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Decreto 24 novembre 2004

 

Ministero delle Attività Produttive. Disposizioni di attuazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

 

(GU n. 288 del 9-12-2004)



 

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;


Visto il capo V della parte II del predetto testo unico, che, nel riprodurre le disposizioni recate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, «Norme per la sicurezza degli impianti», ha provveduto ad innovarle in alcuni punti, procedendo, in particolare, all'art. 109, comma 2, ad istituire presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali indicati al comma 1 del medesimo articolo;


Vista la previsione contenuta nel medesimo comma 2 del citato art. 109, secondo cui le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali sopra indicati sono stabilite con decreto del Ministero delle attività produttive;


Sentite le principali organizzazioni nazionali di categoria;

 


Decreta:

 

 

Art. 1.
Istituzione dell'albo


1. A far data dall'entrata in vigore dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di seguito indicato come «T.U.», è attivato presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito indicata come «camera di commercio», l'albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1 del medesimo art. 109, di seguito indicato come «albo».


2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 ha valore su tutto il territorio della Repubblica.

 


Art. 2.
Presentazione della domanda di iscrizione


1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 i soggetti interessati presentano apposita domanda alla camera di commercio della provincia in cui risiedono, o nella quale abbiano eletto domicilio professionale, redatta utilizzando il modello riportato nell'allegato A del presente decreto.


2. Nella domanda di cui al comma 1 gli interessati indicano le specifiche tipologie di impianti per le quali l'iscrizione è richiesta, con riferimento a quelle previste all'art. 107 del T.U.

 


Art. 3.
Dimostrazione del possesso dei requisiti


1. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 109, comma 2, del T.U., si osservano le disposizioni recate dal testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 18, 19, 46 e 47 dello stesso.


Art. 4.
Domande di modifica


1. Eventuali modifiche della propria posizione, attinenti alle tipologie di impianti per le quali l'iscrizione è stata ottenuta, sono richieste dall'interessato con le modalità indicate nell'art. 2.


2. Con le modalità richiamate al comma 1 l'interessato provvede, altresì, a comunicare alla camera di commercio, entro sessanta giorni, eventuali mutamenti del proprio numero di telefono, del proprio indirizzo di posta elettronica o del proprio domicilio, nonché degli altri dati personali rilevanti, ai sensi del presente decreto, ai fini della tenuta dell'albo.


Art. 5.
Esame delle domande


1. L'esame delle domande di cui all'art. 2 e all'art. 4, comma 1, è effettuato presso la camera di commercio e deve essere completato nel termine di sessanta giorni.


2. Qualora la domanda presentata non sia regolare o completa, la camera di commercio ne dà comunicazione all'interessato entro dieci giorni dalla data della sua ricezione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa vigente, assicuri l'avvenuta consegna, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata.


Art. 6.
Accoglimento e reiezione delle domande


1. La camera di commercio dispone con provvedimento motivato, entro il termine previsto dall'art. 5, comma 1, del presente decreto, l'iscrizione nell'albo o il diniego di iscrizione.


2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' notificato all'interessato entro quindici giorni dalla sua adozione. In caso di accoglimento della domanda, viene contestualmente comunicato all'interessato il numero di iscrizione attribuito.


Art. 7.
Notizie desumibili dall'albo


1. Dalla consultazione dell'albo di cui all'art. 1, effettuabile a livello nazionale, devono risultare:

  1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio professionale, indirizzo di posta elettronica ed eventuale recapito telefonico dell'interessato;

  2. tipologia degli impianti per la quale e' stata ottenuta l'iscrizione;

  3. requisiti professionali sulla base dei quali e' stata disposta l'iscrizione, con riferimento alle tipologie previste dall'art. 109, comma 1, del T.U.;

  4. eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione disposti dalla camera di commercio ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente decreto;

  5. data dell'iscrizione;

  6. numero di iscrizione all'albo.
     

Art. 8.
Revisione dell'albo


1. L'albo è soggetto a revisione ogni quattro anni.


Art. 9.
Trasferimento della residenza o del domicilio professionale


1. Nel caso in cui il soggetto iscritto trasferisca la residenza o il domicilio professionale in altra provincia, deve chiedere, entro novanta giorni dal suddetto trasferimento, l'iscrizione nell'albo della circoscrizione camerale nella quale fissa la nuova residenza o il nuovo domicilio professionale, mediante il modello riportato nell'allegato A del presente decreto.


2. La camera di commercio della provincia di destinazione provvede a richiedere alla camera di commercio della provincia di provenienza la documentazione relativa all'interessato.


3. La camera di commercio della provincia di destinazione provvede all'iscrizione nell'albo, nonché a richiedere, contestualmente, la cancellazione dell'istante dall'albo della camera di commercio della provincia di provenienza.


4. La camera di commercio della provincia di destinazione e quella della provincia di provenienza annotano nell'albo, rispettivamente, che l'iscrizione e la cancellazione avvengono per trasferimento.


Art. 10.
Sospensione dell'iscrizione


1. La sospensione dell'iscrizione nell'albo è disposta dalla camera di commercio nei casi previsti dalle norme, in ottemperanza di sanzioni disciplinari, amministrative o penali.


2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1 è notificato all'interessato, nonché all'impresa presso cui lo stesso svolga, eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro quindici giorni dalla sua adozione.


Art. 11.
Cancellazione dall'albo

 

1. La cancellazione dall'albo è pronunciata dalla camera di commercio:

  1. quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare, in capo all'interessato, i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 109, comma 1, del T.U.;

  2. quando l'interessato risulti non più residente nè domiciliato professionalmente nella provincia;

  3. quando l'interessato risulti deceduto;

  4. quando l'interessato risulti irreperibile nell'ambito della revisione di cui all'art. 8 o nell'ambito di eventuali verifiche disposte dalla camera di commercio;

  5. in ottemperanza di sanzioni disciplinari, amministrative o penali;

  6. su richiesta dell'interessato.

2. La cancellazione per le motivazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è pronunciata previa comunicazione all'interessato, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa vigente, assicuri l'avvenuta consegna, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per le controdeduzioni.


3. Il provvedimento di cancellazione di cui al comma 1 è notificato all'interessato, nonché all'impresa presso cui lo stesso svolga, eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro quindici giorni dalla sua adozione.


Art. 12.
Disposizioni transitorie


1. Coloro che, alla data di entrata in vigore dell'art. 109, comma 2, del T.U., rivestono, sulla base del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il ruolo di responsabili tecnici in imprese iscritte, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, della legge medesima, nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, hanno titolo all'inserimento nell'albo di cui all'art. 1 sulla base della presentazione della dichiarazione da rendersi, mediante il modello riportato nell'allegato B del presente decreto, entro un anno dalla predetta data.


Art. 13.
Pubblicazione


1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


Roma, 24 novembre 2004
Il Ministro: Marzano


Allegato A
(modello di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 24 novembre 2004)
 

omissis

Allegato B
(modello di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 24 novembre 2004)

omissis