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Regione Toscana
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09-02-2007 n.3
Regolamento di attuazione
delle disposizioni del Titolo V della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
(BUR Toscana n. 2 del 14-2-2007)
(Il numero del DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 3/R)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato
dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio) ed in particolare l’articolo 75 che stabilisce che la Regione
approvi un regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della
suddetta legge;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 11 dicembre 2006, n. 25
adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della
Programmazione, delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge
regionale n. 44/2003, nonché dell’intesa raggiunta al Tavolo di concertazione
Giunta regionale – Enti locali e dell’esito del Tavolo di concertazione
generale, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle
Autonomie locali, ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dall’articolo
42, comma 2, e dall’articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;
Preso atto che la 6^ Commissione consiliare competente in materia di “Territorio
e ambiente”, nella seduta del 18 gennaio 2007, ha espresso parere favorevole;
Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso
nella seduta del 23 gennaio 2007;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2007, n. 73 che approva
il Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
EMANA
il seguente Regolamento:
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Oggetto
1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione previste
dall’articolo 75 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo
del territorio), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 luglio 2006, n.
37, relative agli strumenti della pianificazione territoriale ed agli atti di
governo del territorio, come definiti agli articoli 9 e 10 della stessa legge
regionale.
CAPO II
Disposizioni di attuazione dell’articolo 51 della l.r. 1/2005
ARTICOLO 2
Disposizioni per il piano territoriale di coordinamento
1. Con il piano territoriale di coordinamento, le province dettano le
prescrizioni degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di
propria competenza, secondo quanto disposto dall’articolo 51, comma 3, lettera
b), della l.r. 1/2005 .
2. Oltre a quanto disposto al comma 1, il piano territoriale di coordinamento
può dettare specifiche prescrizioni per la localizzazione degli interventi di
propria competenza. A tal fine le province, ove ricorrano i presupposti previsti
dall’articolo 21 della l.r. 1/2005, possono procedere anche mediante accordo di
pianificazione, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, della stessa
legge.
3. Ai fini della formazione o della revisione del piano territoriale di
coordinamento, le province possono procedere altresì attivando forme di
collaborazione con le autorità di bacino e con i comuni competenti, al fine di
pervenire all’aggiornamento congiunto dei quadri conoscitivi, ed all’adeguamento
delle prescrizioni da adottare a tutela dell’integrità fisica del territorio.
CAPO III
Disposizioni per il piano strutturale
ARTICOLO 3
Rapporto tra lo statuto del territorio e le strategie di sviluppo del territorio
comunale contenute nel piano strutturale
1. Gli obiettivi e gli indirizzi strategici per la programmazione del governo
del territorio comunale, come delineati dal piano strutturale ai sensi
dell’articolo 53, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005, sono definiti
nel rispetto ed in stretta relazione con i principi contenuti nello statuto del
territorio del piano strutturale medesimo.
2. In conformità con quanto disposto al comma 1, la strategia complessiva di
sviluppo del territorio comunale, delineata dal piano strutturale, garantisce in
particolare il rispetto delle disposizioni statutarie relative a:
a) i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali del territorio, di cui
all’articolo 3 della l.r. 1/2005;
b) il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali e di qualità
delle risorse essenziali medesime;
c) le regole relative all’uso delle invarianti strutturali del territorio,
individuate ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 1/2005, nonché le forme di
tutela e valorizzazione dei relativi livelli prestazionali e di qualità;
d) gli obiettivi di
qualità del territorio e degli insediamenti, articolati per sistemi e subsistemi.
3. Le strategie di sviluppo del territorio comunale, contenute nel piano
strutturale, sono articolate per sistemi e subsistemi. Al fine di conferire
maggiore efficacia alle scelte di pianificazione operativa contenute nel
regolamento urbanistico, il piano strutturale può definire altresì obiettivi
specificamente riferiti alle singole unità territoriali organiche elementari (UTOE)
individuate dal piano medesimo.
ARTICOLO 4
Disposizioni generali sul dimensionamento
1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), della l.r. 1/2005, le
dimensioni massime sostenibili degli insediamenti sono stabilite nel piano
strutturale, in base agli obiettivi e agli indirizzi strategici definiti ai
sensi dell’articolo 5.
2. La sostenibilità di cui al comma 1 deve essere comprovata dagli esiti della
valutazione integrata, effettuata ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 1/2005, e
nel rispetto del regolamento regionale di attuazione di cui al comma 5 dello
stesso articolo; a tal fine, si fa riferimento alle prescrizioni dettate dal
piano strutturale, in conformità con quanto disposto all’articolo 5.
3. Gli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 sono
comunque da considerarsiquantità minime inderogabili.
ARTICOLO 5
Quantificazione delle dimensioni massime sostenibili
1. Il piano strutturale definisce le dimensioni massime sostenibili, in
conformità con quanto disposto dall’articolo 4,e le esplicita in relazione:
a) agli insediamenti
esistenti ed ai relativi servizi ed infrastrutture;
b) alle previsioni insediative del vigente strumento urbanistico confermate a
seguito della valutazione di cui all’articolo 6;
c) alle ulteriori previsioni insediative;
d) alle conseguenti
dotazioni di servizi e infrastrutture, esistenti e di previsione, stabilendone
altresì la preventiva o contestuale realizzazione.
2. Il piano strutturale detta inoltre prescrizioni per il regolamento
urbanistico, in conformità ed in coerenza con gli obiettivi e le strategie
contenute nel piano medesimo, al fine di garantire la qualità dello
sviluppo del territorio e degli insediamenti.
3. Ai fini di cui al comma 2, il piano strutturale definisce altresì la
quantificazione minima degli standard urbanistici, dettando i criteri della
localizzazione e della distribuzione sul territorio comunale.
4. Il regolamento urbanistico, nel recepire le prescrizioni di cui al comma 3,
può prevedere dotazioni di standard superiori, sia qualitativamente che
quantitativamente, a quelli previsti nel piano strutturale.
5. Il piano strutturale definisce i parametri di qualità urbana, ambientale,
edilizia, e di accessibilità del territorio, previsti dall’articolo 37, comma 2,
della l.r. 1/2005, nel rispetto altresì delle disposizioni regionali di
attuazione emanate ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 37.
ARTICOLO 6
Disposizioni generali di attuazione dell’articolo 53 della l.r. 1/2005
1. Il piano strutturale contiene il resoconto dello stato di attuazione dello
strumento urbanistico vigente, e sottopone le relative previsioni insediative
non attuate a valutazione integrata, nel rispetto delle disposizioni
dell’articolo 11 della l.r. 1/2005, e del relativo regolamento di attuazione, ai
sensi dell’articolo 11, comma 5.
2. Qualora dalla valutazione integrata di cui al comma 1 emergano, relativamente
ad uno o più contenuti del piano strutturale, elementi di contrasto o di
incoerenza, il piano strutturale stabilisce le conseguenti misure di
salvaguardia, valide fino all’adeguamento del regolamento urbanistico, da
effettuarsi in ogni caso entro il termine previsto dall’articolo 53, comma
2, lettera h), della l.r. 1/2005.
ARTICOLO 7
Articolazioni e parametri per il dimensionamento
1. Il dimensionamento degli insediamenti contenuto nel piano strutturale è
articolato almeno nelle seguenti funzioni:
a) residenziale,
comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato;
b) industriale e artigianale, comprensiva delle attività commerciali
all’ingrosso e depositi;
c) commerciale relativa alle medie strutture di vendita;
d) commerciale relativa alle strutture di grande distribuzione;
e) turistico - ricettiva;
f) direzionale, comprensiva delle attività private di servizio;
g) agricola e funzioni connesse e complementari, ivi compreso l’agriturismo.
2. Ai fini di una omogenea elaborazione dei piani strutturali, il
dimensionamento delle funzioni di cui al comma 1 è espresso in metri quadrati di
superficie utile lorda. La funzione turistico-ricettiva può essere
espressa anche in numero di posti letto.
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della l.r. 1/2005, il dimensionamento
delle funzioni è effettuato congiuntamente al dimensionamento minimo complessivo
delle attrezzature e dei servizi di interesse pubblico.
ARTICOLO 8
Disposizioni di raccordo tra piano strutturale e regolamento urbanistico
1. Le dimensioni massime sostenibili, di cui all’articolo 53, comma 2,
lettera c), della l.r. 1/2005, e le quantità previste al comma 4, lettera a)
dello stesso articolo, sono individuate all’interno dei sistemi e
subsistemi considerati nella loro interezza, nonché delle singole UTOE, con
esclusione di ulteriori ambiti di dettaglio.
2. Il piano strutturale può contenere prescrizioni e regole specifiche per la
definizione degli assetti insediativi, nel rispetto delle disposizioni
dettate dal Titolo V, Capo III della l.r. 1/2005. Tali prescrizioni e
regole non assumono in alcun caso valenza conformativa della disciplina dei
suoli.
3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, la localizzazione e il
dimensionamento delle singole previsioni edificatorie sono affidati in via
esclusiva al regolamento urbanistico, al quale il piano strutturale
riserva una pluralità di opzioni pianificatorie, coerenti e compatibili con i
contenuti statutari e strategici del piano medesimo.
4. In attuazione dello statuto del territorio contenuto nel piano strutturale,
gli indirizzi e le prescrizioni dettate dal piano medesimo per la redazione del
regolamento urbanistico e dell’eventuale piano complesso d’intervento sono
finalizzati alla attuazione progressiva nel tempo delle quantità di cui
all’articolo 53, comma 4, lettera a), della l.r. 1/2005.
5. Nel quadro previsionale strategico quinquennale del regolamento urbanistico
sono esplicitati, per ogni singola UTOE, i dimensionamenti prelevati dal piano
strutturale, evidenziando altresì il saldo residuo per ciascuna delle
funzioni principali di cui all’articolo 7.
6. Alla scadenza del quinquennio dall’approvazione del regolamento urbanistico,
o della variante che li contempla, i dimensionamenti che abbiano perduto
efficacia ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 55, commi 5 e 6,
della l.r. 1/2005, rientrano nei quantitativi residui del piano strutturale,
disponibili per la definizione del successivo quadro previsionale strategico
quinquennale.
ARTICOLO 9
Disposizioni generali in materia di individuazione delle aree connotate da
condizioni di degrado
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 2, lettera f), della l.r.
1/2005, il piano strutturale tiene conto in particolare delle seguenti
principali categorie di degrado:
a) degrado urbanistico, per ambiti urbani ove vi sia carenza di funzionalità dovuta a insufficienza degli standard urbanistici di cui al d.m. 1444/1968, o delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
b) degrado fisico, per ambiti urbani connotati in prevalenza da precarie condizioni di staticità dell’edificato, connesse all’usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive, da diffusa fatiscenza delle strutture e delle finiture degli edifici, ovvero da inadeguatezza tipologica degli edifici rispetto alle esigenze funzionali, anche per carenza o insufficienza degli impianti tecnologici;
c) degrado igienico, per
ambiti urbani connotati in prevalenza da mancanza o insufficienza degli
impianti igienico- sanitari, sia come dotazione che come organizzazione
funzionale, da insufficiente aerazione e illuminazione diurna dei singoli
edifici, ovvero da ridotte condizioni di abitabilità e di utilizzazione,
in relazione all’impianto planivolumetrico o alla presenza di condizioni
generali di insalubrità;
d) degrado socio-economico, per ambiti urbani o insediamenti minori ove
sussistano condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento
degli immobili, o comunque di impropria tilizzazione degli stessi, ovvero
in presenza di strutture produttive non compatibili con le
preesistenti funzioni residenziali, o infine in presenza di fenomeni comportanti
la sostituzione del tessuto sociale, nonché delle forme produttive ad esso
integrate;
e) degrado geofisico, per
gli ambiti territoriali o insediativi caratterizzati dalla presenza di fenomeni
di dissesto idrogeologico richiedenti complessi interventi di messa in
sicurezza degli insediamenti, di aree libere impropriamente utilizzate, o
su cui insistono ruderi di edifici distrutti da eventi naturali o
artificiali, di diffuse superfetazioni che alterino la morfologia di
insediamenti urbani storicizzati, nonché nei casi di impropria
utilizzazione, abbandono o impoverimento fisico delle aree libere urbane ed
extraurbane.
CAPO IV
Disposizioni per il regolamento urbanistico
ARTICOLO 10
Disposizioni per la gestione del patrimonio edilizio esistente
1. La disciplina degli insediamenti esistenti, contenuta nel regolamento
urbanistico, è riferita, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, lettera c) della
l.r. 1/2005, sia a singoli immobili che a complessi edilizi, siano essi
isolati o appartenenti a tessuti edificati. Tali immobili e complessi edilizi
sono classificati sulla base di parametri riferiti ai caratteri
morfotipologici, architettonici e urbanistici, nonché al valore storico-
culturale, paesaggistico o testimoniale.
2. Nell’ambito della disciplina di cui al comma 1 sono considerati e
classificati gli immobili ritenuti di rilevantevalore
storico-architettonico o storico-testimoniale, esistenti nelle zone agricole,
ivi compresi quelli privi della dichiarazione di interesse culturale ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), da
ultimo modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157.
3. La disciplina di cui al presente articolo può ricomprendere e valorizzare,
assoggettandoli alla tutela relativa, anche beni e manufatti diversi da
quelli indicati ai commi 1 e 2, comunque ritenuti di interesse
storico-culturale, paesaggistico, o testimoniale.
ARTICOLO 11
Disposizioni sul recupero del patrimonio edilizio esistente
1. Il regolamento urbanistico contiene la disciplina degli interventi
urbanistico-edilizi ammissibili per le varie categorie di immobili classificati
ai sensi dell’articolo 10, con riferimento alle disposizioni di cui agli
articoli 78 e 79 della l.r. 1/2005.
2. In conformità con quanto disposto all’articolo 10, il regolamento urbanistico
può contenere una specifica disciplina volta a favorire il mutamento di
destinazioni d’uso in atto che risultino incompatibili con la natura e le
caratteristiche degli immobili classificati.
3. In relazione agli obiettivi e alle finalità da perseguire per il recupero e
la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, i comuni, in sede
di formazione del regolamento urbanistico, accertano e valutano altresì lo
stato dei servizi e delle infrastrutture urbane esistenti.
ARTICOLO 12
Norme in materia di interventi relativi al riutilizzo dei manufatti dismessi
siti nel territorio rurale
1. Il regolamento urbanistico individua gli edifici e i manufatti non più
utilizzati per le attività produttive delle aziende agricole,
assoggettandoli ad apposita disciplina.
2. Sono esclusi dalla disciplina di cui al comma 1 gli edifici e i manufatti per
i quali è prevista la rimozione, nel rispetto delle limitazioni e delle
prescrizioni contenute nel piano strutturale, ed in applicazione altresì
degli indirizzi e dei criteri dettati dal piano territoriale di coordinamento
provinciale, e dal piano di indirizzo territoriale regionale, per la
tutela e la valorizzazione del territorio rurale.
3. Eventuali interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione
urbanistica consentiti dal regolamento urbanistico sugli edifici e
manufatti di cui al comma 1, sono dimensionati prendendo a riferimento la
superficie utile lorda legittima esistente, e comunque valutando preventivamente
la compatibilità paesaggistica e ambientale della volumetria ricostruita
con il contesto rurale di riferimento.
ARTICOLO 13
Pubblico avviso
1. Ai fini della definizione dei contenuti e del dimensionamento del quadro
previsionale strategico quinquennale del regolamento urbanistico di cui
all’articolo 55, comma 5, della l.r. 1/2005, i comuni possono emettere un
pubblico avviso, invitando tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, a
presentare proposte o progetti finalizzati all’attuazione degli obiettivi ed
indirizzi strategici definiti dal piano strutturale nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 4.
2. I comuni, qualora procedano ai sensi del comma 1, danno atto, nel
provvedimento di adozione del regolamento urbanistico, delle valutazioni
effettuate sulle proposte pervenute; tali valutazioni attengono,
prioritariamente:
a) alla coerenza con i
contenuti e con i dimensionamenti del piano strutturale;
b) alla qualità urbanistica ed alla fattibilità dal punto di vista tecnico ed
economico, degli interventi proposti;
c) ai tempi di realizzazione previsti;
d) ai benefici pubblici contenuti nelle singole proposte;
e) agli obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della
corretta e della completa realizzazione degli interventi proposti.
3. La presentazione delle proposte e dei progetti a seguito del pubblico avviso
di cui al presente articolo ha esclusivamente valore consultivo, e non vincola
in alcun modo la definizione dei contenuti del regolamento urbanistico da
parte del comune competente.
ARTICOLO 14
Disposizioni sulle addizioni agli insediamenti esistenti
1. Fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 3, comma 5,
della l.r. 1/2005, gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti
previsti dal regolamento urbanistico all’esterno del perimetro dei centri
abitati, ai sensi dell’articolo 55, comma 4, lettera a) della l.r. 1/2005 sono
previsti prioritariamente su aree già dotate delle opere di urbanizzazione
primaria.
ARTICOLO 15
Disposizioni in materia di interventi di riorganizzazione del tessuto
urbanistico
1. La riorganizzazione del tessuto urbanistico di cui all’articolo 55, comma
4, lettera b), della l.r. 1/2005, consiste nell’insieme di opere e interventi
volti alla sostituzione di una parte degli assetti insediativi esistenti.
2. Sono compresi nella riorganizzazione del tessuto urbanistico di cui al comma
1 anche gli interventi comportanti la demolizione di edifici non
compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o
funzionale, con il contesto urbano di riferimento.
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 17, gli interventi di cui al
presente articolo, ove si riferiscano a porzioni significative
dell’edificato, ovvero a complessi edilizi di particolare rilevanza per
dimensioni o localizzazione, si realizzano mediante i piani attuativi previsti
dal Titolo V, Capo IV, della l.r 1/2005, o mediante i piani complessi di
intervento di cui all’articolo 56 della medesima legge.
ARTICOLO 16
Disposizioni sulla disciplina della perequazione urbanistica
1. La disciplina della perequazione urbanistica persegue gli obiettivi
individuati dal piano strutturale e dagli altri strumenti della pianificazione
territoriale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione
giuridico- conomica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto
della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione
dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione
degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio
comunale.
2. Gli ambiti urbani o territoriali soggetti alla disciplina della perequazione
urbanistica sono individuati dai comuni con il regolamento urbanistico o
con i piani complessi di intervento, nel rispetto degli indirizzi dettati
dal piano strutturale.
3. Per ciascun ambito soggetto alla disciplina della perequazione urbanistica il
regolamento urbanistico, o il piano complesso di intervento, individuano
specifici parametri di riferimento dettando disposizioni volte a garantire
una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà
immobiliari ricomprese nell’ambito medesimo. Nella stessa misura proporzionale
dei diritti edificatori sono ripartiti, salvo diverso accordo tra gli
aventi titolo:
a) i quantitativi di superficie utile lorda o di volume edificabile relativi alle singole funzioni previste nell’ambito soggetto a perequazione;
b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il regolamento urbanistico o il piano complesso di intervento prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell’ambito soggetto a perequazione;
c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali;
e) gli eventuali
ulteriori benefici pubblici che il regolamento urbanistico o il piano complesso
di intervento prescrivano come condizione obbligatoria per la
trasformazione degli assetti insediativi nell’ambito soggetto a
perequazione.
4. La realizzazione degli interventi previsti nell’ambito soggetto a
perequazione urbanistica presuppone la redazione di un piano di ricomposizione
fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i
soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini
esecutivi riferito all’intero ambito. Il rilascio o l’efficacia dei titoli
abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono
effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in
applicazione dei criteri perequativi di cui al comma 3.
CAPO V
Disposizioni sui piani attuativi
ARTICOLO 17
Disposizioni comuni
1. Qualora un piano attuativo, in rapporto agli interventi in esso previsti,
abbia i contenuti e l’efficacia di più di uno dei piani o programmi di cui al
Titolo V, Capo IV, della l.r. 1/2005, i provvedimenti comunali di adozione
e approvazione ne danno atto indicando i relativi riferimenti normativi.
2. Per quanto non
espressamente previsto dalla l.r. 1/2005, continuano ad applicarsi le
disposizioni statali recanti la disciplina dei singoli piani attuativi.
3. Le disposizioni di cui al Titolo V, Capo IV, Sezione I della l.r. 1/2005 si
applicano anche ai piani particolareggiati di cui all’articolo 13 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).
CAPO VI
Disposizione finale
ARTICOLO 18
Efficacia differita
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai piani
strutturali ed ai regolamenti urbanistici nonché alle varianti ai medesimi,
adottati dopo novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Formula Finale:
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Toscana.
IL VICEPRESIDENTE
GELLI
Firenze, 9 febbraio 2007