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Regione Molise
Legge Regionale n. 21 del 18-10-2004
«Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 13/2004, ad oggetto: 'Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica'»
(B.U.R. Molise N. 22 del 30
ottobre 2004 )
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. L'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2004, n. 13, è
sostituito dal seguente:
"Articolo 2
(Norme Tecniche)
1. Alle costruzioni ricadenti nei
territori dei Comuni appartenenti alle zone sismiche indicate all'articolo 1 si
applicano le "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento
sismico degli edifici", le "Norme tecniche per progetto sismico dei ponti" e le
"Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei
terreni" allegate all'Ordinanza e successive modificazioni, nonché le
disposizioni contenute nella stessa, secondo quanto disposto nei successivi
articoli.".
ARTICOLO 2
1. L'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 2004, n. 13, come modificato
dall'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2004 n. 17, è sostituito dal
seguente:
"Articolo 4
Disposizioni
1. Possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione
sismica vigenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza:
a) per il completamento degli interventi di riparazione e di ricostruzione in
corso, effettuati a seguito di eventi sismici, già disciplinati prima
dell'entrata in vigore dell'ordinanza stessa;
b) per le costruzioni di privati i cui lavori siano già stati autorizzati con
permesso di costruire o con analogo provvedimento previsto dalla vigente
normativa urbanistica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per gli interventi di ricostruzione di immobili esistenti, che prevedano la
demolizione totale o parziale, non si applicano le limitazioni di cui ai punti
C2 e C3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1996, nonché le limitazioni di cui
al punto 4.2, e successive modifiche delle norme tecniche per le costruzioni in
zona sismica allegate all'Ordinanza, nei limiti dei volumi e delle altezze
preesistenti.
3. Le opere e gli edifici pubblici o
di uso pubblico che non fruiscono di finanziamento regionale sono soggette alle
disposizioni contenute nell'Ordinanza e nelle successive modifiche ed
integrazioni.
4. Alle opere ed agli edifici
pubblici o di uso pubblico finanziati anche parzialmente dalla Regione Molise,
se non appaltati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica
la nuova classificazione sismica.
5. Nei territori comunali già
classificati sismici ed ora inclusi in zone corrispondenti a categorie
superiori, le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico, finanziati in
tutto o in parte dalla Regione Molise, già appaltati alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono soggetti alle disposizioni contenute
nell'Ordinanza e nelle successive modifiche ed integrazioni.
6. Nei territori comunali non
classificati sismici precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico, finanziati in
tutto o in parte dalla Regione Molise, già appaltati ed iniziati nelle parti
strutturali alla stessa data saranno soggetti alle disposizioni previste
dall'Ordinanza. Nel caso in cui gli interventi siano costituiti da parti
strutturalmente indipendenti fra loro, alle parti non ancora iniziate si applica
la nuova classificazione sismica.
7. Ai fini della presente legge le
opere e gli edifici "di uso pubblico" sono quelle che ricadono almeno in uno dei
casi previsti nell'elenco contenuto nell'allegato A alla delibera di Giunta
regionale n. 182 del 16 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, si
intendono "iniziati" gli interventi per i quali è stata inoltrata la
comunicazione di inizio lavori ai sensi della legge regionale 6 giugno 1996 n.
20, per i quali siano effettivamente iniziate le opere strutturali.
8. Il regime transitorio è quello
previsto dall'articolo 2 comma 2 dell'Ordinanza, che di fatto sostituisce quello
previsto dall'articolo 30 della legge 64/1974 e dall'art. 104 del D.P.R. 6
giugno 2001 n. 380 come successivamente modificato ed integrato. I lavori
potranno essere ultimati con riferimento alla classificazione ed alla normativa
tecnica con cui sono iniziati, anche in caso di varianti in corso d'opera,
purché l'ultimazione avvenga entro il termine previsto dal permesso di
costruire, o dal provvedimento autorizzativo equivalente, come eventualmente
prorogato.
9. In tutti i restanti casi la
progettazione dovrà tener conto della nuova classificazione sismica di cui
all'articolo 1 della presente legge.
ARTICOLO 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 18 Ottobre 2004