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Decreto 21 settembre 2004

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Recepimento della direttiva 2004/78/CE della Commissione del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico.

(GU n. 292 del 14-12-2004)

 

                                         
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 


Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 78/548/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2002;
Vista la direttiva 2004/78/CE della commissione del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70156/CEE del Consiglio ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 153 del 30 aprile 2004;

 

 

Adotta il seguente decreto:

 


Recepimento della direttiva 2004/78/CE della commissione del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico.Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo
 

 

Art. 1.
1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e' modificato come segue:
a) gli allegati I e II sono modificati in conformita' della parte A dell'allegato I al presente decreto, e
b) l'allegato VIII e' sostituito dalla parte B dell'allegato I al presente decreto.


Art. 2.
1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CE e 93/81/CE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, e' modificato in conformita' dell'allegato II al presente decreto.


Art. 3.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2004, per quanto riguarda un nuovo tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I e II e da IV a VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come modificato dal presente decreto, non e' consentito, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, o
b) rifiutare l'immatricolazione, vietare la vendita o la messa in circolazione.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2004, per quanto riguarda un nuovo tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualita' di componente che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I e II e da IV a VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come modificato dal presente decreto, non e' consentito:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, o
b) vietare la vendita o la messa in circolazione.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per quanto riguarda un tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL, o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualita' di componente, che non rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come modificato dal presente decreto, e' rifiutato il rilascio dell'omologazione CE e dell'omologazione nazionale.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII del decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come modificato dal presente decreto, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento:
a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i nuovi veicoli a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e

b) non e' consentita l'immatricolazione ed e' vietata la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformita' a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come modificato dal presente decreto, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualita' di componenti ai fini dell'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.
 


Art. 4.
1. Gli allegati I e II al presente decreto ne costituiscono parte integrante.


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2004
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 149


Allegato I (omissis)

Allegato II (omissis)