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Decreto-Legge 28 aprile 2010, n. 62
Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorita' giudiziaria in Campania.
(GU n. 99 del 29-4-2010)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di sospendere le
attivita' di demolizione, disposte dall'autorita' giudiziaria, di
fabbricati destinati a civile abitazione nella regione Campania
realizzati in violazione della normativa urbanistica, in dipendenza sia
della gravissima situazione abitativa, che ne risulterebbe ulteriormente
compromessa, che degli effetti dell'applicazione della sentenza della
Corte Costituzionale n. 199 del 28 giugno 2004, che ha dichiarato l'illegittimita'
della deliberazione della Giunta regionale campana che escludeva
l'applicazione della normativa in tema di regolarizzazione di immobili
contenuta nell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
nonche' della sentenza della medesima Corte n. 49 del 6 febbraio 2006,
che si e' pronunciata in merito alla legge della regione Campania 18
novembre 2004, n. 10, in materia di sanatoria di abusi edilizi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti per il disagio abitativo nella regione Campania
1. Al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa nella
regione Campania e di consentire una adeguata ed attuale ricognizione
delle necessita' determinanti vincoli di tutela paesaggistica, anche in
dipendenza delle problematiche determinatesi dopo gli interventi della
Corte Costituzionale successivi al 2003, sono sospese fino al 30 giugno
2011 le demolizioni di immobili destinati esclusivamente a prima
abitazione, siti nel territorio della regione Campania, disposte a
seguito di sentenza penale, purche' riguardanti immobili occupati
stabilmente da soggetti sforniti di altra abitazione e concernenti abusi
realizzati entro il 31 marzo 2003.
2. Si procede, in ogni caso, alla demolizione, ove dall'ufficio tecnico
del comune competente ovvero dal competente ufficio della protezione
civile della Regione, siano stati riscontrati pericoli per la pubblica o
privata incolumita' derivanti dall'edificio del quale sia stata disposta
la demolizione in sede penale, ovvero sia stata accertata la violazione
di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 aprile 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano