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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
DECRETO PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I 29
agosto 1977, n. 234
Attuazione della delega di
cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
TESTO COORDINATO
(aggiornato al D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
Il PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto,
della Costituzione;
Visto l'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla
organizzazione della pubblica amministrazione;
Vista la legge 27 novembre
1976, n. 894;
Sentito il Consiglio dei
Ministri sullo schema provvisorio;
Viste le osservazioni delle
regioni;
Udito il parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;
Sentito, in via preliminare,
il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere emesso in via
definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare;
Sentito il Consiglio dei
Ministri;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri,
per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione
economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica
istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i
trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la
previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile,
per le partecipazioni statali, per la sanità, per il turismo e lo spettacolo e
per i beni culturali e ambientali;
Decreta:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Trasferimento e deleghe
delle funzioni amministrative
Il trasferimento delle
funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione
ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti
pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei
decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n.
4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972,
n. 315 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni
amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono
attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla
legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.
Art. 2
Attribuzione a
provincie, comuni e comunità montane
Ai comuni, alle provincie,
alle comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel
presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti
disposizioni di legge.
Art. 3
Settori del
trasferimento e delle deleghe
I trasferimenti e le deleghe,
di cui agli articoli precedenti, sono ripartiti secondo i seguenti settori
organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali;
sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio.
Negli articoli seguenti è
usata, per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola “regione”.
Art. 4
Competenze dello Stato
Lo Stato, nelle materie
definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative
indicate negli articoli seguenti, [nonchè la funzione di indirizzo e di
coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3
della legge 22 luglio 1975, n. 382,] (parole soppresse) (8) e le funzioni,
anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali
[e con la Comunità economica europea,] (parole soppresse) (8) alla
difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.
[Le regioni non possono
svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro
competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e
degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.] (comma abrogato)
Il Governo della Repubblica,
tramite il commissario del Governo, [impartisce direttive per l'esercizio
delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad
osservarle, ed] (parole soppresse) (8) esercita il potere di sostituzione
previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975.
Art. 5
Atti delegati e
sub-delegati - Comunicazioni
Gli atti emanati
nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono
definitivi. Il Governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve
dare comunicazione al commissario del Governo.
Art. 6
Regolamenti e direttive
Sono trasferite alle regioni
in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni
amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità
economica europea nonchè all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo
Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.
In mancanza della legge
regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.
Il Governo della Repubblica,
in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti
inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per
provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la
scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i
provvedimenti necessari in sostituzione della amministrazione regionale.
Art. 7
Norme regionali di
attuazione
Le regioni in tutte le materie
delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di
spesa, nonchè norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117
della Costituzione.
Le regioni possono altresì
emanare norme di legge con le quali è sub-delegato alle provincie, ai comuni ed
altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando
i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.
Art. 8
Gestioni comuni fra
regioni
Le regioni per le attività ed
i servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e
costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.
Le attività ed i servizi
predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo
alla costituzione di consorzi generali fra regioni.
Art. 9
Polizia amministrativa
I comuni, le provincie, le
comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia
amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.
Sono delegate alle regioni le
funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e
periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni
l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
(vedi T.A.R. SICILIA -
PALERMO, SEZ. II, 523/1994)
Art. 10
Classificazione di beni
o di opere
Salvo diversa specifica
disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o
di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di
competenze tra Stato e regioni si procede d'intesa con le regioni interessate.
Art. 11
Programmazione nazionale
e regionale
Lo Stato determina gli
obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle
regioni.
Le regioni determinano i programmi
regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione
economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le
modalità previste dagli statuti regionali.
Nei programmi regionali di
sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello
dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali.
La programmazione costituisce
riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.
TITOLO II
ORDINAMENTO
CAPO I
OGGETTO
Art. 12
Materie del
trasferimento
Sono trasferite alle regioni
le funzioni amministrative dello Stato nelle materie “ordinamento di enti
amministrativi dipendenti dalla regione” e “circoscrizioni comunali”.
CAPO II
ORDINAMENTO DEGLI ENTI
Art. 13
Ordinamento degli enti
amministrativi
Le funzioni amministrative relative
alla materia “ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione”
concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e
l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente
decreto.
Le funzioni amministrative
esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti
di cui al comma precedente sono trasferite alle regioni.
Art. 14
Persone giuridiche
private
E' delegato alle regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello
Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile
che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui
finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.
Art. 15
Acquisto di immobili ed
accettazione di donazioni, eredità e legati
E' trasferito alle regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e
l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle
persone giuridiche di cui all'art. 13 del presente decreto. E' delegato
l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui all'art.
14.
CAPO III
CIRCOSCRIZIONI COMUNALI
Art. 16
Circoscrizioni comunali
Le funzioni amministrative
relative alla materia “circoscrizioni comunali” concernono: la determinazione
dell'ambito territoriale dei comuni e delle relative denominazioni e sedi; la
definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali; il
regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra
comuni e loro frazioni.
La denominazione delle borgate
e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.
Fino all'entrata in vigore
della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
TITOLO III
SERVIZI SOCIALI
CAPO I
OGGETTO
Art. 17
Materie del
trasferimento
Sono trasferite alle regioni le
funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle
materie “polizia locale urbana e rurale”, “beneficenza pubblica”, “assistenza
sanitaria ed ospedaliera”, “istruzione artigiana e professionale”, “assistenza
scolastica”, “musei e biblioteche di enti locali”, come attinenti ai servizi
sociali della popolazione di ciascuna regione.
CAPO II
POLIZIA LOCALE URBANA E
RURALE
Art. 18
Polizia locale urbana e
rurale
Le funzioni amministrative
relative alla materia “polizia locale urbana e rurale” concernono le attività
di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e
che non siano proprie delle competenti autorità statali.
Art. 19
Polizia amministrativa
1. Sono attribuite ai comuni le
seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
1) il rilascio della licenza
prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di
impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
2) il rilascio della licenza
per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino
e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
[3) la ricezione
dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o
aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;] (numero abrogato) (18)
4) il rilascio della licenza
temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni
straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
5) la concessione della
licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da
ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture
di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui
all'art. 68;
6) la licenza per pubblici
trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed
altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
7) i poteri in ordine alla
licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui
agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
8) la licenza per alberghi,
compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri
esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche
per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di
rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9) la licenza di agibilità per
teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
10) i regolamenti del prefetto
per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
11) le licenze di esercizio di
arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione
meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
12) i provvedimenti del
prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture,
fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
13) la licenza temporanea agli
stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
14) la registrazione per
mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di
scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di
piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo,
lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
15) la licenza per raccolta di
fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
16) i provvedimenti per assistenza
ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
17) la licenza di iscrizione
per portieri e custodi di cui all'art. 62;
18) la dichiarazione di
commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.
2. Fino all'entrata in vigore
della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali
determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio
delle funzioni di cui al comma precedente.
3. In relazione alle funzioni
attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica
sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive
ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
4. I provvedimenti di cui ai
numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa
comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per
motivata richiesta dello stesso. (19)
5. Il diniego dei
provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13),
14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme. (20)
(vedi T.A.R. SICILIA -
PALERMO, SEZ. I, 795/97)
Art. 20
Controlli di pubblica
sicurezza
Resta ferma la facoltà degli
ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque
ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione
di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare
sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato,
delle regioni e degli enti locali.
Art. 21
Regolamenti comunali
Il Presidente della Giunta
regionale trasmette al commissario del Governo copia dei regolamenti comunali
in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli
stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.
CAPO III
BENEFICENZA PUBBLICA
Art. 22
Beneficenza pubblica
Le funzioni amministrative relative
alla materia “beneficenza pubblica” concernono tutte le attività che attengono,
nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di
servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che
in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base
al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di
assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle
prestazioni economiche di natura previdenziale.
Art. 23
Specificazione
Sono comprese nelle funzioni
amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:
a) all'assistenza economica in
favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
b) all'assistenza
post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore
di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili
nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
d) agli interventi di
protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio
1958, n. 75.
Art. 24
Competenze dello Stato
Sono di competenza dello Stato
le funzioni amministrative concernenti:
1) gli interventi di primo
soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o
estensione;
2) gli interventi di prima
assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi
straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo
di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di
riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e
per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi;
3) gli interventi di
protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato,
all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente
istituiti;
4) i rapporti in materia di
assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonchè la
distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in
attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;
5) le pensioni e gli assegni
di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della
Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a
carico della Cassa integrazione stipendi e salari;
6) l'attività dei CPABP
strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto
5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.
Art. 25
Attribuzioni ai comuni
Tutte le funzioni
amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di
assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono
attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.
La regione determina con
legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla
gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra
gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di
associazione fra gli stessi.
Gli ambiti territoriali di cui
sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e
sanitari.
Allorchè gli ambiti
territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al
presente articolo sono assunte dalle comunità montane stesse.
Le funzioni, il personale ed i
beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti
nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base
e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma
dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979.
Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti delle
regioni, quattro dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tre
dell'ANEA - Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un
rappresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza,
avente il compito di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle
I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da
escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo
attività inerenti la sfera educativo-religiosa.
L'elenco di cui al comma
precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al
precedente quinto comma, la legge regionale disciplina ai modi e le forme di
attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a comunità
montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi articoli 113 e
115, nonchè il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. di cui ai commi
precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli
enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei
servizi disposte in attuazione del presente articolo.
Le attribuzioni degli enti
comunali di assistenza, nonchè i rapporti patrimoniali ed il personale, sono
trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni
con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e
delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel
rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.
Fino all'entrata in vigore
della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività
di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni
degli ECA - Enti comunali di assistenza e delle I.P.A.B. di cui al presente
articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel
caso di loro trasformazione patrimoniale.
Art. 26
Attribuzioni alla
provincia
La provincia nell'ambito dei
piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi
assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al
precedente articolo.
CAPO IV
ASSISTENZA SANITARIA ED
OSPEDALIERA
Art. 27
Assistenza sanitaria ed
ospedaliera
Le funzioni amministrative
relative alla materia “assistenza sanitaria ed ospedaliera” concernono la
promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e
psichico della popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che
tendono:
a) alla prevenzione ed alla
cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata;
b) alla riabilitazione degli stati
di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa
l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai
ciechi civili;
c) alla prevenzione delle
malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell'igiene e
della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
d) all'igiene degli
insediamenti urbani e delle collettività;
e) alla tutela
igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze
alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e
succedanei, sulla base degli standard di cui al successivo art. 30, lettera g);
f) alle autorizzazioni ed ai
controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonchè sugli
stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle
autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque
minerali naturali o artificiali, nonchè all'autorizzazione alla vendita;
g) all'igiene e alla tutela
sanitaria delle attività sportive;
h) alla promozione
dell'educazione sanitaria ed alla attuazione di un sistema informativo
sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione del servizio
sanitario nazionale;
i) alla formazione degli
operatori sanitari, esclusa la formazione universitaria e post-universitaria;
l) all'igiene e assistenza
veterinaria, ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza
sugli animali e sulla loro alimentazione, nonchè sugli alimenti di origine
animale.
Sono inoltre compresi nelle
materie suddette:
a) i compiti attualmente
svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dai servizi di protezione
antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle
materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle relative a funzioni
riservate allo Stato;
b) le funzioni relative alla
tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla federazione
medico-sportiva italiana; i centri di medicina sportiva del CONI;
c) nel quadro della
ristrutturazione dell'associazione italiana della Croce rossa da attuarsi in
base alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e comunque non
oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite alle regioni le attività
sanitarie ed assistenziali svolte dall'ente nei settori di competenza delle
regioni con esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di
convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce rossa
internazionale;
d) tutte le funzioni in
materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione
dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze
armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonchè dei servizi dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle
condizioni del personale dipendente.
Sono altresì comprese tra le
funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed
amministrazioni locali operanti nella materia definita dal precedente primo
comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonchè le attribuzioni in
ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del
Ministero del tesoro di un componente del collegio dei revisori degli enti
ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti stessi di interessi
finanziari dello Stato.
Fermo restando l'esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, da parte dell'ispettorato
del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della
regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in
materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi
vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria.
Art. 28
Istituti a carattere
scientifico
Il riconoscimento del carattere
scientifico di istituti di ricovero e cura è effettuato dallo Stato sentite le
regioni interessate.
Spettano alle regioni, nei
confronti degli istituti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono
attività di ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse
esercitano per la parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se
si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, o nei
confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi personalità
giuridica di diritto privato.
Continuano invece ad essere
esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime
giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina dei
componenti i relativi organi di amministrazione.
Il controllo sulle
deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico è
esercitato dalla regione nel cui territorio l'istituto ha la sua sede;
l'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali
non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo
alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la
sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 29
Vigilanza e tutela degli
enti ospedalieri
Le regioni disciplinano con
legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti ospedalieri che operano
nel territorio della regione. Fino a quando la legge regionale non abbia
provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono
esercitate nei modi previsti rispettivamente dall'art. 16 della legge 12
febbraio 1968, n. 132, e dall'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Nulla è innovato alla vigente
disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine mauriziano.
Art. 30
Competenze dello Stato
Sono di competenza dello Stato
le funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi internazionale:
marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli apolidi, secondo i
princìpi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei presidi sanitari
esistenti;
b) la profilassi delle
malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione
obbligatoria o misure quarantenarie;
c) la produzione, con le
connesse attività di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la
pubblicità e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di preparati
farmaceutici, di preparati galenici, di specialità medicinali, di vaccini, di
virus, di sieri, di tossine e prodotti assimilati, di emoderivati, di presidi
medico-chirurgici e di prodotti assimilati;
d) la coltivazione, la
produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso,
l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni
già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la
registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la
prima infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la
determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti
permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione
degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle
caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a
involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonchè degli oggetti
destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
g) la determinazione di
standard di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;
h) la produzione, la
registrazione, il commercio e l'impiego dei gas tossici o delle altre sostanze
pericolose;
i) i controlli sanitari sulla
produzione dell'energia nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego
delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di
cadavere e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge
2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina
dell'organizzazione del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine,
impianti e mezzi personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di
sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519;
p) la ricerca e la
sperimentazione clinica, la produzione, la registrazione, la pubblicità dei
prodotti clinici;
q) la ricerca e la
sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la pubblicità di
prodotti chimici;
r) la fissazione dei requisiti
minimi per la determinazione dei profili professionali degli operatori
sanitari;
s) la determinazione dei
livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per
operatori sanitari, nonchè dei requisiti minimi per l'esercizio delle
professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti
universitari di ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi;
t) gli ordini e i collegi
professionali;
u) il riconoscimento delle
proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e della pubblicità
relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.
Art. 31
Funzioni delegate
E' delegato alle regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi delle
malattie infettive e diffusive, di cui al precedente articolo 30, lettera b),
ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche già
di competenza degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, previste
dalla legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni, nonchè le
funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto, previste
dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 45 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
Nel determinare i criteri ed
indirizzi per l'esercizio della delega il Governo potrà prescrivere particolari
cautele e condizioni minime di strutture di uffici per il disimpegno di servizi
particolarmente gravosi in porti ed aeroporti e posti di confine;
b) i controlli sulla
produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre
sostanze pericolose;
c) il controllo dell'idoneità
dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze
radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni
ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;
d) i controlli sulla
produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima
infanzia e la cosmesi.
Il Ministero della sanità può
provvedere alla costituzione e alla conservazione di scorte di vaccino e di
medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze
eccezionali di profilassi e cura delle malattie infettive e diffusive per le
quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie.
Art. 32
Attribuzioni dei comuni
Sono attribuite ai comuni,
singoli ed associati, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione,
tutte le funzioni amministrative relative alla materia di cui al precedente
art. 27 che non siano espressamente riservate allo Stato, alle regioni e alle
provincie.
Spetta alla regione stabilire
i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi degli enti locali
territoriali, i tipi e le modalità delle prestazioni.
Le leggi regionali
disciplinano altresì l'attribuzione in proprietà o in uso agli enti locali dei
beni attribuiti alle regioni per lo svolgimento delle funzioni di cui al
presente articolo, nonchè l'utilizzo del personale da parte degli enti gestori,
in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del
presente articolo.
Si applica il disposto
dell'art. 26 relativo alla determinazione degli ambiti territoriali.
Art. 33
Attribuzioni della
provincia
La provincia nell'ambito dei
piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi sanitari ed
esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quarto comma del
precedente articolo.
Art. 34
Attribuzioni aggiuntive
Le funzioni amministrative che
siano aggiuntive rispetto a quelle già esercitate dalle regioni, dalle
provincie e dai comuni sono disciplinate nella legge di istituzione del
servizio sanitario nazionale e, in mancanza, sono attribuite rispettivamente
alle regioni, alle provincie ed ai comuni a decorrere dal 1° gennaio 1979.
CAPO V
ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE
Art. 35
Istruzione artigiana e
professionale (13)
(abrogato dall'art. 147,
comma 1, lett. b),
[Le funzioni amministrative
relative alla materia “istruzione artigiana e professionale” concernono i
servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla
riqualificazione ed all'orientamento professionale, per qualsiasi attività
professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua,
permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività
produttive, ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di
studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o
post-universitaria; la vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana
e professionale.]
Art. 36
pecificazione
Sono in particolare comprese
fra le funzioni amministrative di cui al precedente articolo le attività
relative all'organizzazione dei corsi degli informatori socio-economici, previsti
dalla legge 9 maggio 1975, n. 153; alla formazione degli operatori del
commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; alla formazione e
all'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di formazione
professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 10; alla formazione professionale degli apprendisti in tutti
gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla
disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai cantieri di
lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni; all'orientamento professionale svolto dall'Ente
nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre
1952, n. 2390, e successive modificazioni, eccettuate le funzioni svolte dal
centro ricerche di Monteporzio Catone.
Resta ferma la competenza
dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza tecnica ed al
finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle regioni per
ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro. (10)
Art. 37
Istituti di istruzione
professionale
Le istituzioni di istruzione
artigiana o professionale, non abilitate al rilascio dei titoli di studio di
cui al precedente art. 35 ed aventi personalità giuridica di diritto pubblico,
ad eccezione degli istituti professionali e degli istituti d'arte statali, sono
trasferite alle regioni ed assumono la qualifica di regionali.
Art. 38
Collaborazione tra
regione, enti locali e Stato
Per lo svolgimento delle
attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli
enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e
degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione,
secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai
sensi della lettera f) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 416.
A tal fine verranno stipulate
apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i
competenti organi dello Stato.
In esse verranno stabilite le
procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti
responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il
consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
Art. 39
Consorzi per
l'istruzione tecnica
I consorzi per l'istruzione tecnica
sono soppressi. Le relative funzioni, i beni e il personale sono trasferiti
alle regioni, ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono
attribuite ai distretti scolastici.
Art. 40
Competenze dello Stato
[Sono di competenza dello
Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) la vigilanza
sull'osservanza della legislazione sociale;
2) l'attività di formazione
ed addestramento professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi
assimilati, e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le
aziende autonome, per i propri dipendenti.]
Art. 41
Formazione professionale
Sono abrogate le lettere d) ed
e) dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1973, n. 478.
Non possono essere stanziate
somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti
all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per
attività di studio, ricerca e sperimentazione.
Gli enti pubblici, per
svolgere attività volontaria inerente all'istruzione professionale devono
ottenere l'assenso della regione competente, salvo che si tratti di attività di
perfezionamento del proprio personale.
CAPO VI
ASSISTENZA SCOLASTICA
Art. 42
Assistenza scolastica
Le funzioni amministrative
relative alla materia “assistenza scolastica” concernono tutte le strutture, i
servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze
in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di
istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento
dell'obbligo scolastico nonchè, per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè
privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette
concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica;
l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo
agli alunni delle scuole elementari.
Art. 43
Competenze dello Stato
Restano ferme le competenze
degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le
competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e
pedagogiche dei medesimi.
Art. 44
Opere universitarie
Sono trasferite alle regioni,
per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato
in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
Sono trasferiti alle regioni a
statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie
di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni.
Il trasferimento è
disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza,
decorre dal 1° novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del
personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la
pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.
Art. 45
Attribuzioni ai comuni
Le funzioni amministrative
indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le
modalità previste dalla legge regionale.
I patronati scolastici sono
soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono
attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi
stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.
I consorzi di patronati
scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed
i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la
legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al
trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.
La regione promuove le
opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
Art. 46
Istituzione delle scuole
statali
L'istituzione delle scuole
statali materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli organi statali
competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine
di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano
ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.
CAPO VII
BENI CULTURALI
Art. 47
Musei e biblioteche di
enti locali
Le funzioni amministrative relative
alla materia “musei e biblioteche di enti locali” concernono tutti i servizi e
le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il
pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse
artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei
centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non
territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale,
nonchè il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali
operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa
organizzata nel loro ambito.
Sono comprese tra le funzioni
trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici
dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino
nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonchè i
compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in
dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le
modalità previste dalla legge regionale.
Art. 48
Beni culturali
Le funzioni amministrative
delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del
patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale,
paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla
tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.
Art. 49
Attività di promozione
educativa e culturale
Le regioni, con riferimento ai
propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione
educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o
direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni,
società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di
associazioni a larga base rappresentativa, nonchè contribuendo ad iniziative di
enti locali o di consorzi di enti locali.
Le funzioni delle regioni e
degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche,
saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi
entro il 31 dicembre 1979.
Sono trasferite alle regioni
le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse
locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla
comunità regionale.
L'individuazione specifica di
tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica,
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i
Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate.
TITOLO IV
SVILUPPO ECONOMICO
CAPO I
OGGETTO
Art. 50
Materie di trasferimento
Sono trasferite alle regioni
le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie
“fiere e mercati”, “turismo ed industria alberghiera”, “acque minerali e
termali”, “cave e torbiere”, “artigianato”, “agricoltura e foreste”, come
attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.
CAPO II
FIERE E MERCATI
Art. 51
Fiere e mercati
Le funzioni amministrative
relative alla materia “fiere e mercati” concernono tutte le strutture, i
servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento
di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e
commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione
di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.
Art. 52
Attività commerciali
(12)
Ferme restando le funzioni già
di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi
determinati dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni
amministrative relative:
a) ai distributori di
carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di
vendita e consumo di alimenti e bevande;
b) alla vigilanza
sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione,
calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti
commercializzati;
c) all'attività dei comitati
provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei
prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979.
Le regioni possono altresì
svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione
dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonchè
assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del
commercio.
Art. 53
Competenze dello Stato
Sono di competenza dello Stato
le funzioni amministrative concernenti:
1) gli enti fiera internazionali
di Milano, di Bari e di Verona; ferme le qualificazioni già riconosciute alla
data di entrata in vigore del presente decreto, la natura internazionale di
altre fiere è dichiarata con provvedimento dello Stato;
2) le esposizioni universali;
3) la formazione e la tenuta
del calendario delle fiere, sentite le regioni.
Art. 54
Attribuzioni ai comuni
Sono attribuite ai comuni le
funzioni amministrative relative:
a) alla vigilanza
sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi
al consumo;
b) alla istituzione e
regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;
c) all'impianto ed alla
gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti orto-florofrutticoli, del
bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla
produzione;
d) alla fissazione, sulla base
dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei
negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande,
nonchè degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli
impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;
e) all'applicazione delle
sanzioni da comminare agli operatori che svolgano attività all'ingrosso fuori
dei mercati;
f) all'autorizzazione, sulla base
delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali determinati
dalla regione, alla installazione di distributori di carburanti nel territorio
comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;
g) all'autorizzazione alla
rivendita di giornali e riviste.
Art. 55
Disposizioni in materia
di mercati
Sono soppressi i pareri delle
camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sulle proposte dei
comuni in merito:
a) alla chiusura settimanale
obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della medesima;
b) all'applicazione della
disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;
c) all'applicazione
dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.
CAPO III
TURISMO ED INDUSTRIA
ALBERGHIERA
Art. 56
Turismo ed industria
alberghiera (14)
Le funzioni amministrative
relative alla materia “turismo ed industria alberghiera” concernono tutti i servizi,
le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e
lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e
dell'industria alberghiera, nonchè gli enti e le aziende pubbliche operanti nel
settore sul piano locale.
Le funzioni predette
comprendono fra l'altro:
a) le opere, gli impianti, i
servizi complementari all'attività turistica;
b) la promozione di attività
sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature,
di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età
scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per
l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative
attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la
regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;
c) la vigilanza sulle attività
svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le
attività turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali.
L'art. 1, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, è così
modificato:
“Fino a quando con legge
regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del turismo, spettano
alle regioni i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti con
finalità turistiche, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro
di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di
interessi finanziari dello Stato”.
Art. 57
Ente nazionale italiano
per il turismo
Ferma restando la competenza
regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e nei limiti fissati da quanto previsto
dall'art. 4 del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative
ed attività turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni si
avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo per la istituzione e
gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica
all'estero.
[Fino a quando l'ENIT non
sarà diversamente riorganizzato, il consiglio di amministrazione, quale risulta
dal decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, modificato
dalla legge 2 agosto 1974, n. 365, è integrato di quattro rappresentanti
designati dall'ANCI, di due rappresentanti designati dall'UPI e di un
rappresentante designato dall'UNCEM. Alla scadenza del consiglio di
amministrazione cessano di farne parte i rappresentanti di cui all'art. 5,
lettere d), e) ed i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto
1960, n. 1041, e successive modificazioni.] (comma abrogato) (15)
Art. 58
Competenze dello Stato
Sono di competenza dello Stato
le funzioni amministrative concernenti:
1) il parere del Ministero
delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione
del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura,
soggiorno e turismo, nonchè della determinazione delle località di interesse turistico;
2) il nulla osta al rilascio
della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere,
sentite le regioni;
3) l'istituzione e gestione di
uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonchè
gli uffici turistici stranieri e di frontiera;
4) la vigilanza sull'organo
centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente
nazionale italiano per il turismo.
Art. 59
Demanio marittimo,
lacuale e fluviale (7)
Sono delegate alle regioni le
funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali
immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando
l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse
dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di
navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.
La delega di cui al comma
precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse
nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle
esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree predette è
effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, per la marina
mercantile e per le finanze, sentite le regioni interessate. Col medesimo
procedimento l'elenco delle aree predette può essere modificato.
(vedi CORTE COSTITUZIONALE,
242/97)
Art. 60
Attribuzioni ai comuni
Sono attribuite ai comuni, ai
sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni
amministrative in materia di:
a) promozione di attività
ricreative e sportive;
b) gestione di impianti e
servizi complementari alle attività turistiche;
c) rifugi alpini, campeggi e
altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.
CAPO IV
ACQUE MINERALI E TERMALI
Art. 61
Acque minerali e termali
Le funzioni amministrative
relative alla materia “acque minerali e termali” concernono la ricerca e
l'utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività
relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, fermo
restando quanto previsto dal precedente art. 30, lettera u), per il
riconoscimento delle acque.
CAPO V
CAVE E TORBIERE
Art. 62
Cave e torbiere
Le funzioni amministrative
relative alla materia “cave e torbiere” concernono tutte le attività attinenti
alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443.
Le suddette funzioni amministrative,
oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1972, n. 2, comprendono:
a) l'autorizzazione
all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi di acqua e nelle
spiagge e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e la
vigilanza sulle attività di escavazione;
b) l'autorizzazione
all'apertura e alla coltivazione di cave e torbiere in zone sottoposte a
vincolo alberghiero o forestale;
c) l'approvazione dei
regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui
all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
d) la dichiarazione di
appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non
contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive
modificazioni, nè dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto
predetto.
Sono trasferite alle regioni
le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione
delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonchè le
funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al
Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo 1956, n. 302.
Le regioni, per l'esercizio
delle funzioni di cui al comma precedente, possono avvalersi del Corpo
nazionale delle miniere.
CAPO VI
ARTIGIANATO
Art. 63
Artigianato
(11)
Le funzioni amministrative
relative alla materia “artigianato” concernono le attività attinenti alla produzione
di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle
leggi vigenti, nonchè le imprese artigiane individuali ed in forma associata,
la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione
amministrativa concernente l'artigianato.
Le funzioni suddette
comprendono anche le funzioni esercitate dalle camere di commercio in materia
di artigianato, le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese
artigiane, nonchè:
a) le funzioni esercitate
dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato;
b) l'approvazione e la
revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e
dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e
secondo le norme della C.E.E.;
c) le funzioni relative alla
tenuta, attraverso le commissioni provinciale e regionale, dell'albo delle
imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, da
operarsi finchè le leggi regionali non diano diversa disciplina alla materia.
Sono inoltre delegate le
funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti
dell'artigianato.
Sono attribuiti ai comuni, ai
sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione:
a) gli atti di istruzione e
certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
b) l'apprestamento e la
gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel
rispetto della pianificazione territoriale regionale.
Il consiglio generale e il
consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane
sono integrati rispettivamente da tre e due membri in rappresentanza delle
regioni, nominati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281.
Art. 64
Camere di commercio
Sono di competenza delle
regioni le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di
commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto.
Le funzioni istituzionali e le
restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio
sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo
finanziamento.
Le funzioni di cui al primo
comma continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino al 31
dicembre 1978 e successivamente finchè le leggi regionali non disciplineranno
la materia.
La legge di riforma
dell'ordinamento degli enti locali territoriali individuerà quali funzioni
trasferite o delegate alle regioni devono essere attribuite agli enti locali
territoriali.
I presidenti delle camere di
commercio scadono dal loro ufficio il 31 dicembre 1977. Fino alla data di
entrata in vigore della legge di cui al precedente secondo comma, il presidente
della camera di commercio è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di
intesa con il presidente della giunta regionale.
CAPO VII
CONSORZI INDUSTRIALI
Art. 65
Consorzi industriali
Ferme restando le funzioni
amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani regolatori,
spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto di
consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate
dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le provincie, in
materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree
industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi
insediamenti industriali, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della
legge 2 maggio 1976, n. 183.
CAPO VIII
AGRICOLTURA E FORESTE
Art. 66
Agricoltura e foreste
Le funzioni amministrative
nella materia “agricoltura e foreste” concernono: le coltivazioni della terra e
le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative
produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli
strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi,
le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei
patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il
commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di
imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa
e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione
tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali;
le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le
destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già
trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica
integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese
l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide.
Le funzioni predette
comprendono anche:
a) la propaganda per la
cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione
socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale
degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore
agricolo e forestale;
b) il miglioramento fondiario
e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;
c) gli interventi di
incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per
la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;
d) il miglioramento e
incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili
degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;
e) ogni altro intervento sulle
strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari,
ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.
Le regioni provvedono, sulla base
di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al
riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte
abbandonate o insufficientemente coltivate.
Sono delegate alle regioni le
funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge
12 giugno 1962, n. 567. (1)
Sono trasferite alle regioni
tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici,
allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla
destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da
affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento
delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.
Sono altresì trasferite le
competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo
Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16
giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio
1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato
con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.
L'approvazione delle
legittimazioni di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è
effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione
interessata.
Sono trasferite alle regioni
le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonchè le
funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I
provvedimenti che attengono al territorio di più regioni, sono adottati, previa
intesa tra loro, dalle regioni interessate.
Art. 67
Conservazione e
trasformazione di prodotti agricoli
Sono altresì trasferite alle regioni
le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la
costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione, la
lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici,
nonchè per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di
cui al successivo terzo comma.
Per la gestione in comune, ai
sensi dell'art. 8 del presente decreto, le regioni provvedono nell'ambito delle
indicazioni contenute negli atti statali di indirizzo o coordinamento.
Gli interventi statali
relativi agli impianti di interesse nazionale avvengono nel rispetto della
lettera m) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del
1972 e in attuazione degli indirizzi fissati in sede di programmazione
nazionale, sentita la commissione interregionale, di cui all'art. 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
Le regioni sono sentite sulle
relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a
presentare al Parlamento nonchè sui pareri e le direttive del CIPE a tali enti.
Art. 68
Aziende di Stato per le
foreste demaniali
L'Azienda di Stato per le
foreste demaniali è soppressa. Le funzioni e i beni dell'Azienda sono
trasferiti alle regioni in ragione della loro ubicazione.
Dal trasferimento sono
esclusi: i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali
sono stati realizzati impianti militari; le caserme del Corpo forestale dello
Stato; i terreni e le aree boschive, in misura non superiore all'1 per cento della
superficie complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare
dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di
interesse nazionale. Tali aree sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le
foreste e per la difesa.
Dal trasferimento possono
essere altresì esclusi, ove non destinabili ad attività di competenza
regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati,
previa identificazione da effettuare, entro il 31 dicembre 1978, da parte della
commissione di cui all'art. 113.
Sono parimenti trasferiti alle
regioni i rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte
dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. I crediti
e i debiti sono ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei
beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse.
L'amministrazione statale, ai
fini di cui al primo comma, punto c), dell'articolo 71, può avvalersi delle
eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali di
gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da apposite
convenzioni.
Art. 69
Territori montani,
foreste, conservazione del suolo
Sono delegate alle regioni le
funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, numero 269, concernente la
disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di
rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire il libro dei boschi da seme
di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalità che saranno
stabilite dal Consiglio dei Ministri, sentita la commissione di cui all'art.
16. Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli articoli 27 e 28
della legge anzidetta.
Sono trasferite alle regioni
tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese le
camere di commercio, ed esclusi i comuni e le comunità montane, concernenti i
territori montani, le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti
e le proprietà silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di
determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. Lo
Stato con legge può individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino
comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle foreste. La gestione dei
beni forestali può essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali
costituite a norma delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto.
Le regioni formano programmi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei
comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli
interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle relative leggi
regionali di attuazione.
Sono altresì trasferite alle
regioni le funzioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, contenente norme
integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I piani di cui all'art. 1
della legge predetta vengono predisposti dalle regioni anche sulla base di
intese interregionali. Le regioni provvedono altresì a costituire servizi
antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine
all'organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di
spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco.
Sono inoltre trasferite alle
regioni le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la
conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle
coste nonchè le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico
di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ivi comprese quelle
esercitate attualmente dalle camere di commercio. Per la realizzazione di opere
di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che interessino il
territorio di due o più regioni, queste provvedono mediante intesa tra loro.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267, restano fermi i vincoli idrogeologici attualmente vigenti fino a
quando non sarà stabilita una nuova disciplina statale di principio.
Le regioni possono altresì
provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste interessanti il
rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato.
Art. 70
Calamità naturali
Sono trasferite alle regioni
le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità
atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.
1 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Compete altresì, alle regioni, ai fini
degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio
danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche al
di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Sono altresì trasferite le
funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni
intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, fatta
eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo.
Le tariffe dei prezzi a carico
degli organismi associativi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 25
maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato sentite le regioni per quanto
attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria.
Restano ferme le competenze
dello Stato relative:
a) alla dichiarazione
dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità
atmosferica;
b) alla determinazione della
spesa da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alle
regioni, su proposta della regione interessata e d'intesa con la commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 71
Competenze dello Stato
Sono di competenza dello Stato
le funzioni amministrative concernenti:
a) le attività di ricerca e di
informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e
forestale;
b) gli interventi di interesse
nazionale per la regolazione del mercato agricolo; la garanzia della sicurezza
degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con l'estero; la
ricerca e informazione di mercato a livello nazionale e internazionale;
c) la ricerca e la sperimentazione
scientifica di interesse nazionale in materia di produzione agricola e
forestale e di valorizzazione dell'ambiente naturale; la determinazione degli
interventi obbligatori in materia fitosanitaria e zooprofilattica. Le regioni
possono avvalersi delle strutture statali preposte alla sperimentazione
agraria. I rapporti reciproci sono regolati mediante apposite convenzioni;
d) l'ordinamento e la tenuta
di registri di varietà e di libri genealogici, dei relativi controlli
funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale, la
disciplina e il controllo di qualità nonchè la certificazione varietale dei
prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale ivi
compresa la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei
prodotti e delle sostanze anzidette; la omologazione e certificazione dei
prototipi delle macchine agricole;
e) il fondo di solidarietà
nazionale per le calamità e le avversità atmosferiche relativamente alla
dichiarazione del carattere eccezionale dell'evento e la ripartizione dei
finanziamenti fra le regioni interessate;
f) la formazione della carta
della montagna, la determinazione delle opere e dei mezzi di protezione delle
foreste dagli incendi e i servizi antincendi;
g) il reclutamento,
l'addestramento e l'inquadramento del Corpo forestale dello Stato, il quale è
impiegato anche dalle regioni secondo il disposto dell'articolo 11, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;
h) le associazioni e le unioni
nazionali dei produttori in materia di agricoltura e foreste;
i) l'approvazione delle
legittimazioni sugli usi civici, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
In sede di programmazione
nazionale per la realizzazione della politica delle produzioni e di mercato dei
prodotti agricoli e della politica dell'alimentazione, sono determinati gli
indirizzi produttivi e gli obiettivi, anche quantitativi, le aree da favorire,
i livelli massimi di incentivazione, gli strumenti per la gestione della
politica di mercato, gli indirizzi generali per l'attuazione dei regolamenti e
direttive comunitarie, nonchè il coordinamento finanziario degli interventi
regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati.
Il comitato di amministrazione
della Cassa per la formazione della proprietà contadina, quale risulta dal
decreto ministeriale 9 settembre 1965, è integrato da due rappresentanti delle
regioni, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su
designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281.
Art. 72
Promozione e
agevolazione di produzioni agricole
Sono altresì trasferite le
funzioni di promozione della bachicoltura, di tutela igienico-sanitaria della
produzione serica, di controllo amministrativo sull'allevamento dei bachi da
seta, di miglioramento della produzione sericola, le funzioni di promozione per
il miglioramento della produzione del riso e della canapa.
Sono trasferite alle regioni
le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la
cellulosa; restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per
interventi sul mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche
all'estero nonchè per l'attività necessaria di ricerca e sperimentazione.
Art. 73
Consorzi di bonifica
Fermi restando i poteri
regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, numero 947, sono trasferite alle
regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e
di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratti di consorzi che
operino in più regioni, si provvederà in base ad intese tra le regioni
interessate, a norma dell'art. 8 del presente decreto.
La classificazione,
declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di
bonifica montana e la determinazione di bacini montani che ricadono nel
territorio di due o più regioni e l'approvazione dei piani generali di bonifica
e dei programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio
di due o più regioni, spettano alle regioni interessate, che vi provvedono
sulla base di intesa tra di loro. Le regioni possono costituire un ufficio comune.
A tal fine, ciascuna regione determina, conformemente alle intese intervenute e
a norma del proprio statuto, le funzioni, l'organizzazione, le norme di
funzionamento dell'ufficio, nonchè le modalità del concorso della regione nel
finanziamento dell'ufficio e nell'attribuzione al medesimo del personale
necessario.
Il trasferimento di cui
all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11,
comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello Stato.
Art. 74
Difesa contro le
malattie delle piante coltivate
Sono trasferite alle regioni
le funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le
malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi degli
articoli 11, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, nonchè le funzioni
e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante. Le regioni
esercitano tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo
Stato.
Sono inoltre trasferite alle
regioni le funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di
garantire gli agricoltori sulla purezza della razza, germinabilità, energia
germinativa, provenienza, stato fitosanitario, e le funzioni di promozione per
la creazione di nuove varietà di sementi elette.
Art. 75
Incremento ippico
Sono comprese tra le funzioni
amministrative trasferite alle regioni quelle concernenti l'ippicoltura per il
mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e
per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonchè gli interventi tecnici
per il miglioramento delle produzioni equine.
Art. 76
Assistenza agli utenti
di motori agricoli
Sono trasferite alle regioni
le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di
formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per
l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonchè i servizi
ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti
il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura.
Le regioni conferiscono la
qualifica di utente di motore agricolo e provvedono alla disciplina
amministrativa del settore.
Ferme restando le competenze
degli UTIF, sono delegate alle regioni le funzioni dei comitati di cui alla
legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.
Art. 77
Funzioni delegate
E' delegato alle regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione e
l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati
sul fabbisogno alimentare;
b) l'attuazione degli
interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA;
c) la vigilanza sulla tenuta
dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli
funzionali;
d) il controllo di qualità dei
prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale,
ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi
di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle
relative zone di produzione.
Lo Stato si avvale anche della
collaborazione delle regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e
nel commercio dei prodotti agricoli.
Art. 78
Attribuzioni dei comuni
Sono attribuite ai comuni, ai
sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni
amministrative in materia di:
a) interventi per la
protezione della natura, con la collaborazione della regione;
b) vigilanza
sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.
TITOLO V
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE
DEL TERRITORIO
CAPO I
OGGETTO
Art. 79
Materia del
trasferimento
Sono trasferite alle regioni
le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art. 1
nelle materie “urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse
regionale”, “viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale”,
“navigazione e porti lacuali”, “caccia”, “pesca nelle acque interne”, come
attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.
CAPO II
URBANISTICA
Art. 80
Urbanistica
Le funzioni amministrative
relative alla materia “urbanistica” concernono la disciplina dell'uso del
territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali
riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonchè
la protezione dell'ambiente.
(vedi T.A.R. SICILIA -
CATANIA, SEZ. II, 3069/94)
Art. 81
Competenze dello Stato
Sono di competenza dello Stato
le funzioni amministrative concernenti:
[a) l'identificazione,
nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3
della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del
territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione
territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed
ecologica del territorio nonchè alla difesa del suolo;] (lettera abrogata) (16)
b) la formazione e
l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione
delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
[Per le opere da eseguirsi
da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale
l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani
urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare,
è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata.
La progettazione di massima
ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli
enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e
le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle
norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale
competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire
preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi] (commi abrogati).
Se l'intesa non si realizza
entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del
programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba
procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si
provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali
con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.
I progetti di investimento di
cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, numero 853, sono comunicati alla regione
nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà
di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso
articolo.
Resta fermo quanto previsto
dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli
impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n.
393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e
sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre
1976, n. 898, per le servitù militari.
(vedi T.A.R. SICILIA -
CATANIA, SEZ. I, 670/97)
Art. 82
Beni ambientali
(17)
Sono delegate alle regioni le
funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello
Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro
individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.
La delega riguarda tra l'altro
le funzioni amministrative concernenti:
a) l'individuazione delle
bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;
b) la concessione delle
autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e
cave;
d) la posa in opera di
cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
e) l'adozione di provvedimenti
cautelari anche indipendentemente dall'inclusione dei beni nei relativi
elenchi;
f) l'adozione dei
provvedimenti di demolizione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le attribuzioni degli
organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali
previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
h) l'autorizzazione prevista
dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.
[Le notifiche di notevole
interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non
previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.] (comma abrogato) (21)
[Il Ministro per i beni
culturali e ambientali può inibire lavori o disporne la sospensione, quando
essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche
indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.] (comma abrogato) (21)
[Sono sottoposti a vincolo
paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:
a) i territori costieri
compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini
ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i
corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una
fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte
eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi
glaciali;
f) i parchi e le riserve
nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste
e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle
università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse
nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse
archeologico.] (comma abrogato) (21)
[Il vincolo di cui al
precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti
ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come
delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri
edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n.
865.] (comma abrogato) (21)
[Sono peraltro sottoposti a
vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di
cui al n. 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.] (comma abrogato) (21)
[Nei boschi e nelle foreste
di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti
il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,
antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme
vigenti in materia.] (comma abrogato)
(21)
[L'autorizzazione di cui
all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata
entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata
comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle
autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa
documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro
trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può
in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale
entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.] (comma abrogato) (21)
[Qualora la richiesta di
autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali,
il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o
negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale.] (comma abrogato) (21)
[Per le attività di ricerca
ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione
del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono
comma, è rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.] (comma abrogato)
(21)
[Non è richiesta
l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico
e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici, nonchè per l'esercizio dell'attività
agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei
luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti
di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.] (9) (comma abrogato) (21)
[Le funzioni di vigilanza
sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono
esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.]
(comma abrogato) (21)
(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA,
947/1994)
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA,
SEZ. II, 693/96)
Art. 83
Interventi per la
protezione della natura
Sono trasferite alle regioni
le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della
natura, le riserve ed i parchi naturali.
Per quanto riguarda i parchi
nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale
relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane,
ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge
della Repubblica entro il 31 dicembre 1979.
Sino all'entrata in vigore
della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei
parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione
territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza.
Resta ferma, nell'ambito delle
funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di
individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di
carattere interregionale.
E' fatto salvo quanto
stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 279, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio.
CAPO III
TRANVIE E LINEE
AUTOMOBILISTICHE
DI INTERESSE REGIONALE
Art. 84
Tranvie e linee
automobilistiche di interesse regionale
Le funzioni amministrative
relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale
concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci (esclusi gli
effetti postali) esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie,
funicolari e funiviarie di ogni tipo, automobilistiche (anche sostitutive di
linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello
Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n.
1575), anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio
di un'altra regione.
Le modalità di svolgimento dei
servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma che si svolgono
parzialmente in altre regioni finitime, sono stabilite d'intesa con le regioni
nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici
di trasporto.
Sono trasferite alle regioni
le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie
di autolinee.
Art. 85
Trasferimento alle
regioni
Sono trasferite alle regioni
le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali
relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza.
Restano di competenza dello
Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale nonchè le linee
interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi
dell'articolo precedente e le linee di gran turismo di carattere
interregionale.
Art. 86
Funzioni delegate
E' delegato alle regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in
concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con
l'assenso delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico
a cura dello Stato.
E' delegato alle regioni, con
l'assenso delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative
in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili all'integrazione della rete
primaria nazionale dal Ministro per i trasporti.
Le regioni partecipano al
controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati
all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello
Stato.
E' delegato alle regioni
l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle
linee di navigazione interna.
CAPO IV
VIABILITA' ACQUEDOTTI E
LAVORI
PUBBLICI DI INTERESSE
REGIONALE
Art. 87
Viabilità, acquedotti e
lavori pubblici di interesse regionale.
Le funzioni amministrative
relative alla materia “viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale” concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade
statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere
pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si
eseguono nel territorio di una regione.
D'intesa tra Stato e regioni
le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa.
Art. 88
Competenze dello Stato
Sono di competenza statale le
funzioni amministrative concernenti:
1) le opere marittime
relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I, e le
opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della
navigazione nonchè per la difesa delle coste;
2) le opere idrauliche di
prima categoria nonchè, fino all'esperimento delle procedure di cui al
successivo art. 89, quelle di seconda categoria;
3) le opere per le vie
navigabili di prima classe;
4) le opere concernenti le
linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts;
le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e
trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la
procedura di cui al precedente art. 81, secondo comma e seguenti;
5) le opere aeroportuali che
non riguardano aerodromi esclusivamente turistici;
6) le costruzioni ferroviarie
non metropolitane;
7) l'esecuzione di opere
concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia
universitaria nonchè la costruzione di alloggi da destinare a dipendenti civili
e militari dello Stato per esigenze di servizio;
8) l'edilizia di culto;
9) gli interventi straordinari
nelle opere di soccorso relativo a calamità di estensione e di entità
particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi
della legge sulla protezione civile;
10) le opere di riparazione di
danni bellici;
11) la determinazione di
criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la
salvaguardia dell'incolumità pubblica e per la realizzazione di esigenze
unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
12) le acque pubbliche nei
limiti di cui al successivo art. 90;
13) la programmazione
nazionale e la ripartizione sulla sua base fra le regioni del fondo nazionale
per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di
programmi congiunturali di emergenza, nonchè la determinazione dei criteri per
le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni.
Art. 89
Opere idrauliche
Entro un anno dall'entrata in
vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini
idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere
modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai
bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni.
Per le opere idrauliche
relative ai bacini idrografici interregionali si provvederà in sede di legge di
riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici. In mancanza di tale legge le
funzioni sono delegate, a far data dal 31 dicembre 1980, alle regioni
interessate che le esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai
competenti organi statali. Fino alla data predetta i programmi di intervento
vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le regioni
interessate. Restano ferme le competenze relative ai bacini interregionali
trasferite alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 8.
Con decorrenza dal 1° gennaio
1978 le opere idrauliche di terza categoria sono attribuite alle regioni.
Art. 90
Acque
Tutte le funzioni relative
alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione
delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle
regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della
destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia
generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica.
In particolare sono delegate
le funzioni concernenti:
a) gli aggiornamenti e le
modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse
idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi
territori regionali, nonchè l'utilizzazione delle risorse stesse;
b) gli interventi per la
costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non
compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art. 2, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;
c) l'imposizione e la
determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte,
nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla
produzione o al consumo;
d) la ricerca, l'estrazione e
l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti
la tutela del sistema idrico del sottosuolo;
e) la pulizia delle acque.
Nelle materie precedenti le
regioni possono emanare, a far tempo dal 1° gennaio 1979, ai sensi dell'art.
117, ultimo comma, della Costituzione, norme per stabilire particolari
condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque
pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli delle acque per
l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi
fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano compatibili
con la destinazione della concessione della produzione di energia elettrica.
Art. 91
Competenze dello Stato
Sono riservate allo Stato,
oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di
settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti:
1) la dichiarazione di
pubblicità delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o
catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o
catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo
alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni
interessate;
2) la determinazione e la
disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le
funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi
derivazioni; le dighe di ritenuta per le quali si provvederà in sede di riforma
della disciplina delle acque;
3) il censimento nazionale dei
corpi idrici;
4) l'imposizione dei vincoli,
gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che
comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni.
Nell'esercizio di tali
funzioni lo Stato dovrà sentire le regioni interessate e tener conto delle
esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il
raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni
trasferite o delegate; dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da
una o più regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze
prospettate;
5) l'individuazione di bacini
idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate;
6) l'utilizzazione di risorse
idriche per la produzione di energia elettrica. (4)
Art. 92
Funzioni delegate
E' delegato alle regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e
periferici dello Stato in materia di:
a) ricostruzione dei beni
distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello Stato;
b) attuazione dei piani di
ricostruzione.
Art. 93
Edilizia residenziale
pubblica
Sono trasferite alle regioni
le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la
localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di
edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di
edilizia agevolata, di edilizia sociale nonchè le funzioni connesse alle
relative procedure di finanziamento.
Sono altresì trasferite le
funzioni statali relative agli I.A.C.P. fermo restando il potere alle regioni
di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi
in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie
locali; in mancanza di questa legge le regioni potranno esercitare i suddetti
poteri dal 1° gennaio 1979.
Sono inoltre trasferite tutte
le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali
relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da
destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio,
nonchè le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22
ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative
alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel
settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo comma,
del presente decreto.
Art. 94
Ulteriori trasferimenti
in materia di edilizia pubblica
Sono inoltre trasferite alle
regioni le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e
periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n.
1165, e successive modificazioni.
E' trasferita la funzione
relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle
abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,
convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni.
Sono altresì trasferite le
funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia
economica e popolare previste dall'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938,
n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali
funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia
nell'ambito di apposita normativa statale di principio.
Sono infine trasferite ai
sensi dell'art. 109 del presente decreto le funzioni dirette ad agevolare
l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese
quelle concernenti l'erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento
degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti
di credito.
Art. 95
Attribuzione ai comuni
Le funzioni amministrative
concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono
attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di
alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di
servizio.
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 300/97)
Art. 96
Attribuzioni delle
provincie
Sono attribuite alle provincie
le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della
circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art.
3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per
motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito
periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle
scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Sono delegate alle regioni le
funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento mediante
conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate
dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393;
b) le attività istruttorie
relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci,
con facoltà di subdelegare le stesse alle provincie.
Le funzioni di cui al primo
comma saranno esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni
contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza,
dal 1° gennaio 1980.
CAPO V
NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI
Art. 97
Navigazione e porti
lacuali
Le funzioni amministrative
relative alla materia “navigazione e porti lacuali” concernono la navigazione
lacuale, fluviale, lagunare sui canali navigabili ed idrovie; i porti lacuali e
di navigazione interna e ogni altra attività riferibile alla navigazione ed ai
porti lacuali ed interni.
Le predette funzioni
comprendono tra l'altro l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti
predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di
aree ed altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed
il rilascio del certificato di navigabilità, nonchè enti, istituti ed organismi
operanti nel settore. Sono altresì comprese le funzioni amministrative relative
al personale dipendente da imprese concessionarie operanti in questa materia.
Art. 98
Gestioni comuni
Le funzioni amministrative di cui
al precedente articolo, quando sono interessati i servizi in territori finitimi
di più regioni, sono esercitate mediante intesa tra le regioni interessate
ovvero mediante gestioni comuni anche informa consortile.
La gestione governativa per la
navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda viene trasferita alle
regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a
cura dello Stato.
Resta salva la competenza
dello Stato in relazione ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione
sul lago Maggiore.
CAPO VI
CACCIA
Art. 99
Caccia
Le funzioni amministrative
relative alla materia “caccia” concernono: l'esercizio della caccia, la
protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle aziende di produzione;
le bandite, le riserve di caccia e di ripopolamento; il rilascio della licenza
di caccia, ferma restando la competenza degli organi statali per il rilascio
della licenza di porto d'armi; la polizia venatoria ed i difesa del patrimonio
zootecnico.
Sono trasferite alle regioni
le funzioni di disciplina dell'attività e dell'organizzazione dei cacciatori,
la tenuta dei registri dei titolari della licenza di caccia, la loro educazione
e preparazione tecnica, l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi
ed altre manifestazioni pubbliche.
Sono trasferite in oltre le
funzioni che riguardano gli uccellatori ed i concessionari di bandite e riserve
di caccia.
Alle regioni spetta di
promuovere il potenziamento della produzione di selvaggina, la ricerca e la
sperimentazione in materia di caccia, l'incremento del patrimonio faunistico e
la repressione della caccia di frodo.
CAPO VII
PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Art. 100
Pesca nelle acque
interne
Le funzioni amministrative
relative alla materia “pesca nelle acque interne” concernono la tutela e la
conservazione del patrimonio ittico, gli usi civici, l'esercizio della pesca,
il rilascio della licenza, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la
propaganda, i consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.
Le regioni promuovono la
ricerca e la sperimentazione nel settore.
Le concessioni a scopo di
piscicoltura nelle acque interne, ove riguardino acque del demanio dello Stato,
sono rilasciate dalle regioni previo parere del competente organo statale.
Sono altresì trasferite le
funzioni relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo interno, così
come delimitato dall'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
I diritti esclusivi di pesca
del demanio statale sono trasferiti al demanio dell'amministrazione
provinciale.
CAPO VIII
TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 101
Funzioni amministrative
trasferite
Sono trasferite alle regioni
salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate
dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e
dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli
aspetti igienico-sanitari delle industrie in salubri.
Il trasferimento riguarda in
particolare le funzioni concernenti:
a) la disciplina degli
scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione
delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;
b) la programmazione di
interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la
disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani industriali;
c) la tutela dall'inquinamento
atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra
fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari;
d) il controllo e la
prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonchè
quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività
trasferite alle regioni;
e) la formazione professionale
degli addetti alla gestione degli impianti termici.
Sono inoltre trasferite alle
regioni le funzioni statali relative ai comitati regionali per l'inquinamento
atmosferico, che potranno essere integrati nella loro composizione e nelle loro
funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene
acustica, idrica del suolo; nonchè alla commissione provinciale per la
protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui
all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.
185.
Art. 102
Competenze dello Stato
Ferme restando le competenze
attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) la fissazione dei limiti
minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti
nell'atmosfera e delle emissioni sonore;
2) il coordinamento
dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico scientifica;
3) la rilevazione nazionale
dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento
e dei metodi di analisi degli inquinamenti;
4) la determinazione, d'intesa
con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico
a carattere interregionale ed il coordinamento delle attività delle regioni;
5) i programmi di
disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da
adottare d'intesa con le regioni interessate;
6) i provvedimenti
straordinari a tutela dell'incolumità pubblica;
7) l'inquinamento atmosferico
ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 104,
primo comma;
8) l'inquinamento acustico da
sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;
9) il rilascio e la revoca del
patentino di cui all'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
10) la protezione
dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive,
nonchè dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.
Art. 103
Funzioni delegate
E' delegato alle regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali dello
Stato concernenti la disciplina, nell'ambito delle direttive statali, degli
scarichi effettuati in mare, comunque provenienti dal territorio costiero, con
esclusione delle funzioni strettamente connesse alla disciplina della
navigazione.
Art. 104
Attribuzione agli enti
locali
Sono attribuite ai comuni le
funzioni amministrative concernenti: il controllo, dell'inquinamento
atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di
circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da auto e
motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la
prevenzione delle emissioni sonore.
Sono attribuite alla provincia
le funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e sugli
impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti; la prevenzione
dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle
emissioni e di controllo degli impianti industriali.
Le funzioni attribuite ai
comuni ed alle provincie dai commi precedenti saranno esercitate sulla base delle
disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e,
comunque, dal 1° gennaio 1980.
Restano ferme sino a quella
data le competenze oggi spettanti ai comuni ed alle provincie.
Art. 105
Utilizzazione di uffici
ed organi tecnici
Finchè le regioni e gli enti
locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specificamente
competenti, si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e
periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela dagli
inquinamenti.
Per l'esercizio delle funzioni
delegate nella suddetta materia, le regioni e gli enti locali devono avvalersi
degli organi ed uffici tecnici statali.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Art. 106
Espropriazione per
pubblica utilità
Sono comprese tra le funzioni
amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie indicate dal
presente decreto anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per
pubblica utilità, le dichiarazioni di indifferibilità ed urgenza dei lavori e
le occupazioni temporanee e d'urgenza.
Restano di competenza dello
Stato le funzioni amministrative, di cui al comma precedente, per le opere
pubbliche la cui esecuzione è di sua spettanza.
Sono attribuite ai comuni le
funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i
relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la
cui esecuzione è di loro spettanza.
Art. 107
Organi tecnici dello
Stato
Le regioni possono avvalersi,
nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o
organi tecnici anche consultivi dello Stato.
Possono essere chiamati a far
parte degli organi consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne
disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di
cui al comma precedente, ad essi appartenenti.
Le regioni possono avvalersi
del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale
disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione
dello Stato e le regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso
di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e
regione, quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 108
Consiglio superiore dei
lavori pubblici
Le regioni possono avvalersi,
a norma del primo comma dell'articolo precedente, del Consiglio superiore dei lavori
pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e
delle regioni.
Art. 109
Agevolazioni di credito
Sono comprese fra le funzioni
amministrative trasferite alle regioni nelle materie di cui al presente
decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare
l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato,
nonchè la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la
determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i
controlli sulla sua effettiva destinazione.
Resta ferma la competenza
degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che
esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli
istituti.
La determinazione dei tassi
minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi
dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Il trasferimento di funzioni
di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri
applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di
prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di
concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di
competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione
definiti in sede statale o comunitaria.
Art. 110
Fondi nazionali di
rotazione
I fondi nazionali di rotazione
di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla legge 26 maggio 1965, n. 590, alla
legge 14 agosto 1971, n. 817, e agli articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre
1966, n. 910, sono soppressi.
Le disponibilità finanziarie
sui fondi, di cui al comma precedente, sono versate man mano che si formano nel
fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art.
9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono ripartite tra le regioni in
conformità delle disposizioni del secondo comma dello stesso articolo.
Art. 111
Trasferimento di uffici
dello Stato
Sono trasferiti alle regioni,
nel cui territorio sono stabiliti, gli uffici dello Stato indicati nella
tabella A allegata al presente decreto.
L'esercizio delle funzioni
amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello
Stato, in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è
delegato alle regioni, se non diversamente disposto dal presente decreto.
Art. 112
Personale statale
assegnato alle regioni
Il personale statale di ruolo
e non di ruolo, compresi gli operai, in servizio non temporaneo alla data del
24 febbraio 1977 presso gli uffici periferici trasferiti alle regioni a norma
del presente decreto è messo a disposizione delle regioni stesse rispettivamente
competenti per territorio.
Gli ulteriori contingenti di
personale appartenenti alle singole amministrazioni statali in servizio presso
gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli di cui al
primo comma, da mettere a disposizione delle regioni in relazione alle funzioni
trasferite o delegate dal presente decreto, sono determinati, entro il 31
dicembre 1977, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, sentite le
regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Col
medesimo decreto detto personale è ripartito tra le regioni, tenendo conto
delle richieste formulate da ciascuna di esse.
Il personale appartenente ad
uffici non trasferiti alle regioni ma che svolge funzioni amministrative
trasferite, nel termine indicato nel comma precedente, è messo a disposizione
di ciascuna regione previo assenso degli interessati.
L'amministrazione di
provenienza, in caso di insufficienza del numero dei dipendenti consenzienti,
entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma mette a
disposizione di ciascuna regione i dipendenti che hanno fatto domanda con precedenza
a coloro che svolgevano le stesse funzioni connesse con quelle trasferite,
tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In
mancanza o nell'insufficienza di domande le amministrazioni provvedono
d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione di
ciascuna regione i dipendenti che risultano in possesso di minori titoli fra
quelli indicati nell'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Al personale contemplato dal
presente articolo che viene destinato ad ufficio in sede diversa da quella
dell'ufficio statale di provenienza, anche a domanda, competono le indennità e
i rimborsi connessi al trasferimento in base alla normativa vigente per i
dipendenti statali.
Art. 113
Enti nazionali ed
interregionali
Gli enti nazionali ed
interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal
presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono trasferite o
delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli articoli
precedenti indicati nella tabella B, compresa l'annotazione finale, allegata al
presente decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta
preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati.
Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto il legale rappresentante di ciascun
ente comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presidenza della
Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla presidenza di
ciascuna regione, tutti gli elementi utili alla individuazione delle funzioni
esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nel territorio di
ciascuna regione, nonchè dei beni e del personale, distinti per qualifica e per
funzioni, e delle entrate con specifica indicazione della loro natura.
Entro i successivi 30 giorni
le regioni, anche in assenza della comunicazione di cui al precedente comma,
fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando
espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni integralmente
comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle regioni o
attribuisce agli enti locali nonchè le funzioni svolte in materia di competenza
regionale o locale dagli enti che siano titolari anche di funzioni statali
residue.
Entro i successivi 45 giorni
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione tecnica
di cui al terzultimo comma, sottopone alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali schemi di decreto relativi sia agli enti che svolgono
funzioni integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli
enti locali e sia agli enti che svolgono anche funzioni residue, indicando specificatamente,
per queste ultime, la parte di beni, di mezzi finanziari e di personale di cui
non si propone il trasferimento alle regioni o agli enti locali.
Entro i successivi
quarantacinque giorni la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime
le proprie osservazioni in relazione a ciascuno degli enti.
Acquisite le osservazioni
della Commissione parlamentare il Governo adotta, su conforme parere della
commissione di cui al terzultimo comma, distinti decreti per ciascun ente.
Il decreto contiene l'elenco
delle funzioni residue non rientranti nelle materie di cui al presente decreto,
l'individuazione dei beni e del personale indispensabili all'espletamento delle
funzioni residue dell'ente, la indicazione dell'ammontare complessivo delle spese
sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate,
ivi comprese le spese generali di amministrazione, o una quota di esse nel caso
all'ente residuino altre funzioni. Il decreto attribuisce altresì alle regioni
i beni e il personale ad esse spettanti.
Nel caso di enti pubblici per
i quali sia stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne
dichiara l'estinzione.
Il decreto dichiara altresì
l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione
diretta dello Stato o ad enti similari, allorchè la commissione tecnica di cui
al presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali,
abbiano accertato:
1) la non economicità dei
singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle
esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;
2) la non convenienza che i
singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere
distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari.
Il trasferimento delle
funzioni degli enti di cui al presente articolo decorre dal 1° aprile 1978.
In ogni caso qualora al 31
marzo 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, nè
abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34,
cessa ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di
altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui
alla tabella B.
In ogni caso qualora il 1°
luglio 1978 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, nè
abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34,
cessa ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di
altri enti pubblici a qualsiasi titolo erogato, a favore degli enti di cui alla
tabella B.
Le somme di cui al comma
precedente, nonchè quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui al
comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da trattenute su salari o
stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni od assegni continuativi, sono
versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale
dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo comma dell'art. 116
le ritenute destinate dalla legge al perseguimento dei fini associativi.
Dalla data predetta le regioni
assicurano la continuità delle prestazioni previste a carico degli enti per i
quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai precedenti commi. A
tale scopo le regioni potranno avvalersi delle strutture e dei servizi degli
enti stessi; per il finanziamento degli oneri derivanti dall'erogazione delle
prestazioni anzidette le somme iscritte nel conto corrente infruttifero di cui
al comma precedente sono ripartite tra le regioni, dedotta la quota spettante
alle regioni a statuto speciale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
La commissione tecnica di cui
al presente articolo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri è composta da 20 membri dei quali 10 designati dal Consiglio dei
Ministri, 6 designati dalle regioni, 3 dall'ANCI, 1 dall'UPI.
I rappresentanti regionali
vengono scelti dal Presidente del Consiglio in una rosa composta da 21
designati da ciascuna regione a statuto ordinario, dalle regioni a statuto
speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e dalle
provincie di Trento e Bolzano.
La commissione ha sede presso
la Presidenza del Consiglio e si avvale dei servizi e dell'organizzazione della
pubblica amministrazione.
Art. 114
Enti di assistenza a
categorie
La commissione di cui al
terzultimo comma del precedente art. 113, trascorso il termine di cui al
secondo comma del medesimo articolo, individua preliminarmente quali enti
preposti ad erogare prestazioni assistenziali, fra quelli inclusi nell'allegata
tabella B, compresa l'annotazione finale, derivano la parte prevalente delle
proprie entrate da contributi che, in forza di legge, sono a carico di persone
fisiche o di persone giuridiche diverse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti
locali territoriali. Effettuata l'individuazione, la commissione ne dà
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della
Commissione parlamentare per le questioni regionali ed ai singoli enti
interessati.
La commissione, ottemperato a
quanto disposto dal comma precedente, promuove per tali enti la procedura prevista
dal terzo e quarto comma dell'articolo 113 e sospende, sino alla scadenza di
dodici mesi dalla data della comunicazione fatta ai singoli enti, l'adempimento
previsto dal quarto comma del citato articolo.
Qualora nei dodici mesi
successivi alla comunicazione di cui al precedente comma gli interessati alla
contribuzione obbligatoria promuovano associazioni nazionali volontarie di
assistenza al fine di garantirsi la continuità delle prestazioni assistenziali,
tali associazioni possono ottenere, nei modi e alle condizioni previsti dai
successivi commi, la concessione in uso di parte o di tutti i beni degli enti
di cui al primo comma.
Le associazioni di cui al
comma precedente, qualora comprendano almeno il trenta per cento dei soggetti
tenuti alla contribuzione obbligatoria e dispongano di entrate derivanti da
contributi volontari tali da consentire l'adempimento dei fini associativi,
possono rivolgere domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
concessione dei beni dell'ente al quale sono destinati i contributi obbligatori
degli aderenti all'associazione.
La Presidenza del Consiglio
dei Ministri, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette la domanda alla
commissione di cui al primo comma, la quale, previo accertamento dell'esistenza
dei presupposti per la concessione, formula entro sessanta giorni la sua
proposta in ordine ai beni da dare in concessione. Con riferimento alla
proposta di concedere in uso tutti o parte dei beni dell'ente, la commissione
provvede altresì, contestualmente, all'adempimento previsto dal quarto comma
dell'art. 113 per l'emanazione del decreto secondo il disposto del sesto comma
del citato articolo. I beni oggetto della concessione vengono preliminarmente
trasferiti al patrimonio dello Stato.
La concessione dei beni ad
ogni singola associazione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri ed è regolata da apposita convenzione. La convenzione deve
prevedere, tra l'altro, le procedure e le modalità per la revoca senza
indennizzo della concessione stessa, qualora l'associazione volontaria non
adempia i compiti per i quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tal caso i beni
mobili ed immobili, oggetto della revoca, vengono destinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri alla regione competente per territorio.
Al di fuori dei casi previsti
nei commi precedenti, le associazioni costituitesi secondo le norme del
presente articolo non potranno fruire, a qualsiasi titolo, di contributi a
carico dello Stato e di altri enti pubblici.
La commissione di cui al
terzultimo comma dell'art. 113, qualora entro il termine di dodici mesi,
previsto dal secondo comma, non le sia pervenuta alcuna domanda, provvede, per
i singoli enti, agli adempimenti sospesi ed esprime il previsto parere ai fini
dell'emanazione del relativo decreto.
Entro un anno dall'entrata in
vigore del presente decreto la legge della Repubblica provvede a disciplinare
la materia dei contributi obbligatori destinati agli enti di cui al presente
articolo.
Trascorso l'anno senza che sia
stata emanata la legge di cui al comma precedente, nel caso si sia verificata
l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5 e 6, i contributi obbligatori cessano nei
confronti di coloro che si siano associati agli enti di cui al presente
articolo.
Art. 115
Enti a struttura
associativa
Gli enti di cui all'allegata
tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura
associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità
giuridica di diritto privato con il decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo.
Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle
attività associative, nonchè di quelle derivanti da atti di liberalità o
contributi degli associati.
All'individuazione dei beni di
cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente articolo.
Il decreto di cui al
presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un
contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche
private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno
1979, non potrà comunque superare il 50% di quello erogato dallo Stato
nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'art.
1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge
di conversione.
In ogni caso a fare tempo
dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono
ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni
previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi
obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.
A partire dal 1° gennaio
1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire
mediante ritenuta sulle pensioni, assegni e rendite erogati dallo Stato o da
enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle
suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera.
Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati
stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti
associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle
ritenute di cui al presente comma.
Dal 1° gennaio 1980 lo
Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli
associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni
nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini
socialmente e moralmente rilevanti.
Art. 116
Enti privati
Al 31 dicembre 1977 cessano
ogni forma di finanziamento e di contributo statale a favore degli enti, associazioni,
fondazioni e istituzioni private di qualsiasi natura, che operino, in base al
proprio ordinamento, esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto,
nonchè ogni forma di finanziamento o di contributo dello Stato ad altri enti,
associazioni, fondazioni od istituzioni private, erogata in riferimento alle
funzioni trasferite o delegate alle regioni.
Le somme relative ai
finanziamenti e ai contributi che vengono a cessare ai sensi del presente
articolo sono portate in aumento del fondo comune tra le regioni di cui
all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 117
Patrimonio degli enti
I patrimoni mobiliari e immobiliari
degli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, i
quali siano utilizzati per l'erogazione dei servizi o per lo svolgimento delle
attività trasferite o delegate, ovvero attribuite agli enti locali, sono
trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, con il decreto di cui
al precedente art. 113. Si applica il settimo comma dell'art. 25, con
riferimento alle funzioni attribuite ai comuni, provincie o comunità montane.
I beni patrimoniali
costituenti le sedi centrali degli enti di cui al precedente comma, salvo
restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, sono amministrati, con
facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4
dicembre 1956, n. 1404.
I proventi netti derivanti dall'amministrazione
e dall'eventuale alienazione dei beni predetti sono portati annualmente ad
incremento del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il
Ministro per il tesoro riferisce annualmente alla Commissione parlamentare per
le questioni regionali sullo stato della liquidazione.
Tutti gli altri beni
immobiliari degli enti predetti, salvo restando quanto disposto dagli articoli
114 e 115, sono trasferiti alle regioni e sono amministrati dalla regione nel
cui territorio sono situati.
I proventi netti di cui al
precedente comma, derivanti dall'amministrazione di detti patrimoni, sono
trimestralmente versati al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281.
I residui beni mobiliari
compresi il numerario ed i titoli di credito sono attribuiti all'ufficio di
liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il quale provvede
altresì ad assumere le eventuali passività. Per la copertura delle passività,
il Ministero del tesoro, ove necessario, può destinare, in tutto o in parte, i
proventi di cui al terzo comma.
Nel caso di enti le cui
funzioni siano solo parzialmente trasferite o delegate alle regioni ovvero
attribuite agli enti locali, il decreto di cui all'art. 113, fermo restando
quanto disposto dagli articoli 114 e 115 e dal primo comma del presente
articolo, ripartisce i beni patrimoniali non utilizzati direttamente per
l'erogazione di servizi o per le attività svolte dall'ente in misura
proporzionale alle spese erogate, nel biennio precedente, per le funzioni trasferite
o delegate, o, rispettivamente, residuanti in capo all'ente. La presente
disposizione non si applica agli enti che svolgono in misura prevalente
attività previdenziale.
Le disposizioni di cui ai
precedenti commi e le disposizioni degli articoli 113, 114 e 115 si applicano
anche alle funzioni ed ai patrimoni degli enti soppressi, ai sensi della legge
20 marzo 1975, n. 70, con provvedimento adottato successivamente al 25 luglio
1977.
Art. 118
Continuità delle
prestazioni
Le regioni assicurano, anche
con atti amministrativi, la continuità delle prestazioni agli assistiti fino
all'approvazione delle leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite.
Allo stesso fine possono stipulare
apposite convenzioni con altre regioni o con enti pubblici o privati.
Art. 119
Attività residue degli
enti pubblici estinti
Le funzioni amministrative
degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad essere esercitate nelle
regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà
diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di
altre leggi dello Stato.
Art. 120
Entrate degli enti
pubblici
Le entrate degli enti pubblici
nazionali e locali, comprese quelle di carattere tributario, previste da
disposizioni di legge vigenti, sono interamente attribuite alle regioni, se
alle stesse sono state trasferite le funzioni amministrative da essi
esercitate, o limitatamente alla parte pertinente alle funzioni amministrative
trasferite, se essi esercitano funzioni amministrative anche in materie diverse
da quelle contemplate nel presente decreto.
Analogamente si procede,
intendendosi sostituiti comuni, provincie o comunità montane alle regioni,
quando le relative funzioni siano attribuite a comuni, provincie o comunità
montane.
Le disposizioni di cui ai
commi precedenti non si applicano alle entrate degli enti di cui all'art. 114,
preposti all'erogazione di prestazioni assistenziali, quando tali entrate
derivano da contributi posti a carico, in forza di legge, di categorie di
lavoratori dipendenti o autonomi, di datori di lavoro, degli stessi beneficiari
dell'assistenza o di gestioni previdenziali. Tali entrate affluiscono al
bilancio dello Stato.
Le disposizioni dei commi
precedenti non si applicano ai contributi di persone fisiche e giuridiche
private nell'ipotesi di cui all'art. 115 nonchè alle entrate destinate
all'esercizio delle funzioni amministrative non trasferite nelle regioni a statuto
speciale.
Art. 121
Percezione e
ripartizione delle entrate già spettanti
Le entrate di cui al primo
comma dell'articolo precedente, derivanti da contributi o imposizioni a carico
di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a
beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella quale
si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con
l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto
applicabile.
Le entrate di cui sopra
saranno direttamente percepite dai comuni, provincie o comunità montane nel
caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi enti.
Art. 122
Personale degli enti pubblici
Il personale in servizio in
base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture
operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui
funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto
e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, è
posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente al trasferimento dei
beni e delle funzioni.
I contingenti del personale
da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno
determinati con il medesimo procedimento di cui all'art. 112, secondo comma,
entro sessanta giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i quali saranno
individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni.
Con il medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni,
tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste.
Il personale degli enti
pubblici non compreso tra quello trasferito alle regioni ai sensi dei commi
precedenti è assegnato, secondo contingenti numerici distinti per enti e per
carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di
apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale, con effetto dalla data di trasferimento
delle funzioni amministrative, nell'ordine:
a) ad altro ente pubblico
di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive integrazioni, con l'osservanza delle disposizioni contenute
nell'art. 2 e nell'ultimo comma dell'art. 7 di detta legge; a tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilirà, nei limiti dei posti in
organico riservati secondo l'art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i
contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture degli enti esistenti
nel territorio nazionale così come risultano dai provvedimenti attuativi
dell'art. 25 della legge stessa;
b) ai ruoli unici di cui
all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
I dipendenti degli enti di cui
al primo comma dell'art. 115 trasferiti allo Stato ai sensi del presente
decreto, che si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio
presso gli enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni
onere.
Art. 123
Sistemazione definitiva
del personale
Entro un anno dall'entrata in
vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 112 e 122, le regioni provvedono
con proprie leggi a determinare la definitiva destinazione del personale posto
a loro disposizione, prevedendone l'assegnazione ai propri uffici o agli enti
locali, in relazione alla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate
alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi del presente decreto.
Le regioni determinano,
altresì, d'intesa con gli enti locali interessati, la ripartizione tra gli
stessi del personale ad essi assegnato assicurando in ogni caso agli enti
medesimi la provvista dei mezzi finanziari per far fronte ai corrispondenti
oneri.
Entro 60 giorni dall'entrata
in vigore delle leggi regionali di cui al primo comma, le regioni e gli enti
locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il personale di ruolo e a
definire la posizione del personale non di ruolo, assegnato ai propri uffici.
Fino all'entrata in vigore dei
provvedimenti di cui al precedente comma, il personale posto a disposizione
della regione è utilizzato in via provvisoria secondo le determinazioni di
questa, presso gli uffici regionali o quelli degli enti locali, d'intesa con
questi.
Fino alla stessa data, detto
personale è amministrato dall'amministrazione di provenienza e ad esso
continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977
relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività,
previdenza, quiescenza e assistenza.
Nel caso in cui l'ente venga
soppresso, col provvedimento di soppressione saranno stabilite altresì le norme
per l'amministrazione provvisoria del personale posto a disposizione delle
regioni.
Le regioni rimborsano allo
Stato o all'ente pubblico di provenienza le spese sostenute dalla data
dell'effettiva messa a disposizione del personale medesimo alla data dell'inquadramento
o comunque della definitiva assegnazione agli uffici regionali o agli enti
locali.
Con effetto dalla data di
inquadramento di cui al precedente comma vengono ridotti in misura
corrispondente i ruoli organici e gli eventuali contingenti di personale non di
ruolo dell'amministrazione dello Stato cui appartiene il personale trasferito.
Art. 124
Posizione economica del
personale trasferito
Al personale trasferito alle regioni,
a norma degli articoli 112 e 122 del presente decreto, sono fatte salve le
posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza.
La metà dei posti comunque
disponibili nei ruoli organici del personale di ciascuna regione entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, dopo che sia stato effettuato
l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, è riservata al personale di
pari qualifica già destinato ad altra regione che faccia domanda di esservi
trasferito.
Art. 125
Affari pendenti
Le amministrazioni dello
Stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono a
consegnare entro il 31 gennaio 1978 a ciascuna regione interessata con elenchi
nominativi gli atti degli uffici non trasferiti concernenti le suddette
funzioni e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o
disposizioni di massima.
Resta di competenza degli
organi dello Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei
procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di
spesa anche nel conto dei residui anteriormente alla data del 1° gennaio 1978.
Rimane, parimenti, di
competenza degli organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la
liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di
esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione,
qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi
finanziari anteriori al detto trasferimento.
Art. 126
Soppressione e riduzione
di capitoli
I capitoli dello stato di
previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte,
alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono
soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto.
Nel caso in cui i capitoli
iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le
funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla
competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in
capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.
E' vietato conservare o
istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e
finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le
funzioni trasferite.
Le disposizioni contenute nei
commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa
relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite con decreti legislativi
di attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Tra i capitoli soppressi ai
sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi
destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle
leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da
attribuire alle regioni a statuto speciale.
Art. 127
Determinazione delle
spese aggiuntive
Le spese aggiuntive connesse
al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto sono
determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
applicando all'ammontare delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti,
determinate ai sensi del precedente art. 126, le seguenti percentuali:
a) spese di natura operativa
corrente, 28%;
b) spese di natura operativa
in conto capitale, 18%;
c) spese di personale ed
accessori, 20%;
d) spese di funzionamento,
25%.
Art. 128
Determinazione del fondo
di cui all'art. 8
In attuazione di quanto
disposto alla lettera f) del primo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382 ed in applicazione dell'art. 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281
e con la procedura ivi prevista, le quote dei tributi erariali, di cui all'art.
8 della citata legge n. 281 del 1970, verranno determinate in modo da
assicurare un incremento del fondo comune pari all'ammontare complessivo delle
spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite
alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive
risultanti dall'applicazione del precedente art. 127.
Per l'anno 1978 la consistenza
del fondo comune determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge
10 maggio 1976, n. 356, è incrementata di un importo pari all'ammontare
complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle
funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese
aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127.
A partire dallo stesso anno
1978 il fondo comune è altresì integrato di un importo pari agli stanziamenti
per spese correnti soppressi dal bilancio dello Stato ai sensi dell'ultimo
comma del precedente art. 126, che verranno assegnati alle regioni con i
criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.
Per gli anni dal 1979 al 1981
la consistenza del fondo comune, determinata ai sensi del terzo comma dell'art.
1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, è incrementata in ciascun anno di un
importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello
Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente
decreto e delle relative spese aggiuntive, aumentato della quota risultante
dall'applicazione, all'anzidetto importo, della percentuale di incremento del
gettito complessivo delle entrate indicate al primo comma dell'art. 1 della
citata legge n. 356 del 1976 risultante dalle previsioni di entrata del
bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno
finanziario 1978, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento.
E' fatta salva la garanzia di
cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
La ripartizione del fondo
comune, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene effettuata con i
criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976.
Art. 129
Determinazione del fondo
di cui all'art. 9
I capitoli relativi a spese di
investimento, soppressi o ridotti ai sensi del precedente art. 126, esclusi
quelli di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, e le relative spese
aggiuntive vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9
della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla
lettera a) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. Le somme così
trasferite vengono computate ai fini dell'applicazione della lettera b) del
citato art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, a far tempo dal 1979.
I capitoli relativi a spese di
investimento, soppressi o ridotti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126
citato, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla
lettera c) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976,n. 356 e verranno assegnati
alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno
autorizzati.
Art. 130
Assegnazione dei fondi
ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio
1970, n. 281
Gli stanziamenti dei capitoli
soppressi o ridotti in relazione alle funzioni trasferite, aventi ad oggetto
attività che riguardino specificatamente una determinata regione, vengono
assegnati alla regione stessa, in aumento alla quota ad essa spettante del
fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, numero 281.
Art. 131
Determinazione delle
spese per le funzioni delegate
Gli stanziamenti di spesa
relativi a funzioni delegate alle regioni verranno determinati annualmente in
sede di formazione del bilancio dello Stato, sentita la commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e
verranno ripartiti fra le regioni con deliberazione del Consiglio dei Ministri
su proposta dei Ministri nel cui ambito di competenza ricadano le funzioni
delegate, di concerto con il Ministro per le regioni.
Per lo svolgimento da parte
delle regioni delle funzioni amministrative loro delegate in base al presente decreto
sarà attribuita alle medesime, per le spese di funzionamento, una somma pari al
10% dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega
stessa.
Art. 132
Assegnazione di fondi
alle provincie ed ai comuni
Per l'assegnazione alle
provincie ed ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni
amministrative loro attribuite in base al presente decreto, è istituito un
apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro.
Il fondo di cui al precedente
comma, per l'anno 1978, è stabilito in una somma corrispondente alle
soppressioni e riduzioni operate nel bilancio dello Stato, aumentata delle
spese aggiuntive calcolate ai sensi del precedente articolo 127.
Il Ministro per il tesoro
ripartirà con proprio decreto il fondo anzidetto fra provincie e comuni avendo
anche riguardo alle rispettive popolazioni, con riferimento ai dati ufficiali
ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonchè alle
rispettive superfici, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI.
Art. 133
Assegnazione di quote
aggiuntive
Le regioni con proprie leggi
provvedono a determinare la quota delle entrate aggiuntive loro spettanti da
assegnare agli enti locali, in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalle
regioni, assicurando agli enti medesimi l'integrale copertura dei nuovi oneri
che graveranno su di essi.
Fino a quando le leggi
regionali non avranno provveduto ai sensi del comma precedente, le regioni
attribuiranno agli enti locali una percentuale determinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il
tesoro, sentita la commissione interregionale della quota aggiuntiva del fondo
di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad esse spettante ai
sensi del presente decreto.
Salvo quanto disposto dal
precedente art. 123, alle esigenze di personale, derivanti dalle attribuzioni
agli enti locali territoriali di cui al presente decreto, si fa fronte mediante
ricorso a personale incluso nel ruolo unico di cui all'art. 6, lettera b),
della legge 22 luglio 1975, n. 382. Gli oneri relativi restano a carico
dell'ente locale che ne usufruisce.
Art. 134
Modalità della
soppressione e riduzione
di capitoli di bilancio
Le soppressioni e le riduzioni
da apportare, in relazione alle funzioni amministrative trasferite, agli stati
di previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per
ciascun Ministero, entro il 31 ottobre 1977, con decreto del Ministro per il
tesoro, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Commissione
interparlamentare per le questioni regionali.
Art. 135
Copertura finanziaria
All'onere derivante dal
presente decreto per anno 1978, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede
con la dotazione del capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Art. 136
Funzioni già trasferite
alle regioni
Restano ferme tutte le
funzioni amministrative già trasferite alle regioni con legge o atti aventi
forza di legge anteriori al presente decreto.
Art. 137
Efficacia delle norme
Salvo espressa disposizione in
contrario le norme del presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1978.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio
1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI -
COSSIGA - BONIFACIO -
MORLINO - PANDOLFI -
STAMMATI - LATTANZIO -
MALFATTI -GULLOTTI -
MARCORA - RUFFINI -
DONAT-CATTIN - ANSELMI -
OSSOLA - BISAGLIA -
DAL FALCO - ANTONIOZZI -
PEDINI
Visto, il Guardasigilli:
BONIFACIO
Registrato alla Corte dei
conti, addì 24 agosto 1977
Atti di Governo, registro
n. 14, foglio n. 14
TABELLA A
UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLO STATO TRASFERITI
1) Sezioni delle bellezze
naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici.
2) Sezioni mediche e chimiche
e servizi sanitari di protezione antinfortunistica degli ispettorati
provinciali e regionali del lavoro.
3) Uffici del Ministero dei
lavori pubblici non trasferiti per effetto dell'art. 12, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972 (esclusi: il magistrato
delle acque, il magistrato per il Po, l'ispettorato superiore per il Tevere,
gli uffici del genio civile per le opere marittime, gli uffici e le sezioni del
servizio idrografico, l'ufficio del genio civile per le opere edilizie della
Capitale, l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano, gli uffici del genio civile
per le nuove costruzioni ferroviarie, l'ufficio del genio civile per il Po di
Parma, l'ufficio speciale del genio civile per il Reno, le sezioni per
l'edilizia statale e le sezioni per le opere idrauliche presso i provveditorati
alle opere pubbliche) (*).
4) Uffici amministrativi dei
commissari per la liquidazione degli
usi civici.
5) Uffici della gestione dei
pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.
6) Stabilimenti ittiogenici.
7) Osservatori per le malattie
delle piante.
8) Comitati regionali contro
l'inquinamento atmosferico.
9) Commissariato per la
reintegrazione dei tratturi di Foggia.
10) Commissioni regionali e
provinciali dell'artigianato.
11) Commissioni provinciali
previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dall'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
12) Comitati provinciali
prezzi.
13) Ispettorati alimentazione.
I trasferimenti degli uffici
sopraindicati hanno luogo al verificarsi delle condizioni previste dal presente
decreto per il trasferimento di funzioni amministrative o la delega del loro
esercizio alle regioni e nei limiti necessari all'esercizio delle funzioni
amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato.
Entro il 30 giugno 1978 il
Ministro per le finanze, previa intesa con la regione interessata, provvede con
proprio decreto all'attribuzione dei beni immobili e degli arredi, di proprietà
dello Stato e già in uso presso gli uffici trasferiti, necessari per il
funzionamento degli uffici medesimi.
--------------------
(*) Le attribuzioni già
spettanti agli ingegneri capi degli uffici del genio civile a competenza
generale quali organi dello Stato nelle materie non trasferite e non delegate
alle regioni ai sensi del presente decreto, sono esercitate da impiegati della carriera
tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici designati dal
Ministro per i lavori pubblici su proposta del provveditorato alle opere
pubbliche competente per territorio.
TABELLA B (5)
(modificata dall'art.
1-bis e 1-septies del D.L. 18 agosto 1978, n. 481,
convertito dalla legge
21 ottobre 1978, n. 641)
1) Ente nazionale per la
protezione morale del fanciullo (ENPMF).
2) Opera nazionale per
l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI).
3) Opera nazionale pensionati
d'Italia (ONPI).
4) Ente nazionale assistenza
orfani lavoratori italiani (ENAOLI).
5) Ente nazionale di
assistenza alla gente di mare.
6) Associazione nazionale
mutilati ed invalidi civili (ANMIC).
7) Opera nazionale per il
Mezzogiorno d'Italia.
8) Opera nazionale invalidi di
guerra (ONIG).
9) Ente nazionale assistenza
lavoratori (ENAL).
10) Istituto nazionale
“Umberto e Margherita di Savoia”.
11) Unione nazionale di
assistenza all'infanzia.
12) Opera nazionale per
l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici.
13) Casa militare “Umberto I”
per i veterani delle guerre nazionali.
14) Cassa per il soccorso e
l'assistenza alle vittime del delitto.
15) Istituto nazionale dei
ciechi “Vittorio Emanuele II” di Firenze.
16) Istituto nazionale di beneficenza
“Vittorio Emanuele III”.
17) Fondazione “Vittorio
Emanuele III” per orfani e figli di ferrovieri.
18) Istituto postelegrafonici.
19) Opera di previdenza e di
assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS).
20) Ente nazionale assistenza
magistrale.
21) Istituto nazionale
“Giuseppe Kirner” per l'assistenza ai professori di scuola media.
22) Fondazione figli degli
italiani all'estero.
23) Istituto di arte e
mestieri per orfani di lavoratori italiani “F.D. Roosevelt”.
24) Opera nazionale per le
città dei ragazzi.
25) Unione nazionale per la
difesa e l'assistenza sociale delle famiglie italiane.
26) Fondazione “Gerolamo
Gaslini”.
27) Casa di riposo per
musicisti “Fondazione Giuseppe Verdi”. (6)
28) Casa di riposo per artisti
drammatici di Bologna. (6)
29) Ente patronato Regina
Margherita pro ciechi “Paolo Colosimo”, Napoli.
30) Associazione nazionale
famiglie dei caduti e dispersi in guerra.
31) Associazione nazionale tra
mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL).
32) Associazione nazionale fra
mutilati e invalidi di guerra.
33) Associazione nazionale
vittime civili di guerra.
34) Unione italiani ciechi
(UIC).
35) Gruppo medaglie d'oro al
valor militare d'Italia.
36) Ente nazionale protezione
ed assistenza sordomuti (ENS).
37) Istituto del “Nastro
Azzurro” fra combattenti decorati al valor militare.
38) Associazione nazionale
combattenti e reduci.
39) [Ente nazionale
prevenzione infortuni (ENPI)] (Ente soppresso).
40) Unione nazionale mutilati
per servizio.
41) Unione nazionale ufficiali
in congedo d'Italia.
42) Federazione nazionale
delle associazioni fra le famiglie numerose.
43) [Associazione nazionale
per il controllo della combustione (ANCC)] (Ente soppresso).
44) Federazione italiana della
caccia.
45) Ente autonomo per la
bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di
Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
46) Consorzio nazionale
produttori canapa.
47) Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
48) Ente nazionale per le Tre
Venezie.
49) Ente nazionale cellulosa e
carta.
50) Consorzi per la difesa
contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate.
51) Istituti di incremento
ippico.
52) Ente produttori di
selvaggina.
53) Ente mostra mercato
dell'artigianato.
54) Ente italiano della moda.
55) Ente nazionale artigianato
e piccola industria (ENAPI).
56) Utenti motori agricoli
(UMA).
57) Opera nazionale
combattenti.
58) Ente autonomo di gestione
per le aziende termali.
59) Ente nazionale lavoratori
rimpatriati e profughi.
60) Comitato per la difesa
morale e sociale della donna.
61) Ente nazionale protezione
animali (ENPA).
62) [Consorzi per la tutela
e l'incremento della pesca] (Ente soppresso).
Sono infine da sottoporre al
procedimento di cui all'art. 113 tutti gli enti e le casse che gestiscono forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, per la parte relativa alle attività di
carattere assistenziale non previdenziale. Sono altresì da sottoporre al
medesimo procedimento tutte le I.P.A.B. di cui alla legge 17 luglio 1890, n.
6972, anche se non previste espressamente nell'elenco che precede e che operino
nel territorio di più regioni, escluse quelle che svolgano in via precipua
attività di carattere educativo-religioso, accertata dalla commissione tecnica
di cui al precedente art. 113, non operando nei loro confronti il
trasferimento.
L'amministrazione per le
attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI) è soppressa con l'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, concernente
soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30
aprile 1978, su proposta del Ministro per l'interno e previo conforme parere
della commissione tecnica di cui all'art. 113, terzultimo comma, sono accertati
i beni attinenti a funzioni trasferite o delegate alle regioni da attribuire
alle stesse. La commissione tecnica esprime il proprio parere entro trenta
giorni dalla richiesta.
NOTE:
(1) Si riporta il testo
dell'art. 11 della legge 3 maggio 1982, n. 203:
"Art. 11
La delega di funzioni
attribuita alle regioni a statuto ordinario dal quarto comma dell'art. 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è estesa alle
regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
Le regioni a statuto
ordinario e a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano
esercitano le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi delle commissioni
tecniche provinciali composte:
a) dal capo
dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante;
b) da quattro
rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari
coltivatori diretti;
c) da un rappresentante di
proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti;
d) da quattro
rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;
e) da un rappresentante di
affittuari non coltivatori diretti;
f) da due esperti in
materia agraria iscritti negli albi degli agronomi e dei periti agrari,
designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno
dalle organizzazioni degli affittuari.
I componenti la commissione
sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i
rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari, da parte
delle rispettive organizzazioni professionali a base nazionale maggiormente
rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.
Per quanto riguarda la
provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente
concorrono anche le organizzazioni professionali su base provinciale.
Le designazioni da parte
delle organizzazioni professionali debbono pervenire al presidente della giunta
regionale entro trenta giorni dalla richiesta.
La commissione tecnica
provinciale resta in carica sei anni. Il presidente della giunta regionale deve
costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla
scadenza del mandato.
In caso di mancata
designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, provvede il
presidente della regione, nominando, oltre ai rappresentanti designati, anche
gli altri membri della commissione in modo da assicurare la rappresentanza
paritetica delle categorie secondo quanto previsto dal secondo comma.
In caso di ritardo o di
mancata costituzione della commissione, provvede il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, entro sessanta giorni, con proprio motivato provvedimento".
(2) Si riporta il testo
dell'art. 2 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 789, convertito dalla legge 26
febbraio 1982, n. 53:
"Art. 2
Il termine di cui al
secondo comma dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, fissato al 31 dicembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981,
n. 35, convertito, nella legge 29 aprile 1981, n. 162, è prorogato alla data di
entrata in vigore della nuova normativa in materia di difesa del suolo e
comunque non oltre il 31 dicembre 1982".
(3) Si riporta il testo
dell'art. 1 del D.L. 12 agosto 1983, n. 372 convertito dalla legge 11 ottobre
1983, n. 547:
"Art. 1
Il termine di cui all'art.
89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato
al 30 giugno 1983 dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, è differito
fino alla data di entrata in vigore delle norme di ristrutturazione
dell'Amministrazione dei lavori pubblici".
(4)
La Corte costituzionale
ha dichiarato con sentenza del 23 maggio - 12 giugno 1991, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 91, n. 6, nella parte in cui non esclude dalla riserva
allo Stato le funzioni amministrative concernenti le “piccole derivazioni” di
acque pubbliche.
(5) Si riporta il testo
dell'art. 2 del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito dalla legge 21 ottobre
1978, n. 641:
"Art. 2
Sono convalidati le
contribuzioni, finanziamenti o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti
pubblici, a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla tabella B,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel
periodo tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore della presente
legge".
(6) Si riporta il testo
dell'art. 1-septies del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito dalla legge 21
ottobre 1978, n. 641:
"Art. 1-septies
Tutte le funzioni
amministrative esercitate dagli organi dello Stato nei confronti degli enti
pubblici di cui al n. 27 (casa di riposo per musicisti “Fondazione Giuseppe
Verdi”) e n. 28 (casa di riposo per artisti drammatici di Bologna) della
tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, sono attribuite rispettivamente ai comuni di Milano e di Bologna a far
tempo dal 1° gennaio 1979.
Gli enti pubblici di cui al
n. 39) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI) e al n. 43) Associazione
nazionale per il controllo della combustione (ANCC) della tabella B allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi
dalla data che sarà prevista nella legge di riforma sanitaria o, in mancanza, a
far tempo dal 1° gennaio 1980. Qualora, alla data del 1ø ottobre 1979, la legge
istitutiva del servizio sanitario nazionale non sia stata promulgata, si
provvede altresì, con le procedure di cui all'art. 113 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad individuare gli organi
dello Stato o di altri enti pubblici ai quali sono attribuite le funzioni che,
ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, non siano comprese tra quelle trasferite o delegate alle regioni ovvero
attribuite agli enti locali.
All'eventuale scioglimento,
trasformazione e riorganizzazione dei consorzi per la difesa contro le malattie
e i parassiti delle piante coltivate di cui al n. 50) della tabella B allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvede la
legge regionale.
Qualora entro il 31 marzo
1979 le regioni interessate abbiano costituito consorzi interregionali, i beni
ed il personale dei consorzi per l'incremento della pesca e degli istituti di
incremento ippico di cui ai numeri 51) e 62) della tabella B allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti
ai consorzi medesimi".
(7)
Vedi art. 8 del D.L.
21/10/96, n. 535, convertito dalla legge 23/12/96, n. 647.
(8) Disposizioni abrogate
dall'art. 8, comma 5, lett. b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(9)
Vedi D.M. BB.CC.AA. 26
settembre 1997: "Determinazione dei parametri e delle modalità per la
qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate
nelle aree sottoposte a vincolo."
(10) Vedi art. 4, comma 15,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(11)
Vedi il Capo II del D.L.vo
31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59."
(12)
Per effetto dell'art.
41, comma 2, lett. d), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni, già
delegate con l'articolo annotato, sono definitivamente trasferite alle regioni.
(13)
Le previste funzioni,
di cui all'articolo abrogato, per effetto dell'art. 41, comma 2, lett. g), del
D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, sono state definitivamente trasferite alle
regioni.
(14) Si riporta il testo
dell'art. 43 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 43
1. Le funzioni
amministrative relative alla materia “turismo ed industria alberghiera”, così
come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, concernono ogni attività pubblica o privata attinente al
turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli
incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore
delle imprese turistiche."
(15)
Comma abrogato
dall'art. 46, comma 6, lett. c), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112.
(16)
Lettera abrogata
dall'art. 52, comma 4, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112.
(17) Si riporta il testo
dell'art. 149, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 149
6. Restano riservate allo
Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui
all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312."
(18)
Numero abrogato
dall'art. 164, comma 1, lett. c), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112.
(19)
Per effetto dell'art. 164,
comma 1, lett. d), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, il comma annotato è
abrogato nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di
sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine:
all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per
mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di
registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in
materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il
dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati.
(20)
Per effetto dell'art.
164, comma 2, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, il comma annotato è abrogato nella parte in cui si riferisce
ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.
(21)
Comma abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490.
Tutti i diritti sono riservati -
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___________________________________
vedi anche Legislazione della Regione Siciliana:
L.R. 22/86 - Applicazione del
presente
Circ. 46/87 ASS. BB.CC. -
Corsi liberi d'istruzione tecnica
Circ. 401/87 ASS. SANITA' -
Applicazione art. 27 del presente
L.R. 15/91 - Applicazione art.
82 del presente
Circ. 50560/91 ASS. TERRITORIO
- Applicazione art. 104 del presente
Circ. 203/91 ASS. PRESIDENZA -
Applicazione del presente
Decr. Ass. 4 dicembre 1991
EE.LL. - Applicazione artt. 89 e 90 del presente
Circ. 5590/92 ASS.
COOPERAZIONE - Applicazione del presente
Circ. 978/92 ASS. PRESIDENZA -
Applicazione del presente
Circ. 1361/93 ASS. PRESIDENZA
- Applicazione del presente
Decr. Ass. 10 marzo 1994
AGRICOLTURA - Applicazione art. 74 del presente
L.R. 71/95 - Applicazione art.
82 del presente
POP2 94/99 - PARTE I -
Analisi, obiettivi del programma
Decr. Ass. 7 febbraio 1997
COOPERAZIONE - Direttive regionali in materia di riconoscimento corsi
professionali abilitanti per esercizio attività commerciali e corsi preparatori
per agenti di affari in mediazione
Circ. n. 2/99 ASS. EE.LL. -
Ufficio di servizio sociale
_________________________
vedi anche GIURISPRUDENZA:
C.G.A.,
SEZ. CONSULTIVA, 947/1994 - (vedi art. 82
p.d.)
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ.
II,
2393/94 - (vedi art. 8 c. 5 lett. d) p.d.)
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ.
II, 3069/94 - (vedi art. 80 p.d.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ.
II, 523/1994 - (vedi art. 9 p.d.)
C.G.A.,
SEZ. GIURISDIZIONALE, 106/1995
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ.
II, 693/96 - (vedi art. 82 c 10 p.d.)
C.G.A.,
SEZ. GIURISDIZIONALE, 300/97 - (vedi art.
95 p.d.)
CORTE COSTITUZIONALE, 242/97 -
(vedi art. 59 p.d.)
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ.
I,
670/97 - (art. 81 c 3 p.d.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ.
I, 795/97 - (vedi art. 19 n. 8 p.d.)