'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). - 1. Le disposizioni della
presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono
nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per
quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni
pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione
amministrativa, cosi' come definite dai principi stabiliti dalla presente
legge».
Art. 20.
1. L'articolo 31 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' abrogato.
Art. 21.
1. Ai seguenti articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apposte,
rispettivamente, le rubriche di seguito indicate:
a) articolo 1: «(Principi generali dell'attivita' amministrativa)»;
b) articolo 2: «(Conclusione del procedimento)»;
c) articolo 3: «(Motivazione del provvedimento)»;
d) articolo 4: «(Unita' organizzativa responsabile del procedimento)»;
e) articolo 5: «(Responsabile del procedimento)»;
f) articolo 6: «(Compiti del responsabile del procedimento)»;
g) articolo 7: «(Comunicazione di avvio del procedimento)»;
h) articolo 8: «(Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del
procedimento)»;
i) articolo 9: «(Intervento nel procedimento)»;
l) articolo 10: «(Diritti dei partecipanti al procedimento)»;
m) articolo 11: «(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)»;
n) articolo 12: «(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)»;
o) articolo 13: «(Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)»;
p) articolo 14: «(Conferenza di servizi)»;
q) articolo 14-bis: «(Conferenza di servizi preliminare)»;
r) articolo 14-ter: «(Lavori della conferenza di servizi)»;
s) articolo 14-quater: «(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di
servizi)»;
t) articolo 15: «(Accordi fra pubbliche amministrazioni)»;
u) articolo 16: «(Attivita' consultiva)»;
v) articolo 17: «(Valutazioni tecniche)»;
z) articolo 18: «(Autocertificazione)»;
aa) articolo 19: «(Denuncia di inizio attivita)»;
bb) articolo 20: «(Silenzio assenso)»;
cc) articolo 21: «(Disposizioni sanzionatorie)»;
dd) articolo 23: «(Ambito di applicazione del diritto di accesso)»;
ee) articolo 25: «(Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)»;
ff) articolo 26: «(Obbligo di pubblicazione)»;
gg) articolo 28: «(Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di
ufficio)»;
hh) articolo 30: «(Atti di notorieta)».
Art. 22.
1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui
all'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'articolo 19 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono
regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le
disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge.
Art. 23.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta le misure necessarie alla
ricostituzione della Commissione per l'accesso. Decorso tale termine, l'attuale
Commissione decade.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo e' autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla
presente legge.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a), della
presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 2 del presente articolo.
4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto
dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche
apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge
nonche' al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Omissis.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono 'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3.-4-bis. Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, reca
«Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in ttuazione
dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli