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Regione Umbria
Legge Regionale n. 21 del 3-11-2004
«Norme sulla vigilanza,
responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia.»
(B.U.R. n. 47 STRAORDINARIO del 8 novembre 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO - EDILIZIA,
RESPONSABILITÀ, SANZIONI E SANATORIA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalità e oggetto)
1. Con la presente legge, in riferimento alle disposizioni
contenute ai commi 2 e 3 dell’articolo 46 della legge regionale
n. 1 del 18 febbraio 2004 e nell’ambito dei principi fondamentali
fissati dalle normative statali in materia e in particolare dalle
norme contenute nel Titolo IV del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, sono dettate le norme in
materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni sull’attività
urbanistico – edilizia, regolando le condizioni, i limiti e le
modalità per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria e i sistemi
organizzativi di controllo.
ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)
1. Con l’entrata in vigore della presente legge cessa
l’applicazione nella Regione Umbria delle norme statali di
dettaglio in materia di vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia,
responsabilità e sanzioni contenute nel Titolo IV, Capo I e Capo
II, articoli 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del D.P.R.
380/2001, salvo le disposizioni relative ai principi fondamentali
e alla legislazione esclusiva dello Stato.
CAPO II
VIGILANZA E RESPONSABILITA’
ARTICOLO 3
(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
esercita anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al
comma 5 e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai
regolamenti dell’ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle
norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate anche
nei titoli abilitativi. Egli effettua anche i controlli di cui all’articolo
39 della legge regionale 1/2004.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, quando accerti l'inizio o l’esecuzione di opere
eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali,
regionali, da altre norme urbanistiche vigenti o adottate a
vincolo di inedificabilità, o a vincoli preordinati all’esproprio,
nonché, fatta salva la disciplina di cui agli articoli successivi, in
tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, ordina l’immediata
sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241 ed ha effetto fino alla adozione del provvedimento di
archiviazione o di demolizione e di ripristino dello stato dei
luoghi, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non
oltre quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei
lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’ordine di
sospensione dei lavori l’interessato ha facoltà di presentare,
per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento
definitivo da emanare. Qualora le opere e le difformità di cui
sopra interessino aree assoggettate alla tutela di cui al regiodecreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni
disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché aree o
altri immobili di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale provvede alla
demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa
comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali
possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione,
anche di propria iniziativa dandone comunicazione al Comune.
Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o
dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 13 e 14 del
D.Lgs. 42/2004, o su beni di interesse archeologico, nonché
per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a
vincolo o ad inedificabilità assoluta in applicazione delle
disposizioni della Parte III, Titolo I del D.Lgs. 42/2004, il
Soprintendente, su richiesta della Regione, della provincia, del
comune o delle autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il
termine di 180 giorni dalla comunicazione dell’illecito, procede
alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di
cui all’art. 14.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista al comma 2, qualora sia
constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su
denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori
che costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8
della l. 241/1990 ed ha effetto fino all'adozione dei
provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e
notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque
giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di
quindici giorni dalla notifica dell’ordine di sospensione dei
lavori l’interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta,
documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui
vengono realizzate le opere non sia apposto presso il cantiere il
prescritto cartello con l’indicazione del corrispondente titolo
abilitativo, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione
all'autorità giudiziaria, alla Provincia ed al dirigente o al
responsabile del competente ufficio comunale, il quale, anche
avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5, verifica,
entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti
conseguenti. L’accertamento della mancata apposizione del
cartello di cui sopra, ovvero della parzialità dei dati contenuti
nellostesso, comporta l’applicazione da parte del Comune di
una sanzione da euro duecento a euro seicento in rapporto alla
entità delle opere oggetto del titolo abilitativo.
5. I comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa,
anche mediante esercizio in forma associata delle strutture, ai
sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18,
disciplinano le modalità di controllo del territorio attraverso la
costituzione di un apposito nucleo il quale provvede al controllo
del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi. Il
nucleo predispone altresì un rapporto mensile, anche se
negativo, sull’attività di vigilanza. Il Comune può assegnare al
nucleo di controllo ulteriori funzioni nell’ambito delle attività di
vigilanza per lo svolgimento di tutti gli adempimenti
conseguenti e può altresì destinare parte dei proventi delle
sanzioni di cui alla presente legge, non derivanti da illeciti in
materia ambientale, per il funzionamento del nucleo di controllo
medesimo. Del nucleo di controllo possono far parte anche gli
agenti della polizia provinciale e del Corpo Forestale, previa
stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati.
6. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché degli articoli
successivi in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni,
sono notificati al responsabile materiale dell’abuso,
all’intestatario del titolo abilitativo e, nel caso in cui il
responsabile dell’abuso sia il detentore o il possessore del
bene sul quale è stato realizzato l’abuso, anche al proprietario. I
citati provvedimenti sono inoltre notificati al progettista, al
direttore dei lavori ed al costruttore, se individuabili. Gli stessi
provvedimenti sono trasmessi alla provincia.
7. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
redige e pubblica trimestralmente, mediante affissione
nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere o
alle lottizzazioni di cui all’articolo 30 del D.P.R. 380/2001,
realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria o del nucleo di controllo di cui al
comma 5, delle relative ordinanze di sospensione dei lavori e
dei provvedimenti sanzionatori emessi. I dati anzidetti sono
contestualmente trasmessi all'autorità giudiziaria competente,
alla provincia e, tramite l'ufficio territoriale del Governo, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Fermo restando quanto previsto all’articolo 13, in caso
d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di
constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal
comma 3, la provincia, previo invito al comune ad adempiere
entro il termine fissato, nei successivi trenta giorni, adotta, a
mezzo di Commissario ad acta, i provvedimenti eventualmente
necessari, ai sensi della presente legge, dandone contestuale
comunicazione alla competente autorità giudiziaria, ai fini
dell'esercizio dell'azione penale.
ARTICOLO 4
(Vigilanza su opere di amministrazioni statali)
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora
ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 3, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, informa
immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il Presidente della
Giunta regionale, l’adozione dei provvedimenti previsti dal
richiamato articolo 3.
ARTICOLO 5
(Responsabilità)
1. Il titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore
sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute
nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa
urbanistica ed edilizia ed alle previsioni degli strumenti
urbanistici e dei piani di settore, nonché, unitamente al direttore
dei lavori, a quelle del titolo abilitativo e alle modalità esecutive
o prescrizioni stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti
al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle
spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle
opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non
essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia
contestato formalmente agli altri soggetti la violazione delle
previsioni o delle prescrizioni del titolo abilitativo, con
esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all’art. 20,
comma 1 lett. b) della l.r. n. 1/2004, fornendo altresì al dirigente
o responsabile del competente ufficio comunale
contemporanea e motivata comunicazione della violazione
stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale
rispetto al titolo abilitativo, il direttore dei lavori deve inoltre
rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa
al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. In
caso contrario il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale segnala al consiglio dell'ordine o collegio
professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il
direttore dei lavori, per l’applicazione dei provvedimenti
disciplinari previsti dall’art. 29, comma 2 del D.P.R. 380/2001.
Le determinazioni assunte dall’ordine o collegio professionale
sono comunicate al dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale.
3. Il progettista, per le opere realizzate previa presentazione di
denuncia di inizio attività o in presenza del permesso di
costruire conseguito con il procedimento edilizio abbreviato di
cui all’articolo 18 della l.r. 1/2004, nonché il direttore dei lavori,
in caso del certificato di agibilità conseguito ai sensi
dell’articolo 30, comma 4 della stessa legge regionale
assumono la qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità. In caso di attestazioni non veritiere nella
dichiarazione di cui all’articolo 18, comma 1, o all’articolo 21,
comma 1 o nella dichiarazione di cui all’articolo 30, comma 1,
lettere b) e g) della stessa l.r. 1/2004 il comune ne dà
comunicazione al competente ordine o collegio professionale
per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. In caso di
mendacità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
CAPO III
SANZIONI
ARTICOLO 6
(Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in
totale difformità o con variazioni essenziali)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di
costruire quelli che comportano la realizzazione di un
organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi
edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un
organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero
con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32
della l.r. 1/2004, con l’esclusione di quelli di ristrutturazione
edilizia previsti alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 della
stessa legge regionale, ingiunge al proprietario e ai
responsabili dell'abuso, nei termini di cui all’art. 3, comma 3, la
rimozione o la demolizione e la remissione in pristino,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto,
ai sensi del comma 3. Nell’ordinanza di demolizione sono
richiamate le norme di cui ai commi 3 e 4.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione
e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dalla notifica dell’ingiunzione, prorogabili di ulteriori trenta giorni
su motivata richiesta dell’interessato, il bene e l'area di sedime,
nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle
abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio
disponibile del comune. L'area acquisita deve consentire
l’autonoma utilizzazione del bene e non può comunque essere
superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
4. L’atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a
demolire, nel termine di cui al comma 3, definisce la
consistenza dell’area da acquisire anche mediante precise
indicazioni catastali e, previa notifica all’interessato, costituisce
titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei
registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o
del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare
non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e
sempreché l'opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici, ambientali o idrogeologici.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti,
in base a leggi statali a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione
gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di
demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni
cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali
amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere
abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei
responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti
a vincolo di inedificabilità, in base a leggi regionali, a previsioni
di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali paesistici,
nonché di piani di settore, nel caso di inottemperanza
all’ingiunzione della demolizione, l’acquisizione gratuita si
verifica a favore del comune, il quale procede alla demolizione
a spese dei responsabili dell’abuso.
8. In caso di opere di ampliamento eseguite su immobili
esistenti legittimati, ovvero di opere realizzate nel lotto di
pertinenza di edifici con superficie utile coperta non superiore a
trenta metri quadri, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, accertata l’inottemperanza all’ingiunzione di
demolizione, provvede alla sola demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi, a spese dei responsabili dell’abuso, senza
procedere all’acquisizione dell’area.
9. Il comune può affidare a terzi per finalità di interesse pubblico
la gestione dei beni e dell’area di sedime acquisiti al
patrimonio comunale.
10. Per le opere abusive di cui al presente articolo, resta
applicabile anche quanto previsto dal comma 9 dell’art. 31 del
D.P.R. 380/2001.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a) della l.r.
1/2004.
12.I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del
competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo,
sono comunicati alla provincia e all’Autorità giudiziaria.
13. In caso di inerzia del comune per l’emissione dei
provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto
previsto all’articolo 3, comma 8.
ARTICOLO 7
(Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo
abilitativo o in totale difformità)
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, ivi compresi
quelli previsti all’articolo 13, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2004
eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in totale difformità da
esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi
conformi alle previsioni o prescrizioni del titolo abilitativo,
nonché a quelle degli strumenti urbanistici e dei regolamenti
edilizi entro un termine congruo non superiore a centoventi
giorni stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente
ufficio comunale con ordinanza, da emettere nei termini di cui
all’art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione
o demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune
e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili
dell’abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale, il ripristino dello
stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione
delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all’organismo
edilizio preesistente oggetto di trasformazione, è irrogata dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale,
una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità
dell’abuso, da 1,5 a 2,5 volte l’importo del costo di costruzione,
determinato ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 1/2004. Ove non
sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione
è calcolata in relazione all’importo delle opere eseguite,
determinato in base all’elenco prezzi regionale. La sanzione
comunque non può risultare inferiore a 1.500,00 euro.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai
sensi del D.Lgs. 42/2004, l'amministrazione competente a
vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre
misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina dopo la
preventiva comunicazione di cui all’articolo 3, comma 2, la
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile
dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire
l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione
pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro in ragione della gravità
dell’abuso.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili non
vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o nelle aree e negli immobili
di cui al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale dispone la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al comma 2, su conforme parere della
commissione comunale per la qualità architettonica ed il
paesaggio di cui all’articolo 4 della l.r. 1/2004.
5. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del
competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo,
sono trasmessi alla provincia e all’Autorità giudiziaria.
6. In caso di inerzia del comune, per l’emissione dei
provvedimenti di cui al presente articolo si applica la
disposizione di cui all'articolo 3, comma 8.
7. Fatti salvi i casi in cui si procede alla restituzione in pristino, è
corrisposto il contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e
25 della l.r. 1/2004, se dovuto.
ARTICOLO 8
(Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal
permesso di costruire, con esclusione di quelli di ristrutturazione edilizia
previsti alla lett. d), del comma 1
dell’articolo 13 della l.r. 1/2004, sono rimossi o demoliti a cura
e spese dei responsabili dell'abuso entro un termine congruo
comunque non superiore a centoventi giorni fissato con
ordinanza del dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale, da emettere nei termini di cui all’art. 3,
comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o la
demolizione l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e
a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili
dell’abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione
non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità, è irrogata dal dirigente o dal responsabile del
competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria
variabile, in ragione della gravità degli abusi, da 1,5 a 2,5 volte
l’importo del costo di costruzione, determinato ai sensi
dell’articolo 25 della l.r. 1/2004. Ove non sia possibile
determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in
relazione all’importo delle opere eseguite, determinato in base
all’elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può
risultare inferiore a 1.000,00 euro.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a) della l.r.
1/2004.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili non
vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A, di cui al D.M.
1444/1968, o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2
dell’articolo 4 della l.r. 1/2004 il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino
o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, su
conforme parere della commissione comunale per la qualità
architettonica ed il paesaggio di cui all’art. 4, della l.r. 1/2004.
5. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del
competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo,
sono comunicati alla provincia e all’Autorità giudiziaria.
6. In caso di inerzia del comune per l’emissione dei
provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto
previsto all’articolo 3, comma 8.
ARTICOLO 9
(Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di
inizio attività)
1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 20 della l.r. 1/2004, con
esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 1,
realizzati in assenza della denuncia di inizio attività o in
difformità da essa sono rimossi o demoliti a cura e spese dei
responsabili dell'abuso entro un termine congruo non
superiore a centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente
o del responsabile del competente ufficio comunale, da
emettere nei termini di cui all’art. 3, comma 3. Decorso il
termine stabilito per la rimozione o la demolizione l’ordinanza
stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei
responsabili dell'abuso.
2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili
dell’abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale, il ripristino dello
stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione
delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all’organismo
edilizio preesistente oggetto di trasformazione, è irrogata una
sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità
dell’abuso, da 1,5 a 2,5 volte l’importo del costo di costruzione,
determinato ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 1/2004. Ove non
sia possibile determinare tale costo di costruzione la sanzione
è calcolata in relazione all’importo delle opere eseguite,
determinato in base all’elenco prezzi regionale. La sanzione
comunque non può risultare inferiore a 1.000,00 euro.
3. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio
attività consistono in interventi di restauro e risanamento
conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su
immobili comunque vincolati in base a leggi statali, l'autorità
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese
del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 600,00
a 6.000,00 euro in ragione della gravità dell’abuso.
4. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio
attività consistono in interventi di restauro e risanamento
conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su
immobili comunque vincolati in base a leggi regionali o in
base a previsioni di strumenti urbanistici comunali, di piani
territoriali paesistici, di piani di settore, il dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese
del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria, in
relazione all’entità delle opere da 600,00 a 6.000,00 euro,
nonché in ragione della gravità dell’abuso.
5. Nel caso di concorrenza di più vincoli di cui ai commi 3 e 4 la
sanzione pecuniaria è applicata con le modalità e limiti previsti
al comma 3.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano stati eseguiti
su immobili non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee
A, di cui al D.M. 1444/1968 o nelle aree e negli immobili di cui al
comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004 il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale dispone la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al comma 4, su conforme parere della
commissione comunale per la qualità architettonica ed il
paesaggio di cui all’art. 4, della l.r. 1/2004.
7. Fatti salvi i casi in cui si procede alla restituzione in pristino, è
corrisposto il contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e
25 della l.r. 1/2004, se dovuto.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
agli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in parziale
difformità dal titolo abilitativo.
9. Nel caso di interventi edilizi eseguiti in assenza di denuncia
di inizio attività o in difformità, su suoli di proprietà dello stato o
di enti pubblici si applicano le disposizioni dell’articolo 35 del
D.P.R. 380/2001.
10.I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del
competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo,
sono comunicati alla provincia e all’Autorità giudiziaria.
11.In caso di inerzia del comune per l’emissione dei
provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto
previsto all’articolo 3, comma 8.
ARTICOLO 10
(Mutamenti di destinazione d’uso realizzati in assenza di titolo
abilitativo)
1. I proprietari degli immobili che modificano la destinazione
d’uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare
senza il titolo abilitativo di cui all’articolo 33 della l.r. 1/2004
sono soggetti alle seguenti sanzioni:
a) nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso risulti
conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, da euro 300,00 a
euro 3.000,00, in rapporto alla superficie interessata
dall’abuso;
b) nel caso che il mutamento della destinazione d’uso non
risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie:
1) euro 50,00 per ogni metro quadro di superficie utile di
calpestio per gli immobili con destinazione finale residenziale,
ridotta ad euro 20,00 a metro quadro per gli immobili adibiti ad
abitazione principale del proprietario;
2) euro 100,00 a metro quadro di superficie utile di calpestio
per gli immobili con utilizzazione finale commerciale,
direzionale, o servizi;
3) euro 50,00 per ogni metro quadro di superficie utile di
calpestio per gli immobili con utilizzazione finale industriale,
artigianale o agricola.
2. Contestualmente all’applicazione della sanzione di cui al
comma 1, lettera a), il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale dispone sempre il pagamento del
doppio del contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e
25 della l.r. 1/2004, nonché gli adempimenti necessari al
rispetto delle normative in materia di standard urbanistici, se
dovuti, anche mediante la loro monetizzazione, nonché di quelli
in materia sismica, di sicurezza degli impianti, di abbattimento
delle barriere architettoniche e di iscrizione al catasto. In caso
di mancata ottemperanza da parte dei responsabili dell’abuso
nei termini stabiliti il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale dispone il ripristino dello stato preesistente.
3. Nei casi previsti alla lettera b) del comma 1, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale ordina,
contestualmente alla irrogazione della sanzione, la cessazione
dell’utilizzazione abusiva dell’immobile, assegnando un
termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta
giorni decorso il quale si provvede d’ufficio in danno dei
responsabili dell’abuso.
4. La sanzione di cui al presente articolo, nel caso in cui il
mutamento di destinazione d’uso sia effettuato con gli interventi
abusivi di cui agli articoli 7, 8 e 9, si cumula con le sanzioni
pecuniarie previste da detti articoli.
5. Fino alla definizione dell’incidenza degli oneri di
urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24, comma 5 e 25, comma 1 della
l.r. 1/2004, a fini del contributo di costruzione previsto al comma
2 del presente articolo, i mutamenti di destinazione d’uso sono
equiparati alla ristrutturazione edilizia.
ARTICOLO 11
(Annullamento del permesso di costruire o del piano attuativo
da parte della provincia)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione, possono essere
annullati dalla Provincia le deliberazioni ed i provvedimenti
comunali che autorizzano interventi edilizi non conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi
comunali, nonché non conformi a prescrizioni del Piano
Urbanistico Territoriale o del Piano Territoriale di
Coordinamento provinciale o comunque in contrasto con la
normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro
adozione; nello stesso termine possono essere annullati gli atti
di approvazione di piani attuativi o parti di essi e gli atti e i titoli
abilitativi conseguenti non conformi alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici generali o dei regolamenti edilizi o
comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
vigente al momento della loro adozione.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto
mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed è
preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare
del permesso o del piano attuativo, al proprietario della
costruzione o degli immobili interessati, al progettista, e al
comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un
termine prefissato. La contestazione costituisce avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 8 della l. 241/1990.
3. In pendenza delle procedure di annullamento, la provincia
può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da
notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le
modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di
cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere
efficacia se, entro sei mesi dalla
sua notificazione, non sia stato emesso il provvedimento di
annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di
annullamento, il dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale, ordina la demolizione delle opere eseguite in
base al titolo annullato, salvo quanto previsto al comma 7. Ove
il comune non provveda entro il termine stabilito si applicano le
disposizioni dell’articolo 13.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento
vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo
pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere
realizzate.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai titoli abilitativi di cui all’articolo 18 e all’articolo 20, comma 1,
lettera a) della l.r. 1/2004, non conformi a prescrizioni degli
strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in
contrasto con la normativa urbanistico - edilizia vigente alla data
della presentazione della denuncia di inizio attività o della
domanda di cui al comma 1 dell’articolo 18 della legge
regionale medesima.
7. Con apposito provvedimento del dirigente o del responsabile
del competente ufficio comunale, previo accertamento, sono
sanati o dichiarati conformi alle previsioni dello strumento
urbanistico generale gli interventi realizzati in attuazione del
piano attuativo annullato.
ARTICOLO 12
(Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato)
1. In caso di annullamento del titolo abilitativo qualora non sia
possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi
delle procedure amministrative o la restituzione in pristino,
anche per non recare pregiudizio alle opere edilizie eseguite
legittimamente, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria variabile, in
ragione della gravità degli abusi da 1,5 a 2,5 volte l’importo del
costo di costruzione, determinato ai sensi dell’articolo 25 della
l.r. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di
costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all’importo
delle opere eseguite, determinato in base all’elenco prezzi
regionale.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria
irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in
sanatoria di cui all'articolo 17.
ARTICOLO 13
(Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della
provincia)
1. In caso di interventi eseguiti in assenza del titolo abilitativo o
in contrasto con il medesimo o con le prescrizioni degli
strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, con le
prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale o del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, o comunque con la
normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia
provveduto entro i termini stabiliti, la provincia può disporre la
sospensione o la demolizione delle opere eseguite, previo
invito al comune ad adempiere entro il termine fissato dalla
provincia stessa. Il provvedimento di demolizione è adottato
entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato
al titolare del permesso, al proprietario, al committente, al
costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è
comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre
mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le
misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità,
ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la rimessa in pristino o la
demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale i
responsabili dell'abuso sono tenuti a procedere, a proprie
spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla
esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale
termine, la provincia dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
agli interventi di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a) della l.r.
1/2004, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in
contrasto con il titolo abilitativo o con le prescrizioni degli
strumenti urbanistici o della normativa urbanistico – edilizia
vigente al momento dell’esecuzione dei lavori in assenza di
denuncia di inizio attività o alla data della dichiarazione di cui al
comma 1 dell’art. 21 della predetta legge regionale.
ARTICOLO 14
(Demolizione di opere abusive)
1. La demolizione a cura del comune, o della provincia è
disposta dal dirigente o dal responsabile del competente
ufficio su valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta
dell’Ente.
2. I relativi lavori, laddove non eseguibili direttamente dal
comune o dalla provincia, sono affidati, anche a trattativa privata
ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e
finanziariamente idonee.
3. Per l’esecuzione della demolizione delle opere abusive,
compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela
della pubblica incolumità, il comune e la provincia possono
anche avvalersi, per il tramite del Servizio integrato infrastrutture
e trasporti di cui al D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184, delle strutture
tecnico – operative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita convenzione stipulata d’intesa tra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa e il
Presidente della Giunta regionale.
4. È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate
aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per
demolizioni da eseguirsi all’occorrenza.
ARTICOLO 15
(Competenze della Regione, della provincia e del comune)
1. Fermo restando quanto previsto ai commi 6, 7 e 8
dell’articolo 3, il comune dà tempestiva comunicazione alla
provincia dell’avvenuta esecuzione o meno dei provvedimenti
sanzionatori adottati. La provincia verifica l’esito dei
provvedimenti di vigilanza e sanzionatori dell’attività
urbanistico-edilizia adottati dal comune ai sensi del presente
titolo.
2. Il comune e la provincia effettuano gli adempimenti relativi
agli abusi di cui al presente titolo, in modo da permettere
l’archiviazione, il reperimento e la conoscenza dei dati in
maniera informatizzata e per consentire una costante verifica
nonché lo stato di attuazione dei medesimi.
3. La provincia, sulla base dei dati di cui ai commi 1 e 2, invia
semestralmente alla Regione una dettagliata relazione
informativa sulle attività effettuate con l’indicazione dei
provvedimenti adottati dal comune e dalla provincia medesima,
in riferimento alle diverse tipologie di abuso.
4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, istituisce l’Osservatorio regionale
sull’abusivismo edilizio e sull’acquisizione delle informazioni
relative agli interventi edilizi e alle autorizzazioni ambientali. La
Regione si avvale anche delle rilevazioni dei comuni e dei dati
forniti dalle province di cui ai commi 2 e 3, nonché dall’Autorità
giudiziaria competente. Con apposito atto di indirizzo e
coordinamento assunto per le finalità di cui al comma 1 dell’art.
45 della l.r. 1/2004 sono definiti gli obiettivi ed il funzionamento
dell’Osservatorio.
ARTICOLO 16
(Sanzioni amministrative per violazione della disciplina in
materia di normativa tecnica)
1. Le violazioni delle norme in applicazione dell’articolo 40,
comma 3 della l.r. 1/2004 sono soggette anche alla sanzione
pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 applicata dalla
provincia in rapporto all’entità della violazione.
CAPO IV
TITOLI ABILITATIVI IN SANATORIA
ARTICOLO 17
(Accertamento di conformità)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, con variazioni essenziali o in difformità da esso,
ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui
all’articolo 20, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2004 o in difformità da essa,
fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1, 8,
comma 1, articolo 9,
comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale
proprietario dell'immobile, possono ottenere la sanatoria se
l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione della domanda e non in
contrasto con gli strumenti urbanistici adottati. Ai fini di cui al
presente comma è consentito l’adeguamento di eventuali piani
attuativi, purché tale adeguamento risulti conforme allo
strumento urbanistico generale vigente e non in contrasto con
quello adottato, in conformità alle disposizioni del titolo
secondo della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31. Per le
violazioni di cui all’articolo 10 il titolo abilitativo a sanatoria è
rilasciato se l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica vigente al momento della presentazione della
domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in
misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dagli articoli 23, 24 e 25 della l.r.
1/2004. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità,
l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera
difforme dal titolo abilitativo. L’adeguamento del piano attuativo
ai fini di cui al comma 1 comporta il pagamento al comune di
una somma da parte dei proprietari degli immobili interessati
da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 in relazione all’entità degli
interventi oggetto di adeguamento.
3. Alla richiesta di permesso in sanatoria si applicano le
procedure previste all’articolo 17 della l.r. 1/2004, con
esclusione della possibilità di applicare l’intervento sostitutivo
della provincia di cui all’articolo 19 della stessa legge
regionale. Il provvedimento con il quale si dispone
l’ammissibilità alla sanatoria comprende la determinazione
dell’oblazione e gli adempimenti necessari al rilascio del
permesso in sanatoria ed è trasmesso alla provincia ai sensi
del comma 6 dell’articolo 3.
4. Ove l'intervento realizzato in assenza di denuncia di inizio
attività o in difformità da essa per i casi diversi da quelli di cui
al comma 1, risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell'intervento, sia al momento della presentazione della denuncia di inizio attività a sanatoria, il responsabile dell'abuso
o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria
dell'intervento versando la somma, non superiore a 6.000,00
euro e non inferiore a 600,00 euro, stabilita dal dirigente o dal
responsabile del competente ufficio comunale in relazione
all’entità dell’intervento, oltre al pagamento del contributo di
costruzione, se dovuto. Alla denuncia di inizio attività a sanatoria
si applica quanto previsto all’articolo 21 della l.r. 1/2004 e, nel
caso in cui la verifica di cui al comma 7 dello stesso articolo
abbia esito negativo, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale notifica all’interessato la non
sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente
applicazione delle relative sanzioni.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 6
della l.r. 1/2004 la denuncia di inizio di attività spontaneamente
effettuata per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, quando
l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a
titolo di sanzione, della somma di 500,00 euro.
6. Il titolo abilitativo a sanatoria è condizionato al rilascio deautorizzazioni o assensi comunque denominati in materia di
vincolo geologico, idrogeologico, in materia igienico – sanitaria,
nonché a quanto previsto dall’articolo 40 della l.r. 1/2004 ed è
sottoposto a quanto disposto al comma 6 dell’articolo 23.
7. Il parere favorevole della Commissione comunale per la
qualità architettonica ed il paesaggio di cui all’art. 4 della l.r.
1/2004, nonché l’effettuato pagamento della somma ai sensi e
per gli effetti degli articoli 160, comma 4 e 167, comma 1 del
D.lgs. 42/2004, costituiscono presupposto per l’applicazione di
quanto stabilito ai commi 2 e 4. Il provvedimento sanzionatorio
emesso ai sensi dell’articolo 167, comma 1 del D.lgs. 42/2004
è trasmesso alla competente Soprintendenza, che può
esercitare le funzioni di cui all’articolo 159, comma 3 del D.Lgs.
42/2004.
CAPO V
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
ARTICOLO 18
(Norme di prima applicazione per l’accertamento di conformità)
1. La procedura prevista dall’articolo 17 si applica anche per
l’accertamento di conformità relativo ad interventi realizzati alla
data di entrata in vigore della l.r. 1/2004 non conformi alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro
realizzazione, ma che risultino conformi alla disciplina
urbanistica ed edilizia ed agli strumenti urbanistici vigenti e non
in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, al momento
dell’entrata in vigore della stessa legge regionale. In tali casi
l’istanza è presentata entro e non oltre centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ed il rilascio del
titolo abilitativo a sanatoria è subordinato al solo pagamento di
una somma al comune nella misura prevista al comma 2 dello
stesso articolo 17, ferma restando l’applicazione delle eventuali
sanzioni penali.
2. Nei casi di cui al comma 1, il rilascio del titolo abilitativo è
condizionato a quanto indicato ai commi 6 e 7 dell’articolo 17.
3. Gli enti pubblici, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo
17, provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla ricognizione degli immobili
appartenenti ai beni pubblici demaniali e patrimoniali e
comunicano al comune le eventuali opere realizzate in assenza
o in difformità dal titolo abilitativo, richiedendo il rilascio dello
specifico titolo a sanatoria. Il comune, nei successivi centoventi
giorni, si esprime sulla compatibilità delle stesse opere agli
strumenti urbanistici vigenti, provvedendo al conseguente
rilascio del titolo abilitativo a sanatoria. Il medesimo è rilasciato
con le modalità di cui al comma 2 previo pagamento del
contributo di costruzione, se dovuto. Il procedimento del
presente comma può concludersi, per ogni singola richiesta,
prima dei termini previsti per la presentazione del complesso
delle comunicazioni suddette.
TITOLO II
CONDONO EDILIZIO
CAPO I
CONDONO EDILIZIO
ARTICOLO 19
(Titolo abilitativo in sanatoria a seguito del condono edilizio)
1. I limiti, le condizioni e le modalità per il rilascio del titolo
abilitativo in sanatoria, in relazione al condono edilizio di cui
all’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269
convertito con modificazioni con la legge 24 novembre 2003, n.
326 e successive modificazioni di cui all’articolo 5 del decreto
legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con legge 30 luglio
2004, n. 191, sono disciplinate dal presente Titolo.
2. Per quanto non disposto dal presente Titolo, si applicano gli
articoli 31, 32, 33 e 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
l’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché i
termini temporali, le modalità e le procedure previste
dall’articolo 32 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni
con la l. 326/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 20
(Interventi ammessi a sanatoria)
1. Nell’ambito dell’intero territorio regionale, comprese le aree
demaniali, sono suscettibili di sanatoria edilizia, ai fini del
rilascio del titolo abilitativo a seguito del condono edilizio, di cui
al D.L. 269/2003, convertito con modificazioni con la l.
326/2003, semprechè ultimate entro il 31 marzo 2003:
a) le opere riconducibili alla Tipologia n. 1 (Opere realizzate in
assenza o in difformità dal titolo abilitativo e non conformi alle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici alla data del 2 ottobre 2003) dell’allegato 1 del
decreto legge medesimo, relativamente ad ampliamenti di
edifici esistenti nei seguenti limiti:
1) fino a 30 metri quadrati di superficie per unità immobiliare. Il
limite è incrementato a 45 metri quadrati nel caso di unità
immobiliare destinata ad abitazione del proprietario che vi
risieda stabilmente alla data di entrata in vigore della presente
legge;
2) fino a 60 metri quadrati per unità immobiliari destinate ad
attività produttive o a servizi;
3) fino a 100 metri quadrati per unità immobiliari destinate ad
attività produttive o a servizi ricadenti in zone di tipo D, E ed F di
cui al D.M. 1444/1968;
b) le opere riconducibili alla Tipologia n. 2 (Opere realizzate in
assenza o in difformità dal titolo abilitativo, ma conformi alle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici alla data del 2 ottobre 2003)dell’allegato 1 del
decreto legge medesimo, entro i limiti volumetrici previsti al
comma 25 dell’articolo 32 dello stesso decreto legge;
c) le opere riconducibili alle seguenti tipologie di illecito edilizio
indicate con i numeri 3, 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al decreto legge
medesimo, anche con eventuale modifica delle destinazioni
d’uso, siano esse realizzate in conformità o in difformità dalle
norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti
urbanistici alla data del 2 ottobre 2003:
1) Tipologia n. 3; (opere di ristrutturazione edilizia come definite
dall’articolo 3, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2004) realizzate in
assenza o in difformità dal titolo abilitativo;
2) Tipologia n. 4; (opere di restauro e risanamento conservativo
come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) della l.r.
1/2004) realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo,
nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del D.M. 1444/1968;
3) Tipologia n. 5; (opere di restauro e risanamento conservativo come definite
dall’articolo 3, comma 1, lettera c) della l.r.
1/2004) realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo;
4) Tipologia n. 6; (opere di manutenzione straordinaria, come
definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale
1/2004) realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo;
opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di
superficie o di volume.
2. I limiti dimensionali di cui al comma 1, lettere a) e b) non
trovano applicazione e sono aggiuntivi relativamente agli
interventi di:
a) chiusura di superfici di logge e portici;
b) realizzazione di locali interrati o seminterrati purchè per
questi ultimi l’altezza media ponderale delle pareti emergenti
dal terreno non superi i metri lineari 1,00.
3. Le opere di cui al comma 1, lett. a) e b) e al comma 2 non
possono comunque comportare il superamento dei limiti
volumetrici massimi stabiliti all’articolo 32, comma 25 del D.L.
269/2003.
ARTICOLO 21
(Interventi non ammessi a sanatoria)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della l.
47/1985, dal comma 27 dell’articolo 32 del d.l. 269/2003, non
sono suscettibili di sanatoria:
a) le opere o gli edifici previsti in demolizione da titoli abilitativi o
da piani attuativi;
b) il cambiamento di destinazione d’uso di edifici in zona
agricola che abbia comportato destinazioni diverse dagli
annessi agricoli, qualora non riguardi annessi agricoli o vani
accessori collocati all’interno dell’edificio residenziale o in
aderenza allo stesso;
c) l’utilizzo di aree in zona agricola per usi del suolo diversi da
quello agricolo o che non riguardino attrezzature sportive e
ricreative non costituenti volumetria purché realizzate al servizio
delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo e agrituristico;
d) la realizzazione di nuovi edifici, salvo quanto previsto
all’articolo 20, comma 1, lettera b);
e) gli interventi di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a)
concernenti l’ampliamento di edifici oggetto di titolo abilitativo a
sanatoria conseguente a precedenti condoni edilizi di intere
nuove abitazioni o attività produttive o servizi;
f) gli interventi realizzati su terreni gravati da vincolo di uso
civico;
g) gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento su beni
culturali di cui alla Parte Seconda, Titolo I del D.Lgs. 42/2004;
h) gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento nelle
zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968, nonché nei centri
storici, nei siti archeologici, nell’edificato civile di particolare
rilievo architettonico e paesistico indicati nelle carte 23, 24 e 25
e all’articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, con
esclusione di quelli di cui all’articolo 20, comma 2.
ARTICOLO 22
(Condizioni per la sanatoria)
1. Ai fini del calcolo dell’oblazione e del contributo di
costruzione gli interventi di modifica della destinazione d’uso
con o senza opere edilizie, sono equiparati alle opere di
ristrutturazione edilizia di cui alla tipologia 3 indicata all’art. 20,
comma 1, lettera c). Nel caso in cui la modifica della
destinazione d’uso riguardi vani di edifici posti al piano
sottotetto o terreno, la sanatoria è ammessa purché siano
rispettate le limitazioni e condizioni di cui all’articolo 34, commi
1 e 2, della l.r. 1/2004.
2. Per gli ampliamenti di cui all’art. 20, comma 1, lett. a) o per i
nuovi edifici di cui all’art. 20, comma 1, lett. b) relativamente ad
annessi agricoli, è costituito, prima del rilascio del titolo
abilitativo a sanatoria, un vincolo di destinazione d’uso
ventennale, registrato e trascritto.
3. La sanatoria delle opere e degli interventi che interessano le
aree e gli ambiti di cui al comma 2 dell’art. 4 della l.r. 1/2004 è
subordinata al parere della Commissione comunale per la
qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell’art. 4
medesimo.
4. Alle aree di cui all’art. 32, comma 27, lettera d) del D.L.
269/2003 convertito con la L. 326/2003, sono aggiunti i Siti di
Interesse Naturalistico e le aree boscate di cui rispettivamente
agli artt. 13 e 15 della l.r. 27/2000.
5. La sanatoria edilizia prevista all’articolo 20, commi 1 e 2,
qualora comporti aumento di carico urbanistico, è ammessa a
condizione che siano soddisfatte, prima del rilascio del relativo
titolo a sanatoria, le condizioni in materia di standard urbanistici
di cui all’art. 26 della l.r. 31/1997 e all’art. 61 della l.r. n.
27/2000, ricorrendo anche alla monetizzazione in base ai valori
stabiliti dalle tabelle parametriche regionali aggiornate su base
ISTAT, ovvero stabiliti dal comune.
6. Per gli interventi di cui all’art. 20, comma 1, lettere a) e c) è
consentita la sanatoria anche delle opere realizzate su
immobili di cui all’art. 32, comma 27, lettera d) del D.L.
269/2003 convertito con l. 326/2003 così come integrate dal
comma 4 del presente articolo, previo assenso degli enti
preposti alla tutela delle aree e degli immobili vincolati e del
parere favorevole della Commissione comunale per la qualità
architettonica ed il paesaggio.
ARTICOLO 23
(Modalità della sanatoria)
1. Alla domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio,
riferita a singole unità immobiliari, è allegata la dichiarazione
resa da tecnico abilitato, utilizzando il modello approvato dalla
Giunta regionale ai sensi dell’art. 45, comma 1, lettera c), ai fini
di cui all’art. 18, commi 1 e 5, secondo periodo e all’art. 39
comma 5 della l.r. n. 1/2004, oltre alla documentazione di cui ai
commi 32 e 35 dell’art. 32 del D.L. 269/2003, convertito con la l.
326/2003, nella quale deve essere altresì asseverato:
a) le dimensioni e lo stato delle opere interessate con allegati i
relativi elaborati in base all’elenco approvato dalla Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della l.r.
n. 1/2004; in caso di ampliamento di unita immobiliari, i grafici
dovranno riportare anche le unità immobiliari originarie con
l’indicazione della loro superficie e destinazione;
b) la destinazione d’uso e la superficie del manufatto oggetto di
sanatoria.
2. Entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione della
domanda, l’interessato integra, ove necessario, la domanda
medesima con:
a) pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso rilasciati dai
soggetti competenti;
b) il certificato di un tecnico abilitato attestante la quantificazione
del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalle relative normative;
c) una relazione contenente quanto previsto al comma 3
dell’articolo 22 della l.r. 1/2004, nei casi di interventi che
interessano le aree di cui all’articolo 4 della l.r. 1/2004;
d) la certificazione del rispetto della normativa antisismica
vigente all’entrata in vigore della presente legge o della possibilità di
eseguire opere di adeguamento antisismico.
3. Qualora l’immobile oggetto di sanatoria sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega al comune
o sia necessario acquisire il parere della Commissione
comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi
dell’art. 4, comma 2 della l.r. 1/2004, il relativo atto di assenso è
adottato, entro novanta giorni dalla presentazione dei
documenti integrativi di cui al comma 2, dal responsabile
dell’Ufficio preposto.
4. Qualora l’immobile oggetto della richiesta di sanatoria sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all’amministrazione comunale o sia necessario acquisire
pareri di altre amministrazioni, ove gli atti di assenso necessari
dei soggetti preposti non siano stati trasmessi ai sensi del
comma 2, il comune, tramite lo sportello unico per l’edilizia può
convocare, ai fini dell’acquisizione degli atti di assenso stessi,
anche su richiesta dell’interessato, entro centottanta giorni
dalla presentazione della domanda, una conferenza di servizi,
ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della l.
241/1990.
5. Nel corso della istruttoria della domanda il responsabile del
procedimento può, per una sola volta e comunque entro il
termine di cui al precedente comma 4, richiedere agli
interessati documentazione integrativa o chiarimenti.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
in sede di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, detta con
apposito atto anche le eventuali condizioni e le prescrizioni per
consentire la riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale
dei manufatti oggetto di sanatoria, previo parere della
commissione comunale per la qualità architettonica ed il
paesaggio di cui all’articolo 4 della l.r. 1/2004. L’interessato è
tenuto ad effettuare la riqualificazione prescritta entro un anno
dal rilascio del titolo abilitativo a sanatoria o dal termine più
breve fissato dal comune. In caso di mancato rispetto di tali
condizioni e prescrizioni, lo stesso dirigente o responsabile,
procede all’annullamento del titolo abilitativo rilasciato e
all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 12, comma 1.
7. Ai fini dell’attestazione concernente gli aspetti igienico –
sanitari delle opere oggetto di sanatoria si applica anche
quanto previsto dall’articolo 34 della l.r. 1/2004.
8. Le domande di sanatoria presentate antecedentemente
all’entrata in vigore della presente legge sono esaminate con
riferimento alle condizioni, limiti e modalità regolate dal
presente Titolo e possono essere ritirate, ripresentate o
integrate entro il termine di cui al comma 32 dell’articolo 32 del
D.L. 269/2003 convertito con l. 326/2003 e successive
modificazioni, fatti salvi gli effetti penali per i quali le condizioni
sono riferite alle prescrizioni dell’articolo 32 del decreto legge
medesimo.
ARTICOLO 24
(Oneri concessori)
1. L’anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative
modalità di versamento sono effettuate secondo quanto
previsto dal comma 38 dell’articolo 32 del D.L. 269/2003
convertito con modificazioni con la l. 326/2003.
2. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di
sanatoria ai sensi del presente articolo, sono incrementati
nella misura del cento per cento rispetto a quella definita al
momento della presentazione della domanda di sanatoria, in
applicazione delle vigenti normative.
3. Alle domande di condono esonerate dal contributo di
costruzione ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.r. 1/2004, gli
oneri concessori sono applicati nella misura prevista agli
articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004.
4. I proventi determinati dalla quota di oneri concessori
aggiuntivi di cui al comma 2, nonché gli importi derivanti dalla
monetizzazione degli standard urbanistici di cui all’articolo 22,
comma 6, sono finalizzati esclusivamente all’adeguamento
delle opere di urbanizzazione, nonché ai costi aggiuntivi per
l’istruttoria delle domande di condono edilizio. Le
amministrazioni comunali possono prevedere la
corresponsione di incentivi straordinari ai propri dipendenti o
collaboratori nell’ambito di progetti finalizzati da svolgere al di
fuori del normale orario di lavoro, nonché ricorrere a
collaborazioni a tempo determinato.
5. Ai fini di concorrere al finanziamento delle attività di cui al
comma 4 l’amministrazione comunale può applicare il
raddoppio dei diritti ed oneri per il rilascio dei titoli abilitativi
edilizi.
ARTICOLO 25
(Oblazione)
1. L’oblazione relativa alle opere abusive oggetto di sanatoria,
compresa quella derivante dall’eventuale conguaglio, è
incrementata nella misura del dieci per cento per le finalità
previste al comma 33 dell’articolo 32 del d.l. 269/2003,
convertito con modificazioni con la l. 326/2003, nonché
dell’articolo 39 della l.r. 1/2004 e tale incremento è versato alla
Regione in unica soluzione al momento della presentazione
della domanda di sanatoria. Il versamento della misura
dell’oblazione alla Regione è effettuato tramite bollettino di
conto corrente postale intestato alla Regione Umbria.
Nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di sanatoria la somma è
restituita all’interessato.
ARTICOLO 26
(Termini ed effetti per la sanatoria)
1. La mancata presentazione dei documenti previsti all’articolo
23, commi 1, 2 e 5 della presente legge e dall’articolo 32 del
D.L. 269/2003 entro il termine di centoventi giorni dalla data
della richiesta di integrazione del dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale, comporta il conseguente diniego
del titolo abilitativo a sanatoria.
3. La determinazione sulla domanda di sanatoria è adottata dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale
entro il termine di trentasei mesi dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di cui al comma
32 dell’articolo 32 del D.L. 269/2003, convertito con l. 326/2003
e successive modificazioni, il quale verifica esclusivamente:
a) la completezza della documentazione presentata;
b) la corrispondenza della tipologia dell’intervento asseverato
dal tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a)
con le condizioni previste dal presente Titolo per la sanabilità
delle opere;
c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, dei
diritti ed oneri di segreteria, della quota definitiva dell’oblazione
e dell’eventuale monetizzazione delle aree per standard;
d) gli atti di assenso, le autorizzazioni, i pareri e nulla osta
necessari.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, al comune
si sostituisce la provincia, che di conseguenza beneficia di
quota parte, pari al cinquanta per cento, dei proventi di cui ai
commi 4 e 5 dell’articolo 24 per l’istruttoria ed il rilascio dei titoli
abilitativi a sanatoria. La provincia si sostituisce, previa diffida al
comune ad adempiere entro congruo termine e provvede al
rilascio del titolo abilitativo a sanatoria entro un anno dal
termine di cui al comma 2. La provincia in sede di rilascio del
titolo abilitativo a sanatoria detta con apposito atto anche le
prescrizioni ai fini previsti al comma 6 dell’articolo 23.
4. Il certificato di agibilità per le opere e gli interventi oggetto di
titolo abilitativo in sanatoria è sostituito da una dichiarazione
sottoscritta congiuntamente dall’intestatario del titolo e da
tecnico abilitato attestante la rispondenza delle opere stesse
alle previsioni contenute negli elaborati agli atti e alle
prescrizioni del titolo abilitativi a sanatoria, con le modalità di
cui all’articolo 30 della l.r. 1/2004. La dichiarazione è presentata
allo Sportello unico per l’edilizia entro novanta giorni dalla data
del titolo abilitativo a sanatoria o dalla scadenza del termine di
cui al comma 6 dell’articolo 23.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui
al comma 4 si applicano le disposizioni di cui al comma 5
dell’articolo 29 della l.r. 1/2004.
6. Il comune svolge i controlli in merito alla dichiarazione di
asseverazione del tecnico abilitato di cui all’articolo 23, comma
1, nonché in merito alla dichiarazione di cui al comma 4 con le
stesse modalità di cui all’articolo 39 della l.r. 1/2004.
ARTICOLO 27
(Definizione degli interventi ammessi a condono edilizio)
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 51 della l.
47/1985, e all’allegato 1 del D.L. 269/2003 convertito con l.
326/2003 per il calcolo dell’oblazione, ai fini del computo delle
superfici ammesse a sanatoria ai sensi dell’articolo 20,
comma 1, si considera la sommatoria delle superfici utili
coperte realizzate ad ogni piano dell’edificio, misurate
all’esterno dei muri perimetrali, con la esclusione di balconi e
pensiline realizzati in aggetto rispetto alla parete dell’edificio,
nonché delle scale esterne scoperte. Le superfici utili realizzate
all’interno della sagoma di edifici esistenti legittimati che non
abbiano comportato incrementi di volume sono riconducibili
alla tipologia n. 3 di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo
20. I balconi, pensiline e scale esterne scoperte realizzate in
aggetto rispetto alla parete dell’edificio sono riconducibili alla
tipologia n. 6 di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 20.
2. Nei casi in cui l’abuso edilizio sia quantificabile in volume,
senza aumento della superficie, la superficie massima
ammissibile di ampliamento di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 20, è calcolata applicando la proporzione in base
alla quale la superficie da determinare (S) sta alla superficie
complessiva assentita delle unità immobiliari esistenti (Sc),
come il volume eccedente rispetto a quello assentito (Ve) sta al
volume assentito (Va), (S:Sc=Ve:Va).
3. Ai fini di quanto previsto alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 20 si intende per unità immobiliare quella definita
ai fini della vigente normativa sull’iscrizione a catasto degli
immobili, come risultante antecedentemente alla realizzazione
delle opere di ampliamento.
4. L’ampliamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
20, per gli edifici costituiti da più unità immobiliari dello stesso
avente titolo, o da unità immobiliari pertinenziali insistenti
all’interno del lotto o dell’area, sempre dello stesso avente
titolo, è ammesso per una sola volta ed è riferito alla sommatoria delle
superfici di tutte le unità immobiliari
interessate, salvo che ogni unità immobiliare si configuri come
autonoma struttura abitativa, produttiva o a servizi.
5. Ai fini degli interventi suscettibili di sanatoria quelli relativi alla
tamponatura di edifici o parti di essi rientrano nelle tipologie di
illecito di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b).
6. Per opere ultimate di cui all’articolo 32, comma 25 del D.L.
269/2003, convertito con l. 326/2003, e al comma 1 dell’articolo
20 della presente legge, si intendono quelle esistenti alla data
del 31 marzo 2003 per le quali siano state completate le parti
strutturali, ovvero, in caso di modifica della destinazione d’uso, quando le
unità immobiliari interessate siano complete
funzionalmente.
TITOLO III
SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
DI COSTRUZIONE
CAPO I
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
ARTICOLO 28
(Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione)
1. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, dal titolo
abilitativo o da apposito provvedimento comunale del contributo
di costruzione di cui agli articoli 24 e 25 della l.r. 1/2004
comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento
qualora il versamento del contributo sia effettuato nei
successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento
quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al quaranta per cento
quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non
oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1
si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma
1, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo
credito nei modi di legge.
TITOLO IV
GRAVITA’ DELL’ABUSO
CAPO I
VALUTAZIONE
ARTICOLO 29
(Valutazione della gravità dell’abuso)
1. Per l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 12
la graduazione della gravità dell’abuso deve tener conto della
localizzazione in ambiti o immobili di maggior valenza
storico-architettonica, naturalistico-paesaggistica e urbanistica,
nonché della tipologia edilizia e dell’entità dell’intervento.
2. Ai fini di cui al comma 1 il comune può emanare apposite
disposizioni attuative.
TITOLO V
MODIFICHE DI LEGGI, ABROGAZIONI E NORME FINALI
CAPO I
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1999, N. 3
ARTICOLO 30
(Modificazioni dell’art. 110)
1. Al comma 1 dell’articolo 110 della legge regionale n. 3/99 la
lettera “r)” è sostituita dalla seguente:
“r) al rilascio delle certificazioni relative al riconoscimento della
qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai fini dell’art.
8, comma 4 della legge regionale 2 settembre 1974 n. 53,
come modificato dall’art. 34 della legge regionale 21 ottobre
1997, n. 31, ai fini della legge 21 febbraio 1977, n. 36 e in
materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327, nonché al rilascio delle certificazioni
relative al riconoscimento dell’impresa agricola di cui
all’articolo 2135 del Codice Civile che possiede i requisiti
previsti dall’articolo 5 del regolamento del Consiglio della
Comunità Europea n. 1257 del 17 maggio 1999.”.
CAPO II
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N.
27
ARTICOLO 31
(Integrazione dell’art. 34)
2. Dopo il comma 1 dell’art. 34 della l.r. n. 27/2000 sono
aggiunti i seguenti commi:
“1 bis. Sono vietate nuove previsioni urbanistiche aventi
carattere edificatorio, a distanza inferiore a metri lineari duecento dall’asse
stradale della viabilità di interesse
regionale di livello autostradale e primario aperta al traffico
dopo il 1° gennaio 1997 o individuata come di progetto nella
carta n. 33 della presente legge, o ridefinita sulla base dei
progetti approvati.
1 ter. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1 bis, sono
comunque consentite nuove previsioni urbanistiche ai fini
dell’applicazione dell’articolo 28 della presente legge,
dell’attuazione della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13,
dell’attuazione delle leggi 21 dicembre 2001, n. 443 e 1 agosto
2002, n. 166 in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti
produttivi strategici, della ristrutturazione edilizia ed urbanistica
e trasformazione di edifici esistenti, nonché dell’ampliamento
dei nuclei e centri abitati purché non in avvicinamento alla sede
stradale.
1 quater. I Comuni nel PRG, parte strutturale, possono ridurre
la distanza di cui al comma 1bis per nuove previsioni
urbanistiche, da localizzare comunque senza interessare le
fasce di rispetto prescritte dal codice della strada al di fuori dei
centri abitati e degli insediamenti. La provincia, in sede di
conferenza istituzionale, di cui all’articolo 9 della l.r. 31/1997,
per l’approvazione del PRG, effettua apposita valutazione della
previsione comunale sulla base di specifiche considerazioni
degli aspetti naturalistici – ambientali – paesaggistici, nonché
delle caratteristiche morfologiche e della qualità agronomica
delle aree interessate e semprechè gli interventi non
impediscano visuali panoramiche o creino pregiudizio ad
elementi paesaggistici di pregio qualificanti il territorio. La
provincia valuta altresì il rispetto delle normative in materia di inquinamento
acustico e di immissione nell’atmosfera.”.
ARTICOLO 32
(Integrazione dell’art. 65, così come modificato dall’art. 55 della
l.r. n. 1/2004)
1. Il comma 3 dell’articolo 65 della l.r. 27/2000, è così
sostituito:
“3. Sono consentiti interventi anche di parziale demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e
ferroviarie, con ricostruzione anche in sito diverso, purchè, in tali
casi, la ricostruzione, comprensiva dell’eventuale ampliamento
da realizzare ai sensi del comma 1, avvenga ad un distanza
dalla strada maggiore di quella esistente e semprechè
conforme alle disposizioni del codice della strada e del relativo
regolamento. Nel caso di ricostruzione conseguente a
demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in
arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale. In caso di interventi ricadenti nelle fasce di rispetto ferroviario, la
ricostruzione deve avvenire con le modalità previste dal D.P.R.
753/1980.”.
ARTICOLO 33
(Integrazione con l’art. 65 bis)
1. Dopo l’articolo 65 della l.r. 27/2000 è aggiunto il seguente:
“Art. 65 bis(Salvaguardia dell’ambito aeroportuale)
1. I fabbricati situati, anche parzialmente, all’interno delle aree
di cui all’articolo 4 delle N.T.A. del Piano particolareggiato
dell’Aeroporto di Perugia – S. Egidio, approvato con D.P.G.R. 11
gennaio 1991, n. 581 e successive modifiche e integrazioni,
possono essere delocalizzate fuori dalle medesime,
comunque all’interno dello stesso territorio comunale, fermo
restando i volumi preesistenti, nel rispetto delle altezze
massime previste dalla zona di nuovo insediamento; tali
interventi sono esonerati dal contributo di costruzione di cui al
titolo III della legge regionale n. 1/2004. La nuova localizzazione
è definita con apposita convenzione con il comune.
2. La delocalizzazione dei fabbricati effettuata a seguito di
procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere
aeroportuali è condizionata alla stipula di apposita convenzione
tra l’Autorità espropriante e il proprietario dell’immobile per
regolare i relativi rapporti e modalità.”.
CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, N.
31
ARTICOLO 34
(Modificazioni dell’art. 33)
1. All’art. 33 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 le
parole “La delibera di adozione e di approvazione del P.R.G.,
del Piano Attuativo, la relativa documentazione, nonché copia
della deliberazione della Provincia con allegato il verbale di cui
all’art. 9, comma 5, sono inviati, entro il termine di cui ai commi
1 e 5 dell’art. 9” sono sostituite dalle seguenti: “La
deliberazione di adozione, approvazione del P.R.G., del Piano
attuativo e delle relative varianti, comprese quelle di cui
all’articolo 30, comma 3, copia della relativa documentazione,
nonché le deliberazioni della Provincia, con allegato il verbale di
cui all’art. 9 comma 5 e al comma 10 dello stesso articolo 30,
sono inviati dai rispettivi enti, entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data della loro adozione,”.
ARTICOLO 35
(Integrazione dell’articolo 14)
1. All’articolo 14 della l.r. 31/1997 è aggiunto il seguente
comma:
“3 bis. Il regolamento edilizio ed urbanistico comunale è
trasmesso alla Regione che, attraverso il SITER, provvede alla
sua pubblicazione nel B.U.R., dalla quale decorre l’effettiva
applicazione e ne rende possibile la consultazione.”.
CAPO IV
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004,
N. 1
ARTICOLO 36
(Integrazione dell’art. 3)
1. Al comma 1, lett. e), n. 2) dell’articolo 3 della l.r. n. 1/2004,
dopo la parola “comune”, sono aggiunte le seguenti parole: “,
compresa l’escavazione dei pozzi”.
ARTICOLO 37
(Modifica dell’art. 4)
1. Al comma 4, lett. a) dell’art. 4 della l.r. 18 febbraio 2004, n. 1,
le parole: “di norma” sono soppresse.
ARTICOLO 38
(Integrazione dell’articolo 5)
1. Al comma 6 dell’articolo 5 della l.r. n. 1/2004 dopo la parola
“affidano” sono aggiunte le seguenti parole “, entro e non oltre il
30 giugno 2005,”.
ARTICOLO 39
(Inserimento dell’articolo 7 bis)
1. Dopo l’articolo 7 della l.r. n. 1/2004 è aggiunto il seguente:
“Art. 7 bis(Prima attuazione del Piano energetico regionale)
1. In attuazione del Piano energetico regionale approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 402 del 21 luglio 2004,
gli interventi relativi all’installazione di impianti solari termici
senza serbatoio di accumulo esterno, da realizzare al di fuori
delle zone di tipo A di cui al DM 2 aprile 1968, 1444, sono
eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a quanto previsto
all’art. 7.
2. L’autorizzazione unica di cui all’art. 12, comma 3 del D.Lgs.
29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l’esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, nonché gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione è delegata al
comune. Per il rilascio del titolo abilitativo si applica quanto
previsto al Titolo II e all’art. 26, comma 1, lett. e) della presente
legge, nel rispetto dei limiti e delle previsioni del Piano
energetico di cui al comma 1 e del D.Lgs. 387/2003.”.
ARTICOLO 40
(Modificazioni dell’art. 11)
1. Al comma 1 dell’art. 11 della l.r. n. 1/2004 è soppressa la
lettera c).
2. All’articolo 11 della l.r. n. 1/2004 dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente comma:
“1 bis. Ferme restando le limitazioni previste al comma 1, il
coordinatore in materia di sicurezza e salute di cui al D.Lgs.
494/1996, durante la realizzazione dell’opera è tenuto a vigilare
sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale
autorizzato e denunciare le eventuali irregolarità al committente,
agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa
edile, nonché al direttore dei lavori.”.
ARTICOLO 41
(Integrazione dell’art. 21)
1. All’articolo 21 della legge regionale n. 1/2004 è aggiunto il
seguente comma:
“11.La presentazione della denuncia di inizio attività per varianti
in corso d’opera, relativamente agli interventi di cui all’articolo
20, non comporta la sospensione dei lavori ed ha immediata
efficacia a condizione che alla documentazione di cui al comma
1 siano allegati, ove necessari, le attestazioni relative alla
denuncia dei lavori di cui all’articolo 40, i pareri della
commissione comunale di cui all’articolo 4 e l’autorizzazione in
materia ambientale di cui all’articolo 22.”.
ARTICOLO 42
(Modificazione dell’art. 32)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 1/2004 è
soppressa la parola “non”.
ARTICOLO 43
(Modificazione dell’art. 34)
1. Al comma 1, alinea dell’art. 34 della l.r. 1/2004, dopo le
parole “interventi con cambio di destinazione d’uso dei vani”
sono aggiunte le parole “, sostanzialmente corrispondenti,”.
ARTICOLO 44
(Aggiunta dell’art. 39 bis)
1. Dopo l’articolo 39 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente
articolo:
“Art. 39 bis
(Raccolta dei dati del fabbricato)
1. La Regione con apposito regolamento, sentito il Consiglio
delle Autonomie Locali, provvede a definire le modalità con cui i
comuni raccolgono i dati su ogni singolo fabbricato, con
particolare riferimento ai titoli abilitativi, alle conoscenze
dell’area di sedime, alla sicurezza degli edifici, compresa la
presenza di materiali inquinanti o pericolosi e al contenimento
dei consumi energetici, tenendo anche conto dell’epoca di
realizzazione degli edifici medesimi.”.
ARTICOLO 45
(Modificazioni dell’art. 40)
1. Al comma 2, primo periodo, dell’art. 40 della legge regionale
n. 1/2004 dopo le parole “sportello unico per l’edilizia” sono
aggiunte le seguenti parole “o alla provincia”.
2. Al comma 2, terzo periodo, dell’art. 40 della legge regionale
n. 1/2004 sono soppresse le seguenti parole: “allo sportello
unico per l’edilizia”.
3. Al comma 2, quarto periodo, dell’art. 40 della legge regionale
n. 1/2004 dopo le parole “lo sportello unico” sono aggiunte le
seguenti parole “o la provincia”.
ARTICOLO 46
(Modificazione dell’art. 46)
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 46 della l.r. 1/2004 le
parole “tutela assoluta” sono sostituite dalla parola
“valorizzazione”.
CAPO V
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003, N.
23
ARTICOLO 47
(Modificazione dell’art. 46)
1. All’articolo 46, comma 1, della l.r. 23/2003 le parole “ad
eccezione di” sono sostituite con “ivi”.
CAPO VI
NORME SPECIALI
ARTICOLO 48
(Norma speciale per le aree terremotate)
1. I provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in
pristino, relativi agli immobili realizzati in difformità dalle previsioni urbanistiche a seguito degli eventi sismici iniziati il
26 settembre 1997, sono sospesi fino alla data del 31
dicembre 2005, al fine di verificare la possibilità del rientro alla
normalità nelle aree interessate, attraverso l’individuazione di
adeguati strumenti di governo del territorio.
2. Quanto previsto al comma 1 si applica ai manufatti realizzati
nei comuni di cui all’art. 1, comma 2dell’Ordinanza Ministeriale
n. 2694/97, destinati ad abitazione di nuclei familiari, che per
effetto della crisi sismica suddetta, sono stati sgomberati dalla
loro residenza principale, nonché quelli costruiti, in fase di
emergenza, da privati o da enti pubblici, ovvero con il contributo
pubblico, destinati alla ripresa delle attività produttive, ivi
comprese le strutture per il ricovero degli animali, ancora
utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO VII
ABROGAZIONI E NORME FINALI
ARTICOLO 49
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 49 della l.r. n. 1/2004;
b) le lettere c) ed e) del comma 1, i commi 1 bis e 2 dell’articolo
38 della l.r. n. 31/1997;
c) la legge regionale 26 luglio 1994, n. 20 e la legge regionale
16 giugno 1999, n. 14 nonché tutte le norme che prevedono il
parere della Commissione tecnico amministrativa, di cui alla
legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 o il parere del Comitato
consultivo regionale per il territorio, di cui alla legge regionale
26 luglio 1994, n. 20 ed in particolare:
1) il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 3 marzo
1995, n. 9;
2) all’articolo 12, comma 6 della l.r. 9/1995, le parole “, previo
parere del Comitato consultivo regionale per il territorio”;
3) il comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 10 aprile
1995, n. 28;
4) all’articolo 16, comma 7 della l.r. 28/1995, le parole “e sentito
il CCRT, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20”,
nonché l’intero terzo periodo dello stesso comma;
5) il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65.
d) l’articolo 3 della l.r. 28 marzo 1978, n. 14 e relativo allegato;
e) la legge regionale 2 novembre 1982, n. 49.
ARTICOLO 50
(Norme finali)
1. Con l’entrata in vigore della presente legge, cessa l’obbligo
per i comuni dell’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed alle relative
normative regionali in materia di piani pluriennali di attuazione.
2. Le funzioni del Comitato Consultivo Regionale per il Territorio
abrogato all’articolo 49, comma 1, lett. c) sono svolte dai
competenti servizi regionali, salvo quanto previsto dall’articolo
137 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti
urbanistici e sulle normative edilizie dei comuni e delle
province.
4. La Regione, entro un anno dall’entrata in vigore della
presente legge, provvede a raccogliere l’intera normativa
regionale in materia edilizia in un testo coordinato,
comprendente anche i relativi provvedimenti attuativi della
medesima.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
CAPO I
NORMA FINANZIARIA
ARTICOLO 51
(Norma finanziaria)
1. Le somme spettanti alla Regione di cui all’articolo 25, per un
importo di 1.000.000,00 di euro, sono introitate nella unità
previsionale di base 3.01.004 del bilancio regionale, parte entrata,
denominata “Entrate extratributarie” (cap. 2457).
2. Per gli interventi vincolati per le finalità di cui al comma 33
dell’articolo 32 della legge 326/2003 è autorizzata la spesa
rispettivamente di:
- 850.000,00 euro per gli interventi di riqualificazione di abusivismo
edilizio da iscrivere nella unità previsionale di base 3.02.005 del
bilancio regionale, parte spesa, denominata “Contributi per interventi
di edilizia abitativa e riqualificazione urbana” (cap. 7031);
- 150.000,00 euro per gli interventi previsti all’articolo 15, comma 4
da iscrivere nella unità previsionale di base 5.01.015 del bilancio
regionale, parte spesa, denominata “Interventi in materia di
urbanistica e di edilizia” (cap. 5866).
3. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti
complessivi di cui al comma 2 pari a 1.000.000,00 di euro è
subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata di
cui al comma 1 iscritta nella unità previsionale di base 3.01.004.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di
cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta
delle note redatte dalla Direzione regionale Politiche territoriali
ambiente e infrastrutture (Ufficio Dirigenziale Urbanistica) in
collaborazione con la Segreteria generale della Presidenza della
Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale –
Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e
Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione
regolamenti e decreti), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)
Note all’art. 1:
- Il testo dell’art. 46 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1,
recante “Norme per l’attività edilizia” (pubblicata nel S.O. n. 1 al
B.U.R. n. 8 del 25 febbraio 2004), è il seguente:
«Art. 46
Salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio.
1. La Regione si basa sui principi definiti dal PUT, ai fini di
perseguire obiettivi di qualità nel governo del territorio, la tutela
dell'identità storico-culturale, il rispetto dei valori
naturalistico-ambientali, secondo criteri di sviluppo sostenibile e
corretto uso del suolo.
2. Nell'esercizio delle funzioni legislative di governo del territorio
ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, con apposita
legge regionale sono dettate, entro il 30 marzo 2004, con riferimento
alle norme di principio contenute nel titolo quarto del D.P.R. n.
380/2001, le norme in materia di vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni, regolando le
condizioni, i limiti e le modalità per il rilascio dei titoli
abilitativi in sanatoria e potenziando la strumentazione
pianificatoria dei comuni e i sistemi organizzativi e tecnologici di
controllo.
3. La legge regionale di cui al comma 2 persegue i seguenti obiettivi:
a) tutela assoluta delle risorse ambientali, del paesaggio e del
patrimonio storico, architettonico e culturale, dei centri storici,
degli elementi del paesaggio antico, dei siti di interesse
naturalistico e geologico, nonché del territorio agricolo;
b) valorizzazione e ordinato sviluppo del territorio, così come
definito dal sistema della programmazione e pianificazione
territoriale e urbanistica, anche mediante la revisione della L.R. n.
31/1997, prevedendo modalità di copianificazione nella formazione e
approvazione dei piani;
c) pieno riconoscimento del ruolo dei comuni nell'esercizio delle
funzioni di pianificazione territoriale, con particolare riferimento
alle attività di controllo e di vigilanza, anche con l'assegnazione
alle province di particolari funzioni in materia.
4. Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista al comma
2 i comuni sospendono ogni determinazione circa la conclusione dei
procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi in
conseguenza del condono edilizio, così come disciplinati dall'articolo
32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Resta ferma la possibilità della presentazione delle domande di
sanatoria ai sensi dell'articolo 32 del D.L. n. 269/2003, convertito
con modificazioni nella L. n. 326/2003 da parte degli interessati, a
tutela e garanzia delle loro posizioni giuridiche.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 6 giungo 2001, n.
380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”,è pubblicato nel S.O. alla G.U. 20
ottobre 2001, n. 245.
Nota all’art. 2:
- Si riporta il testo degli artt. 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,
41 e 42, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (si vedano le note all’art. 1):
«Articolo 31
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale
difformità o con variazioni essenziali.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985,
n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno
1985, n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di
costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo
edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso
stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati
nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di
esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale
difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate
ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile
dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento
l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non
può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie
utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel
termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione
nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile
del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che
con deliberazione consiliare non si dichiari
l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non
contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in
base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità,
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di
demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui
compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello
stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di
concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del
patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle
opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria
competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio
territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di
constatazione della inosservanza delle disposizionidi cui al comma 1
dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal
comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei
successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente
necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con
la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la
demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti
eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.
Articolo 32
Determinazione delle variazioni essenziali.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli
standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto
approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di
pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica,
quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che
incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e
sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti
a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico
ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree
protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità
dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti
gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni
essenziali.
Articolo 33
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di
costruire o in totale difformità.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale
difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono
resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi
entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile
del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il
quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei
responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico
comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria
pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla
realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di
ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27
luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione
determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di
esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di
costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti
all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo
all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle
categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli
edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è
pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile,
determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo,
salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione
pecuniaria da 516 a 5164 euro.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non
vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei
beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di
cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro
novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede
autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo
31, comma 8.
6. È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli
16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma
3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale
difformità dalla stessa.
Articolo 34
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal
permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei
responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla
relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio.
Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a
spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della
parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire,
se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale,
determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite
ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.
Articolo 36
Accertamento di conformità.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di
inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in
difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli
articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino
all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere
il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a
titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia,
ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella
prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in
parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla
parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata
motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si
intende rifiutata.
Articolo 37
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di
inizio attività e accertamento di conformità.
(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della
legge n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22,
commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio
attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento
del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli
interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio
attività consistono in interventi di restauro e di risanamento
conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su
immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali,
nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a
vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre
misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una
sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili,
anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A
dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o
il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le
attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in
pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1.
Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In
tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329
euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il
responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono
ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore
a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del
procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato
dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la
denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando
l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo
di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta
comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione
all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui
all'articolo 36.
Articolo 38
Interventi eseguiti in base a permesso annullato.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia
possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle
procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o
il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione
pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente
eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di
accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La
valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o
dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini
di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di
cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di
accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del
titolo.
Articolo 39
Annullamento del permesso di costruire da parte della regione.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7,
legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i
provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o
comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al
momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi
dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto
dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso,
al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con
l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo
prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare
la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di
ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal
codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da
comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia
se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il
decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di
annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite
in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono
resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del
comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o
comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al
momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione
della denuncia di inizio attività.
Articolo 40
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della
regione.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge 6
agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire
o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune
non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può
disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il
provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla
dichiarazione di agibilità dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al
titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al
costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è
comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della
notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie
per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia
possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la
rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un
termine entro il quale il responsabile dell'abuso è tenuto a
procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali,
alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale
termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in
assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con questa o con
le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di
30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
Articolo 41
Demolizione di opere abusive.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; legge 23
dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il
responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere
non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto
nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e
indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di
cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le
amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono
al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi
contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e
dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione
catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale
titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di
cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto
trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate,
notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile
dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la
rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica
incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati,
anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese
tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche
avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche,
delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla
basedi apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
Articolo 42
Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato
versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a
quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di
costruzione di cui all'articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il
versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi
giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non
oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non
oltre i successivi sessanta giorni.
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma
si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2,
il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito
nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle
sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle
misure indicate nel comma 2.».
Note all’art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7:
- Il testo dell’art. 39 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1
(si vedano le note all’art. 1), è il seguente:
«Art. 39
Controlli sui titoli e sulle opere eseguite.
1. Il comune esercita i compiti di vigilanza dell'attività edilizia,
verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni
dei progetti previste dagli articoli 7 comma 2, 18, 21 e la
corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso
di costruire, denuncia di inizio attività e comunicazione di cui
all'articolo 7, comma 2.
2. Il comune esegue il controllo di merito dei contenuti
dell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio attività e alle
istanze di cui agli articoli 18, 29 e 30.
3. Il comune è tenuto a eseguire semestralmente i controlli di cui al
comma 1 su un campione di almeno il dieci per cento e del trenta per
cento sulle dichiarazioni di cui al comma 2. Di tale attività è data
comunicazione alla provincia competente che, a sua volta, invia
apposita relazione con analoga periodicità alla Regione, salvo altri
obblighi di legge e regolamentari. Dell'attività di controllo svolta
dai comuni viene presentata apposita relazione annuale al Consiglio
regionale.
4. Il comune con il regolamento edilizio individua le modalità per
effettuare il controllo a campione di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Qualora l'ufficio comunale competente riscontri l'inosservanza
delle prescrizioni e delle modalità di intervento, nonché mendacità
delle dichiarazioni di cui al comma 1 e difformità delle opere
realizzate rispetto a quelle consentite in base al titolo abilitativo,
o all'autorizzazione di cui all'articolo 22, assume i provvedimenti
previsti dal titolo IV del D.P.R. n. 380/2001 e ne dà comunicazione ai
collegi ed ordini professionali competenti. In caso di mendacità si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
6. In caso di accertamento di inesattezza o mendacità delle dichiarazioni di cui agli articoli 7, comma 2, 18, comma 1 e 21, comma
1, il comune dispone rispettivamente la cessazione degli effetti della
comunicazione o del titolo abilitativo, ordinando la cessazione
dell'attività e provvedendo agli ulteriori adempimenti di cui al
D.P.R. n. 380/2001, titolo IV, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissatogli
dall'amministrazione stessa.
7. Il Comune qualora accerti che la comunicazione di inizio dei lavori
presentata ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 e del comma 2
dell'articolo 21 non contenga i dati di cui all'articolo 3, comma 8,
del D.Lgs. n. 494/1996, acquisiti nei limiti e con le modalità di cui
all'articolo 11 o sia segnalata dal direttore dei lavori la violazione
degli stessi, provvede all'immediata sospensione dei lavori, ai sensi
dell'articolo 27, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, che ha effetto fino
alla regolarizzazione della relativa documentazione.
8. Qualora il comune accerti, anche a seguito della richiesta di
agibilità, violazioni al documento unico di regolarità contributiva,
che non siano state segnalate dal direttore dei lavori, ne dà
immediata comunicazione all'ordine o collegio professionali di
appartenenza il quale provvede alle sanzioni di cui all'art. 29, comma
2 del D.P.R. n. 380/2001.
9. Il comune nei casi previsti ai commi 7 e 8 provvede a segnalare le
presunte inadempienze dell'impresa all'Ispettorato del lavoro e alla
Regione, la quale apre un procedimento di verifica secondo le modalità
disciplinate da apposito regolamento da emanarsi in attuazione
dell'articolo 12, comma 1, lettera d).
10. All'esito del procedimento di cui al comma 9, la Regione pubblica
semestralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle
imprese inadempienti. Dette imprese sono escluse per un periodo di due
anni dagli appalti e subappalti per l'affidamento dei lavori pubblici
di competenza della Regione, degli enti locali, delle aziende
erogatrici di servizi pubblici e di altre amministrazioni pubbliche
regionali, nonché da finanziamento o agevolazioni pubbliche.».
- Si riporta il testo dell’art. 8 della 7 agosto 1990, n. 241, recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. 18 agosto
1990, n. 192):
«Art. 8.
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione
provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è
prevista.».
- Il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante “Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”,
è pubblicato nella G. U. 17 maggio 1924, n. 117.
- La legge 16 giugno 1927, n. 1766, recante “Conversione in legge del
R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi
civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica
l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926,
n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22
maggio 1924, n. 751”, è pubblicata nella G.U. 3 ottobre 1927, n. 228.
- Si riporta il testo degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”
(pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45):
«Articolo 13
Dichiarazione dell'interesse culturale
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma
oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10,
comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i
soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
Articolo 14
Procedimento di dichiarazione.
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione
dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e
di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che
ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di
valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione
degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine,
comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di
eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la
comunicazione è inviata anche al comune o alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle
disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e
dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine
del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma
dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal
Ministero.».
- La legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, recante “Norme in
materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle
stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico
endoregionale”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 ottobre 2003,
n. 42.
- Si riporta il testo dell’art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (si vedano le note all’art. 1):
«Articolo 30
Lottizzazione abusiva.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985,
n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando
vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od
edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle
leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché
quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti
che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla
natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di
opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli
acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edifi-catorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono
essere stipulati nè trascritti nei pubblici registri immobiliari ove
agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione
urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area
interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo
catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di
pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato
dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa
domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se,
per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano
intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta
presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei
terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati
dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale
risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo
è stato depositato presso il comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per
oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di
appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri
quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di
registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al
dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito
l'immobile.
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a
scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza
da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il
provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso
ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra
vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di
diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o
responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione
delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato
emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono
essere stipulati, nè in forma pubblica nè in forma privata, dopo la
trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale
cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del
dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed
ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il
17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie,
alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai
testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di
diritti reali di garanzia e di servitù.».
Note all’art. 5, commi 2 e 3:
- Il testo degli artt. 18, 20, 21 e 30 della legge regionale 18
febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 1), è il seguente:
«Art. 18.
(Procedimento edilizio abbreviato)
Il proprietario o chi ne abbia titolo può, relativamente a interventi
nelle zone omogenee B, C, D, F, di cui al d.m. 1444/1968, avvalersi
del procedimento di cui al presente articolo, allegando alla domanda
di rilascio del permesso di costruire di cui all’articolo 17, comma 1
una dichiarazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità del
progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che
adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di
standard urbanistici, alle norme del regolamento edilizio, nonché la
conformità alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie e a quelle
concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la
sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali
all’intervento proposto o della convenzione o dell’atto d’obbligo per
la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi
pubblici e tecnologici. La domanda è corredata dei pareri,
autorizzazioni o altri atti di assenso eventualmente necessari,
rilasciati dai soggetti competenti, nonché dalla quantificazione
certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal
relativo versamento, secondo quanto previsto dalle relative normative,
fatte salve le eventuali successive richieste di integrazione del
contributo medesimo.
Qualora lo sportello unico accerti l’incompletezza degli elaborati
tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da
apposite normative o da altre disposizioni aventi carattere
regolamentare, nonché l’incompletezza della dichiarazione di cui al
comma 1, dichiara con apposito atto l’irricevibilità della domanda.
Lo sportello unico acquisisce la domanda ed il responsabile del
procedimento, limitatamente ai casi previsti dal regolamento edilizio
o da normative regionali, acquisisce, entro trenta giorni, il parere
della commissione comunale per la qualità architettonica e del
paesaggio in merito al progetto presentato.
Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare
le seguenti condizioni:la completezza della documentazione;la corrispondenza della tipologia dell’intervento;la correttezza del calcolo del contributo di costruzione nonché
dell’avvenuto versamento del relativo importo;l’eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto
ambientale ai sensi della l.r. 11/1998 o della valutazione di
incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997.
Decorsi trenta giorni dalla scadenza di cui al comma 3 senza che il
dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, su
motivata proposta del responsabile del procedimento ed in riferimento
al parere di cui al comma 3 ed ai relativi atti di assenso, abbia
adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il
permesso di costruire si intende assentito. Nel caso vengano
riscontrate asseverazioni non veritiere nella dichiarazione di cui al
comma 1, si applica quanto disposto all’articolo 21, comma 6. In caso
di diniego del provvedimento si procede alla restituzione del
contributo di costruzione versato. Resta comunque ferma la facoltà del
rilascio del permesso di costruire, conseguente alla dichiarazione di
cui al comma 1, entro il termine di cui sopra.
L’eventuale autorizzazione in materia ambientale di cui al d.lgs.
490/1999, e le prescrizioni della commissione comunale di cui al comma
3, sono comunque notificate al richiedente entro il termine previsto
al comma 5.
Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del
titolo che abilita alla costruzione delle opere previste, nell’ipotesi
contemplata dal presente articolo, tiene luogo del permesso di
costruire, una copia dell’istanza presentata al comune per ottenere
l’esplicito atto di assenso, da cui risulti la data di presentazione
della istanza medesima, nonché copia della dichiarazione di cui al
comma 1, degli atti di assenso oautorizzazione comunque necessari e
una apposita dichiarazione, rilasciata dallo sportello unico per
l’edilizia, dalla quale risulti il decorso del termine e l’assenso
maturato ai sensi del comma 5, nonché copia degli elaborati
presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo
sportello unico.
Sono fatti salvi gli adempimenti in materia di valutazione di impatto
ambientale di cui alla l.r. 11/1998 e di valutazione di incidenza di
cui al d.p.r. 357/1997.
Gli estremi degli atti di cui al commi 6 e 7 sono indicati nel
cartello esposto presso il cantiere secondo le modalità stabilite dal
regolamento edilizio.
Art. 20.
(Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)
Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività obbligatoria
tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli
7 e 13, nonché in particolare:gli interventi di cui all’articolo 13, se sono specificatamente
disciplinati da piani attuativi o dal piano regolatore generale (PRG),
parte operativa, mediante precise disposizioni relative alla
consistenza planovolumetrica, alle caratteristiche tipologiche,
costruttive e di destinazione d’uso, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di
approvazione degli stessi piani;le varianti a permessi di costruire, presentate anche in corso d’opera
o prima dell’ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione
d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e
non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia,
nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce
di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento
relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale;l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui all’articolo 9,
comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122, che non comportano deroga
agli strumenti urbanistici;la eliminazione delle barriere architettoniche, al di fuori di quanto
previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b);
la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi di modeste
dimensioni al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo
ricettivo o agrituristico che non comportano nuove volumetrie
urbanistiche;
l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano
la realizzazione di nuovi volumi e che, ai sensi del regolamento
edilizio comunale, non rientrano tra gli interventi di manutenzione
ordinaria;
A scelta dell’interessato può essere richiesta, ai fini previsti al
comma 1, lettera a), la ricognizione dei piani attuativi vigenti,
approvati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge. Il
relativo atto di ricognizione, di competenza del consiglio comunale,
deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta degli interessati;
in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto
di costruzione sia accompagnato da apposita relazione tecnica, nella
quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le
caratteristiche di cui al comma 6.
La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino
immobili sottoposti in base a specifica disciplina, a tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al
preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle
disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le
disposizioni del d.lgs. 490/1999 e dell’articolo 39 della l.r.
31/1997.
Le opere sottoposte a denuncia di inizio attività, di cui al comma 1,
sono assoggettate al contributo di costruzione secondo i criteri e i
parametri definiti in applicazione delle disposizioni del titolo
terzo.
L’esecuzione delle opere di cui al presente articolo è subordinata al
rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e
attuativi, sia vigenti che adottati, dei regolamenti edilizi, dei
piani di settore e della disciplina urbanistico–edilizia e paesistica
vigente, attestata dal tecnico progettista, con le modalità di cui
all’articolo 21, comma 1.
Ai fini di cui al comma 2 il piano attuativo con previsioni
planovolumetriche deve almeno individuare le prescrizioni sulle
disposizioni planimetriche, volumetriche e tipologiche, nonché
l’altezza massima, le destinazioni d’uso degli edifici e il rapporto
tra la superficie coperta e la superficie del lotto.
Art. 21.
(Disciplina della denuncia di inizio attività)
Il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a
presentare allo sportello unico per l’edilizia, almeno trenta giorni
prima dell'effettivo inizio dei lavori, la denuncia di inizio
attività, accompagnata da una dettagliata dichiarazione a firma di un
progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali
richiesti dal regolamento edilizio comunale. Detta dichiarazione deve
asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia
vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in
materia di standard, alle norme del regolamento edilizio comunale.
Essa deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza e
igienico-sanitarie, a quelle concernenti l’abbattimento delle barriere
architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione
primaria funzionali all’intervento proposto o della convenzione oppure
dell’atto d’obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei
collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. La denuncia di inizio
attività è corredata altresì dalla quantificazione, certificata dal
progettista, e dal versamento del contributo di costruzione, secondo
quanto previsto dalle relative normative.
La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione del
direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a quattro anni, decorrenti dalla data di presentazione della
denuncia stessa. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di
ultimazione dei lavori. La data di effettivo inizio dei lavori, con
l’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori medesimi,
inclusi i dati di cui all’art. 3, comma 8 del d.lgs. 494/1996, nei
limiti e con le modalità di cui all’articolo 11, è comunicata al
comune da parte del direttore dei lavori e lo stesso, congiuntamente
all’impresa, è responsabile che l’inizio dei lavori intervenga
successivamente ai termini di cui ai commi 1, 3 e 4. L’eventuale
variazione del direttore dei lavori e dell’impresa è comunicata al
comune a cura del titolare della denuncia di inizio di attività.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale o sia necessario acquisire il parere della
commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai
sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, il termine di trenta giorni di
cui al comma 1 decorre dal relativo atto di assenso del responsabile
dell’ufficio preposto, da adottare comunque entro trenta giorni dalla
presentazione della denuncia, fatto salvo quanto disposto all’articolo
22, comma 8. Ove tali atti non siano favorevoli, la denuncia è priva
di effetti.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo
la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, o sia
necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli assensi
necessari dei soggetti preposti non siano allegati alla denuncia,
spetta allo sportello unico per l’edilizia, entro dieci giorni dalla
presentazione della denuncia stessa, richiederne all’autorità preposta
il rilascio. Lo sportello unico per l’edilizia può convocare, anche
su richiesta dell’interessato, ai fini dell’acquisizione degli assensi
stessi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, della l. 241/1990. In tali casi il termine di
trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal ricevimento dell’atto
richiesto ovvero dall'esito favorevole della conferenza. In caso di
esito non favorevole degli assensi richiesti, la denuncia è priva di
effetti.
La sussistenza del titolo è provata dalla copia della denuncia di
inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia,
dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente
vistati dallo sportello unico, dall'attestazione del professionista
abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
Il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una o più delle condizioni stabilite al comma 7, notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine o
collegio di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare
la denuncia di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia. Con l’ordine di non effettuare il previsto intervento si
procede alla restituzione del contributo di costruzione versato.
Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare
le seguenti condizioni:
la completezza della documentazione;
la corrispondenza della tipologia dell’intervento rispetto a quelli
ammissibili a denuncia di inizio attività;
la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, nonché
l’avvenuto versamento del relativo importo;
la eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto
ambientale ai sensi della legge regionale 9 aprile 1998 n. 11 o della
valutazione di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997.
Fatta eccezione del caso previsto all’articolo 20, comma 1, lettera
b), ultimato l'intervento, il direttore dei lavori rilascia un
certificato, che va presentato allo sportello unico, con il quale
attesta la conformità dell'opera rispetto al progetto presentato
unitamente alla denuncia di inizio attività.
Il titolo abilitativo acquisito con la denuncia di inizio attività,
decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano
completati entro il termine di efficacia di cui al comma 2.
Gli estremi della denuncia di inizio attività sono indicati nel
cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal
regolamento edilizio.
Art. 30
Procedimento di rilascio del certificato di agibilità.
1. Entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 29, comma 4, è tenuto
a presentare allo sportello unico per l'edilizia la domanda di
rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente
documentazione:
a) copia della dichiarazione di avvenuto deposito della documentazione
necessaria per l'accatastamento dell'edificio, ove prevista,
sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità;
b) dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori
e dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, di conformità
dell'opera rispetto al progetto comunque assentito, nonché in ordine
alla avvenuta prosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità
degli impianti installati rispetto alle normative vigenti in materia
di sicurezza, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, o ancora
certificazione di conformità degli impianti prevista dalle vigenti
normative;
d) idonea documentazione fotografica di tutti i prospetti
dell'edificio oggetto della domanda di agibilità;
e) certificato di collaudo statico ove previsto dalle vigenti
normative;
f) documentazione attestante gli adempimenti in materia di costruzioni
in zone sismiche;
g) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa
vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche;
h) copia del documento unico di regolarità contributiva di cui
all'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996 acquisito nei limiti e con
le modalità di cui all'art. 11.
2. Lo sportello unico, in caso di incompletezza della documentazione
di cui al comma 1, salvo che la carenza riguardi il documento indicato
alla lettera h), dichiara la irricevibilità della domanda di rilascio
del certificato di agibilità.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1
il responsabile del competente ufficio comunale, rilascia il
certificato di agibilità, verificata la completezza della
documentazione di cui al comma 1. In caso di irregolarità rilevate nel
documento unico di regolarità contributiva, il certificato di
agibilità può essere ugualmente rilasciato previa comunicazione delle
inadempienze ai sensi dell'articolo 39 comma 9.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si
intende attestata secondo quanto indicato nella documentazione di cui
al comma 1 e, nel caso siano stati rilasciati, nel parere dell'ASL di
cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), o dell'Agenzia regionale per
la protezione dell'ambiente (ARPA). In caso di autocertificazione di
cui all'articolo 17, comma 1, il termine per la formazione del
silenzio assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta
dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione
integrativa, che non sia già nella disponibilità del comune o che non
possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di
trenta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. La domanda di agibilità ed il relativo certificato possono
riguardare anche parti funzionali degli edifici oggetto del titolo
abilitativo.».
- Si riporta il testo dell’art. 29 del decreto del Presidente della
repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (si vedano le note all’art. 1):
«Articolo 29
Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del
committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche
del progettista per le opere
subordinate a denuncia di inizio attività.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985,
n. 146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno
1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il
costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme
contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla
normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al
direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive
stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle
sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in
danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate,
salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato
agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di
costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea
e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale
difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di
costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare
all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In
caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine
professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il
direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo
professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio
attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un
servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del
codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione
di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione
al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari.».
- Si riporta il testo degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente
della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n.
42):
«Articolo 75
Decadenza dai benefìci.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 76
Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a
verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e
le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo
4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere
la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e
arte.».
Note all’art. 6 commi 2, 10 e 11:
- Il testo degli artt. 13 e 32 della legge regionale 18 febbraio 2004,
n. 1 (si vedano le note all’art. 1), è il seguente:
«Art. 13
Interventi subordinati a permesso di costruire.
1. I seguenti interventi costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, sono subordinati a permesso di costruire:
a) nuova costruzione;
b) ristrutturazione urbanistica;
c) ristrutturazione edilizia, diversa da quanto previsto all'articolo
3, comma 1, lettera d), che comprenda anche modifiche del volume,
della sagoma e dell'area di sedime;
d) ristrutturazione edilizia, che riguardi immobili compresi nelle
zone omogenee A ed E, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444;
e) opere di demolizione, rinterri e scavi che non riguardino la
coltivazione di cave o torbiere;
f) recinzioni, muri di cinta e cancellate antistanti le sedi viarie e
le aree pubbliche o di uso pubblico, nonché riguardanti aree di
superficie superiore a tremila metri quadrati, solamente nel caso in
cui tali interventi non siano disciplinati dal regolamento edilizio
comunale o dallo strumento urbanistico.
Art. 32
Determinazione delle variazioni essenziali.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, del
D.P.R. n. 380/2001, costituiscono variazioni essenziali rispetto al
permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività:
a) il mutamento della destinazione d'uso nelle zone agricole di
annessi rurali a fini residenziali, ovvero il mutamento della
destinazione d'uso assentita che risulti in contrasto con la
disciplina urbanistica ovvero che implichi incremento degli standards
previsti dalla L.R. n. 27/2000, o che comporti pregiudizio sotto il
profilo igienico sanitario;
b) un incremento di entità superiore al quindici per cento della
superficie coperta, del rapporto di copertura e dell'altezza;
c) la localizzazione dell'area di sedime della costruzione
significativamente diversa in relazione all'area di pertinenza, tale da recare
pregiudizio alle caratteristiche della zona sotto il profilo
igienico sanitario e degli allineamenti prescritti dal titolo
abilitativo, da strumenti urbanistici o da atti di assenso, o comunque
una riduzione non superiore al dieci per cento delle distanze minime
dalle costruzioni e dai confini;
d) l'aumento della cubatura di oltre il quindici per cento per edifici
sino a mille metri cubi, di oltre il dieci per cento per edifici da
milleuno a cinquemila metri cubi, di oltre il cinque per cento per
edifici eccedenti i cinquemila metri cubi, ovvero un aumento della
superficie utile coperta di oltre il quindici per cento di edifici
sino a trecento metri quadrati, di oltre il dieci per cento per
edifici da trecentouno a millecinquecento metri quadrati, di oltre il
cinque per cento per edifici eccedenti i millecinquecento metri
quadrati;
e) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali;
f) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), tale da configurare
l'intervento stesso in una tipologia superiore rispetto a quella
originaria;
g) l'aumento del numero dei piani e delle unità abitative
dell'edificio.
2. Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che
incidono sulla entità dei volumi tecnici e sulla distribuzione interna
delle singole unità abitative.
3. Le difformità di cui al comma 1, nell'ipotesi che vengano
effettuate su immobili sottoposti a tutela ai sensi dei titoli primo e
secondo del D.Lgs. n. 490/1999, nonché su immobili ricadenti nei
parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerate in
totale difformità dal titolo abilitativo, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 31 e 44 del D.P.R. n. 380/2001. Tutti gli altri
interventi difformi sui medesimi immobili sono considerati variazioni
essenziali.».
- Per il testo dell’art. 31, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si vedano le note all’art. 2.
- Per il testo dell’art. 20 della legge regionale 18 febbraio 2004, n.
1, si vedano le note all’art. 5, commi 2 e 3.
Note all’art. 7 commi 1, 2, 3, 4 e 7:
- Per il testo dell’art. 13 della legge regionale 18 febbraio 2004, n.
1, si vedano le note all’art. 6 commi 2, 10 e 11.
- Il testo degli artt. 4, 23, 24 e 25 della legge regionale 18
febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 1), è il seguente:
«Art. 4
Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio.
1. I comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica
e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di
pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di
beni paesaggistici e di interventi in edifici e aree aventi interesse
storico, architettonico e culturale, individuati come tali dalle
relative normative e dagli strumenti urbanistici generali o attuativi,
nonché dal piano urbanistico territoriale (PUT) e dal piano
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).
2. La commissione, con riferimento al comma 1, esprime parere
relativamente agli interventi che interessano:
a) i siti di interesse naturalistico, le aree di particolare interesse
naturalistico ambientale, nonché quelle di interesse geologico e le
singolarità geologiche di cui agli articoli 13, 14 e 16 della legge
regionale 24 marzo 2000, n. 27;
b) le aree contigue di cui all'articolo 17, comma 3, della L.R. n.
27/2000;
c) i centri storici, gli elementi del paesaggio antico, l'edificato
civile di particolare rilievo architettonico e paesistico indicati
all'articolo 29 della L.R. n. 27/2000;
d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni, ai
sensi dell'articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e
successive modificazioni ed integrazioni quali immobili di interesse
storico-architettonico.
3. La commissione svolge le funzioni consultive in materia ambientale
previste dall'articolo 22 ed esprime parere sulla qualità
architettonica e sull'inserimento nel paesaggio degli interventi
previsti dai piani attuativi.
4. Il comune, con il regolamento edilizio comunale, tenendo anche
conto della eventuale partecipazione dei rappresentanti degli ordini e
dei collegi professionali, definisce la composizione, le modalità di
nomina e le ulteriori competenze della commissione, oltre a quelle di
cui ai commi 1 e 2, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) la commissione costituisce organo di norma a carattere tecnico, i
cui componenti devono possedere un'elevata competenza e
specializzazione, al fine di perseguire l'obiettivo fondamentale della
qualità architettonica e urbanistica negli interventi;
b) della commissione debbono obbligatoriamente fare parte almeno due
esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti
nell'apposito elenco regionale costituito dalla Giunta regionale ai
sensi dell'articolo 12, comma 1 lettera c);
c) della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai
fini del parere di cui all'articolo 42, nonché dei pareri in materia
idrogeologica e idraulica disciplinati dall'articolo 16 della legge
regionale 8 giugno 1984, n. 29 e dalla legge regionale 21 ottobre
1997, n. 31;
d) i pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e
architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto
urbano, rurale, paesaggisticoambientale, nonché per gli aspetti di cui
alla lettera c).
5. La commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito
documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali degli
interventi di riferimento per l'emanazione dei pareri.
6. I pareri della commissione di cui al presente articolo, obbligatori
e non vincolanti, sono espressi entro trenta giorni dalla data della
richiesta avanzata dal responsabile del procedimento. Ai fini del
parere di cui ai commi 1 e 2, all'istanza è allegata la documentazione
di cui all'art. 22, comma 3.
Art. 23
Contributo di costruzione per il permesso di costruire e per la
denuncia di inizio attività.
1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all'articolo 26,
il permesso di costruire o la presentazione della denuncia di inizio
attività, comportano la corresponsione di un contributo commisurato
all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di
costruzione di cui agli articoli 24 e 25.
2. Il contributo di costruzione è quantificato dal comune per gli
interventi da realizzare attraverso il rilascio del permesso di
costruire, ovvero certificato dal progettista per quelli da realizzare
ai sensi degli articoli 18 e 20.
3. Il contributo di costruzione, come quantificato o certificato al
comma 2 su richiesta dell'interessato, può essere corrisposto in corso
d'opera, con rateizzazione non gravata da interessi, secondo le
modalità e le eventuali garanzie stabilite dal comune.
4. Il comune accerta l'esatta entità del contributo di costruzione
certificato di cui all'articolo 18, comma 1 e all'articolo 21, comma
1. Qualora il comune accerti che il contributo è stato versato in
misura ridotta rispetto a quella dovuta ne ordina la immediata
integrazione con le maggiorazioni previste dall'art. 42, comma 2, del
D.P.R. n. 380/2001 limitatamente alla parte da versare a titolo
integrativo. Nel contempo è disposta una sanzione amministrativa a
carico del progettista per errata certificazione dell'importo del
contributo da versare, in misura pari alla maggiorazione dell'importo
del contributo dovuto da parte del richiedente il permesso di
costruire o del presentatore della denuncia di inizio attività.
5. Le province individuano con il PTCP gli ambiti intercomunali
interessati da sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e per
servizi, per i quali stabiliscono le differenze massime dei valori del
contributo di costruzione che i comuni hanno l'obbligo di applicare.
Art. 24
Oneri di urbanizzazione.
1. Salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 3, la quota di
contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al
comune all'atto del rilascio del permesso di costruire ovvero all'atto
della presentazione della denuncia di inizio attività o con le
modalità previste all'articolo 18. A scomputo totale o parziale della
quota dovuta, l'intestatario del titolo abilitativo può obbligarsi a
realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto
dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni, allegando idonea progettazione esecutiva di
dette opere, secondo le quantità, modalità e garanzie stabilite dal
comune, con conseguente cessione gratuita al comune delle aree e/o
delle opere realizzate.
2. È facoltà del comune prevedere, nel rispetto delle normative
regionali, che le opere di urbanizzazione di cui al comma 1 siano
destinate a uso pubblico in alternativa alla loro cessione,
regolandone con apposita convenzione o atto d'obbligo, le modalità di
realizzazione, di gestione e manutenzione a carico del proprietario.
3. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli
interventi di nuova costruzione, di mutamento della destinazione
d'uso, di ristrutturazione urbanistica, nonché in relazione agli
interventi di ristrutturazione edilizia qualora questi determinino un
incremento del carico urbanistico in funzione di un aumento:
a) della superficie utile degli edifici;
b) delle unità immobiliari;
c) dell'utenza, in caso di attività diversa da quella residenziale.
4. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati di norma alla
realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture,
all'acquisizione di aree, alla realizzazione di attrezzature e alle
dotazioni ecologiche e ambientali, nonché alla manutenzione del
patrimonio comunale ferma restando ogni diversa disposizione in
materia tributaria e contabile.
5. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è
stabilita, con deliberazione del consiglio comunale, in base alle
tabelle parametriche che la Regione definisce, anche in riferimento ai
prevedibili costi delle opere relative, per classi di comuni ed in
relazione ai seguenti criteri:
a) ampiezza e andamento demografico del comune;
b) caratteristiche geografiche del comune;
c) destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici;
d) limiti e rapporti minimi di densità edilizia, nonché standard
fissati dalle normative regionali;
e) diversi ambiti del territorio comunale;
f) tipologia degli interventi di cui al comma 3 e all'articolo 28.
6. Almeno ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative
disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti
interventi: strade locali e urbane, spazi di sosta o di parcheggio,
fognature, rete idrica, reti di distribuzione tecnologiche e per le
telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato
di quartiere, spazi per la raccolta dei rifiuti e per le fermate del
trasporto pubblico locale.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti
interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché
strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati
di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi,
impianti sportivi di quartiere, verde in parchi urbani e territoriali,
centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, costruzioni
cimiteriali, nonché quelli previsti dalla legge 1° agosto 2003, n.
206. Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio
o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e
liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. I provvedimenti comunali adottati ai sensi del comma 5 sono
trasmessi alla Regione che, attraverso il Sistema informativo
territoriale (SITER), provvede alla loro pubblicazione nel BUR, dalla
quale decorre l'effettiva applicazione, e ne rende possibile la
consultazione mediante strumenti informatici e telematici.
Art. 25
Costo di costruzione.
1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato
periodicamente dalla Regione con riferimento al costo massimo
ammissibile per l'edilizia residenziale pubblica, definito dalla
stessa Regione. Il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici,
riferito a metro quadro di superficie complessiva da realizzare che i
comuni applicano per il calcolo del contributo sul costo di
costruzione, non può risultare comunque inferiore al cinquanta per
cento del costo massimo ammissibile di cui sopra.
2. Il comune, sulla base dei criteri regionali di cui al comma 1, può identificare classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia
residenziale pubblica, per le quali sono determinate maggiorazioni di
detto costo di costruzione in misura non superiore al cinquanta per
cento.
3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al
comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo
di costruzione è adeguato annualmente e autonomamente dai comuni, in
ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione a livello
provinciale di edifici residenziali accertata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT).
4. Il contributo afferente i titoli abilitativi comprende una quota di
detto costo, variabile dal cinque per cento al venti per cento, che
viene determinata dal comune in funzione delle caratteristiche e delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
5. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione
è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, in base
all'elenco regionale dei prezzi, secondo le modalità stabilite dal
comune. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio
esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia il costo di
costruzione relativo non può superare i valori determinati per le
nuove costruzioni ai sensi del presente articolo. Nell'ambito delle
zone omogenee A, di cui al D.M. n. 1444/1968, l'aliquota da applicare
per il calcolo del contributo sul costo di costruzione per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, senza
variazione della destinazione d'uso è pari al cinque per cento.
6. I provvedimenti comunali adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono
trasmessi alla Regione che, attraverso il SITER, provvede alla loro
pubblicazione nel BUR, dalla quale decorre l'effettiva applicazione, e
ne rende possibile la consultazione.».
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note
all’art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7.
- Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765”, è
pubblicato nella G.U. 16 aprile 1968, n. 97.
Note all’art. 8 commi 1, 2, 3 e 4:
- Per il testo dell’art. 13 della legge regionale 18 febbraio 2004, n.
1, si vedano le note all’art. 6 commi 2, 10 e 11.
- Per il testo degli artt. 4 e 25 della legge regionale 18 febbraio
2004, n. 1, si vedano le note all’art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 7.
- Per il testo dell’art. 20 della legge regionale 18 febbraio 2004, n.
1, si vedano le note all’art. 5, commi 2 e 3.
- Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si vedano le
note all’art. 7, commi 1, 2 , 3, 4 e 7.
Note all’art. 9 commi 1, 2, 6, 7 e 9:
- Per il testo dell’art. 20 della legge regionale 18 febbraio 2004, n.
1, si vedano le note all’art. 5, commi 2 e 3.
- Per il testo degli artt. 4, 23, 24 e 25 della legge regionale 18
febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all’art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e
7.
- Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si vedano le
note all’art. 7, commi 1, 2 , 3, 4 e 7.
- Si riporta il testo dell’art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (si vedano le note all’art. 1):
«Articolo 35
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di
enti pubblici.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di
permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal
medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti
pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida
non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed
il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente
proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del
responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti
pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto
dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale
difformità dalla stessa.».
Note all’art. 10, commi 1, 2 e 5:
- Il testo dell’art. 33 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1
(si vedano le note all’art. 1), è il seguente:
«Art. 33
Mutamenti della destinazione d'uso degli immobili e titolo
abilitativo.
1. Gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi dei comuni
stabiliscono il complesso delle funzioni e delle destinazioni d'uso
ammesse in una zona omogenea o in un ambito territoriale. È prevalente
la destinazione d'uso qualificante le zone omogenee o gli ambiti
territoriali. Sono compatibili la o le destinazioni d'uso funzionali,
similari o che integrano la destinazione d'uso prevalente, ivi
compresa anche quella dei locali accessori che risultano in stretto
rapporto funzionale con la destinazione prevalente medesima.
2. La destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità
immobiliare è quella stabilita dall'ultimo titolo abilitativo
assentito, per la costruzione o per il recupero, dal certificato di
agibilità o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla
classificazione catastale attribuita, ovvero da altri atti o
certificazioni probanti, nonché da quella risultante dallo stato di
fatto attestato dal proprietario, con presentazione di elementi di
prova .
3. Il passaggio tra le diverse destinazioni prevalenti e/o compatibili
di cui al comma 1, sia esso realizzato con o senza opere edilizie,
costituisce modifica alla destinazione d'uso in atto nell'edificio o
nella singola unità immobiliare.
4. Per gli interventi di cui al comma 3 il titolo abilitativo
richiesto è:
a) la denuncia di inizio attività, nel caso di modifica della
destinazione d'uso o di attività agrituristiche, realizzate senza
opere edilizie;
b) il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività, in
relazione all'intervento edilizio da effettuare con opere, al quale è
connessa la modifica della destinazione d'uso.
5. La realizzazione di attività di tipo agrituristico o le attività di
vendita al dettaglio dei prodotti dell'impresa agricola in zona
agricola, attraverso il recupero di edifici esistenti, non
costituiscono modifica della destinazione d'uso e i relativi
interventi sono soggetti al titolo abilitativo previsto per
l'intervento edilizio al quale è connessa tale realizzazione.
6. Non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è attuabile
liberamente, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e di
sicurezza, il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il
limite del trenta per cento della superficie utile dell'unità
immobiliare e comunque fino a un massimo di trenta metri quadrati, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, con esclusione
degli annessi agricoli.
7. Decorsi i termini di validità dei piani attuativi previsti
dall'articolo 23 della L.R. n. 31/1997 o dalla relativa convenzione, è
consentita, previo titolo abilitativo, la modifica della destinazione
d'uso in atto in un edificio esistente nell'ambito di un comparto o di
una zona interessata dal piano attuativo medesimo, purché la nuova
destinazione d'uso risulti compatibile con quella prevista dallo
strumento urbanistico generale.».
- Per il testo degli artt. 23, 24 e 25 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all’art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 7.
Note all’art. 11, commi 2 e 6:
- Per il testo dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
vedano le note all’art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7.
- Per il testo degli artt. 18 e 20 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1,
si vedano le note all’art. 5, commi 2 e 3.
Nota all’art. 12, comma 1:
- Per il testo dell’art. 25 della legge regionale 18 febbraio 2004, n.
1, si vedano le note all’art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 7.
Nota all’art. 13, comma 5:
- Per il testo degli artt. 20, comma 1, lettera a) e 21, comma 1,
della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note
all’art. 5, commi 2 e 3.
Nota all’art. 14, comma 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184,
recante “Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti”, è pubblicato nella G.U. 27 luglio 2004, n. 174.
Nota all’art. 15, comma 4:
- Il testo dell’art. 45, comma 1, della legge regionale 18 febbraio
2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 1), è il seguente:
«Art. 45
Atti di indirizzo e coordinamento.
1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità
dell'attività tecnico-amministrativa e una omogeneaapplicazione da
parte dei comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle
opere edilizie e pergarantire il livello minimo di prestazione delle
stesse, con riferimento anche a quanto indicato all'articolo 4,comma
1, del D.P.R. n. 380/2001, adotta atti di indirizzo volti a:
a) individuare gli elaborati progettuali minimi necessari a corredo
delle domande per i titoli abilitativi;
b) disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente;
c) definire lo schema tipo della dichiarazione di cui all'articolo 18,
comma 1 e all'articolo 21, comma 1;
d) definire lo schema tipo della certificazione preventiva
sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli, di cui all'articolo 10;
e) stabilire le modalità in materia di controllo, di cui all'articolo
39;
f) disciplinare le modalità relative ai movimenti di terreno, di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera e);
g) individuare per le zone produttive di tipo D, tipologie e tecniche
costruttive innovative, per consentire una ottimizzazione dell'uso dei
manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e per favorire il
recupero delle aree dismesse;
h) acquisire le informazioni minime sui parametri di qualità e
quantità degli interventi edilizi relativi ai titoli abilitativi,
nonché alle autorizzazioni ambientali di cui all'articolo 22, ai fini
della costituzione di una banca dati sull'attività edilizia.
Omissis.».
Nota all’art. 16:
- Il testo dell’art. 40 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1
(si vedano le note all’art. 1), è il seguente:
«Art. 40
(Vigilanza)
1. Le funzioni amministrative di cui alla parte seconda, capi primo e
secondo del d.p.r. 380/2001, anche con riferimento alle previgenti
disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla legge 5
novembre 1971, n. 1086 sono svolte dalle province anche in
applicazione delle leggi regionali 20 agosto 1981, n. 61 e 14 maggio
1982, n. 25.
2. La denuncia dei lavori di costruzione in zone dichiarate a rischio
sismico, di cui all’articolo 1 della l.r. 25/1982 e la denuncia delle
opere in conglomerato cementizio, armato e precompresso e a struttura
metallica, nonché il deposito della relazione a strutture ultimate e
gli altri adempimenti previsti dal d.p.r. 380/2001 e da norme e
disposizioni nazionali e regionali in materia, sono presentate allo
sportello unico per l’edilizia. Il responsabile dello sportello unico
provvede al rilascio della relativa ricevuta di presentazione e alla
trasmissione alla provincia competente della relativa documentazione
entro il termine perentorio di dieci giorni, con allegata copia della
ricevuta di presentazione, ai fini dei previsti adempimenti di
competenza di cui al comma 1. Le denunce di cui sopra sono presentate
allo sportello unico per l’edilizia prima dell’inizio dei lavori,
anche successivamente al titolo abilitativo. Qualora lo sportello
unico accerti la incompletezza della documentazione dichiara
l’irricevibilità della domanda.
3. Per le violazioni di cui all’articolo 32, comma 1, lettera e)
accertate ai sensi degli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001, nel
caso in cui le relative contestazioni siano risolte con successivi
adempimenti tecnici approvati dalla provincia, in riferimento alla
vigente normativa tecnica in materia di costruzioni in zone sismiche,
i relativi lavori possono essere ripresi. In mancanza dell’assenso
della provincia, resta fermo quanto previsto dall’articolo 97, comma
4, del d.p.r. 380/2001.».
Note all’art. 17:
- Per il testo degli artt. 20, comma 1, lettera a) e 21 della legge
regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all’art. 5, commi
2 e 3.
- Per il testo degli artt. 4, 23, 24, e 25 della legge regionale 18
febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all’art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e
7.
- Per il testo dell’art. 40 della legge regionale 18 febbraio 2004, n.
1, si veda la nota all’art. 16.
- Il testo degli artt. 17 e 19 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si
vedano le note all’art. 1), è il seguente:
«Art. 17.
(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta
dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo sportello
unico per l’edilizia corredata da un'attestazione concernente il
titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal
regolamento edilizio e da altri documenti previsti dalla vigente
normativa, nonché da un’autocertificazione sottoscritta dal
progettista circa la conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie, nel caso in cui il progetto riguardi interventi di
edilizia residenziale.
2. Qualora lo sportello unico per l’edilizia o il responsabile del
procedimento accerti l’incompletezza degli elaborati
tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da
apposite normative o da altre disposizioni, o accerti la necessità di
applicare la valutazione d’impatto ambientale di cui alla legge
regionale 9 aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di incidenza di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, dichiara con apposito atto l’irricevibilità della domanda e
consegna contemporaneamente all’interessato la dichiarazione di cui
all’articolo 5, comma 2, lettera e) della l.r. 11/1998, qualora ne
sussistano le condizioni.
3. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dal
ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del
procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990 e
successive modificazioni.
4. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda
il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici
comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 5,
sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal
richiedente. Valutata la conformità del progetto alla normativa
vigente, egli formula una proposta di provvedimento, corredata da una
dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto.
5. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga, anche a seguito
del parere della commissione comunale di cui al comma 7, che ai fini
del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare
modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può,
nello stesso termine di cui al comma 4, richiedere tali modifiche,
illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta
di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto
a integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. Qualora
l’interessato non ottemperi nei termini, il responsabile del
procedimento prosegue l’istruttoria ai sensi dei commi successivi. La
richiesta di cui al presente comma sospende il decorso del termine di
cui al comma 4.
6. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta
dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e
che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal
caso il termine di sessanta giorni decorre dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
7. Il responsabile del procedimento, limitatamente ai casi previsti da
normative regionali e dal regolamento edilizio, acquisisce il parere
della commissione comunale di cui all’art. 4 in merito al progetto
presentato.
8. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente della competente
struttura comunale o dal responsabile dello sportello unico, entro
quindici giorni dalla proposta formulata dal responsabile del
procedimento, di cui ai commi 4 e 6, ovvero dall'esito della
conferenza di servizi di cui all’articolo 5, comma 5.
9. Qualora il provvedimento sia negativo, lo sportello unico provvede
a comunicarlo direttamente all’interessato. Diversamente, lo sportello
unico ne dà comunicazione all’interessato, prima del rilascio del
titolo abilitativo, con la richiesta dei conseguenti adempimenti a
carico dello stesso, anche in materia di contributo di costruzione,
invitandolo ad ottemperare nel termine massimo di centottanta giorni
dal ricevimento della comunicazione. L’inutile decorso del predetto
termine, senza che l’interessato abbia presentato la documentazione
richiesta, si intende quale rinuncia al rilascio del permesso di
costruire e in tal caso il fascicolo relativo è automaticamente
archiviato e ne è data comunicazione all’interessato. Dell'avvenuto
rilascio entro quindici giorni dal ricevimento degli atti richiesti
dallo sportello unico, è data notizia al pubblico mediante affissione
all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati
nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite
dal regolamento edilizio. Qualora l’interessato non ritiri il permesso
di costruire entro un anno dalla pubblicazione all’albo pretorio, esso
decade, fermo restando quanto già versato in materia di contributo di
costruzione.
10. I termini di cui ai commi 4 e 6 sono incrementati del cinquanta
per cento per i comuni con più di centomila abitanti.
11. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
finale di cui al comma 8, sulla domanda di permesso di costruire si
intende formato il silenzio-rifiuto.
Art. 19.
(Riesame e intervento sostitutivo)
1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo
17, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del
permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o
trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere
al dirigente, o al responsabile dell'ufficio comunale competente al
rilascio del provvedimento, di pronunciarsi entro quindici giorni
dalla ricezione dell'istanza, trascorsi inutilmente i quali si intende
confermato il silenzio rifiuto già formatosi.
Di tale istanza viene
data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento.
Resta comunque ferma lafacoltà di impugnare in sede giurisdizionale
il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire e
sulla richiesta di riesame.
2. Decorso inutilmente anche il termine per il riesame di cui al comma
1, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo
alla provincia, la quale acquisisce, entro venti giorni, le necessarie
informazioni presso il comune, informandone il presidente del Consiglio delle
Autonomie locali e, nei successivi quindici giorni,
nomina, qualora permanga l’inerzia, un commissario ad acta che
provvede nel termine di trenta giorni. Trascorso inutilmente anche
quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si
intende formato il silenzio-diniego.
3. La determinazione del contributo di costruzione è effettuata dal
comune su richiesta del commissario ad acta.
4. Gli oneri finanziari relativi all’attività del commissario ad acta
sono posti a carico del comune inadempiente.».
- La legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, recante “Disciplina della
pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della
L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della
L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28”, è
pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 ottobre 1997, n. 52.
- Si riporta il testo degli artt. 159, comma 3, 160, comma 4 e 167,
comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (si vedano le
note all’art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7):
«Articolo 159
Procedimento di autorizzazione in via transitoria.
Omissis.
3. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l'autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla
ricezione della relativa, completa documentazione.
Omissis.
Articolo 160
Ordine di reintegrazione.
Omissis.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto
a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta
o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è
accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno
dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'obbligato.
Articolo 167
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità
pecuniaria.
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal
Titolo I della Parte terza, il trasgressore è tenuto, secondo che
l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga
più opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati
nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al
pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno
arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma
è determinata previa perizia di stima.
Omissis.».
Nota all’art. 18:
- Per la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note
all’art. 1.
Note all’art. 19:
- Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante “Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici”(pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 ottobre 2003, n.
229, S.O.), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. alla G.U. 25 novembre 2003, n.
274), è stato modificato ed integrato con legge 24 dicembre 2003, n.
350 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2003, n. 299), con decreto legge 31
marzo 2004, n. 82 (in G.U. 31 marzo 2004, n. 76), convertito in legge
dall’art. 1 della legge 28 maggio 2004, n. 141 (in G.U. 29 maggio
2004, n. 125) e con decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (in S.O. alla
G.U 12 luglio 2004, n. 161), convertito in legge con modificazioni,
dall’art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191 (in S.O. alla G.U. 31
luglio 2004, n. 178). Si riporta il testo dell’art. 32:
«Art. 32.
Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e
paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione
dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti
edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è
consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il
rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere
esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della
disciplina regionale ai princìpi contenuti nel testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in
conformità al titolo V della Costituzione come modificato
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte
salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto
titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle
normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce,
d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni
comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il
coordinamento con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6. Omissis.
7. Omissis.
8. Omissis.
9. Omissis
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in
sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è
destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le
aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici
interessati, predispone un programma operativo di interventi e le
relative modalità di attuazione.
11. Omissis.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione
l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la
Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le
demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai
soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche
avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli
interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti
dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e
amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della
corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono
restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni,
secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico
degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo
del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione
mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle
modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro
alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai
fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai
comuni.
13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni
relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo
all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero
collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo
nazionale necessario anche per la redazione della relazione al
Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di
redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle
informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per
le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per
l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o
facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo,
lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso
civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da
parte dell'ente locale competente è subordinato al rilascio della
disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite
dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso
la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello
Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il
diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e
al patrimonio indisponibile dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la
disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al
mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, tra l'11
novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, alla filiale dell'Agenzia del
demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del
pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per
l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri
di cui alla allegata tabella A, per anno di occupazione, per un
periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale
domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa
all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 aprile
2005, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto
dell'immobile e del relativo frazionamento.
16. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere
l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia
del demanio territorialmente competente entro il 31 maggio 2005. Resta
ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole
degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del
diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il
conseguente diritto pubblico di passaggio.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere
favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31
dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente previa presentazione da parte
dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione
attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il
rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il
silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della
connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla tabella B
allegata al presente decreto ed è corrisposto in due rate di pari
importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre
2005.
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio
disponibile dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale
competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data
di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al
mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del
patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31
dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al
comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni
venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 03 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004,
sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro,
a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il
predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo
periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con
effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle
allegate al D.M. 5 agosto 1998, n. 342 del Ministro dei trasporti e
della navigazione, rivalutate del trecento per cento.
23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del
Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree
da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.
24. Omissis.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come
ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal
presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino
ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato
ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria
della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento
superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì
applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra
relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri
cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in
sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi
complessivamente i 3.000 metri cubi.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito
di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'àmbito dell'intero territorio nazionale,
fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del
presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'àmbito degli immobili soggetti
a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con
sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento
antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo
quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di
proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le
modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla
base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi
idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e
paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali,
regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di
dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale
con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse
particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n.
353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui
al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il
comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o
su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli
effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione
di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del
Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio
siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi
boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al
demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da
diritti di uso civico.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e
decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e
integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come
riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per
quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.
47, e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere
dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli
416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo
conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a
procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere
conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi
edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti
sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle
condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale
ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione
sottoscritta nelle forme di cui articolo 46 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli
articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o
di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato
dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere
autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico
ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal
caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo
acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria di cui al comma 29.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non
comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con
l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli
oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di
decadenza, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente
alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di
cui al comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, emanano norme per la definizione del
procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro,
un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della
misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai
fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi
e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei
interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per
l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28
febbraio 1985, n. 47.
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica
quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi
alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati
fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali
perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri
concessori sono determinati nella misura dei costi per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione
igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che
in proprio o in forme consortili, nell'àmbito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione
primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni,
secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali,
possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo
di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D
allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi
dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di
attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica,
dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori
relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia
giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una
certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma
regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione
dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il
decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto
pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di
trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso
spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della
documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della
denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute,
delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30
giugno 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da
tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune,
equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini
previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è
stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni
realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle
sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri
concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono
disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto.
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto
previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i
medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali
per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della
istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato
dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e
oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le
modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle
concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri
di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere
oltre l'orario di lavoro ordinario.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria
presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di
conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al
comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente
comma.
42. Omissis.
43. Omissis.
43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti
l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre
1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi
delle predette leggi.
44. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «l'inizio» sono inserite
le seguenti: «o l'esecuzione».
45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «18 aprile 1962, n. 167
e successive modificazioni e integrazioni» sono inserite le seguenti:
«, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».
46. Omissis.
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate
del cento per cento.
48. [All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, comma 2, le parole: «terzo mese» sono sostituite
dalle seguenti: «trenta giorni»].
49. [All'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, comma 1, dopo le parole: «atti tra vivi» sono
inserite le seguenti : «,nonché mortis causa»].
49-bis. Omissis.
49-ter. Omissis.
49-quater. Omissis.
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede,
nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e,
quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme
sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio
dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali
di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la
restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede con
quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell’art. 5 del decreto legge 12 luglio 2004, n.
168, recante “Interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica”, (pubblicato nel S.O. alla G.U. 12 luglio 2004, n. 161),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 luglio
2004, n. 191 (in G.U. 31 luglio 2004, n. 178, S.O.):
«Art. 5.
Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di
definizione di illeciti edilizi.
1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del
28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo
32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il termine indicato nel primo
periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del
citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la
normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n.
269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del
2003. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 15:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre
2004»;
2) al terzo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «30 aprile 2005»;
b) al comma 16, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2005»;
c) al comma 32 le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;
d) al comma 37, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».
2. Nell'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
le parole: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004», indicate dopo le
parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre
2004»; le parole: «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «deve
essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2005».
2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le
domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata
sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a
tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di
cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del
2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.
Restano, comunque, salvi gli effetti penali.
2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi
presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del medesimo decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva
diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.
2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti
edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate
in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre
2004.
2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti
tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente
alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al
numero, all'estensione, alle tipologie, alle
caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività
economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui
all'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e
successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004.».
- Si riporta il testo degli artt. 31, 32, 33, e 35 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, recante “Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 2 marzo 1985, n.
53):
«Art. 31.
Sanatoria delle opere abusive.
Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la
autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre
opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre
1983 ed eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire
prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità
dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione
annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui
confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria
di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.
Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati
gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la
copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già
esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano
state completate funzionalmente.
Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono
altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della L. 28
gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o
l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario,
ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria
medesima.
Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle
disposizioni dell'art. 6 del D.L. 31 luglio 1982,
n. 486, dell'art. 9 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, e del D.L. 5
ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge. Restano fermi i
rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche
ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di
sanatoria già presentate, devono adottare per la definitiva
determinazione della oblazione ai sensi della presente legge.
Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali
era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della L. 17 agosto
1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della
licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del
presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo
pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma
dell'articolo 34 della presente legge.
Art. 32.
Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.
Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su
immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale
parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro
centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di
parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio
del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la
violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di
violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la
superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure
prescritte.
Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le
opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che
risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive
modificazioni, e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano
essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo
35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la
destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in
contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo
III;
c) in contrasto con le norme del D.M. 1° aprile 1968, n. 1404,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con
gli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e
successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano
minaccia alla sicurezza del traffico.
Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni dell'articolo 33.
Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica
quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la
soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico
artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria.
Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici
territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del
suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in
sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente
proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle
leggi statali o regionalivigenti, l'uso del suolo su cui insiste la
costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di
usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali
proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La
richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla
superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle
pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte
rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste
da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell'Agenzia
del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di
sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come
risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo
corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, al momento della
determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con
convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata
massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre
sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.
Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui
all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della
concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla
acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del
prezzo, che è determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al
vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 33.
Opere non suscettibili di sanatoria.
Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria
quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi
comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della
esecuzione delle opere stesse:
a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti
urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste
marine, lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della
sicurezza interna;
d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.
Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed
immobili assoggettati alla tutela della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e che non
siano compatibili con la tutela medesima.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.
Art. 35.
Procedimento per la sanatoria.
La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere
presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30
novembre 1985. La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito
versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata
tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale
prima rata.
Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983,
la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero
dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore
della presente legge, il decorso del termine di centoventi giorni
inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte
interessata del relativo provvedimento.
Alla domanda devono essere allegati:
a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o
l'autorizzazione in sanatoria;
b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione
fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando
l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere
presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda
rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo
stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle
opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza
di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione
non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del
sindaco;
c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi
nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 34, nonché copia
della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e al
secondo comma dell'articolo 36;
d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui
risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si
chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto
comma dell'articolo 34;
e) omissis.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono
determinati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, gli accertamenti da eseguire al
fine della certificazione di cui alla lettera b) del comma
precedente anche in deroga alla legge 9 luglio 1908, n. 445, e
successive modificazioni, alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla
legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e
relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste
deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64,
riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza
stradale e sono determinate altresì le disposizioni per l'adeguamento
antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già
stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili
colpiti dal terremoto. Per le costruzioni realizzate prima della
dichiarazione di sismicità della zona, gli accertamenti sono eseguiti
senza tener conto della dichiarazione stessa.
Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone
non dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al comune un
progetto di completo adeguamento redatto da un professionista
abilitato ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, da realizzare
entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di
concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla
lettera b) del terzo comma deve essere presentata al comune entro
trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di
adeguamento.
1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di
completo adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli articoli
4 e 7 della legge medesima. Il certificato di idoneità statica è
depositato negli stessi termini quando non occorra procedere
all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma
precedente.
Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la
realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di
cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle
disposizioni in materia, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 20 novembre
1985, n. 656, convertito dalla L. 24 dicembre 1985, n. 780.
Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico
prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di
adeguamento, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle
strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si
deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di
sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le
disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per
l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro
tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in
sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte
dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella
fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro trenta
giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale
l'idoneità sismica della costruzione viene attestata da un
professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il
certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica.
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazzione in sanatoria,
qualsivoglia sia la struttura della costruzione, è subordinato, per
quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia
dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori
che della predetta certificazione di idoneità sismica entro trenta
giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di
quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà
restituita all'interessato.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle
costruzioni in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato
estinto per qualsiasi causa. Ove all'adeguamento sismico prescritto
non si provveda nei termini previsti dalla legge il sindaco, ha
facoltà di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti.
Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda,
l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo
presentata e provvede a versare la seconda rata dell'oblazione dovuta,
pari ad un terzo dell'intero, maggiorato del 10 per cento, in ragione
d'anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, è versata
entro i successivi sessanta giorni.
Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art. 31,
realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire
a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento
dovuto per l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce titolo per
ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che
resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro quota agli
oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula
della convenzione.
Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e,
comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il
presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria
può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui
all'articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall'articolo 33. A
tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento,
allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in
ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta
giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento
della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per
il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari
ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui
all'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati
espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I lavori per il
completamento delle opere di cui al quarto comma dell'articolo 32
possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la
disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.
Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione,
previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario,
l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina
in via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni
caso il disposto dell'articolo 37, la concessione o l'autorizzazione
in sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato
della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio
nonché della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico
erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.
Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.
Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza
dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei
mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10.
Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione
dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di
ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si
intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le
somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione
all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria
all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale
diritto al conguaglio o al rimborso spettanti.
Nelle ipotesi previste nell'articolo 32 il termine di cui al
dodicesimo comma del presente articolo decorre dall'emissione del
parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32.
A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene
altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in
deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere
sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di
sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla
lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli
infortuni.
Le modalità di versamento dell'oblazione sono determinate con decreto del
Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore
del presentatore della domanda di concessione in sanatoria,
certificato con l'attestazione rilasciata dal sindaco, interessato può
presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza
territorialmente competente.».
- Si riporta il testo dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”
(pubblicata nel S.O. alla G.U. 30 dicembre 1994, n. 304):
«Art. 39.
Definizione agevolata delle violazioni edilizie.
1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che
risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano
comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della
volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente
dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750
metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle
opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove
costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di
concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle
disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di
entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi
riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I
predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di
annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria
degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei
delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza
definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di
assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria
degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per
i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in
ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario
giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con
dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in
relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter
del codice penale.
1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro
o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia
autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni,
il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì
autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai
sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei
confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di
concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma.
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non
comporta limitazione ai diritti dei terzi.
3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo
1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella
tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30
gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente
per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del
presente comma, è elevata di un importo pari alla metà, nei comuni con
popolazione superiore ai centomila abitanti.
4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la
prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune
competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La
documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma, della L. 28
febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del
richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.
Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica
e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata,
della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma,
nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma
dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi
della L. 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui
al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la
documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel
termine di cui all'art. 52, secondo comma, della L. 28 febbraio 1985,
n. 47, come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8, del D.L. 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26
febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due
anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in
vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento
negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione
edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai
fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il
pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al
catasto può essere depositata entro la data di compimento dell'anno.
Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente
corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente
doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia
sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della
L. 28 febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non si applicano nel
caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore
ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. «La mancata
presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre
mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune
comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego
della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di
documentazione». Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la
determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso
dell'oblazione.
5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta
a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso
indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante
parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente
il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15
dicembre 1995. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione,
in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il
termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera
oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a
quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa,
pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7
della tabella allegata alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento
dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità
immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15
dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini. Per
le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa
legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la
medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento
di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27
settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, che siano di
importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in
riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il
15 dicembre 1995.
6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di
autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della L. 28
febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata
interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge
devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo
della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e
quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La
disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a
seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il
conguaglio purché sia stato richiesto nei termini di cui all'art. 35
della L. 28 febbraio 1985, n. 47.
7. Omissis.
8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a
vincolo ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939,
n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della
concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato
al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte
alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del
vincolo stesso.
9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì
allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui
territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di
anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella
misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge,
rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo
comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le
modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il
pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa
rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in
forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle
opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche
dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle
aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse
pubblico. Le modalità di pagamento del conguaglio sono definite entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal comune in cui l'abuso è stato realizzato. Qualora l'importo finale
degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione
dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta
tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a
detto minore importo.
10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30
giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione,
secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla
presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se
dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai
conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti
devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma,
all'intera somma calcolata, in applicazione dei parametri in vigore
alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri
concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine
di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione
dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.
10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria
presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia
espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995,
sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della
presente legge.
11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di
concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi
previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda
di concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998 i comuni
determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo,
da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9
e 10. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro 60
giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri
dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa
l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo
in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.
12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai
soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice
penale che irroga le sanzioni di cui all'articolo 20 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale
confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al
patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La
sentenza di cui al presente comma è titolo per l'immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo
disagio abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta percentualmente
in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione
delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata
alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le
modalità di cui al comma 5 del presente articolo. Le regioni possono
modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di
attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n.
10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla
tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro
localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento
demografico dei comuni nonché alle loro caratteristiche geografiche,
non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato
secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile
entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale
termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data.
14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione è in ogni caso
richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione
principale, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario
residente all'estero del possessore dell'immobile o di altro
componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il
terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia
convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere
abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al
comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione si applica
anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli
interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione dell'oblazione non si
applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria
da parte dello stesso soggetto.
15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 è quello dichiarato
ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore
ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma
della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente
dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si
considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi
tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 14, venga
trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso a terzi, entro dieci
anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e
l'oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli
interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma
eccedente deve essere allegata a pena di nullità all'atto di
trasferimento dell'immobile.
16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano
ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo, quarto e
settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in
deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo,
le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso articolo 34. Ai fini
dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 4 è
integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera
d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione di un
terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma
dell'articolo 34 della predetta legge n. 47 del 1985 è aumentata al
50 per cento. Se l'opera è da completare, il certificato di cui
all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio
1985, n. 47, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente
resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per
l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia
si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dei
successivi decreti di attuazione, delle ordinanze, nonché dei decreti
del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra disposizione
il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone sottoposte a
vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'articolo 35 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, può essere predisposto secondo le
prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici
esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni
in zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici
24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12
maggio 1986. A tal fine la certificazione di cui alla lettera b) del
terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve
essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.
18. Il presente articolo sostituisce le norme in materia
incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento
dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle
domande, che si intendono come modificative di quelle sopra indicate.
19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente
legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la
sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni
al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa
realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative
trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di
certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della
domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei
terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state
destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1°
dicembre 1994.
20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i
vincoli di inedificabilità richiamati dall'articolo 33 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, non comprendono il divieto transitorio di
edificare previsto dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'articolo 12 del
D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 13
marzo 1988, n. 68.
21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti
delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di
quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il
versamento di questa.».
Note all’art. 20:
- Si riporta l’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre
2003, n. 326 (si vedano le note all’art. 19):
Allegato 1
Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni
di cui all'articolo 32.
- Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici.
- Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento.
- Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite
dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.
- Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come
definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo
abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
- Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come
definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo
abilitativo edilizio.
- Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite
all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie
o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia
La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al
comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il
modello di domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:
a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione,
calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a
quanto indicato nella tabella C. Nel caso di oblazione di importo
fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va versata per
intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura
minima di 1.700,00 €, qualora l'importo complessivo sia superiore a
tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'oblazione sia
inferiore a tale cifra;
b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione
degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del
modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella D. Il
versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di
500,00 €, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra,
ovvero per intero qualora l'importo dell'anticipazione degli oneri
concessori sia inferiore a tale cifra.
L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi
uguali, entro:
- seconda rata 20 dicembre 2004
- terza rata 30 dicembre 2004
L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione deve
essere versato per importi uguali, entro:
- seconda rata 20 dicembre 2004
- terza rata 30 dicembre 2004
L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato
entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite
dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere
accompagnata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione
fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si
chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato
dei lavori relativo;
b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata
sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione
redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione
attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera
per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in
precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è
oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma
regionale.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata
entro il 30 giugno 2005 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e
della documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale
e del relativo frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.
- Per il testo dell’art. 32, comma 25, del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 24 novembre 2003, n. 326, si vedano le note all’art. 19.
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1
(si vedano le note all’art. 1), è il seguente:
«Art. 3.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e delle loro pertinenze, senza apportare
modifiche all’aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli
elementi architettonici esistenti, ivi compresi quelli necessari a
mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti
esistenti;
b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici e delle loro pertinenze, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifica della destinazione d’uso, e inoltre le opere e le modifiche
necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti;
c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio, nonché la conseguente modifica delle aperture;
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono la sostituzione
degli elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica
e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, la modifica o
realizzazione di aperture anche esterne, nonché la modifica del numero
delle unità immobiliari e delle superfici utili interne. Nell'ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria, sagoma e area di sedime preesistenti, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica,
per gli interventi di prevenzione sismica e per l’installazione di
impianti tecnologici;
e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie
definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, fermo restando,
per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6);
2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati
da soggetti diversi dal comune;
3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, aeromobili che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che
non siano diretti a soddisfare attività meramente temporanee ed
inoltre il campeggio fuori delle aree autorizzate qualora non
costituisca parcheggio temporaneo;
6) le opere pertinenziali agli edifici che comportino nuova volumetria
urbanistica o superficie utile coperta, nonché quelli che le norme
tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici o i regolamenti
edilizi comunali, in relazione alla zonizzazione e al pregio
ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di
nuova costruzione;
7) la realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o di
materiali, di impianti per attività produttive ove comportino
l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del
suolo inedificato;
f) “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale,
con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell’area di sedime
e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale;
g) “opere interne”, quelle da realizzare all’interno delle unità
immobiliari concernenti l’eliminazione, lo spostamento e la
realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non
costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento
del numero delle unità immobiliari o implichino incremento degli
standard urbanistici, da realizzare nel rispetto delle norme di
sicurezza, di quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani
e sui rapporti aeroilluminanti.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.».
- Si riporta il testo dell’art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444 ( si vedano le note all’art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 7):
«Art. 2.
Zone territoriali omogenee.
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che
rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate,
diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone
in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore
al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle
quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi,
che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente
non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente
lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti
industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle
in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il
frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare
come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di
interesse generale.».
Note all’art. 21:
- Per il testo degli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, si vedano le note all’art. 19.
- Per il testo dell’art. 32, comma 27, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 24 novembre 2003, n. 326, si vedano le note all’art. 19.
- Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si vedano le
note all’art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 7.
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note
all’art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7.
- Il testo dell’art. 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27,
recante “Piano urbanistico territoriale” (pubblicata nel S.O. al
B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31), è il seguente:
«Art. 29
Insediamenti di valore storico culturale.
1. Il P.U.T. indica nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27:
a) i siti di maggiore rilevanza espressivi della storia degli
insediamenti umani in Umbria;
b) la rete della infrastrutturazione storica del territorio;
c) le aree già vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497
e della legge 8 agosto 1985, n. 431, zone archeologiche.
2. Il P.U.T., al fine di salvaguardarne l'integrità ambientale come
bene unitario, riconosce valore estetico culturale e pregio ambientale
ai siti delle abbazie benedettine indicate nella carta n. 28.
3. Il P.U.T. riconosce quali zone di interesse archeologico le aree
corrispondenti al percorso dell'antica via Flaminia e delle relative
diramazioni, indicate nella carta n. 28. La Giunta regionale per
favorire la valorizzazione archeologica dell'Antica via Flaminia e
delle relative diramazioni promuove studi finalizzati alla precisa
individuazione dei tracciati e riserva, nell'ambito dei programmi di
settore, adeguate risorse finanziarie alla loro qualificazione.
4. I comuni per le zone di tipo «A» di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n.
1444], individuate negli strumenti urbanistici generali definiscono le
normative tecniche e di settore per garantire la valorizzazione, la
tutela e la riqualificazione degli aspetti storici, architettonici ed
artistici presenti. Fino alla approvazione del PRG ai sensi della
legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, gli interventi edilizi nelle
zone «A», così come individuate negli strumenti urbanistici generali
alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale sono
autorizzati previo parere della Commissione edilizia come integrata ai
sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale n. 31/1997.
5. Negli interventi di recupero edilizio, all'interno degli
insediamenti di cui al presente articolo, deve essere conservata
l'originaria immagine storica degli edifici e il loro principale
impianto tipologico strutturale.».
Note all’art. 22:
- Il testo dell’art. 34, commi 1 e 2, della legge regionale 18
febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 1), è il seguente:
«Art. 34.
(Uso dei vani degli edifici esistenti)
1. Negli edifici esistenti destinati in tutto o in parte a residenza o
a servizi sono consentiti interventi con cambio di destinazione d’uso
dei vani posti al piano sottotetto e terreno nel rispetto delle
seguenti condizioni minime:
a) gli edifici oggetto di intervento devono essere esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge o risultare in costruzione,
purché, alla stessa data, siano completate le opere relative alle
parti strutturali;
b) in caso di vani con coperture inclinate, l’altezza massima interna
deve essere non inferiore a metri lineari 2,40 e l’altezza minima
interna non inferiore a metri lineari 1,20 e, nel caso di vani con
coperture in piano, l’altezza interna non inferiore a metri lineari
2,20, al netto delle necessarie strutture atte all’isolamento termico
dei locali;
c) tutti i vani interessati dall’intervento debbono essere provvisti
di finestra apribile, la cui superficie non deve essere inferiore a un
sedicesimo della superficie di pavimento, ovvero, in caso di superfici
inferiori, debbono avere un ricambio d’aria favorito dall’impiego di
appositi impianti di ventilazione meccanizzata e un’adeguata
illuminazione artificiale;
d) per i vani posti al piano terreno o parzialmente al di sotto del
livello dello stesso, devono essere previste idonee soluzioni per
l’isolamento e la ventilazione delle pareti interrate e dei pavimenti;
e) per i vani sottotetto debbono essere previste idonee opere di
isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi
energetici dell’edificio.
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere derogati su specifico
parere della ASL che comunque accerti l’idoneità dei vani alla
destinazione prevista, compresi i servizi igienici.
Omissis.».
- Per il testo dell’art. 4, comma 2, della legge regionale 18 febbraio
2004, n. 1, si vedano le note all’art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 7.
- Per il testo dell’art. 32, comma 27, del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 24 novembre 2003, n. 326, si vedano le note all’art. 19.
- Il testo degli artt. 13, 15 e 61 della legge regionale 24 marzo
2000, n. 27, recante “Piano urbanistico territoriale” (pubblicata nel
S.S. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31), è il seguente:
«Art. 13
Siti di interesse naturalistico.
1. Nella carta n. 8 sono indicati i seguenti siti di interesse
naturalistico, individuati secondo le corrispondenti direttive
comunitarie e del Ministero dell'ambiente:
a) Siti di interesse comunitario (S.I.C.), aree che, nelle regioni
biogeografiche di appartenenza, sono fondamentali per mantenere o
ripristinare un tipo di habitat naturale e seminaturale o una specie
di flora e di fauna selvatica di cui agli allegati 1° e 2° della
direttiva Habitat 92/43/CEE, in uno stato di conservazione
soddisfacente e che contribuiscono al mantenimento della biodiversità
nelle medesime regioni;
b) Zone di protezione speciale (Z.P.S.), individuate ai sensi della
direttiva 79/409/CEE relativa alla protezione dell'avifauna
migratoria;
c) Siti di interesse regionale (S.I.R.), che rappresentano gli
elementi identificativi della biodiversità regionale, nonché gli
elementi di raccordo tra il patrimonio naturalistico continentale e
quello dell'Umbria.
2. Il P.U.T., al fine di salvaguardare l'integrità ambientale come
bene unitario, riconosce ai siti ed alle zone indicate al comma 1,
valore estetico culturale e pregio ambientale.
3. Il PTCP e il PRG, parte strutturale, recepiscono le suddette
delimitazioni di ambito.
4. Le aree di cui al presente articolo sono assoggettate alla
disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357.
Art. 15
Aree boscate.
1. Per la definizione di aree boscate si fa riferimento alla
definizione dell'art. 5 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.
2. Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente
distrutto da incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente
disciplinate dal PTCP quale piano paesistico - ambientale, ai fini
della tutela e salvaguardia dell'estensione della superficie boscata e
delle relative radure perimetrali o interne, fermo restando il divieto
assoluto di nuovi interventi edilizi.
3. I comuni recepiscono nel PRG parte strutturale, le perimetrazioni
delle aree boscate in conformità alla definizione di cui al comma 1 ed
alla disciplina del PTCP, ed individuano, nelle aree extraurbane, una
fascia di transizione in cui l'attività edilizia è limitata agli
interventi di cui all'art. 31, lett. a), b), c) e d) della legge 5
agosto 1978, n. 457.
4. La Regione destina risorse finanziarie per valorizzare le fasce di
transizione circostanti il bosco al fine di assicurare un adeguato
reddito ai coltivatori che ne riconvertano l'uso per produzioni
ecocompatibili.
5. Le aree boscate non sono computabili ai fini dell'applicazione
della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'art. 8 della
legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. Nelle aree boscate sono consentiti gli interventi sul patrimonio
edilizio esistente ai sensi dell'art. 8 dalla legge regionale 2
settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita
altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di
rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità
di soluzioni alternative, nonché le opere di sistemazione idraulica e
forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio
2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.
8. Gli impianti di arboricoltura da legno, gli imboschimenti ed i
rimboschimenti sono individuati dalla Giunta regionale su apposita
cartografia.
Art. 61
Standard per aree al servizio di insediamenti direzionali, produttivi,
turistico-residenziali e turistico-produttivi.
1. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti direzionali
e per la ristorazione sono definite come appresso:
a) a mq. 100 di superficie lorda di pavimento adibita alle attività
corrisponde la quantità minima di mq. 60 di spazio per parcheggio,
escluse le sedi viarie e di mq. 40 per verde.
2. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti produttivi,
industriali ed artigianali, sono definite come appresso:
a) aree per parcheggio pubblico, escluse le sedi viarie, nonché aree
di cui all'art. 30, comma 7, in misura non inferiore al 10 per cento
dell'intera superficie della zona destinata a tali insediamenti ed
aree per verde pubblico in misura non inferiore al 5 per cento della
stessa superficie, da utilizzare come verde ornamentale.
3. La quantità minima di spazi al servizio di insediamenti
turistico-residenziali, per la realizzazione di verde attrezzato,
parcheggio, escluse le sedi viarie, e attrezzature di interesse
comune, è stabilita nella misura del 40 per cento della intera
superficie della zona destinata a tali insediamenti.
4. La quantità minima di spazi al servizio di insediamenti
turistico-produttivi, anche extralberghieri, necessaria alla
realizzazione di parcheggi e di spazi per verde è, rispettivamente, di
un posto macchina per ogni due posti letto previsti e di mq. 4 per
ogni 100 mc. di volume destinato all'attività.
5. Le aree per standard previste al comma 2 e una quota non inferiore
al 50 per cento di quelle previste ai commi 1, 3 e 4, sistemate e
urbanizzate, sono cedute gratuitamente al Comune. La restante quota
delle aree di cui ai commi 1, 3 e 4, da adibire ad uso pubblico in
base a convenzione o atto d'obbligo, registrati e trascritti,
ricomprende le aree a parcheggio di cui all'articolo 2, comma 2, della
legge 24 marzo 1989, n. 122.
6. Nel caso di insediamenti di cui al presente articolo, all'interno
dei singoli lotti e negli spazi destinati a verde privato, le
alberature di alto e medio fusto debbono corrispondere almeno al
rapporto di una ogni 40 mq. di superficie di area libera dalle
costruzioni. Il Comune in sede di rilascio del certificato di
agibilità o abitabilità accerta la sussistenza di tale requisito.
7. I comuni, nel P.C.S., o con provvedimento motivato in relazione
alla ubicazione degli insediamenti di cui al presente articolo, nonché
quelli di cui all'art. 26 della legge regionale 21 ottobre 1997, n.
31, possono prevedere la facoltà che la cessione delle aree pubbliche
per standard sia sostituita, a richiesta del proponente l'intervento o
del concessionario, da adeguati servizi ed infrastrutture, poste anche
all'esterno dei comparti o delle zone oggetto di intervento, che
garantiscano migliori soluzioni urbanistiche. I comuni possono
prevedere la facoltà, anche in relazione alle disposizioni di cui
sopra e con provvedimento motivato, i casi in cui, a richiesta del
proponente l'intervento o del concessionario, le aree pubbliche per
standard possano essere monetizzate in alternativa alla loro
sistemazione e cessione gratuita, stabilendone il valore e
disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari.
8. Il comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione delle previsioni del P.C.S.
9. Il comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la
realizzazione di servizi ed attrezzature secondo quanto previsto dal
P.C.S.».
- Il testo dell’art. 26 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31
(si vedano le note all’art. 17), è il seguente:
«Art. 26
Standard obbligatori per gli insediamenti commerciali.
1. La dotazione minima di aree per attrezzature al servizio degli
insediamenti commerciali, di cui all'articolo 5 del D.M. 2 aprile
1968, è determinata in 100 mq. ogni 100 mq. di superficie totale lorda
di calpestio. Tale dotazione minima è elevata del cinquanta per cento
per insediamenti commerciali la cui superficie totale lorda di
calpestio è compresa tra mq. 600 e mq. 4500 e del cento per cento per
insediamenti la cui superficie totale lorda di calpestio è superiore a
mq. 4500.
2. La dotazione minima di cui al comma 1, è destinata a parcheggio
escluse le sedi viarie in misura non inferiore al 30 per cento e non
superiore all'80 per cento in relazione alla ubicazione e alla
tipologia di vendita. Per insediamenti commerciali la cui superficie
di vendita è superiore a mq. 5.500, deve essere comunque prevista la
dotazione minima, comprensiva dei parcheggi di cui al comma 2
dell'art. 2 della L. 24 marzo 1989, n. 122, di un posto auto ogni 6
mq. di superficie di vendita per gli esercizi del solo settore
alimentare e per gli esercizi di settori alimentare e non alimentare
e, di un posto auto ogni 11 mq. di superficie di vendita, per gli
esercizi del solo settore non alimentare.
3. Le attività commerciali all'ingrosso, che svolgono anche commercio
al dettaglio, sono equiparate alle attività di commercio al dettaglio
ai fini della dotazione degli standard di cui al presente articolo.
4. Ai fini dell'applicazione degli standard di cui ai commi 1, 2 e 3
sono computabili, oltre alle aree pubbliche, anche quelle di uso
pubblico in base a convenzione o atto d'obbligo.
5. I Comuni possono prevedere che, con provvedimento motivato in
relazione alla ubicazione degli insediamenti commerciali nelle zone A
di cui al D.M. 2 aprile 1968, quota parte delle aree per standard,
previste dal presente articolo, siano sostituite da adeguati servizi
ed infrastrutture, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche.
6. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono stabilire,
relativamente ai soli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici
individuati nell'apposito strumento di promozione, l'esenzione, totale
o parziale, dagli standard di cui al comma 1.».
Note all’art. 23:
- Per il testo dell’art. 39, comma 5, e dell’art. 4 della legge
regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all’art. 3, commi
1, 2, 3, 5, e 7 e le note all’art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 7.
- Per il testo dell’art. 32, commi 32 e 35, del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, si vedano le note
all’art. 19.
- Per il testo dell’art. 45, comma 1, della legge regionale 18
febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all’art. 15, comma 4.
- Per il testo dell’art. 34 della legge regionale 18 febbraio 2004, n.
1, si vedano le note all’art. 22.
- Il testo dell’art. 22, comma 3, della legge regionale 18 febbraio
2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 1), è il seguente:
«Art. 22.
(Autorizzazione e provvedimenti comunali)
1. Le autorizzazioni e i provvedimenti di cui al titolo secondo del d.lgs 490/1999, subdelegate ai comuni con l’articolo 39, comma 1 della l.r. 31/1997, sono adottati dal comune dopo specifica istruttoria ambientale anche ai sensi della l.r. 27/2000 e previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, di cui all’articolo 4.
2. Qualora i provvedimenti del comune siano difformi dal parere della
commissione, previsto al comma 1, vanno esplicitamente motivati
rispetto a tale difformità. Il comune, ai fini dell’adozione dei
provvedimenti in materia ambientale di cui al presente articolo,
verifica la compatibilità degli interventi proposti e accerta:
a) la congruità rispetto ai valori riconosciuti dal vincolo;
b) la conformità alle norme contenute nello strumento urbanistico
generale e, ove presente, in quello attuativo, nonché alle
prescrizioni contenute nella normativa paesistica del PTCP.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’interessato deve
allegare all’istanza una relazione e idonea documentazione
fotografica, nella quale sono evidenziati le preesistenze e gli
elementi oggetto di tutela, nonché l’incidenza su questi
dell’intervento progettato.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate o negate entro il termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza e seguono le
procedure previste dall’articolo 151 del d.lgs. 490/1999.
5. Il comune dà immediata comunicazione dell'avvenuto rilascio
dell'autorizzazione al Ministero per i beni e le attività culturali e
alla provincia, inviando anche la relativa documentazione.
6. Per la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di
cui all’articolo 164 del d.lgs. 490/1999, il comune può avvalersi
delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero per i beni
culturali e ambientali 26 settembre 1997, nonché ai sensi
dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, di altri organi tecnici statali, regionali e
provinciali.
7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6, limitatamente alle
funzioni delegate, sono introitati dai comuni nel cui territorio è
avvenuta la violazione e inseriti in apposito capitolo di bilancio, da
utilizzare esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione
dei beni culturali e ambientali.
8. L’inizio dei lavori previsto dal titolo abilitativo di cui al
titolo secondo, avviene decorsi i termini di cui all’articolo 151,
comma 4 del d.lgs. 490/1999.».
- Si riporta il testo degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (si vedano le note all’art. 3, commi 1, 2,
3 , 5 e 7):
«Art. 14.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di
servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche
e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento,
avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la
conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo
7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di
consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale .
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la
conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni
fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di
valutazione di impatto ambientale.
14-bis.
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di
particolare complessità, su motivata e documentata richiesta
dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un
progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso.
In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse
pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare
al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul
progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque
denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse
da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora
non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi
comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e
gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare
di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale,
secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta
giorni. Nell'àmbito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA
si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello
studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte
integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base
della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali
elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione
prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'àmbito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in
sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di
consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si
esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi
successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento
trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo,
redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto
preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il
sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di
affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori
pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto
previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
14-ter.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via
telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate
possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i
dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i
novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente
tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi
2 e seguenti dell'articolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si
esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di
conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni
successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di
altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di
approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la
decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma
3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla
tutela della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui
rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà
dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato
all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni
dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del
procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso
termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della
conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una
sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o
ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta
sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva
favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta
conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della
predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in
caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati.
14-quater.
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni,
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi,
deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e
deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'àmbito della
conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione
procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati
dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di
conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle
posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione
è immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione
è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione
dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale,
ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti
territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli
organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta
giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il
presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il
sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo
non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni
di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono
adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale
interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito
a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di
voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di
provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2,
lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.».
Note all’art. 24, commi 1 e 3:
- Per il testo dell’art. 32, comma 38, del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 24 novembre 2003, n. 326, si vedano le note all’art. 19.
- Per il testo dell’art. 23, 24 e 25 della legge regionale 18 febbraio
2004, n. 1, si vedano le note all’art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 7.
- Il testo dell’art. 26, comma 1, della legge regionale 18 febbraio
2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 1), è il seguente:
«Art. 26.
(Riduzione o esonero dal contributo di costruzione)
1. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi, diversi dalla residenza, da realizzare nelle
zone agricole, compresa l’attività agrituristica, relativamente ai
primi trecento metri quadrati di superficie utile coperta, in funzione delle
esigenze dell’impresa agricola di cui all’art. 2135 del c.c.,
che possiede i requisiti previsti dall’art. 5 del regolamento del
Consiglio della Comunità Europea n. 1257 del 17 maggio 1999;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura
non superiore al venti per cento della volumetria e/o superficie, di
edifici unifamiliari o bifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti,
nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici. Rientrano in tali categorie di
opere le costruzioni cimiteriali realizzati da privati, nonché gli
impianti ed attrezzature sportive di uso pubblico o aperti al
pubblico;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale;
f) per l’esecuzione delle opere e degli impianti di cui all’articolo
9, comma 1 della l. 122/1989;
g) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e per quelli relativi alle opere interne di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera g);
h) per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere
architettoniche;
i) per le opere pertinenziali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
e), numero 6);
j) per gli interventi di cui all’articolo 33, comma 6.
2. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche a
edifici esistenti, il contributo afferente il titolo abilitativo è
ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione, qualora il
titolare del permesso o della denuncia di inizio attività si impegni,
a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di
vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della
convenzione-tipo prevista dall'articolo 27.
3. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a
quanto stabilito per le abitazioni corrispondenti di edilizia
residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla
normativa di settore.
4. Il comune, al fine di concorrere alla prevenzione del rischio
sismico del patrimonio edilizio esistente, stabilisce, anche
relativamente agli interventi di cui alla legge regionale 23 ottobre
2002, n. 18, la riduzione del contributo di costruzione, sulla base e
con le modalità delle relative disposizioni regionali.
5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello
Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle
sole opere di urbanizzazione.».
Note all’art. 25:
- Per il testo dell’art. 32, comma 33, del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 24 novembre 2003, n. 326, si vedano le note all’art. 19.
- Per il testo dell’art. 39 della legge regionale 18 febbraio 2004, n
.1, si vedano le note all’art. 3, commi 1, 2, 3, 5, e 7.
Note all’art. 26, commi 1, 2, 4, 5 e 6:
- Per il testo dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge
24 novembre 2003, n. 326, si vedano le note all’art. 19.
- Per il testo degli artt. 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio
2004, n. 1, si vedano le note all’art. 5, commi 2 e 3 e le note
all’art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7.
- Il testo dell’art. 29, comma 5, della legge regionale 18 febbraio
2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 1), è il seguente:
«Art. 29.
(Certificato di agibilità)
Omissis.
5. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 nei
termini ivi previsti e della domanda del certificato di agibilità di
cui all’articolo 30, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da euro ottanta a euro cinquecento in
relazione all’entità dell’intervento.».
Note all’art. 27, commi 1 e 6:
- Si riporta il testo dell’art. 51 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(si vedano le note all’art. 19):
«Art. 51.
Determinazione delle superfici.
Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici,
previsti dalla presente legge, sono computati in conformità ai
parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10
maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio
1977.
Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al
precedente articolo 34, quinto comma, lettera e), sono considerate
superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione
di alcun incremento.
Ai fini del calcolo dell'oblazione non sono computati i volumi tecnici
delle costruzioni nonché quelli relativi a serbatoi, cabine o simili
realizzati nell'ambito di stabilimenti soggetti a regime di
concessione di pubblica utilità o servizio pubblico, la cui
realizzazione sia prevista dal decreto di concessione emesso previo
consenso dell'amministrazione comunale.».
- Per il testo dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge
24 novembre 2003, n. 326, si vedano le note all’art. 20.
- Per il testo dell’art. 32, comma 25, del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 24 novembre 2003, n. 326, si vedano le note all’art. 19.
Note all’art. 28:
- Per il testo degli artt. 24 e 25 della legge regionale 18 febbraio
2004, n. 1, si vedano le note all’art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 7.
Note all’art. 30, comma 1, alinea e parte novellistica:
- Il testo vigente dell’art. 110, della legge regionale 2 marzo 1999,
n. 3, recante “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi
del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in
attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 112” (pubblicata nel B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15), così come modificato dalla
presente legge, è il seguente:
«Art. 110
Funzioni e compiti conferiti alle comunità montane.
1. Sono trasferiti alle comunità montane, i compiti e le funzioni
amministrativi relative:
a) al riconoscimento del diritto ai benefici fiscali a favore dei
coltivatori diretti previsti dalla L. 6 agosto 1954, n. 604 per la
formazione della piccola proprietà contadina;
b) al riconoscimento delle agevolazioni fiscali per gli imprenditori
agricoli a titolo principale ai sensi della L. 21 febbraio 1977, n.
36;
c) all'attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento dei
benefici fiscali a favore degli imprenditori agricoli a titolo
principale ai sensi della legge n. 36 del 1977;
d) alla gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia
regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura
(A.R.U.S.I.A.), ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 26 ottobre 1994,
n. 35, compresa l'emissione dei ruoli per il pagamento dell'acqua da
parte dell'utenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 della L.R. 25
gennaio 1990, n. 4;
e) alle attività istruttorie relative agli interventi mirati alla
ripresa delle attività produttive a seguito delle calamità naturali
previste dall'articolo 3 della L. 14 febbraio 1992, n. 185;
f) alle attività connesse al servizio a favore degli Utenti Motori
Agricoli, con esclusione dei compiti previsti dall'articolo 18 del
D.M. 6 agosto 1963;
g) alle rilevazioni statistiche già attribuite alle regioni dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;
h) all'autorizzazione all'acquisto di presidi sanitari appartenenti
alla I e II classe, disciplinate dall'articolo 23 del D.P.R. 3 agosto
1968, n. 1255, dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del D.P.R. 15
gennaio 1972, n. 11 e dall'articolo 66 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616 del 1977;
i) agli accertamenti finalizzati all'attribuzione dei benefici
previsti dall'articolo 12 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, come
integrato dall'articolo 7 della L. 16 ottobre 1975, n. 493, con
esclusione del riparto dei fondi, delle convenzioni con gli Istituti
di credito e dei rendiconti complessivi da presentare al Ministero per
le politiche agricole ed al Ministero del tesoro, che rimangono di
competenza della Giunta regionale;
l) al rilascio del parere della licenza relativa all'attività
sementiera ai sensi della L. 20 aprile 1976, n. 195;
m) al rilascio del parere per l'abbattimento di piante di olivi ai
sensi del decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475;
n) al controllo delle aziende che praticano metodi di produzione
biologica previsto dalla L.R. 28 agosto 1995, n. 39;
o) all'autorizzazione per attività vivaistica e vendita di semi e
piante ai sensi della L. 18 giugno 1931, n. 987;
p) all'abilitazione all'esercizio delle attività di operatore
agrituristico di cui alla L.R. 14 agosto 1997, n. 28, e successive
modificazioni ed integrazioni, dandone comunicazione alla Regione ai
fini dell'aggiornamento dell'elenco ivi previsto;
q) all'individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione
delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai
sensi della L. 4 agosto 1978, n. 440 e della L.R. 29 maggio 1980, n.
59;
r) al rilascio delle certificazioni relative al riconoscimento della
qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art.
8, comma 4 della l.r. 2 settembre 1974 n. 53, come modificato
dall’art. 34 della l.r. 21 ottobre 1997, n. 31, ai sensi della legge
21 febbraio 1977, n. 36 e in materia di espropriazione per pubblica
utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché al rilascio
delle certificazioni relative al riconoscimento dell’impresa agricola
di cui all’articolo 2135 del Codice Civile che possiede i requisiti
previsti dall’articolo 5 del regolamento del Consiglio della Comunità
Europea n. 1257 del 17 maggio 1999,
s) alle vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli
16, 17, 31, 46 e 50 della L. 3 maggio 1982, n. 203;
t) alla richiesta dei pareri per la realizzazione di elettrodotti ai
sensi dell'articolo 3, comma 6 della L.R. 11 agosto 1983, n. 31, ad
eccezione di quelli che interessano i territori di più di una comunità
montana che rimangono in capo alla Regione;
u) ai pareri relativi alle estinzioni anticipate alle restrizioni
ipotecarie ed accolli di operazioni creditizie agrarie agevolate;
v) al regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione di
cui ai regolamenti C.E.E. n. 1272 del 1988 e n. 2328 del l991,
esercitate in conformità. direttive regionali;
z) alla raccolta e alla tenuta delle dichiarazioni vitivinicole e
delle dichiarazioni delle giacenze vini e/o mosti;
aa) agli accertamenti delle condizioni richieste agli impianti
viticoli per l'iscrizione all'albo dei vigneti per la produzione dei
vini D.O.C.;
bb) agli accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla
estirpazione, reimpianti e nuovi impianti;
cc) al rilascio del nulla-osta per accedere ai benefici per il
potenziamento e lo sviluppo del patrimonio zootecnico previsti
dall'articolo 5, comma unico, lettera c) L.R. 24 aprile 1979, n. 17;
dd) abrogata;
ee) alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della legge
regionale n. 6 del 1986;
ff) alla vigilanza di cui all'articolo 31 del D.M. 13 gennaio 1994, n.
172, in materia di riproduzione animale;
gg) all'attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2066 del 1992 «Premio
speciale ai produttori di carni bovine e per il mantenimento delle
vacche nutrici», e del Regolamento C.E.E. n. 2069 del 1992 «Premi ai
produttori di carni ovine e caprine»;
hh) alle funzioni ed agli accertamenti in attuazione del Regolamento
C.E.E. n. 2201 del
1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996;
ii) al prelievo di campioni su prodotti finiti presso le aziende
locali di trasformazione di foraggi essiccati richiedenti i benefici
comunitari di cui ai regolamenti U.E. n. 603 del 1995 del Consiglio
del 21 febbraio 1995, n. 785 del 1995 della Commissione del 6 aprile
1995 e n. 1794 del 1997 della Commissione del 17 settembre 1997, sulla
base di direttive della Regione cui è riservata l'intera funzione di
organo di controllo definita in «unico referente a livello
territoriale regionale» dei regolamenti sopra indicati.».
- Il testo dell’art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53,
recante “Prime norme di politica urbanistica” (pubblicata nel B.U.R. 5
settembre 1974, n. 31), come sostituito dall’art. 34 della legge
regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e successivamente modificato ed
integrato dall’art. 1 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 9 (in
B.U.R. 21 aprile 1999, n. 22), dall’art. 66 della legge regionale 24
marzo 2000, n. 27 (in B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31, supplemento
straordinario), dall’art. 20, comma 2, dalla legge regionale 3 gennaio
2000, n. 2 (in S.O. n. 3 al B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2) e dalla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (in S.O. n. 1 al B.U.R. n. 8
del 25 febbraio 2004), è il seguente:
«Art. 8
Tutela del territorio agricolo.
1. Gli strumenti urbanistici sanciscono la tutela del territorio
agricolo, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli
svolgono per il sistema socio-economico, per la difesa dell'ambiente,
per la integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti
storici e culturali.
2. Nelle parti di territorio destinato dagli strumenti urbanistici ad
usi agricoli, zone E, fermo restando quanto disposto dalle norme di
attuazione del P.U.T., approvato con legge regionale 27 dicembre 1983,
n. 52 e fino alla approvazione del nuovo P.U.T., di cui alla legge
regionale 10 aprile 1995, n. 28 e comunque non oltre il 31 dicembre
1999, la massima densità consentita per gli edifici destinati ad
abitazione è di 0,0005 mc/mq., e l'altezza massima è fissata in ml.
6,50.
3. Le concessioni edilizie relative a nuove costruzioni destinate a
residenza sono rilasciabili anche su terreni non contigui,
subordinatamente alla presentazione di un apposito piano aziendale,
redatto da un tecnico abilitato, comprovante le reali esigenze
abitative e produttive dell'impresa agricola.
4. La realizzazione di nuovi annessi agricoli, escluse le serre che
non costituiscano volume urbanistico, è consentita su terreni con
densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq., ai soggetti aventi la
qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, e con densità
fondiaria massima di 0,005 mc/mq. per i soggetti che non rivestano
tale qualifica, subordinatamente alla presentazione di un piano
aziendale, redatto da un tecnico abilitato, comprovante le reali
esigenze produttive dell'impresa agricola, nonché alla costituzione di
un vincolo di destinazione d'uso ventennale, registrato e trascritto.
5. Unitamente al rilascio della concessione edilizia, per gli interventi di cui
ai commi 2, 3 e 4 è stipulato un atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con il quale viene costituito un
vincolo di asservimento dei terreni interessati.
6. L'atto di costituzione del vincolo è soggetto a registrazione e
trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
7. Nei fabbricati destinati ad abitazione esistenti al momento della
entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono
ammessi gli interventi di cui all'art. 31 lett. a), b), c) e d) della
legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché ampliamenti per un incremento
massimo di mc. 300, purché il volume totale del fabbricato
ristrutturato, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiori a
mc. 1.400. L'ampliamento non è concesso per gli edifici di cui
all'art. 6, nonché per i fabbricati oggetto di condono edilizio
qualora il condono riguardi la sanatoria di nuove unità abitative. Per
gli edifici di cui all'art. 6, sono consentiti solo gli interventi di
cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
8. Il rilascio delle concessioni edilizie relative agli ampliamenti di
cui al comma 7 è subordinato alla individuazione da parte del
Consiglio comunale degli immobili sparsi nel territorio, costituenti
beni culturali ai sensi dell'articolo 6. L'adempimento di cui al
presente comma è effettuato entro centottanta giorni dalla entrata in
vigore della presente legge. Nel caso di inadempienza la Giunta
regionale, sentito il Comune, promuove gli studi volti alla
individuazione degli immobili di cui sopra nell'ambito di quanto
previsto al comma 10. Fino all'effettuazione di tale adempimento
l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6 è effettuato dal
sindaco in sede di rilascio della concessione edilizia, previo parere
della commissione edilizia comunale, integrata da due esperti in
materia di beni ambientali quali membro effettivo e supplente nominati
dal Consiglio comunale, scelti nell'elenco regionale di esperti in
beni ambientali ed assetto del territorio, di cui alla legge regionale
11 agosto 1983, n. 34.
9. Sono consentiti con piano attuativo gli interventi di cui
all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, lettere d) ed e)
per gli annessi rurali, esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per migliorarne la qualità igienico-strutturale e
favorirne la riqualificazione urbanistica ed ambientale, anche con
cambiamento di destinazione d'uso, ai fini residenziali, agrituristici
o attività extralberghiere compatibili con la zona agricola, purché
ricadenti nelle aree di pertinenza di fabbricati residenziali e
limitatamente ad una volumetria di mc. 600.
9 bis. Gli interventi di cui al comma 9, qualora non prevedano
cambiamenti di destinazione d’uso, non sono sottoposti a piano
attuativo.
10. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e
trasformazioni di edifici esistenti, di cui al presente articolo, sono
ammessi nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive
della edilizia rurale dei relativi territori, individuate in base a
studi e ricerche sul patrimonio architettonico e di interesse
toponomastico rurale, promossi dalla Giunta regionale unitamente a
Province e Comuni entro il 30 giugno 1998.
11. le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su quelle
degli strumenti urbanistici generali vigenti, purché queste non
prevedano indici di densità edilizia ed altezze più restrittivi.
12. Abrogato.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)”, è
pubblicato nel S.O. alla G.U. 16 agosto 2001, n. 189.
- Si riporta il testo dell’art. 2135 del codice civile:
«Art. 2135.
Imprenditore agricolo.
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e
attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di
animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di
un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo
o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette
alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente
di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale,
ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».
- Si riporta il testo dell’art. 5 del regolamento del consiglio della
Comunità Europea n. 1257 del 17 maggio 1999, recante “Regolamento del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed
abroga taluni regolamenti” (pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999,
n. L 160. Entrato in vigore il 3 luglio 1999):
«Articolo 5
1. Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole
- che dimostrino redditività,
- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e
benessere degli animali,
- il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali
adeguate.
2. Le condizioni per il sostegno agli investimenti di cui al primo
comma devono essere soddisfatte all'atto dell'adozione della decisione
individuale relativa alla concessione dell'aiuto.
3. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di
conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o
benessere degli animali, il sostegno può essere concesso a questo
fine. In tali casi gli agricoltori possono beneficiare di una proroga
per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario
per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle
stesse. L'agricoltore ottempera alle pertinenti norme entro la fine
del periodo di investimento.».
Note all’art. 31, comma 1, alinea e parte novellistica:
- Il testo vigente dell’art. 34 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 27 (si vedano le note all’art. 22), così come modificato ed
integrato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 34
Norme di tutela della rete stradale.
1. Ai fini della salvaguardia e tutela della rete stradale di
interesse regionale esistente e di progetto indicata dal P.U.T., ivi
comprese le pertinenze di esercizio e di servizio, si applicano le
norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato dal
regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e loro successive
modificazioni ed integrazioni, secondo le seguenti articolazioni:
a) per la viabilità di livello autostradale si applicano le norme
previste per le strade di tipo «A»;
b) per la viabilità primaria si applicano le norme previste per le
strade di tipo «B» e, all'interno dei centri abitati, di tipo «D»;
c) per la viabilità secondaria si applicano le norme previste per le
strade di tipo «C».
1 bis. Sono vietate nuove previsioni urbanistiche aventi carattere
edificatorio, a distanza inferiore a metri lineari duecento dall’asse
stradale della viabilità di interesse regionale di livello
autostradale e primario aperta al traffico dopo il 1° gennaio 1997 o
individuata come di progetto nella carta n. 33 della presente legge, o
ridefinita sulla base dei progetti approvati.
1 ter. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1 bis, sono comunque
consentite nuove previsioni urbanistiche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 28 della presente legge, dell’attuazione della legge
regionale 23 luglio 2003, n. 13, dell’attuazione delle leggi 21
dicembre 2001, n. 443 e 1 agosto 2002, n. 166 in materia di
infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici, della
ristrutturazione edilizia ed urbanistica e trasformazione di edifici
esistenti, nonché dell’ampliamento dei nuclei e centri abitati purché
non in avvicinamento alla sede stradale.
1 quater. I Comuni nel PRG, parte strutturale, possono ridurre la
distanza di cui al comma 1bis per nuove previsioni urbanistiche, da
localizzare comunque senza interessare le fasce di rispetto prescritte
dal codice della strada al di fuori dei centri abitati e degli
insediamenti. La provincia, in sede di conferenza istituzionale, di cui
all’articolo 9 della l.r. 31/1997, per l’approvazione del PRG,
effettua apposita valutazione della previsione comunale sulla base di
specifiche considerazioni degli aspetti naturalistici – ambientali –
paesaggistici, nonché delle caratteristiche morfologiche e della
qualità agronomica delle aree interessate e semprechè gli interventi
non impediscano visuali panoramiche o creino pregiudizio ad elementi
paesaggistici di pregio qualificanti il territorio. La provincia
valuta altresì il rispetto delle normative in materia di inquinamento
acustico e di immissione nell’atmosfera.
2. L'accessibilità agli ospedali dell'emergenza dalla viabilità
primaria è assicurata con corsie preferenziali per i mezzi di
soccorso. Gli ospedali di Perugia e Terni sono collegati alla stessa
viabilità con strade urbane di scorrimento.
3. Il PTCP e il PRG definiscono rispettivamente le norme di tutela e
salvaguardia della viabilità di interesse provinciale e comunale.
4. Nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché in
quelle di rispetto della viabilità statale e provinciale di cui
all'articolo 32 comma 2 e all'art. 33, sono consentiti sui fabbricati
esistenti, gli interventi di cui all'art. 65.».
- La legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 recante “Disciplina della
rete distributiva dei carburanti per autotrazione”, è pubblicata nel
B.U.R. 6 agosto 2003, n. 32.
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante “Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attività produttive”, è
pubblicata nel S.O. alla G.U. 27 dicembre 2001, n. 299.
- La legge 1 agosto 2002, n. 166, recante “Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 3 agosto
2002, n. 181.
- Il testo dell’art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31,
(si vedano le note all’art. 22), è il seguente:
«Art. 9
Conferenza istituzionale.
1. Il Comune, entro trenta giorni dalla data di esecutività della
delibera di cui all'articolo 7, comma 6, trasmette alla Provincia
competente la parte strutturale del P.R.G. adottato.
2. Il Presidente della Provincia, entro e non oltre il termine
perentorio dei successivi 90 giorni e previa istruttoria tecnica dei
propri Uffici, convoca una Conferenza istituzionale con il Comune per
verificare i contenuti del PRG sotto il profilo della sua
compatibilità con la pianificazione e programmazione regionale e con
le previsioni della pianificazione provinciali e vigente al momento
dell'adozione del PRG. La Regione è invitata alla Conferenza
istituzionale (8).
3. Su richiesta motivata del Presidente della Provincia e solo per i
Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, il termine
massimo di cui al comma 2 può essere raddoppiato per una sola volta.
4. I lavori della Conferenza istituzionale si concludono entro
quindici giorni dalla convocazione.
5. Degli esiti della Conferenza istituzionale è redatto apposito
verbale a cura della Provincia. Entro il termine perentorio di venti
giorni dalla conclusione della Conferenza, la Provincia, sulla base
degli esiti della stessa, delibera in attuazione delle finalità di cui
al comma 2, dettando le eventuali prescrizioni. Copia della
deliberazione della Provincia, con allegato il verbale, è
immediatamente trasmessa al Comune.».
Note all’art. 32, alinea:
- Il testo vigente dell’art. 65 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 27 (si vedano le note all’art. 22), così come modificato ed
integrato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 65
Interventi edificatori consentiti nelle fasce di rispetto delle strade
e delle ferrovie.
1. Gli edifici esistenti alla data del 13 novembre 1997, ubicati
nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie, possono essere
oggetto degli interventi previsti dalla vigente normativa regionale
per le zone agricole, comunque nel rispetto delle norme del codice
della strada e relativo regolamento attuativo, nonché delle norme in
materia di ferrovie, di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
2. Gli interventi di ampliamento di edifici da effettuare ai sensi del
comma 1 sono consentiti nel lato opposto a quello fronteggiante la
strada, fatta salva la possibilità di sopraelevare gli stessi edifici
per esclusivi motivi igienico-sanitari o di adeguamento alla normativa
antisismica.
3. Sono consentiti interventi di parziale demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e
ferroviarie, con ricostruzione anche in sito diverso, purché, in tali
casi, la ricostruzione, comprensiva dell'eventuale ampliamento da
realizzare ai sensi del comma 1, avvenga a una distanza dalla strada
maggiore di quella esistente e sempreché conforme alle disposizioni
del codice della strada e del relativo regolamento. Nel caso di
ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la
ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia
di rispetto stradale. In caso di interventi, ricadenti nelle fasce di
rispetto ferroviario, la ricostruzione deve avvenire con le modalità
previste dal D.P.R. n. 753/1980.
4. Il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di cui ai
commi 1 e 2, limitatamente agli ampliamenti e alle ristrutturazioni
con mutamento di destinazione d'uso, all'interno delle fasce di
rispetto, è subordinato a un preventivo atto di sottomissione,
registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a
qualsiasi indennizzo delle opere da realizzare, in caso di
espropriazione, per l'ampliamento delle sedi viarie o ferroviarie.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753,
recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, è
pubblicato nel S.O. alla G.U. 15 novembre 1980, n. 314.
Note all’art. 33, comma 1, parte novellistica:
- Il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 11 gennaio
1991, n. 581, recante “Approvazione del piano particolareggiato di
iniziativa regionale dell’Aereoporto regionale S. Egidio di Perugia”,
è pubblicato nel B.U.R. 27 novembre 1991, n. 55.
- Per la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note
all’art. 1.
Nota all’art. 34, comma 1, parte novellistica:
- Il testo vigente dell’art. 33 della legge regionale 21 ottobre 1997,
n. 31 (si vedano le note all’art. 22), così come modificato e
integrato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 33
Norma finale.
1. La deliberazione di adozione, approvazione del P.R.G., del Piano
attuativo e delle relative varianti, comprese quelle di cui
all’articolo 30, comma 3, copia della relativa documentazione, nonché
le deliberazioni della Provincia, con allegato il verbale di cui
all’art. 9 comma 5 e al comma 10 dello stesso articolo 30, sono
inviati dai rispettivi enti, entro il termine perentorio di giorni 30
dalla data della loro adozione, al Presidente della Giunta regionale
ai fini della conoscenza, della vigilanza e dell'aggiornamento dei
dati relativi alla trasformazione del territorio e per lo svolgimento
di ricerche statistiche volte alla elaborazione di dati per la
programmazione territoriale.».
Nota all’art. 35:
- Il testo vigente dell’art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1997,
n. 31 (si vedano le note all’art. 22), così come modificato e
integrato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 14
Regolamento edilizio ed urbanistico.
1. Il regolamento edilizio ed urbanistico comunale disciplina
l'attività edilizia e gli interventi ad attuazione diretta. Esso
disciplina, tra l'altro:
a) il funzionamento della Commissione edilizia comunale e la sua
composizione;
b) le normative edilizie relative alle singole tipologie di intervento
e la disciplina per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico
esistente, nonché per gli interventi di completamento o ampliamento
degli edifici in coerenza ai contenuti ed ai parametri stabiliti dal
P.R.G.;
c) le norme specifiche per la realizzazione degli impianti
tecnologici, per la sicurezza delle costruzioni, per il contenimento
energetico e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
d) le norme di riferimento per l'apertura di nuovi accessi ai
fabbricati sulla via pubblica e per le aperture esterne degli edifici,
nonché quelle per la realizzazione di corpi aggettanti su spazi
pubblici;
e) le norme per l'esatto calcolo dei parametri edilizi ed urbanistici.
2. Il regolamento edilizio è approvato con delibera del Consiglio
comunale.
3. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, detta indirizzi per la formazione del
regolamento edilizio comunale
3 bis. Il regolamento edilizio ed urbanistico comunale è trasmesso
alla Regione che, attraverso il SITER, provvede alla sua pubblicazione
nel B.U.R., dalla quale decorre l’effettiva applicazione e ne rende
possibile la consultazione.».
Nota all’art. 36, comma 1, alinea:
- Il testo vigente dell’art. 3 della legge regionale 18 febbraio 2004,
n. 1 (si vedano le note all’art. 1), così come modificato e integrato
dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 3
Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e delle loro pertinenze, senza apportare
modifiche all'aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli
elementi architettonici esistenti, ivi compresi quelli necessari a
mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti
esistenti;
b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici e delle loro pertinenze, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifica della destinazione d'uso, e inoltre le opere e le modifiche
necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti;
c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio, nonché la conseguente modifica delle aperture;
d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono la sostituzione
degli elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica
e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, la modifica o
realizzazione di aperture anche esterne, nonché la modifica del numero
delle unità immobiliari e delle superfici utili interne. Nell'ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria, sagoma e area di sedime preesistenti, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica,
per gli interventi di prevenzione sismica e per l'installazione di
impianti tecnologici;
e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie
definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, fermo restando,
per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6);
2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati
da soggetti diversi dal comune, compresa l’escavazione dei pozzi ;
3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, aeromobili che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che
non siano diretti a soddisfare attività meramente temporanee ed
inoltre il campeggio fuori delle aree autorizzate qualora non
costituisca parcheggio temporaneo;
6) le opere pertinenziali agli edifici che comportino nuova volumetria
urbanistica o superficie utile coperta, nonché quelli che le norme
tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici o i regolamenti
edilizi comunali, in relazione alla zonizzazione e al pregio
ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di
nuova costruzione;
7) la realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o di
materiali, di impianti per attività produttive ove comportino
l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del
suolo inedificato;
f) «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale,
con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell'area di sedime
e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale;
g) «opere interne», quelle da realizzare all'interno delle unità
immobiliari concernenti l'eliminazione, lo spostamento e la
realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non
costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento
del numero delle unità immobiliari o implichino incremento degli
standard urbanistici, da realizzare nel rispetto delle norme di
sicurezza, di quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani
e sui rapporti aeroilluminanti.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta
ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.».
Nota all’art. 37:
- Il testo vigente dell’art. 4 della legge regionale 18 febbraio 2004,
n. 1 (si vedano le note all’art. 1), così come modificato e integrato
dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 4
Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio.
1. I comuni istituiscono la commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta
l'emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti
comunali in materia di beni paesaggistici e di interventi in edifici e
aree aventi interesse storico, architettonico e culturale, individuati
come tali dalle relative normative e dagli strumenti urbanistici
generali o attuativi, nonché dal piano urbanistico territoriale (PUT)
e dal piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).
2. La commissione, con riferimento al comma 1, esprime parere
relativamente agli interventi che interessano:
a) i siti di interesse naturalistico, le aree di particolare interesse
naturalistico ambientale, nonché quelle di interesse geologico e le
singolarità geologiche di cui agli articoli 13, 14 e 16 della legge
regionale 24 marzo 2000, n. 27;
b) le aree contigue di cui all'articolo 17, comma 3, della L.R. n.
27/2000;
c) i centri storici, gli elementi del paesaggio antico, l'edificato
civile di particolare rilievo architettonico e paesistico indicati
all'articolo 29 della L.R. n. 27/2000;
d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni, ai
sensi dell'articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e
successive modificazioni ed integrazioni quali immobili di interesse
storico-architettonico.
3. La commissione svolge le funzioni consultive in materia
ambientale previste dall'articolo 22 ed esprime parere sulla qualità
architettonica e sull'inserimento nel paesaggio degli interventi
previsti dai piani attuativi.
4. Il comune, con il regolamento edilizio comunale, tenendo anche
conto della eventuale partecipazione dei rappresentanti degli ordini e
dei collegi professionali, definisce la composizione, le modalità di
nomina e le ulteriori competenze della commissione, oltre a quelle di
cui ai commi 1 e 2, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) la commissione costituisce organo a carattere tecnico, i cui
componenti devono possedere un'elevata competenza e specializzazione,
al fine di perseguire l'obiettivo fondamentale della qualità
architettonica e urbanistica negli interventi;
b) della commissione debbono obbligatoriamente fare parte almeno due
esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti
nell'apposito elenco regionale costituito dalla Giunta regionale ai
sensi dell'articolo 12, comma 1 lettera c);
c) della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai
fini del parere di cui all'articolo 42, nonché dei pareri in materia
idrogeologica e idraulica disciplinati dall'articolo 16 della legge
regionale 8 giugno 1984, n. 29 e dalla legge regionale 21 ottobre
1997, n. 31;
d) i pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e
architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto
urbano, rurale, paesaggisticoambientale, nonché per gli aspetti di cui
alla lettera c).
5. La commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito
documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali degli
interventi di riferimento per l'emanazione dei pareri.
6. I pareri della commissione di cui al presente articolo, obbligatori
e non vincolanti, sono espressi entro trenta giorni dalla data della
richiesta avanzata dal responsabile del procedimento. Ai fini del
parere di cui ai commi 1 e 2, all'istanza è allegata la documentazione
di cui all'art. 22, comma 3.».
Nota all’art. 38:
- Il testo vigente dell’art. 5 della legge regionale 18 febbraio 2004,
n. 1 (si vedano le note all’art. 1), così come modificato e integrato
dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 5
Sportello unico per l'edilizia.
1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche
mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del
capo quinto, del titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, costituiscono un ufficio denominato sportello unico per
l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato,
l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a
pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta
di permesso o di denuncia di inizio attività. I comuni possono
affidare allo sportello unico per l'edilizia la competenza dei
procedimenti in materia di attività edilizia di cui alla presente
legge.
2. Lo sportello unico per l'edilizia provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività, delle domande per
il rilascio di permesso di costruire, delle comunicazioni di cui
all'articolo 7, comma 2, delle dichiarazioni di cui all'articolo 29,
comma 3 e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia
di attività edilizia e del certificato di agibilità, nonché dei
progetti approvati dalla competente soprintendenza ai sensi e per gli
effetti degli articoli 36, 38 e 46 del D.Lgs. n. 490/1999;
b) all'adozione, nelle materie di cui alla lettera a), dei
provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi, in
favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme
comunali di attuazione;
c) alla consegna dei permessi di costruire, dei certificati di
agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni
normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico,
paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo, comunque
rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del
territorio, ivi compreso il certificato di destinazione urbanistica di
cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001;
d) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e
le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento relativo
all'intervento edilizio oggetto dell'istanza di permesso di costruire,
della denuncia di inizio attività o concernente il certificato di
agibilità;
e) al rilascio della certificazione preventiva sulla esistenza e sulla
qualità dei vincoli di cui all'articolo 10.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di
agibilità lo sportello di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove
questi non siano stati già allegati dal richiedente:
a) il parere della competente azienda sanitaria locale (ASL), nel caso
in cui non possa essere sostituito da un'autocertificazione ai sensi
dell'articolo 17, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio.
4. Lo sportello di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi
non siano stati già allegati dal richiedente il permesso di costruire,
gli altri pareri, assensi, autorizzazioni e nulla-osta comunque
denominati, nonché i pareri che debbono essere resi dagli uffici
comunali, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento
edilizio.
5. Lo sportello cura le incombenze necessarie ai fini
dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. n. 241/1990, degli
atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi
rientrano, in particolare:
a) i pareri di cui ai commi 3 e 4;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle
zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato o a
stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre
1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, in
caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di
salvaguardia in prossimità della linea doganale, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.
374;
d) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21,
23, 24 e 151 del D.Lgs. n. 490/1999, fermo restando che, in caso di
dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei
beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n.
490/1999;
e) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli
idrogeologici;
f) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e
aeroportuali;
g) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché le autorizzazioni di cui
alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, in tema di aree naturali
protette.
6. I comuni nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
affidano, entro e non oltre il 30 giugno 2005, allo sportello unico
per l'edilizia anche i compiti e le funzioni dello sportello unico per
le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.
7. I comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le
metodologie per la istituzione e il funzionamento dello sportello
unico.
8. La Giunta regionale, al fine di incentivare la costituzione in
forma associata di sportelli unici per l'edilizia, corrisponde
contributi o altri benefici ai comuni associati, con priorità a quelli
costituiti in unione dei comuni ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
9. I comuni, attraverso lo sportello unico, forniscono informazioni
sulle materie di cui al comma 2, lettera a), nonché sui contenuti
degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari
elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso,
anche in via telematica, a tutte le possibili informazioni utili
disponibili.
10. Il comune è tenuto a comunicare immediatamente alla Regione ed
alla provincia l'avvenuta costituzione dello sportello unico per
l'edilizia.».
Note all’art. 39, parte novellistica:
- La delibera del Consiglio regionale 21 luglio 2004, n. 402, recante“Piano energetico regionale”, è pubblicata nel S.S. al B.U.R. n. 35
del 25 agosto 2004.
- Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si vedano le
note all’art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 7.
- Si riporta il testo dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”
(pubblicato nel S.O. alla G.U. 31 gennaio 2004, n. 25):
«Art. 12.
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative
Omissis.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto
istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e
del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi
è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto
annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
Omissis.».
Note all’art. 40, commi 1 e 2, alinea e parte novellistica:
- Il testo vigente dell’art. 11 della legge regionale 18 febbraio
2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 1), così come modificato e
integrato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 11
Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese.
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del D.Lgs. 14 agosto
1996, n. 494, per i lavori privati il cui costo di costruzione,
determinato ai sensi dell'articolo 25, superi l'importo di euro
cinquantamila o per le opere esentate da tale costo, ma comunque
aventi superficie utile coperta superiore a metri quadrati cento, il
direttore dei lavori è tenuto a:
a) acquisire prima dell'inizio dei lavori, copia delle denunce
effettuate dalle imprese esecutrici dei lavori agli enti
previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i
soggetti obbligati, la Cassa edile;
b) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, allo sportello
costituito, previa apposita convenzione, da INPS, INAIL e Cassa edile,
la notifica preliminare di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 494/1996
indicando, sentita l'impresa esecutrice, l'incidenza percentuale della
mano d'opera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori;
c) soppressa;
d) trasmettere all'inizio ed alla conclusione dei lavori, allo
sportello unico per l'edilizia il documento unico di regolarità
contributiva, nonché le eventuali variazioni o l'accertamento delle
violazioni allo stesso.
1.bis Ferme restando le limitazioni previste al comma 1, il
coordinatore in materia di sicurezza e salute di cui alla legge n.
494/1996, durante la realizzazione dell’opera è tenuto a vigilare,
sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato e
denunciare le eventuali irregolarità al committente, agli enti
previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché
al direttore dei lavori.
2. L'impresa, anche in caso di realizzazione di opere private, di
qualsiasi importo, è tenuta ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali,
provinciali e aziendali di lavoro del settore.
3. La Regione, d'intesa con le organizzazioni imprenditoriali e
sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
promuove l'attivazione dello sportello di cui al comma 1, lettera b),
con INPS, INAIL e Cassa edile mediante apposita convenzione che dovrà
disciplinare in relazione ai soggetti obbligati la documentazione da
produrre, le modalità ed i tempi di rilascio del documento unico di
regolarità contributiva, anche nel caso di lavori effettuati da più
imprese, le modalità di accertamento della congruità dell'incidenza
della mano d'opera del cantiere, nonché il rafforzamento dell'attività
di controllo e vigilanza. La convenzione dovrà altresì favorire la
costituzione di una banca dati informatizzata sull'attività edilizia.
4. I comuni sono obbligati, al momento del rilascio del titolo
abilitativo, ovvero al momento della ricezione della denuncia di
inizio attività ad assicurare adeguata informazione ai soggetti
richiedenti sugli effetti di eventuali irregolarità rispetto agli
obblighi contenuti nel presente articolo e su quanto previsto
all'articolo 39, commi 7, 8, 9 e 10.».
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 23 settembre 1996, n. 223.
Nota all’art. 41, alinea:
- Il testo vigente dell’art. 21 della legge regionale 18 febbraio
2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 1), così come modificato e
integrato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 21
Disciplina della denuncia di inizio attività.
1. Il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a
presentare allo sportello unico per l'edilizia, almeno trenta giorni
prima dell'effettivo inizio dei lavori, la denuncia di inizio
attività, accompagnata da una dettagliata dichiarazione a firma di un
progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali
richiesti dal regolamento edilizio comunale. Detta dichiarazione deve
asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia
vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in
materia di standard, alle norme del regolamento edilizio comunale.
Essa deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza e
igienico-sanitarie, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere
architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione
primaria funzionali all'intervento proposto o della convenzione oppure
dell'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei
collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. La denuncia di inizio
attività è corredata altresì dalla quantificazione, certificata dal
progettista, e dal versamento del contributo di costruzione, secondo
quanto previsto dalle relative normative.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione del
direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a quattro anni, decorrenti dalla data di presentazione della
denuncia stessa. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di
ultimazione dei lavori. La data di effettivo inizio dei lavori, con
l'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori medesimi,
inclusi i dati di cui all'art. 3, comma 8 del D.Lgs. n. 494/1996, nei
limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, è comunicata al
comune da parte del direttore dei lavori e lo stesso, congiuntamente
all'impresa, è responsabile che l'inizio dei lavori intervenga
successivamente ai termini di cui ai commi 1, 3 e 4. L'eventuale
variazione del direttore dei lavori e dell'impresa è comunicata al
comune a cura del titolare della denuncia di inizio di attività.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale o sia necessario acquisire il parere della
commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai
sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, il termine di trenta giorni di
cui al comma 1 decorre dal relativo atto di assenso del responsabile
dell'ufficio preposto, da adottare comunque entro trenta giorni dalla
presentazione della denuncia, fatto salvo quanto disposto all'articolo
22, comma 8. Ove tali atti non siano favorevoli, la denuncia è priva
di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, o sia
necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli assensi
necessari dei soggetti preposti non siano allegati alla denuncia,
spetta allo sportello unico per l'edilizia, entro dieci giorni dalla
presentazione della denuncia stessa, richiederne all'autorità preposta
il rilascio. Lo sportello unico per l'edilizia può convocare, anche su
richiesta dell'interessato, ai fini dell'acquisizione degli assensi
stessi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, della L. n. 241/1990. In tali casi il termine di
trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal ricevimento dell'atto
richiesto ovvero dall'esito favorevole della conferenza. In caso di
esito non favorevole degli assensi richiesti, la denuncia è priva di
effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata dalla copia della denuncia di
inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia,
dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente
vistati dallo sportello unico, dall'attestazione del professionista
abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una o più delle condizioni stabilite al comma 7, notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine o
collegio di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare
la denuncia di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia. Con l'ordine di non effettuare il previsto intervento si
procede alla restituzione del contributo di costruzione versato.
7. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a
verificare le seguenti condizioni:
a) la completezza della documentazione;
b) la corrispondenza della tipologia dell'intervento rispetto a quelli
ammissibili a
denuncia di inizio attività;
c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, nonché
l'avvenuto versamento del relativo importo;
d) la eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto
ambientale ai sensi della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 o della
valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997.
8. Fatta eccezione del caso previsto all'articolo 20, comma 1, lettera
b), ultimato l'intervento, il direttore dei lavori rilascia un
certificato, che va presentato allo sportello unico, con il quale
attesta la conformità dell'opera rispetto al progetto presentato
unitamente alla denuncia di inizio attività.
9. Il titolo abilitativo acquisito con la denuncia di inizio attività,
decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano
completati entro il termine di efficacia di cui al comma 2.
10. Gli estremi della denuncia di inizio attività sono indicati nel
cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal
regolamento edilizio.
11. La presentazione della denuncia di inizio attività per varianti
incorso d’opera, relativamente agli interventi di cui all’art. 20, non
comporta la sospensione dei lavori ed ha immediata efficacia a
condizione che alla documentazione di cui al comma 1 siano allegati
ove necessari le attestazioni relative alla denuncia dei lavori di cui
all’art. 40, i pareri della commissione comunale di cui all’articolo 4
e l’autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 22.».
Nota all’art. 42, comma 1, alinea:
- Il testo vigente dell’art. 32 della legge regionale 18 febbraio
2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 1), così come modificato e
integrato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 32
Determinazione delle variazioni essenziali.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, del
D.P.R. n. 380/2001, costituiscono variazioni essenziali rispetto al
permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività:
a) il mutamento della destinazione d'uso nelle zone agricole di
annessi rurali a fini residenziali, ovvero il mutamento della
destinazione d'uso assentita che risulti in contrasto con la
disciplina urbanistica ovvero che implichi incremento degli standards
previsti dalla L.R. n. 27/2000, o che comporti pregiudizio sotto il
profilo igienico sanitario;
b) un incremento di entità superiore al quindici per cento della
superficie coperta, del rapporto di copertura e dell'altezza;
c) la localizzazione dell'area di sedime della costruzione
significativamente diversa in relazione all'area di pertinenza, tale
da recare pregiudizio alle caratteristiche della zona sotto il profilo
igienico sanitario e degli allineamenti prescritti dal titolo
abilitativo, da strumenti urbanistici o da atti di assenso, o comunque
una riduzione superiore al dieci per cento delle distanze minime dalle
costruzioni e dai confini;
d) l'aumento della cubatura di oltre il quindici per cento per edifici
sino a mille metri cubi, di oltre il dieci per cento per edifici da
milleuno a cinquemila metri cubi, di oltre il cinque per cento per
edifici eccedenti i cinquemila metri cubi, ovvero un aumento della
superficie utile coperta di oltre il quindici per cento di edifici
sino a trecento metri quadrati, di oltre il dieci per cento per
edifici da trecentouno a millecinquecento metri quadrati, di oltre il
cinque per cento per edifici eccedenti i millecinquecento metri
quadrati;
e) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali;
f) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), tale da configurare
l'intervento stesso in una tipologia superiore rispetto a quella
originaria;
g) l'aumento del numero dei piani e delle unità abitative
dell'edificio.
2. Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che
incidono sulla entità dei volumi tecnici e sulla distribuzione interna
delle singole unità abitative.
3. Le difformità di cui al comma 1, nell'ipotesi che vengano
effettuate su immobili sottoposti a tutela ai sensi dei titoli primo e
secondo del D.Lgs. n. 490/1999, nonché su immobili ricadenti nei
parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerate in totale
difformità dal titolo abilitativo, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 31 e 44 del D.P.R. n. 380/2001. Tutti gli altri
interventi difformi sui medesimi immobili sono considerati variazioni
essenziali.».
Nota all’art. 43:
- Il testo vigente dell’art. 34 della legge regionale 18 febbraio
2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 1), così come modificato e
integrato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 34
Uso dei vani degli edifici esistenti.
1. Negli edifici esistenti destinati in tutto o in parte a residenza o
a servizi sono consentiti interventi con cambio di destinazione d'uso
dei vani, sostanzialmente corrispondenti, posti al piano sottotetto e
terreno nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
a) gli edifici oggetto di intervento devono essere esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge o risultare in costruzione,
purché, alla stessa data, siano completate le opere relative alle
parti strutturali;
b) in caso di vani con coperture inclinate, l'altezza massima interna
deve essere non inferiore a metri lineari 2,40 e l'altezza minima
interna non inferiore a metri lineari 1,20 e, nel caso di vani con
coperture in piano, l'altezza interna non inferiore a metri lineari
2,20, al netto delle necessarie strutture atte all'isolamento termico
dei locali;
c) tutti i vani interessati dall'intervento debbono essere provvisti
di finestra apribile, la cui superficie non deve essere inferiore a un
sedicesimo della superficie di pavimento, ovvero, in caso di superfici
inferiori, debbono avere un ricambio d'aria favorito dall'impiego di
appositi impianti di ventilazione meccanizzata e un'adeguata
illuminazione artificiale;
d) per i vani posti al piano terreno o parzialmente al di sotto del
livello dello stesso, devono essere previste idonee soluzioni per
l'isolamento e la ventilazione delle pareti interrate e dei pavimenti;
e) per i vani sottotetto debbono essere previste idonee opere di
isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi
energetici dell'edificio.
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere derogati su specifico
parere della ASL che comunque accerti l'idoneità dei vani alla
destinazione prevista, compresi i servizi igienici.
3. Ai fini del contributo di costruzione gli interventi di cui al
presente capo sono equiparati alla ristrutturazione edilizia.
4. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 5
luglio 1975 gli interventi di recupero, con o senza cambiamento d'uso,
sono consentiti in deroga ai rapporti tra la superficie di pavimento e
le superfici finestrate, fermo restante quanto previsto al comma 1,
lettera c) o comma 2.
5. I comuni hanno facoltà di disporre l'esclusione di parte del
territorio dall'applicazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e
di introdurre particolari prescrizioni volte alla tutela dei caratteri
tipologici e architettonici degli edifici.».
Nota all’art. 45, alinea:
- Il testo vigente dell’art. 40 della legge regionale 18 febbraio
2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 1), così come modificato e
integrato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 40
Vigilanza.
1. Le funzioni amministrative di cui alla parte seconda, capi primo e
secondo del D.P.R. n. 380/2001, anche con riferimento alle previgenti
disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla legge 5
novembre 1971, n. 1086, sono svolte dalle province anche in
applicazione della legge regionale 20 agosto 1981, n. 61 e della legge
regionale 14 maggio 1982, n. 25.
2. La denuncia dei lavori di costruzione in zone dichiarate a rischio
sismico, di cui all'articolo 1 della L.R. n. 25/1982 e la denuncia
delle opere in conglomerato cementizio, armato e precompresso e a
struttura metallica, nonché il deposito della relazione a strutture
ultimate e gli altri adempimenti previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e da
norme e disposizioni nazionali e regionali in materia, sono presentate
allo sportello unico per l'edilizia o alla provincia. Il responsabile
dello sportello unico provvede al rilascio della relativa ricevuta di
presentazione e alla trasmissione alla provincia competente della
relativa documentazione entro il termine perentorio di dieci giorni,
con allegata copia della ricevuta di presentazione, ai fini dei
previsti adempimenti di competenza di cui al comma 1. Le denunce di
cui sopra sono presentate prima dell'inizio dei lavori, anche
successivamente al titolo abilitativo. Qualora lo sportello unico o la
provincia accerti la incompletezza della documentazione dichiara
l'irricevibilità della domanda.
3. Per le violazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera e),
accertate ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.P.R. n. 380/2001, nel
caso in cui le relative contestazioni siano risolte con successivi
adempimenti tecnici approvati dalla provincia, in riferimento alla
vigente normativa tecnica in materia di costruzioni in zone sismiche,
i relativi lavori possono essere ripresi. In mancanza dell'assenso
della provincia, resta fermo quanto previsto dall'articolo 97, comma
4, del D.P.R. n. 380/2001.».
Nota all’art. 46, comma 1, alinea:
- Il testo vigente dell’art. 46 della legge regionale 18 febbraio
2004, n. 1 (si vedano le note all’art. 1), così come modificato e
integrato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 46
Salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio.
1. La Regione si basa sui principi definiti dal PUT, ai fini di
perseguire obiettivi di qualità nel governo del territorio, la tutela
dell'identità storico-culturale, il rispetto dei valori
naturalistico-ambientali, secondo criteri di sviluppo sostenibile e
corretto uso del suolo.
2. Nell'esercizio delle funzioni legislative di governo del territorio
ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, con apposita
legge regionale sono dettate, entro il 30 marzo 2004, con riferimento
alle norme di principio contenute nel titolo quarto del D.P.R. n.
380/2001, le norme in materia di vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni, regolando le
condizioni, i limiti e le modalità per il rilascio dei titoli
abilitativi in sanatoria e potenziando la strumentazione
pianificatoria dei comuni e i sistemi organizzativi e tecnologici di
controllo.
3. La legge regionale di cui al comma 2 persegue i seguenti obiettivi:
a) valorizzazione delle risorse ambientali, del paesaggio e del
patrimonio storico, architettonico e culturale, dei centri storici,
degli elementi del paesaggio antico, dei siti di interesse
naturalistico e geologico, nonché del territorio agricolo;
b) valorizzazione e ordinato sviluppo del territorio, così come
definito dal sistema della programmazione e pianificazione
territoriale e urbanistica, anche mediante la revisione della L.R. n.
31/1997, prevedendo modalità di copianificazione nella formazione e
approvazione dei piani;
c) pieno riconoscimento del ruolo dei comuni nell'esercizio delle
funzioni di pianificazione territoriale, con particolare riferimento
alle attività di controllo e di vigilanza, anche con l'assegnazione
alle province di particolari funzioni in materia.
4. Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista al comma
2 i comuni sospendono ogni determinazione circa la conclusione dei
procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi in
conseguenza del condono edilizio, così come disciplinati dall'articolo
32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Resta ferma la possibilità della presentazione delle domande di
sanatoria ai sensi dell'articolo 32 del D.L. n. 269/2003, convertito
con modificazioni nella L. n. 326/2003 da parte degli interessati, a
tutela e garanzia delle loro posizioni giuridiche.».
Nota all’art. 47 comma 1, alinea:
- Il testo vigente dell’art. 46 della legge regionale 28 novembre
2003, n. 23, recante “Norme di riordino in materia di edilizia
residenziale pubblica”, (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 10
dicembre 2003, n. 52), così come modificato dalla presente legge, è il
seguente:
«Art. 46
Ambito di applicazione e finalità.
1. Gli alloggi acquistati, costruiti o recuperati dalle ATER e dai
Comuni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 30 gennaio 1998, n.
6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, ivi
quelli ricompresi nei programmi di recupero urbano, e gli alloggi
finanziati in base a quanto disposto dall'articolo 3, lettera q) della
legge 5 agosto 1978, n. 457, localizzati nei comuni ricompresi nella
fascia "A" di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale
n. 2694/1997, una volta cessate le esigenze di sistemazione temporanea
dei nuclei familiari sgomberati a seguito degli eventi sismici, sono
destinati a:
a) promuovere, in coerenza con le finalità generali della presente
legge, politiche di reinsediamento abitativo nelle aree maggiormente
colpite dagli eventi sismici con particolare riferimento a quelle
soggette a calo demografico e ad invecchiamento della popolazione;
b) realizzare interventi a favore di particolari categorie sociali;
c) promuovere la locazione a canone concordato;
d) attivare processi di dismissione.».
Nota all’art. 48, comma 2:
- Si riporta il testo dell’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza
Ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, recante “Ulteriori disposizioni
per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi
sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il
territorio delle Regioni Marche e Umbria” (pubblicata nella G.U. n.
241 del 15 ottobre 1997):
Art. 1.
Omissis.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28
settembre 1997, sono individuati, sulle base dei dati oggettivi
disponibili, i comuni disastrati dalla crisi sismica iniziata il 26
settembre 1997:
+--------------------+------------------------+
| Regione Umbria | Regione Marche |
+--------------------+------------------------+
| Assisi | Camerino |
| Cerreto di Spoleto | Fabriano |
| Foligno | Fiuminata |
| Fossato di Vico | Pioraco |
| Gualdo Tadino | Sassoferrato |
| Nocera Umbra | Sefro |
| Preci | Serravalle del Chienti |
| Sellano | Visso |
| Spello | |
| Valtopina | |
+--------------------Á------------------------+
Omissis.».
Nota all’art. 49:
- Il testo vigente dell’art. 38 della legge regionale 21 ottobre 1997,
n. 31, (si vedano le note all’art. 22), a seguito delle abrogazioni
apportate dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 38
Attribuzione e deleghe di funzioni amministrative alle Province.
1. Sono attribuite alle Province per i rispettivi territori le
seguenti funzioni:
a) Abrogata;
b) la richiesta ai Comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 51 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e la scelta delle aree di cui al comma 4
dello stesso articolo;
c) Abrogata;
d) la sospensione dei lavori prevista dal comma 2 dell'articolo 1
della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche ed
integrazioni;
e) Abrogata.
1-bis. Abrogato.
2. Abrogato.
3. È delegata alle province l'emissione del parere vincolante,
preliminare all'approvazione dei Piani attuativi comunali di cui al
Titolo II, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati agli
artt. 139 e 146 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Le funzioni di cui
al presente comma sono svolte dalle province successivamente
all'approvazione dei rispettivi PTCP. Fino alle suddette approvazioni
l'emissione del parere vincolante di cui al presente comma è espresso
dalla Giunta regionale.
4. La Provincia invia alla Regione semestralmente una relazione
informativa sulla gestione delle deleghe e sui provvedimenti adottati
ai sensi del presente articolo.
5. Copia degli atti adottati dal Presidente della Giunta provinciale
ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono
trasmessi alla Regione entro dieci giorni dalla loro adozione.».
- La legge regionale 26 luglio 1994, n. 20, recante “Istituzione del
Comitato consultivo regionale per il territorio”, è pubblicata nel
B.U.R. 3 agosto 1994, n. 33.
- La legge regionale 16 giugno 1999, n. 14, recante “Integrazione
della L.R. 26 luglio 1994, n. 20 - Istituzione del Comitato consultivo
regionale per il territorio”, è pubblicata nel B.U.R. 23 giugno 1999,
n. 36.
- La legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, recante “Riordinamento in
materia di opere pubbliche ed urbanistica”, è pubblicata nel B.U.R. 11
maggio 1977, n. 20.
- Il testo vigente degli artt. 6 e 12 della legge regionale 3 marzo
1995, n. 9, recante “Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di
Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n.
394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142” (pubblicata nel S.O. al B.U.R.
15 marzo 1995, n. 13), a seguito delle abrogazioni apportate dalla
presente legge, è il seguente:
«Art. 6
Gestione del Piano regionale.
1. La Giunta regionale approva il programma di attuazione del piano
regionale delle Aree naturali protette nei limiti dei finanziamenti
disponibili, cui concorrono risorse comunitarie, statali, regionali e
di altri enti.
2. Il programma di cui al comma precedente è approvato annualmente
dalla Giunta regionale in concomitanza con la proposta di bilancio
regionale ed è volto a valorizzare le aree protette previste
attraverso interventi coordinati e compatibili di sviluppo delle
attività agricole, produttive, scientifiche, didattiche, culturali,
ricreative e turistiche.
3. Il programma provvede al coordinamento per l'accesso alle risorse
pubbliche e private ed in particolare all'attuazione della
disposizione di cui all'art 7 comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.
394.
4. La Giunta regionale, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di
indirizzo e coordinamento, stabilisce il marchio del sistema delle
Aree naturali protette regionali e locali e le modalità della sua
utilizzazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano.
5. Abrogato.».
- Il testo vigente degli artt. 11 e 16 della legge regionale 10 aprile
1995, n. 28, recante “Norme in materia di strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 19
aprile 1995, n. 21), a seguito delle abrogazioni apportate dalla
presente legge, è il seguente:
«Art. 11
Attuazione del P.U.T.
1. L'attuazione degli obiettivi fissati dal P.U.T. anche ai fini di
quanto stabilito dall'articolo 3, avviene per mezzo di piani-programma
di area nei quali sono indicate le risorse necessarie per la loro
realizzazione. La pronuncia di compatibilità ambientale, strategica,
da parte della Giunta regionale, a seguito della relativa valutazione,
costituisce, ove necessario, anche approvazione di variante dei piani
provinciali e comunali.
2. Il piano-programma di area ha valore di piano particolareggiato ai
sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed è formato ed adottato
dalla Giunta regionale, anche su proposta delle Province e dei Comuni.
3. Il piano-programma è depositato per trenta giorni consecutivi
presso la Regione e presso i Comuni interessati, previo avviso da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, nella stampa
locale e su manifesti. Chiunque può prenderne visione e presentare
alla Regione osservazioni ed opposizioni nel suddetto periodo di
deposito.
4. Le osservazioni ed opposizioni restano depositate presso gli Uffici
della Regione e presso i Comuni interessati per la durata di giorni
quindici dalla scadenza del termine di cui al comma 3 e chiunque può
prenderne visione e presentare nello stesso termine controdeduzioni.
5. Abrogato.
6. Il piano-programma di area è approvato con decreto del Presidente
della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta
regionale. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale decide
sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni presentate,
apportando le eventuali modifiche.
Art. 16
Adozione ed approvazione.
1. La Provincia, entro il termine perentorio di sei mesi dalla
approvazione del P.U.T., adotta il P.T.C.P. e lo invia ai Comuni ed
alle Comunità montane competenti per territorio.
2. Il piano è depositato presso la Segreteria della Giunta provinciale
e presso i Comuni della provincia per 30 giorni consecutivi,
decorrenti dalla data di affissione all'Albo provinciale. L'avvenuto
deposito è reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso nel
F.A.L., nel B.U. e in almeno due quotidiani di interesse locale, oltre
che a mezzo di manifesti murali.
3. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione ed
inviare osservazioni alla Provincia nei successivi 30 giorni.
4. Le osservazioni al piano sono depositate presso la segreteria della
Provincia.
5. Entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni, chiunque ne abbia interesse può
prenderne visione ed estrarne copia e presentare una breve replica.
6. Con deliberazione del Consiglio provinciale vengono accolte o
respinte le eventuali osservazioni.
7. La Provincia trasmette il piano e le relative osservazioni alla
Regione. Il Presidente della Giunta regionale entro i successivi
novanta giorni, previa istruttoria tecnica dei propri uffici, convoca
una Conferenza istituzionale alla quale partecipano le Province.
8. Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Province
sono coadiuvati nei lavori della Conferenza istituzionale di cui al
comma 7, dai propri uffici.
9. La Conferenza istituzionale verifica e valuta esplicitamente la
conformità delle previsioni del P.T.C.P. con le scelte e previsioni
del P.U.T..
10. Dei lavori della Conferenza istituzionale è redatto apposito
verbale, a cura del competente ufficio regionale e trasmesso agli enti
partecipanti, previa deliberazione della Giunta regionale. La
deliberazione della Giunta regionale, adottata sulla base degli esiti
della Conferenza istituzionale, detta anche le eventuali prescrizioni finalizzate ad assicurare quanto previsto al comma 9.
11. I lavori della Conferenza istituzionale si concludono entro quindici giorni dalla convocazione.
12. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della deliberazione
della Giunta regionale, con allegato il verbale di cui al comma 10, la
Provincia interessata approva il P.T.C.P. in conformità ad essa.
13. La formazione del P.T.C.P. è obbligatoria.».
- Il testo vigente dell’art. 6 della legge regionale 5 dicembre 1978,
n. 65, recante “Norme per la esecuzione di opere di consolidamento
abitati. Trasferimenti abitati e pronti interventi in caso di calamità
pubbliche” (pubblicata nel B.U.R. 13 dicembre 1978, n. 52), a seguito
delle abrogazioni apportate dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 6
Il Consiglio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base
degli abitati dichiarati da consolidare e tenuto conto dell'entità e
urgenza del complesso delle spese e dei lavori previsti per i singoli
abitati, delibera, su proposta della Giunta regionale, gli interventi
di consolidamento da ammettere a finanziamento nei limiti degli
stanziamenti disposti in bilancio regionale.
Gli interventi sono realizzati dai comuni interessati per lotti
organici, mediante progetti esecutivi predisposti ed approvati entro
sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del decreto di esternazione della delibera consiliare di cui al comma
precedente.
L'approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle relative opere.
Qualora sia necessario procedere all'acquisizione di aree per la
realizzazione delle opere di consolidamento, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni.».
- La legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, recante “Norme sui
programmi pluriennali di attuazione”, è pubblicata nel B.U.R. 29 marzo
1978, n. 13.
- La legge regionale 2 novembre 1982, n. 49, recante “Nuove norme sui
programmi pluriennali di attuazione in applicazione dell’art. 6 della
legge 25 marzo 1982, n. 94”, è pubblicata nel B.U.R. 10 novembre 1982,
n. 64.
Nota all’art. 50:
- Il testo dell’art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante
“Norme per la edificabilità dei suoli” (pubblicata nella G.U. 29
gennaio 1977, n. 27), è il seguente:
«Art. 13.
Programmi pluriennali di attuazione.
L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base
di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le
zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani
convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi,
anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le
relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non
inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione
tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate
all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3
della L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come
modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed
il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione,
individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione,
all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche,
storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di
particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di
dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di
esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni
inadempienti.
Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui
all'articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse
nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli
interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreché non siano in
contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.
Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei
casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni
obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le
quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.
Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi
titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti
in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle
disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata
dalla presente legge.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili
di proprietà dello Stato.
La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree
espropriate.
Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma
del precedente articolo 4.».
- Si riporta il testo dell’art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (si vedano le note all’art. 3, commi 1, 2, 3, 5, e 7):
«Articolo 137
Commissioni provinciali.
1. Con atto regionale è istituita per ciascuna provincia una
commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione
di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a)
e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136.
2. Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il
soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il
soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I
restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla
regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed
esperienza nella tutela del paesaggio. La commissione procede
all'audizione dei sindaci dei comuni interessati e può consultare
esperti.».
Nota all’art. 51:
- Per il testo dell’art. 32, comma 25, del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 24 novembre 2003, n. 326, si vedano le note all’art. 19.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 3 novembre 2004
LORENZETTI