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Regione Liguria
Legge Regionale N. 17 del 24-09-2004

 

Modifiche all'articolo 6 della Legge Regionale 29 marzo 2004 n. 5 recante disposizioni regionali in attuazione del D.L. 269/2003 e successive modificazione concernenti il rilascio di sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi.


(B.U.R. Liguria N. 8 del 29 settembre 2004)


 

 

Il CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
 

 
 
ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 6)


1. All’articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 (disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici", come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria 2004", concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi) sono apportate le modificazioni contenute nei commi seguenti.

2. Nel comma 1 il termine del “30 settembre 2004” è sostituito dal seguente: ”31 dicembre 2004”.

3. Nel comma 4 il termine del “30 settembre 2004” è sostituito dal seguente: ”31 dicembre 2004”.

4. Nel comma 6 è aggiunto il seguente periodo: “In caso di mancata presentazione dell’attestazione di cui al comma 4, il Comune pronuncia la reiezione delle istanze di condono ed irroga i conseguenti provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente legislazione in materia”.

5. Il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Relativamente ai procedimenti di sanatoria di cui al comma 1 le istanze di condono si intendono assentite decorso il termine perentorio di un anno dalla completa integrazione della documentazione essenziale e dall’integrale versamento di tutte le somme dovute a titolo di oblazione, di oneri di costruzione e di indennità pecuniaria da parte dell’interessato di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137).L’intervenuta formazione del provvedimento tacito di condono edilizio è attestata dal Comune entro trenta giorni dalla richiesta dell’interessato”.

6. Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: “8. I Comuni ricorrono alla conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni per la definizione dei procedimenti di sanatoria edilizia di cui al comma 1 il cui iter istruttorio non sia ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza:
a) dei pareri di cui all’articolo 32 l. 47/1985 e successive modificazioni diversi da quelli inerenti la tutela dell’assetto idraulico, idrogeologico e delle falde acquifere;
b) dei nulla-osta, concessioni d’uso, deroghe, autorizzazioni o assensi, comunque denominati, previsti dalla vigente normativa e facenti capo ad Amministrazioni od Enti diversi dal Comune.”.

7. Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:“9. I Comuni devono definire le pratiche di condono edilizio di cui al comma 8 entro il termine perentorio stabilito al comma 7. Per l’istruttoria delle ridette pratiche si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le corrispondenti fattispecie di opere edilizie, incrementabili fino ad un massimo del 10 per cento.”.



ARTICOLO 2
(Dichiarazione di urgenza)


1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:


E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

 


Data a Genova, addì 24 settembre 2004