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Decreto 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
(GU n. 61 del 12-3-2008)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per
la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante
il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle
imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti
nel rispetto delle norme di sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti
da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre
disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558,
recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in
materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di
iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per
particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati
requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante
il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla
osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga
di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti
Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n.
0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli
edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli
stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di
distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e
barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione
dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione
ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza
prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa
specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del
presente decreto.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per
materia ai sensi dell'articolo 10, commi 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto
legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230) e convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazzetta
Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), e' il seguente:
«13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno
o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici;
Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, 5.0.), e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (1. - 2. Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle
dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Il testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante
«Norme per la sicurezza degli impianti» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
marzo 1990, n. 59), sono i seguenti:
«Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica). - 1. Il 3 per
cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca
di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e' destinato
all'attivita' di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge,
svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato
dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, e' iscritta a carico del capitolo
3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.».
«Art. 14 (Verifiche). - 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per
accertare la conformita' degli impianti alle disposizioni della presente legge e
della normativa vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di avvalersi della collaborazione
dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui
all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla
presentazione della relativa richiesta.».
«Art. 16 (Sanzioni). - 1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10
consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalita'
previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione
amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle
altre norme della presente legge consegue, secondo le modalita' previste dal
medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un
milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalita'
della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2,
comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti
nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla
sicurezza degli impianti, nonche' gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, «Regolamento
recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini
della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto
delle norme di sicurezza.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno
1994, n. 141, Supplemento Ordinario.
La legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante « Differimento di termini previsti da
disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre
disposizioni urgenti in materia.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
gennaio 1996, n. 16.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante
«Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di
registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi
alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo
delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di
attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri
94-97-98 dell'allegato 1 della legge. 15 marzo 1997, n. 59). e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante
«Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla
osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di
esercizio.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134.
Il testo dell'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2006, n. 110) convertito in legge
12 luglio 2006, n. 228, recante «Proroga di termini per l'emanazione di atti di
natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative
e in materia di istruzione.»(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006,
n. 160), e' il seguente:
«1-quater. (Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo). - 1. Il
termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e'
prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.
- Il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300,(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2006, n. 300), convertito,
con modificazioni, in legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante « Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione
legislativa.» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47,
Supplemento Ordinario), e' il seguente:
«Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e
lavori in edilizia). - 1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1,
del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla data di entrata in vigore
del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui
all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma,
sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5
marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni
trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi
previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma.
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o
distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale
o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito
collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale
complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali
preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla
loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti
tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado
normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentali che comportano la
necessita' di primi interventi, che comunque non modificano la struttura
dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le
prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e
manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli
apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli
equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi
elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli
di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di
edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche
necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche
relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a
tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua,
mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di
protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto
elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti
degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete
pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas:
l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di
consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori,
l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e
meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere
installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico
all'esterno dei prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti,
gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonche' gli impianti di
rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni,
di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese
artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1,
se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile
tecnico da essi preposto con atto formale, e' in possesso dei requisiti
professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola
impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attivita' continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attivita' relative agli impianti di
cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attivita', ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate
nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attivita' e dichiarano,
altresi', il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4,
richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3,
unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la
verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il
conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese
presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di
iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono
autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture
interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile
possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i
requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il
certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per
l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive
modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Note all'articolo 3:
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante
«Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188
del codice civile.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n.
28, Supplemento Ordinario.
La legge 8 agosto 1985, n. 443, recante «Legge-quadro per l'artigianato», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199.
Il testo dell'articolo l9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990,
n. 192), e' il seguente:
«Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita). - 1. Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio
di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti
amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per
il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del
gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonche'
degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni,
delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.
L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non siano attestati in
documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione
competente. Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da'
comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni,
modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove
cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione,
in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela,
ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per
l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino
a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione puo' adottare i
propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della
sospensione e' data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi
da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da
parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 11
giugno1992, recante «Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento
dei requisiti tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai
fini della sicurezza degli impianti.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
giugno 1992, n. 142.
La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una
universita' statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo
ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui
all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da
un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le
attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro
anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo
di inserimento per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di
due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione dell'operaio
installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato
ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita'
di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni
lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma
di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del
titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresi', in
possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il
titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attivita' di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese
abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivita'
di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non puo' essere
inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di
cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un
progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di
progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un
professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza
tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato
all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, e' redatto da
un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche
competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze
condominiali e per utenze domestiche di singole unita' abitative aventi potenza
impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita' abitative
di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo,
collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in
ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli
alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili
adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi,
quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte
in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi
potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di
locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a
maggior rischio di incendio, nonche' per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti
elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di
progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie
collettive ramificate, nonche' impianti di climatizzazione per tutte le
utilizzazioni aventi una potenzialita' frigorifera pari o superiore a 40.000
frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla
distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica
superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti
relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attivita'
soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli
idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono
in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I
progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa e alle indicazioni
delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la
regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni
planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia
dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto
stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei
materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza
da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli
di esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei materiali e
componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il progetto
presentato e' integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore e' tenuto a fare
riferimento nella dichiarazione di conformita'.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo sportello unico per
l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini
previsti all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in
conformita' alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione
degli stessi. Gli impianti realizzati in conformita' alla vigente normativa e
alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti
agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo
sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola
dell'arte.
2. Con riferimento alle attivita' produttive, si applicano le norme generali di
sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo realizzati
prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e
protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di
protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti
o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale
nominale non superiore a 30 mA.
Note all'articolo 6:
Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 marzo1989, recante «Applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a
determinate attivita' industriali.», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1989, n. 93, S.O.), e' il seguente:
«Art. 1. (Norme generali di sicurezza). - 1. Nella progettazione, nella
realizzazione e nella gestione delle attivita' industriali i fabbricanti sono
tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del
lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente. In
particolare i fabbricanti devono ottenere dal competente Comando dei vigili del
fuoco le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi previste dalle norme
vigenti ed uniformarsi alle disposizioni contenute nel:
a) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
b) regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265;
d) decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
e) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
f) legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, integrazioni e
decreti applicativi;
g) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
h) legge 7 dicembre 1984, n. 818;
i) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. Il richiamo alle disposizioni di cui al comma 1 va esteso alle successive
modificazioni ed integrazioni nonche' ai decreti applicativi.
Art. 7.
Dichiarazione di conformita'
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste
dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita' dell'impianto,
l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformita'
degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di
tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno
parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati,
nonche' il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico dell'impresa
installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno dallo schema
dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva
dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di
conformita', e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola
parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della
sicurezza e funzionalita' dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al
comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente indicata la
compatibilita' tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata anche dai responsabili degli
uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3,
comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo' essere modificato o
integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura
tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal presente
articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non
sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di
rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le
specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per
almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione, sotto personale responsabilita', in esito a sopralluogo ed
accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione
dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo
di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante
nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti
indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia,
tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte
dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature
installate. Resta ferma la responsabilita' delle aziende fornitrici o
distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche
da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di
gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso,
consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformita'
dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati
obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo
7, comma 6. La medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di
aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un
aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il
raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o
comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta
di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorita' competenti, decorso il
termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformita'
di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia
elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilita'
1. Il certificato di agibilita' e' rilasciato dalle autorita' competenti
previa acquisizione della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7,
nonche' del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto
dalle norme vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non
comporta la redazione del progetto ne' il rilascio dell'attestazione di
collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto
salvo il disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione
di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo
restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita'.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio
privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162 e le altre disposizioni specifiche.
Nota all'articolo 10:
Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si vedano
la nota alle premesse.
Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della
dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad
edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il certificato di agibilita', fermi
restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati,
l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori,
presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede
l'impianto, la dichiarazione di conformita' ed il progetto redatto ai sensi
dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove
previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti
che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire
ovvero a denuncia di inizio di attivita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire
o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita' deposita il
progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia
del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto
edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di
conformita' alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella
cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai
conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo
provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle
sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Note all'articolo 11:
Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. (Testo A).», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre
2001, n. 245, S.O.), e' il seguente:
«Art. 5. (R) (Sportello unico per l'edilizia) (decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493; articolo 220, regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265). - 1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle
strutture ai sensi del capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ovvero accorpamento disarticolazione, soppressione di uffici o organi
gia' esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per
l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove
occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento
edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attivita'.
(7)
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle domande per il
rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attivita' edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilita', nonche' dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per
gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi
normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in
via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento
delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande
presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili
informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai
documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle
norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilita', nonche'
delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio
oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti
connessi all'applicazione della parte seconda del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di
agibilita', l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non
siano stati gia' allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una
autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque
denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.
Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della
regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di
salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari,
di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di
costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in
prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su terreni
confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55
del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi
su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso
manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si
procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al
piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita'
edilizia nella laguna veneta, nonche' nel territorio dei centri storici di
Chioggia e di Sottomanna e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita' competente in tema di assetti e vincoli
idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali ed
aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 13 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.».
Il testo dell'articolo 14 della legge 24 novembre1981, n. 689, recante
«Modifiche al sistema penale», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, S.O.), e' il seguente:
«Art. 14. (Contestazione e notificazione). - La violazione, quando e' possibile,
deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle
persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono
essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente
con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le
disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo'
essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile,
anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del
destinatario, si osservano le modalita' previste dall'articolo 137, terzo comma,
del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora
o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la
facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto
nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la
persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine
prescritto. Il testo degli articoli 20, comma 1, e 42,comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92, S.O.), sono i seguenti:
«Art. 20. (Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e
agricoltura). - 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici
provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e
l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della
proprieta' industriale.».
«Art. 42. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60,
comma 10, del decreto 4 agosto 1988, n. 375 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'articolo 23, comma 6, del decreto 4 giugno
1993, n. 248 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'articolo io, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in
cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni
pecuniarie, nonche' tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente
per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio
contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un
cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se e' prevista la
redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2,
il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.
[Art. 13.
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto
conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonche' il libretto di
uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi
titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la
garanzia del venditore in ordine alla conformita' degli impianti alla vigente
normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti
contrari, la dichiarazione di conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza
di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e' consegnata
anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile].(*)
(*) N.d.R.: articolo
abrogato dall'articolo 35. comma 2, decreto-legge n. 112 del 2008
Art. 14.
Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attivita' di
normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI e' destinato il tre per cento del
contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato
dall'INAIL e' iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a
carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Note all'articolo 14:
Per l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, si vedano le note alle
premesse.
Il testo dell'articolo 3, terzo comma, decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
recante «Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unita'
sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1982, n. 179).
Convertito in legge, con modificazioni, con legge 12 agosto 1982, n. 597
(Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1982, n. 233), e' il seguente:
Il contributo di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre
1952, n. 2390, viene assegnato al fondo sanitario nazionale di cui all'articolo
51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attivita' di
ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, a partire dalla cessazione dell'attivita' commissariale dell'ENPI.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente
decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00
con riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto, al grado di
pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si
applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con
riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto, al grado di pericolosita'
ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle
imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede
all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro
delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito
verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli
impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresi', in casi di
particolare gravita', la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime
imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese
artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni
che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi,
i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le
Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi
alle attivita' disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non
abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di
eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008 Ufficio di controllo atti
Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 182
Note all'articolo 15:
Il testo dell'articolo 1418 del Codice Civile, e' il seguente:
«Art. 1418. (Cause di nullita' del contratto). - Il contratto e' nullo quando e'
contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati
dall'articolo 1325, l'illiceita' della causa, l'illiceita' dei motivi nel caso
indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti
dall'articolo 1346.
Il contratto e' altresi' nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.».
Allegato I
(di cui all'art. 7)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Il sottoscritto ............................................................................................................................................................ titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) ........................................................................................ operante nel settore ............................................................. con sede invia ............................................................... ......................... n. ....................... comune ..................................(prov. ................) tel ............................................. part. IVA .............................................................. □ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di ............................................................................................................................................. □ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiana (l. 8/8/1985, n. 443) di ............................................. n. .................... esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) .......................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. inteso come: □ nuovo impianto □ trasformazione □ ampliamento □ manutenzione straordinaria □ altro (1) ...................................................................................................................................................................
Nota - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1a - 2 a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.
commissionato da: ................................................................................................. installato nei locali siti nel comune di ....................................... (prov. ............) via ...................................................................... n. .............. scala ............. piano ............ interno .......... di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) ................................................ .................................................................................................................................................................................... DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola del'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare: □ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) .................................................................................................... □ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) ....................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... □ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6); □ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
Allegati obbligatori: □ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4); □ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5); □ schema di impianto realizzato (6); □ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7); □ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Allegati facoltativi (8): ............................................................. ............................................................. DECLINA ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.
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data .................................. |
Il responsabile tecnico ...................................... (timbro e firma) |
Il dichiarante ................................. (timbro e firma) |
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AVVERTENZA PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9) |
Legenda:
1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche,
4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
5) La relazione deve contenere, per i prodotti doggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installato od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, c. 6).
nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7.
Il committente o il
proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese
abilitate ai sensi dell'art. 3.
Allegato II
(di cui all'art. 7)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici
Il sottoscritto ............................................................................................................................................................ qualifica ................................................................................................................................................................... responsabile dell'Ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice (ragione sociale) .................................................... ................................................................................................................................................................................ operante nel settore ............................................................. con sede invia ............................................................... ......................... n. ....................... comune ..................................(prov. ................) tel ............................................. fax .............................................................. E-mail box ......................................@................................................... esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. inteso come: □ nuovo impianto □ trasformazione □ ampliamento □ manutenzione straordinaria □ altro (1) ...................................................................................................................................................................
Nota - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1a - 2 a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.
installato nei locali siti nel comune di ..................................................................................... (prov. ...............................) via ...................................................................... n. ................. scala .............. piano .............. interno ........................ di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) ............................................................................................ .................................................................................................................................................................................... in edificio adibito dall'impresa non installatrice ad uso: □ industriale □ civile □ commerciale □ altri usi DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola del'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare: □ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) .................................................................................................... □ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) ....................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... □ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6); □ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
Allegati obbligatori: □ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4); □ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5); □ schema di impianto realizzato (6); □ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7);
Allegati facoltativi (8): ............................................................. ............................................................. DECLINA ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.
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data .................................. |
Il dichiarante ................................. (timbro e firma) |
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Il legale rappresentante dell'impresa ............................................................. (timbro e firma) |
Legenda:
1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche,
4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
5) La relazione deve contenere, per i prodotti doggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installato od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesstente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, c. 6).
nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra imprea (ad esempio ventilazione e scarico fume negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.