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Regione Puglia
Legge Regionale N. 24 del 13 dicembre 2004

 

"Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG)".

(B.U.R. Puglia  N. 148 del 14 dicembre 2004)


 

 

Il CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
 



[ARTICOLO 1
Coordinamento tra gli strumenti di pianificazione

1. Il governo, l'uso e lo sviluppo sostenibile del territorio, nonché la tutela del relativo ecosistema si perseguono con il coordinamento dei livelli di pianificazione individuati nell'articolo 3 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della stessa.

2. Costituisce riferimento vincolante per la pianificazione provinciale e comunale il Documento regionale di assetto generale (DRAG) di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 20/2001.

3. Il DRAG di cui al comma 2 assicura il coordinamento della pianificazione provinciale e comunale con le finalità di tutela dei Siti Natura 2000 di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla salvaguardia degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e al relativo decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1987, n. 357.



ARTICOLO 2
DRAG
1. Nella formazione del DRAG si osservano i principi e gli indirizzi di seguito riportati.

2. Il DRAG, in attuazione dell'articolo 4 della l.r. 20/2001 e in coerenza con la programmazione regionale, determina:

a) gli ambiti rilevanti per la tutela e la conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale del territorio pugliese;
b) le componenti del sistema territoriale secondo i sottosistemi geologico-morfologico-idrogeologico, botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica, della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa;

c) gli indirizzi e le direttive per la tutela e valorizzazione dei territori costruiti e dei territori rurali;
d) gli indirizzi per la tutela dei Siti Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
e) i criteri e le direttive per le trasformazioni del territorio locale e di quello costruito, ivi compresa la disciplina della ristrutturazione e della modifica di destinazione d'uso, fornendo indirizzi per il calcolo dei fabbisogni di edilizia residenziale, edilizia produttiva e aree per servizi;
f) gli indirizzi e le direttive per la formazione degli strumenti urbanistici;
g) gli schemi dei servizi infrastrutturali d'interesse regionale;
h) gli indirizzi per la valutazione d'incidenza e d'impatto ambientale dei Piani urbanistici generali ed esecutivi;
i) gli indirizzi e le direttive per l'attuazione della perequazione;
j) gli indirizzi e le direttive per la redazione degli studi geologici a corredo degli strumenti urbanistici.

 

ARTICOLO 3
Piano territoriale di coordinamento provinciale

1. I contenuti e la formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della l.r. 20/2001. Ferme restando le competenze dei Comuni e degli Enti parco, il PTCP:

a) delinea il contesto generale di riferimento e specifica le linee di sviluppo del territorio provinciale;
b) stabilisce, in coerenza con gli obiettivi e con le specificità dei diversi ambiti territoriali, i criteri per la localizzazione degli interventi di competenza provinciale;
c) individua le aree da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento ai Siti Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
d) individua le aree, nell'esclusivo ambito delle previsioni del Piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) delle stesse, da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela dell'ambiente.

2. La formazione del PTCP richiede:

a) la sistematica rilevazione e analisi delle risorse del territorio provinciale, con specifico riferimento sia ai sistemi locali, sia al suo ruolo attuale e desiderato nei sistemi nazionali e comunitari;
b) la definizione del quadro conoscitivo complessivo e articolato di ogni tipologia di rischio sismico e idrogeologico;
c) gli indirizzi e le direttive per perseguire gli obiettivi economici, spaziali e temporali dello sviluppo della comunità provinciale nello scenario definito dalla programmazione regionale;
d) le azioni e gli interventi necessari per ottimizzare la funzionalità del sistema della mobilità sul territorio;
e) le azioni necessarie per perseguire gli obiettivi energetici provinciali;
f) gli indirizzi per rendere omogenee a scala provinciale le regolamentazioni e le programmazioni territoriali di scala comunale.


ARTICOLO 4
Regolamento edilizio

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. "Testo A") e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto delle disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 2 e del successivo articolo 4, il DRAG fornisce indicazioni per la redazione di un "regolamento edilizio e di igiene" tipo.


ARTICOLO 5
Compatibilità del PTCP e del Piano urbanistico generale

1. Il DRAG disciplina le modalità del controllo di compatibilità del PTCP e del Piano urbanistico generale (PUG) adottati.


ARTICOLO 6
Servizi alla popolazione e parametri edilizio-urbanistici

1. Il DRAG:

a) ai fini degli standards di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), fornisce i criteri per l'individuazione quantitativa e qualitativa delle aree per i servizi;


b) detta i criteri per l'individuazione del rapporto medio tra volume occupato e abitante sulla base dei dati ISTAT dell'ultimo censimento della popolazione e delle abitazioni;


c) disciplina la formazione del Piano dei servizi, in attuazione del PUG con riferimento:

1) alla qualificazione delle attrezzature esistenti e al miglioramento del loro livello prestazionale;
2) al perseguimento delle dotazioni minime;
3) alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale esistente per assicurarne la pubblica fruizione;
4) alla coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche.


ARTICOLO 7
Perequazione sul territorio nell'attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi e attuativi

1. La perequazione consiste nel riconoscere a tutte le proprietà immobiliari ricomprese in tutto il territorio comunale un diritto edificatorio la cui entità sia indifferente rispetto alla destinazione d'uso ma derivi invece dallo stato di fatto e di diritto in cui si trovano le proprietà stesse al momento della formazione del Piano urbanistico. I diritti edificatori sono attribuiti in percentuale dell'entità catastale di ciascuna proprietà e sono liberamente commerciabili negli e, ove non possibile, tra gli ambiti individuati con la pianificazione comunale.](*)


(*) Gli articoli da 1 a 7 sono stati abrogati dalla L.R. n. 22 del 19/7/2006

ARTICOLO 8
Validazione dei quadri conoscitivi del territorio

1. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti sono formati in coerenza con lo studio geologico del territorio interessato e delle sue valenze naturalistiche.

2. Gli elaborati cartografici documentanti lo stato di fatto dei luoghi, postia base degli strumenti di pianificazione di ogni livello, sono definiti con elaborazioni numeriche georeferenziate e implementate nel Sistema nazionale Gauss-Boaga.

3. I dati e gli elaborati scritto-grafici-numerici, costituenti i quadri conoscitivi del territorio per tutti i tematismi, posti a base degli strumenti di pianificazione di ogni livello, sono validati e asseverati da professionista abilitato.



ARTICOLO 9
Integrazioni e modifiche alla l.r. 20/2001

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 20/2001 le parole: "sentito il Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la competente Commissione consiliare".

2. All'articolo 15 (Piani urbanistici esecutivi) della l.r. 20/2001 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5 bis I Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT) disciplinati dal Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1748 del 15 dicembre 2000 (Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 6 gennaio 2001) sono anche piani urbanistici esecutivi del PUG".

3. All'articolo 20 (Norme di prima attuazione) della l.r. 20/2001 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5 bis La formazione dei PIRT di cui all'articolo 15 è consentita anche in presenza di strumento urbanistico generale adeguato al PUTT/P".

4. All'articolo 25 (Abrogazioni e disposizioni finali) della l.r. 20/2001, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2 bis Il Consiglio regionale approva, entro il 30 giugno 2005, il testo unico in materia urbanistica".



Formula Finale:

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


 


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 dicembre 2004



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