Copyright © Ambiente Diritto.it
Regione Toscana
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09-02-2007 n.2
Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.
(BUR Toscana n. 2 del 14-2-2007)
(Il numero del DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 2/R)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato
dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio) ed in particolare l’articolo 37, comma 3, che stabilisce che la
Regione approvi un regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma
2;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 11 dicembre 2006, n. 26
adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della
Programmazione, delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge
regionale n. 44/2003, nonché dell’intesa raggiunta al Tavolo di concertazione
interistituzionale e dell’esito del Tavolo di concertazione generale, e
trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle Autonomie
locali, ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dall’articolo 42, comma 2,
e dall’articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;
Preso atto che la 6^ Commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella
seduta del 18 gennaio 2007;
Dato atto del parere favorevole con raccomandazione del Consiglio delle
Autonomie locali espresso nella seduta del 23 gennaio 2007;
Ritenuto di accogliere quanto raccomandato dal Consiglio delle Autonomie locali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2007, n. 72 che approva
il Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) – Disposizioni per la
tutela e valorizzazione degli insediamenti;
EMANA
il seguente Regolamento:
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Oggetto
1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell’articolo 37 comma 3
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
ed individua criteri ed indirizzi per gli strumenti di pianificazione
territoriale, gli atti di governo del territorio ed i regolamenti edilizi
comunali.
2. I parametri e gli indirizzi di cui al comma 1 sono diretti a garantire che
tutti gli interventi di trasformazione del territorio siano compiuti nel
rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di
accessibilità al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado. Essi
riguardano, in particolare:
a. la dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di
connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il
trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione
primaria;
b. la qualità e la quantità degli interventi realizzati per il contenimento
dell’impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la
ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali;
c. la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l’adduzione idrica, nonché il riutilizzo delle acque reflue;
d. la salubrità degli
immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti
di fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia
di utenza.
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni contenute nel presente
regolamento si applicano agli strumenti della pianificazione territoriale, agli
atti di governo del territorio ed ai regolamenti edilizi dei comuni adottati
dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 19 si applicano dal momento di
entrata in vigore del presente regolamento, anche con riferimento agli
strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del
territorio e ai regolamenti edilizi già vigenti.
CAPO II
Dotazione di infrastrutture per la mobilità, di verde, di arredo urbano e di
altre opere di urbanizzazione primaria.
Sezione I
Disposizioni generali, ambiti principali del territorio urbanizzato e poli
urbani con bacino di utenza rilevante
ARTICOLO 3
Disposizioni e criteri generali per la qualità degli insediamenti
1. Nella definizione degli strumenti della pianificazione territoriale e
degli atti di governo del territorio, i comuni individuano quale obiettivo
strategico l’incremento della qualità del patrimonio insediativo, tenendo conto
delle esigenze e delle dotazioni necessarie a riequilibrare e qualificare gli
insediamenti esistenti, con particolare riferimento alle nuove previsioni, agli
interventi di trasformazione o di riqualificazione urbanistica.
2. L’obiettivo di cui al
comma 1 è perseguito attraverso la definizione di indicatori del livello di
qualità, da conseguire attraverso progetti specifici o più ampi programmi di
intervento per l’incremento della qualità urbana e assicurando, in ogni
caso, il rispetto delle disposizioni del regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 75 della l.r.1/2005 ed, altresì, degli standard previsti dal
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, di verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6
agosto 1967, n.765), individuati quali livelli minimi inderogabili della
qualità del patrimonio insediativo.
3. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del
territorio promuovono il potenziamento del trasporto pubblico e del trasporto
privato alternativo a quello motorizzato, perseguendo il corretto
equilibrio e l’integrazione tra le diverse componenti modali.
4. La dotazione di infrastrutture e di sistemi idonei al trasporto pubblico di
persone o merci, costituisce riferimento prioritario per la localizzazione di
ogni nuova previsione o intervento di trasformazione di carattere
insediativo.
ARTICOLO 4
Ambiti principali del territorio urbanizzato
1. Per stabilire requisiti di qualità urbana, ambientale ed edilizia adeguati
alle peculiarità di ciascun contesto urbano, ai fini del presente regolamento,
si individuano tre ambiti principali di territorio urbanizzato:
a. centri densamente abitati oppure ambiti metropolitani o ambiti caratterizzati
da forte urbanizzazione diffusa;
b. centri abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere
stagionale;
c. centri con bassa densità di abitanti oppure ambiti montani o rurali.
2. I comuni fanno riferimento agli ambiti di cui al comma 1, con possibilità di
adattamento ovvero specificazione ulteriore in relazione alle caratteristiche
del proprio territorio urbanizzato.
ARTICOLO 5
Centri densamente abitati
1. Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri densamente
abitati, i piani strutturali e gli atti di governo del territorio dei comuni si
attengono al rispetto dei seguenti criteri:
a. localizzare le
funzioni che danno luogo a fenomeni di congestione urbana in aree idonee a
sostenere la mobilità indotta;
b. promuovere uno sviluppo a dimensione di quartiere nelle aree già servite da
trasporto pubblico o già interessate da politiche tendenti a garantire
l’accessibilità;
c. potenziare i punti di
accesso ai centri urbani e le interconnessioni del trasporto privato con i
sistemi di trasporto pubblico, con le piste ciclabili e i percorsi pedonali,
introducendo parcheggi di interscambio; d. sviluppare il sistema urbano della
logistica, organizzando i flussi dei mezzi commerciali in modo compatibile con
la qualità urbana;
e. programmare la riconversione o la trasformazione del patrimonio edilizio e
delle aree urbane disponibili, tenendo conto delle esigenze risultanti dal
quadro conoscitivo del piano strutturale e prevedendo per tali aree
destinazioni compatibili o strategiche per la qualificazione del tessuto
insediativo.
ARTICOLO 6
Centri abitati interessati da significativa affluenza turistica stagionale
1. Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri abitati
interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale, i
piani strutturali e gli atti di governo del territorio dei comuni si attengono
al rispetto dei seguenti criteri:
a. dimensionare i servizi e le attrezzature in rapporto al flusso turistico
stagionale e alla popolazione insediata, prevedendo dotazioni flessibili
in grado di rispondere adeguatamente ai due tipi di utenza;
b. attenuare la pressione
veicolare mediante azioni combinate, comprendenti la realizzazione di piste
ciclabili, di parcheggi di interscambio, di aree per la sosta delle autocaravan
e di servizi pubblici di collegamento.
ARTICOLO 7
Centri con bassa densità di abitanti
1. Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri con bassa densità
di abitanti i piani strutturali
e gli atti di governo del territorio dei comuni si attengono al rispetto dei
seguenti criteri:
a. favorire la permanenza dei residenti attraverso il miglioramento dei
collegamenti con le reti infrastrutturali e con i servizi comprensoriali;
b. garantire la migliore
organizzazione delle reti stradali al fine di preservare i centri abitati dal
traffico di attraversamento.
ARTICOLO 8
Poli urbani con bacino di utenza rilevante
1. Sono poli urbani con bacino di utenza rilevante:
a. le strutture ospedaliere;
b. le aree e le infrastrutture per lo sport, stadi e impianti sportivi
utilizzati anche per eventi di intrattenimento culturale e musicale;
c. le strutture
universitarie;
d. le strutture per la grande distribuzione commerciale;
e. i grandi stabilimenti industriali;
f. i centri espositivi, direzionali e le attrezzature per lo spettacolo;
g. i poli di attrazione turistica e i porti turistici;
h. i parchi urbani e territoriali;
i. le stazioni e le fermate ferroviarie;
j. porti commerciali, interporti e aeroporti.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del
territorio assicurano il migliore inserimento nel territorio dei poli
urbani di cui al comma 1, avendo cura di garantire la massima
accessibilità ed il potenziamento del trasporto pubblico e del trasporto privato
anche alternativo a quello motorizzato.
Sezione II
Componenti della qualità degli insediamenti
ARTICOLO 9
Componenti essenziali della qualità degli insediamenti
1. Sono componenti essenziali della qualità degli insediamenti:
a. le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 37, comma 5 della l.r.1/2005;
b. le opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque;
c. gli impianti di smaltimento delle acque reflue;
d. le opere e le attrezzature necessarie alla messa in sicurezza della viabilità
esistente ivi compresi gli impianti in sede stabile per il monitoraggio del
traffico e per l’abbattimento dell’inquinamento acustico;
e. le scale mobili, gli ascensori, le altre opere o infrastrutture esterne per l’abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell’accessibilità territoriale o urbana e per l’interscambio con la rete del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 10, comma 4, lettera d;
f. i sistemi di trasporto in sede propria ed il complesso delle infrastrutture e dei sistemi idonei al trasporto pubblico di persone o merci di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b;
g. i sistemi di
informazione per migliorare l’accessibilità ai servizi, quali punti di
informazione per il pubblico, installazioni urbane con pianta della città,
stradario con la localizzazione dei principali servizi.
ARTICOLO 10
Componenti del sistema della mobilità e accessibilità
1. Costituiscono
componenti del sistema della mobilità e accessibilità:
a. le infrastrutture per la mobilità ed il trasporto pubblico;
b. le infrastrutture per l’organizzazione della sosta;
c. le infrastrutture a servizio dei pedoni;
d. le infrastrutture per la mobilità ciclistica.
2. Sono infrastrutture
per la mobilità ed il trasporto pubblico:
a. la rete complessiva della viabilità comprese le strade residenziali e le
piazze;
b. le linee ferroviarie ancorché dismesse, i sistemi di trasporto in sede
propria, le stazioni, le fermate e ogni altra infrastruttura a servizio del
trasporto pubblico locale;
c. i porti e le stazioni
marittime;
d. gli aeroporti;
e. gli interporti e le altre infrastrutture a servizio della logistica e del
trasporto merci.
3. Sono infrastrutture
per l’organizzazione della sosta:
a. i parcheggi pubblici di interscambio;
b. i parcheggi pubblici di destinazione ai servizi ed alle attrezzature urbane;
c. parcheggi pubblici a servizio della residenza;
d. i parcheggi pubblici di servizio alle attività commerciali e industriali;
e. i parcheggi pubblici per la sosta temporanea finalizzata al carico e allo
scarico delle merci;
f. i parcheggi privati o
ad uso esclusivo residenziale;
g. i parcheggi privati o ad uso esclusivo di servizio alle attività commerciali,
industriali, direzionali e turistico- ricettive;
h. i parcheggi ad uso esclusivo per i taxi;
i. i parcheggi ad uso esclusivo per gli autobus turistici;
j. i parcheggi ad uso esclusivo per le persone disabili.
4. Sono infrastrutture a
servizio dei pedoni:
a. i marciapiedi, le piazze ed ogni area urbana dedicata;
b. il complesso delle attrezzature utili alla segnalazione e regolazione visiva
ed acustica degli
attraversamenti stradali;
c. le opere per la delimitazione delle aree adibite ai pedoni;
d. le scale mobili, gli ascensori e le altre opere ed infrastrutture esterne per
l’abbattimento delle
barriere architettoniche ed il miglioramento della accessibilità territoriale e
urbana.
5. Sono infrastrutture per la mobilità ciclistica:
a. le piste ciclabili urbane ed extraurbane ovvero le aree comunque destinate ai
ciclisti;
b. il complesso delle attrezzature utili alla segnalazione e alla regolazione
visiva ed acustica degli attraversamenti stradali.
6. Le componenti del
sistema della mobilità e accessibilità sono da classificare e disciplinare
tenuto conto di quanto disposto anche dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT),
di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005.
ARTICOLO 11
Componenti del sistema del verde
1. Costituiscono componenti del sistema del verde:
a. il verde urbano;
b. il verde di connettività urbana;
c. il verde attrezzato.
ARTICOLO 12
Verde urbano
1. Il verde urbano è costituito dall’insieme delle componenti vegetali interne e
limitrofe al perimetro dell’area urbana, siano esse pubbliche o private,
che concorrono a garantire l’equilibrio ecologico e sono indispensabili a
compensare le emissioni di anidride carbonica derivanti dalle attività
dell’uomo.
2. Per determinare il
fabbisogno di verde urbano, in attesa della redazione dell’elenco di cui
all’articolo 37, comma 9 della l.r.1/2005, i comuni tengono conto:
a. della quantità di
veicoli esistenti e circolanti giornalmente su quel territorio a seguito della
realizzazione delle previsioni di piano strutturale;
b. dell’incremento del numero di abitanti;
c. delle previsioni
relative a nuovi insediamenti.
3. Nelle aree individuate dagli atti di governo del territorio come aree di
completamento, di nuova previsione ovvero oggetto di trasformazione urbanistica,
sono previste:
a. la conservazione delle
risorse naturali o il loro reintegro;
b. le dotazioni di spazi verdi interni agli insediamenti e le fasce alberate di
connessione con le aree di verde urbano più vicine;
c. la realizzazione di
strade e viali corredati da alberature di alto fusto;
d. l’impiego di pavimentazioni idonee alla crescita di tappeti erbosi per gli
spazi pubblici e privati destinati a piazzali, a parcheggi, alla viabilità
pedonale e ciclabile.
ARTICOLO 13
Verde di connettività urbana
1. Il verde di connettività urbana è costituito dal verde pubblico interno al
tessuto insediativo, che ha la funzione di mantenere o stabilire collegamenti
fra le aree verdi presenti o previste negli insediamenti urbani. Ne fanno
parte in particolare:
a. gli spazi verdi adiacenti ai corsi d’acqua, i percorsi pedonali e le piste ciclabili caratterizzati dalla presenza di verde e alberi che, penetrando nell’area urbanizzata, costituiscono completamento della rete ecologica territoriale in ambito urbano;
b. il verde e le alberature adiacenti alle strade, in particolare a quelle realizzate con criteri di architettura paesaggistica;
c. gli spazi verdi e le aree agricole residuali presenti ai margini del centro abitato.
2. Gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio promuovono il mantenimento e l’incremento del verde di connettività urbana, al fine di realizzare una rete continua di spazi adibiti a verde.
3. In relazione agli spazi di verde o alle aree di cui al comma 1 lettera c), i
comuni adottano misure idonee a preservarne il ruolo di spazio interposto tra il
territorio urbanizzato e quello rurale, disciplinandone l’impiego al fine di
incrementare la qualità del tessuto insediativo esistente.
ARTICOLO 14
Verde attrezzato
1. Il verde attrezzato è costituito dalle aree adibite a verde pubblico dotate
di:
a. infrastrutture per le attività sportive e legate al tempo libero;
b. allestimenti fissi per spettacoli all’aperto ovvero predisposizioni per
l’allestimento di spettacoli temporanei all’aperto;
c. infrastrutture per l’intrattenimento ed il gioco;
d. attrezzature per gli
animali domestici.
2. La dotazione di spazi di verde attrezzato è commisurata alle esigenze dei
singoli insediamenti, desumibili dai quadri conoscitivi dei piani strutturali e
degli atti di governo del territorio dei comuni.
ARTICOLO 15
Arredo urbano
1. L’arredo urbano è costituito dal complesso delle opere strutturali, formali e
funzionali atte a garantire la fruibilità ed il decoro dello spazio urbano,
quali:
a. le opere di allestimento utili alla fruizione delle strade, delle piazze, degli spazi pubblici o di uso pubblico da parte dei veicoli e dei pedoni;
b. le alberature, le aiuole e tutte le sistemazioni a verde delle aree di pertinenza o prossime alla sede stradale;
c. gli elementi per il decoro e la qualificazione esteriore del tessuto insediativo, con particolare riferimento al prospetto di piano terra degli edifici;
d. le insegne commerciali e la segnaletica di informazione o indicazione;
e. le attrezzature
ecologiche per la raccolta dei rifiuti.
2. Gli atti di governo del territorio ed i regolamenti edilizi dei comuni
definiscono una disciplina finalizzata alla qualificazione delle
componenti dell’arredo urbano di cui al comma 1, orientando le proprie
previsioni e disposizioni all’obiettivo del miglioramento dell’aspetto esteriore
dei tessuti edilizi e degli spazi pubblici e di relazione.
3. La disciplina di cui al comma 2 indirizza la progettazione degli interventi
pubblici e privati a più elevati livelli tecnici e qualitativi, privilegiando
interventi in grado di incrementare la qualità degli assetti insediativi e dello
spazio pubblico sotto il profilo urbanistico, architettonico, funzionale,
paesaggistico e ambientale.
CAPO III
Interventi per il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, il risparmio
idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche
potenziali
ARTICOLO 16
Contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo nella costruzione di nuovi
edifici
1. Si definisce superficie permeabile di pertinenza di un edificio la superficie
non impegnata da costruzioni fuori terra o interrate che consenta l’assorbimento
almeno parziale delle acque meteoriche.
2. Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti
comportanti incremento di superficie coperta, è garantito il mantenimento di una
superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25 per cento della
superficie fondiaria.
ARTICOLO 17
Interventi per il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo negli spazi
urbani
1. I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o
meccanizzata sono realizzati con modalità costruttive idonee a consentire
l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali
modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di
sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e
paesaggistici.
2. E’ vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi
d’acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree
permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno.
ARTICOLO 18
Risparmio idrico
1. I regolamenti edilizi comunali prescrivono l’utilizzo di impianti idonei
ad assicurare il risparmio dell’acqua potabile, quali sistemi di riduzione e
regolazione della pressione per garantire la disponibilità costante di
acqua a tutti gli utenti della rete acquedottistica e la predisposizione di un
contatore per ogni unità immobiliare.
ARTICOLO 19
Ricostituzione delle riserve idriche nelle aree costiere
1. Al fine di contrastare e ridurre i fenomeni di ingressione delle acque
salmastre, nonché favorire la ricarica degli acquiferi costieri nelle aree di
pianura, i comuni:
a. incentivano la
progressiva riduzione dei prelievi delle acque di falda;
b. prevedono la razionalizzazione dell’uso di acqua e l’utilizzo di sistemi a
basso consumo nelle tecniche irrigue;
c. realizzano impianti per l’utilizzazione delle acque reflue depurate;
d. realizzano depositi per la raccolta delle acque piovane.
CAPO IV
Dotazioni di reti differenziate per lo smaltimento, per l’adduzione idrica ed il
riutilizzo delle acque reflue
ARTICOLO 20
Reti differenziate per lo smaltimento delle acque reflue
1. Con riferimento a nuove previsioni insediative o a previsioni di incremento
degli insediamenti esistenti, gli atti di governo del territorio dei comuni
prevedono la preliminare o contestuale realizzazione di impianti di fognatura e
depurazione separati per le acque piovane e per le acque reflue.
2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del
territorio comunale verificano la coerenza con i piani e programmi di
gestione del servizio idrico integrato dell’Autorità di Ambito
Territoriale Ottimale (ATO) competente ai sensi della legge regionale 21 luglio
1995, 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36).
ARTICOLO 21
Reti differenziate per la distribuzione e la disponibilità della risorsa idrica
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del
territorio dei comuni verificano, sulla base degli elementi conoscitivi
reperibili, la disponibilità della risorsa idrica per le nuove previsioni
insediative e di incremento degli insediamenti esistenti, tenendo conto:
a. delle esigenze della
popolazione presente e prevista come insediabile;
b. degli incrementi d’uso connessi ai cicli stagionali ed ai flussi turistici;
c. delle previsioni produttive.
2. Al fine di favorire la realizzazione di reti separate per l’uso potabile e
per l’uso non potabile dell’acqua, i regolamenti edilizi comunali prevedono:
a. per le zone
industriali, sistemi di accumulo e riutilizzo di acque reflue depurate;
b. per l’irrigazione dei terreni, idonei sistemi di accumulo e riutilizzo delle
acque piovane.
CAPO V
Salubrità degli immobili e del territorio, l’edilizia sostenibile ed il
contenimento energetico
ARTICOLO 22
Edilizia sostenibile
1. I regolamenti edilizi comunali individuano soluzioni tecnologiche volte a
favorire l’uso razionale dell’energia e l’uso di fonti energetiche rinnovabili.
A tal fine, contengono indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla
conformazione degli edifici da realizzare, al fine di massimizzare lo
sfruttamento della radiazione solare.
2. I comuni incentivano l’edilizia sostenibile, nel rispetto delle linee guida
tecnico-costruttive emanate dalla Regione ai sensi dell’articolo 145,
comma 1 della l.r. 1/2005, che individuano e definiscono uno standard di
valutazione della qualità.
3. Nell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i comuni individuano la
soglia minima per l’accesso agli incentivi di cui agli articoli 145, 146 e
147 della l.r. 1/2005, graduando gli stessi a seconda del livello di
ecoefficienza raggiunto nella progettazione.
ARTICOLO 23
Contenimento energetico degli edifici
1. Per le nuove previsioni insediative o le trasformazioni del tessuto
edilizio esistente gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono:
a. la corretta modalità di uso del suolo, anche con riferimento alle alterazioni
morfologiche e agli assetti vegetazionali;
b. il corretto deflusso delle acque meteoriche;
c. il risparmio
energetico sia per la realizzazione degli edifici che per la loro manutenzione.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale delle province e dei comuni,
nonché gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono l’impiego di
tecnologie bioclimatiche e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile,quali la
tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da
biomasse,con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico
anche per il patrimonio edilizio esistente.
ARTICOLO 24
Parametri per gli interventi edilizi
1. I comuni hanno cura di verificare che gli interventi urbanistico-edilizi, ivi
compresi quelli riguardanti il patrimonio edilizio esistente indicati
all’articolo 79, comma 2 lettere c) e d) della l.r.1/2005 siano progettati
secondo i criterienergetici ed ambientali di seguito indicati:
a. considerazione dei
dati climatici locali;
b. controllo dei consumi di energia, del ciclo delle acque, delle emissioni e
dei rifiuti;
c. utilizzo di prodotti ecocompatibili, materiali locali e tecnologie efficienti
dal punto di vista energetico;
d. considerazione degli spazi esterni come parte integrante e non complementare
del progetto degli edifici;
e. previsione di una cantierizzazione ispirata ai principi del risparmio
energetico e della tutela dell’ambiente.
ARTICOLO 25
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURT).
Formula Finale:
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Toscana.
IL VICEPRESIDENTE
GELLI
Firenze, 9 febbraio 2007