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Regione Molise
Legge Regionale n. 25 del 11
novembre 2004
Legge regionale concernente "disposizioni regionali in materia di sanatoria degli abusi edilizi, in attuazione del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche".
(B.U.R. Molise N. 23 del 11
novembre 2004 )
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Sanatoria delle opere abusive
1 Le opere abusive rientranti nelle tipologie di illecito da 1 a 6
dell'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003,
sono suscettibili di sanatoria edilizia nei termini, alle condizioni
e con le modalità previsti dall'art. 32 del decreto-legge n. 269
del 2003 e dalla presente legge.
2. Si considerano ultimate le opere così come definite
dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 47/85.
3. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le opere abusive che
non abbiano comportato un ampliamento del manufatto
superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione
originaria e comunque un ampliamento:
_fino a 200 mc. per le pertinenze delle abitazioni;
_fino a 500 mc. per i volumi residenziali;
_fino a 750 mc. per i volumi produttivi
per singola unità immobiliare, a condizione che la nuova
costruzione non superi complessivamente 3.000 metri cubi.
4. Nei casi in cui siano necessari interventi di adeguamento
sulle strutture delle opere da sanare, il titolo abilitativo in
sanatoria è rilasciato, al ricorrere di tutte le previste condizioni,
solo se gli interventi non siano tali da modificare l'edificio nella
sua consistenza volumetrica e di superficie; il titolo in sanatoria
è altresì rilasciato, al ricorrere delle previste condizioni, se è
possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico,
anche mediante la demolizione dell'opera abusiva e la sua ricostruzione in pari
consistenza volumetrica e di superficie.
5. Non sono ammesse a sanatoria le opere che
compromettano la realizzazione di opere pubbliche o di
pubblico interesse previste dagli strumenti urbanistici approvati
e le opere insanabili ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge
n. 47/1985.
ARTICOLO 2
Opere abusive realizzate in
zona sismica
1. Per le opere abusive insistenti in zone dichiarate sismiche
dopo la loro esecuzione, sia la certificazione di idoneità statica
che l'eventuale progetto di adeguamento e tutti gli atti ad esso
conseguenti dovranno essere depositati presso il competente
ufficio del Comune che ne darà notizia al Servizio regionale
interessato.
2. Per le opere abusive insistenti in zone dichiarate sismiche
prima della loro esecuzione, la certificazione di idoneità
sismica o l'eventuale progetto di adeguamento sismico e tutti
gli atti conseguenti dovranno essere depositati presso il
competente Servizio regionale che ne restituirà copia vistata.
3. Alla certificazione di idoneità sismica, da redigersi qualunque
sia la volumetria dell'abuso, dovrà essere allegata la
documentazione relativa agli accertamenti tecnici ed alle
verifiche effettuati.
ARTICOLO 3
Immobili assoggettati
a vincolo edificatorio
1. Per le opere abusive inerenti immobili assoggettati a vincolo,
il parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
è rilasciato dal Comune con i limiti volumetrici fissati dalla l.r. n.
16/1994 per le nuove costruzioni.
2. Il Comune, ai fini di cui al comma 1, è tenuto ad acquisire il
conforme avviso delle Amministrazioni competenti.
ARTICOLO 4
Misura dell'oblazione
1. La misura dell'oblazione è quella determinata nella tabella
"C" allegata al decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003.
ARTICOLO 5
Contributi di costruzione
1. Per le opere abusive oggetto di sanatoria, i contributi di
costruzione già fissati alla data di entrata in vigore della
presente legge sono incrementati del 20 per cento, salvo
quanto disposto per gli insediamenti abusivi dall'articolo 32,
comma 34, del decreto-legge n. 269 del 2003 e dall'articolo 7
della presente legge.
2. L'incremento di cui al comma 1 non si applica per le opere
abusive aventi ad oggetto unità immobiliari e relative pertinenze
utilizzate per uso agricolo e come prima casa.
3. I contributi di costruzione sono anticipati dall'interessato al
momento della presentazione dell'istanza di sanatori a edilizia,
nella misura di cui all'allegato 1, tabella "D", del decreto-legge
n. 269 del 2003, ridotta del 30 per cento, e in unica soluzione o,
in alternativa, in quattro distinte rate trimestrali, la prima delle
quali versata all'atto della presentazione della domanda. In
caso di istanza presentata prima dell'entrata in vigore della
presente legge e fatta salva dall'articolo 8, comma 3, il
versamento dell'intero importo o della prima rata è effettuato
entro il 10 dicembre 2004.
4. Per conseguire il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria,
l'interessato è tenuto a versare al Comune l'intero importo
dovuto.
5. Il Comune procede alla verifica del contributo di costruzione
dovuto ed alla richiesta di conguaglio entro il termine di cui
all'articolo 7.
ARTICOLO 6
1. I cambi di destinazione d'uso di immobili o parte di essi,
purché la nuova destinazione d'uso sia compatibile con le
categorie consentite dallo strumento urbanistico per le singole
zone territoriali omogenee e sempre che il mutamento di
destinazione d'uso non comporti interventi dell'aspetto esteriore
dell'immobile, sono compresi nelle opere di restauro e di
risanamento conservativo - come definite dall'art. 3, comma 1,
lettera c), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza
o in difformità del titolo abilitativo edilizio - ricadenti nella
tipologia 5.
2. Nel caso di mutamenti di destinazione d'uso con opere, il
mutamento segue la natura delle opere eseguite.
3. La realizzazione di parcheggio in superficie o nel sotto suolo
dell'edificio da destinare a pertinenze delle singole unità
immobiliari nonché la realizzazione di posti auto a mezzo di
opere edilizie, con creazione di posti auto pertinenziali alle unità
immobiliari, sono riconducibili alla tipologia 6.
ARTICOLO 7
Silenzio assenso
1. Per le istanze di sanatoria presentate ai sensi della presente
legge, il titolo abilitativo in sanatoria si intende rilasciato
decorso il termine di ventiquattro mesi dal 30 giugno 2005
senza l'adozione di provvedimenti negativi o di prescrizioni da
parte del Comune.
ARTICOLO 8
Recupero degli
insediamenti abusivi
1. Entro il 30 giugno 2005 le amministrazioni comunali
provvedono, con le modalità ed i criteri di cui alla legge
regionale 14 maggio 1985, n. 17, ad individuare e perimetrare
gli insediamenti abusivi, nell'ambito dei quali gli oneri
concessori sono determinati nella misura dei costi per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria necessarie, nonché per gli interventi di
riqualificazione igienico-sanitaria ed ambientale.
2. Coloro che, in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle
zone perimetrate intendano eseguire in tutto o in parte le opere
di urbanizzazione primaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
32, comma 34, del decreto-legge n. 269 del 2003, stipulano
con l'amministrazione comunale apposita convenzione
assistita da garanzia fidejussoria.
3. Le varianti di recupero urbanistico sono disciplinate dalla
legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, e dall'articolo 29 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, così come modificato dall'articolo
32, comma 42, del decreto-legge n. 269 del 2003.
ARTICOLO 9
Disposizioni finali e transitorie
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano
applicazione le disposizioni di cui al decreto-Iegge n. 269 del
2003.
2. I termini per la presentazione dell'istanza di sanatoria e per
gli adempimenti di cui alla presente legge sono
automaticamente prorogati, in caso di proroga dei termini
previsti dall'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e
dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
3. Le domande relative alla definizione di abusi edilizi già
presentate e fatte salve agli effetti penali dall'articolo 5, commi
2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 168 del 2004 e quelle
comunque presentate prima dell'entrata in vigore della
presente legge sono definite ai sensi e per gli effetti della
presente legge.
4. Le istanze di rilascio di titoli abilitativi in sanatoria presentate
ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui al Capo IV della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e di
cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il cui procedimento non sia ancora
definito alla data di entrata in vigore della presente legge per
carenza di documentazione, devono essere integrate dagli
interessati entro il 31 marzo 2005.
ARTICOLO 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 11 novembre 2004