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Decreto 6 maggio 2008
Ministero delle Infrastrutture. Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove «Norme tecniche per le costruzioni».
(GU n. 153 del 2-7-2008)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Procedura di informazione nel settore delle norme
e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla
direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio
1998»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa
ai prodotti da costruzione»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive
modifiche e integrazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia;
Vista la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione, del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136 ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede
la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di
concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative
tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle
costruzioni, nonche' per la progettazione, la costruzione e
l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei
ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare
uniformi livelli di sicurezza;
Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica
le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in
osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi
fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con
il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino
costruzioni in zone sismiche;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005 recante «Norme tecniche
per le costruzioni»;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2008 recante «Approvazione
delle nuove norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - supplemento ordinario n.
30, che sostituisce il predetto decreto ministeriale 14 settembre 2005;
Considerato che sul testo delle norme tecniche per le costruzioni
allegato al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ai sensi delle
sopra richiamate disposizioni di legge, sono stati acquisiti il concerto
del Ministro dell'interno, espresso con nota prot. n.30-18/A-4-bis del
18 dicembre 2007, il concerto del Capo Dipartimento della protezione
civile, espresso con nota prot. n. DPC/CG/75468 del 12 dicembre 2007,
nonche' l'intesa con la Conferenza unificata, resa nella seduta del 20
dicembre 2007;
Considerato che in ordine al citato testo delle norme tecniche allegate
al predetto decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nell'ambito della
procedura di informazione di cui alla richiamata legge 21 giugno 1986,
n. 317 e successive modificazioni e integrazioni, l'Austria ha emesso un
«parere circostanziato», comunicato dal Ministero dello sviluppo
economico con nota n. 76703 del 21 dicembre 2007;
Considerato che l'emissione di un parere circostanziato da parte di uno
Stato membro determina il rinvio dell'adozione del provvedimento
contenente le regole tecniche di sei mesi dalla data in cui la
Commissione europea ha ricevuto la comunicazione del progetto di regola
tecnica, termine fissato al 20 marzo 2008, e comporta l'obbligo di
riferire alla Commissione europea sul seguito che si intende dare al
parere stesso;
Considerato che, in considerazione del predetto «parere circostanziato»
nonche' dell'urgente ed indefettibile aggiornamento delle norme tecniche
di cui al citato decreto ministeriale 14 settembre 2005, si e' ritenuto
di procedere all'approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni, con la esclusione del capitolo 11.7 e delle tabelle 4.4.III
e 4.4.V concernenti il legno, oggetto del suddetto «parere
circostanziato»;
Considerato che con la nota prot. n. 0001789 del 15 febbraio 2008
l'Ufficio legislativo ha formulato, per il tramite del Ministero dello
sviluppo economico, alla Commissione europea la risposta dell'Italia in
ordine al citato «parere circostanziato»;
Considerato che e' trascorso il termine fissato del 20 marzo 2008 e che,
altresi', nessun ulteriore seguito e' pervenuto da parte della
Commissione europea in merito alla suddetta risposta;
Ritenuto che e' urgente ed indefettibile procedere all'approvazione
completa del testo normativo di cui al citato decreto ministeriale 14
gennaio 2008 e quindi delle richiamate tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del
Capitolo 11.7;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvati il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV del
testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni allegate al
decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 24 febbraio 2008 - supplemento ordinario n. 30. Il
presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 maggio 2008
Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro dell'interno
Amato
Il capo del Dipartimento della protezione civile
Bertolaso