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Regione Toscana
Legge Regionale n. 43 del 5 Agosto 2003

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69). 

(B.U.R. Toscana n. 34 del 13 agosto 2003)



Il Consiglio Regionale 
ha approvato

Il Presidente della Giunta 
promulga

la seguente legge: 

Art. 1 (Integrazioni all'articolo 1 della l.r. 52/1999)
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), dopo le parole "procedimenti amministrativi," sono inserite le seguenti: "al soddisfacimento dei bisogni sociali ed". 

Art. 2 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 52/1999)
1. Il comma 1 ter dell'articolo 2 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"1 ter. Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data del rilascio della concessione; il termine di ultimazione di cui all'articolo 11 comma 1, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico- costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve dotarsi di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata.".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"2. Sono subordinati a denuncia di inizio dell'attività, in conformità con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela e con le procedure di cui all'articolo 9, le opere e gli interventi di cui all'articolo 4.".
3. Al comma 2 bis dell'articolo 2 della l.r. 52/1999 sono soppresse le parole: "autorizzazione edilizia e alla". 

Art. 3 (Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della l.r. 52/1999)
l. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 52/1999, dopo le parole: "Sono considerate trasformazioni urbanistiche" sono aggiunte le seguenti: "ed edilizie".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 52/1999, è sostituita dalla seguente:
"a) gli interventi di nuova edificazione e cioè di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli di cui alle lettere successive del presente articolo ed all'articolo 4;"
3. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 52/1999, è aggiunta la seguente:
"a bis) L'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni;".
4. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 52/1999, è aggiunta la seguente:
"f bis) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.". 

Art. 4 (Modifiche e integrazioni all'articolo 4 della l.r. 52/1999)
1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 52/1999 è sostituita dalla seguente: "Opere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio dell'attività".
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 52/1999 le parole "ad attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali" sono sostituite dalle seguenti: "a denuncia di inizio dell'attività".
3. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 52/1999 sono abrogate.
4. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 52/1999, le parole "previsti dalla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39" sono sostituite dalle seguenti: "individuati dai piani della distribuzione e localizzazione delle funzioni, previsti dalla legge regionale".
5. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 52/1999, è aggiunta la seguente:
"g bis) ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a concessione.".
6. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 52/1999 le parole "oggetto di attestazione di conformità i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente" sono sostituite dalle seguenti: "sottoposti a denuncia di inizio dell'attività i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché realizzati esclusivamente con opere interne".
7. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 52/1999, dopo le parole "degli immobili" sono aggiunte le seguenti: ", nei casi previsti dalla disciplina comunale".
8. Al numero 1) della lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 52/1999, le parole "identici materiali" sono sostituite dalle seguenti: "gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nella stessa collocazione".
9. Il numero 2) della lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"2) la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;".
10. Il numero 3) della lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 52/1999, è sostituito dal seguente:
"3) le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non si configurino come nuovi organismi edilizi, ivi compreso le pertinenze, e limitati interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica; non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le addizioni con le quali si realizzino i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati, nonché il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari; sono compresi in tale fattispecie gli ampliamenti una tantum di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola), modificata con legge regionale 4 aprile 1997, n. 25;".
11. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 52/1999, è abrogato.
12. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 52/1999, le parole "alla autorizzazione edilizia, rilasciata dal comune ove sussista anche una sola delle seguenti condizioni" sono sostituite dalle seguenti: "alla preventiva acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, qualora dovuti, rilasciati dalle competenti autorità, ed in particolare nei seguenti casi qualora".
13. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 52/1999, è sostituita dalla seguente:
"a) l'esecuzione delle opere interessi beni tutelati ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);".
14. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 52/1999, è abrogata.
15. Alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 52/1999, le parole "all'art.1 bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 149 del d.lgs. 490/1999".
16. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 52/1999, è abrogata. 
17. La lettera f) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 52/1999, è così sostituita: 
"f) il preventivo rilascio dell'atto di assenso sia espressamente previsto e disciplinato, in attuazione della presente legge, dagli strumenti urbanistici comunali, ancorché soltanto adottati, con riferimento alle zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o ad immobili che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere che precedono, siano giudicati meritevoli di analoga tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico.". 

Art. 5 (Inserimento dell'articolo 4 bis alla l.r. 52/1999)
1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 52/1999 è inserito il seguente:
"Art. 4 bis (Attività edilizia libera)
1. I seguenti interventi, ancorché attuati per mezzo di opere edilizie, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, salvo che il titolo sia previsto dalla disciplina urbanistico edilizia comunale:
a) interventi di manutenzione ordinaria, diversi da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera a);
b) interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.". 

Art. 6 (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 52/1999)
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 52/1999, le parole "delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e" sono sostituite dalle seguenti: "del d.lgs. 490/1999, o della legge". 

Art. 7 (Modifiche e integrazioni all'articolo 6 della l.r. 52/1999)
1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 52/1999, è sostituita dalla seguente: "Disposizioni generali".
2. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività, il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica.".
3. All'inizio del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 52/1999 sono inserite le seguenti parole: "Per le richieste di concessione edilizia".
4. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 52/1999 sono soppresse le parole: "di autorizzazione ovvero".
5. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"4. L'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per l'esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio della concessione; a tale acquisizione può provvedere direttamente l'interessato, allegando la relativa documentazione alla richiesta; in mancanza l'acquisizione è a carico del comune.".
6. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 52/1999 sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. Le funzioni attinenti la certificazione dei requisiti igienico sanitari sono attribuite:
a) al professionista abilitato per la denuncia d'inizio dell'attività nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale, ovvero nel caso in cui la verifica di conformità alle norme igienico-sanitarie non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;
b) all'azienda USL competente, nei casi di deroga, previsti dalla normativa vigente, alle disposizioni igienico-sanitarie e comunque nei casi in cui siano necessarie valutazioni tecnico-discrezionali.
4 ter. Su richiesta dell'interessato o del comune, l'azienda USL esprime inoltre parere sui progetti di interventi edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, commerciale, sportiva, ricreativa, stabilimenti balneari e termali, cimiteri e nei casi in cui sia prevista l'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.".
7. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 52/1999 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Prima dell'inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell'impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa; qualora successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro.". 

 

Art. 8 (Modifiche e integrazioni all'articolo 7 della l.r. 52/1999)
1. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"4. Nel caso in cui all'istanza di concessione edilizia siano stati allegati tutti i pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l'esecuzione dei lavori, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico - giuridica dell'intervento richiesto accompagnata dalla propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e di conseguenza formula una motivata proposta all'autorità preposta all'emanazione del provvedimento conclusivo.".
2. Il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"5. Qualora nel termine di sessanta giorni sopraindicato non vengano formulati dai competenti organi comunali i prescritti pareri, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 4.".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 52/1999 sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. Nel caso in cui all'istanza di concessione edilizia non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l'esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, acquisisce gli atti di assenso medesimi entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, ovvero indice a tal fine entro venti giorni dalla presentazione della stessa, una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 come da ultimo modificata con legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché ai sensi della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi) al fine di acquisire tali atti di assenso, nei tempi e con le modalità ivi disciplinate.
5 ter. Il provvedimento finale, da notificare all'interessato, è adottato dall'autorità comunale competente entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 4, dal ricevimento degli atti di assenso ovvero dall'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 5 bis. Dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.
5 quater. I termini di cui ai commi 4 e 5 bis sono raddoppiati per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento da comunicarsi immediatamente all'interessato.".
4. Il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 52/1999 è abrogato.
5. Al comma 8 dell'articolo 7 della l.r. 52/1999, sono soppresse le parole "che ha i medesimi effetti della concessione edilizia".
6. Il comma 10 dell'articolo 7 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"10. Alle varianti alle concessioni edilizie si applicano le disposizioni previste per il rilascio delle concessioni. Per le varianti in corso d'opera sussiste esclusivamente l'obbligo del deposito del progetto dell'opera così come effettivamente realizzata, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) che siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati né con le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;
b) che non comportino modifiche della sagoma né innovazioni che incidano sui parametri urbanistici e sulle dotazioni di standard;
c) che non si tratti di beni tutelati ai sensi del d.lgs. 490/1999.
In tali casi, l'eventuale conguaglio del contributo di cui all'articolo 18, determinato con riferimento alla data dell'atto abilitativo, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all'articolo 11 e comunque prima della scadenza del termine di validità dell'atto abilitativo.".
7. Al comma 11 dell'articolo 7 della l.r. 52/1999 le parole "fino alla trasmissione all'azienda USL, competente della notifica preliminare, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto legislativo. La notifica, oltre a contenere quanto disposto dall'Allegato III al D.Lgs. n. 494/1996, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti:"in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 3, 11, 12 e 13 dello stesso decreto legislativo, nonché, per le imprese, delle disposizioni relative alla applicazione delle norme tecniche di settore vigenti". 

Art. 9 (Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 52/1999)
1. L'articolo 8 della l.r. 52/1999 è abrogato. 

Art. 10 (Modifiche e integrazioni all'articolo 9 della l.r. 52/1999)
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia dell'inizio dell'attività, accompagnata da: 
a) una dettagliata relazione a firma di professionisti abilitati, che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di riferimento vigenti;
b) gli elaborati progettuali e la descrizione dello stato di fatto dell'immobile oggetto dei lavori;
c) ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato, necessario per poter eseguire i lavori, salvo che il comune provveda direttamente.In caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa.".
2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"2. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, nella denuncia è contenuto l'impegno a comunicare al comune l'osservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 3,11,12 e 13 dello stesso decreto legislativo, nonché, per le imprese, delle disposizioni relative alla applicazione delle norme tecniche di settore vigenti. L'inosservanza di detti obblighi impedisce l'inizio dei lavori.".
3. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"3. Nel caso di varianti in corso d'opera, l'interessato deve presentare una nuova denuncia di inizio attività, descrivendo le variazioni apportate all'intervento originario. Per le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 7, comma 10 si applicano esclusivamente gli obblighi ivi previsti.".
4. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"4. Il termine per l'inizio dei lavori non può, a pena di decadenza, essere superiore ad un anno dalla data di presentazione della relativa denuncia. Il termine di ultimazione di cui all'articolo 11, comma 1, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data anzidetta. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini, l'interessato deve presentare una nuova denuncia concernente la parte non ultimata.".
5. Il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"5. Ai fini della relazione asseverata e delle integrazioni di cui al comma 1, i professionisti competenti assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di false attestazioni dei professionisti, l'autorità comunale competente ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. L'autorità comunale competente, entro il termine di venti giorni di cui al comma 1, verifica la denuncia d'inizio attività ai sensi del comma 1, e, qualora sia riscontrata l'assenza di uno o più dei presupposti legittimanti, notifica agli interessati l'ordine motivato di non attuare le trasformazioni previste. Gli aventi titolo hanno facoltà di presentare una nuova denuncia di inizio attività o rendere idonea quella presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, ovvero mediante l'acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori; in tale ultimo caso il termine di cui al comma 1 può essere ridotto secondo quanto disposto dal regolamento edilizio.".
6. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 52/1999 è inserito il seguente:
"5 bis. Presso il cantiere sono depositate le copie delle denunce di inizio attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, il piano di sicurezza, nonché l'elenco di quanto altro prescritto per comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.".
7. Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"6. Il superamento del termine di venti giorni di cui al comma 1 non preclude, in ogni caso, la potestà di controllo della pubblica amministrazione e la adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori. L'autorità comunale competente procede comunque, nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 28, al controllo, anche a campione, delle denunce d'inizio delle attività. Nei casi di false attestazioni di conformità, l'autorità comunale competente provvede alla applicazione delle disposizioni di cui al titolo V relative alle corrispondenti opere eseguite senza titolo abilitativo.". 

Art. 11 (Modifiche e integrazioni all'articolo 11 della l.r. 52/1999)
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati certificano la conformità dell'opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso.".
2. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi previsti dal comma 2, una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di cui al comma 1, ovvero applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo V, l'abitabilità o agibilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie. L'abitabilità o agibilità decorrono dalla data in cui perviene al comune l'attestazione.".
3. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"4. Entro centottanta giorni dalla data in cui è pervenuta l'attestazione di cui al comma 3, l'autorità comunale competente, tramite l'azienda USL, dispone ispezioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti di abitabilità e agibilità delle costruzioni. A tal fine fornisce periodicamente all'azienda USL le informazioni necessarie.".
4. Al comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 52/1999 dopo le parole: "L'interessato," sono aggiunte le seguenti parole: "direttamente, o". 

Art. 12 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 52/1999)
1. Il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 52/1999 è abrogato. 

Art. 13 (Modifiche e integrazioni all'articolo 18 della l.r. 52/1999)
1. Nella rubrica dell'articolo 18 della l.r. 52/1999 sono soppresse le parole: ", alle autorizzazioni edilizie". 
2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 52/1999 le parole: "Fatto salvo quanto previsto all'art. 20, comma 5, l'autorizzazione o la denuncia di inizio dell'attività comportano" sono sostituite dalle seguenti: "La denuncia di inizio dell'attività comporta".
3. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 52/1999, dopo le parole: "comma 1, lett. a)" sono inserite le seguenti: "e comma 2, lettera d)". 

Art. 14 (Modifiche e integrazioni all'articolo 19 della l.r. 52/1999)
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 52/1999, le parole: "Fatti salvi i casi di gratuità previsti dalla presente legge," e le parole: ",o ad autorizzazione," sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 l.r. 52/1999 è inserito il seguente:
"1 bis. Ai sensi della presente legge, per superficie utile si intende la superficie effettivamente calpestabile, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre e scale.".
3. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"3. Il Consiglio regionale individua con apposito atto le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori. Contestualmente il Consiglio determina altresì i criteri generali per l'erogazione del contributo.". 

Art. 15 (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 52/1999)
1. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti, il comune può determinare costi di costruzione come quota percentuale di quello delle nuove costruzioni, in relazione alla classificazione degli interventi effettuata dallo stesso comune.". 

Art. 16 (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 52/1999)
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 52/1999 le parole: "il concessionario si impegni" sono sostituite dalle seguenti: "l'interessato si impegni".
2. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 52/1999 è abrogato.
3. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 52/1999 le parole: "il concessionario si impegna" sono sostituite dalle seguenti: "l'interessato si impegna".
4. Al comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 52/1999 le parole: "del concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "dell'interessato". 

Art. 17 (Modifiche e integrazioni all'articolo 22 della l.r. 52/1999)
1. Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 52/1999 è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 52/1999 le parole: "Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 21, la Giunta regionale approva, entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione consiliare indicata nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti:"In relazione agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 21, con atto della Giunta regionale è approvata".
3. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 52/1999 è aggiunta la seguente:
"d bis) alla determinazione del costo delle aree in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione di cui all'articolo 20 della presente legge.". 

Art. 18 (Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 52/1999)
1. L'articolo 23 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 23(Concessione e denuncia d'inizio dell'attività a titolo gratuito)
1. Il contributo di cui all'articolo 18 non è dovuto nei seguenti casi:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n.153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura);
b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai soggetti competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale, in attuazione di strumenti urbanistici, previa, in questo caso, convenzione con il comune che assicuri l'interesse pubblico;
c) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati in occasione di pubbliche calamità;
d) per la realizzazione degli spazi di parcheggio e delle autorimesse pertinenziali all'interno dei perimetri dei centri abitati.
2. La quota di contributo relativa al costo di costruzione non è dovuta nei seguenti casi:
a) per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al venti per cento, di edifici unifamiliari; è facoltà del comune disciplinare, nel proprio regolamento edilizio, le caratteristiche di edificio unifamiliare, sulla base di criteri di abitabilità di un nucleo familiare medio;
c) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
d) per gli interventi di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d'uso, quando l'interessato si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione; il comune disciplina i casi di esonero motivato dal contributo non condizionato alla sottoscrizione della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo.". 

 

Art. 19 (Modifiche all'articolo 24 della l.r. 52/1999)
1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 52/1999 le parole: "La concessione relativa" sono sostituite dalle seguenti: "La realizzazione di interventi relativi". 

Art. 20 (Modifiche all'articolo 25 della l.r. 52/1999)
1. Il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Il contributo di cui all'articolo 18 è corrisposto al comune all'atto del ritiro della concessione o, nel caso di denuncia d'inizio dell'attività, entro i venti giorni successivi alla presentazione della stessa.".
2. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 52/1999 è abrogato.
3. Il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"3. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato dal comune all'atto del rilascio del provvedimento di concessione; nel caso di denuncia d'inizio dell'attività sono calcolate dal progettista abilitato all'atto della denuncia.".
4. Al comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 52/1999 le parole: "I contributi di cui ai commi 1 e 3 possono essere rateizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Il contributo può essere rateizzato". 

Art. 21 (Modifiche all'articolo 26 della l.r. 52/1999)
1. Il comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"6. Le denunce di inizio dell'attività per il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, in assenza di opere edilizie, sono onerose nelle fattispecie e nelle aree individuate dai comuni nei piani della distribuzione e localizzazione delle funzioni previsti dalla legge regionale, e solamente in caso di incremento dei carichi urbanistici.".
2. Il comma 11 dell'articolo 26 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"11. A scomputo totale o parziale del contributo, ai fini del rilascio della concessione o della presentazione della denuncia di inizio dell'attività, è facoltà dell'interessato obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.". 

Art. 22 (Modifiche e integrazioni all'articolo 27 della l.r. 52/1999)
1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 52/1999 le percentuali: "20, 50 e 100" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti percentuali: "10, 20 e 40". 
2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 52/1999 sono aggiunte le seguenti parole: "fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis.".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 52/1999 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Qualora siano state prestate garanzie fideiussorie che consentano l'escussione immediata e diretta per ciascuna rata, il comune riscuote gli importi dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento e non si dà luogo all'applicazione della sanzione di cui al presente articolo.". 

Art. 23 (Modifiche all'articolo 28 della l.r. 52/199)
1. Il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente: 
"1. Il comune vigila sull'attività urbanistico - edilizia per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive contenute nella concessione o nella denuncia di inizio dell'attività.".
2. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente: "Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui alla legge regionale 31 marzo 2000, n.39 (Legge forestale della Toscana), o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici), nonché delle aree di cui al d.lgs. 490/1999, l'autorità comunale competente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.". 
3. Al comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 52/1999 le parole: "esibita la concessione" sono sostituite dalle seguenti: "esibito il corrispondente titolo abilitativo o la sua riproduzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),". 

Art. 24 (Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 52/1999)
1. L'articolo 29 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 29(Opere di amministrazioni statali)1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 28, l'autorità comunale competente informa immediatamente il Presidente della Giunta regionale e il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, al quale compete, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 28.". 

Art. 25 (Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 52/1999)
1. L'articolo 30 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"Art.30(Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori)
1. Il titolare della concessione o della denuncia di inizio dell'attività, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché - unitamente al direttore dei lavori - alla concessione o alla denuncia di inizio dell'attività ed alle modalità esecutive ivi stabilite. Essi sono inoltre tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti di cui al comma 1, la violazione delle prescrizioni e delle modalità esecutive contenute nei titoli abilitativi con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 39, fornendo all'autorità comunale competente contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto ai titoli abilitativi, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa all'autorità comunale competente. In caso contrario quest'ultima segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.". 

Art. 26 (Modifiche e integrazioni all'articolo 31 della l.r. 52/1999)
1. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"2. L'autorità comunale competente, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge la demolizione indicando nel provvedimento l'area che eventualmente verrà acquisita in caso di inottemperanza, ai sensi del comma 3.".
2. Al comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 52/1999 le parole: "del sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'autorità comunale competente".
3. Al comma 7 dell'articolo 31 della l.r. 52/1999 le parole: "Il segretario comunale" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorità comunale competente".
4. Dopo il comma 9 dell'articolo 31 della l.r. 52/1999 è aggiunto il seguente: 
"9 bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano nei casi di addizioni, sopraelevazioni ed opere pertinenziali diverse da quelle di cui all'articolo 4 ed eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali. In tale ipotesi l'autorità comunale competente provvede ai sensi dell'articolo 33.". 

Art. 27 (Modifiche all'articolo 32 della l.r. 52/1999)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 52/1999, la parola: "calpestabile" è soppressa. 
2. Al comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 52/1999, le parole: "per gli effetti dell'articolo 7, comma 9 e dell'articolo 20 della L. 47/1985" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini della applicazione delle sanzioni penali". 

Art. 28 (Modifiche e integrazioni all'articolo 33 della l.r. 52/1999)
1. La rubrica dell'articolo 33 della l.r. 52/1999 è sostituita dalla seguente: "Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza denuncia di inizio dell'attività".
2. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 52/1999, le parole: "attestazione di conformità" sono sostituite dalle seguenti: "denuncia di inizio dell'attività".
3. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 52/1999, dopo le parole: "sulla base di" sono inserite le parole: "preventivo e".
4. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 52/1999, la parola: "erariale" è sostituita dalla parola: "comunale".
5. Il comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 52/1999 è abrogato.
6. Al comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 52/1999 le parole: "della legge 1497/1939, modificando l'esteriore aspetto dei luoghi, l'autorità comunale competente" sono sostituite dalle seguenti:"del d.lgs. 490/1999 e incidano sui beni oggetto di tutela, l'autorità competente alla tutela del vincolo", e le parole: "lire due milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1033,00 a euro 10.329,00".
7. Il comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente: "6. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è comunque corrisposto il contributo di cui al titolo IV, se dovuto.". 

Art. 29 (Modifiche e integrazioni all'articolo 34 della l.r. 52/1999)
1. La rubrica dell'articolo 34 della l.r. 52/1999 è sostituita dalla seguente: "Opere eseguite senza denuncia di inizio dell'attività".
2. Il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"2. L'esecuzione di opere di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), f), g), e comma 2, lettere a), b), c), in assenza di denuncia di inizio dell'attività o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a euro 516,00. In caso di denuncia di inizio dell'attività in corso di esecuzione delle medesime opere, presentate prima delle constatazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28, la sanzione è applicata nella misura minima. La sanzione non è applicabile qualora le opere siano eseguite in assenza di denuncia di inizio dell'attività in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale in base alle normative vigenti.".
3. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"3. Quando le opere realizzate senza denuncia di inizio dell'attività consistano in interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 4 comma 2 lettera c), eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti e incidano su beni oggetto di tutela, l'autorità competente alla tutela del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00.".
4. Il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"4. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è da corrispondere il contributo di cui al titolo IV, se dovuto.". 

Art. 30 (Inserimento degli articoli 34 bis e 34 ter)
1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 52/1999 sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 34 bis(Mutamenti della destinazione d'uso realizzati senza la necessaria denuncia di inizio dell'attività)
1. I proprietari degli immobili che provvedano, senza opere edilizie, al mutamento di destinazione d'uso senza denuncia di inizio dell'attività nelle aree e per le fattispecie disciplinate dai piani della distribuzione e localizzazione delle funzioni, sono puniti con le seguenti sanzioni:
a) nel caso in cui il mutamento della destinazione d'uso risulti compatibile con il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, da euro 300,00 a euro 1.200,00 oltre al doppio del contributo dovuto di cui all'articolo 26;
b) nel caso che il mutamento di destinazione d'uso non sia compatibile con il piano della localizzazione delle funzioni:
1) euro 120,00 per ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale residenziale, e euro 12,00 a metro quadrato per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario; oltre, in entrambi i casi, il pagamento del doppio del contributo massimo previsto dalle tabelle di cui all'articolo 8 per i mutamenti di destinazione d'uso a finalità residenziale;
2) euro 120,00 per ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale o turistico-ricettiva;
3) euro 30,00 per ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale industriale o artigianale; 
4) euro 6,00 per ogni metro quadrato di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale agricola;
c) nel caso di utilizzazione di terreni inedificati difforme dalle disposizioni contenute nel piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni da euro 600,00 a euro 3.600,00 .
2. Contestualmente alla applicazione della sanzione, l'autorità comunale competente, nei casi di cui alla lettera b), numeri 2), 3), 4) del comma 1, ordina sempre la cessazione dell'utilizzazione abusiva dell'immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di un anno."
Art. 34 ter(Regolarizzazione della denuncia di inizio dell'attività)
1. Qualora successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 sia riscontrata l'incompletezza o l'inadeguatezza degli elaborati di cui al comma 1 lettera b) dello stesso articolo, l'autorità comunale competente invita l'interessato a regolarizzare la denuncia, assegnandogli a tal fine un termine congruo. 
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 6, la mancata regolarizzazione nel termine assegnato comporta l'applicazione della sanzione di euro 516,00; resta ferma l'applicazione dell'articolo 34 bis.". 

Art. 31 (Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 52/1999)
1. L'articolo 35 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"Art.35 (Annullamento della concessione)
1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione di vizi riscontrati, l'autorità comunale competente applica una sanzione pari al valore venale delle opere abusivamente eseguite valutato dall'ufficio tecnico comunale, e comunque non inferiore ad euro 516,00, salvo che con provvedimento motivato dichiari che l'opera contrasta con rilevanti interessi pubblici, disponendo la restituzione in pristino in quanto possibile. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione.3. Qualora sia disposta la restituzione in pristino, è dovuta la restituzione dei contributi già versati al comune per le corrispondenti opere.". 

Art. 32 (Modifiche e integrazioni all'articolo 36 della l.r. 52/1999)
1. Il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente: 
"2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento dell'ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, l'autorità comunale competente applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere valutato dall'ufficio tecnico comunale.".
2. Al comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 52/1999, dopo le parole: "lettera a)" sono aggiunte le parole: "e comma 2, lettera d)". 

Art. 33 (Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. 52/1999)
1. L'articolo 37 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 37(Accertamento di conformità)
1. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza dell'autorità comunale competente di cui all'articolo 31, comma 5, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui all'articolo 36, comma 1, ovvero nei casi di opere eseguite in assenza di denuncia di inizio dell'attività e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo, l'avente titolo può ottenere la concessione o l'attestazione di conformità rilasciata dal comune in sanatoria quando l'intervento realizzato è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento della presentazione della domanda.
2. Alle domande di sanatoria di cui al comma 1 si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente.
3. Sulla richiesta di concessione in sanatoria l'autorità comunale competente si pronuncia secondo le disposizioni di cui all'articolo 7.
4. Il rilascio in sanatoria della concessione edilizia ovvero dell'attestazione di conformità per gli interventi penalmente rilevanti, è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal titolo IV e comunque in misura non inferiore a euro 516,00, in conformità alla vigente normativa statale. Per i casi di parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme.
5. La domanda di attestazione di conformità in sanatoria deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 9.
6. L'attestazione di conformità in sanatoria è rilasciata dall'autorità comunale competente entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda, fatta salva l'applicazione del comma 3 dell'articolo 6, ed è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 4, di una somma determinata dall'autorità comunale stessa da euro 516,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell'abuso.
7. Il rilascio della concessione e dell'attestazione di conformità in sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al titolo IV, se dovuti.". 

Art. 34 (Modifiche all'articolo 38 della l.r. 52/1999)
1. Il comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, in assenza di concessione ad edificare o di denuncia di inizio dell'attività limitatamente ai casi di cui alla lettera a) del comma 1 e della lettera d) del comma 2 dell'articolo 4, ovvero in totale o parziale difformità dalle medesime, l'autorità comunale competente ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.". 

Art. 35 (Sostituzione dell'articolo 39 della l.r. 52/1999)
1. L'articolo 39 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"Art.39(Varianti in corso d'opera)1. Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché sussistano tutte le condizioni di cui all'articolo 7, comma 10, lettere a), b), c).
2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'articolo 4, comma 2, lettera c).". 

Art. 36 (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 52/1999)
1. L'articolo 41 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
"Art.41 (Unificazione delle definizioni)
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, previa comunicazione alle commissioni consiliari competenti, determina i criteri per definire, con i regolamenti edilizi, i parametri urbanistici ed edilizi da applicarsi negli strumenti urbanistici e specifica le definizioni di cui agli articoli 3 e 4, nonché i parametri di cui al comma 1 dell'articolo 19.
2. I comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento regionale entro sei mesi dalla pubblicazione delle stesse sul Bollettino ufficiale della Regione. Decorso inutilmente tale termine, le definizioni contenute nel regolamento regionale sostituiscono le difformi definizioni dei regolamenti edilizi.
3. Le definizioni dei regolamenti edilizi adeguati ai sensi del comma 2, o quelle contenute nel regolamento regionale in caso di mancato adeguamento, sostituiscono le difformi definizioni eventualmente contenute nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.". 

Art. 37 (Norme transitorie)
1. Qualora l'annullamento di cui all'articolo 35 della l.r. 52/1999 sia stato disposto prima dell'entrata in vigore della presente legge ed a questo abbiano fatto seguito dei provvedimenti ripristinatori o sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende impugnazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35 medesimo nel testo modificato dalla presente legge, previo, se necessario, ritiro degli atti già adottati.
2. Alle richieste di concessione, autorizzazione edilizia e denunce di inizio dell'attività presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento della presentazione. Resta salva la facoltà degli interessati di presentare una nuova domanda o denuncia di inizio dell'attività conforme alle disposizioni della presente legge. 

Art. 38 (Abrogazioni)
1. Gli articoli 9 e 10 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 (Disposizioni regionali per l'attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di mutamento di destinazione d'uso degli immobili) sono abrogati. 

Art. 39 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione toscana. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella l.r. 52/1999, come modificata da ultimo dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 13. 

Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2003

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29 luglio 2003
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