Copyright © AmbienteDiritto
Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n.51
Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi in Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna.
(GU n. 88 del 16-4-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, istitutivo del
Ministero dei trasporti e della navigazione;
Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei
trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificata, da ultimo, dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365;
Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto di dover apportare modifiche ai limiti delle circoscrizioni
territoriali delle direzioni marittime di Ancona e di Bari, nonche' di
modificare le circoscrizioni territoriali dei compartimenti marittimi e
circondari marittimi di Pescara, Ortona, Termoli, Manfredonia, Porto Empedocle,
Gela e Rimini, al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale
dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le
relative strutture alle effettive necessita' marittime ed alle esigenze locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2005; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Uffici marittimi periferici
1. La capitaneria di porto di Pescara (PE) e' elevata a direzione marittima,
assumendo la denominazione di: «direzione marittima di Pescara».
2. Nell'ambito del circondario marittimo di Pescara e' istituita la delegazione
di spiaggia di Montesilvano (PE) che assume la corrispondente denominazione.
3. Gli uffici circondariali marittimi di Ortona (CH) e Gela (CL) sono elevati a
capitaneria di porto, assumendo la rispettiva denominazione di: «capitaneria di
porto di Ortona» e «capitaneria di porto di Gela».
4. Gli uffici locali marittimi di Lampedusa (AG) e Cesenatico (FO) sono elevati
a ufficio circondariale marittimo, assumendo la rispettiva denominazione di:
«ufficio circondariale marittimo di Lampedusa» e «ufficio circondariale
marittimo di Cesenatico».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214,
12 settembre 1988, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari; (1)
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge;
e) abrogata.».
- L'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi
di finanza pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 121, 28 dicembre 1993, cosi' recita:
«Art. 1 (Organizzazione della pubblica amministrazione) - 1. Il Governo e'
delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonche' le amministrazioni ad
ordinamento autonomo;
b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante
interesse pubblico e prevedere la possibilita' di attribuire funzioni omogenee a
nuove persone giuridiche;
c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con
le amministrazioni interessate.
2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterra' ai seguenti
principi e criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti nella legge 7 agosto
1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della
eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare,
le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia,
quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di
governo della spesa;
c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di
tutti i centri esistenti e le attivita' istituzionali svolte fuori dal
territorio nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane allo scopo
di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia
italiana, riorganizzare e programmare in maniera coordinata le attivita'
economiche provinciali, regionali e nazionali;
d) possibilita' di istituzione del Segretario generale;
e) diversificazione delle funzioni di staff e di line;
f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di
omogeneita', di complementarieta' e di organicita', anche mediante
l'accorpamento di uffici esistenti;
g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso
la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;
h) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto
e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformita' delle
soluzioni organizzative;
i) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto
e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali;
l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, di potesta' regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti
principi:
1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette
dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di
governo e amministrazione;
2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di
flessibilita', per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi
allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di
specifici obiettivi;
3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di
servizi prevista dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonche' di
strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;
5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di
migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione;
m) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei
servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli
stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonche' di
risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto
salvo il ricorso all'autorita' giudiziaria;
n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o
il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di
competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei
compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;
o) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di
indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle
amministrazioni periferiche, a livello regionale e sub-regionale, di compiti di
utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonche' di gestione;
p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche
mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi
polifunzionali.
3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi
1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti
competenti per la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e
previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con
uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.
5. In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio periferico unificato del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede
all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei
rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche,
secondo i criteri di cui all'art. 31 commi 1 e 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' al conferimento delle
competenze gia' attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro,
ferma restando l'autonomia funzionale dell'attivita' di vigilanza.
7. Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.
8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della Marina
mercantile.
9. E' istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono
trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi
Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della
Marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il
Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari,
personale ed uffici del Ministero della Marina mercantile, ivi compreso
l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con
gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale
riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero della Marina mercantile per l'anno 1993.
12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione e'
articolata in:
a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle
funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad
eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre,
nonche' per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle
ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalita';
b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.
13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei
posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o piu' regolamenti da
emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
criteri:
a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi e' retta da
criteri di omogeneita', complementarieta' e organicita', mediante l'accorpamento
di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;
b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di
flessibilita', per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere
compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
c) gli uffici costituiscono le unita' operative delle ripartizioni dirigenziali
generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo
quanto disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);
d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende piu'
spedite le procedure, riducendone i tempi;
e) le funzioni di vigilanza sulla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. sono
esercitate da un'apposita unita' di controllo.
14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione e'
rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a
35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i
procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare
l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse
pubbliche, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in
misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per
i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o
pubblicato un bando di concorso.
15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della
navigazione e' sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalita' ed
efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative
relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme
vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento medesimo. Fino a tale data nulla e' innovato in ordine ai compiti,
alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti
presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della Marina mercantile.
17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e' istituita una
Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore
importanza cui e' preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei
servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le
relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o
maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.
18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente
dell'aria.
19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le
competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, che provvedono alle finalita' della presente legge secondo le
disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.
20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di
demanio marittimo.
21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della
politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica
economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia,
il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato
interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la
tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi
(CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il
Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la
difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi
educazione e informazione sanitaria. Sono altresi' soppressi, fatta eccezione
per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il
Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo
degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma
25, gli altri comitati nterministeriali, che prevedano per legge la
partecipazione di piu' Ministri o di loro delegati.
22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni, e' ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di
funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e
il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'art. 4
della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico delle autorizzazioni
di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798
del 1984.
23. E' soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui
all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.
24. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, si procedera' a definire le funzioni dei
soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa
nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le
abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:
a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale,
nonche' di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche
economiche comunitarie;
b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento
delle attivita' regionali;
c) attribuzione alla responsabilita' individuale dei Ministri con competenza
prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;
d) attribuzione alle regioni della potesta' legislativa o regolamentare nelle
materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di
competenza delle regioni stesse;
e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della
prevalente natura delle attivita' e dei provvedimenti, razionalizzando le
competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili,
ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la
modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione
amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche
internazionali nei relativi settori.
25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17 comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del
Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei
ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della
difesa del suolo.
26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere
delle competenti Commissioni.
27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati
alle funzioni mediante la procedura di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con
regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato,
nonche' di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici
pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi:
a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che
risultino superflui in seguito all'accorpamento;
b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste
dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) ridurre il numero dei componenti;
d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le
funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo,
l'esercizio in forma collegiale;
e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o
economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o
giudicanti in procedure di concorso.
29. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e' soppresso. Le
funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e
la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.
30. L'Autorita' per l'Adriatico e' soppressa e le relative funzioni sono
trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia, che le
esercitano ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi di cui
all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 19 marzo 1990, n. 57, e
le successive disposizioni modificative ed integrative sono abrogate.
31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di spesa
degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e
n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi.
La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.
32. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare
o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.
33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si
atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti
nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla
complessiva riduzione degli enti, anche mediante:
1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia
infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero
omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime;
2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza,
secondo le rispettive competenze, in enti similari gia' esistenti;
3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti
pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti
pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione
degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con
garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile,
ferme restandone le finalita' istitutive e l'obbligatoria iscrizione e
contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a
favore dei quali essi risultano istituiti;
5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:
5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;
5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;
5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato
tra contributi e prestazioni previdenziali;
b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;
c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione
delle pensioni di reversibilita', fatti comunque salvi i diritti acquisiti;
d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le
professioni considerate;
e) eliminazione a parita' di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel
trattamento previdenziale;
f) soppressione degli enti.
34. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere
l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che
ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette
categorie in enti gia' esistenti operanti a favore di altre categorie
professionali, in armonia con i principi di cui al comma 33.
35. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare
gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.
36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si
atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti
nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni:
a) fusione degli enti con finalita' omologhe o complementari;
b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennita' ai componenti di
organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e
conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare
riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche
all'estero;
c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di
revisione;
d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli
enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante
interesse pubblico.
37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera
a) del comma 33 e alla lettera a) del comma 36, i decreti legislativi potranno
stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente
incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n.
259.
38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il
parere delle competenti Commissioni.
39. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento,
diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione.
Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano,
fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli
incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento
economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo.
Si applicano le disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52.
40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a
commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data, il
titolare della gestione e' tenuto a consegnare le attivita' esistenti, i libri
contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi
all'intera gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari
e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i
provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi dalla
consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti
soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro, la
detta amministrazione puo' compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni
e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura
di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme
sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato e
sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti puo' fare
ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione
dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e
dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).
42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli
degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti
della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire
100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di
cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modificazioni, e'
soppressa a decorrere dal 1° giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il
commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il
trasferimento alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. del personale e del
patrimonio dell'OPAFS, nonche' dei rapporti attivi e passivi facenti capo
all'ente stesso. Il personale puo' essere trasferito, a domanda, presso altre
amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilita'. Le
prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla societa'
Ferrovie dello Stato S.p.a. compatibilmente con la sua natura societaria e con
il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei
corrispondenti istituti.».
- L'art. 16 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 327 (Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.), cosi'
recita: «Art. 16 (Circoscrizione del litorale della Repubblica). - Il litorale
della Repubblica e' diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in
compartimenti e questi in circondari.
Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del
compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del
compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore
marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha
sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del
circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del
compartimento ne' l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di
porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici
marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.».
- Gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione (navigazione marittima), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 328, 21 aprile 1952, cosi' recitano:
«Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle circoscrizioni marittime di
cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il
litorale dello Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica. Con
decreto del Presidente della Repubblica e' altresi' stabilita, agli effetti
previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del
territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.».
«Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). - L'ufficio della zona marittima
e' denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento Capitaneria di
porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non
hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono
denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, reca:
«Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni
territoriali marittime.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365, reca:
«Regolamento concernente l'elevazione degli uffici circondariali marittimi di
Pozzallo e La Maddalena a Capitaneria di porto.».
- L'art. 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1999, n. 203:
«Art. 41 (Istituzione del Ministero e attribuzioni) - 1. E' istituito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto dei territori
con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle citta' e delle
aree metropolitane, reti infrastrutturali e opere di competenza statale;
politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture
idrauliche, trasporti e viabilita'
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i
compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione,
nonche' del dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente
decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni
conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1, comma 2, e, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo
1997, n. 59.».
Art. 2.
Circoscrizioni territoriali
1. Il limite delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui
all'articolo 1, nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, e' individuato
nelle tabelle allegate al presente decreto le quali, vistate dal Ministro
proponente, ne formano parte integrante ed abrogano e sostituiscono le
corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificate, da ultimo, dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo
2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 3, foglio n. 170
Nota all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 e il
decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365, si veda nelle
note alla premessa.».
Tabelle
(previste dall'art. 2, comma 1)
(omisses)