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Deliberazione 8 maggio 2009
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Parere espresso ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 112/2008, sullo schema del piano nazionale per l'edilizia abitativa.
(GU n. 139 del 18-6-2009)
IL COMITATO
INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»
e secondo il quale deve essere approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa delibera di questo Comitato e sulla base
della procedura dalla norma stessa stabilita, un piano nazionale di
edilizia abitativa, e viste le s.m.i.;
Visto il documento di Programmazione economico-finanziaria (DPEF)
2009-2013 nel quale la realizzazione di un «Piano Casa» e' stata
inserita tra le opere da avviare nel periodo indicato, per «spingere
l'apparato economico verso lo sviluppo»;
Visto il parere favorevole n. 9 reso dalla Conferenza unificata, nella
seduta del 12 marzo 2009, in ordine allo schema di D.P.C.M. «Piano
nazionale di edilizia abitativa»;
Vista la nota 30 marzo 2009, n. 0013272, con la quale il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il predetto schema a questo
Comitato;
Considerato che l'art. 11 del decreto-legge n. 112/2008 individua le
categorie beneficiarie del Piano Casa: a) nuclei familiari a basso
reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della
legge n. 9 del 2007;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni
nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima
regione;
Considerato che l'accordo tra il Governo e le regioni siglato il 5 marzo
2009 e richiamato nel citato parere della Conferenza unificata prevede,
tra l'altro, l'impegno delle parti a integrare, in tempi concordati,
l'importo destinato all'avvio degli interventi di edilizia residenziale
pubblica in modo da ricostituire, con provvedimento da assumere entro il
2009, la dotazione del Piano straordinario di edilizia approvato con
decreto del Ministro delle infrastrutture, emanato di concerto con il
Ministro della solidarieta' sociale, in data 28 dicembre 2007;
Ritenuto che l'accesso al bene casa investe la questione della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale
ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione;
Ritenuto quindi di dettare indicazioni intese a garantire a livello
nazionale una prima copertura del fabbisogno abitativo, fermo restando
il potere delle regioni di adottare sin da subito disposizioni mirate a
garantire un piu' elevato grado di tale copertura;
Ritenuto di richiamare l'obbligo di richiedere il CUP (Codice Unico
Progetto) previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per
tutti i progetti di investimento pubblico; Su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
Prende atto
1. dei contenuti del «Piano casa» ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che il Piano, tramite la costruzione di nuove abitazioni o il recupero
di quelle esistenti, mira a incrementare l'offerta di abitazioni da
destinare prioritariamente alle predette categorie di beneficiari;
che lo stesso Piano si articola nelle seguenti sei linee di intervento:
a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi
immobiliari che contribuiscano a incrementare la dotazione di alloggi
sociali come definiti dal decreto 22 aprile 2008 emanato dal Ministro
delle infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarieta'
sociale, delle politiche per la famiglia, delle politiche giovanili e
attivita' sportive;
b) incremento del patrimonio abitativo pubblico con risorse derivanti
anche dall'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
c) promozione finanziaria, ai sensi della parte II, titolo III, capo III,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche ad iniziativa di
privati;
d) agevolazioni a cooperative edilizie;
e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche
sociale;
f) interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei
comuni compresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale
pubblica approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture del 28
dicembre 2007, che siano caratterizzati da immediata fattibilita' e
ubicati nei comuni ove la domanda di alloggi sociali risultanti dalle
graduatorie e' piu' alta;
che le linee da b) ad e) e, facoltativamente, la linea sub a) vengono
realizzate mediante la stipula di appositi accordi di programma -
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa
delibera di questo Comitato, d'intesa con la Conferenza unificata - o
tramite il ricorso alle procedure della c.d. «legge obiettivo»;
che gli alloggi realizzati o recuperati attraverso le predette linee di
intervento possono fruire di un contributo statale:
fino al 30 per cento del costo nel caso siano locati ad un canone non
superiore a quello definito con il citato decreto del 22 aprile 2008
(canone sostenibile), per una durata pari a 25 anni o comunque non
inferiore a 10 anni, nell'ipotesi di alloggi locati con patto di
promessa di vendita;
fino al 50 per cento nel caso siano locati al medesimo canone di cui al
punto precedente per una durata superiore a 25 anni;
fino al 100 per cento per gli alloggi a canone sociale;
che al termine del periodo di locazione a canone agevolato, gli alloggi
possono essere alienati, con diritto di prelazione degli inquilini;
che al fine di fruire delle sole agevolazioni procedurali, d'intesa con
regioni ed enti territoriali, e' possibile inserire nel piano interventi
rispondenti alla finalita' del piano stesso e che non fruiscano di
contributi pubblici di alcun genere;
che infine, il Piano istituisce un apposito Comitato per il
monitoraggio, costituito da otto membri di cui quattro individuati dal
Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e 4 dalla Conferenza unificata;
sotto l'aspetto finanziario: che per quanto riguarda gli aspetti
finanziari, ai sensi del richiamato art. 11 del decreto-legge n.
112/2008, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo nel quale
confluiscono:
le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1154, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
le risorse previste dagli articoli 21 e 21-bis, a eccezione di quelle
gia' iscritte nei bilanci degli enti destinatari e gia' impegnate, e di
cui all'art. 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 novembre 2007, n.
222;
le risorse di cui all'art. 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350;
che possono altresi' confluire le risorse del «Fondo infrastrutture»
previsto dall'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008 (convertito dalla
legge n. 2/2009), nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota FAS di propria pertinenza;
che, quanto all'entita' complessiva delle risorse destinate al Piano
dalle predette fonti di finanziamento, lo schema prevede i seguenti
utilizzi:
fino a 150 milioni di euro al sistema integrato di fondi di cui alla
lettera a) del presente punto 1;
non piu' di 200 milioni alla lettera f) del medesimo punto 1;
nei limiti delle «risorse residue» alle linee di intervento di cui alle
altre lettere;
che i 150 milioni di euro assegnati al sistema integrato di fondi
immobiliari, che sono qualificati «chiusi», debbono essere impiegati
anche in funzione dell'incremento della dotazione di «alloggi sociali» e
che le quote di tali fondi possono essere sottoscritte solo da
investitori istituzionali di lungo termine;
che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri approvativo del Piano, un apposito
gruppo di lavoro interministeriale deve indicare i requisiti che i
regolamenti dei fondi di cui all'alinea precedente debbono possedere;
che le risorse riservate in prima istanza agli interventi degli ex IACP
e dei comuni sono da ripartire con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sulla base dei criteri indicati alla
lettera f), del comma 2, del richiamato art. 11;
che per le «risorse residue», le regioni - d'intesa con gli Enti locali
- sono chiamate a proporre al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un programma coordinato di interventi riconducibili alle linee
di intervento di cui alle lettere da b) a e) e che il riparto di dette
risorse viene effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sulla base dei coefficienti di cui al decreto dello stesso
Ministro in data 17 marzo 2003;
2. delle considerazioni del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed in particolare:
rispetto alle indicazioni del decreto legge n. 112/2008 lo schema di
Piano non contiene criteri per la definizione di «basso reddito» e di
«condizioni sociali o economiche svantaggiate», non individua limiti
anagrafici per «anziani» e «giovani coppie» ne' soglie di reddito per la
fruizioni di alloggi da parte degli «studenti fuori sede» e che infine
non effettua discriminazioni tra i «soggetti sottoposti a procedure
esecutive e di rilascio»;
che sono stati individuati dal DIPE criteri per una stima di massima
della domanda potenziale di alloggi da parte di soggetti a basso reddito
e che e' stata effettuata dallo stesso Dipartimento una prima
ricognizione degli ulteriori canali di finanziamento che potrebbero
concorrere alla copertura del fabbisogno abitativo;
che il riparto delle «residue risorse» tra le regioni avviene sulla base
dei coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale del 17 marzo 2003,
che richiama parametri che risalgono al dicembre 1998 e che tengono
conto essenzialmente delle differenze demografiche tra le regioni.
Esprime parere favorevole
ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sullo schema di «Piano nazionale di edilizia abitativa»,
predisposto al fine di garantire i livelli minimi essenziali di
fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, a
condizione che:
in tema di programmi integrati di edilizia residenziale pubblica, che
rappresentano uno degli aspetti di maggior rilievo della normativa sul
Piano, sia meglio chiarito il rapporto tra i primi due commi dell'art. 4
dello schema stesso ed il comma 1 del successivo art. 8, che riferisce
il programma coordinato di interventi, che le regioni propongono al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche a detti programmi
integrati;
l'art. 4, comma 1, del Piano, richiami esplicitamente la procedura
prevista dall'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 112/2008 per
l'approvazione degli accordi di programma, specificando quindi che i
medesimi sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio, previa
delibera di questo Comitato, d'intesa con la Conferenza unificata;
il gruppo di lavoro previsto all'art. 11, comma 3, del Piano, sia
integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica, anche al fine di garantire che in sede di definizione dei
criteri di riparto delle risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo
si tenga conto del disagio abitativo espresso dalle diverse realta'
territoriali;
il citato art. 11 del Piano, in analogia a quanto previsto dal
successivo art. 13, sia integrato con la precisazione che «ai
partecipanti al Gruppo di lavoro non sono dovuti compensi a qualsiasi
titolo»;
il Comitato di monitoraggio previsto dal menzionato art. 13 sia
integrato con un rappresentate del predetto Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
lo schema di Piano sia integrato nel senso di prevedere che il «soggetto
aggiudicatore» richieda il CUP per ogni progetto di intervento che sia
almeno in parte finanziato con le risorse di cui al Piano stesso e che
sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 11 della legge n.
3/2003;
Invita
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, a trasmettere entro il termine
del 31 dicembre 2009:
una stima delle risorse pubbliche, private e non profit,
complessivamente attivabili per il Piano casa;
la quantificazione delle eventuali risorse residue ai sensi del
richiamato art. 11 del decreto legge n. 112/2008 e la relativa
assegnazione alle lettere da b) a e) del precedente punto1;
il predetto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
a richiedere ad ogni regione di comunicare - al fine di dare concreta
attuazione all'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione - i
criteri utilizzati per il riparto effettivo delle risorse di rispettiva
competenza, tra le categorie di beneficiari indicate dall'art. 11 del
citato decreto-legge n. 122/2008, al Comitato di monitoraggio di cui
all'art. 13 dello schema in esame;
a formulare, ai fini di cui sopra, entro il 31 dicembre 2009, una
proposta a questo Comitato volta ad individuare:
un parametro omogeneo tra regioni per l'accesso al beneficio abitativo
da parte dei nuclei familiari a basso reddito, avendo a riferimento
l'evoluzione del costo di vita su base regionale;
una soglia di reddito anche per gli studenti fuori sede e per i soggetti
sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
limiti anagrafici per le giovani coppie e gli anziani.
Roma, 8 maggio 2009
Il vice presidente: Tremonti
Il segretario: Micciche'