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Decreto 3 giugno 2004
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Approvazione del programma di interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 30 novembre 1998, rifinanziate dall'art. 36, comma 2 della legge n. 166 del 1° agosto 2002, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione delle risorse.
(GU n. 193 del 18-8-2004)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, recante "Rifinanziamento degli
interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della
normativa comunitaria di settore" che all'articolo 9, comma 1, prevede
l'adozione e il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di
ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e successivi
rifinanziamenti disposti con la legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma
1, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2000)", e con la legge 23 dicembre 2000, n. 388,
art. 144, comma 1, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante
"Riordino della legislazione in materia portuale";
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, recante
"Legge quadro in materia di lavori pubblici" che all'articolo 14 reca
disposizioni in materia di programmazione triennale delle opere pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni";
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 4, lettera d);
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 che, all'art. 36 comma 2, dispone che per
il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle
infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della legge n. 413 del 1998,
nonche' per gli interventi nel porto diManfredonia di cui all'articolo 1, comma
4, lettera d), della legge n. 426 del 1998, sono autorizzati ulteriori limiti di
impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di
euro per l'anno 2004;
Visto l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'art. 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge
finanziaria 2004), che ha istituito l'autorita' portuale di Manfredonia;
Ritenuto di dover finalizzare le risorse finanziarie destinate
all'ammodernamento, alla riqualificazione e ristrutturazione dei porti,
contribuendo alla realizzazione dei piani triennali delle autorita' portuali;
Visti i piani triennali delle opere infrastrutturali predisposti dalle autorita'
portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 ed allegati alle
delibere di approvazione del bilancio di previsione 2003, approvate da questo
Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto opportuno proporzionare il contributo di cui sopra tenendo conto, di
massima, dell'incidenza del traffico complessivo di ciascun porto rispetto al
traffico dell'intera portualita' nazionale;
Considerato, in particolare, che le direttrici caratterizzate da una
significativa domanda attuale e potenziale di trasporto combinato strada-mare
sono quelle che interessano sia i porti sede di autorita' portuale che i porti
non sede di autorita' portuale di Chioggia, importante terminale
fluvio-marittimo, e di Monfalcone, caratterizzati da una significativa quota di
traffico merci e da rilevanti connessioni viarie e ferroviarie, elementi che
garantiscono prospettive di sviluppo del trasporto combinato strade-mare;
Sentite le regioni interessate, come prescritto dall'art. 9 della legge n. 413
del 1998;
Visto il parere favorevole, con osservazioni, reso dalla IX commissione
permanente (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati il
23 luglio 2003 sullo schema di riparto delle predette risorse e sulle opere da
finanziare;
Ritenuto che per le osservazioni relative al porto di Ancona nonche' per le
ulteriori osservazioni di carattere generale si terra' conto delle esigenze
prospettate di incremento di finanziamento in occasione dell'aggiornamento del
programma di opere marittime per il triennio 2004-2006, sulla base della
progettualita' agli atti dell'autorita' portuale;
Ritenuto, inoltre, che per le ulteriori osservazioni circa la valorizzazione del
rapporto tra porti, citta' e territorio si ritiene di recepire con il presente
decreto l'esigenza;
Visto il parere favorevole reso dalla VIII commissione permanente del Senato
della Repubblica nella seduta del 30 luglio 2003 sullo schema di riparto delle
predette risorse e sulle opere da finanziare con indicazione di adeguata
considerazione delle necessita' del porto di Gaeta con utilizzo di futuri
finanziamenti;
Considerato che gia' in sede di integrazione della programmazione definitiva
aggiornata di opere marittime per il triennio 2003-2005 approvata con decreto
ministeriale in data 19 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 12
febbraio 2004, reg. n. 1, foglio n. 142, e' stata recepita una esigenza
prioritaria del porto relativa ai lavori di escavo, fase D, dell'importo di Euro
5.273.000,00, su richiesta dell'autorita' portuale di Civitavecchia nella cui
circoscrizione territoriale rientra il porto;
Considerato inoltre che, per le ulteriori esigenze, si terra' conto in occasione
dei prossimi aggiornamenti del programma di opere marittime sulla base della
progettualita' agli atti dell'autorita' portuale di Civitavecchia;
Considerata la necessita' di adeguare il decreto ministeriale 5971 del 16
ottobre 2003 a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti,
sezione centrale di controllo di legittimita' su atti del Governo e delle
amministrazioni dello Stato nella adunanza del-l'11 marzo 2004, deliberazione n.
3;
Ritenuto che, in accoglimento delle osservazioni di cui sopra, e' necessario
provvedere all'approvazione di un programma di opere infrastrutturali di
ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da finanziare con le
risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166;
Considerato che il programma in argomento e' costituito dall'allegato elenco di
opere predisposto con i criteri propri della programmazione di opere pubbliche
in quanto recepisce opere previste nelle programmazioni triennali adottate ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994;
Ritenuto infine che, in accoglimento delle osservazioni formulate dalla Corte
dei conti, si rende necessario prevedere la stipula di appositi accordi
procedimentali, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, che vincolino
l'operato delle autorita' portuali all'esecuzione delle opere nei medesimi
accordi previste con le modalita' e tempi previsti altresi' negli stessi;
Ai sensi della legge e Regolamento di contabilita' di Stato;
Decreta:
Art. 1.
1. E 'approvato il programma di opere infrastrutturali di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione dei porti, allegato al presente decreto sotto
la lettera A ed individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle
programmazioni triennali adottate dalle autorita' portuali ai sensi dell'art. 14
della legge n. 109 del 1994, con particolare riferimento alle opere destinate al
miglioramento delle condizioni infrastrutturali per lo sviluppo del trasporto
combinato strada-mare.
2. Il programma di cui al comma 1 e' finanziato, nell'importo di Euro
1.398.100.005,00, con le risorse di cui all'articolo 36 della legge n. 166 del
2002, come da riparto allegato al presente decreto sotto la lettera B.
Art. 2.
1. A valere sui medesimi fondi disposti dall'articolo 36 della legge n. 166 del
2002, sono altresi' disposti ulteriori finanziamenti per la realizzazione di
opere infrastrutturali nei porti di Chioggia e Monfalcone a cura delle aziende
speciali al porto, dell'importo rispettivamente di Euro 11.400.000,00. Sono
altresi' disposti fondi dell'importo di Euro 4.999.995,00 per le finalita'
indicate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1 per il porto di
Manfredonia.
Art. 3.
1. Una percentuale non inferiore al 20% dei finanziamenti di cui ai precedenti
articoli e' finalizzata allo sviluppo delle modalita' di trasporto combinato
strada-mare secondo il progetto denominato "autostrade del mare", mediante:
a) realizzazione di terminal per traghetti ro-ro dedicati al trasporto delle
merci, dotati di banchine, piazzali, collegamenti stradali o ferroviari, atti a
consentire la rapidita' delle operazioni di imbarco/sbarco e di movimentazione
degli automezzi, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie;
b) ammodernamento di terminal esistenti, che svolgono anche traffico misto
passeggeri/merci, al fine di adeguare il rapporto fra il numero di accosti ed
area di piazzale operativo, di separare il flusso degli autoveicoli da quello
dei mezzi pesanti, di migliorare la produttivita' delle operazioni di
imbarco/sbarco;
c) realizzazione, nel terminal e/o in aree portuali e/o in aree extraportuali,
previo acquisto di queste ultime, di aree di sosta custodita per i mezzi
pesanti, eventualmente dotate di strutture di servizio per l'autotrasporto
(rifornimento, officina, ristoro);
d) realizzazione di accosti/aree dedicate a traffici specializzati (in
particolare ortofrutticoli, prodotti chimici);
e) interventi infrastrutturali finalizzati ad elevare il livello di sicurezza
nei porti nonche' interventi per migliorare la sicurezza delle operazioni
portuali nei terminal per i traghetti (segnaletica, barriere, illuminazione,
controlli con telecamere, ecc.);
f) interventi sulla viabilita' portuale, atti a rendere compatibili i flussi
derivanti dai trasporti combinati strada-mare con quelli degli altri traffici
portuali;
g) interventi per la riqualificazione dei water front delle citta', con una
valorizzazione del positivo rapporto esistente tra porti, citta' e territorio.
2. Ciascun tipo di intervento deve essere giustificato con la sussistenza, anche
disgiunta, delle seguenti condizioni:
a) esistenza di una significativa domanda attuale e potenziale di trasporto
combinato strada-mare, valutabile sia sotto il profilo dei quantitativi
trasportati/trasportabili, sia sotto il profilo della qualita' dei servizi
offerti (frequenza, regolarita', numero di destinazioni
nazionali/internazionali) e tale da essere soddisfatta anche mediante interventi
tesi al decongestionamento dei porti gia' interessati dal traffico attuale, con
particolare riferimento all'alto Adriatico;
b) esistenza di intese con gli enti locali (ed, eventualmente, di questi con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) per la realizzazione di
interventi atti a eliminare interferenze fra traffico portuale e traffico urbano
e/o garantire fluidita' dei trasporti fra porto e hinterland;
c) attivazione di accordi fra porti (compresi quelli ove operano le aziende
speciali delle camere di commercio), per la realizzazione di strutture
terminalistiche tra loro coordinate, al fine di garantire agli utenti
caratteristiche fra loro compatibili sotto il profilo della qualita' delle
infrastrutture, delle modalita' organizzative e della produttivita' dei servizi
offerti;
d) esistenza di progetti per lo sviluppo di sistemi informatici che: siano
compatibili con gli indirizzi di riferimento individuati dal gruppo di lavoro
del piano generale dei trasporti e della logistica incaricato dello studio delle
applicazioni informatiche e telematiche al sistema dei trasporti; prevedano
l'integrazione nel sistema delle attivita' che possono essere svolte in tutte le
fasi del servizio di trasporto da origine a destinazione; prevedano la
possibilita' di integrazione con le modalita' applicative dei progetti
realizzati dai porti con i quali vengono svolti servizi regolari.
Art. 4.
1. All'esecuzione delle opere del programma approvato col presente decreto
provvederanno, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 413 del 1998, le autorita'
portuali e le aziende speciali dei porti di Chioggia e Monfalcone, nonche' per
il porto di Manfredonia l'ente competente per gli interventi di cui all'art. 1,
comma 4, lettera d), della legge n. 426 del 1998, secondo le modalita' ed i
tempi stabiliti in appositi accordi procedimentali ai sensi dell'art. 15 della
legge n. 241 del 1990.
Art. 5.
1. Al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - Direzione
generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, una
gestione semplificata, tempestiva ed efficiente delle risorse, con particolare
riferimento alla fase di erogazione delle rate di ammortamento all'istituto o
soggetto di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, ciascun accordo
procedimentale di cui all'art. 4 prevedera', tra l'altro, che ciascuna autorita'
portuale, nonche' le aziende speciali dei porti di Chioggia e di Monfalcone e
l'ente territorialmente competente per il porto di Manfredonia, salvo motivate
eccezioni, contragga non piu' di un mutuo o altra operazione finanziaria, per
ciascuno dei periodi quindicennali in cui e' ripartito il finanziamento globale
a carico dello Stato, nei limiti delle disponibilita' assegnate con il presente
decreto.
2. Il contratto di mutuo, o altra operazione finanziaria, da stipularsi nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di
servizi pubblici, nonche' nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 45, comma
32, della legge n. 448 del 1998, dovra' contenere espressa indicazione che
l'onere finanziario, a rate semestrali, e' a carico dello Stato, che provvedera'
ad erogare direttamente all'Istituto le rate di ammortamento, decorrenti
dall'effettivo utilizzo dei finanziamenti disposti, erogati dall'Istituto ad
avanzamento lavori, dichiarato dal responsabile unico del procedimento
dell'opera. Il contratto, corredato dal relativo piano di ammortamento dovra'
essere notificato, entro sessanta giorni dalla stipula, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione e il trasporto
marittimo e aereo - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione
marittima e interna, per i successivi adempimenti contabili.
Art. 6.
1. Gli accordi procedimentali di cui all'art. 5 prevederanno procedure e
modalita' affinche', nell'ambito dei propri compiti istituzionali, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione e il
trasporto marittimo e aereo - Direzione generale per le infrastrutture della
navigazione marittima e interna possa provvedere al monitoraggio degli
investimenti tra l'altro acquisendo da ciascuna autorita' portuale, dalle
aziende speciali dei porti di Chioggia e Monfalcone, nonche' dall'Ente
territorialmente competente per il porto di Manfredonia, il quadro economico
definitivo di ciascuna opera finanziata o cofinanziata con le risorse di cui al
presente decreto, verificando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo
3, nonche', con cadenza almeno semestrale, ogni necessaria notizia sullo stato
di avanzamento dell'esecuzione delle opere medesime.
Art. 7.
1. Nel caso in cui documentate e motivate circostanze ostacolino od impediscano
l'esecuzione di una delle opere di cui al programma approvato, il Capo del
Dipartimento della navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo, su motivata
richiesta dell'autorita' interessata, puo' provvedere alla integrazione del
programma individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale
adottata dalla medesima autorita' ai sensi dell'articolo 14 della legge dell'11
febbraio 1994, n. 109 e succ. mod.
Roma, 3 giugno 2004
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture e assetto del
territorio, registro n. 5, foglio n. 28
Allegato A
Dipartimento pe la navigazione e il trasporto marittimo e aereo direzione
generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna programma
interventi finanziati - legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 36 (omissis)
Allegato B
Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo direzione
generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna (omissis)