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Decreto 8 marzo 2006
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Completamento del Programma innovativo in ambito urbano - Contratti di quartiere II.
(GU n. 61 del 14-3-2006)
IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte
dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, in data 11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del
12 luglio 2002, con il quale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, ai
sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono stati
definiti i contenuti del progranima innovativo in ambito urbano, denominato
«Contratti di quartiere II», finalizzato prioritariamente ad incrementare la
dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e citta' a piu'
forte disagio abitativo ed occupazionale, iniziativa per la quale era stato
previsto la possibilita' di co-finanziamento da parte delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti
- Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio n. 215, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003, di modifica del citato decreto 27
dicembre 2001, con il quale, si e' provveduto alla ripartizione concordata,
sulla media dei parametri di ripartizione dell'edilizia sovvenzionata ed
agevolata fissati, per ciascuna regione, dalle tabelle A e C allegate alla
delibera CIPE 22 dicembre 1998, di risorse da porre a bando per il varo del
programma;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti
- Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio il 1° dicembre 2003, registro n. 4, foglio n. 59, con il quale,
in attuazione dell'art. 5 del predetto decreto ministeriale 27 dicembre 2001, e'
stata disposta la destinazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c ), del medesimo decreto al programma innovativo concernente le zone adiacenti
alle stazioni ferroviarie delle grandi citta' e quelle limitrofe alle maggiori
aree portuali;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti
- Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio il 7 gennaio 2004, registro n. 1, foglio n. 11, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, con il quale si e' proceduto
all'approvazione del secondo bando inteso a consentire l'accesso al programma
dei comuni delle regioni Toscana, Campania e Calabria;
Vista la lettera n. 102229 del 7 settembre 2005 della Cassa depositi e prestiti,
con la quale, e' stata accertata la residua disponibilita', ai fini del
completamento del programma «Contratti di quartiere II», di euro
311.455.371.216;
Sentito il Ministro per gli affari regionali;
Ravvisata l'opportunita' di procedere al completamento del programma «Contratti
di quartiere II», pervenendo alla piena utilizzazione delle risorse ad esso
destinate;
Ritenuto di destinare l'importo di euro 308.340.817.703,84 al finanziamento dei
programmi innovativi in ambito urbano, e l'importo di euro 3.114.533.512,16,
pari all'1% dell'intero finanziamento disponibile, alla realizzazione dei
connessi servizi di assisteza tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le
infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici -
Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed
abitative, essendo state esaurite le procedure sopraccitati bandi, provvede, con
le residue disponibilita' di cui alle premesse, al completamento del programma
«Contratti di quartiere II». L'importo complessivo e' comprensivo della quota
dell'1%, che e' destinata ai servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e
diffusione dei risultati.
2. Ulteriori risorse da destinare al programma indicato al precedente comma 1
possono essere apportate dai comuni interessati, dagli enti territoriali e da
altri soggetti pubblici e privati partecipanti ai relativi interventi.
Art. 2.
1 . Le modalita' di presentazione da parte dei comuni interessati delle
domande di partecipazione ed il riepilogo del contenuto delle stesse, delle
procedure di valutazione degli interventi e di attuazione, sono ripetute
nell'avviso, che forma parte integrante del presente decreto (allegato 1).
Art. 3.
1. I comuni interessati debbono presentare la domanda di partecipazione al
programma, contenente le indicazioni e la documentazione di cui all'art. 2, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le
infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici -
Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed
abitative, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 marzo 2006
Il Vice Ministro: Martinat
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 180
Allegato 1
AVVISO INTESO AL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO
«CONTRATTI DI QUARTIERE II».
Art. 1.
Completamento del programma «Contratti di quartiere II»
1. Con la disponibilita' residua di Euro 311.455.000,00, segnalata dalla
Cassa depositi e prestiti, si provvede al completamento del programma nazionale
innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II», che ha
previsto il cofinanziamento da parte dello Stato, e delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano, che hanno manifestato la loro adesione al
programma partecipando al finanziamento, di proposte, avanzate dai comuni, di
contratti di quartiere recanti interventi, finalizzati prioritariamente ad
incrementare, anche con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione
infrastrutturale, incluso l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, di competenza delle amministrazioni pubbliche, dei quartieri
degradati di comuni e citta' a piu' forte disagio abitativo. L'attuazione del
programma si e' percio' articolata per bandi, regionali e provinciali laddove
gli enti territoriali hanno manifestato la disponibilita', e statale, in carenza
della detta manifestazione di disponbilita'. In relazione a quanto precede e'
stata verificata la disponibilita' residua di cui al presente comma.
L'importo residuo del finanziamento statale e' percio' anche comprensivo della
quota dell'1% destinata ai servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e
diffusione dei risultati.
2. Con l'attivazione del programma, che ora si porta a completamento a totale
carico delle residue risorse statali, ci si e' proposto in particolare, di
concorrere con i comuni, nel rispetto delle loro prerogative costituzionali, al
superamento delle cause strutturali del disagio, incrementando, anche con il
supporto di ulteriori investimenti pubblici e privati ed attraverso forme di
progettazione partecipata con il coinvolgimento dei cittadini per la definizione
degli obiettivi, la dotazione infrastrutturale e di servizi a fruizione
collettiva in quartieri degradati di comuni, citta' o loro consorzi, prevedendo
nel contempo misure ed interventi che favoriscano l'integrazione, o
reintegrazione sociale, e l'occupazione.
3. Ulteriori risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1 previsti nei
singoli progetti di intervento possono percio' essere apportate da soggetti
pubblici, enti territoriali e/o privati partecipanti al progetto, e
costituiscono elemento di valutazione delle relative proposte.
4. Nel presente avviso si recano pertanto nuovamente le modalita' di
partecipazione al programma e si indica il termine per la presentazione delle
relative proposte.
Art. 2.
Localizzazione degli interventi e modalita' di presentazione delle domande
1. I progetti di contratti di quartiere II, recanti proposte interventi
innovativi in ambito urbano, di cui all'art.1, sono localizzati nei comuni, in
quartieri caratterizzati da:
diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano;
carenze di servizi;
contesti di scarsa coesione sociale connessa a marcato disagio abitativo.
2. Gli interventi devono essere compresi, in via prioritaria, nei piani per
l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, aventi
o meno valore di piani di recupero ai sensi dell'art. 34 della legge 5 agosto
1978, n. 457, nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della stessa legge 5
agosto 1978, n. 457, in comparti di edifici particolarmente degradati di cui
all'art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nelle aree assoggettate a
recupero urbanistico di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
ovvero in aree aventi caratteristiche analoghe, eventualmente gia' individuate
dalla vigente legislazione regionale, in aree degradate ed in quelle soggette a
recupero a causa di eventi sismici o di pubblica calamita'.
3. Ai fini della partecipazione al programma i sindaci dei comuni interessati
presentano domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per le infrastrutture stradali,
l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per
l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, via Nomentana n. 2 -
00161 Roma, corredate da:
a) proposta di «Contratto di quartiere II», contenente la relazione descrittiva
delle motivazioni e degli obiettivi degli interventi, delle loro modalita' di
attuazione e delle forme di partecipazione degli abitanti alla definizione del
programma;
b) piano di recupero adottato dal comune, redatto secondo le modalita' dell'art.
28 della legge n. 457/1978, ovvero stralcio del piano regolatore generale
vigente, qualora sufficientemente dettagliato;
c) progetto preliminare delle opere proposte, con quantificazione dei costo
dell'intervento, eventualmente in riferimento ai massimali regionali vigenti.
L'importo complessivo del finanziamento richiesto, esplicitato nel quadro
tecnico economico degli interventi deve risultare dalla somma delle seguenti
voci:
importo dei lavori, (di cui il 25 % destinato al programma di sperimentazione);
acquisizione aree o immobili;
IVA sui lavori, calcolata al 10%;
corrispettivo per progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori,
contabilita', coordinamento per la sicurezza,collaudi e spese generali;
IVA sui corrispettivo, calcolata al 20%;
somme a disposizione dell'Amministrazione;
imprevisti;
individuate per ogni intervento previsto;
d) programma di sperimentazione, contenuto nel 25% dell'importo di finanziamento
richiesto, costituito da oneri per lavori e attivita';
e) formale contratto preliminare, seppur condizionato alla realizzazione
dell'opera, comprovante l'eventuale acquisto del o dei manufatti oggetto di
intervento;
f) designazione del responsabile della realizzazione del progetto d'intervento,
che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, e costituisca
riferimento, nelle diverse fasi del procedimento, della Direzione generale per
l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative;
g) schema di proposta di organizzazione delle attivita' e dei servizi di
assistenza tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati, nel limite dell'1%
dell'importo del finanziamento richiesto;
h) delibera di giunta comunale di approvazione della proposta di cui alla
lettera a).
5. Le domande devono essere consegnate in plico chiuso recante la dicitura
«Programma contratti di quartiere II - avviso di completamento pubblicato il
(indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale )» al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le
infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici -
Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e
abitative, via Nomentana n. 2 - 00100 Roma, entro quaranta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
6. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e
abitative, sulla base della graduatoria delle proposte selezionate dalla
Commissione di cui all'art. 5, individuera' formalmente i comuni i cui progetti
sono ritenuti finanziabili, fino ad esaurimento delle risorse economiche di cui
all'art.1. Detti comuni dovranno predisporre il progetto definitivo entro
sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento. La stessa
Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed
abitative procedera' quindi alla stipula dei relativi protocolli d'intesa,
previa verifica della conformita' del progetto definitivo, rispetto agli
elaborati presentati a corredo della domanda di cui al precedente comma 4.
7. A decorrere dalla stipula del protocollo d'intesa i comuni individuati
dispongono di sessanta giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo,
pena la decadenza del finanziamento.
8. Per la redazione delle progettazioni, i comuni possono accedere al fondo di
rotazione per la progettualita' di cui all'art. 8 della legge 23 maggio 1978, n.
135.
Art. 3.
Caratteristiche e finalita' dei progetti
1. I progetti sono finalizzati al recupero, al potenziamento e/o alla
realizzazione ex novo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al
miglioramento delle condizioni ambientali e delle dotazioni di servizi pubblici
e privati, nonche' al recupero, per la fruizione pubblica, di edifici ed aree
degradati o suscettivi di degrado, ed alla ricostruzione dei manufatti colpiti
da eventi sismici o pubbliche calamita';
2. I progetti stessi debbono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti
od adottati individuando un ambito all'interno del quale le opere da finanziare
risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano
attuativo (piano di recupero o piano equipollente) o, qualora sufficientemente
dettagliato, dal piano regolatore generale.
3. I progetti sono caratterizzati:
dalla riqualificazione dell'ambito urbano, anche attraverso l'adeguamento e lo
sviluppo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
dalla dotazione di servizi volti al raggiungimento di piu' elevati standard di
qualita';
dal recupero e riuso, a servizio della collettivita', di contenitori dismessi o
da dismettere, da destinare ad opere di urbanizzazione;
dalla ristrutturazione di immobili colpiti da eventi sismici o pubblica
calamita', da destinare ad opere di urbanizzazione;
dal miglioramento delle condizioni ambientali e sociali ed dall'incentivazione
dell'offerta occupazionale.
4. Sono considerati a carattere sperimentale gli interventi innovativi mirati al
contenimento dei consumi energetici, ed al miglioramento della qualita'
ambientale, dell'economicita' della
gestione e della manutenzione di servizi collettivi, ottenuti facendo ricorso a
manufatti e/o tecnologie innovative, che comprovino l'abbattimento dei costi
sopportati dalla pubblica amministrazione per la progettazione, realizzazione e
gestione delle opere di urbanizzazione.
5. In ogni caso ciascun progetto d'intervento potra' essere finanziato, con le
risorse del precedente art. 1, comna 1, per un ammontare compreso tra 1 e 8
milioni di euro.
6. Nell'ambito dei citati progetti destinati al recupero e riqualificazione
urbana, ulteriori risorse, diverse rispetto a quelle indicate all'art. 1, comma
1, di natura pubblica e/o privata, possono essere finalizzate ad interventi
compresi in una o piu' categorie tra quelle di seguito elencate:
opere infrastrutturali;
strutture per servizi;
interventi residenziali e di dotazione connessa a quella residenziale,
finanziabili con risorse private, per i quali vanno individuate idonee garanzie
atte ad assicurarne, la completa realizzazione;
interventi a completamento di opere di urbanizzazione, per le quali le risorse
pubbliche sono insufficienti.
7. Ulteriori risorse aggiuntive, pubbliche e/o private, diverse da quelle di cui
all'art. 1, comma 1, possono essere destinate all'ampliamento e/o integrazione
e/o completamento di quanto finanziato con le risorse di cui al comma 1 citato,
attraverso la concessione di diritti edificatori su tutto il territorio comunale
ovvero mediante concessione di progettazione, realizzazione e gestione delle
stesse opere per periodi temporali legati alla remunerazione dei capitali
investiti.
Art. 4.
Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico -privato
1. Al fine di dare completa attuazione ai progetti di cui al presente bando
possono essere formalizzati accordi tra le amministrazioni pubbliche, e tra
queste e gli enti pubblici, tesi ad incrementare l'occupazione ed a favorire
l'integrazione sociale in settori quali: promozione della formazione
professionale giovanile, recupero dell'evasione scolastica, assistenza agli
anziani ed alle categorie svantaggiate, realizzazione di strutture per
l'accoglienza.
2. Con analoghe finalita' possono essere stipulate convenzioni tra
amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di
volontariato ed operatori privati in particolare per quanto attiene il settore
dei servizi.
Art. 5.
Commissione per la valutazione delle domande e criteri di valutazione
1. Con decreto del direttore generale per l'edilizia residenziale e le
politiche urbane ed abitative e' nominata la Commissione per la valutazione
delle proposte redatte dai comuni, da ammettere a finanziamento. Detta
Commissione ha sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. La Commissione formula la graduatoria delle proposte di intervento.
La valutazione delle proposte avviene mediante l'attribuzione di specifici
punteggi per un ammontare, relativamente a ciascun gruppo di indicatori di cui
alle lettere successive, fino ad un massimo di 18 punti:
a) Caratteri del comune con riferimento a:
dimensionamento demografico;
tasso di disoccupazione;
rischio sismico;
dichiarazione di pubblica calamita';
potenzialita' di sviluppo economico e sociale.
La documentazione relativa a dimensionamento demografico, tasso di
disoccupazione, classificazione sismica e dichiarazione/i di pubblica calamita',
deve essere fornita dal comune interessato, ed unita alla domanda, insieme ad
una relazione documentata sulle potenzialita' di sviluppo economico e sociale;
b) caratteri della proposte d'intervento con riferimento a:
risultati attesi per gli aspetti urbanistici, legate all'efficienza e
fruibilita' dei servizi, anche connessa con il recupero di edifici e aree
degradate;
risultati attesi per gli aspetti sociali;
risultati attesi per gli aspetti occupazionali;
risultati attesi per l'adeguamento e/o miglioramento sismico;
risultati attesi per il recupero delle zone colpite da pubblica calamita';
c) presenza ed entita' di finanziamenti apportati dallo stesso comune o da altri
soggetti istituzionali e/o privati con riferimento a:
ulteriori interventi sia di ampliamento, che di integrazione, che di
completamento;
interventi edilizi, di recupero, sostituzione e riqualificazione urbanistica;
interventi per servizi sociali tesi all'integrazione;
interventi per favorire lo sviluppo economico dell'area;
interventi per favorire l'occupazione;
interventi tesi all'ammodernamento funzionale e gestionale;
d) caratteri del progetto preliminare con riferimento a:
opere sperimentali e/o innovative;
sostenibilita' ambientale e rapporto con il contesto urbano;
opere caratterizzate da semplificazione gestionale;
opere caratterizzate da alto tasso di investimento/redditivita';
e) caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a:
interesse e sjgnificativita' dei contenuti e delle ricadute ai fini normativi
dell'intervento sperimentale;
2. Ai fini della valutazione delle proposte, costituisce condizione di
particolare attenzione la presenza di risorse private che incrementino la
dotazione finanziaria anche attraverso interventi residenziali e/o
infrastrutturali che contribuiscano ad elevare il tasso di reddito,
l'occupazione e l'integrazione sociale. Cio' puo' avvenire anche ricorrendo ad
operazioni di recupero, demolizione e ricostruzione, anche previo acquisto da
parte dei comuni interessati, dei manufatti in disuso o meno, ovvero con
interventi del capitale privato.
Art. 6.
Procedure
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o di un suo
delegato, sono resi esecutivi i risultati della procedura di valutazione. Detto
provvedimento, successivamente alla
registrazione da parte degli organi di controllo, e' affisso in copia conforme
per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I
comuni ammessi al finanziamento dovranno presentare il progetto definitivo,
accompagnato da delibera di giunta comunale di approvazione, entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione da parte della Direzione generale per
l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative dell'avvenuto
finanziamento.
2. Il Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e
abitative procedera' stipulare i protocolli di intesa con i comuni ammessi al
finanziamento, previa verifica di conformita' del progetto definitivo con la
proposta presentata in fase di gara, entro novanta giorni dalla data di
comunicazione di cui sopra. A seguito dei protocolli di intesa, qualora
necessario, le amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei
relativi accordi di programma ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. In attuazione di detti atti il medesimo direttore generale
o un suo delegato, entro quarantacinque giorni dal protocollo d'intesa,
stipulera' con i comuni di cui sopra le convenzioni per l'assegnazione dei fondi
di cui all'art. 1, comma 1, la cui efficacia e' subordinata alla registrazione
del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.
Art. 7.
Monitoraggio e vigilanza
1. L'attivita' di vigilanza sull'attuazione del programma e' esercitata in
base allo schema propositivo di cui all'art. 2, comma 4, lettera g), che viene
recepito nella convenzione di cui all'art. 6. Il comune proponente nomina il
responsabile del contratto di quartiere II come previsto dal precedente art. 2,
comma 4, lettera f).