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Provvedimento 1 aprile 2009
Conferenza unificata. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia. (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009).
(GU n. 98 del 29-4-2009)
LA
CONFERENZA UNIFICATA
Nell'odierna seduta del 1° aprile 2009;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 e, in particolare, l'art. 8, comma
6, che prevede la possibilita', per il Governo, di promuovere la stipula
di intese in Conferenza Unificata, dirette a favorire l'armonizzazione
delle legislazioni statali e regionali o il raggiungimento di posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni»;
Visti gli esiti della Conferenza unificata, convocata in seduta
straordinaria in data 25 marzo 2009, al fine di avviare un primo
confronto con le regioni e gli enti locali in merito ad iniziative
legislative finalizzate ad un rilancio dell'attivita' edilizia e del
tessuto urbanistico;
Visti gli esiti del tavolo tecnico-politico riunitosi in data 26 marzo
2009 e successivamente in data 31 marzo per discutere le modalita' e i
contenuti delle misure da adottare in questa materia, attraverso
interventi legislativi coordinati per favorire lavori di modifica del
patrimonio edilizio e forme di semplificazione degli adempimenti
previsti;
Visto lo schema di intesa stipulato tra il Governo, le regioni e le
autonomie locali per il rilancio dell'economia attraverso l'attivita'
edilizia che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante
(All.1);
Visti gli esiti favorevoli alla conclusione dell'intesa dell'odierna
Conferenza unificata, in seduta straordinaria;
Sancisce intesa
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra
Stato, regioni e autonomie locali sull'atto contenente misure per il
rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia.
Roma, 1° aprile 2009
Il presidente: Fitto
Il segretario: Siniscalchi
Allegato
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, che prevede
una possibilita' per il Governo di promuovere la stipula di intese in
Conferenza Unificata dirette, tra l'altro, a favorire l'armonizzazione
delle rispettive legislazioni o il conseguimento di obiettivi comuni;
Rilevata l'esigenza, da parte del Governo, delle regioni e degli enti
locali di individuare misure che contrastino la crisi economica in
materie di legislazione concorrente con le regioni, quale quella
relativa al governo del territorio;
Visto l'accordo delle regioni e degli enti locali in ordine alle
esigenze di fronteggiare la crisi mediante un riavvio dell'attivita'
edilizia favorendo altresi' lavori di modifica del patrimonio edilizio
esistente nonche' prevedendo forme di semplificazione dei relativi
adempimenti secondo modalita' utili ad esplicare effetti in tempi brevi
nell'ambito della garanzia del governo del territorio;
Rilevata l'esigenza di predisporre misure legislative coordinate tra
Stato e regioni nell'ambito delle rispettive competenze;
Governo, regioni ed enti locali convengono la seguente intesa:
Per favorire iniziative volte al rilancio dell'economia, rispondere
anche ai bisogni abitative delle famiglie e per introdurre incisive
misure di semplificazione procedurali dell'attivita' edilizia, lo Stato,
le regioni e le autonomie locali definiscono il seguente accordo .
Le regioni si impegnano ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie
leggi ispirate preferibilmente ai seguenti obiettivi:
a) regolamentare interventi - che possono realizzarsi attraverso
piani/programmi definiti tra regioni e comuni - al fine di migliorare
anche la qualita' architettonica e/o energetica degli edifici entro il
limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi
familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per
un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse
determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di
incentivazione volumetrica;
b) disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione
con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite
del 35% della volumetria esistente, con finalita' di miglioramento della
qualita' architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilita' ambientale,
ferma restando l'autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre
tipologie di intervento;
c) introdurre forme semplificate e celeri per l'attuazione degli
interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza con i
principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della
pianificazione comunale.
Tali interventi edilizi non possono riferirsi ad edifici abusivi o nei
centri storici o in aree di inedificabilita' assoluta.
Le leggi regionali possono individuare gli ambiti nei quali gli
interventi di cui alle lettera a) e b) sono esclusi o limitati, con
particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio
ambientale e paesaggistico, nonche' gli ambiti nei quali i medesimi
interventi sono favoriti con opportune incentivazioni e premialita'
finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate.
La disciplina introdotta dalle suddette leggi regionali avra' validita'
temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi dalla loro
entrata in vigore, salvo diverse determinazioni delle singole regioni.
In caso di mancata approvazione delle leggi regionali nel termine
stabilito, il Governo e il presidente della Giunta regionale
interessata, congiuntamente, determinano le modalita' procedurali idonee
ad attuare compiutamente l'accordo, anche ai sensi dell'art. 8, comma 1,
della legge n. 131/2003.
Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Governo
emanera' un decreto-legge i cui contenuti saranno concordati con le
regioni e il sistema delle autonomie con l'obiettivo precipuo di
semplificare alcune procedure di competenza esclusiva dello Stato, al
fine di rendere piu' rapida ed efficace l'azione amministrativa di
disciplina dell'attivita' edilizia.
Il Governo e le regioni ribadiscono la necessita' assoluta del pieno
rispetto della vigente disciplina in materia di rapporto di lavoro,
anche per gli aspetti previdenziali e assistenziali e di sicurezza nei
cantieri e la necessita' di mettere a punto una procedura che garantisca
trasparenza come, per esempio, quella utilizzata per lo sgravio Irpef
del 36%.
Il Governo si impegna, inoltre, confermando integralmente gli impegni
assunti con l'Accordo sottoscritto con le regioni in merito al sostegno
dell'edilizia residenziale pubblica, ad avviare congiuntamente con le
regioni e le autonomie locali uno studio di fattibilita' per un nuovo
piano casa che individui, in aggiunta alle risorse dell'Accordo sopra
indicato, e compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica
risorse pubbliche e private per soddisfare il fabbisogno abitativo delle
famiglie particolari categorie, che si trovano nella condizione di piu'
alto disagio sociale e che hanno difficolta' ad accedere al libero
mercato della locazione.
Viene fatta salva ogni prerogativa costituzionale delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome.