Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 23 luglio 2004
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Modalitą e condizioni per la restituzione al Fondo per le demolizioni delle opere abusive delle anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione.
(GU n. 218 del 16-9-2004)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto in particolare l'art. 32, comma 12, del predetto decreto-legge, il quale
autorizza la Cassa depositi e prestiti a mettere a disposizione l'importo
massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un
Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per
la concessione di anticipazioni volte al finanziamento degli interventi di
demolizione delle opere abusive;
Visto inoltre che il medesimo art. 32, comma 12, prevede che le modalitą e
condizioni di restituzione alla Cassa depositi e prestiti societą per azioni
delle anticipazioni siano fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003,
con il quale č stata disposta la trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societą per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 3, del
citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l'art. 10, comma 1, lettera a), del predetto decreto ministeriale, ai
sensi del quale, nel caso in cui in forza di una disposizione di legge,
regolamento o decreto occorra procedere a una variazione delle condizioni
economiche delle attivitą o delle passivitą soggette a rendicontazione separata,
la Cassa depositi e prestiti č tenuta indenne dalla eventuale conseguente
riduzione dei flussi previsti alla data di trasformazione in societą per azioni;
Ritenuto congruo, sulla base delle spese di amministrazione mediamente sostenute
dalla Cassa depositi e prestiti societą per azioni, fissare la quota delle spese
di gestione del Fondo in misura pari allo 0,1 per cento in ragione di anno sul
capitale anticipato;
Decreta:
Art. 1.
Modalitą e condizioni del rimborso delle anticipazioni
1. Le somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti societą per azioni ai
comuni, per le finalitą di cui all'art. 32, comma 12, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, unitamente alla corrispondente quota delle spese di gestione del
Fondo per le demolizioni delle opere abusive, pari allo 0,1 per cento in ragione
d'anno sul capitale erogato in anticipazione, sono rimborsate dai comuni
beneficiari entro sessanta giorni dalla effettiva riscossione delle somme a
carico degli esecutori degli abusi.
2. Trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni il
rimborso delle somme di cui al comma 1 č comunque dovuto a carico dei comuni.
3. Qualora il rimborso non avvenga entro il termine di cui al comma 2, la Cassa
depositi e prestiti societą per azioni informa, entro i successivi sessanta
giorni, il Ministero dell'interno, che provvede alla restituzione delle somme
anticipate, unitamente alla corrispondente quota delle spese di gestione del
Fondo ed agli interessi di mora calcolati, a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento,
al saggio di interesse legale, trattenendo le relative somme dai fondi del
bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni inadempienti,
ivi compresi quelli sostitutivi di trasferimenti erariali per effetto
dell'istituzione della compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. La nota informativa della Cassa depositi e
prestiti societą per azioni al Ministero dell'interno deve contenere l'ammontare
degli importi da trattenere, distinto per somme anticipate ed oneri accessori.
In caso di insufficienza dei trasferimenti statali, al rimborso provvedono i
comuni interessati per la parte non trattenuta dal Ministero dell'interno.
Art. 2.
Impegni accessori a carico del bilancio statale
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, sulle somme concesse in
anticipazione, dalla data di erogazione fino all'effettivo rimborso e comunque
non oltre il termine di cui al comma 2 dell'art. 1, il Ministero dell'economia e
delle finanze riconosce alla Cassa depositi e prestiti societą per azioni un
indennizzo determinato e liquidato sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e
4 dell'art. 6 del medesimo decreto ministeriale.
2. La Cassa depositi e prestiti societą per azioni provvede ad apposita
rendicontazione sulla amministrazione del Fondo, nell'ambito della gestione
separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il presente decreto sarą inviato
alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2004
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 351