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Regione Liguria
Legge Regionale N. 17 del 24-09-2004
Modifiche all'articolo 6 della Legge Regionale 29 marzo 2004 n. 5 recante disposizioni regionali in attuazione del D.L. 269/2003 e successive modificazione concernenti il rilascio di sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi.
(B.U.R. Liguria N. 8 del 29 settembre 2004)
Il CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 6)
1. All’articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 (disposizioni
regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 "Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti
pubblici", come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato
dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria 2004", concernenti il
rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi) sono apportate le
modificazioni contenute nei commi seguenti.
2. Nel comma 1 il termine del “30 settembre 2004” è sostituito dal seguente: ”31
dicembre 2004”.
3. Nel comma 4 il termine del “30 settembre 2004” è sostituito dal seguente: ”31
dicembre 2004”.
4. Nel comma 6 è aggiunto il seguente periodo: “In caso di mancata presentazione
dell’attestazione di cui al comma 4, il Comune pronuncia la reiezione delle
istanze di condono ed irroga i conseguenti provvedimenti sanzionatori previsti
dalla vigente legislazione in materia”.
5. Il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Relativamente ai procedimenti di
sanatoria di cui al comma 1 le istanze di condono si intendono assentite decorso
il termine perentorio di un anno dalla completa integrazione della
documentazione essenziale e dall’integrale versamento di tutte le somme dovute a
titolo di oblazione, di oneri di costruzione e di indennità pecuniaria da parte
dell’interessato di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004
n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002 n. 137).L’intervenuta formazione del provvedimento tacito di
condono edilizio è attestata dal Comune entro trenta giorni dalla richiesta
dell’interessato”.
6. Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: “8. I Comuni ricorrono alla
conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni per la definizione dei
procedimenti di sanatoria edilizia di cui al comma 1 il cui iter istruttorio non
sia ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge per
carenza:
a) dei pareri di cui all’articolo 32 l. 47/1985 e successive modificazioni
diversi da quelli inerenti la tutela dell’assetto idraulico, idrogeologico e
delle falde acquifere;
b) dei nulla-osta, concessioni d’uso, deroghe, autorizzazioni o assensi,
comunque denominati, previsti dalla vigente normativa e facenti capo ad
Amministrazioni od Enti diversi dal Comune.”.
7. Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:“9. I Comuni devono definire le
pratiche di condono edilizio di cui al comma 8 entro il termine perentorio
stabilito al comma 7. Per l’istruttoria delle ridette pratiche si applicano i
medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi
edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le corrispondenti
fattispecie di opere edilizie, incrementabili fino ad un massimo del 10 per
cento.”.
ARTICOLO 2
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 24 settembre 2004