AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Legge 28 febbraio 1985, n. 47
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 2 marzo, n. 53).
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7).
(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del
bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile
1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
(2) Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra
sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel
presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria
di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472). I
riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a
disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni
corrispondenti risultanti dal citato d.lg. 472/1997. Salvo diversa espressa
previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato
d.lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non
penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472).
(3) Per una proroga del termine per le denunce in catasto degli immobili oggetto
di concessione e di autorizzazione in sanatoria, vedi art. 13, comma 6-octies,
d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, conv. in l. 30 marzo 1998, n. 61.
(4) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 114 è stata approvata la riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, ex art. 4, comma 4, l. 15 marzo
1997, n. 59.
(5) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti
locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia delle opere
pubbliche, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.
(6) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o
amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa
anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi
del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o
amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro
secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato
CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in
decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno
1998, n. 213).
(7) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito
delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30
luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del
governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume
anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
Preambolo
Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
(Omissis).
Articolo 1
Legge-quadro.
Fermo restando quanto previsto dal
capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività
urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi
definiti dai capp. I, II e III della presente legge.
Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente
legge.
Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 2
Sostituzione di norme.
Le disposizioni di cui al capo I
della presente legge sostituiscono quelle di cui all'art. 32, L. 17 agosto 1942,
n. 1150, ed agli articoli 15 e 17, L. 28 gennaio 1977, n. 10.
Articolo 3
Ritardato od omesso versamento
del contributo afferente alla concessione.
[Le regioni determinano le sanzioni
per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione in misura
non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di
cui agli articoli 3, 5, 6 e 10, L. 28 gennaio 1977, n. 10, comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento
del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni.
Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano
ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del secondo comma il
comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi
previsti dall'art. 16 della presente legge.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che determineranno la misura
delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle
misure indicate nel secondo comma.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 4
Vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia.
[Il sindaco esercita la vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o
nell'autorizzazione.
Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree
assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti
o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici
ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 18 aprile
1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o
appartenenti ai beni disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle
aree di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e
successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione
ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle
amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini
della demolizione, anche di propria iniziativa.
Ferma restando l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata,
dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità di cui al primo comma, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei
lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai
successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono
realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto
il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria,
al presidente della giunta regionale ed al sindaco, il quale verifica entro
trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 5
Opere di amministrazioni statali.
[Per le opere eseguite da
amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui al precedente
articolo 4, il sindaco, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, informa immediatamente il presidente
della giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete,
d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti
previsti dal suddetto articolo 4.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 6
Responsabilità del titolare della
concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori.
[Il titolare della concessione, il
committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle
norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa
urbanistica, alle previsioni di piano nonché - unitamente al direttore dei
lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive
stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni
pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di
demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non
essere responsabili dell'abuso (1).
Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri
soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con
esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15, fornendo al
sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi
di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il
direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla
comunicazione resa al sindaco. In caso contrario il sindaco segnala al consiglio
dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il
direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da
tre mesi a due anni.] (2)
(1) Comma così sostituito dall'art. 5-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 7
Opere eseguite in assenza di
concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali.
[Sono opere eseguite in totale
difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un
organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa,
ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e
tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza
ed autonomamente utilizzabile.
Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale
difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
del successivo articolo 8, ingiunge la demolizione.
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e
l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita
non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di
cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per
l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che
deve essere eseguita gratuitamente.
L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari
l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti
con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi
statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel
caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a
favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del
vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed
al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella
ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del
patrimonio del comune.
Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione
nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente
e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità
giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la
competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici (1).
In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione
della inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero
protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del medesimo articolo 4,
il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i
provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla
competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di
condanna per il reato di cui all'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio
1977, n. 10, come modificato dal successivo articolo 20 della presente legge,
ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti
eseguita.] (2)
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298.
(2) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 8
Determinazione delle variazioni
essenziali.
[Fermo restando quanto disposto dal
primo comma del precedente articolo 7, le regioni stabiliscono quali siano le
variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità
ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards
previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare
in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato
ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in
relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non
attenga a fatti procedurali.
Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla
entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione
interna delle singole unità abitative.
Gli interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su immobili
sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico,
paesistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree
protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dalla
concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della presente
legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati
variazioni essenziali.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 9
Interventi di ristrutturazione
edilizia.
[Fermo restando quanto disposto dal
successivo articolo 26, le opere di ristrutturazione edilizia, come definite
dalla lettera d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, sono
demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli
strumenti urbanistico-edilizi entro il termine stabilito dal sindaco con propria
ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a
spese dei responsabili dell'abuso.
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il
ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il sindaco irroga una
sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla
data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27
luglio 1978, n. 392, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione
della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con
l'equiparazione alla categoria A/l delle categorie non comprese nell'articolo 16
della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi delle leggi
1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, l'amministrazione competente
a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e
spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria
da lire un milione a lire dieci milioni.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi
nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2
aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, il
sindaco richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali
ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la
irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il
parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta il sindaco
provvede autonomamente.
Si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'articolo 7.
È comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10
della legge 28 gennaio 1977, n. 10.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 10
Opere eseguite senza
autorizzazione.
[Fermo restando quanto disposto dal
successivo articolo 26, l'esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione
prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa comporta la sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non
inferiore a lire cinquecentomila. In caso di richiesta dell'autorizzazione in
sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella
misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in
dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di
carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.
La mancata richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo non comporta
l'applicazione delle norme previste dall'articolo 17 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge.
Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in interventi di
restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguiti su immobili
comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme
urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del
vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del
contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti
milioni.
Qualora gli interventi di cui al comma precedente vengano eseguiti su immobili,
anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo
2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede all'amministrazione competente alla
tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al
primo comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla
richiesta, il sindaco provvede autonomamente. In tali casi non trova
applicazione la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni di
cui al comma precedente.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 11
Annullamento della concessione.
[In caso di annullamento della
concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure
amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione
pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite,
valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è
notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di
impugnativa.
L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi
effetti della concessione di cui all'articolo 13.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 12
Opere eseguite in parziale
difformità dalla concessione.
[Le opere eseguite in parziale
difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili
dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni,
fissato dalla relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale termine sono demolite a
cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte
dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e
pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico
erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 13
Accertamento di conformità.
[Fino alla scadenza del termine di
cui all'articolo 7, terzo comma per i casi di opere eseguite in assenza di
concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini
stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'articolo 9,
nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al primo comma
dell'articolo 12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione
ai sensi dell'articolo 10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o
l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della
concessione o l'autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e
di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento
della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della
domanda.
Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si
pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende
respinta.
Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo
di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli
casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella
prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Per i casi di parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento alla
parte di opera difforme dalla concessione.
L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma
determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due
milioni.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 14
Opere eseguite su suoli di
proprietà dello Stato o di enti pubblici.
[Qualora sia accertata l'esecuzione
di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente articolo 5
in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità
dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti
pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del
suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione
ed il ripristino dello stato dei luoghi.
La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili
dell'abuso.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 15
Varianti in corso d'opera.
[Non si procede alla demolizione
ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso
di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti
urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli
adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non
modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità
immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di
immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno
1939, n. 1497, e successive modificazioni e integrazioni.
Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti
dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo
non comporta l'applicazione delle norme previste nell'articolo 17 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, commi 1 e 2, d.p.r 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 16
Riscossione.
[I contributi, le sanzioni e le
spese di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, e alla presente legge vengono
riscossi con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli artt. 2 e seguenti del
testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.]
(1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 17
Nullità degli atti giuridici
relativi ad edifici.
[Gli atti tra vivi, sia in forma
pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione
o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro
parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente
legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per
dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della
concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'articolo 13. Tali disposizioni
non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti
reali di garanzia o di servitù.
Nel caso in cui sia prevista, ai sensi del presente art. 11, l'irrogazione di
una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in
sanatoria, agli atti di cui al primo comma deve essere allegata la prova
dell'integrale pagamento della sanzione medesima (1).
La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al primo comma non
pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto
iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a
far accertare la nullità degli atti.
Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla
insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati
stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante
atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la
menzione omessa.
Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da
procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario,
qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13 della
presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120
giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria (2).] (3)
(1) Comma così modificato dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298.
(2) Comma aggiunto dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21
giugno 1985, n. 298.
(3) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 18
Lottizzazione.
[Si ha lottizzazione abusiva di
terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque
stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione;
nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento
e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro
caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla
sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la
eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi
riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio.
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali
relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei
pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il
certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo
catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di
pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati (1).
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa
domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute
modificazioni degli strumenti urbanistici.
In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso
può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei
conviventi attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la
destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o
adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi (2).
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio
tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per
attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato
presso il comune (3).
I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il
trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno
di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro
trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o
autenticato al sindaco del comune ove è sito l'immobile.
Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a
scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da
notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel primo
comma dell'articolo 6, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta
l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei
suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal
fine nei registri immobiliari.
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui
al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio
disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione delle
opere. In caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i
poteri sostitutivi di cui all'articolo 7.
Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il
provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non possono essere
stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui
allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta
inefficacia del provvedimento del sindaco.
Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato
dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è abrogato.
Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai
frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in
vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni
ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai
testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti
reali di garanzia e di servitù (2).] (4)
(1) Comma così sostituito dall'art. 7-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Comma così modificato dall'art. 7-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298.
(3) Comma così sostituito dall'art. 1, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298.
(4) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 19
Confisca dei terreni.
[La sentenza definitiva del giudice
penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei
terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente
al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.
La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri
immobiliari.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 20
Sanzioni penali.
[Salvo che il fatto costituisca più
grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni
e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché
dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione (1);
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni
nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della
concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni
nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal
primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di
interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale
difformità o in assenza della concessione (1).
Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui
all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (2).] (3)
(1) Lettera così sostituita dall'art. 3, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Vedi, anche, l'art. 39, comma 12, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(3) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 21
Sanzioni a carico dei notai.
[Il ricevimento e l'autenticazione
da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 17 e 18 e non
convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge medesima.
Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 18,
sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei
terreni; l'osservanza della formalità prevista dal sesto comma dello stesso
articolo 18 tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di
procedura penale.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 22
Norme relative all'azione penale.
[L'azione penale relativa alle
violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i
procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo.
Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in
sanatoria di cui all'articolo 13, l'udienza viene fissata d'ufficio dal
presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il
terzo mese dalla presentazione del ricorso.
Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 23
Controlli periodici mediante
rilevamenti aerofotogrammetrici.
Le regioni stabiliscono, con proprie
leggi, quali aree del territorio debbano essere assoggettate a particolare
controllo periodico dell'attività urbanistica ed edilizia anche mediante
rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il conseguente aggiornamento delle scritture
catastali.
Le leggi regionali agevolano altresì la costituzione di consorzi tra comuni per
la esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui al presente articolo.
Lo Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni finanziari per l'applicazione
delle disposizioni del presente articolo con quota parte degli introiti di
competenza statale di cui al capo IV.
Con la legge finanziaria si provvede alla determinazione della quota da
destinare alla finalità suddetta.
Articolo 24
Strumenti per cui non è richiesta
l'approvazione regionale.
Salvo che per le aree e per gli
ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in
sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica
deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo
di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l'edilizia economica e
popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi.
Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l'approvazione degli
strumenti di cui al comma precedente, al fine di garantire la snellezza del
procedimento e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei
soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla
regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al
presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono
esprimersi con motivazioni puntuali.
Articolo 25
Semplificazione delle procedure.
Le regioni entro centottanta giorni
dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che:
a) prevedono procedure semplificate per la approvazione degli strumenti
attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;
b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il
coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché per
accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia;
c) prevedono procedure semplificate per la approvazione di varianti agli
strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli standards
urbanistici posti da disposizioni statali o regionali.
Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme di
pubblicità e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonché i
termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la regione deve
comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi tali termini i
provvedimenti di cui al precedente comma si intendono approvati.
Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva
autorizzazione della regione.
[Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a
concessione, e quali mutamenti connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione.] (1)
(1) Comma abrogato dall'art. 136, commi 1 e 2, d.p.r 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 26
Opere interne.
[Non sono soggette a concessione né
ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto
con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi
vigenti, non comportino modifiche della sagoma, della costruzione, dei prospetti
né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non
modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità
immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto
riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo
2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai
fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle
superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di
esse (1).
Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il
proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a
firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere
da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme
igienico-sanitarie vigenti.
Le sanzioni di cui al precedente articolo 10, ridotte di un terzo, si applicano
anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente
comma (2).
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili
vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n.
1497, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 817, 818 e 819 del codice civile.] (3)
(1) Comma così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21
giugno 1985, n. 298.
(3) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 27
Demolizione di opere.
[In tutti i casi in cui la
demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal sindaco su
valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.
I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese
tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei
costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle
opere pubbliche.
Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il sindaco ne dà notizia al
prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della
pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei
costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la
sospensione dall'albo per un anno.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 28
Valore venale dell'immobile.
L'ufficio tecnico erariale è tenuto
a determinare, entro centoventi giorni dalla richiesta del comune, il valore
venale degli immobili in relazione alla applicazione delle sanzioni previste
dalla presente legge.
Articolo 29
Varianti agli strumenti
urbanistici e poteri normativi delle regioni.
Entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge le regioni disciplinano con proprie leggi la
formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici
generali finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi,
esistenti al 1° ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e
sociale. Le varianti devono tener conto dei seguenti princìpi fondamentali:
a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale, idrogeologico;
c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.
La legge regionale stabilisce altresì:
a) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per la
individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi;
b) i criteri ai quali devono attenersi i comuni qualora gli insediamenti abusivi
ricadano in zona dichiarata sismica;
c) i casi in cui la formazione delle varianti è obbligatoria;
d) le procedure per l'approvazione delle varianti, precisando i casi nei quali
non è richiesta l'approvazione regionale;
e) i criteri per la formazione di consorzi, anche obbligatori, fra proprietari
di immobili;
f) il programma finanziario per la attuazione degli interventi previsti con
carattere pluriennale;
g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalità di pagamento degli
stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla
ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto unilaterale d'obbligo, da
parte dei proprietari degli immobili.
Decorso il termine di novanta giorni, di cui al primo comma, e fino alla
emanazione delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte
abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione
dell'istanza di sanatoria previsti dall'articolo 40, possono formare oggetto di
apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero
urbanistico, nel rispetto comunque dei princìpi di cui al primo comma e delle
previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente secondo comma.
Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da
parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità
tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento,
alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento
della sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla coesione degli
abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione
delle aree interessate dall'abusivismo edilizio (1) .
(1) Comma sostituito dall'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 30
Facoltà e obblighi dei comuni.
In luogo della indennità di
esproprio, i proprietari di lotti di terreno, vincolati a destinazioni pubbliche
a seguito delle varianti di cui all'articolo 29, possono chiedere che vengano
loro assegnati equivalenti lotti disponibili nell'ambito dei piani di zona di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o riuniti
in cooperativa, la propria prima abitazione. Per i fini previsti dal presente
comma e dal successivo secondo comma, i comuni che procedono all'adozione delle
varianti di cui all'articolo 29 devono comunque provvedere, anche se non
obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona
previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, senza tener conto del limite minimo
del quaranta per cento di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 28
gennaio 1977, n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani già
approvati. I proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli
a titolo principale, possono chiedere al comune, in luogo dell'indennità di
esproprio, l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del
patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare
l'esercizio dell'attività agricola.
I proprietari degli edifici per i quali è prevista la demolizione possono
chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi la propria prima abitazione.
I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da data
certa, anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in edifici,
ultimati ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, alla
data del 1° ottobre 1983, dei quali è prevista la demolizione, a seguito
dell'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico, sono preferiti,
purché abbiano versato i contributi ex Gescal per almeno cinque anni, a parità
di punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui
abbiano titolo a norma di legge.
Articolo 31
Sanatoria delle opere abusive
(1).
Possono, su loro richiesta,
conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di
costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data
del 1° ottobre 1983 ed eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte
da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta
o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso
procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria
o amministrativa.
Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli
edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura,
ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non
destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.
Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì
provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10, a
richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei
confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento
della sanatoria medesima.
Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle
disposizioni dell'art. 6 del D.L. 31 luglio 1982, n. 486, dell'art. 9 del D.L.
30 settembre 1982, n. 688, e del D.L. 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in
legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime
disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle
richieste di sanatoria già presentate, devono adottare per la definitiva
determinazione della oblazione ai sensi della presente legge.
Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era
richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della L. 17 agosto 1942, n. 1150,
e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i
soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la
concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma
determinata a norma dell'articolo 34 della presente legge.
(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 32
Opere costruite su aree
sottoposte a vincolo (1) (2).
1. Fatte salve le fattispecie
previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al
parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro
centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il
richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo
abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il
parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i
distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento
delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sotto indicate, le opere
insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n.64, e successive modificazioni,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, quando
possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad
edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni
delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 10 aprile 1968, n.1404,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli
articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n.190, e successive
modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla
sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le
disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto
previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n.380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la
soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla
tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici
territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il
rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato
anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su
cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato
di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro
il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità
all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle
costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie,
con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le
condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale
dell' Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di
sanatoria ai sensi della presente legge e dell' articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n.724, con riguardo al valore del terreno come risultava
all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di
disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie
per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non
oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui
all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n.1150, il rilascio della
concessione o della autorizzazione in sanatori a è subordinato alla acquisizione
della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato
dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante
dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si
applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.380
(1) Articolo modificato dall'articolo 4 del D.L. 23 aprile 1985, n. 146,
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 2, comma
44, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 2 del D.L. 12 gennaio
1988 ed infine sostituito dall'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(2) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 33
Opere non suscettibili di
sanatoria (1).
Le opere di cui all'articolo 31 non
sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli,
qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della
esecuzione delle opere stesse:
a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti
urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine,
lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza
interna;
d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.
Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili
assoggettati alla tutela della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e che non siano
compatibili con la tutela medesima.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si
applicano le sanzioni previste dal capo I.
(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 34
Somma da corrispondere a titolo
di oblazione (1).
I soggetti di cui al primo e terzo
comma dell'articolo 31 hanno titolo, fermo il disposto di cui all'articolo 37, a
conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive
previo versamento all'erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata,
con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le prescrizioni
dell'allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui
l'opera abusiva è stata ultimata.
Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma dovuta a
titolo di oblazione di cui all'allegata tabella è moltiplicata per 1,2, per 2 o
per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie complessiva
superiore, rispettivamente, a 400, 800 o 1.200 metri quadrati.
Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere
destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo
di oblazione è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in
cui l'alloggio destinato a prima abitazione, ancorché ultimato ai sensi del
secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, non sia ancora abitabile.
Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi
del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente nella categoria
A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie
complessiva.
Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma
precedente, i soggetti che stipulino con il comune la convenzione o
sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione
nella misura del 50 per cento di quella determinata ai sensi del terzo comma del
presente articolo (2).
Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquisita nel territorio del
comune ove il richiedente la sanatoria abbia la resistenza, o in comune
contermine, per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado,
l'ammontare dell'oblazione è ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e
quarto, sempre che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga
sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 7 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 (3).
Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di ampliamento della
abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d)
dell'art. 21, primo comma, della L. 5 agosto 1978, n. 457, sempre che ricorrano
le condizioni di cui allo stesso terzo comma (3).
Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella sono ridotti
del 50 per cento e l'oblazione è determinata come segue:
a) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni o
impianti destinati all'attività industriale o artigianale con una superficie
coperta complessiva inferiore a 3.000 metri quadrati; è invece moltiplicata per
1,5 qualora tale superficie sia superiore a 6.000 metri quadrati;
b) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni
destinate ad attività di commercio con una superficie complessiva inferiore a 50
metri quadrati o con l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge; è
invece moltiplicata per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore,
rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati;
c) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività
sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto (4);
d) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività
turistico-ricettiva o agri-turistica ed abbia una superficie utile complessiva
non superiore a 500 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale
superficie sia superiore a 800 metri quadrati;
e) è ridotta del 50 per cento qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone
agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei
coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale.
(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(2) Comma così modificato dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298. Per la proroga del termine al 31 marzo 1986 e per le
relative modalità, vedi l'art. 1, d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv. in l. 24
dicembre 1985, n. 780. Per una ulteriore proroga, vedi l'art. 1, d.l. 12 gennaio
1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(3) Comma aggiunto dall'art. 3, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo
1988, n. 68.
(4) Per l'aumento della riduzione al 50%, vedi l'art. 39, l. 23 dicembre 1994,
n. 724.
Articolo 35
Procedimento per la sanatoria.
La domanda di concessione o di
autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro
il termine perentorio del 30 novembre 1985. La domanda è corredata dalla prova
dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata
tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata
(1).
Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui
licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata
decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente
legge, il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della
notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.
Alla domanda devono essere allegati (2):
a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o
l'autorizzazione in sanatoria;
b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla
quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450
metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il
versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle
dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico
abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle
opere eseguite (3). Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di
sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è
necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di
cui al terzo comma dell'articolo 34, nonché copia della dichiarazione dei
redditi nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 36;
d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede
dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in
sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'articolo 34;
e) (Omissis) (4).
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, sono determinati entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 12 gennaio 1988,
n. 2, gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla
lettera b) del comma precedente anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n.
445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n.
64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto
possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio
1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla
larghezza stradale e sono determinate altresì le disposizioni per l'adeguamento
antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le
ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto (5).
Per le costruzioni realizzate prima della dichiarazione di sismicità della zona,
gli accertamenti sono eseguiti senza tener conto della dichiarazione stessa (6).
Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non
dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al comune un progetto di
completo adeguamento redatto da un professionista abilitato ai sensi della legge
2 febbraio 1974, n. 64, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione
della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui
alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta
giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento (7).
Nei casi di costruzioni di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n.
1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di completo adeguamento
nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il
certificato di idoneità statica è depositato negli stessi termini quando non
occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma
precedente (7).
Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione
delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma
e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'art.
2 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla L. 24 dicembre 1985, n.
780 (7).
Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della
realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da
redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture e da presentarsi al
comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro
volumetria, del grado di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo
presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per
l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni
dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non
occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela
del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al
comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la
quale l'idoneità sismica della costruzione viene attestata da un professionista
abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle
disposizioni vigenti in materia sismica (7).
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazzione in sanatoria, qualsivoglia
sia la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda il
vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla
tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima
dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneità sismica
entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di
quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita
all'interessato (7).
Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni
in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi
causa (7).
Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini previsti
dalla legge il sindaco, ha facoltà di fare eseguire i lavori in danno degli
inadempienti.
Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato
integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a versare
la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato
del 10 per cento, in ragione d'anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10
per cento, è versata entro i successivi sessanta giorni (8).
Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art. 31, realizzate
in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8
della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui
all'art. 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione
edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare
pro quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di
stipula della convenzione.
Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il
versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di
concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria
responsabilità le opere di cui all'articolo 31 non comprese tra quelle indicate
dall'articolo 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio
intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa
in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta
giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della
seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli
istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il
completamento delle opere di cui all'articolo 32 possono essere eseguiti solo
dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I
lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'articolo 32
possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità
dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.
Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i
necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a
produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva
l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto
dell'articolo 37, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente
alla esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento
all'erario delle somme a conguaglio nonché della prova dell'avvenuta
presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai
fini dell'accatastamento (9) (10) .
Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.
Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei
tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova
previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi
di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla
presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato
provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed
alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria
all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al
conguaglio o al rimborso spettanti (9) (10).
Nelle ipotesi previste nell'articolo 32 il termine di cui al dodicesimo comma
del presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma
dello stesso articolo 32.
A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì
rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai
requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non
contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica,
attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e
di prevenzione degli incendi e degli infortuni (11).
Le modalità di versamento dell'oblazione sono determinate con decreto del
Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del
presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con
l'attestazione rilasciata dal sindaco, interessato può presentare istanza di
rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente (12) (13).
(1) Comma così modificato dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298. Per la proroga del termine al 31 marzo 1986 e per le
relative modalità vedi l'art. 1, d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv. in l. 24
dicembre 1985, n. 780. Per una ulteriore proroga, vedi l'art. 1, d.l. 12 gennaio
1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(2) Vedi l'art. 39, comma 4, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(3) Periodo aggiunto dall'art. 4, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13
marzo 1988, n. 68.
(4) Lettera soppressa dall'art. 4, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13
marzo 1988, n. 68.
(5) Gli attuali primi due periodi così sostituiscono l'originario primo periodo
per effetto dell'art. 4, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988,
n. 68.
(6) Periodo aggiunto dall'art. 2, d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv. in l. 24
dicembre 1985, n. 780.
(7) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto
per effetto dell'art. 4, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988,
n. 68.
(8) Comma così modificato dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298.
(9) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in
L. 13 marzo 1988, 68.
(10) Vedi disposizioni contenute nell'articolo 32, comma 41, del D.L. 30
settembre 2003, n. 269.
(11) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito
in L. 13 marzo 1988, n. 68.
(12) Comma aggiunto dall'art. 4, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13
marzo 1988, n. 68.
(13) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 36
Rateizzazione (1).
Nella ipotesi di cui al terzo e
quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in
vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in
locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, possono, allegando
l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo
familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in
misura pari ad un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei
menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via
provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di
eguale importo (2).
Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che
posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di
reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica
possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella
dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante
parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali
di eguale importo (2).
Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate
successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in
ragione d'anno (3).
Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere inferiori a lire
150.000.
Il nominativo dei beneficiari è trasmesso dal comune al Ministero delle finanze
per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per
l'effettuazione dei controlli fiscali globali.
(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(2) Comma così sostituito dall'art. 5, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l.
13 marzo 1988, n. 68.
(3) Comma così sostituito dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298.
Articolo 37
Contributo di concessione (1).
Il versamento dell'oblazione non
esime i soggetti di cui all'art. 31, primo e terzo comma, alla corresponsione al
comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto
dall'art. 3 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto.
Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme di attuazione
degli articoli 5, 6 e 10, L. 28 gennaio 1977, n. 10 la misura del contributo di
concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro
destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza e
all'andamento demografico dei comuni, nonché alle loro caratteristiche
geografiche, non può risultare inferiore al 50 per cento di quello determinato
secondo le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge (2).
Le regioni possono inoltre prevedere la corresponsione di un contributo ai fini
del rilascio della concessione in sanatoria per opere realizzate dopo il 1°
settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, in misura non superiore, comunque, a
quello previsto per le opere di urbanizzazione; sempreché tali opere non siano
state già eseguite a cura e spese degli interessati. A scomputo totale o
parziale della quota dovuta il concessionario, o i concessionari eventualmente
riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente opere di
urbanizzazione indicate dal comune, con le modalità e le garanzie da questo
stabilite.
Il potere di legiferare ai sensi del secondo e terzo comma è esercitato entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente
tale termine si applicano le norme vigenti all'entrata in vigore della presente
legge (2).
(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(2) Comma così modificato dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298.
Articolo 38
Effetti della oblazione e della
concessione in sanatoria (1).
La presentazione entro il termine
perentorio della domanda di cui all'articolo 31, accompagnata dalla attestazione
del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 35, sospende il
procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.
L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all'articolo
17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 20 della
presente legge, nonché quelli di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, 15,
16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Essa estingue altresì i reati di
cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché i procedimenti di
esecuzione delle sanzioni amministrative. Qualora l'immobile appartenga a più
proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei
confronti degli altri comproprietari (2).
Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta con sentenza
definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene fatta
annotazione della oblazione nel casellario giudiziale. In tale caso non si tiene
conto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio
della sospensione condizionale della pena.
Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese
le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle
disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati
abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano
state corrisposte per intero. Copia del provvedimento di sanatoria viene
trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette
(3).
I soggetti indicati all'articolo 6 della presente legge, diversi dal
proprietario, che intendano fruire dei benefici penali di cui al presente
articolo ovvero di quelli di cui al successivo articolo 39, devono presentare al
comune autonoma domanda di oblazione, con le modalità di cui all'articolo 35.
La somma dovuta viene determinata nella misura del 30 per cento rispetto a
quella applicabile al proprietario ai sensi dell'articolo 34.
Si applicano le procedure previste dagli articoli 35 e 36.
(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(2) Comma così sostituito dall'art. 5, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298 e poi così modificato dall'art. 6, d.l. 12 gennaio 1988,
n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68. Per un'interpretazione autentica del
presente comma, vedi art. 24, l. 30 aprile 1999, n. 136.
(3) Comma così modificato dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298.
Articolo 39
Effetti del diniego di sanatoria
(1).
L'effettuazione dell'oblazione,
qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati
contravvenzionali, di cui all'articolo 38. Le sanzioni amministrative
consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono ridotte in misura
corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari di rinunciare al
rimborso (2).
(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(2) Articolo così modificato dall'art. 6, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298.
Articolo 40
Mancata presentazione
dell'istanza (1).
Se nel termine prescritto non viene
presentata la domanda di cui all'art. 31 per opere abusive realizzate in totale
difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda
presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate,
deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I.
Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata
la oblazione dovuta. (Omissis) (2).
Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di
costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù,
relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da
essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza
o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai
sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia
per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta
presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda
medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati
gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui
al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1°
settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere
prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal
proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in
data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e
inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto
medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della
licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti
quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera
autorizzata (3).
Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi
o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della
concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al
tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la
costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi
possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto
successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione
omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o
la copia della domanda indicate al comma precedente (4).
Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'articolo 17 e del primo
comma dell'art. 21 (5).
Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai
trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o
concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione
straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa (6).
Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al
capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da
procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro
centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di
credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in
vigore della presente legge (5).
(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(2) Comma così modificato, dall'art. 1, d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv. in
l. 24 dicembre 1985, n. 780 e successivamente modificato dall'art. 1, d.l. 12
gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(3) Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 7, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2,
conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(4) Comma così sostituito dall'art. 8-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298.
(5) Comma così modificato dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298.
(6) Comma aggiunto dall'art. 8-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21
giugno 1985, n. 298. L'ultimo comma è stato poi così sostituito dall'art. 7,
d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
Articolo 41
Esecuzione delle sanzioni ai fini
della commerciabilità dei beni (1).
Ai fini della commerciabilità dei
beni, possono essere stipulati gli atti aventi per oggetto diritti reali
relativi ad immobili la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 1°
settembre 1967 per i quali sia esibita idonea certificazione rilasciata
dall'autorità competente che attesti l'avvenuto integrale adempimento delle
prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'art. 41 della
L. 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 13 della L. 6 agosto 1967, n.
765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a
licenza annullata, e ai sensi del nono comma dell'art. 15 della L. 28 gennaio
1977, n. 10. Degli estremi dei documenti esibiti dovrà farsi menzione in atto;
si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 e del primo
comma dell'art. 21 della presente legge (2).
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui al penultimo
comma dell'articolo 35.
La certificazione di cui al primo comma è rilasciata dalla competente autorità
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorso inutilmente
tale termine, essa può essere sostituita da una dichiarazione dell'alienante
attestante l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti
di cui al primo comma, accompagnata dalla copia conforme della domanda di
rilascio della certificazione.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi,
modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù (3).
(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(2) Comma così modificato dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298.
(3) Comma aggiunto dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21
giugno 1985, n. 298.
Articolo 42
Prevalenza sulle leggi speciali
(1).
Le disposizioni del presente capo
prevalgono sulla diversa disciplina procedimentale stabilita dalla legge 16
aprile 1973, n. 171, e dal D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791.
(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 43
Procedimenti in corso (1).
L'esistenza di provvedimenti
sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti
pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria (2).
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano
inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio
di Stato ancorché sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di
cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre
sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora
inoppugnabili.
Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.
Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai
lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di
commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione
sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o
giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è
applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano
interrotto le attività edificatorie.
(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(2) Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12-bis,
d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
Articolo 44
Sospensione dei procedimenti (1).
Dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 35,
sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro
esecuzione, quelli penali nonché quelli connessi all'applicazione dell'articolo
15 della L. 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo (2).
La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti
cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti
dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Decorso il termine del 30 settembre 1986 senza che sia stata presentata domanda
di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al
precedente primo comma perde efficacia (3).
I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati (4).
(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(2) Comma così modificato dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298.
(3) Comma aggiunto dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21
giugno 1985, n. 298. L'ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 3, d.l. 20
novembre 1985, n. 656, conv. in l. 24 dicembre 1985, n. 780.
(4) Comma aggiunto dall'art. 8, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo
1988, n. 68.
Articolo 45
Aziende erogatrici di servizi
pubblici.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 46
Benefici fiscali.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 47
Diritti dell'acquirente.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 47 Bis
Dichiarazioni dei rappresentanti
(1).
Tutte le dichiarazioni da rendersi
ai sensi della presente legge, anche agli effetti della legge 4 gennaio 1968, n.
15, dai proprietari o da altri aventi titolo, possono essere rilasciate anche da
rappresentanti legali o volontari (2).
(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 8-ter, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298.
Articolo 48
Disposizione transitoria.
Omissis (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 49
Sanatorie regionali (1).
Coloro che abbiano già conseguito
sanatorie in base alla normativa regionale vigente hanno diritto a detrarre
l'importo delle somme versate dal contributo di cui al primo comma dell'articolo
37 della presente legge.
(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 50
Variazioni di bilancio (1).
Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 51
Determinazione delle superfici
(1).
Ai fini del calcolo dell'oblazione,
i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono computati in
conformità ai parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10
maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977 (2).
Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al precedente
articolo 34, quinto comma, lettera e), sono considerate superfici per servizi e
accessori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale di cui al
precedente comma, senza l'applicazione di alcun incremento (3).
Ai fini del calcolo dell'oblazione non sono computati i volumi tecnici delle
costruzioni nonché quelli relativi a serbatoi, cabine o simili realizzati
nell'ambito di stabilimenti soggetti a regime di concessione di pubblica utilità
o servizio pubblico, la cui realizzazione sia prevista dal decreto di
concessione emesso previo consenso dell'amministrazione comunale.
(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(2) Comma così sostituito dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298.
(3) Comma aggiunto dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21
giugno 1985, n. 298.
Articolo 52
Iscrizione al catasto (1).
Omissis (2).
Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che
non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono
essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti
dovuti nella misura vigente (3).
Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al
31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939,
n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a L. 250.000 (4).
(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi
articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(2) Comma abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
(3) Termine prorogato al 31 dicembre 1995 dall'art. 9, d.l. 30 dicembre 1993, n.
557, conv. in l. 26 febbraio 1993, n. 133.
(4) Comma così sostituito dall'art. 4, d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv. in
l. 24 dicembre 1985, n. 780.
Allegato 1
Allegato unico.
TABELLA
(Omissis).