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Regione Abruzzo
Legge Regionale n. 32 del 18 agosto 2004

 

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 16/2004 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo)

 

(B.U.R. Veneto n. N. 34  del 24 agosto 2004 )
 

 

 

 

                                                             
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge:



 



ARTICOLO 1

Modifiche alla L.R. 15/2004

 

1. Alla Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR. 

"Allegato 1" di cui al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 15/2004 concernente: "Disposizioni per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo" è apportata la seguente variazione in diminuzione:

 

 

 

L.R. Oggetto Esercizio finanziario 2004 Capitolo
N. Anno   variazione in diminuzione  
28 1994 Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale - € 100.000,00 112346

 

 


2. Il comma 2 dell'art. 54 della L.R. 15/2004 è sostituito dal seguente:

"2. La copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma 1 è assicurata mediante la finalizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 07.02.017 sul Cap. 102380 denominato: "Dotazione annuale all'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) per l'attuazione delle attività e delle iniziative d'istituto - L.R. 28.12.1978, n. 87 art. 21 comma 2" del bilancio per l'esercizio 2004.

 

"3. L'art. 55 della L.R. 15/2004 è abrogato.

 

4. L'art. 56 della L.R. 15/2004 è abrogato.

 

5. Dopo l'art. 59 della L.R. 15/2004 è inserito il seguente articolo:

"Art. 59 bis

1. L'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo (A.R.S.S.A.) è autorizzata ad istituire l'Azienda Speciale per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 27.5.1999, n. 165 concernente: "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della Legge 15.3.1997, n. 59" e del regolamento (CE) n. 1663/95."
 

 


ARTICOLO 2

Interpretazione autentica comma 2 dell'art. 4 della L.R. 18/2001

 

1. Il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 18/2001 recante: "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", si intende interpretato nel senso che comunque resta ferma l'unitarietà della determinazione delle entità dei fondi relativi al trattamento economico accessorio dei dirigenti e del personale regionale, da attribuirsi alla Giunta ed al Consiglio proporzionalmente ai rispettivi organici.
 

 


ARTICOLO 3

Edilizia residenziale pubblica

 

1. La somma complessiva di € 74.482.607,67 proveniente da economie di programmazione dei fondi iscritti sui Capp.: 262401, 262403, 262404, 262405 e 262315, dalle somme che la Cassa DD.PP. dovrà trasferire e da somme derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di edilizia agevolata, viene posta a disposizione della Direzione OO.PP., Infrastrutture e servizi, edilizia residenziale ed aree urbane - Servizio edilizia residenziale ed aree urbane, per il "Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.Lgs. 112/1998" approvato dal Consiglio regionale con delibera n° 135/12 del 18.5.2004.

 

2. Per il suddetto fine è istituito il capitolo della spesa 262417 UPB 03.02.005 con lo stanziamento di € 74.482.607,67 denominato: Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.Lgs. 112/1992.

 

3. La somma di € 2.000.000,00 di cui all'art. 8 L.R. 13/2004: "Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei centri storici" si intende ricompresa nella competenza dell'istituendo capitolo.
 

 


ARTICOLO 4

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13/2004

 

1. Dopo l'art. 145 della L.R. 15/2004 aggiungere il seguente art. 145 bis:

"Art. 145 bis

1. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 13/2004 sostituire "25.000" con "30.000".

2. Al punto 7, lett. a) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 13/2004 dopo la parola "vigenza" aggiungere le parole "o l'adozione a termini di legge"."
 

 


ARTICOLO 5

Modifica elenchi allegati L.R. 15/2004

 

1. L'oggetto del contributo di € 100.000,00 concesso al Comune di Orsogna (CH) ed inserito all'elenco Allegato 5 della L.R. 15/2004 (L..R. 50/2001) "Lavori di ristrutturazione e recupero edificio urbano da destinare a servizi pubblici Via Roma", è così modificato "Lavori di ristrutturazione e recupero edificio urbano da destinare a servizi pubblici".

 

2. Alla L.R. 15/2004 all'elenco Allegato 5 (L.R. 50/2001) sostituire alla Polisportiva Medio Alto Vastese la dicitura "Intervento di costruzione palestra" con "Interventi in materia di impiantistica sportiva".
 

 


ARTICOLO 6

Modifica art. 172 L.R. 15/2004

 

1. L'art. 172 della L.R. 15/2004 è così modificato:

"Art. 172

Modifiche alla L.R. 14/1997 ed alla L.R. 90/2000

 

1. Al comma 2, dell'art. 4 della L.R. 14/1997 la data "31 dicembre 1996" è sostituita con "31 dicembre 2003".

 

2. All'art. 3 della L.R. 90/2000 dopo le parole "destinazione delle somme" sono aggiunte le parole "le relazioni di cui al presente comma potranno essere completate, su richiesta della Direzione competente, entro il termine massimo di validità dell'impegno finanziario e comunque non oltre il 31 dicembre 2004."
 

 


ARTICOLO 7

Stages formativi

 

1. Gli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R. 77/2001 concernenti l'istituzione di stages formativi presso la Regione Abruzzo, modificati ed integrati dalle LL.RR. 10.5.2002, n. 7 e 10.7.2002, n. 14, sono rifinanziati per l'anno 2004 con la somma di € 400.000,00 che trova capienza nello stanziamento della UPB 01.01.005.

 

2. Gli stages di cui al comma 1 termineranno alla scadenza della VII legislatura.
 

 


ARTICOLO 8

Integrazioni alla L.R. 15/2004

 

1. Dopo l'art. 31 della L.R. 15/2004 è inserito l'art. 31 bis:

"Art. 31 bis

Partecipazione della Regione Abruzzo ed altri Enti alla Fondazione "Casa di Dante"

 

1. La Regione Abruzzo per il tramite della Direzione Qualità della Vita ed in collaborazione con il Comune di Pescara, il Comune di Torre de' Passeri, la Provincia di Pescara e la Fondazione Caripe, partecipa alla fondazione Centro studi "Casa di Dante", apportando al Fondo Patrimoniale della stessa l'importo di € 10.000,00.

2. E' autorizzata per l'anno 2004, l'iscrizione dello stanziamento di € 10.000,00 nell'ambito della UPB 10.01.004 sul Cap. 61672 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo straordinario per la partecipazione al fondo della fondazione Casa di Dante operante nel Settore Cultura."
 

 


ARTICOLO 9

Modifica art. 85 L.R. 15/2004

 

1. All'art. 85 della L.R. 15/2004 sono modificati i seguenti commi:

"Art. 85

Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti

 

1. La Regione Abruzzo, al fine di dotare i Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e la razionalizzazione degli interventi edilizi sul territorio consente il recupero ai fini abitativi, dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto esistente si intende il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella parte strutturale.

2. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito alle seguenti condizioni:

- l'edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente abusiva, deve risultare sanato ai sensi della Legge 28.2.1985, n. 47;

- l'edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere destinato, o si intende destinare, a residenza;

- l'altezza media netta non può essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero abitativo, comunque l'altezza della parete minima non può essere inferiore a mt. 1,40. Per i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l'altezza media netta è ridotta a 2,20 metri e l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,20 metri;

- che siano rispettate le norme sismiche.

4. Al fine di assicurare i requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.

 

8. Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione ed in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. 89/1998. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sarà versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi delle leggi regionali che dispongono interventi a favore dei Comuni.

 

10. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è istituito nell'ambito della UPB 03.05.002 il Cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di € 11.000.000,00.

 

11. Le entrate di cui al comma 10 del presente articolo sono finalizzate e ripartite sui capitoli di seguito elencati nella stessa percentuale fino a concorrenza degli importi sottoindicati:

- per l'importo di € 1.000.000,00 sul Cap. di spesa 141001 denominato: Intervento straordinario alle Imprese di Pesca danneggiate dalla moria di vongole dell'anno 2003 - UPB 07.01.012;

- per l'importo di € 2.000.000,00 sul Cap. di spesa 12113 denominato: Spese per acquisizione e locazioni finanziarie del patrimonio immobiliare per le Sedi di Pescara - UPB 02.02.002;

- per l'importo di € 2.500.000,00 sul Cap. di spesa 152319 denominato: Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di opere di rilevanza regionale - L.R. 50/2001 - UPB 04.02.001;

- per l'importo di € 1.000.000,00 sul Cap. di spesa 22446 denominato: Interventi per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili - UPB 11.02.005;

- per l'importo di € 2.500.000,00 sul Cap. di spesa 42410 denominato: Interventi per l'attuazione del Diritto allo Studio - UPB 10.02.001;

- per l'importo di € 500.000,00 sul Cap. di spesa 51611 denominato: Contributo al CIAPI per spese correnti e per il consolidamento del centro in funzione di supporto alle province in sede di esercizio delle funzioni - UPB 11.01.003;

- per l'importo di € 500.000,00 sul Cap. di spesa 11517 denominato: Contributo a favore dell'Agenzia regionale per l'Informatica e la Telematica per spese di funzionamento L.R. 25/2000 - UPB 02.01.013;

- per l'importo di € 1.000.000,00 sul Cap. di spesa 11102 denominato: Funzionamento del Consiglio regionale - UPB 01.01.005."
 

 


ARTICOLO 10

Interpretazione autentica dell'art. 85, comma 7, L.R. 15/2004

 

1. Il termine di cui all'art. 85, comma 7, della L.R. 15/2004 è perentorio.
 

 


ARTICOLO 11

Modifica art. 42 L.R. 15/2004

 

1. L'art. 42 della L.R. 15/2004 è così integrato con l'aggiunta del comma 3:

"3. Le somme previste per il corrente anno a beneficio degli interventi di cui ai commi precedenti sono limitate esclusivamente alle finalità di cui al punto "A" del comma 1.Agli altri interventi si provvede con gli stanziamenti previsti nelle successive leggi di bilancio."
 

 


ARTICOLO 12

Proroga termini LL.RR. 50/2001, 56/2001 e 7/2003

 

1. I termini per il consueto inizio lavori di cui alle leggi di rifinanziamento delle LL.RR. 50 e 56 del 2001 della legge finanziaria regionale 2003 (L.R. 7/2003) sono prorogati al 31 dicembre 2004.
 

 


ARTICOLO 13

Integrazione all'art. 9 L.R. 41/1973

 

1. Al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 41/1973 "Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei Consiglieri della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

"2. Il Consigliere che, nell'arco di una legislatura successiva al suo primo quinquennio di mandato, abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore alla durata della legislatura stessa ma non inferiore a trenta mesi, ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del periodo di legislatura."

 

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consiglieri eletti nelle legislature precedenti alla settima hanno facoltà di avvalersi del beneficio di cui al comma 1.

 

3. La presente integrazione non comporta ulteriori oneri sul bilancio della Regione per l'esercizio 2004.

 

4. Per gli esercizi successivi gli oneri sono ricompresi nell'ambito della F.O. 01, U.P.B. 005 "Spese di funzionamento del Consiglio regionale" del bilancio regionale.
 

 


ARTICOLO 14

Integrazioni L.R. 15/2004

 

1. All'art. 161 della L.R. 15/2004 è aggiunto il seguente art. 161 bis:

"Art. 161 bis

Scorrimento definitivo della graduatoria della L.R. 84/2001

 

1. La somma iscritta al Cap. 152360 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 della Regione Abruzzo si intende finalizzata, oltre al pagamento delle rate dei mutui già contratti dagli Enti locali, allo scorrimento definitivo della graduatoria redatta ai sensi della L.R. 84/2001.

2. Al comma 3 dell'art. 6 della L.R. 84/2001 aggiungere: che dovranno prevedere anche le modalità di erogazione del contributo tra l'ente concedente ed il concessionario."

 



ARTICOLO 15

Integrazioni L.R. 15/2004

 

1. Dopo l'art. 149 della L.R. 15/2004 inserire il seguente art. 149 bis:

"149 bis

1. Gli interessi maturati e le economie realizzate sulle somme assegnate ai comuni per la realizzazione delle opere comprese nel programma intersettoriale di interventi per la ripresa socio-economica delle zone maggiormente colpite dal sisma del maggio 1984, di cui alla L.R. 19.3.1985, n° 15, art. 32, restano nella disponibilità dei comuni assegnatari e sono finalizzate al perseguimento dei fini previsti nel programma."
 

 


ARTICOLO 16

Abrogazione artt. 184 e 185 della L.R. 15/2004 ed integrazione art. 36 della L.R. 7/2002

 

1. Sono abrogati gli artt. 184 e 185 della L.R. 15/2004.

 

2. Dopo il comma 2 dell'art. 36 della L.R. 7/2002 sono inseriti i seguenti commi:

"2bis. Per i progetti derivanti dai PRUSST già approvati dai Consigli comunali, che vedono la Regione Abruzzo, le Province e i Comuni quali soggetti promotori, i soggetti competenti rilasciano le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta ed i permessi, necessari per la realizzazione e l'attivazione dei progetti stessi, anche in deroga alle normative vigenti in materia urbanistica e edilizia.2ter. Qualora i soggetti di cui al comma 2 bis non rilascino nei termini previsti e comunque entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta ed i permessi richiesti, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro il termine di 30 giorni, nomina un commissario ad acta."
 

 


ARTICOLO 17

Modifica all'art. 204 L.R. 15/2004

 

1. Il comma 1 dell'art. 204 della L.R. 15/2004 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli interventi a favore della ricerca clinica applicata, concede un contributo di € 200.000,00 a sostegno del progetto di ricerca avviato dalla Cattedra di malattie dell'apparato visivo (Dipartimento di Medicina e Scienze dell'invecchiamento - Sezione di oftalmologia dell'Università degli studi G. D'Annunzio di Chieti) in collaborazione con il Centro regionale glaucoma ed il Centro regionale di eccellenza di oftalmologia e del progetto di ricerca avviato dalla Facoltà di Medicina dell'Università degli studi di L'Aquila."
 

 


ARTICOLO 18

Modifica all'art. 161 L.R. 15/2004

 

1. L'art. 161 della L.R. 15/2004 è così modificato:

"Art. 161

 

1. Il termine "commissario" è sostituito con il termine "gestione commissariale".

2. Il termine "30 settembre 2004" è sostituito con il termine "15 novembre 2004".

3. Le parole "entro il 15 ottobre 2004" sono sostituite con "a partire dal 31 ottobre 2004".

4. Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"3. Prima dei suddetti termini ed adempimenti, non possono tenersi le assemblee per il rinnovo degli organi.

4. I contributi annuali versati dalla Regione dopo l'entrata in vigore della L.R. 56/1994 sono computati a titolo di versamento in quota capitale dei consorzi; conseguentemente, la quota di partecipazione della Regione ai Consorzi industriali è determinata dall'ammontare complessivo dei contributi annuali versati fino alla data fissata per il rinnovo degli organi.

5. Le elezioni comunque tenute in difformità delle suddette disposizioni sono nulle e prive di ogni efficacia."

 

5. La pianta organica riferita al numero dei dipendenti comunque in servizio alla data del presente provvedimento, si intende bloccata salvo deroga concessa dalla Giunta regionale.E' fatto altresì divieto, salvo deroga concessa dalla Giunta regionale, di nominare consulenze e di procedere all'attivazione di progetti obiettivo.

 

6. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, emana i nuovi decreti di nomina dei commissari.

 

7. I Consorzi per lo sviluppo industriale della Regione Abruzzo, sono autorizzati ai sensi dell'art. 6 del DPR 8 giugno 2001, n° 327 e sue modifiche ed integrazioni, alla procedura di esproprio per i progetti approvati ai sensi della L.R. 16/2002.Tutte le disposizioni incompatibili con la presente disposizione sono abrogate."
 

 


 

ARTICOLO 19

Modifiche ed integrazioni all'art. 1 della L.R. 15/2004

 

1. Alla Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR. "Allegato 1" di cui al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 15/2004 concernente:

"Disposizioni per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo" il rifinanziamento relativo alla L.R. 56/2001, Cap. 152300 è sostituito nei termini che seguono:

 

 

 

L.R. Oggetto Esercizio Finanziario Capitolo
N. Anno   2004 2005 2006  
56 2001 Contributi ai piccoli Comuni per opere di infrastrutture 5.677.000,00 0 0 152300

 

 

 

2. Alla Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR. "Allegato 1" di cui al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 15/2004 concernente:

"Disposizioni per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo" è inserito il seguente rifinanziamento relativo alla L.R. 56/2001 Cap. 152295 di nuova istituzione ed iscrizione è sostituito nei termini che seguono:

 

 

 

  Oggetto Esercizio Finanziario Capitolo
N. Anno   2004 2005 2006  
56 2001 Contributi ai piccoli Comuni per opere di infrastrutture 1.418.000,00 0 0 152295

 

 

 

 

3. L'Allegato 7 di cui al comma 6 dell'art. 1 della L.R. 15/2004 è sostituito dalla Tabella di seguito allegata.

 

 

 

ARTICOLO 20

Modifica art. 15 L.R. 15/2004

 

1. Il comma 2 dell'art. 15 della L.R. 15/2004 è così sostituito:

"2. I fondi di cui al comma 1 vengono assegnati dalla Giunta regionale, di intesa con la competente Commissione consiliare. La Giunta regionale prima dell'assegnazione ne da comunicazione alla competente Commissione consiliare.La Commissione esprime il parere entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della proposta di Giunta. Decorso tale termine la Giunta procede autonomamente. Nel calcolo dei termini suddetti non si tiene conto della sospensione prevista dal calendario dei lavori."
 

 


ARTICOLO 21

Modifica art. 16 L.R. 15/2004

 

1. Il comma 2 dell'art. 16 della L.R. 15/2004 è così sostituito:

"2. I fondi di cui al comma 1 vengono assegnati dalla Giunta regionale, di intesa con la competente Commissione consiliare. La Giunta regionale prima dell'assegnazione ne da comunicazione alla competente Commissione consiliare. La Commissione esprime il parere entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della proposta di Giunta. Decorso tale termine la Giunta procede autonomamente. Nel calcolo dei termini suddetti non si tiene conto della sospensione prevista dal calendario dei lavori."
 

 


ARTICOLO 22

Modifiche alla L.R. 16/2004

 

1. Il comma 2 dell'art. 33 della L.R. 16/2004 concernente:

"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo" è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 29/1996, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'A.R.S.S.A.:

- € 13.490.000,00 al Cap. 101580 - UPB 07.01.015 per oneri per il personale e per le spese di funzionamento;

- € 11.260.000,00 al Cap. 102380 - UPB 07.02.017 per attività ed iniziative d'istituto."

 

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

 

 

 

U.P.B. Cap. Denominazione Variazione in diminuzione
      competenza cassa
02.01.005 11215 Spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale - L.R. 17/2001 - € 150.000,00 - € 150.000,00
02.01.005 11301 Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio ed oneri per il fondo autonomo - LL.RR. 57/1978 e 90/1988 - € 350.000,00 - € 350.000,00
02.02.002 12101 Spese per acquisto, riscatto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, adattamento, e sistemazione dei beni del patrimonio immobiliare - € 150.000,00 - € 150.000,00
07.01.002 101419 Contributo straordinario ai vivai regionali - € 100.000,00 - € 100.000,00
07.02.016 102417 Programmi comunitari 2000/2006. Interventi finanziati dalla Regione - € 500.000,00 - € 500.000,00
07.02.002 112346 Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale previsti dalle LL.RR. 28/1994 e 106/1994 - € 100.000,00 - € 100.000,00
02.02.006 142337 Docup - Pesca marittima e Acquacoltura - Quota a carico della Regione - € 100.000,00 - € 100.000,00
08.01.011 231480 Spese per i corsi di formazione professionale nel settore artigianato - L.R. 70/1986 e L.R. 52/1987 - € 200.000,00 - € 200.000,00
U.P.B. Cap. Denominazione Variazione in aumento
      competenza cassa
07.01.015 101580 Erogazione all’A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) - ex ERSA dei fondi per la spesa del personale e per le spese di funzionamento - L.R. 87/1978 art. 21 comma 3, L.R. 29/1996 art. 20 e L.R. 76/1994 + € 390.000,00 + € 390.000,00
07.02.017 102380 Dotazione annuale all’A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) per l’attuazione delle attività e delle iniziative d’istituto - L.R. 87/1978, art. 21, comma 2 + € 1.260.000,00 + € 1.260.000,00

 

 

 

 

ARTICOLO 23

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16/2004

 

1. Allo schema di bilancio di cui alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 è apportata la seguente modifica:

"1. Lo stanziamento del capitolo di spesa 61672 U.P.B. 10.01.004 denominato "Contributo straordinario per la partecipazione al Fondo della Fondazione Casa di Dante operante nel Settore Cultura" è incrementato di € 10.000,00;

2. Lo stanziamento del Cap. di spesa 62101 - U.P.B. 10.02.005 denominato (spese per iniziative dirette nel campo dei beni culturali - art. 8 L.R. 18.6.1992, n. 44 e L.R. 4.11.1995, n. 131) è ridotto di € 10.000,00."

 



ARTICOLO 24

Modifiche alla L.R. 16/2004

 

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

 


 

U.P.B.

Cap.

Denominazione

Variazione in diminuzione

     

competenza

cassa

04.02.001 152300 Contributi ai piccoli comuni per interventi infrastrutturali L.R. 4.10.2001, n. 56 - € 1.418.000,00 - € 1.418.000,00

 

U.P.B.

Cap.

Denominazione

Variazione in aumento

 

 

 

competenza

cassa

04.02.001

152295

Contributi per interventi infrastrutturali

L.R. 4.10.2001, n. 56

+ € 1.418.000,00

+€ 1.418.000,00

 

 


2. L'elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo di € 190.000.000,00 è modificato nei seguenti termini:

- il Cap. di spesa 152188 UPB 05.02.010 è escluso dall'elenco;

- il Cap. di spesa 152300 UPB 04.02.001 è inserito nell'elenco.
 

 


ARTICOLO 25

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
 

 


Formula Finale:

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

Data a L'Aquila, addì 18 Agosto 2004

 

 


ALLEGATO 1:

 

ALLEGATO

 

ARTICOLO 1

 

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)

(omissis)