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AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Deliberazione
6 giugno 2001, n. 236
Clausole in materia di
progettazioni e relativa responsabilità a carico delle imprese. (Deliberazione
n. 236)
(G.U. n. 257, 5 novembre 2001, Serie Generale)
IL CONSIGLIO
Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici
appresso riportata;
Considerato in fatto.
L'A.G.I. Associazione imprese generali, ha
inviato una segnalazione relativa alla prassi, seguita da alcune stazioni appaltanti,
di imporre, ai fini della partecipazione alle gare, la sottoscrizione di
clausole di "incerta portata" aventi ad oggetto l'attestazione di
completezza ed eseguibilità della progettazione relativa ai lavori da eseguire,
nel particolare l'A.G.I. si riferisce a dichiarazioni contenenti l'affermazione
di aver eseguito uno studio approfondito del progetto riguardante l'appalto e
"che esso ha valore di progetto esecutivo ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia ed è adeguato e sufficiente ai fini della definizione
dei dettagli costruttivi, progetto di cantiere", deve essere dichiarato
inoltre che "l'opera può essere realizzata al prezzo offerto".
Considerato in diritto.
L'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, prevede, al comma 2, che "l'offerta da presentare
per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è
accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere
esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi
recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto".
Alla luce di tale norma risulta evidente che, come affermato con determinazione
n. 4/2001, in data 31 gennaio 2001, tutta l'attività progettuale rientra di
norma nei compiti e nelle attribuzioni della stazione appaltante, pur restando
consentito all'appaltatore, in virtù del principio civilistico della diligenza
professionale, della natura imprenditoriale del soggetto esecutore, del
possesso di significativi requisiti di qualificazione, interloquire con la
stessa S.A., "ma nel rispetto delle previsioni del progetto esecutivo come
documento compiutamente definito dall'amministrazione e da essa approvato, e
che, ordinariamente, le imprese conoscono in sede di gara".
Ove poi si consideri quanto pure affermato nella stessa determinazione n.
4/2001, sopra citata relativamente alla "cantierizzazione" e cioè che
la stessa non può certamente consistere nel completamento del progetto
esecutivo, ma deve intendersi come la produzione di quella documentazione
elaborata per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in
istruzioni e piani operativi (cioè l'attività dell'impresa che ha piena
competenza nel determinare l'organizzazione dei lavori), ne consegue
necessariamente che, qualora il progetto si dovesse rivelare effettivamente
inadeguato in fase esecutiva, sarà lo stesso committente che dovrà procedere
alle relative modifiche.
Quanto sopra premesso non può che ribadirsi
quanto affermato nella ripetuta determinazione n. 4/2001 e cioè che "non
risulta oggi ammissibile prevedere a carico dell'impresa la possibile modifica
del progetto ovvero l'assunzione della piena responsabilità tecnica
dell'esecuzione quale che sia la effettiva esecutività del progetto", con
la conseguenza che qualunque clausola riguardante dichiarazioni richieste per
la partecipazione a gare, il cui contenuto esuli da quanto previsto dall'art.
71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, risulta
"tamquam non esset", non risultando peraltro legittima l'eventuale
esclusione dalla procedura di gara per la mancata produzione di tali
dichiarazioni, va da sé che l'appaltatore risulta comunque responsabile (a
titolo extracontrattuale e precontrattuale) dei propri comportamenti in mala
fede, anche se concretizzatisi in omissioni e reticenze o in assunzioni di
responsabilità, superficialmente o dolosamente affermate con la riserva mentale
di non rispettare l'impegno assunto.
In base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio
Delibera:
[Articolo unico]
Qualunque previsione che sposti sull'impresa
appaltatrice l'assunzione di responsabilità circa la corretta redazione del
progetto esecutivo, laddove la predisposizione di esso spetti al committente,
costituisce clausola "tamquam non esset", fermo restando che
l'appaltatore resta comunque responsabile (a titolo extracontrattuale o
precontrattuale) dei propri comportamenti in mala fede, anche se
concretizzatesi in omissioni e reticenze o in assunzioni di responsabiltà,
superficialmente o dolosamente affermate con la riserva mentale di non
rispettare l'impegno assunto.
Risulta illegittima l'esclusione dalla procedura
di gara per la mancata produzione di dichiarazioni richieste nel senso sopra
indicato.
Manda all'Ufficio affari giuridici perché
comunichi la presente deliberazione al soggetto istante.