Regione Basilicata. Legge Regionale n. 17 del 13.05.2003
"Modifica del comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 28 del 6 luglio 1978".
(B.U.R. Basilicata n. 35 del 16.05.2003)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Articolo 1
1. Il comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 28 del 6.7.1978 č sostituito dal seguente:
"2. Le concessioni edilizie, relative alla realizzazione di una nuova costruzione o impianto, ovvero all'ammodernamento o all'ampliamento di costruzioni o di impianti esistenti destinati ad attivitą industriali e artigianali ubicate nelle aree di sviluppo industriale, in quelle dei Piani per Insediamenti Produttivi o della Programmazione Negoziata, il cui costo infrastrutturale o non sia stato sostenuto in alcun modo dal comune o dai comuni in cui l'area ricade, sono rilasciate in esenzione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione; il medesimo regime si applica alle imprese che forniscono servizi elencati nell'allegato 2 della circolare MICA n.900315 del 14 luglio 2000".
Articolo 2
La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 13 maggio 2003
BUBBICO