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Decreto 23 luglio 2004

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Modalitą e condizioni per la restituzione al Fondo per le demolizioni delle opere abusive delle anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione.

(GU n. 218 del 16-9-2004)

 

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto in particolare l'art. 32, comma 12, del predetto decreto-legge, il quale autorizza la Cassa depositi e prestiti a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione di anticipazioni volte al finanziamento degli interventi di demolizione delle opere abusive;
Visto inoltre che il medesimo art. 32, comma 12, prevede che le modalitą e condizioni di restituzione alla Cassa depositi e prestiti societą per azioni delle anticipazioni siano fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, con il quale č stata disposta la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societą per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 3, del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l'art. 10, comma 1, lettera a), del predetto decreto ministeriale, ai sensi del quale, nel caso in cui in forza di una disposizione di legge, regolamento o decreto occorra procedere a una variazione delle condizioni economiche delle attivitą o delle passivitą soggette a rendicontazione separata, la Cassa depositi e prestiti č tenuta indenne dalla eventuale conseguente riduzione dei flussi previsti alla data di trasformazione in societą per azioni;
Ritenuto congruo, sulla base delle spese di amministrazione mediamente sostenute dalla Cassa depositi e prestiti societą per azioni, fissare la quota delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,1 per cento in ragione di anno sul capitale anticipato;
 

Decreta:
 

Art. 1.
Modalitą e condizioni del rimborso delle anticipazioni

1. Le somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti societą per azioni ai comuni, per le finalitą di cui all'art. 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, unitamente alla corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo per le demolizioni delle opere abusive, pari allo 0,1 per cento in ragione d'anno sul capitale erogato in anticipazione, sono rimborsate dai comuni beneficiari entro sessanta giorni dalla effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi.
2. Trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni il rimborso delle somme di cui al comma 1 č comunque dovuto a carico dei comuni.
3. Qualora il rimborso non avvenga entro il termine di cui al comma 2, la Cassa depositi e prestiti societą per azioni informa, entro i successivi sessanta giorni, il Ministero dell'interno, che provvede alla restituzione delle somme anticipate, unitamente alla corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo ed agli interessi di mora calcolati, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, al saggio di interesse legale, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni inadempienti, ivi compresi quelli sostitutivi di trasferimenti erariali per effetto dell'istituzione della compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La nota informativa della Cassa depositi e prestiti societą per azioni al Ministero dell'interno deve contenere l'ammontare degli importi da trattenere, distinto per somme anticipate ed oneri accessori. In caso di insufficienza dei trasferimenti statali, al rimborso provvedono i comuni interessati per la parte non trattenuta dal Ministero dell'interno.


Art. 2.
Impegni accessori a carico del bilancio statale

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, sulle somme concesse in anticipazione, dalla data di erogazione fino all'effettivo rimborso e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 dell'art. 1, il Ministero dell'economia e delle finanze riconosce alla Cassa depositi e prestiti societą per azioni un indennizzo determinato e liquidato sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del medesimo decreto ministeriale.
2. La Cassa depositi e prestiti societą per azioni provvede ad apposita rendicontazione sulla amministrazione del Fondo, nell'ambito della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
 

Il presente decreto sarą inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 351