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Provincia di Bolzano
Legge provinciale n. 3 del 02-07-2007
Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”
(B.U.Provincia di Bolzano n. 29 del 17 luglio 2007 - S. n. 1)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. L’articolo 1 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è
così sostituito:
“Art. 1 (Norme generali) - 1. La presente legge detta le norme del
governo del territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
2. Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione
territoriale e urbanistica nonché attraverso la disciplina e la
vigilanza sull’attività edilizia.
3. Considerate la limitata estensione del territorio, la vulnerabilità
dell’ecosistema nonché la rilevanza anche economica del patrimonio
culturale e paesaggistico, la presente legge stabilisce principi,
indirizzi, procedure e contenuti della pianificazione per il
raggiungimento delle seguenti finalità:
a) sviluppo sostenibile, finalizzato a soddisfare le necessità di
crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità
della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse
naturali;
b) tutela e sviluppo sostenibile del paesaggio culturale e naturale;
c) tutela delle identità storico-culturali;
d) tutela della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani;
e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici
ed idrogeologici;
f) coordinamento con le politiche di sviluppo nazionali ed europee;
g) risparmio di energia e utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
h) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano
alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto
insediativo esistente.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela paesaggistica.”
2. L’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così
sostituito:
“Art. 2 (Commissione urbanistica provinciale) - 1. Alla funzione
tecnico-consultiva in materia urbanistica, in osservanza dei principi e
delle disposizioni stabiliti in leggi e regolamenti, in particolare
nella presente legge, nella legge sull’ordinamento dell’edilizia
abitativa agevolata e nella legge sulla tutela del paesaggio nonché nel
Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, assolve la
commissione urbanistica provinciale, composta come segue:
a) dal direttore della ripartizione provinciale urbanistica, quale
presidente;
b) da un rappresentante dell’ufficio provinciale coordinamento
territoriale;
c) da un esperto per la tutela del paesaggio, iscritto all’albo di cui
all’articolo 113 e proposto dall’assessore provinciale competente per la
tutela del paesaggio;
d) da un rappresentante della ripartizione provinciale sanità, esperto
in materia di igiene pubblica;
e) da un esperto designato dal Consorzio dei comuni della provincia di
Bolzano.
2. Per ciascun membro della commissione viene nominato un supplente
destinato a sostituire quello effettivo in caso di assenza o di
impedimento.
3. Alle riunioni della commissione partecipa con diritto di voto il
direttore dell’ufficio provinciale urbanistica competente per il comune
territorialmente interessato o un sostituto.
4. Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto un
funzionario dell’ufficio provinciale affari legali dell’urbanistica.
5. Quando si tratti di piano urbanistico comunale nuovo o rielaborato o
di varianti allo stesso, i dipartimenti competenti vengono invitati a
inviare rappresentanti qualificati per tutte le materie di loro
rispettiva competenza e comunque rilevanti per il caso in esame. Devono
essere invitati ad inviare rappresentanti qualificati gli uffici statali
interessati nelle materie riservate alla competenza dello Stato. In caso
di dubbio sulla rilevanza, il direttore della ripartizione provinciale
urbanistica procede d’intesa con il dipartimento o l’ufficio statale
competente.
6. I rappresentanti così invitati possono, a conclusione della loro
partecipazione alla riunione, fare inserire nella relazione proprie
osservazioni o proposte. È obbligatoria la presa di posizione nella
relazione dell’esperto di cui al comma 1, lettera c).
7. Alle riunioni della commissione urbanistica provinciale è invitato
con diritto di voto il sindaco del comune territorialmente interessato o
un suo delegato.
8. La commissione urbanistica provinciale esprime anche pareri sulle
questioni ad essa sottoposte dalla Giunta provinciale o dall’assessore
competente in materia urbanistica.
9. Ove il progetto del piano urbanistico comunale o di successive
varianti preveda, nell’ambito di zone soggette a tutela paesaggistica,
zone destinate a insediamenti residenziali o zone per insediamenti
produttivi o per opere pubbliche o di interesse pubblico o per impianti
di cui all’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e
successive modifiche, la commissione urbanistica provinciale deve
valutare la compatibilità della nuova destinazione urbanistica con le
esigenze della tutela del paesaggio. A tale scopo la commissione
urbanistica provinciale viene integrata da un esperto in materia di
tutela del paesaggio, nominato su proposta dell’assessore competente per
la tutela del paesaggio.”
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“8. La Giunta provinciale può adeguare il piano di settore qualora
emergano nuove esigenze.”
4. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) la delimitazione e la destinazione funzionale delle singole zone con
le prescrizioni specifiche e con la normativa relativa agli indici di
edificazione;”
5. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
“e) gli impianti di approvvigionamento e di smaltimento essenziali.”
6. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Il sindaco, prima di sottoporre il piano urbanistico comunale per
l’adozione, deve informare tempestivamente i rappresentanti locali delle
parti sociali maggiormente rappresentative a livello provinciale sui
criteri di impostazione e sulle caratteristiche essenziali del piano e
acquisire il loro parere.”
7. Il comma 4 dell’articolo 20 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, è così sostituito:
“4. La delibera d’approvazione della Giunta provinciale è pubblicata con
le norme di attuazione e il programma d’attuazione del piano urbanistico
comunale nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il piano urbanistico
comunale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.”
8. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, è così sostituito:
“1. Per l’adozione di varianti al piano urbanistico comunale si applica
lo stesso procedimento prescritto per l’approvazione del piano. Del
deposito del progetto è data preventiva notizia al pubblico con avviso
all’albo comunale e sulla rete civica della Provincia autonoma di
Bolzano. I 30 giorni di deposito decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione dell’avviso all’albo comunale. Se la commissione
urbanistica provinciale esprime parere negativo alla variante al piano
urbanistico comunale per ragioni diverse da quelle di cui all’articolo
20, comma 1, lettera A, punto 2, l’assessore provinciale all’urbanistica
trasmette tale parere al sindaco. Il sindaco entro il termine perentorio
di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione può far pervenire le
sue controdeduzioni all’amministrazione provinciale. Entro il successivo
termine perentorio di 30 giorni la Giunta provinciale, su proposta
dell’assessore provinciale all’urbanistica, decide sulla variante al
piano urbanistico comunale.”
9. Al comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, viene aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di
silenzio del comune si considera acquisito il relativo assenso.”
10. Dopo il comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
“6. La zona per la realizzazione del centro commerciale di cui
all’articolo 44-bis, comma 1, viene prevista dalla Giunta provinciale
con il procedimento di cui ai commi 2, 4 e 5, sentito preventivamente il
comune.”
ARTICOLO 2
1. Dopo l’articolo 22 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
è inserito il seguente articolo:
“Art. 22-bis (Piani delle zone di pericolo) - 1. La Giunta provinciale
approva le linee guida per la redazione dei piani delle zone di
pericolo. Con regolamento di esecuzione sono determinate le norme
relative agli interventi ammissibili e alle misure, differenziati a
seconda del grado e del tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione di
pericoli o danni dovuti a eventi naturali.
2. Entro tre anni dall’approvazione delle linee guida di cui al comma 1,
i comuni redigono i piani delle zone di pericolo nel rispetto delle
citate linee guida o adeguano alle stesse gli studi sulla
classificazione del rischio idrogeologico già esistenti. Ove la
situazione orografica lo renda opportuno, va privilegiata la redazione
di piani di pericolo sovracomunali.
3. Per l’approvazione dei piani delle zone di pericolo e il relativo
adeguamento dei piani urbanistici si applica la procedura di cui
all’articolo 21. La funzione della commissione urbanistica provinciale è
svolta da una conferenza dei servizi coordinata dalla ripartizione
provinciale urbanistica. Alla conferenza dei servizi partecipano il
sindaco del comune interessato e un rappresentante per ciascuna delle
seguenti ripartizioni e dei seguenti uffici provinciali: ufficio
geologia e prove materiali, ufficio protezione civile, ufficio
idrografico, ripartizione urbanistica, ripartizione opere idrauliche,
ripartizione foreste e ripartizione agricoltura.
4. Scaduti i termini di cui al comma 2 si procede ai sensi dell’articolo
23. Si applica il procedimento di cui agli articoli 12 e 13.
5. Le prescrizioni del piano delle zone di pericolo prevalgono su
prescrizioni contrastanti del piano urbanistico.
6. In caso di nuove conoscenze o quando, per effetto della realizzazione
di nuove opere di protezione o di eventi di altro genere, si verificano
cambiamenti sostanziali delle situazioni di pericolo, si procede alla
modifica del piano delle zone di pericolo.
7. Se l’opera progettata è in contrasto con il piano delle zone di
pericolo, l’autorità competente sospende la decisione sulle richieste di
concessione edilizia in attesa della modifica del progetto, della
realizzazione di opere di protezione o comunque fino all’eliminazione
della situazione di pericolo.”
ARTICOLO 3
1. Dopo l’articolo 22-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13, è inserito il seguente articolo:
“Art. 22-ter (Attuazione della direttiva 96/82/CE) - 1. L’attuazione
degli obiettivi e dei principi di cui alla direttiva 96/82/CE del
Consiglio 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose tramite adeguate
procedure di consultazione è garantita nei modi di cui ai commi
seguenti.
2. Se la commissione urbanistica provinciale tratta questioni
riguardanti l’ambito di rischio dell’area intorno allo stabilimento di
cui all’articolo 2 della direttiva, determinato dalla conferenza dei
servizi prevista dall’articolo 11 della legge provinciale 16 giugno
1992, n. 18, e successive modifiche, rilascia il proprio parere tenuto
conto delle prescrizioni di cui alla relazione conclusiva della citata
conferenza dei servizi.
3. Se sono previsti la nuova costruzione o l’ampliamento di uno
stabilimento di cui all’articolo 2 della direttiva oppure se il nuovo
insediamento o l’opera progettata si trovano nell’ambito di rischio
determinato dalla conferenza dei servizi, senza che sia avvenuto l’esame
di cui al precedente comma 2, l’autorità competente decide tenuto conto
delle prescrizioni contenute nel parere della conferenza dei servizi.
4. Con propria deliberazione, la Giunta provinciale può emanare
disposizioni procedurali e criteri applicativi del presente articolo.
5. L’applicazione delle predette disposizioni non limita gli interventi
edificatori ammissibili in base ai piani urbanistici e ai piani di
attuazione in vigore alla data dell’entrata in vigore del presente
articolo.”
ARTICOLO 4
1. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Tali alloggi devono essere affittati o venduti alle condizioni di
cui all’articolo 79.”
2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) se la nuova cubatura è destinata all’ampliamento razionale di
un’azienda, ivi esistente il 1° ottobre 1997, produttiva o di
prestazione di servizi o, tenuto conto del piano commerciale e comunque
nel rispetto dei limiti di superficie previsti dall’ordinamento del
commercio per le medie strutture di vendita, di commercio al dettaglio;”
3. L’articolo 28 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 28 (Salvaguardia del patrimonio abitativo) - 1. La cubatura di
edifici esistenti già destinata ad abitazione non può essere ridotta
sotto il limite del 60 per cento della cubatura dell’intero edificio.
Tale disposizione non si applica in caso di ampliamento razionale di
aziende produttive o di prestazione di servizi ivi esistenti il 1°
ottobre 1997 o, tenuto conto del piano commerciale e comunque nel
rispetto dei limiti di superficie previsti dall’ordinamento del
commercio per le medie strutture di vendita, di commercio al dettaglio.
2. L’utilizzo dei fabbricati e delle aree di aziende produttive
trasferite oppure dismesse, ubicati in zone di diversa destinazione
urbanistica, avviene nel rispetto della destinazione d’uso e delle
prescrizioni di cui al piano urbanistico o piano di attuazione. Quelle
parti di fabbricati che superano le dimensioni ammissibili devono essere
demolite. Nel caso di trasformazione a scopo residenziale gli alloggi
sono soggetti alle disposizioni sull’edilizia convenzionata di cui
all’articolo 79.”
ARTICOLO 5
1. Dopo l’articolo 28 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 28-bis (Deroga all’obbligo del convenzionamento) - 1. In deroga
alle disposizioni degli articoli 27 e 28, su richiesta del competente
consiglio comunale, approvata a maggioranza dei due terzi, e sentita la
commissione urbanistica provinciale, la Giunta provinciale può approvare
nella zona residenziale “A” la trasformazione della destinazione d’uso
in attività terziaria e/o di commercio al dettaglio.
2. Prima del rilascio della concessione edilizia deve essere stipulata
una convenzione ai sensi dell’articolo 40 con la quale il richiedente la
concessione si assume gli obblighi previsti dal citato articolo.”
ARTICOLO 6
1. L’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 29 (Salvaguardia della ricettività turistica) - 1. Al fine di
salvaguardare la ricettività turistica nel territorio provinciale gli
edifici sedi di pubblici esercizi, anche in caso di demolizione e
successiva ricostruzione, non possono avere destinazione d’uso diversa.
2. Nei seguenti casi è possibile derogare al divieto di modificare la
destinazione d’uso:
a) edifici che al momento della domanda di modifica della destinazione
d’uso si trovano in una zona residenziale e che non sono stati ampliati
qualitativamente o quantitativamente in applicazione delle relative
disposizioni, possono essere trasformati, nei limiti della cubatura
ammissibile in base alla densità edilizia o della cubatura già
esistente, in abitazioni convenzionate ai sensi dell’articolo 79 o in
commercio al dettaglio e/o in attività terziaria o in attività di
affitto di camere e appartamenti per ferie; almeno il 60 per cento della
cubatura deve essere riservato ad abitazioni convenzionate;
b) edifici che al momento della domanda di modifica della destinazione
d’uso si trovano in una zona residenziale e che sono stati ampliati
qualitativamente o quantitativamente in applicazione delle relative
disposizioni, scaduto il vincolo, sono soggetti, nei limiti della
cubatura ammissibile in base alla densità edilizia o della cubatura
esistente prima dell’ampliamento, alla disciplina di cui alla lettera
a). Scaduto il vincolo, il consiglio comunale, con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti, può autorizzare la prevista modifica della
destinazione d’uso anche nei limiti della cubatura ampliata;
c) edifici che al momento della domanda di modifica della destinazione
d’uso si trovano in zona di verde agricolo, verde alpino o bosco, anche
se sono stati ampliati qualitativamente o quantitativamente in
applicazione delle relative disposizioni, scaduto il vincolo possono
essere trasformati in abitazioni convenzionate ai sensi dell’articolo 79
nei limiti della cubatura esistente prima dell’ampliamento. Fino al 40
per cento di tale cubatura può essere trasformato per l’attività di
affitto di camere e appartamenti per ferie. In caso di cessazione di
tale attività la cubatura deve essere trasformata in abitazioni
convenzionate.
3. Nella concessione edilizia deve essere prevista la demolizione della
parte della cubatura esistente al momento del rilascio della concessione
edilizia, che per effetto del comma 2 non può essere trasformata.
L’avvenuta demolizione costituisce presupposto per il rilascio della
licenza d’uso. Se la demolizione non avviene entro il termine di cui
all’articolo 72, comma 1, la concessione edilizia decade.
4. I pubblici esercizi sono definiti nella legge provinciale 14 dicembre
1988, n. 58.
5. Nel regolamento di esecuzione alla presente legge può essere previsto
l’ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi esistenti in zone
residenziali, per i quali è necessario a tale fine derogare agli indici
di edificazione stabiliti dal piano urbanistico comunale. Con lo stesso
regolamento di esecuzione vengono determinati i criteri per
l’ampliamento qualitativo degli esercizi di somministrazione di pasti e
bevande nonché la relativa norma transitoria.
6. La concessione edilizia per l’ampliamento qualitativo di pubblici
esercizi ai sensi del comma 5, è condizionata alla presentazione di un
atto unilaterale d’obbligo con il quale il sindaco viene autorizzato ad
annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata a
pubblico esercizio. Il vincolo ha durata ventennale. L’atto unilaterale
d’obbligo vale anche per i progetti non contenenti varianti essenziali
ai sensi dell’articolo 82, comma 2, e per i quali la concessione
edilizia viene rilasciata entro tre anni dalla sottoscrizione dell’atto
d’obbligo. Decorso il vincolo ventennale, il sindaco rilascia il nulla
osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.
7. L’annotazione tavolare di cui al comma 6 della destinazione a
pubblico esercizio ha come conseguenza che gli edifici aziendali,
compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare
indivisibile. A pena di nullità, gli atti aventi per oggetto il distacco
e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere
preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della
Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di tale
nulla osta.”
ARTICOLO 7
1. L’articolo 30 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 30 (Prescrizione di piani di attuazione) - 1. Il piano urbanistico
comunale individua le zone per le quali, oltre ai casi previsti dalla
legge, è prescritta la redazione di un piano di attuazione.
2. Il contenuto del piano di attuazione è quello di cui all’articolo 38,
esclusa la suddivisione in aree per l’edilizia abitativa agevolata e in
aree residenziali. Restano salve le disposizioni di legge e
regolamentari relative a determinati tipi di zone.
3. Per le zone di cui al comma 1 il piano urbanistico stabilisce la
destinazione e la densità edilizia. La determinazione delle ulteriori
prescrizioni ed in particolare la distribuzione della cubatura sui
singoli fondi può essere demandata al piano di attuazione.
4. Fino all’approvazione del piano di attuazione trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 53, comma 1.”
2. L’articolo 32 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 32 (Approvazione dei piani di attuazione) - 1. I piani di
attuazione vengono approvati con delibera del consiglio comunale, previo
parere della commissione edilizia comunale, alla cui riunione è invitato
un rappresentante della ripartizione provinciale urbanistica.
2. Il comune trasmette il piano di attuazione alla ripartizione
provinciale urbanistica. L’organo competente dell’amministrazione
provinciale decide, sentita la commissione urbanistica provinciale, e
comunica al comune la decisione entro 90 giorni dal ricevimento del
piano.
3. Il parere della commissione urbanistica provinciale, che è vincolante
per il direttore della ripartizione provinciale urbanistica, può avere
il seguente contenuto:
a) il piano di attuazione è approvato senza modifiche;
b) il piano di attuazione è approvato con le modifiche necessarie per
assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona nonché
l’osservanza delle norme di legge e di regolamento;
c) il piano di attuazione è rigettato.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), nonché, qualora il parere
della commissione urbanistica provinciale si sia formato con il voto
favorevole del sindaco, nei casi di cui al comma 3, lettera b), il piano
di attuazione diventa efficace con la notifica al comune del
provvedimento del direttore della ripartizione provinciale urbanistica.
5. Se non trova applicazione il comma 4, il direttore della ripartizione
provinciale urbanistica restituisce il piano di attuazione con il parere
della commissione urbanistica provinciale al comune. Il consiglio
comunale può prendere posizione. Se il consiglio comunale accetta
integralmente le modifiche proposte dalla commissione urbanistica
provinciale, il direttore della ripartizione provinciale urbanistica
decide sul piano di attuazione entro 30 giorni dal ricevimento della
presa di posizione del consiglio comunale. Negli altri casi decide la
Giunta provinciale che può apportare al piano le modifiche necessarie
per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona
nonché l’osservanza delle norme di legge e di regolamento.
6. Se il piano di attuazione contiene modifiche al piano urbanistico ai
sensi dell’articolo 37, comma 5, l’approvazione è comunque di competenza
della Giunta provinciale.
7. Il piano di attuazione diventa esecutivo trascorsi i termini di cui
ai commi 2 o 5 senza una decisione al riguardo. Decorso tale termine, il
Presidente della Provincia provvede agli adempimenti di cui all’articolo
79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.”
3. L’articolo 34 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 34 (Piani di attuazione per piccole zone) - 1. Tutti i piani di
attuazione per zone con una estensione fino a 5.000 metri quadrati
vengono approvati con delibera del consiglio comunale, previo parere
della commissione edilizia comunale, alla cui riunione è invitato un
rappresentante della ripartizione provinciale urbanistica.
2. Il piano di attuazione entra in vigore 15 giorni dopo la trasmissione
del piano completo e della deliberazione alla ripartizione provinciale
urbanistica.
3. Se il piano di attuazione contiene modifiche al piano urbanistico
comunale si applica il procedimento di cui all’articolo 32.”
4. Dopo l’articolo 34 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 34-bis (Modifiche al piano di attuazione) - 1. Per le modifiche
sostanziali al piano di attuazione si applica il procedimento previsto
per l’approvazione del piano.
2. Sono considerate sostanziali le modifiche che:
a) riguardano aree destinate all’uso comune o aree di urbanizzazione e
che ne aumentano o diminuiscono l’estensione rispetto al valore
originario di oltre il cinque per cento;
b) in relazione ad altri parametri urbanistici quantificabili, contenuti
nel piano (ad es. distanze, cubatura), comportano una variazione
rispetto al valore originario in misura superiore al dieci per cento;
c) riguardano criteri urbanistici dichiarati esplicitamente essenziali
nel piano di attuazione.
3. Le modifiche non sostanziali sono approvate dalla Giunta comunale,
sentita la commissione edilizia comunale, ed entrano in vigore 15 giorni
dopo la trasmissione del piano completo e della deliberazione alla
ripartizione provinciale urbanistica.”
5. Il comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Nei piani urbanistici le zone di espansione sono dimensionate
secondo il fabbisogno residenziale determinato, in considerazione dello
sviluppo della popolazione residente risultante dal calcolo per un
decennio, in base alle determinazioni del piano provinciale di sviluppo
e coordinamento territoriale e agli obiettivi di sviluppo comunali.
Nelle singole zone la densità edilizia non può essere inferiore ad 1,30
metri cubi/metri quadrati ed il coefficiente di utilizzo deve
raggiungere lo 0,8 della densità edilizia massima prevista per la
singola zona.”
ARTICOLO 8
1. Il comma 4 dell’articolo 36 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, è così sostituito:
“4. Le zone destinate a scopo residenziale a partire dall’entrata in
vigore della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, non sono
considerate zone di espansione e quindi non è prescritto il riparto di
cui all’articolo 37, comma 1, qualora la densità edilizia attribuita
alla zona risulti sfruttata al 70 per cento. La delimitazione di tali
zone può essere modificata senza variazione dell’estensione della zona e
tenuto conto delle aree pertinenziali asservite agli edifici esistenti.”
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 36 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, è inserito il seguente comma:
“4-bis. Gli edifici esistenti vincolano le superfici pertinenziali, da
dimostrare in base alla densità edilizia vigente all’atto della
presentazione della domanda di concessione edilizia, a prescindere dalla
data della loro realizzazione, dal successivo frazionamento del
compendio immobiliare o dall’alienazione di parti dello stesso.”
ARTICOLO 9
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente
comma:
“1-bis. Se, previo accordo con i proprietari dei terreni interessati,
nel piano di attuazione non meno dell’80 per cento della cubatura viene
destinato all’edilizia abitativa agevolata, la cubatura residua è
esentata dall’obbligo di convenzionamento di cui all’articolo 27, comma
1. In questo caso il comune può assegnare fino al 20 per cento della
volumetria destinata all’edilizia abitativa agevolata, ai sensi del
comma 4, a persone aventi la residenza anagrafica nel comune. Tale
accordo puó essere stipulato anche in occasione della previsione nel
piano urbanistico comunale.”
ARTICOLO 10
1. Il comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, è così sostituito:
“1. Il piano di attuazione comprendente l’intera zona di espansione deve
rispettare la destinazione della zona e la densità edilizia stabilita
nel piano urbanistico comunale. Esso può derogare, salvo prescrizioni
particolari per singole zone, alle altre prescrizioni per la zona
contenute nel piano urbanistico comunale. Le distanze degli edifici dai
confini della zona e dagli edifici esistenti al di fuori della zona sono
stabilite con piano di attuazione.”
2. Il comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Il progetto del piano di attuazione di iniziativa privata deve
essere presentato al comune. L’iniziativa privata è ammessa quando vi
concorrono i proprietari di tre quarti dell’area compresa nella zona di
espansione.”
ARTICOLO 11
1. Dopo l’articolo 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 40-bis (Convenzione urbanistica) - 1. Il comune può stipulare
convenzioni urbanistiche con privati o enti pubblici al fine di
facilitare, nel pubblico interesse, l’attuazione di interventi previsti
nel piano urbanistico comunale oppure in un piano attuativo oppure in un
altro documento di contenuto programmatico. Rimangono invariati gli
obblighi già vigenti in capo alle parti contrattuali.
2. Le convenzioni urbanistiche hanno lo scopo di coprire il fabbisogno
abitativo della popolazione residente, di mettere a disposizione aree
per insediamenti produttivi o di realizzare e gestire opere ed impianti
pubblici.
3. Le convenzioni urbanistiche possono prevedere l’acquisto di immobili
e di diritti reali oppure l’assunzione dei costi di realizzazione,
gestione o costi successivi nonché l’esecuzione di misure compensative
di risanamento o di compensazione di danni all’ambiente o al paesaggio
da parte dei contraenti in cambio delle seguenti prestazioni:
a) indennizzo in denaro;
b) rinuncia agli oneri di concessione;
c) permuta di immobili oppure cessione di diritti edificatori,
eventualmente anche compensati da pagamenti in denaro;
d) creazione di diritti edificatori tramite modifica del piano
urbanistico comunale, del piano di attuazione oppure del piano di
recupero.
4. Il comune può acquisire immobili adatti alla permuta oppure alla
destinazione a terreni edificabili.
5. Nella previsione delle zone edificabili oppure nella costituzione dei
diritti edificatori si può derogare alle disposizioni di cui agli
articoli 27, 28, 36, 37 e 46 allo scopo di attuare le convenzioni di cui
al presente articolo.
6. La controprestazione deve essere congrua, considerando debitamente
tutte le circostanze. Per accertare la congruità deve essere acquisito
il parere dell’ufficio estimo provinciale oppure di un professionista
abilitato. Con tale parere si accerta che le prestazioni del contraente
sono adeguate e che in ogni caso non compromettono l’interesse della
pubblica amministrazione.
7. Le aree oggetto di una convenzione urbanistica ai sensi del comma 5
vengono contrassegnate nel piano urbanistico comunale, nel piano di
attuazione oppure nel piano di recupero seguendo i procedimenti
prescritti per l’approvazione di questi piani o di varianti agli stessi.
La conseguente approvazione del piano di attuazione o del piano di
recupero nonché di modifiche degli stessi è sempre di competenza del
consiglio comunale e della Giunta provinciale.
8. Per attuare interventi che ricadono nella competenza della Provincia,
la Giunta provinciale può, sentito il comune territorialmente
interessato, procedere a stipulare convenzioni urbanistiche, ai sensi di
questo articolo, con enti pubblici e con privati ed inserirle nel piano
urbanistico comunale applicando il procedimento di cui all’articolo 21,
comma 2. Qualora siano interessate anche competenze di un comune, questo
comune partecipa come parte contrattuale alla convenzione urbanistica.”
ARTICOLO 12
1. Il comma 1 dell’articolo 41 della legge provinciale 11 agosto
1997 n. 13, è così sostituito:
“1. Decorsi i termini assegnati ai proprietari nel programma pluriennale
di attuazione di cui all’articolo 24, il consiglio comunale delibera di
provvedere d’ufficio al piano di attuazione, compreso lo schema per la
costituzione della comunione, e/o per la divisione materiale dei
terreni; la delibera divenuta esecutiva è notificata ai proprietari.”
2. Dopo l’articolo 41 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è
inserito il seguente articolo:
“Art. 41-bis (Aumento della densità edilizia) - 1. Se in una zona di
espansione per l’edilizia residenziale successivamente all’avvenuta
approvazione del piano di attuazione viene aumentata la densità
edilizia, per l’adeguamento del piano di attuazione e per il rilascio
delle concessioni edilizie devono essere osservate le disposizioni del
presente articolo.
2. Per la nuova cubatura devono essere versati gli oneri di
urbanizzazione nella misura prevista dal rispettivo regolamento di
esecuzione del comune.
3. Sulle aree riservate all’edilizia residenziale privata, se la
cubatura esistente è sottoposta all’obbligo del convenzionamento, anche
l’ulteriore cubatura è soggetta a tale disciplina. Se l’ulteriore
cubatura è utilizzata per ampliare un’abitazione esistente, quest’ultima
è soggetta integralmente alle disposizioni di cui all’articolo 79.
4. Sulle aree riservate all’edilizia abitativa agevolata si applica la
seguente disciplina:
a) l’ulteriore cubatura può essere utilizzata soltanto per i progetti
previsti dall’articolo 86, comma 7, della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche;
b) il vincolo sociale di cui agli articoli 62 e 86 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, deve essere
assunto con atto unilaterale d’obbligo e deve essere annotato nuovamente
nel libro fondiario;
c) il vincolo riguarda l’abitazione ampliata e l’abitazione connessa.”
ARTICOLO 13
1. L’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi) - 1. Le zone per
insediamenti produttivi sono previste nei piani urbanistici comunali. Si
distinguono in zone produttive di interesse comunale, di competenza dei
rispettivi comuni, e in zone produttive di interesse provinciale, per le
quali è competente la Provincia.
2. Le zone produttive sono destinate all’insediamento d’imprese
industriali, artigianali, di attività di prestazione di servizio e di
commercio all’ingrosso per l’esercizio delle rispettive attività
aziendali. Nelle zone produttive, inoltre, enti senza scopo di lucro
possono svolgere attività di formazione e di aggiornamento e possono
essere realizzati anche insediamenti d’interesse pubblico.
3. Il piano di attuazione può prevedere che al massimo il 25 per cento
della cubatura ammissibile, rispettivamente il 40 per cento nei comuni
con più di 30.000 abitanti, possa essere destinato ad attività del
settore terziario. Se il piano di attuazione non prevede la relativa
percentuale, non può essere esercitata alcuna attività di prestazione di
servizio. Nelle zone produttive che sono state edificate in assenza di
piano d’attuazione, l’insediamento da parte d’imprese del settore
servizi è ammesso nella misura massima del 15 per cento della cubatura.
Il piano di attuazione può identificare tipologie di attività di
prestazione di servizio che non possono assolutamente essere esercitate
nella zona produttiva. Anche con il regolamento di esecuzione alla
presente legge possono essere determinate le attività di prestazione di
servizio, che non è in nessun modo consentito esercitare nelle zone
produttive, così come eventuali ulteriori disposizioni per
l’insediamento delle imprese del settore terziario.
4. Il piano di attuazione può individuare i lotti riservati in modo
esclusivo alle imprese industriali e artigianali che esercitano attività
produttiva.”
2. L’articolo 44-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 44-bis (Zone produttive con destinazione particolare) - 1. Sono
considerate zone produttive con destinazione particolare le zone per
strutture turistiche, le zone individuate ai sensi dell’articolo 107,
commi 3 e 4, la zona per la realizzazione a Bolzano di un centro
commerciale di rilievo provinciale nonché zone per impianti per la
produzione di energia termica ed elettrica. Per tali zone non trovano
applicazione le disposizioni di cui ai successivi articoli relative
all’esproprio ed alla conseguente assegnazione.
2. Nelle zone per strutture turistiche sono ammessi soltanto gli
esercizi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e
successive modifiche. Sono inoltre ammesse le imprese di prestazione di
servizi necessarie al fabbisogno della zona. Il regolamento di
esecuzione disciplina le aree nelle quali tali tipologie di zone possono
essere previste nonché i criteri per la loro previsione e utilizzazione.
Questi esercizi costituiscono un compendio immobiliare indivisibile ai
sensi dell’articolo 29, comma 7.
3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i casi in cui è
possibile realizzare impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili senza previsione di una zona produttiva ai sensi del comma
1.
4. Impianti idroelettrici con una potenza nominale media di oltre 3.000
kW, dopo la conclusione del procedimento relativo alla concessione della
derivazione d’acqua, sono inseriti nel piano urbanistico del relativo
comune quale zona produttiva con destinazione particolare. Se l’impianto
idroelettrico interessa il territorio di una pluralità di comuni e se
entro sei mesi dalla richiesta del concessionario della derivazione
d’acqua non è stata adottata la delibera di cui all’articolo 19, comma
4, oppure la richiesta viene respinta, la Giunta provinciale può
provvedere ai sensi dell’articolo 21, comma 2. Previo inserimento
dell’impianto nel piano urbanistico, il concessionario della derivazione
d’acqua ha titolo per richiedere la concessione edilizia.
5. Sull’area assegnata nel comune di Bolzano alla Fiera Bolzano S.p.A.
sono altresì ammesse le strutture per l’attività di prestazione di
servizi e di commercio al dettaglio necessarie per la Fiera nonché opere
di interesse provinciale. La superficie di vendita per i singoli negozi
non può superare 50 metri quadrati. Dette strutture possono essere
allestite anche dalla Provincia direttamente o tramite la Fiera Bolzano
S.p.A. Inoltre dette strutture possono essere realizzate anche da altri
enti o imprese, in base ad un contratto di concessione la cui durata non
può essere superiore a 30 anni.”
3. Dopo l’articolo 44-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 44-ter e
44-quater:
“Art. 44-ter (Attività commerciale nelle zone per insediamenti
produttivi) - 1. Nelle zone per insediamenti produttivi non è ammesso il
commercio al dettaglio di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge
provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.
2. In deroga al comma 1 è ammesso il commercio al dettaglio per le
seguenti voci merceologiche: mobili-materiali edili, combustibili,
prodotti per l’agricoltura, automobili, macchine utensili nonché bevande
in confezioni formato all’ingrosso. I singoli articoli sono stabiliti in
apposite tabelle dalla Giunta provinciale. La superficie di vendita di
ogni esercizio di commercio al dettaglio non deve essere superiore a
3.500 metri quadrati, ovvero a 5.000 metri quadrati nei comuni con più
di 10.000 abitanti nonché nei comuni sede delle comunità comprensoriali.
Per la voce merceologica automobili non c’è alcun limite di superficie
massima. Nello stesso edificio o in edifici tra loro comunicanti o
costruiti in aderenza, la voce merceologica mobili-materiali edili può
essere rilasciata una sola volta per la superficie massima prevista.
3. In deroga al comma 1 è altresì ammesso il commercio al dettaglio per
singole voci merceologiche se l’attività commerciale viene svolta in
funzione della prevalente attività artigianale o industriale,
limitatamente agli articoli strettamente legati a tali attività. Gli
articoli sono stabiliti in apposite tabelle dalla Giunta provinciale. La
superficie destinata all’attività principale artigianale o industriale
deve essere almeno doppia rispetto alla superficie di vendita per il
commercio al dettaglio. In ogni caso la superficie di vendita non può
superare i limiti di superficie massima previsti al comma 2. In caso di
cessazione o del venir meno della prevalente attività artigianale o
industriale, l’autorità competente revoca l’autorizzazione ovvero ordina
la chiusura della piccola struttura di vendita.
4. In deroga al comma 1 è ammesso il commercio al dettaglio:
a) nelle zone per insediamenti produttivi che superano i cinque ettari
di estensione, per il settore alimentare nonché per giornali quotidiani
e periodici e per generi di monopolio. La superficie di vendita di ogni
esercizio di commercio al dettaglio non deve essere superiore a 50 metri
quadrati;
b) nei cinema, per gli articoli previsti dalla tabella riservata a sale
cinematografiche e teatri. La superficie di vendita di ogni esercizio di
commercio al dettaglio non deve essere superiore a quella prevista per
le piccole strutture di vendita;
c) nelle cooperative di produzione agricola per i prodotti ivi
fabbricati e per carne e salumi, la cui materia prima principale
proviene da aziende agricole della provincia nonché altri prodotti
alimentari fabbricati da aziende agricole nella provincia, che o portano
il marchio di qualità o appartengono ai prodotti alimentari tipici
locali individuati dalla Giunta provinciale. La superficie di vendita
non deve essere superiore a quella prevista per le piccole strutture di
vendita;
d) senza limitazioni nella zona produttiva con destinazione particolare
per la realizzazione del centro commerciale con rilevanza provinciale a
Bolzano.
5. In deroga al comma 1, esercizi di commercio al dettaglio esistenti,
che svolgono l’attività di commercio al dettaglio a prescindere dalle
deroghe di cui ai commi 2, 3 e 4, possono continuare la loro attività.
In caso di revoca o di decadenza dell’autorizzazione o comunque di
cessazione dell’attività di commercio al dettaglio, i locali cessano di
avere destinazione d’uso di commercio al dettaglio.
6. Per gli esercizi di commercio al dettaglio in zone per insediamenti
produttivi valgono le seguenti prescrizioni:
a) essi non possono venire concentrati per la creazione di un unico
punto di vendita;
b) possono essere trasferiti solo nell’ambito della stessa zona per
insediamenti produttivi o in altre zone per insediamenti produttivi
dello stesso comune. Gli esercizi di commercio al dettaglio di cui al
comma 5 possono essere trasferiti anche in zone di altra tipologia
urbanistica dello stesso comune, nelle quali il commercio al dettaglio è
ammesso;
c) esercizi di commercio al dettaglio di cui ai commi 2 e 3 nonché tutti
gli esercizi di commercio al dettaglio con autorizzazione rilasciata con
riferimento ad un’attività artigianale, industriale o di commercio
all’ingrosso non possono essere ampliati oltre i limiti di superficie
massima previsti nei commi 2 e 3. Se l’autorizzazione comprende anche
articoli dei settori abbigliamento o alimentare, la superficie di
vendita dell’esercizio di commercio al dettaglio non può essere
ampliata;
d) gli esercizi di commercio al dettaglio di cui al comma 5 non possono
essere ampliati;
e) nessun esercizio di commercio al dettaglio può essere trasferito in
una zona per insediamenti produttivi da una zona di diversa tipologia
urbanistica.
7. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo
si applicano, fatte salve le disposizioni di cui al capo VIII della
presente legge, il procedimento e le sanzioni previsti dall’articolo 22
della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.
Art. 44-quater (Alloggi di servizio) - 1. In deroga all’articolo 44,
comma 2, nella zona produttiva, nei limiti delle previsioni del
regolamento d’esecuzione e del piano di attuazione, possono essere
realizzati alloggi di servizio riservati esclusivamente ai titolari
dell’impresa, ai collaboratori ed ai rispettivi famigliari. La
superficie abitabile massima ammessa è di 160 meri quadrati per impresa.
Il regolamento d’esecuzione definisce comunque le caratteristiche della
superficie abitabile, le tipologie di attività economiche in relazione
alle quali non è ammesso l’alloggio di servizio nonché il rapporto
minimo tra la superficie dell’azienda e quella dell’alloggio. Il piano
di attuazione stabilisce espressamente se ed eventualmente in quale
misura nella zona produttiva a cui lo stesso si riferisce possono essere
realizzati alloggi di servizio.
2. Gli alloggi di servizio costituiscono parte integrante dell’immobile
aziendale. L’alienazione, il trasferimento, il godimento a qualsiasi
titolo, la locazione di tali alloggi di servizio, in modo separato, o la
costituzione di diritti reali sugli stessi sono nulli. Sono tuttavia
ammissibili i diritti di garanzia per finanziamenti assunti per la
costruzione degli alloggi di servizio stessi. E’ ammesso un utilizzo
separato solo nei seguenti casi e fino a quando vi siano figli non
indipendenti economicamente:
a) in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, quando l’alloggio di servizio spetti o
venga assegnato al coniuge con cui convivono i figli;
b) nel caso in cui per causa di forza maggiore risulti impossibile
proseguire l’attività aziendale.
3. In deroga all’articolo 44, comma 2, la Giunta provinciale per le
imprese di lavorazione dei prodotti agricoli può autorizzare, anche
nelle zone produttive e in quelle con destinazione particolare, la
realizzazione di strutture ad uso foresteria destinate ad ospitare in
via transitoria lavoratori e lavoratrici. La relativa richiesta viene
inoltrata alla Giunta provinciale corredata dell’indicazione della
collocazione della struttura e delle sue caratteristiche tecniche.
Qualora per la zona produttiva interessata sia prevista, ai sensi
dell’articolo 47, l’elaborazione del piano d’attuazione, la struttura
autorizzata dalla Giunta provinciale deve essere inserita nel piano
d’attuazione prima del rilascio della concessione edilizia. La cubatura
riservata alla struttura ad uso foresteria rientra nell’ambito della
destinazione d’uso di cui all’articolo 75, comma 2, lettera d). Gli
alloggi devono essere realizzati nel rispetto delle norme in materia di
igiene e sanità stabilite per i locali adibiti ad abitazione. La Giunta
provinciale stabilisce i criteri per la costruzione, l’utilizzo ed
eventuali limitazioni per le strutture ad uso foresteria.”
4. L’articolo 45 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 45 (Insediamento delle imprese) - 1. L’insediamento delle imprese
avviene ad opera degli enti competenti per le zone produttive, ossia i
comuni, singolarmente o consorziati, la Provincia autonoma di Bolzano e
la società Business Location Alto Adige di cui all’articolo 51-bis.
2. Le imprese possono essere insediate secondo la procedura di
assegnazione disciplinata dall’articolo 46 all’articolo 50-bis o secondo
la procedura contrattuale di cui all’articolo 51.
3. Nella fase di insediamento deve essere promossa la realizzazione di
effetti sinergici tra le imprese per quanto riguarda l’ambiente e la
tecnologia. I relativi criteri rientrano nei criteri di assegnazione di
cui all’articolo 49, comma 3.”
5. L’articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 46 (Esproprio degli immobili) - 1. Gli immobili che sono stati
inseriti nel piano urbanistico comunale quali zona per insediamenti
produttivi, vengono espropriati.
2. I proprietari degli immobili possono disporre liberamente al massimo
del 25 per cento delle aree e in ogni caso di non più di 20.000 metri
quadrati per zona produttiva. Tale possibilità è esclusa per quegli
immobili su cui già insistono complessi aziendali ammissibili in zone
produttive nonché per le aree utilizzate all’1 ottobre 1997 per la
lavorazione di ghiaia o per la produzione di asfalto. La volontà di
disporre liberamente del 25 per cento delle aree deve essere dichiarata
all’ente competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
comunicazione della previsione dell’area come zona produttiva.
Contestualmente il proprietario dichiara di cedere a titolo gratuito
all’ente competente la quota delle aree liberamente disponibili
necessaria alla realizzazione delle infrastrutture e delle aree comuni.
3. Qualora un’impresa sia già proprietaria dell’immobile da assegnare o
del complesso aziendale ammesso in zona produttiva e soddisfi i
requisiti previsti per l’assegnazione, si può prescindere
dall’esproprio.
4. Per garantire un utilizzo e una gestione organici degli immobili che
non vengono espropriati, con decreto del Presidente della Provincia,
dopo aver sentito i proprietari interessati, possono essere costituite
comunioni e divisioni materiali degli immobili. Il decreto costituisce
titolo per l’iscrizione tavolare. Le quote di comproprietà vengono
determinate in proporzione all’estensione dei singoli immobili. I
diritti reali gravanti sui singoli immobili sono trasferiti sulle quote
di comproprietà o sugli immobili materialmente suddivisi. Le servitù
prediali sono costituite, conservate o estinte in base alle esigenze.
Gli immobili oggetto della comunione o della divisione materiale non
sono sottoposti alle norme sui masi chiusi e sugli usi civici.
5. L’indennità di esproprio viene determinata ai sensi delle
disposizioni delle leggi provinciali in materia. Per le aree che ai
sensi del comma 2 sono utilizzate per la lavorazione di ghiaia o la
produzione di asfalto, il 25 per cento della rispettiva area viene
espropriato al valore di mercato stabilito dall’ufficio estimo della
Provincia. Per i proprietari che ai sensi del comma 2 dispongono
liberamente del 25 per cento dell’area, dall’indennità di esproprio
viene trattenuta la somma che in proporzione corrisponde ai costi per
l’urbanizzazione di cui all’articolo 48, comma 2.
6. L’utilizzo degli immobili di proprietà dell’ente assegnante, ai sensi
dei criteri stabiliti con regolamento d’esecuzione, può temporaneamente
essere concesso ad imprese fino al momento dell’assegnazione. Al fine di
garantire un utilizzo razionale degli immobili di cui è proprietario,
l’ente competente per le zone produttive può realizzare insediamenti di
interesse pubblico che possono essere utilizzati anche da imprese. La
realizzazione può essere eseguita anche da imprese cui, a titolo di
compenso, vengono concessi diritti di utilizzo degli insediamenti. A tal
fine è necessario stipulare una convenzione fra l’ente competente per la
zona produttiva e l’impresa interessata.”
6. L’articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 47 (Piani d’attuazione delle zone produttive) - 1. Per le zone
produttive vengono predisposti piani di attuazione ai sensi
dell’articolo 30.
2. La predisposizione dei piani di attuazione per le zone produttive
d’interesse comunale spetta al comune competente o ai comuni consorziati
e per le zone produttive di interesse provinciale alla Provincia. Il
piano di attuazione viene predisposto dopo aver sentito i proprietari
che hanno dichiarato la volontà di disporre liberamente del 25 per cento
delle aree. L’ente competente per le zone produttive, tramite stipula di
una convenzione, può affidare l’elaborazione del piano di attuazione
alla società Business Location Alto Adige. Il piano di attuazione può
essere elaborato dai proprietari che rappresentino almeno i due terzi
degli immobili interessati e che abbiano stipulato con l’ente competente
una convenzione in cui vengono disciplinate le caratteristiche
fondamentali del piano di attuazione, le scadenze da rispettare e le
eventuali sanzioni.
3. Il piano di attuazione contiene quanto previsto all’articolo 38 e le
eventuali prescrizioni ai sensi dell’articolo 44, commi 3 e 4, e
dell’articolo 44-quater. Il modello previsto dall’articolo 38 può essere
sostituito da rappresentazioni tridimensionali. Inoltre il piano di
attuazione individua:
a) le aree che ai sensi dell’articolo 49 o dell’articolo 51 sono
previste per l’insediamento delle imprese;
b) le aree di cui i proprietari ai sensi dell’articolo 46, comma 2,
possono liberamente disporre;
c) le aree su cui già insistono complessi aziendali ammessi in zone
produttive.
4. Il piano di attuazione per le zone produttive d’interesse provinciale
è depositato per 30 giorni nella segreteria del comune o dei comuni
territorialmente competenti e viene approvato dalla Giunta provinciale,
sentito gli stessi e acquisito il parere della commissione urbanistica
provinciale, integrata da un rappresentante della ripartizione
competente per le zone produttive.
5. L’approvazione del piano di attuazione costituisce il presupposto per
il rilascio della concessione edilizia. Solamente per la
ristrutturazione di edifici aziendali già esistenti nonché come per la
demolizione e ricostruzione degli stessi possono essere rilasciate
concessioni edilizie anche prima dell’approvazione del piano di
attuazione.
6. I costi per l’elaborazione del piano di attuazione vengono suddivisi
proporzionalmente fra le imprese assegnatarie e i proprietari degli
immobili.”
7. L’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 48 (Urbanizzazione delle zone produttive) - 1. Agli enti
competenti per le zone produttive spetta la progettazione e l’esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresi tutti i lavori
necessari all’apprestamento degli immobili interessati. La progettazione
e/o
l’esecuzione dei lavori possono anche essere affidate tramite
convenzione alle imprese assegnatarie, ai proprietari degli immobili
nonché alla società Business Location Alto Adige di cui all’articolo
51-bis.
2. Le opere di urbanizzazione primaria nelle zone produttive dopo
l’ultimazione dei lavori sono trasferite in proprietà al comune
territorialmente competente. Il relativo decreto del Presidente della
Provincia costituisce titolo per l’iscrizione nel libro fondiario.
3. I costi per l’urbanizzazione e per l’allacciamento della zona agli
impianti di approvvigionamento - anche in considerazione di un
ampliamento della zona produttiva - vengono sempre suddivisi
proporzionalmente fra le imprese assegnatarie e i proprietari degli
immobili siti nella zona produttiva stessa.”
8. L’articolo 49 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 49 (Assegnazione degli immobili) - 1. Gli enti competenti per le
aree produttive provvedono all’assegnazione degli immobili ad imprese
singole o costituite in consorzio. Gli immobili vengono assegnati alle
imprese per l’esercizio delle rispettive attività aziendali.
2. L’assegnazione può avvenire in proprietà, con diritto di superficie,
in concessione o in locazione.
3. L’assegnazione avviene secondo i criteri stabiliti dall’ente
assegnante.
Nelle zone produttive d’interesse comunale, l’assegnazione avviene con
deliberazione della giunta comunale. Nelle zone produttive d’interesse
provinciale, l’assegnazione avviene con deliberazione della Giunta
provinciale su proposta di un apposito comitato assessori nominato dalla
stessa.
4. L’assegnazione è subordinata alla sottoscrizione da parte
dell’impresa assegnataria di un atto unilaterale d’obbligo. L’impresa
assegnataria si obbliga:
a) a iniziare l’attività dichiarata entro il termine previsto e a
comunicare l’inizio dell’attività sull’immobile assegnato;
b) a corrispondere il prezzo di assegnazione stabilito ai sensi
dell’articolo 49-bis e a rispettare i termini previsti per il pagamento;
c) a rispettare gli obblighi di legge di cui all’articolo 49-ter;
d) nel caso di inosservanza degli obblighi di legge, ad adempiere alle
sanzioni di cui all’articolo 50;
e) a presentare una cauzione per eventuali danni alle infrastrutture;
f) a rispettare eventuali particolari condizioni per l’immobile, il suo
utilizzo, il progetto di costruzione o l’attività d’impresa.
5. Nel caso di assegnazione a favore di un’impresa individuale, se
l’assegnatario vive in comunione legale dei beni, l’assegnazione è
subordinata all’espressa rinuncia da parte del coniuge, nell’atto
unilaterale d’obbligo di cui al comma 4, che l’immobile oggetto di
assegnazione entri a far parte della comunione legale dei beni.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 1 un immobile può:
a) essere assegnato ad un’impresa di locazione finanziaria, che
nell’atto unilaterale d’obbligo di cui al comma 4 si obbliga a
realizzare impianti aziendali e a darli in locazione a imprese;
b) essere assegnato ad un’impresa che controlla in misura non inferiore
al 51 per cento una società che esercita attività ammessa in zona
produttiva nell’immobile da assegnare o che è controllata, nella stessa
misura, dalla società operativa ovvero collegata con la stessa in modo
tale che esista una coincidenza dell’assetto societario di almeno il 51
per cento. Qualora non vengano rispettati gli obblighi assunti con
l’atto unilaterale d’obbligo di cui al comma 4, tutte le imprese
coinvolte rispondono in solido per le sanzioni.
7. L’ente assegnante può provvedere all’assegnazione anche mediante
permuta, se del caso con conguaglio. Qualora il proprietario
dell’immobile da permutare abbia messo lo stesso regolarmente a
disposizione di un terzo per l’esercizio di un’attività produttiva, al
proprietario può essere trasferito, tramite permuta, un immobile libero
da vincoli, con contemporanea assegnazione dell’immobile acquistato
all’esercente l’attività produttiva.
8. Qualora l’assegnazione sia disposta con diritto di superficie, in
concessione o in locazione, l’ente assegnante può richiedere una
fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi di cui al comma 4.
9. La deliberazione di assegnazione costituisce titolo per l’iscrizione
del diritto di proprietà o del diritto di superficie nel libro
fondiario. In base alla deliberazione vengono annotati nel libro
fondiario, a carico dell’immobile assegnato, il vincolo di destinazione
d’uso per insediamenti produttivi, gli obblighi previsti dalla legge ai
sensi dell’articolo 49-ter e la responsabilità solidale di cui
all’articolo 50, comma 2. Il vincolo di destinazione d’uso rimane in
vigore fino alla modifica della destinazione urbanistica della zona nel
piano urbanistico comunale. In tal caso l’ente assegnante provvede anche
alla cancellazione dell’annotazione nel libro fondiario.
10. Tutte le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assegnazioni senza previo esproprio di cui all’articolo 46, comma 3. Si
può prescindere anche dall’assegnazione in presenza di un immobile,
destinato a un impianto ammesso in zona produttiva e che già veniva
utilizzato a scopo produttivo, che non è stato espropriato.”
9. Dopo l’articolo 49 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 49-bis e 49-ter:
“Art. 49-bis (Prezzo d’assegnazione) - 1. Il prezzo di assegnazione è
determinato dall’ente assegnante sulla base della stima del valore di
mercato effettuata annualmente dall’Ufficio Estimo provinciale. Il
prezzo di assegnazione tiene conto:
a) della diminuzione del valore determinata dagli obblighi di legge di
cui all’articolo 49-ter;
b) dei costi eventualmente sostenuti dall’ente assegnante per la
predisposizione del piano di attuazione di cui all’articolo 47 e per
l’urbanizzazione di cui all’articolo 48;
c) delle agevolazioni spettanti all’impresa per l’acquisto e
l’urbanizzazione dell’immobile.
2. L’impresa assegnataria corrisponde il prezzo di assegnazione, previa
richiesta dell’ente assegnante, entro i termini stabiliti per il
pagamento.
3. Prima dell’assegnazione, ai sensi dell’articolo 49, comma 3, l’ente
assegnante può richiedere alle imprese individuate come assegnatarie un
acconto nella misura massima del 25 per cento del prezzo di assegnazione
previsto. In caso di rinuncia all’assegnazione da parte delle imprese
individuate come assegnatarie, quest’importo o una parte a copertura
delle spese viene trattenuto dall’ente assegnante a titolo di sanzione
per l’aggravio e il ritardo causati alla procedura di assegnazione.
4. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 50,
allegate tabelle A e B, dal prezzo d’assegnazione vengono dedotte anche
le agevolazioni concesse direttamente all’impresa assegnataria per
l’acquisto dell’immobile.
Art. 49-ter (Obblighi di legge per l’assegnatario) - 1. Gli immobili
assegnati e gli edifici ivi realizzati devono essere adibiti
all’esercizio di attività ammesse in zone produttive. Per venti anni
dalla loro assegnazione non possono essere alienati, affittati o locati
e sugli stessi non possono essere costituiti diritti reali o altri
diritti di godimento. La cessione da parte di società di persone o di
società di capitali assegnatarie di quote, partecipazioni o azioni è
consentita nella misura massima del 49 per cento.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le imprese
assegnatarie, previa comunicazione, possono:
a) affittare, locare o concedere diritti di godimento ad imprese che
svolgono attività ammessa nella zona produttiva, nella misura massima
del 15 per cento dell’immobile assegnato o del volume edilizio ivi
realizzato;
b) costituire ipoteche a garanzia dei finanziamenti relativi
all’attività aziendale e servitù di pubblico interesse;
c) cedere o affittare l’immobile assegnato insieme all’impresa a parenti
fino al terzo grado, ad affini fino al terzo grado in linea retta o al
coniuge di uno dei titolari dell’impresa;
d) cedere l’immobile assegnato per l’esercizio di un’attività ammessa in
zona produttiva a società che partecipano all’impresa assegnataria per
almeno il 51 per cento, a società che sono partecipate dall’impresa
assegnataria per almeno il 51 per cento o a società che sono collegate
con l’assegnataria in modo che vi sia una coincidenza dell’assetto
societario di almeno il 51 per cento.
3. Le imprese assegnatarie, previa richiesta, possono derogare alle
disposizioni di cui al comma 1:
a) quando la realizzazione del complesso aziendale viene affidata ad
un’impresa di locazione finanziaria tramite costituzione del diritto di
superficie;
b) quando la proprietà dell’area assegnata e/o dell’edificio ivi
realizzato viene ceduta a un’impresa di locazione finanziaria al fine di
ottenere un finanziamento tramite leasing;
c) quando il proseguimento dell’attività aziendale da parte dell’impresa
assegnataria diventa impossibile o sia seriamente compromesso a causa di
un incidente, di pensionamento, di malattia o di morte;
d) in casi motivati cui si riconduce un’importanza straordinaria e
strategica sotto il profilo dei posti di lavoro e del tessuto
economico.”
10. L’articolo 50 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 50 (Sanzioni) - 1. In caso di mancata osservanza delle
disposizioni di cui agli articoli relativi alle zone produttive si
applicano le sanzioni di cui alle allegate tabelle A e B.
2. Nel caso in cui, prima del decorso del termine obbligatorio di venti
anni, l’impresa assegnataria alieni in tutto o in parte l’immobile
assegnato o l’edificio ivi realizzato, o costituisca diritti reali sugli
stessi o ceda quote, partecipazioni o azioni, l’impresa assegnataria e
l’acquirente rispondono in solido nei confronti dell’ente assegnante per
il pagamento delle sanzioni.
3. Qualora l’assegnatario abbia pagato le sanzioni previste, si può
prescindere dalla revoca dell’assegnazione in caso di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata nonché liquidazione
coatta amministrativa.
4. Qualora l’impresa assegnataria alieni l’immobile assegnato e gli
edifici ivi realizzati a causa di una crescita dimensionale
dell’attività tale da rendere necessario il trasferimento della sede
dell’azienda, se quest’ultimo non avviene in altre province o
all’estero, o a causa dell’incompatibilità dell’attività dell’impresa
con le altre attività esercitate nella zona, l’ente assegnante può
ridurre le sanzioni previste del 50 per cento.”
11. Dopo l’articolo 50 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 50-bis (Revoca dell’assegnazione) - 1. Nei casi di cui
all’articolo 50, allegata tabella A, l’assegnazione viene revocata. La
deliberazione di revoca costituisce titolo per l’iscrizione del diritto
di proprietà a favore dell’ente assegnante o per la cancellazione del
diritto di superficie nel libro fondiario.
2. Deliberata la revoca, tutti i diritti relativi ai beni immobili
interessati si possono far valere non più sui medesimi, ma sull’importo
dovuto per la restituzione. L’ente competente notifica entro 60 giorni
la delibera di revoca a tutti i creditori risultanti dal libro fondiario
al momento della revoca stessa. In caso di controversie, il relativo
importo rimane depositato presso il tesoriere dell’ente fino alla
definizione delle stesse. L’ente assegnante può pagare il relativo
importo verso prestazione di una garanzia ritenuta idonea.
3. La Giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il
comune o i comuni consorziati devono avviare la procedura di revoca, con
riserva d’intervento sostitutivo ai sensi dell’ordinamento dei comuni.
4. In caso di revoca dell’assegnazione ai sensi dell’articolo 50,
allegata tabella A, lettere a), b) o c), il prezzo dovuto
all’assegnatario per la restituzione dell’immobile è pari a quello
corrisposto dal medesimo in sede di assegnazione. L’importo per le
eventuali opere di urbanizzazione o per gli eventuali edifici ivi
realizzati consiste nel giusto prezzo che gli stessi, a giudizio
dell’ufficio estimo provinciale, avrebbero avuto in una libera
contrattazione di compravendita al momento della revoca. Dagli importi
di cui sopra vanno detratti i vantaggi economici di qualsiasi genere
concessi da enti pubblici per l’acquisizione e l’apprestamento
dell’immobile e la costruzione degli edifici, così come il 30 per cento
del valore di mercato stimato, a titolo di sanzione, per il mancato
rispetto di quanto dichiarato nell’atto unilaterale d’obbligo di cui
all’articolo 49, comma 4.
5. L’ente assegnante può procedere alla revoca dell’assegnazione anche
in caso di cessazione dell’attività o di interruzione dell’attività per
più di due anni, ai sensi dell’articolo 50, allegata tabella A, lettera
d), se l’interruzione non è determinata dalla ristrutturazione o
riorganizzazione dell’impresa. In tal caso il prezzo dovuto all’impresa
interessata per la restituzione dell’immobile nonché per gli eventuali
edifici già esistenti sull’immobile al momento dell’assegnazione è pari
a quello corrisposto dalla medesima in sede di assegnazione, rivalutato
in base agli indici del costo della vita accertati dall’Istituto
provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano.
L’importo per le opere di urbanizzazione o per gli edifici eventualmente
costruiti consiste nel giusto prezzo che gli stessi, a giudizio
dell’ufficio estimo provinciale, avrebbero avuto in una libera
contrattazione di compravendita al momento della revoca
dell’assegnazione. Dall’importo così determinato vanno detratti a titolo
di sanzione, per il mancato utilizzo dell’immobile assegnato, gli
importi che l’impresa interessata avrebbe dovuto pagare all’ente
assegnante in caso di vendita dell’immobile stesso al momento
dell’interruzione dell’attività, nonché i vantaggi economici di
qualunque genere concessi da enti pubblici per la realizzazione degli
edifici.”
12. L’articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 51 (Procedura contrattuale) - 1. In casi particolarmente motivati
gli enti competenti per le aree produttive possono prescindere in tutto
o in parte dall’esproprio degli immobili e possono stipulare con i
proprietari degli immobili o con coloro che su questi ultimi abbiano un
diritto reale di godimento di durata almeno decennale - direttamente o
tramite la società Business Location Alto Adige - un contratto di durata
decennale. Un analogo contratto può essere stipulato anche fra la
società Business Location Alto Adige, quale proprietaria dell’immobile,
e l’impresa che si deve insediare.
2. Il contratto disciplina le condizioni fondamentali di utilizzo
dell’immobile a tutela del raggiungimento degli obiettivi urbanistici e
di politica economica. In particolare esso disciplina:
a) il termine entro il quale dovrà essere iniziata l’attività ammessa in
zona produttiva e il proseguimento della stessa;
b) l’eventuale esclusione di determinate attività e l’eventuale obbligo
di rispettare particolari limitazioni e standard ambientali e standard
per le emissioni;
c) la predisposizione del piano di attuazione e la realizzazione
dell’urbanizzazione dell’immobile con l’obbligo di cedere le aree
necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e di partecipare
proporzionalmente ai costi di urbanizzazione;
d) in caso di alienazione, l’obbligo di prevedere nel relativo atto di
cessione il subentro dell’acquirente nel contratto in oggetto;
e) le sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto degli accordi
contrattuali;
f) l’opzione d’acquisto ai sensi del comma 3 e il diritto di prelazione
di cui al comma 4.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), all’ente competente è riconosciuta per la durata del
contratto un’opzione di acquisto dell’immobile e degli edifici ivi
realizzati. Il prezzo di acquisto corrisponde al valore di mercato
stimato, ridotto del 30 per cento a titolo di sanzione.
4. In caso di alienazione dell’immobile e degli edifici ivi realizzati,
entro 10 anni dalla sottoscrizione del contratto, all’ente competente
spetta un diritto di prelazione. Tale diritto di prelazione viene
iscritto nel libro fondiario.”
13. Dopo l’articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 51-bis e 51-ter:
“Art. 51-bis (Business Location Alto Adige) - 1. La società Business
Location Alto Adige, la cui costituzione è stata autorizzata con legge
provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, ha come scopo la promozione
territoriale dell’Alto Adige come zona per insediamenti economici, così
come l’incremento della produttività e di posti di lavoro qualificati,
in particolar modo tramite l’insediamento di imprese produttive con
possibilità di futuro sviluppo.
2. I principali ambiti di intervento della società sono la promozione
territoriale dell’Alto Adige, l’acquisto e l’amministrazione di immobili
produttivi, l’insediamento di imprese e l’urbanizzazione delle zone
produttive. Gli enti competenti per le zone produttive possono delegare
alla società Business Location Alto Adige l’espletamento di fasi della
procedura di assegnazione e di quella contrattuale.
3. L’insediamento delle imprese ad opera della società Business Location
Alto Adige avviene tramite la procedura contrattuale di cui all’articolo
51 e sulla base di criteri fissati dalla Giunta e che pongono
particolare attenzione all’insediamento di quelle imprese che,
conformemente al programma provinciale per l’innovazione, operano in
settori di rilievo strategico da un punto di vista politico-economico.
Nelle zone produttive di interesse comunale la società Business Location
Alto Adige può insediare imprese solo su richiesta o con il consenso del
comune interessato.
4. Ai fini dell’insediamento di imprese e dell’acquisizione di
investimenti diretti di imprese, la società può, nell’ambito di un
programma annuale approvato dalla Giunta provinciale, acquisire,
costruire o demolire, utilizzare o rendere utilizzabili immobili
produttivi. La Giunta Provinciale può trasferire, anche a titolo
gratuito, alla società Business Location Alto Adige la proprietà o la
disponibilità di immobili.
Art. 51-ter (Disposizioni transitorie) - 1. Qualora imprese in zone per
insediamenti produttivi, scaduti tutti i vincoli connessi
all’assegnazione, interrompano l’attività aziendale per oltre tre anni,
gli enti competenti per la zona produttiva possono stabilire un termine
entro il quale deve essere ripresa l’attività aziendale. Decorso
inutilmente il termine stabilito può essere avviata la procedura di
esproprio, salvo che l’interruzione dell’attività aziendale sia
determinata dall’attuazione di progetti di ristrutturazione o di
riconversione dell’azienda.
2. Le nuove disposizioni di cui agli articoli 49-ter e 50, che siano più
favorevoli per l’assegnatario, sono applicabili anche retroattivamente
ad assegnazioni già disposte e sostituiscono quelle parti delle
convenzioni già stipulate che non siano compatibili con le stesse.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 50-bis si applicano ai
procedimenti di revoca avviati dopo l’entrata in vigore di tale
articolo.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle
procedure di assegnazione per le quali all’entrata in vigore
dell’articolo 49, comma 4, non sia ancora stata sottoscritta la
convenzione prevista. Ai sensi dell’articolo 49, comma 4, la convenzione
è sostituita dall’atto unilaterale d’obbligo.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 51 si applicano alle zone
produttive per le quali all’entrata in vigore di tale articolo non sia
ancora stata avviata alcuna procedura di esproprio.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 44, comma 3, 44-quater, comma 1,
e 46, comma 2, si applicano alle zone produttive per le quali al momento
dell’entrata in vigore di tali articoli non sia ancora stata adottata la
proposta del piano di attuazione.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 47 trovano applicazione per le
zone produttive per le quali all’entrata in vigore di tale articolo non
sia ancora stata avviata la procedura per la predisposizione del piano
d’attuazione.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 44-ter si applicano anche alle
zone per insediamenti produttivi già ed ancora definite di completamento
o di espansione nei piani urbanistici comunali.”
ARTICOLO 14
1. Il comma 1 dell’articolo 53 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. In attesa dell’entrata in vigore del piano di recupero sono
consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
dell’articolo 59.”
2. Dopo l’articolo 55 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 55-bis (Piano di riqualificazione urbanistica) - 1. Il comune può
individuare nel piano urbanistico comunale aree ove per necessità di
riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale si renda necessario
nell’interesse pubblico un intervento organico ed unitario con il
possibile concorso di risorse pubbliche e private. Tali zone di
riqualificazione urbanistica possono essere individuate all’interno del
centro edificato ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15
aprile 1991, n. 10, devono avere un’estensione complessiva non inferiore
a 2 ettari e non possono interessare, se non marginalmente ed in quanto
necessarie per assicurare l’unitarietà e la funzionalità
dell’intervento, le zone di verde agricolo.
2. Per queste aree deve essere predisposto, nell’interesse pubblico di
migliorare la qualità dell’ambiente e del tessuto urbanizzato, un piano
di riqualificazione urbanistica (PRU), che può includere una pluralità
di funzioni e prevedere in particolare il riordino e il completamento
degli insediamenti e delle infrastrutture primarie e secondarie e il
riuso di immobili irrazionalmente dislocati o utilizzati.
3. Nell’individuazione di tali zone nel piano urbanistico comunale
devono essere definiti:
a) la densità edilizia territoriale riferita all’intera zona;
b) i rapporti minimi e massimi relativi alle destinazioni d’uso
prevalenti, garantendo un assetto polifunzionale della zona;
c) criteri prestazionali oggettivi relativi alla qualità urbanistica,
architettonica ed ambientale, adatti a garantire in generale la
sostenibilità degli interventi.
4. Il piano di riqualificazione urbanistica è predisposto dal comune
ovvero presentato al comune da soggetti pubblici o privati,
singolarmente o associati tra loro, che siano proprietari di almeno tre
quarti dell’area compresa nel piano. Il piano di riqualificazione
urbanistica è approvato secondo le disposizioni ed agli effetti di cui
all’articolo 55.
5. La Giunta provinciale, di concerto con il comune, può procedere di
propria iniziativa sia all’individuazione della zona nel piano
urbanistico comunale che alla redazione, approvazione e attuazione del
piano di riqualificazione urbanistica, qualora siano interessate
competenze della Provincia e comunque nel caso di aree delle stazioni
ferroviarie o aree militari.
6. Per le aree interessate dal piano di riqualificazione urbanistica si
applica il principio di perequazione urbanistica, da attuarsi tramite
convenzione urbanistica di cui all’articolo 40-bis. La perequazione
urbanistica è basata sui valori iniziali degli immobili compresi
nell’area interessata dal piano di riqualificazione urbanistica e deve
garantire che tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti partecipino,
in proporzione a questi valori, sia ai benefici che agli oneri. In
particolare:
a) vengono confermati i diritti edificatori derivanti da edifici
esistenti, anche se previsti in demolizione e ricostruzione o con altra
collocazione dal piano di riqualificazione urbanistica, a condizione che
la loro destinazione d’uso rientri tra quelle indicate e nei limiti
previsti al comma 3;
b) viene riconosciuto un indice di densità edilizia pari a 1,5 metri
cubi/metri quadrati, riferita ai singoli lotti, ai proprietari delle
aree inedificate o di aree sulle quali insistono fabbricati con
destinazione che non rientri tra quelle previste al comma 3;
c) la maggior quota di cubatura derivante dall’indice di densità
edilizia territoriale assegnato all’area è attribuita al comune;
d) nel caso in cui la proprietà delle aree sia in parte o totalmente già
pubblica, la quota parte di cubatura non utilizzata per opere e
insediamenti di interesse pubblico potrà essere alienata tramite
procedura ad evidenza pubblica.”
3. Il comma 3 dell’articolo 59 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Edifici siti in zone residenziali non soggette a un piano
d’attuazione possono essere demoliti e ricostruiti nei limiti della
cubatura e dell’altezza preesistenti, rispettando però gli altri
parametri di edificabilità previsti dal piano urbanistico comunale.
Qualora le distanze dai confini e dalle costruzioni esistenti siano
inferiori a quelle prescritte dal piano urbanistico comunale le distanze
esistenti non possono essere ridotte. Vanno comunque osservate le
distanze prescritte dal codice civile.”
ARTICOLO 15
1. Il comma 2-bis dell’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“2-bis. Reti antigrandine possono essere installate senza autorizzazione
paesaggistica e senza concessione edilizia, previa denuncia di inizio
attività. La denuncia è in ogni caso esente da tasse e imposte. La
Giunta provinciale, dopo aver acquisito pareri redatti tenendo conto
della tutela del paesaggio e delle esigenze dell’agricoltura, determina
i colori delle reti antigrandine ammessi. Chiunque installi reti di
colore diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
della somma da 5.000 euro a 10.000 euro per ettaro ed è altresì tenuto
alla rimozione delle reti entro il termine stabilito dall’autorità
competente. In caso di mancata rimozione delle reti entro il termine di
cui sopra, il comune territorialmente competente procede d’ufficio
addebitando le relative spese all’autore dell’infrazione. L’irrogazione
delle sanzioni spetta al sindaco del comune territorialmente
competente.”
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“4-bis. In caso di interventi su edifici esistenti, ivi compresa la loro
demolizione e ricostruzione, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione in
ragione dell’incremento del carico urbanistico. I comuni con regolamento
di cui all’articolo 73, comma 2, stabiliscono i relativi criteri,
tenendo conto dell’aumento della superficie utile e del cambiamento
della destinazione d’uso.”
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“9. Nel regolamento di esecuzione sono disciplinati i casi in cui la
concessione edilizia è rilasciata per un determinato utilizzo e a tempo
determinato e, cessato l’utilizzo, la costruzione deve essere eliminata.
Se la costruzione non viene eliminata entro sei mesi dalla cessazione
dell’utilizzo, il comune provvede ai sensi del capo VIII.”
4. L’articolo 67 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 67 (Impianti di interesse provinciale) - 1. Gli impianti per lo
smaltimento dei rifiuti e quelli per la depurazione delle acque di
rifiuto, realizzati da parte dell’amministrazione provinciale sulla base
di programmi stabiliti dalla Provincia, nonché tutte le opere sanitarie
e sociali e le infrastrutture di qualsiasi natura di interesse
sovracomunale e di competenza dell’amministrazione e/o di interesse
provinciale, ivi comprese le costruzioni universitarie, non sono
subordinati a concessione edilizia. La conformità dei progetti con il
piano urbanistico del comune territorialmente competente e con la
presente legge viene accertata dall’assessore provinciale
all’urbanistica, sentito il sindaco territorialmente competente che deve
comunicare la sua presa di posizione entro il termine perentorio di 60
giorni; in mancanza della presa di posizione l’assenso si intende
acquisito. L’autorizzazione relativa alla tutela del paesaggio, ove
prescritta, viene richiesta dall’assessore all’urbanistica presso
l’autorità provinciale competente.“
ARTICOLO 16
1. Il comma 1 dell’articolo 70 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. La concessione è data dal sindaco a chi abbia il titolo per
richiederla, previo parere della commissione edilizia comunale e con le
modalità, con la procedura e con gli effetti di cui alla presente legge,
in conformità alle previsioni del piano urbanistico comunale e del
regolamento edilizio.”
2. Il comma 2 dell’articolo 70 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Per gli immobili di proprietà dello Stato, della Regione, della
Provincia o del comune, la concessione può essere data anche a coloro
che siano muniti di titolo al godimento del bene rilasciato dai
competenti organi dell’amministrazione.”
3. L’articolo 71 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così
sostituito:
“Art. 71 (Concessione in deroga) - 1. Il rilascio di concessioni
edilizie in applicazione di disposizioni che consentono alle
amministrazioni di derogare alle norme del regolamento edilizio e alle
norme di attuazione dei piani urbanistici, è subordinato al preventivo
nulla osta dell’assessore provinciale competente, della ripartizione
provinciale ai beni culturali nonché dell’autorità preposta alla tutela
della strada, in quanto competenti.
2. Le concessioni in deroga di cui al comma 1 possono essere rilasciate
per edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico nonché, in caso
di necessità derivante da ritrovamenti archeologici, anche per edifici
ed impianti diversi.”
ARTICOLO 17
1. L’articolo 75 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, é così sostituito:
“Art. 75 (Determinazione del contributo sul costo di costruzione) - 1.
La quota parte del contributo di concessione commisurato al costo di
costruzione è variabile fino al tre per cento del costo di costruzione
per metro cubo di cui all’articolo 73 ed è determinata dal consiglio
comunale con regolamento, tenendo conto in particolar modo della
destinazione d’uso e dell’ubicazione delle costruzioni. Per la
costruzione di edifici con destinazione “abitazione” la quota del
contributo di concessione commisurata al costo di costruzione ammonta al
15 per cento del costo di costruzione, salvo diversa disciplina nel
regolamento comunale; il volume abitativo nella sede del maso chiuso,
eccedente quello esonerato dalla quota del contributo di concessione
commisurato al costo di costruzione, è soggetto ad un contributo fino al
tre per cento.
2. Agli effetti della presente legge si distinguono le seguenti
destinazioni d’uso di costruzioni:
a) abitazione;
b) attività terziaria eccettuato il commercio;
c) commercio al dettaglio;
d) attività produttiva e commercio all’ingrosso;
e) agricoltura;
f) opere di interesse pubblico;
g) abitazione convenzionata.
3. Cambiamenti di destinazione d’uso nell’ambito delle categorie di cui
al comma 2 sono urbanisticamente rilevanti e quindi il cambiamento di
destinazione d’uso di costruzioni esistenti nonché di aree, anche se
attuato senza interventi edilizi, è considerato variante essenziale ai
sensi dell’articolo 82, comma 2, e, se attuato senza concessione
edilizia, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al
doppio del costo di costruzione delle parti dell’opera rispettivamente
dei costi di costruzione in misura semplice delle aree abusivamente
trasformate stabilito in base all’articolo 73. Agli effetti della
presente legge la locazione temporanea di uffici alla pubblica
amministrazione non è considerata cambiamento della destinazione d’uso.
4. Con deliberazione della Giunta provinciale vengono stabilite le
attività economiche che possono essere esercitate anche nelle
abitazioni.”
2. L’articolo 76 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 76 (Esonero dal contributo sul costo di costruzione) - 1. La quota
del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione non è
comunque dovuta nei seguenti casi:
a) per le costruzioni di fabbricati rurali di cui all’articolo 107,
comma 1, nella misura necessaria per la razionale conduzione
dell’azienda;
b) per la costruzione della propria abitazione stabile nella misura
massima di 495 metri cubi;
c) per il volume demolito e ricostruito, qualora non venga modificata la
destinazione urbanistica;
d) per la cubatura soggetta al vincolo di cui all’articolo 79;
e) per edifici e attrezzature pubblici.
2. L’esenzione di cui alla lettera b) del comma 1 è applicabile
esclusivamente a favore di persone che abbiano la loro residenza
anagrafica in un comune del territorio provinciale, non siano
proprietarie, usufruttuarie o titolari del diritto d’uso su un alloggio
della dimensione minima di 495 metri cubi e che non abbiano mai fruito
dell’esenzione qui prevista. Se il richiedente è proprietario di
un’abitazione la cui dimensione è inferiore a 495 metri cubi e non ha
mai fruito dell’esonero dal contributo sul costo di costruzione ovvero
ha già usufruito di tale esonero anche se non è piú proprietario di
detta abitazione, il previsto esonero viene applicato sulla differenza.
Il richiedente la concessione deve allegare alla domanda la relativa
dichiarazione e impegnarsi a trasferire la propria residenza
nell’abitazione a lavori ultimati. Se, entro un anno dal rilascio della
licenza d’uso, la residenza non è stata trasferita nell’abitazione, è
dovuta la quota del contributo di concessione commisurato al costo di
costruzione.
3. Chi acquista un’abitazione, è in possesso dei requisiti e adempie
alle condizioni di cui al comma 2, ha diritto al rimborso della quota
del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione per
tale abitazione fino a 495 metri cubi, purché l’acquisto avvenga entro
un anno dal rilascio della licenza d’uso rispettivamente dal pagamento
della quota del contributo di concessione commisurata al costo di
costruzione.”
3. Il comma 1 dell’articolo 77 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, è così sostituito:
“1. I volumi tecnici e le opere necessarie per adeguare edifici
esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione degli incendi e
di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati
in deroga agli indici di edificazione contenuti nei piani urbanistici
comunali o nei piani di attuazione e sono esenti dal contributo di
concessione di cui all’articolo 73. Sono altresì esentati dal contributo
di concessione di cui all’articolo 73 i volumi tecnici derivanti da
nuovi impianti o da modifiche di impianti esistenti, realizzati a
partire dal 1° gennaio 1996 da imprese industriali per adeguarsi alle
prescrizioni delle vigenti normative in materia ecologica.”
4. Il comma 3 dell’articolo 78 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, è così sostituito:
“3. Nelle zone residenziali e nel verde agricolo, per la cubatura
destinata alle attività produttive o al commercio all’ingrosso, il
contributo di urbanizzazione secondaria non è dovuto, se il richiedente
la concessione mediante atto unilaterale d’obbligo autorizza il comune
ad annotare nel libro fondiario il vincolo di costruzione destinata ad
impianto produttivo. Il vincolo deve essere annotato prima del rilascio
della licenza d’uso a cura del comune e a spese del concessionario.”
ARTICOLO 18
1. L’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 79 (Edilizia convenzionata) - 1. Abitazioni convenzionate devono
essere occupate per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario
da parte di persone aventi, al momento del rilascio della concessione
edilizia, la residenza anagrafica in un comune della provincia e che non
siano o i cui componenti il nucleo familiare non siano proprietari di
un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località
facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero non
siano titolari del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale
abitazione. Se l’abitazione viene occupata da due coniugi in regime di
comunione legale dei beni, è sufficiente che uno di essi sia in possesso
dei requisiti per la residenza anagrafica al momento del rilascio della
concessione edilizia. Alle persone indicate nel primo periodo sono
equiparate, per quanto riguarda la residenza, le persone residenti o
aventi il posto di lavoro in un comune della provincia da almeno cinque
anni al momento dell’occupazione dell’abitazione. Il canone di locazione
nei primi venti anni non può essere superiore al canone di locazione
provinciale, determinato ai sensi dell’articolo 7 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, salvo che il proprietario
corrisponda, anche dopo il rilascio della licenza d’uso, il contributo
di concessione commisurato al costo di costruzione pari al 15 per cento
dell’importo vigente al momento della presentazione della relativa
domanda.
2. Nei casi di convenzionamento, la concessione edilizia può essere
rilasciata soltanto a condizione che il concessionario, con un atto
unilaterale d’obbligo o con una convenzione, autorizzi il comune a far
annotare il vincolo di cui al presente articolo nel libro fondiario.
L’annotazione è richiesta dal comune a spese del concessionario.
3. L’abitazione deve essere occupata entro un anno dal rilascio della
licenza d’uso. Entro il medesimo termine l’acquirente o il conduttore e
i loro familiari devono trasferire la loro residenza anagrafica
nell’abitazione.
4. Qualora l’abitazione convenzionata dovesse rendersi libera, dovrà
essere occupata entro sei mesi da persone aventi diritto. Il fatto che
l’abitazione si sia resa libera, deve essere comunicato al comune entro
trenta giorni. Se la comunicazione non avviene o avviene in ritardo si
applica una sanzione pecuniaria pari a 500 euro.
5. Se l’abitazione non è occupata o non viene nuovamente occupata entro
il termine di cui ai commi 3 e 4, ciò deve essere comunicato al comune
entro 30 giorni dalla scadenza del termine. In tal caso il proprietario
è obbligato ad affittare l’abitazione al canone di locazione provinciale
all’Istituto per l’edilizia sociale o a persone indicate dal comune.
L’indicazione del comune ovvero la dichiarazione da parte dell’Istituto
per l’edilizia sociale della volontà di prendere in locazione
l’abitazione, acquista efficacia dopo 30 giorni dalla comunicazione,
salvo che entro tale termine l’abitazione non sia occupata da persone
aventi diritto scelte dal proprietario.
6. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni di cui al
comma 1.
7. Se un’abitazione convenzionata soggetta al vincolo di cui al comma 1
è occupata da persone non aventi diritto, per la durata dell’illegittima
occupazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due
volte e mezzo l’ammontare del canone di locazione provinciale. Se
l’abitazione illegittimamente occupata non è resa libera entro sei mesi
dalla contestazione dell’occupazione abusiva, viene applicata
un’ulteriore sanzione pecuniaria pari a quattro volte l’ammontare del
canone di locazione provinciale. Nelle zone turistiche fortemente
sviluppate le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 1 le abitazioni convenzionate
possono essere utilizzate anche come case-albergo per lavoratori,
studenti o portatori di handicap nonché come comunità-alloggio e alloggi
protetti.
9. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 e al fine di facilitare la
libera circolazione dei lavoratori, le abitazioni convenzionate possono
essere occupate, per la durata del rapporto di lavoro, da lavoratori che
siano titolari di un regolare contratto di lavoro nel territorio
provinciale. Tali abitazioni possono altresì essere occupate per la
durata del rapporto di lavoro da cittadini di stati non appartenenti
all’Unione europea o da apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio
della provincia e titolari di un regolare contratto di lavoro.
10. Per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
in questo articolo e nella convenzione o nell’atto unilaterale d’obbligo
si applica l’articolo 91.
11. I comuni devono tenere un pubblico registro delle abitazioni
convenzionate, nel quale sono tenute distinte le abitazioni realizzate
senza
agevolazioni edilizie provinciali e quelle recuperate con agevolazioni
edilizie provinciali. A tal fine l’amministrazione provinciale comunica
ai comuni i nominativi dei beneficiari di agevolazioni edilizie.
12. La convenzione e l’atto unilaterale d’obbligo possono essere
autenticati dal segretario del comune interessato.
13. I requisiti per l’occupazione di un’abitazione convenzionata possono
essere dimostrati esclusivamente mediante una certificazione ufficiale o
i relativi documenti in originale o copia fotostatica.
14. Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti ulteriori criteri.“
2. L’articolo 79-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 79-bis (Cancellazione del vincolo di cui all’articolo 79) - 1. Il
consiglio comunale delibera a maggioranza dei due terzi un regolamento
in cui disciplina se ed in quali casi sia ammissibile la cancellazione
del vincolo di cui all’articolo 79. Questo regolamento deve essere
approvato dalla Giunta provinciale.
2. Nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1 il proprietario
di alloggi convenzionati non occupati ha la possibilitá di richiedere la
cancellazione del vincolo di cui all’articolo 79.
3. Presupposto per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario è il
pagamento di un importo che nei comuni economicamente depressi
corrisponde al 25 per cento del costo di costruzione, e nei restanti
comuni al 90 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle
abitazioni convenzionate, per il cui recupero siano state utilizzate le
agevolazioni edilizie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera G), della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
5. Il presente articolo non si applica fin tanto che non venga emanato
il regolamento di cui al comma 1.”
ARTICOLO 19
1. I commi 3 e 6 dell’articolo 84 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili soggetti a vincolo
di tutela storico-artistica o di tutela del paesaggio, l’amministrazione
competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione
di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso,
indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario
organismo edilizio, e irroga una sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000
euro.
6. È comunque dovuto il contributo di concessione.”
2. I commi 3 e 3-bis dell’articolo 85 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“3. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria è subordinato al
pagamento del contributo di urbanizzazione e del contributo sul costo di
costruzione nella misura del 15 per cento nonché al pagamento di una
sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria corrisponde al 25 per cento
del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73.
3-bis. Qualora la costruzione abusivamente realizzata sia conforme
solamente al momento della presentazione della domanda di concessione in
sanatoria agli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti e
non in contrasto con quelli adottati, la concessione in sanatoria può
essere rilasciata solamente qualora venga pagato il contributo di
urbanizzazione ed il contributo sul costo di costruzione nella misura
del 15 per cento nonché una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria
corrisponde al 50 per cento del costo di costruzione per metro cubo di
cui all’articolo 73.”
3. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 85 della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti
commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies:
“3-ter. Qualora si tratti di costruzioni che non formano cubatura ma
esclusivamente superficie coperta, la concessione edilizia in sanatoria
può essere rilasciata solamente se viene versato al comune, a titolo di
sanzione pecuniaria, per ogni metro quadrato di superficie coperta un
importo pari al cinque per cento del costo di costruzione per metro
quadrato di cui all’articolo 73.
3-quater. Se si tratta di costruzioni abusive che comportano un
cambiamento di destinazione d’uso, dall’importo determinato ai sensi dei
commi 3 e 3-bis possono essere detratti gli importi dei contributi di
urbanizzazione già versati al comune per la medesima opera.
3-quinquies. Se si tratta di opere e interventi non valutabili in
termini di superficie coperta o di cubatura, la concessione edilizia in
sanatoria può essere rilasciata solamente se viene versato al comune, a
titolo di sanzione pecuniaria, un importo pari al due per cento del
costo di costruzione e comunque nella misura minima di euro 1.000.”
4. Il comma 1 dell’articolo 86 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, è così sostituito:
„1. Non si procede alla demolizione ovvero all’applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di
varianti, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non
comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non
modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole
unità immobiliari nonché il numero di queste ultime e sempre che non si
tratti di immobili soggetti a vincolo di tutela storico - artistica o di
tutela del paesaggio.”
5. Il comma 1 dell’articolo 88 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. In caso di annullamento della concessione edilizia e qualora non sia
possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, il
sindaco applica per le costruzioni eseguite o per parti di esse una
sanzione pecuniaria pari all’80 per cento del costo di costruzione per
metro cubo di cui all’articolo 73. Nel caso in cui la costruzione
costituisca abitazione per il fabbisogno abitativo primario del
richiedente e costui assuma gli obblighi relativi all’edilizia
convenzionata di cui all’articolo 79, la sanzione pecuniaria è pari al
60 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo
73.”
ARTICOLO 20
1. La rubrica dell’articolo 90 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, è così sostituita: “Responsabilità del titolare della
concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
nonché del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio
attività”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 90 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
“3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio
di attività edilizia ai sensi dell’articolo 132 il progettista assume la
qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi
degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non
veritiere nella relazione allegata alla denuncia di inizio lavori, il
sindaco ne dà comunicazione alla competente autorità giudiziaria e al
competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni
disciplinari.”
3. Il comma 2 dell’articolo 97 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, è così sostituito:
“2. Il richiedente il servizio di cui al comma 1 è tenuto ad allegare
alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente gli estremi della
concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della
concessione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle
somme dovute a titolo di oblazione per intero nell’ipotesi dell’articolo
85 e, limitatamente alle prime due rate, nell’ipotesi dell’articolo 29
della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4. Ogni contratto stipulato
in difetto di tali dichiarazioni ai sensi dell’articolo 48 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è nullo e il
funzionario dell’azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione
del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.500
euro a 7.500 euro.”
ARTICOLO 21
1. Nel testo in lingua tedesca dell’articolo 99 della legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e anche nella rubrica dell’articolo
la parola: “Baukostenabgabe“ è sostituita dalla parola: “Konzessionsgebühr“.
2. L’articolo 100 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così
sostituito:
“Art. 100 (Sanzioni penali) - 1. Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la Provincia
autonoma di Bolzano applica per le violazioni edilizie le sanzioni
penali stabilite dalle leggi dello Stato.”
3. L’articolo 105 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così
sostituito:
“Art. 105 (Ricorso popolare) - 1. Avverso autorizzazioni o esecuzioni di
opere in contrasto con le disposizioni della presente legge, con i
regolamenti o con quanto previsto e prescritto dai piani approvati, ogni
cittadino può ricorrere entro 30 giorni alla Giunta provinciale. La
Giunta provinciale provvede entro 90 giorni dalla presentazione del
ricorso, su parere vincolante della commissione urbanistica provinciale
alla cui seduta in tal caso partecipa con diritto di voto il funzionario
di cui all’articolo 2, comma 4, se necessario, con l’annullamento della
concessione e con l’emanazione diretta dei provvedimenti di cui
all’articolo 89.”
ARTICOLO 22
1. Il comma 1 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Verde agricolo: nelle zone con funzione agricola è consentita, nella
misura strettamente necessaria per la razionale conduzione dell’azienda
agricola, la costruzione di fabbricati rurali. Per fabbricati rurali si
intendono le costruzioni ad uso aziendale per il ricovero del bestiame e
per il deposito degli attrezzi nonché le costruzioni e gli impianti per
la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del
luogo e per la preparazione e vendita diretta dei propri prodotti nonché
gli apiari, come definiti nel regolamento di esecuzione, se realizzati
da coltivatori diretti singoli o da proprietari di aziende agricole. Gli
apiari didattici possono essere costruiti anche da parte delle
associazioni di apicoltori. I suddetti fabbricati rurali non possono in
nessun caso essere adibiti ad altra destinazione. Con delibera della
Giunta provinciale sono stabilite direttive per il calcolo delle
dimensioni ammissibili. Nei comuni individuati con delibera della Giunta
provinciale, la Giunta provinciale, su richiesta del comune e dopo
l’acquisizione dei pareri della commissione urbanistica provinciale e
della ripartizione agricoltura, può rilasciare l’autorizzazione a
considerare anche superfici situate in comuni fuori dai confini della
provincia e confinanti con il territorio provinciale, che dal 1°ottobre
1997 sono di proprietà del titolare dell’azienda agricola e che sono
utilizzate dallo stesso ai fini della conduzione della propria azienda
agricola.”
2. Il comma 7 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. I proprietari di masi chiusi effettivamente coltivati possono
realizzare nella sede dell’azienda agricola, come precisato nel
regolamento di esecuzione, volume residenziale fino alla misura massima
di 1.000 metri cubi. La cubatura complessivamente realizzata forma parte
inscindibile del maso chiuso. Qualora per i motivi di cui all’articolo 6
della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, venga autorizzato il
distacco di volume residenziale dal maso chiuso, a carico del maso
chiuso di cui faceva parte l’immobile viene annotato nel libro
fondiario, contestualmente al distacco, il divieto di edificazione in
misura corrispondente alla cubatura oggetto di distacco. Il distacco può
essere autorizzato soltanto se nella sede del maso chiuso permane volume
residenziale in misura non inferiore a metri cubi 1.000. Il maso chiuso
non può essere svincolato per la durata di 20 anni dall’utilizzo di
questa possibilità edificatoria. Il relativo vincolo viene annotato nel
libro fondiario. La realizzazione di volume abitativo ai sensi del
presente comma vale anche per i casi di cui al comma 1, ultimo periodo.
La possibilità di edificare ai sensi del presente comma è esclusa,
qualora per la costituzione del maso chiuso al fine di raggiungere
l’estensione minima di superficie aziendale ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, vengano
considerate aree distaccate da altri masi chiusi che hanno già sfruttato
questa possibilità di edificare.”
3. Il comma 9 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“9. Il trasferimento di sedi di masi chiusi dalle zone residenziali in
zone residenziali rurali o nel verde agricolo è ammesso soltanto qualora
ciò si renda necessario per oggettive esigenze aziendali che non possono
essere soddisfatte con un ammodernamento o un ampliamento in loco, anche
prescindendo dalla densità edilizia e dal rapporto di copertura previsti
dal piano urbanistico comunale. Aziende effettivamente coltivate, con
allevamento di bestiame, che non costituiscono masi chiusi e la cui sede
di azienda è sita nella zona residenziale, possono trasferire nel verde
agricolo il fabbricato aziendale rurale per i motivi oggettivi sopra
specificati. Il trasferimento è possibile anche nel territorio di un
comune confinante con quello ove è sita la vecchia sede dell’azienda
agricola, purché la maggior parte dei terreni agricoli di proprietà
dell’azienda si trovi in quel comune. Il comune rilascia la concessione
dopo aver acquisito un parere vincolante della commissione di cui al
comma 29 circa l’esistenza degli oggettivi motivi e la nuova ubicazione.
L’ubicazione deve essere scelta tenuto conto delle esigenze di
pianificazione urbanistica e di tutela del paesaggio. Nel caso di
trasferimento nel territorio di un comune confinante, la commissione di
cui al comma 29, competente per il comune in cui è sita la vecchia sede,
rilascia un parere sull’esistenza dei motivi oggettivi, mentre la
commissione di cui al comma 29, competente per il comune in cui viene
realizzata la nuova sede, rilascia un parere sull’ubicazione.”
4. Il comma 10 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, è così sostituito:
“10. In caso di trasferimento della sede del maso chiuso ai sensi del
comma 9, l’utilizzo a fini edificatori dell’area della vecchia sede
dell’azienda agricola avviene nel rispetto della densità edilizia
prevista dal piano urbanistico o dal piano di attuazione relativa
all’area della vecchia sede dell’azienda agricola. È comunque interdetta
l’attività agricola nella vecchia sede dell’azienda agricola. Nel
rispetto di queste disposizioni i fabbricati rurali non più utilizzati
per effetto del trasferimento possono essere trasformati in volume
residenziale. Il volume residenziale già esistente o che, per effetto
del trasferimento, può essere realizzato sull’area della vecchia sede
dell’azienda agricola, è soggetto alle disposizioni sull’edilizia
convenzionata di cui all’articolo 79.”
5. Dopo il comma 10 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“10-bis. Lo spostamento della sede di un maso chiuso dall’attuale
posizione nel verde agricolo ad un’altra nel verde agricolo del medesimo
comune è ammesso previo nulla osta della commissione di cui al comma 29,
fatte salve le ipotesi di cui al comma 13-bis. La vecchia sede del maso
chiuso deve in ogni caso essere demolita.”
6. Dopo il comma 10-bis dell’articolo 107 della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente
comma: “10-ter. In caso di demolizione della sede di un maso chiuso,
anche in deroga ad altre disposizioni di legge aventi contenuto
contrario, si decade dal diritto di realizzare la sede dell’azienda
agricola, se il comune non rilascia, contestualmente alla concessione
edilizia per la demolizione, anche quella per la realizzazione della
nuova sede dell’azienda agricola. Quanto sopra si applica anche nel caso
in cui la realizzazione della nuova sede dell’azienda agricola in altra
sede nel verde agricolo nell’ambito del territorio comunale avvenga
nelle ipotesi di cui al comma 13-bis. A carico del maso chiuso è
annotato il relativo divieto di edificazione.”
7. Il comma 11 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“11. Esercizi ricettivi che in data 1o gennaio 1988 erano classificati
ai sensi della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15, e che al momento
della presentazione della domanda di concessione edilizia sono siti nel
verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione
per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco, possono
essere ampliati qualitativamente, indipendentemente dalla densità
edilizia, per adeguarli agli standards moderni. Edifici che il 1°
gennaio 1988 avevano la licenza per l’affitto di camere o appartamenti
ammobiliati per ferie o esercitavano un’attività ricettiva con i
presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi
pubblici e che al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono classificati
quali esercizi ricettivi ai sensi della legge provinciale 14 dicembre
1988, n. 58, e al momento della presentazione della domanda di
concessione edilizia sono siti nel verde agricolo, comprese le zone
sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel
verde alpino o nel bosco, possono essere ampliati qualitativamente,
indipendentemente dalla densità edilizia, per adeguarli agli standards
moderni. Nel regolamento di esecuzione sono determinati i criteri per
l’ampliamento qualitativo degli esercizi ricettivi, differenziati a
seconda della loro classificazione ai sensi dell’articolo 33 della legge
provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. Nell’ambito
dell’area di pertinenza di esercizi ricettivi possono essere realizzate
opere che non comportino un aumento di cubatura o di superficie di
calpestio, dimensionate alle esigenze e comunque non superiori alla
superficie utile complessiva dell’esercizio ricettivo stesso. L’area di
pertinenza viene calcolata applicando la densità edilizia di 0,6 metri
cubi/metri quadrati alla cubatura esistente. Nel regolamento di
esecuzione sono altresì stabiliti i criteri per l’ampliamento
qualitativo di esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti
nelle zone di cui sopra nonché le relative norme transitorie. La
concessione edilizia per l’ampliamento qualitativo di pubblici esercizi
ricettivi è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale
d’obbligo, con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel
libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata a pubblico
esercizio. Il vincolo ha durata ventennale. L’atto unilaterale d’obbligo
vale anche per i progetti non riguardanti varianti essenziali ai sensi
dell’articolo 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene
rilasciata entro tre anni dalla presentazione dell’atto unilaterale
d’obbligo. Decorso tale termine, il sindaco rilascia il nulla osta per
la cancellazione del vincolo nel libro fondiario. L’annotazione tavolare
della destinazione a pubblico esercizio ha come conseguenza che gli
edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio
immobiliare indivisibile. A pena di nullità gli atti aventi per oggetto
il distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono
essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera
della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di
tale nulla osta.”
8. Il comma 12 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Nelle zone di cui al comma 11 edifici distrutti o danneggiati da
calamitá naturali o catastrofi dopo il 1° ottobre 1997 possono essere
ricostruiti con la stessa cubatura e nel territorio dello stesso comune,
mantenendo la destinazione d’uso preesistente. La distruzione o il
danneggiamento dell’edificio in seguito a una calamitá naturale o a una
catastrofe deve essere confermata dal competente ufficio provinciale o
dal comandante dei vigili del fuoco territorialmente competente o da un
tecnico incaricato dal comune a spese del richiedente. Per la nuova
localizzazione degli edifici la concessione edilizia è rilasciata, se si
tratta della sede aziendale di un maso chiuso, previo nulla osta della
commissione di cui al comma 29, negli altri casi previo nulla osta della
commissione urbanistica provinciale.”
9. Il comma 13 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“13. Costruzioni situate nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte
a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, la tutela delle
acque o per servitù militari nonché quelle presenti nel verde alpino o
nel bosco possono essere demolite e ricostruite con la stessa
destinazione d’uso nella stessa posizione o nelle immediate vicinanze.”
10. Dopo il comma 13 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi
13-bis e 13-ter: “13-bis. Nei seguenti casi, costruzioni situate nel
verde agricolo, nel verde alpino o nel bosco possono essere demolite e
ricostruite in altra sede nel verde agricolo nell’ambito dello stesso
territorio comunale:
a) se si tratta di costruzioni esistenti su aree sottoposte a divieto di
edificazione per la tutela del paesaggio o per le ragioni di cui al
comma 3 dell’articolo 66;
b) per eliminare situazioni di pericolo lungo infrastrutture pubbliche.
13-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 13-bis le situazioni di pericolo
ai sensi dell’articolo 66, comma 3, nonché quelle lungo infrastrutture
pubbliche sono confermate dall’ufficio provinciale competente. Per la
nuova localizzazione degli edifici la concessione edilizia è rilasciata,
se si tratta della sede aziendale di un maso chiuso, previo nulla osta
della commissione di cui al comma 29, negli altri casi previo nulla osta
della commissione urbanistica provinciale.”
11. Il comma 16 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“16. Edifici destinati ad abitazioni esistenti alla data del 24 ottobre
1973 o per i quali prima di tale data è stata rilasciata una concessione
edilizia e che inoltre alla data del 1° ottobre 1997 avevano un volume
abitativo di oltre 300 metri cubi e si trovano nel verde agricolo al
momento della presentazione della domanda di concessione edilizia,
possono essere ampliati fino a 850 metri cubi. Edifici destinati ad
abitazioni esistenti alla data del 24 ottobre 1973 o per i quali prima
di tale data è stata rilasciata una concessione edilizia e che al
momento della presentazione della domanda di concessione edilizia si
trovano nel verde agricolo, e che al 1° gennaio 2000 avevano un volume
superiore a 700 metri cubi o per i quali prima di quest’ultima data è
stata rilasciata una concessione edilizia per tale cubatura, possono
essere ampliati di 150 metri cubi. Presso la sede dell’azienda agricola
l’ampliamento di cui al secondo periodo può essere realizzato anche in
altri fabbricati mediante trasformazione di volume agricolo esistente
facente parte della sede dell’azienda agricola e non più necessario per
la conduzione della stessa. La nuova cubatura deve essere convenzionata
ai sensi dell’articolo 79. In deroga all’articolo 79 essa puó essere
utilizzata per affittacamere ai sensi della legge provinciale 11 maggio
1995, n. 12, nonché per gli altoatesini all’estero, come queste vengono
precisati con deliberazione della Giunta provinciale. Il
convenzionamento non è prescritto se il volume residenziale non viene
ampliato in misura superiore al 20 per cento.”
12. Il comma 20 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“20. Edifici adibiti ad attività produttiva o a commercio al dettaglio,
esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20
settembre 1973, n. 38, ed esistenti nel verde agricolo alla data di
presentazione della domanda di concessione edilizia, non più utilizzati
a tale scopo, possono essere trasformati nei limiti della cubatura
esistente destinata agli scopi di cui sopra, e comunque non superiore a
850 metri cubi, in volume residenziale ai sensi dell’articolo 79, a
condizione che l’edificio sia situato a una distanza inferiore a 300
metri dal prossimo centro edificato, delimitato ai sensi dell’articolo
12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, purché non ostino
ragioni urbanistiche o paesaggistiche o ragioni legate a programmi di
sviluppo comunali e non intervengano spese successive per la comunità e
le abitazioni vengano allacciate alla rete idrica e alla fognatura
comunale. La cubatura dell’edificio utilizzata per gli scopi di cui
sopra non trasformata deve essere demolita prima del rilascio della
licenza d’uso per la nuova costruzione.”
13. Dopo il comma 20 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, sono inseriti i seguenti commi 20-bis e 20-ter.
“20-bis. Negli edifici siti ad una distanza superiore a 300 metri dal
prossimo centro edificato, delimitato ai sensi dell’articolo 12 della
legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, esistenti alla data di entrata
in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, ed esistenti
nel verde agricolo alla data di presentazione della domanda di
concessione edilizia, e adibiti in parte a scopo abitativo e in parte a
scopo produttivo ai sensi del comma 20 e non più utilizzati a scopo
produttivo, la cubatura adibita a scopi produttivi può essere
trasformata, nei limiti della cubatura esistente e comunque non
superiore a 495 metri cubi, in volume abitativo ai sensi dell’articolo
79 della presente legge, purché non ostino ragioni urbanistiche o
paesaggistiche o ragioni legate a programmi di sviluppo comunali, non
intervengano spese successive per la comunità e le abitazioni vengano
allacciate alla rete idrica e alla fognatura comunale. La cubatura
produttiva dell’edificio non trasformata deve essere demolita prima del
rilascio della licenza d’uso per la nuova costruzione.
20-ter. Edifici adibiti a prestazione di servizio di cui alla lettera b)
del comma 2 dell’articolo 75, esclusi i pubblici esercizi nonché
immobili che sono e sono stati di pertinenza delle Ferrovie, esistenti
alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre
1973, n. 38, ed esistenti nel verde agricolo alla data di presentazione
della domanda di concessione edilizia, non più utilizzati a tale scopo,
possono essere trasformati nei limiti della cubatura esistente destinata
agli scopi di cui sopra in volume abitativo ai sensi dell’art. 79,
purché non ostino ragioni urbanistiche o paesaggistiche o ragioni legate
a programmi di sviluppo comunali, non intervengano spese successive per
la comunità e le abitazioni vengano allacciate alla rete idrica ed alla
fognatura comunale. La cubatura dell’edificio non trasformata deve
essere demolita prima del rilascio della licenza d’uso per la nuova
costruzione.”
14. Il comma 22 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“22. Qualora la sede dell’azienda agricola sia costituita da un immobile
soggetto ai vincoli di cui alle norme per la tutela e la conservazione
del patrimonio storico, artistico e popolare nonché di quelle per la
tutela del paesaggio, gli eventuali contributi concessi dall’assessorato
all’agricoltura per il recupero della sede dell’azienda sono cumulabili
con i contributi concessi dalla ripartizione provinciale beni culturali
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dalla
ripartizione provinciale natura e paesaggio ai sensi della legge
provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, per coprire
la maggiore spesa dovuta all’osservanza dei vincoli.
Qualora, a giudizio della ripartizione provinciale beni culturali,
l’intervento di recupero per gli immobili facenti parte della sede
dell’azienda agricola o per gli immobili soggetti a tutela
storico-artistica esistenti nel verde agricolo sia incompatibile con la
necessità della conservazione, è ammessa la costruzione di un separato
edificio nelle immediate vicinanze nei limiti della cubatura esistente e
comunque non superiore a 700 metri cubi e in osservanza dei criteri
della tutela degli insiemi.”
15. Il comma 23 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“23. I fabbricati rurali con almeno 400 metri cubi esistenti o
autorizzati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20
settembre 1973, n. 38, e al momento della presentazione della domanda di
concessione edilizia siti nel verde agricolo e non più utilizzati per la
conduzione di aziende agricole, possono essere trasformati, nei limiti
della cubatura esistente, qualora si tratti di edifici più grandi nel
limite massimo di 2.000 metri cubi, in abitazioni convenzionate, a
condizione che siano situati a una distanza inferiore a 300 metri dal
prossimo centro edificato delimitato ai sensi dell’articolo 12 della
legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e che
vengano allacciati alla rete idrica e alla fognatura comunale. In deroga
all’articolo 79 possono essere adibiti ad agriturismo. Dopo la
trasformazione in volume residenziale, il volume agricolo eccedente il
fabbisogno di cui al comma 1 deve essere demolito prima del rilascio
della licenza d’uso per il volume residenziale, a meno che non venga
fornita, tramite un parere della ripartizione provinciale agricoltura,
la prova che questo volume aziendale sia necessario per la conduzione di
un’azienda agricola. Per la durata di 20 anni non può essere autorizzato
nessun nuovo volume aziendale. In caso di demolizione e ricostruzione
l’ubicazione può essere spostata nell’ambito della sede dell’azienda
oppure è ammesso lo spostamento in direzione dello stesso centro
edificato in linea diretta. La Giunta provinciale emana le relative
direttive.”
16. Il comma 24 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“24. Non sono considerati fabbricati rurali ai sensi del comma 23 le
costruzioni di aziende ortofloricole. La possibilità di modifica della
destinazione d’uso ai sensi dei commi 20, 20-bis e 20-ter non si applica
alle costruzioni delle aziende ortofloricole.”
17. Il comma 26 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“26. Su richiesta del competente consiglio comunale ed in deroga alle
disposizioni dell’articolo 28 e di questo articolo, la Giunta
provinciale può approvare la trasformazione della destinazione d’uso da
volume residenziale esistente nel verde agricolo e della cubatura
realizzata ai sensi dell’articolo 108, comma 1, in cubatura riservata a
pubblico esercizio ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale
14 dicembre 1988, n. 58.”
18. Dopo il comma 27 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 28 e
29:
“28. Nel verde agricolo e nel bosco, anche in deroga ai commi 1 e 21
nonché al piano urbanistico comunale, previa autorizzazione rilasciata
dal sindaco, possono essere realizzati depositi per legname.
Nell’autorizzazione è indicata la superficie sulla quale si estende il
deposito di legname. Nell’ambito del deposito di legname possono essere
realizzate tettoie. Se queste superano la misura determinata con
deliberazione della Giunta provinciale, è necessaria la concessione
edilizia. Cessato l’utilizzo, tutte le costruzioni devono essere
eliminate. Con propria deliberazione la Giunta provinciale emana
direttive di applicazione.
29. La Giunta provinciale nomina una commissione composta da un
rappresentante della ripartizione provinciale agricoltura, un
rappresentante della ripartizione provinciale urbanistica, un
rappresentante della ripartizione provinciale natura e paesaggio, un
agronomo e dal sindaco del comune interessato. Il sindaco svolge le
funzioni di presidente della commissione. In caso di parità di voti
prevale il voto del presidente.”
ARTICOLO 23
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 107-bis della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti
commi 6 e 7:
“6. Al comma 1 dell’articolo 88 la dizione: “In caso di annullamento
della concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione dei
vizi delle procedure amministrative” si interpreta nel senso che
l’annullamento della concessione edilizia può essere dipeso anche da
vizi sostanziali che non possono essere rimossi.
7. Al comma 1-bis dell’articolo 88 la dizione: “area soggetta al vincolo
di inedificabilità e menzionata dall’articolo 27 della legge provinciale
21 gennaio 1987, n. 4” si interpreta nel senso che si tratta di un’area
gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3
dell’articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4.”
ARTICOLO 24
1. Il comma 1 dell’articolo 108 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, è così sostituito:
“1. Il coltivatore diretto, proprietario di un maso chiuso, può
realizzare nella sede della propria azienda agricola - oltre al volume
residenziale massimo attualmente ammesso - una cubatura massima di 250
metri cubi, da destinarsi esclusivamente all’attività di agriturismo, a
condizione che egli sia in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti dalla legge per l’esercizio di questa attività. La
realizzazione di bagni di fieno e di maneggi rientra nell’attività di
agriturismo. Per la copertura di maneggi e la realizzazione di locali
esclusivamente necessari per l’attività equestre è richiesto un parere
della commissione di cui all’articolo 107, comma 29. Le facoltá ai sensi
del presente comma valgono anche per i casi di cui all’articolo 107,
comma 1, ultimo periodo.”
ARTICOLO 25
1. Dopo il comma 10 dell’articolo 115 della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
“11. La commissione edilizia comunale può invitare il richiedente la
concessione edilizia a presenziare alla seduta della commissione
edilizia comunale per fornire spiegazioni in merito alla domanda di
concessione. In questo caso la trattazione della pratica è sospesa e il
termine di cui all’articolo 69 è prorogato di 30 giorni. Il regolamento
edilizio comunale disciplina le relative modalità.”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 116 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2 e
3:
„2. Per la consulenza della commissione edilizia nelle decisioni su
progetti influenti sul sistema insediativo urbanistico, sull’estetica
dell’ambiente urbano e con impatto paesaggistico, i comuni possono
insediare una consulta sull’assetto urbanistico. La composizione ed il
regolamento della consulta vengono disciplinati con il regolamento
edilizio.
3. Il comune con il regolamento edilizio può stabilire la percentuale
della nuova cubatura non convenzionata, nell’ambito della quale gli
alloggi devono avere una superficie non inferiore a 65 metri quadri.”
ARTICOLO 26
1. Il comma 1 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. L’installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere
relative al contenimento dei consumi energetici e all’utilizzo delle
fonti rinnovabili di energia sono esenti dal contributo di cui
all’articolo 66 e vengono realizzati nel rispetto della presente legge e
delle leggi provinciali in materia di tutela artistico-storica, tutela
del paesaggio e dell’ambiente in genere. Se eseguiti su edifici
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, non vengono considerati ai
fini del calcolo della cubatura.”
2. I commi 3 e 4 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“3. Come misura per il contenimento dei consumi energetici ai sensi del
comma 1 vale anche la costruzione di verande. Le verande esposte al sole
diretto per almeno tre ore al giorno servono alla climatizzazione di
abitazioni. Nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile,
nella costruzione di verande si possono derogare alle disposizioni
riguardanti le distanze dai confini e dagli edifici previste nel piano
urbanistico nonché all’indice di area coperta. Le caratteristiche
tecniche che devono possedere le verande per essere considerate
interventi per il contenimento dei consumi energetici sono stabilite con
delibera della Giunta provinciale. Le verande devono essere in
collegamento diretto e immediato con l’abitazione e non possono superare
l’otto per cento della superficie utile lorda di piano dell’abitazione
stessa.
4. Nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, ai fini
della coibentazione di edifici esistenti alla data dell’entrata in
vigore del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n.
34, è possibile derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli
edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico o nel
piano di attuazione.”
3. Il comma 6 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“6. Se il valore di cui al comma 5 è inferiore almeno del 30 per cento
rispetto al valore massimo, uno spessore di coibentazione, ancora da
definire, non viene calcolato come cubatura. I relativi criteri vengono
stabiliti con delibera della Giunta provinciale.”
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 8 e
9:
“8. Ai fini dell’attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico
nell’edilizia, la certificazione del fabbisogno energetico è effettuata
dalla Provincia autonoma di Bolzano, anche tramite affidamento “In-House”,
o da altre istituzioni qualificate ai sensi di un regolamento emanato
dalla Giunta provinciale.
9. Salvi i casi in cui la legge preveda scale di sicurezza esterne, i
giroscale con i quali viene superato più di un livello rispetto alla
quota dell’entrata, devono essere eseguiti in forma di vani distributivi
chiusi. Con deliberazione della Giunta provinciale è determinata la
parte dei vani distributivi chiusi, che non viene calcolata come
cubatura. Per i giroscale aperti ed esistenti all’entrata in vigore del
presente comma il comune può provvedere con il regolamento edilizio.”
ARTICOLO 27
1. Il comma 7 dell’articolo 128 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. Nel caso di ampliamento della superficie lorda di piano per
l’ampiamento quantitativo di pubblici esercizi è necessario il rilascio
della concessione edilizia che è condizionata alla presentazione di un
atto unilaterale d’obbligo, con il quale il sindaco viene autorizzato ad
annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata a
pubblico esercizio. Il vincolo ha durata ventennale. L’atto d’obbligo
vale anche per i progetti di variante non essenziale ai sensi
dell’articolo 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene
rilasciata entro tre anni dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale
d’obbligo. Decorso tale termine, il sindaco rilascia il nulla osta per
la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.”
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 128 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“7-bis. L’annotazione tavolare della destinazione a pubblico esercizio
ha come conseguenza che gli edifici aziendali, compresa l’area di
pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile. Il relativo
vincolo di non frazionabilità della durata ventennale è annotato nel
libro fondiario a cura del sindaco. Il vincolo ventennale di non
frazionabilità è annotato nel libro fondiario anche per gli esercizi di
cui all’articolo 29, comma 7, e all’articolo 107, comma 11. Decorso tale
termine ovvero in caso di distacco e alienazione di parti del compendio
immobiliare previo nulla osta della giunta provinciale, il sindaco
rilascia il nulla osta per la cancellazione del relativo vincolo nel
libro fondiario. A pena di nullità gli atti aventi per oggetto il
distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono
essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera
della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di
tale nulla osta.”
ARTICOLO 28
1. Dopo l’articolo 128-bis della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 128-ter (Affitto di camere e appartamenti per ferie) - 1. Possono
essere ampliati gli edifici che dal 1° ottobre 1997 sono stati
utilizzati ininterrottamente per l’attività di affitto di camere ed
appartamenti ammobiliati per ferie; l’utilizzo deve essere comprovato
dalla relativa denuncia. Tenuto conto del numero dei letti risultanti
dalla denuncia in data 1° ottobre 1997, la Giunta provinciale fissa
ulteriori criteri e l’entità dell’ampliamento ammissibile.
2. La concessione edilizia per l’ampliamento è rilasciata previa
presentazione di un atto unilaterale d’obbligo che autorizza il sindaco
a far annotare nel libro fondiario il vincolo di destinazione
dell’edificio all’attività di affitto di camere e appartamenti
ammobiliati per ferie. Il vincolo ha una durata di 20 anni.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 2, deve essere
versato a titolo di sanzione un importo corrispondente all’80 per cento
del costo di costruzione. Decorso il termine di durata del vincolo, in
caso di cessazione dell’attività deve essere annotato il vincolo di cui
all’articolo 79.”
ARTICOLO 29
1. Il comma 1 dell’articolo 131 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
„1. Gli edifici di nuova costruzione o trasformati non possono essere
utilizzati prima che il sindaco abbia rilasciato la licenza d’uso. Alla
domanda per il rilascio della licenza d’uso devono essere allegati il
certificato di collaudo, la copia della dichiarazione presentata per
l’iscrizione al catasto ai sensi dell’articolo 42 della legge
provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e successive modifiche, nonché una
dichiarazione del direttore dei lavori attestante sotto la propria
responsabilità la conformità dell’edificio al progetto approvato,
l’avvenuto prosciugamento dei muri e la salubrità degli ambienti nonché
lo smaltimento, secondo la normativa vigente, del materiale risultante
dalla demolizione. Se è prevista la demolizione e ricostruzione di un
edificio esistente, in caso di concessione di un contributo provinciale,
l’ultima rata può essere corrisposta soltanto ad avvenuta demolizione
dell’edificio. Con delibera della Giunta provinciale vengono indicati
gli attestati necessari per il rilascio della licenza d’uso, che possono
essere sostituiti con la dichiarazione rilasciata dal direttore dei
lavori sotto la propria responsabilità.”
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 131 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. Per l’utilizzazione di un edificio senza licenza d’uso è dovuta, a
partire dalla diffida del comune, per ogni mese o frazione dello stesso
una sanzione pecuniaria nella misura dello 0,5 per cento del costo di
costruzione di cui all’articolo 73 delle parti dell’edificio
abusivamente occupate.”
ARTICOLO 30
1. L’articolo 132 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è
così sostituito:
“Art. 132 (Denuncia di inizio di attività edilizia e autorizzazione) -
1. Nel regolamento edilizio comunale sono stabiliti gli interventi che
sono subordinati solo alla denuncia di inizio di attività edilizia o ad
autorizzazione.”
ARTICOLO 31
1. L’articolo 133 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è
così sostituito:
“Art. 133 (Norma transitoria) - 1. La Giunta provinciale adotta
definizioni uniformi per i parametri urbanistici e un regolamento
unificato della simbologia. La ripartizione provinciale urbanistica
adegua i piani urbanistici alle nuove definizioni e alla nuova
simbologia.
2. La Giunta provinciale adotta uno schema tipo delle norme di
attuazione al piano urbanistico comunale su cui si basa l’attività dei
comuni.”
ARTICOLO 32
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, all’articolo 17 e
all’articolo 19, commi 1 e 3, entrano in vigore il centottantesimo
giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della
presente legge. Prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui
sopra i comuni possono adottare le deliberazioni ivi previste. Decorso
il suddetto termine e finché il comune non ha determinato con
regolamento l’aliquota del contributo sul costo di costruzione,
l’aliquota ammonta a zero. Decorso il suddetto termine sono inoltre
abrogate tutte le norme di legge e regolamentari provinciali che
prevedono esenzioni dal contributo sul costo di costruzione
incompatibili con le disposizioni di cui alla legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13.
2. I comuni trasmettono i piani di attuazione nonché le modifiche dei
medesimi non ancora trasmessi in base ad altre disposizioni alla
ripartizione provinciale urbanistica, la quale provvede alla
pubblicazione in forma digitale.
3. Per le abitazioni per cui sono stati assunti i vincoli ai sensi
dell’articolo 79 della legge 11 agosto 1997, n. 13, nella versione
vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge, decorso il
termine ventennale di durata del vincolo, il sindaco rilascia il nulla
osta per la cancellazione tavolare del vincolo. Per le abitazioni
convenzionate al fine di ottenere l’agevolazione edilizia per il loro
recupero ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera G), della legge
provinciale 20 agosto 1972, n. 15, o dell’articolo 2, comma 1, lettera
G), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, il direttore della
ripartizione provinciale edilizia abitativa rilascia, decorso il termine
ventennale di durata del vincolo o dopo l’eventuale revoca
dell’agevolazione edilizia, il nulla osta per la cancellazione tavolare
del vincolo.
4. La facoltà disciplinata dall’articolo 107, comma 12, della legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, modificato dalla presente legge, di
ricostruire nel verde agricolo all’interno dello stesso comune gli
edifici espropriati per ragioni di pubblica utilità ai sensi della legge
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, ed esistenti nel verde agricolo al 1°
ottobre 1997, rimane valida, nei limiti indicati dalla predetta
disposizione, per tutti quegli edifici per i quali all’entrata in vigore
della presente legge la previsione urbanistica ne consentiva
l’esproprio.
ARTICOLO 33
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13: i commi 4, 5 e 7 dell’articolo 24, l’ultimo periodo
del comma 4 dell’articolo 25, l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo
37, il comma 3 dell’articolo 39, il comma 2 dell’articolo 41, l’articolo
45-bis, l’articolo 47-bis, l’articolo 47-ter, l’articolo 48-bis,
l’articolo 48-ter, l’articolo 48-quater, l’articolo 48-quinquies,
l’articolo 101, l’articolo 102, il comma 17 dell’articolo 107, il comma
3 dell’articolo 107-bis, il comma 2 dell’articolo 110, l’articolo 117,
il comma 2 dell’articolo 127, i commi 3 e 4 dell’articolo 128 nonché
l’articolo 130.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 2 luglio 2007
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
ALLEGATO 1
Tabella A (articolo 13, comma 10: inserisce l’allegato A all’articolo
50, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13)
Fattispecie | Sanzioni | ||
Prima dell’inizio dell’attività aziendale | Entro 5 anni dall’inizio dell’attività aziendale | Dopo 5 anni dall’inizio dell’attività aziendale | |
a) Alienazione dell’immobile assegnato o di parte di esso, degli edifici ivi realizzati o di parte di essi, di più del 49 per cento di quote, partecipazioni o azioni dell’impresa assegnataria; |
a) Gli atti giuridici sono nulli e l’assegnazione viene revocata ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4. |
a) Sanzione pari a 2 volte il prezzo di assegnazione rivalutato. |
a) La differenza tra il prezzo di assegnazione rivalutato in base agli indici sul costo della vita e il giusto prezzo che, a giudizio dell’Ufficio estimo provinciale, avrebbe avuto l’immobile o parte di esso in una libera contrattazione di compravendita al momento dell’alienazione. Tale importo viene ridotto annualmente in proporzione al periodo rimanente di validità degli obblighi previsti. |
b) Costituzione di diritti reali sull’immobile assegnato o su parte di esso; |
b) Gli atti giuridici sono nulli e l’assegnazione viene revocata ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4. |
b) Metà della sanzione prevista per la fattispecie sub a). |
b) Metà della sanzione prevista per la fattispecie sub a). |
c) Mancato inizio dell’attività aziendale entro i termini stabiliti nell’atto unilaterale d’obbligo di cui all’art. 49, comma 4; |
c) L’assegnazione viene revocata ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4. |
|
|
d) Cessazione dell’attività aziendale o interruzione della stessa per più di due anni, se l’interruzione non è determinata dalla ristrutturazione o riorganizzazione dell’azienda ai sensi delle norme provinciali. |
|
d) L’ente assegnante può revocare l’assegnazione ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 5. |
d) L’ente assegnante può revocare l’assegnazione ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 5. |
ALLEGATO 2
Tabella B (articolo 13, comma 10: inserisce l’allegato B all’articolo
50, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13)
Fattispecie | Sanzione |
a) Affitto, locazione o costituzione di qualsiasi altro diritto di godimento per più del 15 per cento dell’immobile assegnato o degli edifici ivi realizzati; | a) per ogni metro quadrato una sanzione pari a 1,5 volte il giusto prezzo di affitto stimato dall’Ufficio Estimo provinciale relativo all’intera durata della violazione; |
b) affitto, locazione o costituzione di qualsiasi altro diritto di godimento per più del 30 per cento dell’immobile assegnato o degli edifici ivi realizzati; | b) per ogni metro quadrato una sanzione pari a 4 volte il giusto prezzo di affitto stimato dall’Ufficio Estimo provinciale relativo all’intera durata della violazione; |
c) mancato rispetto di quanto dichiarato nell’atto unilaterale d’obbligo di cui all’articolo 49, comma 4, e non diversamente disciplinato. | c) una sanzione fino al 7 per cento del prezzo di assegnazione. |