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AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

 

Deliberazione 6 giugno 2001, n. 236

 

Clausole in materia di progettazioni e relativa responsabilità a carico delle imprese. (Deliberazione n. 236) (G.U. n. 257, 5 novembre 2001, Serie Generale)

 

 

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici appresso riportata;

Considerato in fatto.

L'A.G.I. Associazione imprese generali, ha inviato una segnalazione relativa alla prassi, seguita da alcune stazioni appaltanti, di imporre, ai fini della partecipazione alle gare, la sottoscrizione di clausole di "incerta portata" aventi ad oggetto l'attestazione di completezza ed eseguibilità della progettazione relativa ai lavori da eseguire, nel particolare l'A.G.I. si riferisce a dichiarazioni contenenti l'affermazione di aver eseguito uno studio approfondito del progetto riguardante l'appalto e "che esso ha valore di progetto esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed è adeguato e sufficiente ai fini della definizione dei dettagli costruttivi, progetto di cantiere", deve essere dichiarato inoltre che "l'opera può essere realizzata al prezzo offerto".
Considerato in diritto.

L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, prevede, al comma 2, che "l'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso offerto".
Alla luce di tale norma risulta evidente che, come affermato con determinazione n. 4/2001, in data 31 gennaio 2001, tutta l'attività progettuale rientra di norma nei compiti e nelle attribuzioni della stazione appaltante, pur restando consentito all'appaltatore, in virtù del principio civilistico della diligenza professionale, della natura imprenditoriale del soggetto esecutore, del possesso di significativi requisiti di qualificazione, interloquire con la stessa S.A., "ma nel rispetto delle previsioni del progetto esecutivo come documento compiutamente definito dall'amministrazione e da essa approvato, e che, ordinariamente, le imprese conoscono in sede di gara".
Ove poi si consideri quanto pure affermato nella stessa determinazione n. 4/2001, sopra citata relativamente alla "cantierizzazione" e cioè che la stessa non può certamente consistere nel completamento del progetto esecutivo, ma deve intendersi come la produzione di quella documentazione elaborata per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi (cioè l'attività dell'impresa che ha piena competenza nel determinare l'organizzazione dei lavori), ne consegue necessariamente che, qualora il progetto si dovesse rivelare effettivamente inadeguato in fase esecutiva, sarà lo stesso committente che dovrà procedere alle relative modifiche.

Quanto sopra premesso non può che ribadirsi quanto affermato nella ripetuta determinazione n. 4/2001 e cioè che "non risulta oggi ammissibile prevedere a carico dell'impresa la possibile modifica del progetto ovvero l'assunzione della piena responsabilità tecnica dell'esecuzione quale che sia la effettiva esecutività del progetto", con la conseguenza che qualunque clausola riguardante dichiarazioni richieste per la partecipazione a gare, il cui contenuto esuli da quanto previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, risulta "tamquam non esset", non risultando peraltro legittima l'eventuale esclusione dalla procedura di gara per la mancata produzione di tali dichiarazioni, va da sé che l'appaltatore risulta comunque responsabile (a titolo extracontrattuale e precontrattuale) dei propri comportamenti in mala fede, anche se concretizzatisi in omissioni e reticenze o in assunzioni di responsabilità, superficialmente o dolosamente affermate con la riserva mentale di non rispettare l'impegno assunto.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

Delibera:

 

[Articolo unico]

Qualunque previsione che sposti sull'impresa appaltatrice l'assunzione di responsabilità circa la corretta redazione del progetto esecutivo, laddove la predisposizione di esso spetti al committente, costituisce clausola "tamquam non esset", fermo restando che l'appaltatore resta comunque responsabile (a titolo extracontrattuale o precontrattuale) dei propri comportamenti in mala fede, anche se concretizzatesi in omissioni e reticenze o in assunzioni di responsabiltà, superficialmente o dolosamente affermate con la riserva mentale di non rispettare l'impegno assunto.

Risulta illegittima l'esclusione dalla procedura di gara per la mancata produzione di dichiarazioni richieste nel senso sopra indicato.

Manda all'Ufficio affari giuridici perché comunichi la presente deliberazione al soggetto istante.