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Modalita' di
contribuzione nel settore dell'edilizia.
(Pubblicato su G.U. - Serie Generale n. 78 del 3-4-2002)
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Visto l'art. 29, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che stabilisce che
i datori di
lavoro esercenti attivita' edile sono tenuti a versare la
contribuzione previdenziale ed
assistenziale sull'imponibile
determinato dalle ore
previste dai contratti collettivi nazionali,
con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;
Visto il successivo
comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle
di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
dovute all'Istituto nazionale della previdenza
sociale ed all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con
orario di lavoro di 40 ore
settimanali, si applica
fino al 31 dicembre 1996 una riduzione
del 9,50 per cento;
Visto il comma 5 dell'art. 29,
cosi' come modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n.
144, che prevede che sino al 31 dicembre
2001 il Governo
proceda ad una verifica degli effetti delle disposizioni di cui al
predetto comma 2, al fine di valutare la possibilita' che con decreto
del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia confermata o rideterminata per l'anno di
riferimento la riduzione contributiva medesima;
Visto il decreto
ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 42
del 20 febbraio 1997, con il
quale la riduzione prevista dal
comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto
1995, n. 341, e' stata
confermata ed elevata alla misura dell'11,50
per cento per
il periodo 1 gennaio 1997- 31 dicembre 1998;
Visto il decreto
ministeriale 17 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2000, con
il quale la predetta riduzione e' stata confermata,
per l'anno 2000, nella misura dell'11,50 per cento;
Tenuto conto della
rilevazione elaborata sull'andamento delle contribuzioni
nel settore edile
nel periodo di applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n.
341, dalla cui analisi dei dati si rileva, rispetto al periodo precedente, un
aumento pro-capite del numero medio di giornate retribuite, con un conseguente incremento
del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva
nella misura dell'11,50 per cento;
Ritenuto pertanto di
confermare la riduzione di cui al comma 2 dell'art. 29
della legge 8 agosto
1995, n. 341,
nella misura dell'11,50 per
cento gia' stabilita dal citato decreto ministeriale 17 agosto 2000;
Decreta:
La riduzione prevista
dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, e' confermata, per
l'anno 2001, nella misura dell'11,50 per cento.
Il
presente decreto sara' pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2002
Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 22
marzo 2002
Ufficio
di controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 205