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Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 - S.O. n. 239)
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1,
comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n.
112-quinquies;
Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14, 46, 47, 48,
51 e 52;
Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative
in materia di edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di edilizia;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo 2001;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati e
decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della
competente commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
24 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i
lavori pubblici e per i beni e le attivita'culturali;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1 (L)
Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le
disposizioni per la disciplina dell'attivita' edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e
ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.
3. Sono fatte salve altresi' le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione,
in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di
impianti produttivi.
Art. 2 (L)
Competenze delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in materia
edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale
desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano la propria potesta' legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti
degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei
principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle
regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi
medesimi.
4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attivita'
edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate
nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti,
delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni
vigenti alla data della sua entrata in vigore.
Art. 3 (L)
Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi
edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente(*), fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e
urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo
restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e
di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture
di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti per attivita' produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la
definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante
"Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia", pubblicato nella G.U.
n. 16 del 21.1.2003
Art. 4 (L)
Regolamenti edilizi comunali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
deve contenere la disciplina delle modalita' costruttive, con particolare
riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di
sicurezza e vivibilita' degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011, nel regolamento di cui al comma 1, ai
fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli
edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unita' abitativa, compatibilmente
con la realizzabilita' tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di
estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione
energetica minima e' di 5 kW. (*)
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il
regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo
consultivo.
(*) N.d.R.: Comma aggiunto
dall'art. 1, c. 350 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007); così modificato
dalla L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e, successivamente, dalla Legge 26
febbraio 2010, n. 25 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative), pubblicato nella GU n. 48 del 27-2-2010 - Suppl. Ordinario n.39.
Art. 5 (R)
Sportello unico per l'edilizia(*)
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220,
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle
strutture ai sensi del Capo V, titolo II del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di
uffici o organi gia' esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello
unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato,
l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi
in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di
denuncia di inizio attivita'.
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle domande per il
rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attivita' edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilita', nonche' dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per
gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi
normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in
via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento
delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande
presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili
informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai
documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle
norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilita', nonche'
delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio
oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti
connessi all'applicazione della parte seconda del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di
agibilita', l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non
siano stati gia' allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una
autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque
denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel
novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della
regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di
salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari,
di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di
costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in
prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su terreni
confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55
del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi
su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso
manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si
procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al
piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita'
edilizia nella laguna veneta, nonche' nel territorio dei centri storici di
Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita' competente in tema di assetti e vincoli
idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali ed
aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 13 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 6 (L)
Attivita' edilizia libera. (*)
1. Salvo piu' restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e
comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non
comportino aumento del numero
delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti
che alterino la sagoma
dell'edificio;
d) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e
che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita'
agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e
ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro
un termine non superiore a novanta giorni;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali
allo svolgimento dell'attivita' agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di
sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo
esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo
A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici.
2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi
per le attivita' di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, e'
rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attivita', il
termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e'
ridotto a trenta giorni.
3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i)
e l), l'interessato, anche per via telematica, comunica all'amministrazione
comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle
normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera
b), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la
realizzazione dei lavori.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
(*) N.d.R.: Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.L. 25 marzo 2010, n. 25, pubblicato nella G.U. n. 74 del 26.3.2010.
Art. 7 (L)
Attivita' edilizia delle pubbliche amministrazioni
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione
integrata e coordinata di una pluralita' di amministrazioni pubbliche allorche'
l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune
interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque
insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale,
da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari
di servizi pubblici, previo accertamento di conformita' con le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla
giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554.
Art. 8 (L)
Attivita' edilizia dei privati su aree demaniali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali
e' disciplinata dalle norme del presente testo unico.
Art. 9 (L)
Attivita' edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
(legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n. 457 del 1978, art. 27,
ultimo comma)
1. Salvi i piu' restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto
delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni
sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma
dell'articolo 3 che riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione
nel limite della densita' massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro;
in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non puo'
comunque superare un decimo dell'area di proprieta'.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici
attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per
l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono
consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3
del presente testo unico che riguardino singole unita' immobiliari o parti di
esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno
o piu' edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti, purche' il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a
favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente
alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di
locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione
di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.
Art. 10 (L)
Interventi subordinati a permesso di costruire
(legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma
4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e (*) che comportino
aumento di unita' immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti
o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a
permesso di costruire o a denuncia di inizio attivita'.
3. Le regioni possono altresi' individuare con legge ulteriori interventi che,
in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono
sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle
disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.
(*) N.d.R.:
Comma così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia", pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2003
Art. 11 (L)
Caratteristiche del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre
1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 37, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il permesso di costruire e' rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi
abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire e' trasferibile, insieme all'immobile, ai successori
o aventi causa. Esso non incide sulla titolarita' della proprieta' o di altri
diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E'
irrevocabile ed e' oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti
dei terzi.
Art. 12 (L)
Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del
1942; articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
1. Il permesso di costruire e' rilasciato in conformita' alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire e' comunque subordinato alla esistenza delle opere
di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione
delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di
procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di
costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, e' sospesa ogni
determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha
efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico,
ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato
sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla
conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta
regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, puo'
ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio che siano tali da compromettere o rendere piu' onerosa
l'attuazione degli strumenti urbanistici.
Art. 13 (L)
Competenza al rilascio del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art.
41-quater)
1. Il permesso di costruire e' rilasciato dal dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli
strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo
21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i
termini stabiliti.
Art. 14 (L)
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16
della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42,
comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali e'
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita'
edilizia. 2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli
interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, puo'
riguardare esclusivamente i limiti di densita' edilizia, di altezza e di
distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444.
Art. 15 (R)
Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942,
n. 1150, art. 31, comma 11)
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno dal
rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere
completata non puo' superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i
termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti estranei alla volonta' del titolare del permesso. Decorsi tali
termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che,
anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga puo' essere
accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della
mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine
stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da
eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresi', ove
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i lavori siano gia' iniziati e vengano completati entro
il termine di tre anni dalla data di inizio.
Art. 16 (L) (6) (8)
Contributo per il rilascio del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5;
11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art.
7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre
1998, n. 448, art. 61, comma 2)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di
costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonche' al costo di costruzione, secondo le
modalita' indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e' corrisposta
al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della
quota dovuta, il titolare del permesso puo' obbligarsi a realizzare direttamente
le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,(*) con le
modalita' e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle
opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto
del rilascio, e' corrisposta in corso d'opera,
con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni
dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e' stabilita
con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che
la regione definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione
dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi
regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della
regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in
via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, in conformita' alle relative disposizioni
regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi:
strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica,
rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione,
spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7
rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di
telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni.(**)
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti
interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonche' strutture e
complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere,
delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di
quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e
sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni
e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree
inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e' determinato periodicamente
dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia
agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo
comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso
provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche
superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto
costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi
intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato annualmente, ed
autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente
al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per
cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e
della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione e'
determinato in relazione al costo degli interventi stessi, cosi' come
individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso
di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio
esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di deliberare che i
costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le
nuove costruzioni ai sensi del comma 6.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2003
(**)
N.d.R.: Comma aggiunto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
pubblicata nella G.U. n. 181 del 3.8.2002, S.O. n. 158/L
Art. 17 (L)
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94;
legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26,
comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici
esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire e' ridotto alla sola
quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni,
a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e
canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista
dall'articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione e' pari a quanto
stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purche'
sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non e' dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le
residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della
legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non
superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonche' per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti
emanati a seguito di pubbliche calamita';
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello Stato il
contributo di costruzione e' commisurato alla incidenza delle sole opere di
urbanizzazione.
Art. 18 (L)
Convenzione-tipo
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art.
23, comma 6)
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di
edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una
convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche' i parametri,
definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono
uniformarsi le convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine
essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo
delle aree, cosi' come definito dal comma successivo, della costruzione e delle
opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto
dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validita' della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a
20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo
delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del
costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16.
3. Il titolare del permesso puo' chiedere che il costo delle aree, ai fini della
convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di
trasferimenti di proprieta' avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della
convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni
ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con
frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei
costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni
di locazione e' nulla per la parte eccedente.
Art. 19 (L)
Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad
attivita' industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla
prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla
incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e
allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie
alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La
incidenza di tali opere e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale in
base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4,
lettere a) e b) dell'articolo 16, nonche' in relazione ai tipi di attivita'
produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad
attivita' turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi
comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di
urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonche' una quota non
superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in
relazione ai diversi tipi di attivita', con deliberazione del consiglio
comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti,
nonche' di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque
modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo
di costruzione e' dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta
variazione.
Art. 20 (R)
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei
soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello
unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione,
dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne
ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonche'
da un'autocertificazione circa la conformita' del progetto alle norme
igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di
edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformita' non
comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo
del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge
secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del
procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico,
i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonche' i pareri di cui all'articolo
5, comma 3, sempre che gli stessi non siano gia' stati allegati alla domanda dal
richiedente e, valutata la conformita' del progetto alla normativa vigente,
formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione,
con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio
del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta
entitarispetto al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui al
comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si
pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di
adesione, e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici
giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito,
il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella
disponibilita' dell'amministrazione o che questa non possa acquisire
autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia
necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre
amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali,
si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare
all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio,
entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della
conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli
estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con piu' di
100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente complessi secondo la
motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,
sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al
procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui
all'articolo 14.
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda. (*)
(*) N.d.R.:
Comma aggiunto dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia", pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2003
Art. 21 (R)
Intervento sostitutivo regionale
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del
provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di
costruire, l'interessato puo', con atto notificato o trasmesso in piego
raccomandato con avviso di ricevimento, richiedereallo sportello unico che il
dirigente o il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci
entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data
notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque
ferma la facolta' di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto
formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato puo'
inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il
quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che
provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche
quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato
il silenzio-rifiuto.
Art. 22 (L) (*)
Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita'
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in
part. articoli 34 ss, e 149)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli interventi non
riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano
conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e
della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' le
varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali
prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di
vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato
di agibilita', tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte integrante
del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale
e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante
denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora
siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale
in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in
vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione
deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza
si prescinde dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga
accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata
l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque,
ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione
ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri
interventi soggetti a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli di cui al
comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri
per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e'
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti
dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela
rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio di
permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e
2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo
16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la
violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed e' soggetta all'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 37.
(*) N.d.R.:
Articolo così sostituito dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia", pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2003
Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (*)
Disciplina della denuncia di inizio attivita'
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la
denuncia di inizio attivita', almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio
dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una
dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni
elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed
ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e
di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione dell'impresa
cui si intende affidare i lavori ed e' sottoposta al termine massimo di
efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia. L'interessato e' comunque
tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione
comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva
di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole
del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di
trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di
esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio
attivita' da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di
quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il
termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle
condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del
professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza.
E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita',
con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un
certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attivita'. Contestualmente presenta ricevuta
dell'avvenuta presentazione della variazione catastale con seguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni
del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'articolo 37, comma 5.(**)
(*) N.d.R.:
Articolo così sostituito dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia", pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2003
(**) N.d.R.: Periodi aggiunti dall'art. 1 comma 558 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella G.U. n. 306 del 31.12.2004, S.O. n. 192/L.
Art. 24 (L)
Certificato di agibilita'
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come
modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilita' attesta la sussistenza delle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli
impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente.
2. Il certificato di agibilita' viene rilasciato dal dirigente o dal
responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti
interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di
cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del
permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio
attivita', o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il
rilascio del certificato di agibilita'. La mancata presentazione della domanda
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464
euro (*).
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita' deve essere
allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto,
redatta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
(*) N.d.R.:
Comma così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 25 (R) (4)
Procedimento di rilascio del certificato di agibilita' (decreto del Presidente
della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086,
articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, e' tenuto a
presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di
agibilita', corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso
richiedente il certificato di agibilita', che lo sportello unico provvede a
trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilita' di conformita' dell'opera rispetto al progetto approvato, nonche' in
ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrita' degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformita' degli
impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui
agli articoli 113 e 127, nonche' all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora
certificazione di conformita' degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126
del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla
ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale
ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilita' verificata la
seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo
62, attestante la conformita' delle opere eseguite nelle zone sismiche alle
disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente in
materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche di cui
all'articolo 77, nonche' all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilita' si intende
attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui
all'articolo 5(*), comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il
termine per la formazione del silenzio assenso e' di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda,
esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia gia'
nella disponibilita' dell'amministrazione o che non possa essere acquisita
autonomamente.
In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.
(*) N.d.R.:
Comma così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 26 (L)
Dichiarazione di inagibilita'
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)
1. Il rilascio del certificato di agibilita' non impedisce l'esercizio del
potere di dichiarazione di inagibilita' di un edificio o di parte di esso ai
sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Art. 27 (L)
Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita,
anche secondo le modalita' stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente,
la vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia nel territorio comunale per
assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate nei
titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di
opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o
da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilita', o
destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' in tutti i casi di difformita' dalle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede
alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di
aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,
o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonche'
delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente
provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa
comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente
intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le
opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente
importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonche' per le opere
abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilita'
assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della
regione, del comune o delle altre autorita' preposte alla tutela, ovvero decorso
il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla
demolizione, anche avvalendosi delle modalita' operative di cui ai commi 55 e 56
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.(*)
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia
constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei
cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' di cui al comma
1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione
dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui
ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni
dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del
sindaco, puo' procedere al sequestro del cantiere(**).
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono
realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia
apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta
violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorita'
giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente
ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarita' delle
opere e dispone gli atti conseguenti.
(*) N.d.R. Comma così modificato dall'art. 32 del D.L. 269/2003, pubblicato nella G.U. n. 229 del 2.10.2003, S.O. n. 157/L, convertito con L.326/2003, pubblicata in G.U. n. 274 del 25.11.2003, S.O. n. 181/L
(**) N.d.R: Periodo aggiunto dall'art. 2, c. 341 L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008), pubblicata nella G.U. n. 300 del 28.12.2007, S.O. n. 285/L
Art. 28 (L) (4)
Vigilanza su opere di amministrazioni statali(*)
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, articoli 107 e 109)
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le
ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente
della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato
articolo 27.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 29 (L)
Responsabilita' del titolare del permesso di costruire, del committente, del
costruttore e del direttore dei lavori, nonche' anche del progettista per le
opere subordinate a denuncia di inizio attivita'
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n.146,
art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono
responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo,
della conformita' delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di
piano nonche', unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle
modalita' esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresi', tenuti al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione
in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che
dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non e' responsabile qualora abbia contestato agli
altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con
esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della
violazione stessa. Nei casi di totale difformita' o di variazione essenziale
rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre
rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In
caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di
appartenenza la violazione in cui e' incorso il direttore dei lavori, che e'
passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attivita',
il progettista assume la qualita' di persona esercente un servizio di pubblica
necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di
dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1,
l'amministrazione ne da' comunicazione al competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Art. 30 (L)
(*)
Lottizzazione abusiva
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
art. 107 e 109)
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono
iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni
stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la
prescritta autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in
lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla
natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il
numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in
rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la
destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad
oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati ne'
trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia
allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici
censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la superficie complessiva
dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso
conserva validita' per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni
degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto,
esso puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonche' la
destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o
adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati
certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione
di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle
parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale
sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti
le aree interessate al giorno in cui e' stato stipulato l'atto da confermare o
contenente la dichiarazione omessa.(**)
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati
dall'agenzia del territorio se non e' allegata copia del tipo dal quale risulti,
per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato
presso il comune.
[6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto
il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di
terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere,
entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro
ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del
comune ove é sito l'immobile](***)
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo
edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai
proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo
29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata
interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle
opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri
immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di
cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio
disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio
deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le
disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il
provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati,
ne' in forma pubblica ne' in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo
stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta
inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai
frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985,
e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra
coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonche' agli atti
costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di
servitu'.
(*) N.d.R.: articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2003
(**) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 12 della L. n. 246/2005
(***) N.d.R.: Comma abrogato dal d.P.R. 9 novembre 2005, n. 304
Art. 31 (L)(*)
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o
con variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n.
146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformita' dal permesso di costruire
quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente
diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da
quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre
i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o
parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata
l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformita' dal
medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo
32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la
demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto,
ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e
l'area di sedime, nonche' quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita
non puo' comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine
di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per
l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che
deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita e' demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile
del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che
con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi
pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici
o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a
leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilita', l'acquisizione
gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica
di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza
sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione
delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei
responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione
si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione
nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati
abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati
anzidetti all'autorita' giudiziaria competente, al presidente della giunta
regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di
constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del
medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta
giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale
comunicazione alla competente autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio
dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza
di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle
opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.
(*) N.d.R.: articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2003
Art. 32 (L)
Determinazione delle variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni
stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto
conto che l'essenzialita' ricorre esclusivamente quando si verifica una o piu'
delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards
previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare
in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato
ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non
attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono
sulla entita' delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla
distribuzione interna delle singole unita' abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo
storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale,
nonche' su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e
regionali, sono considerati in totale difformita' dal permesso, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi
immobili sono considerati variazioni essenziali.
Art. 33 (L) (4) (8)
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in
totale difformita'
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformita' da esso,
sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni
degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal
dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria
ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del comune e a
spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale,
il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio
dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle
opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base
ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento
all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato
alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di
costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della
legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla
categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima
legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la
sanzione e' pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile,
determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a
vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e
spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalita' diretti a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria
da 516 euro a 5164 euro(*).
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati,
compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione
competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro
novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede
autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma
8.
6. E' comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza di denuncia di inizio attivita' o in totale difformita'
dalla stessa.(*)
(*) N.d.R.: Articolo così
rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del 13.11.2001
(**) N.d.R.: Comma aggiunto dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante
"Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia", pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2003
Art. 34 (L)
Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di costruire
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformita' dal permesso di
costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso
entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del
responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura
del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della parte
eseguita in conformita', il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una
sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27
luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformita' dal
permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad
usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformita' dalla denuncia di inizio attivita'. (*)
(*) N.d.R.: Comma aggiunto dal D.
Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", pubblicato
nella G.U. n. 16 del 21.1.2003
Art. 35 (L)
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di enti
pubblici
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n.
152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da
quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di
costruire, ovvero in totale o parziale difformita' dal medesimo, su suoli del
demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al
responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi,
dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile
dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici
territoriali, nonche' quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa
vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di
denuncia di inizio attivita', ovvero in totale o parziale difformita' dalla
stessa.(*)
(*) N.d.R.: Comma aggiunto dal D.
Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", pubblicato
nella G.U. n. 16 del 21.1.2003
Art. 36 (L) (8)
Accertamento di conformita'
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in
difformita' da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attivita' nelle
ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformita' da essa,(*) fino
alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34,
comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono
ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria e' subordinato al pagamento, a titolo
di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di
gratuita' a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformita', l'oblazione e'
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro
sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
(*) N.d.R.: Comma così integrato
dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia",
pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2003
Art. 37 (L) (4) (8)
Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla denuncia di inizio
attivita' e accertamento di conformita'
(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n.
47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e
2,(*) in assenza della o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita'
comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque
in misura non inferiore a 516 euro(**) .
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attivita'
consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla
lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a
leggi statali e regionali, nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorita'
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre
misure e sanzioni previste da norme vigenti, puo' ordinare la restituzione in
pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516
a 10329 euro.(**)
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non
vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
richiede al Ministero per i beni e le attivita' culturali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni
dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede
autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da
516 a 10329 euro(**) di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al
momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il
proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento
versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro(**),
stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore
dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di
inizio di attivita' spontaneamente effettuata quando l'intervento e' in corso di
esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516
euro(**).
6. La mancata denuncia di inizio dell'attivita' non comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano
i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di
conformita' di cui all'articolo 36.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2003
(**) N.d.R.: Comma così
rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del 13.11.2001
Art. 38 (L)
Interventi eseguiti in base a permesso annullato
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, articoli 107 e 109)
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile,
in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure
amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore
venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del
territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e
l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia e' notificata
all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene
definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i
medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento
dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.(*)
(*) N.d.R.: Comma aggiunto dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2003
Art. 39 (L)
Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge
6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 8, art. 1)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti
comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere
annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento e' emesso entro diciotto mesi
dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed e' preceduto dalla
contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario
della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare
controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione puo' ordinare la
sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale
giudiziario, nelle forme e con le modalita' previste dal codice di procedura
civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di
sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione,
non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve
essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti
al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati
relativi agli immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni
degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto
con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del
termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita'.(*)
(*) N.d.R.: Comma aggiunto dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2003
Art. 40 (L) (8)
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge
6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in
contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della
normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i
termini stabiliti, la regione puo' disporre la sospensione o la demolizione
delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione e' adottato entro cinque
anni dalla dichiarazione di agibilita' dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione e' notificato al titolare
del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al
direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento e' comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non puo' avere una durata superiore a tre mesi dalla data
della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le
ragioni della difformita', ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in
pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in
pristino o la demolizione delle opere e' assegnato un termine entro il quale il
responsabile dell'abuso e' tenuto a procedere, a proprie spese e senza
pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso.
Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei
lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di
denuncia di inizio attivita' o in contrasto con questa o con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al
momento della scadenza del termine di 30 giorni alla presentazione della
denuncia di inizio attivita'.(*)
(*) N.d.R.: Comma aggiunto dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2003
Art. 41 (L) (*)
Demolizione di opere abusive
1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il
responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non
sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine
previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei
procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo
31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla
tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli
elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale
occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di
consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione
dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al
comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento
della titolarita' dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta
acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione
delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumita', e' disposta
dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne
sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il
prefetto puo' anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere
pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla
base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
(*) N.d.R.:
Articolo così sostituito dall'art. 32 del D.L. 269/2003, pubblicato nella G.U.
n. 229 del 2.10.2003, S.O. n. 157/L, convertito con L.326/2003, pubblicata in
G.U. n. 274 del 25.11.2003, S.O. n. 181/L
Art. 42 (L)
Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione (legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento
del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel
presente articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione
di cui all'articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il
versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; (*)
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni; (*)
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni.(*)
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si
applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune
provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti
dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di
cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel
comma 2.
(*) N.d.R.:
Lettera così sostituita dall'art. 27 della L. 28 dicembre 2001, n. 448,
pubblicata nella G.U. n. 301 del 29.12.2001, S.O. n. 285
Art. 43 (L)
Riscossione
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I
del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di
riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.
Art. 44 (L)
Sanzioni penali(*) (**)
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n.
298)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalita' esecutive previste dal presente titolo, in quanto
applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal
permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di
esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza del permesso o di
prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso
di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo
comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi
edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in
assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e' stata
lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati
e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono
acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio
e' avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per la immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio
attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale
difformita' dalla stessa.(***)
(*) N.d.R.: Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono state incrementate per effetto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, pubblicato nella G.U. n. 229 del 2.10.2003, S.O. n. 157/L, convertito con L.326/2003, pubblicata in G.U. n. 274 del 25.11.2003, S.O. n. 181/L
(**) N.d.R.: Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del 13.11.2001
(***) N.d.R.:
Comma aggiunto dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia", pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2003
Art. 45 (L)
Norme relative all'azione penale
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finche' non
siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui
all'articolo 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in
sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal
presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il
terzo mese dalla presentazione del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
Art. 46 (L) (8)
Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia
iniziata dopo il 17 marzo 1985
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n.
146, art. 8)
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per
oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione e' iniziata dopo il
17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non
risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di
costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli
atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di
servitu'.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una
sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli
atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento
della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di cui al comma 1 non
pregiudica i diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in base ad un atto
iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a
far accertare la nullita' degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla
insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono
stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti
mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che
contenga la menzione omessa.
5. Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti
da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario,
qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del
permesso di costruire in sanatoria, dovra' presentare domanda di permesso in
sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla
autorita' giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi
della stessa.(*)
(*) N.d.R.:
Comma aggiunto dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia", pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2003
Art. 47 (L) (*)
Sanzioni a carico dei notai
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti
dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo
28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30,
sono esonerati da responsabilita' inerente al trasferimento o alla divisione dei
terreni; [l'osservanza della formalità prevista dal comma 6 dello stesso
articolo 30 tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice
di procedura penale](*)
(*) N.d.R.: Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del 13.11.2001
(**) N.d.R.: Periodo soppresso dal d.P.R. 9 novembre 2005, n. 304
Art. 48 (L) (*)
Aziende erogatrici di servizi pubblici
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)
1. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le
loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonche'
ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali
non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17
marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di
costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria,
ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del
pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi
dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo
35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di
tali dichiarazioni e' nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia
imputabile la stipulazione del contratto stesso, e' soggetto ad una sanzione
pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che gia' usufruiscono di un
servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma,
puo' essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il
servizio, dalla quale risulti che l'opera gia' usufruisce di un pubblico
servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli
estremi della licenza edilizia puo' essere prodotta una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
attestante che l'opera e' stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977.
Tale dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso contratto,
ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio
attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della
stessa.(**)
(( 3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante vigilanza sull'attivita'
edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai
funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di
somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove e' ubicato l'immobile
le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con
indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli
altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria
presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a
titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna
violazione, la sanzione pecuniaria da curo 10.000 ad euro 50.000 nei confronti
delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da
euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice
cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.(***)
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
(**) N.d.R.: Comma aggiunto dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante
"Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia", pubblicato nella G.U. n. 16 del 21.1.2003
(***) N.d.R. Comma aggiunto dall'art. 32 del D.L. 269/2003, pubblicato nella
G.U. n. 229 del 2.10.2003, S.O. n. 157/L, convertito con L.326/2003, pubblicata
in G.U. n. 274 del 25.11.2003, S.O. n. 181/L
Art. 49 (L) (*)
Disposizioni fiscali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi
realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base
di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni
fiscali previste dalle norme vigenti, ne' di contributi o altre provvidenze
dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di
altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola
unita' immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato
rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di
fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di
esecuzione.
2. E' fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria,
entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta del certificato di
agibilita', ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza
comportante la decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in
misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si
prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del
comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente e'
responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 50 (L) (4)
Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni
tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano
agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia
conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente
all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In
mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via
provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione
dell'atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune,
con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di
decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria(*) copia del provvedimento definitivo di
sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia
intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che
la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i fabbricati
costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di
permesso successivamente annullato, si applica la esenzione dall'imposta
comunale sugli immobili(*), qualora ricorrano i requisiti tipologici di
inizio e ultimazione delle opere in virtu' dei quali sarebbe spettata, per il
periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a
condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente(*)
del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma
precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni
anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a
pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale
scadenza, all'ufficio competente(*) copia del provvedimento definitivo di
sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha
ancora ottenuto definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il
pagamento dell'imposta comunale sugli immobili(*) e delle altre imposte
dovute nella misura ordinaria, nonche' degli interessi di mora stabiliti per i
singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere
abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli
effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in
via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da
parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia
autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del
pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza
di cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli
immobili(*) e delle altre imposte eventualmente gia' pagate.
(*) N.d.R.:
Comma così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 51 (L)
Finanziamenti pubblici e sanatoria
(legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamita'
naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati
eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi
e' altresi' esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i
prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
Art. 52 (L)
Tipo di strutture e norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private
debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari
elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale
anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le
norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di
concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e
delle modalita' costruttive e della destinazione dell'opera, nonche' i criteri
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe,
serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti,
fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con
ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi
combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o piu' piani entro e
fuori terra, l'idoneita' di tali sistemi deve essere comprovata da una
dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti
entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 53 (L)
Definizioni
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)
1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un
complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad
una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di
strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime
artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entita'
tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica e' assicurata in
tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
Art. 54 (L)
Sistemi costruttivi
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma, art. 7, primo
comma, art. 8, primo comma)
1. Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o
sistemi combinati dei predetti materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo unico si considerano:
a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli
verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza
superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai)
prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee,
comunque vincolate fra loro ed esternamente.
Art. 55 (L)
Edifici in muratura
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di
solidarieta' fra gli elementi strutturali che le compongono, e di rigidezza
complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 56 (L)
Edifici con struttura a pannelli portanti
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto
comma)
1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo
pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare
giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere
irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli
verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i
controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo
statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85.
3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere
assicurata da armature metalliche.
4. L'idoneita' di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di
sismicita', deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal
presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello
stesso Consiglio.
Art. 57 (L)
Edifici con strutture intelaiate
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del primo comma,
secondo, terzo e quarto comma)
1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti
costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle
intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle
azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le
azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere
efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalita'
specificate dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 58 (L)
Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e
precompresso e di manufatti complessi in metallo
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)
1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato
normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle
funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di
darne preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti(*), con apposita relazione nella quale
debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e
fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a
tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove
eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti
seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui
all'articolo 59.
2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente
contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.
3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in
serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64,
comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere
ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i
calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono
tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e
di montaggio dei loro manufatti.
5. La responsabilita' della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta
produttrice, che e' obbligata a corredare la fornitura con i disegni del
manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.
6. Il progettista delle strutture e' responsabile dell'organico inserimento e
della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle
strutture dell'opera.
(*) N.d.R.:
Comma così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 59 (L) (6)
Laboratori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di
ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze
dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana
spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano
(Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere
metalliche.(*)
2. Il Ministro
per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo,
altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese
quelle geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di
pubblica utilita'.
(*) N.d.R.:
Lettere aggiunte dall'art. 5 della legge 1° agosto 2002, n. 166, pubblicata
nella G.U. n. 181 del 3.8.2002, S.O. n. 158/L
Art. 60 (L)
Emanazione di norme tecniche
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)
1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del
Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme
tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.
Art. 61 (L)
Abitati da consolidare
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)
1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od
intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai
sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione
ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva
autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza
del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente
essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque
dovra' essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Art. 62 (L)
Utilizzazione di edifici
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)
1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e
dei certificati di agibilita' da parte dei comuni e' condizionato all'esibizione
di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti
la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
Art. 63 (L)
Opere pubbliche
1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'articolo 2
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte si applicano
solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del
1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m. 19
aprile 2000 n. 145.
Art. 64 (L)
Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilita'
(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo
comma; art. 3, primo e secondo comma)
1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare
la perfetta stabilita' e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi
pericolo per la pubblica incolumita'.
2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in
base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel
relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli
ordini e collegi professionali.
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico
abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze
stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la responsabilita' diretta della progettazione di tutte le
strutture dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua
competenza, hanno la responsabilita' della rispondenza dell'opera al progetto,
dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualita'
dei materiali impiegati, nonche', per quanto riguarda gli elementi
prefabbricati, della posa in opera.
Art. 65 (R) (*)
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica
(legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)
1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal
costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia
al competente ufficio tecnico regionale.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente,
del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale
risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione,
il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire
l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle
condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualita' e le
dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della
presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione
dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere
di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate,
prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e
con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei
lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice
copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui
all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente
alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi
verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della
presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al
competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente
alla restante documentazione di cui al comma 6.
(*) N.d.R.: Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella
G.U. n. 47 del 25.2.2002
Art. 66 (L)
Documenti in cantiere
(legge n. 1086 del 1971, art. 5)
1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma
1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti
indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e
dal direttore dei lavori, nonche' un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti e' responsabile il
direttore dei lavori. Il direttore dei lavori e' anche tenuto a vistare
periodicamente, ed in particolare nelle fasi piu' importanti dell'esecuzione, il
giornale dei lavori.
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
Collaudo statico
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa
comunque interessare la pubblica incolumita' devono essere sottoposte a collaudo
statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto
all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei
lavori e' tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del
collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di
accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni
di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, e'
fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della
denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello
degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie
il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei
lavori ne da' comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60
giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da
difficolta' tecniche e da complessita' esecutive dell'opera, fatto salvo quanto
previsto da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilita', il certificato di
collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al
committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilita', se prescritte, occorre
presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.
Art. 68 (L) (*)
Controlli
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui
territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il
compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente
testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite
per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni,
aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
(*) N.d.R.: Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del 13.11.2001
Art. 69 (L)
Accertamenti delle violazioni
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)
1. I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti
previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verra' inoltrato all'Autorita'
giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione per i provvedimenti
di cui all'articolo 70.
Art. 70 (L)
Sospensione dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale
redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina,
con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore
dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finche' il dirigente dell'ufficio tecnico
regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti
dal presente capo.
3. Della disposta sospensione e' data comunicazione al dirigente del competente
ufficio comunale perche' ne curi l'osservanza.
Art. 71 (L) (*)
Lavori abusivi
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)
1. Chiunque commette, dirige e, in qualita' di costruttore, esegue le opere
previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64,
commi 2, 3 e 4, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
103 a 1032 euro.
2. E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032
a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale
o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni
dell'articolo 58.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 72 (L) (*)
Omessa denuncia dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)
1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 e'
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 73 (L) (*)
Responsabilita' del direttore dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate
nell'articolo 66 e' punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la
presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata
nell'articolo 65, comma 6.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 74 (L) (*)
Responsabilita' del collaudatore
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)
1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5,
e' punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 75 (L) (*)
Mancanza del certificato di collaudo
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)
1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del
certificato di collaudo e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da 103 a 1032 euro.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 76 (L)
Comunicazione della sentenza
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 8)
1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve
essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in
cui e' divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al
consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto
l'imputato.
Art. 77 (L)
Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle
prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato
ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita',
l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai
piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unita'
immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre livelli fuori terra, di
un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di
gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista
abilitato di conformita' degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del
presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono essere approvati dalla
competente autorita' di tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo
decreto legislativo.
Art. 78 (L) (*)
Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli
edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui
all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503,
nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi all'interno
degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o
in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo
e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre
mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i
portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potesta' di cui al
titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie
spese, servoscala nonche' strutture mobili e facilmente rimovibili e possono
anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere piu'
agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo
comma, del codice civile.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 79 (L)
Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in
deroga ai regolamenti edilizi (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)
1. Le opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle
norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le
chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a piu' fabbricati.
2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873
e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i
fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprieta' o
di uso comune.
Art. 80 (L)
Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)
1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle
competenti autorita' a norma dell'articolo 94, l'esecuzione delle opere edilizie
di cui all'articolo 78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme
antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non e' soggetta
alla autorizzazione di cui all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla
normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.
Art. 81 (L)
Certificazioni
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109)
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale relative alla realizzazione di interventi di cui al
presente capo e' allegato certificato medico in carta libera attestante
l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione
della propria abitazione, nonche' le difficolta' di accesso.
Art. 82 (L) (*)
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e
109)
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al
pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita' e la visitabilita'
di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformita' alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive
modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonche' ai vincoli previsti
da leggi speciali aventi le medesime finalita', qualora le autorizzazioni
previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il
mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorita' competenti alla tutela
del vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di
superamento delle barriere architettoniche puo' essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita
l'approvazione delle predette autorita'.
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai
sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una
dichiarazione di conformita' alla normativa vigente in materia di accessibilita'
e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 e'
subordinato alla verifica della conformita' del progetto compiuta dall'ufficio
tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilita' per le
opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine puo' richiedere al proprietario dell'immobile o
all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di
perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici
o aperti al pubblico e' accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il
rilascio del certificato di agibilita' e' condizionato alla verifica tecnica
della conformita' della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
in difformita' dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilita' e di
eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformita' siano
tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli
accertamenti per l'agibilita' ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo
l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformita' che
siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle
persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro
e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso
da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono
modificati con integrazioni relative all'accessibilita' degli spazi urbani, con
particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate.
9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui
all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del
1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei
regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente
articolo perdono efficacia.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 83 (L)
Opere disciplinate e gradi di sismicita'
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93,
comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)
1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumita', da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3
del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui
all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro
aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di
concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza
unificata.
2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto
con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono
definiti i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei
relativi valori differenziati del grado di sismicita' da prendere a base per la
determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme
tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla
individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo,
alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei
valori attribuiti ai gradi di sismicita', nel rispetto dei criteri generali di
cui al comma 2.
Art. 84 (L)
Contenuto delle norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)
1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83,
da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e
in funzione dei diversi gradi di sismicita', definiscono:
a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado
di sismicita' della zona ed alle larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici
contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del
dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le caratteristiche generali e le proprieta' fisico-meccaniche dei terreni di
fondazione, e cioe' dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondita'
alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai
fini delle deformazioni e della stabilita' dei terreni medesimi, devono essere
esaurientemente accertate.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente
estesi al di fuori del-l'area edificatoria per rilevare tutti i fattori
occorrenti per valutare le condizioni di stabilita' dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entita' degli
accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado
di sismicita'.
Art. 85 (L)
Azioni sismiche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)
1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di
resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti
indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche
verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli
effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o
sperimentale;
b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano
attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non
contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;
c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente
dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non
minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme
tecniche di cui all'articolo 83;
d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli
sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche
orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche
di cui all'articolo 83.
Art. 86 (L)
Verifica delle strutture
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)
1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui
all'articolo 85 e' effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli
elementi resistenti dell'intera struttura.
2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni
degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione
dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
Art. 87 (L)
Verifica delle fondazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)
1. I calcoli di stabilita' del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono
con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze
agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate
come specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 88 (L)
Deroghe
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)
1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui
al precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti,
previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere
favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano
ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute
all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La possibilita' di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico
generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani
particolareggiati.
Art. 89 (L)
Parere sugli strumenti urbanistici
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente
sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del
competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e
particolareggiati prima della delibera di adozione nonche' sulle lottizzazioni
convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini
della verifica della compatibilita' delle rispettive previsioni con le
condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere
deve intendersi reso in senso negativo.
Art. 90 (L) (*)
Sopraelevazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purche' nel
complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in
acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso della struttura sia conforme
alle norme del presente testo unico.
2. L'autorizzazione e' consentita previa certificazione del competente ufficio
tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che e' possibile
realizzare in sopraelevazione e l'idoneita' della struttura esistente a
sopportare il nuovo carico.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 91 (L)
Riparazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)
1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado
di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 92 (L)
Edifici di speciale importanza artistica
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)
1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o
manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico,
storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprieta', restano ferme
le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 93 (R)
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
(legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto
allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio
tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza
del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e
debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile
iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal
direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio
tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per
planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione
tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione
sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione,
nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di
fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso
terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da
documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di
cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice
richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.
Art. 94 (L)
Autorizzazione per l'inizio dei lavori
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio,
nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo
indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori
senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della
regione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene
comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua
competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei
confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, e' ammesso
ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento
definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Art. 95 (L)
Sanzioni penali
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti
interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 e' punito con l'ammenda da L.
400.000 a L. 20.000.000.
Art. 96 (L)
Accertamento delle violazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena
accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano
processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico
della regione.
2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori
accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'autorita'
giudiziaria competente con le sue deduzioni.
Art. 97 (L) (*)
Sospensione dei lavori
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)
1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente
agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato,
notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonche' al direttore o
appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto e' comunicata al dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio
di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove cio' sia
necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la
pronuncia dell'autorita' giudiziaria diviene irrevocabile.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 98 (L)
Procedimento penale
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)
1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la
necessita' di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o piu' consulenti,
scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra
tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o di altre amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del
competente ufficio tecnico della regione, il quale puo' delegare un funzionario
dipendente che sia al corrente dei fatti.
3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione
delle opere o delle parti di esse costruite in difformita' alle norme del
presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83,
ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle
norme stesse, fissando il relativo termine.
Art. 99 (L)
Esecuzione d'ufficio
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui
all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il
competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l'assistenza
della forza pubblica, a spese del condannato.
Art. 100 (L) (*)
Competenza della Regione
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)
1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina,
con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione,
la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle
norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83,
ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 101 (L)
Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)
1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle
precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al
competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui
la sentenza e' divenuta irrevocabile o il decreto e' diventato esecutivo.
Art. 102 (L) (*)
Modalita' per l'esecuzione d'ufficio
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono annualmente
in bilancio una somma non inferiore a 25822 euro.
2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di
demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente
capo, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale in base alla
liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della
regione.
3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con
l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, e' fatta mediante ruoli
esecutivi.
4. Il versamento delle somme stesse e' fatto con imputazione ad apposito
capitolo del bilancio dell'entrata.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 103 (L)
Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1. Nelle localita' di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui
all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri
degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici
regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli
ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale
tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni
sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente
ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresi' accertare se le costruzioni,
le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformita' delle presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici
succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati,
compatibilmente coi detti incarichi.
Art. 104 (L) (*)
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto
legislativo n. 267 del 2000)
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano
iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di
classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata
in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico
della regione.
2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della
denunzia, accerta la conformita' del progetto alle norme tecniche di cui
all'articolo 83 e l'idoneita' della parte gia' legittimamente realizzata a
resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo,
l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni
caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di
classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla
normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto,
l'autorizzazione puo' anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del
costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico
regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i necessari
provvedimenti.
4. La Regione puo', per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire,
ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3.
5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia
possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la
parte gia' realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio
tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto gia'
costruito.
6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si
applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente
testo unico.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 105 (L)
Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali
sia stato gia' concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni
penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si
sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.
Art. 106 (L)
Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle
disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e' assicurata
dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.
Art. 107 (L)
Ambito di applicazione
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)
1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi
agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di
uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
Art. 108 (L)
Soggetti abilitati
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, e' l'art. 22 della legge
30 aprile 1999, n. 136)
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o
associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni,
o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443.
2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al possesso dei
requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone
all'esercizio delle attivita' di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico
che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da
una Societa' organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita' alla normativa
vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i
professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi
elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati
annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Art. 109 (L) (*)
Requisiti tecnico-professionali
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i
seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una universita' statale
o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui all'articolo 110,
comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo
di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore, nel medesimo ramo di attivita' dell'impresa stessa, per un periodo
non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato,
in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle
attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107.
2. E' istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui
al comma 1. Le modalita' per l'accertamento del possesso dei titoli
professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attivita'
produttive.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)
Progettazione degli impianti
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui
ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 e' obbligatoria
la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi
professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 e' obbligatoria al di sopra dei
limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo
119.
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello
unico contestualmente al progetto edilizio.
Art. 111 (R)
Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati
1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo
degli impianti installati il committente e' esonerato dall'obbligo di
presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c),
e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di
volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalita' previste dal comma
2.
2. Il collaudo degli impianti puo' essere effettuato a cura di professionisti
abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed
esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi
ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la
certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore
dei lavori.
3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei
controlli successivi e di applicare, in caso di falsita' delle attestazioni, le
sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 112 (L) (*)
Installazione degli impianti
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte
utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza
dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI), nonche' nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica
vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di
messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilita' o di altri
sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere
adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, saranno fissati i
termini e le modalita' per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 113 (L)
Dichiarazione di conformita'
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al
committente la dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'articolo 112.
Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e
recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati nonche', ove previsto, il
progetto di cui all'articolo 110.
Art. 114 (L)
Responsabilita' del committente o del proprietario
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)
1. Il committente o il proprietario e' tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo
108.
Art. 115 (L)
Certificato di agibilita'
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000,
articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il
certificato di agibilita', dopo aver acquisito anche la dichiarazione di
conformita' o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove
previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Art. 116 (L)
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del
certificato di collaudo, nonche' dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori
concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. Sono altresi' esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi
domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di
cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione
di conformita' di cui all'articolo 113.
Art. 117 (R)
Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformita' o del
certificato di collaudo
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere a), b), c), e),
e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali e' gia'
stato rilasciato il certificato di agibilita', l'impresa installatrice deposita
presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il
progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformita' o il
certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione
di conformita' o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla
sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di
cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilita' con
gli impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, e' possibile
ricorrere alla certificazione di conformita' dei lavori ai progetti approvati di
cui all'articolo 111.
Art. 118 (L)
Verifiche
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformita' degli
impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i
comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti,
nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
119.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla
presentazione della relativa richiesta.
Art. 119 (L)
Regolamento di attuazione
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)
1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria
la redazione del progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le
modalita' di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessita'
tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
Art. 120 (L) (*)
Sanzioni
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258
euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo
le modalita' previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da 516 a 5164 euro.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalita'
della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo
108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla
sicurezza degli impianti, nonche' gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 121 (L)
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora
siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.
Art. 122 (L)
Ambito di applicazione
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)
1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli
edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonche',
mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del
presente capo e' graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la
tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico.
Art. 123 (L)
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17,
commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica
e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui
all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti
industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a
tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a). L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte
di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda
e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e'
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del
consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di
energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi
quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative
decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli
impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in
opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della
tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti
della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche
energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
nonche' dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di
condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice
civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il
cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere
progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unita'
immobiliare.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico e' fatto
obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso
a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica
od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di
ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia.
Art. 124 (L)
Limiti ai consumi di energia
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono
limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli
edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di
appartenenza.
Art. 125 (L - R, commi 1 e 3) (*)
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle
opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo
sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi
alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse
corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai
progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano
state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei
lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalita' stabilite con
proprio decreto dal Ministro delle attivita' produttive. Una copia della
documentazione e' conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle
verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita
dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere
consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al
direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista
dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero
l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 126 (R)
Certificazione di impianti
1. Il committente e' esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto di
cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi
avvalere della facolta' di cui all'articolo 111, comma 2.
Art. 127 (R)
Certificazione delle opere e collaudo
(legge 9 gennaio 1999, n. 10, art 29)
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si
applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte
seconda.
Art. 128 (L) (*)
Certificazione energetica degli edifici
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la
certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i
soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la
certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o
del locatario dell'intero immobile o della singola unita' immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove e' ubicato
l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola
unita' immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del
soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validita'
temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 129 (L)
Esercizio e manutenzione degli impianti
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che
se ne assume la responsabilita', deve adottare misure necessarie per contenere i
consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa
vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilita', e'
tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e
CEI.
3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per la restante
parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza
almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione,
anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con
onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli
impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa,
sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo
1339 del codice civile.
Art. 130 (L) (*)
Certificazioni e informazioni ai consumatori
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni
energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere
certificate secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1
sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 131 (L)
Controlli e verifiche
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo n. 267 del 2000,
articoli 107 e 109)
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente capo
in relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni
dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica puo' essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e
a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero
dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformita' in corso d'opera, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformita' su opere terminate il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario,
le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste
dal presente capo.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132.
Art. 132 (L) (*)
Sanzioni
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 e' punita con
la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582
euro.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla
documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le
disposizioni degli articoli 123 e 124 e' punito con la sanzione amministrativa
in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del
valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di
cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera
nonche' il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo
126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non
inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere,
fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 e'
punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella
calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se
ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a quanto stabilito
dall'articolo 129, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga
sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti
sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo
del contratto sottoscritto, fatta salva la nullita' dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 e' punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822
euro, fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorita'
che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di
appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per
la conservazione e l'uso razionale dell'energia, e' punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro.
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 264 del
13.11.2001
Art. 133 (L)
Provvedimenti di sospensione dei lavori
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000,
articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il
provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le
modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine
per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore
irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con
spese a carico del proprietario.
Art. 134 (L) (*)
Irregolarita' rilevate dall'acquirente o dal conduttore
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136)
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformita'
dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali
precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla
constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da
parte del committente o del proprietario.
(*) N.d.R.: Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella
G.U. n. 264 del 13.11.2001
Art. 135 (L)
Applicazione
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)
1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta
giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai
comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si
applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli
128 e 130, nonche' con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino
all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge
medesima.
Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R
comma 2, lettera m) (*)
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;
b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e
5; 9, lettera c);
d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8,
convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94;
f) Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato
dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g),
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo
sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
g) Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo
sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
modificato dal decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di
entrata in vigore del presente testo unico sono altresi' abrogate le seguenti
disposizioni:
a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220
e 221, comma 2;
b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33,
41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;
d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo 1, commi 4 e 5,
come sostituiti dall'articolo 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26,
27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;
g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'articolo 23, comma
6;
h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi 50
e 56;
l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo
61;
m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425".
(*) N.d.R.:
Articolo così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. n. 262 del
10.11.2001
Art. 137 (L)
Norme che rimangono in vigore
1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli
articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo
136, comma 2, lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge
12 luglio 1991, n. 203;
f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti
dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo
unico, le seguenti leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
"2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 e' soggetta
a denuncia di inizio attivita'.".
Art. 138 (L)
Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere
dal 1 gennaio 2002.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 giugno 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 5, foglio n. 193
Allegato unico
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA
OMISSIS