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Decreto 3 settembre 2001

 

Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

 

(GU n. 242 del 17-10-2001)

 

(Testo aggiornato con la rettifica apportata dal  D.M. 28 maggio 2002 pubblicato su G.U. n. 135 del 11.06.2002)

 

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 Ministro dell'Interno
 
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente il regolamento per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, recante la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985, concernente la attribuzione della classe di reazione al fuoco zero;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991, concernente la commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi 
CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco;
Viste le norme UNI ISO 1182 (dicembre 1995), UNI 8456 (ottobre 1987), UNI 8457 (1987), UNI 8457/A1 (maggio 1996), UNI 9174 (ottobre 1987), UNI 9174/A1 (maggio 1996), UNI 9175 (ottobre 1987), 
UNI 9175/FA1 (luglio 1994), 
UNI 9176 (seconda edizione gennaio 1998), UNI 9177 (ottobre 1987) recanti i metodi di prova e di classificazione per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali;
Ritenuto necessario integrare ed armonizzare il decreto 26 giugno 1984 con le disposizioni più recenti riportate in epigrafe e recepire gli aggiornamenti tecnici apportati ai metodi di prova
 per la determinazione della classe di reazione 
al fuoco dei materiali dalle norme UNI citate in premessa;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico-scientifico di prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, dalla quale non sono emersi motivi di opposizione da parte degli Stati membri della Comunità; 
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
 1. L'art. 2, punto 2.5 "Produttore" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente:
 "Fabbricante del materiale, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul materiale,si presenti come produttore dello stesso. 
Si considera altresì produttore chi importa e/o commercializza
un materiale d'importazione. E' parimenti ritenuto produttore, il produttore estero avente sede legale nell'Unione europea ovvero, in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE.".
 2. L'art. 2, punto 2.8 "Campionatura testimone" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente:
 "Materiale opportunamente contrassegnato e conservato presso il laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'interno 
in quantità tale da permettere l'esecuzione delle prove necessarie per la loro classificazione.
 La campionatura testimone può essere eliminata dopo 5 anni dal rilascio della certificazione di prova.".
 3. L'art. 3 "Metodi di prova" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente:
 "I metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sono i seguenti:
 UNI ISO 1182 (dicembre 1995) - Prove al fuoco - Prodotti edilizi - Prove di non combustibilità;
 UNI 8456 (ottobre 1987) - Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce.
Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;
UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996) Materiali combustibili suscettibili di essere investiti
dalla fiamma su una sola faccia - Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;
 UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996) - Reazione al fuoco dei materiali sottoposti 
all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante;
 UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994) – Reazione al fuoco di mobili imbottiti 
sottoposti all'azione di una piccola fiamma.
 In relazione alle conclusioni alle quali perverranno gli studi, le ricerche e le sperimentazioni in corso a livello
nazionale ed internazionale, saranno definiti i metodi di prova per la valutazione della opacità e della
tossicità dei prodotti della combustione.
 I metodi di preparazione dei materiali per l'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco a seguito delle
operazioni di manutenzione sono riportati nella norma UNI 9176 (seconda edizione - gennaio 1998).
 L'elenco dei materiali di classe 0 che sono considerati tali senza essere sottoposti a prova è riportato nel decreto del
Ministro dell'interno 14 gennaio 1985 "Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero)
prevista dall'allegato A1.1 al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984.
 Per i suddetti materiali non viene rilasciato alcun atto di omologazione.".
 4. L'art. 5 "Classificazione dei materiali" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:
 "I criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali combustibili sulla base dei risultati
ottenuti dalle prove effettuate sono riportati nelle norme UNI 9177 (ottobre 1987), UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI
9175/FA1 (luglio 1994). I criteri per l'attribuzione della classe 0 di reazione al fuoco sulla base dei risultati ottenuti 
dalle prove effettuate secondo la norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) sono i seguenti: 
 l'incremento medio di temperatura della termocoppia del forno come calcolato al punto 8.1.2 della norma UNI ISO
 1182 (dicembre 1995) non deve superare i 50oC;
 la durata media di fiamma persistente come calcolata al punto 8.2.2 della norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) non
deve superare i 20 secondi;
 la perdita di massa media non deve superare il 50% della massa originale media dopo il raffreddamento.".
 5. L'art. 7 "Certificazione" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente:
 "Il C.S.E. ed i laboratori legalmente riconosciuti dal Ministero dell'interno in base ai requisiti stabiliti con il decreto del
Ministro dell'interno 26 marzo 1985 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli 
elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 provvedono alla emissione dei certificati di 
prova. I modelli occorrenti per le certificazioni debbono essere conformi a quelli predisposti dal C.S.E.".
 6. L'art. 8, punto 8.1.2 "Procedure per l'omologazione dei materiali - Classificazione dei materiali ai fini
 dell'omologazione" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente:
 "Qualora la classificazione per l'omologazione sia effettuata dai laboratori legalmente riconosciuti, questi seguiranno
 le procedure stabilite dal C.S.E. Detti laboratori invieranno al C.S.E., contestualmente al rilascio del certificato di
 prova al richiedente, copia della scheda tecnica e del certificato di prova.".
 7. L'art. 8, punto 8.3 "Autorizzazione ministeriale" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e' sostituito dal 
seguente:
 "Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvederà a rilasciare, entro i termini finali previsti 
dal regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a partire dalla data di ricevimento 
dell'istanza, l'autorizzazione a riprodurre il prototipo prima della immissione del materiale sul mercato.
 L'intestatario della autorizzazione è responsabile civilmente e penalmente della conformità della produzione al
 prototipo omologato.".
 8. L'art. 11 "Accertamenti e controlli" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e' sostituito dal seguente:
 "Il Ministero dell'interno effettua a campione accertamenti e controlli, sui materiali provvisti di marchio o dichiarazione 
di conformità al prodotto omologato, presso le sedi di produzione e/o deposito prima della commercializzazione.
 Il numero dei campioni prelevati dovrà essere sufficiente a consentire l'esecuzione di tre serie delle prove stabilite per
 l'ottenimento della omologazione del prototipo. Le prime due serie saranno prese in consegna dall'organo di controllo, 
la terza, debitamente punzonata sarà conservata per un anno dal produttore.
 Ai fini del prelievo per campione si intende il materiale provvisto di marchio o dichiarazione di conformità al prototipo
omologato. Il C.S.E. effettua accertamenti e controlli sui laboratori legalmente riconosciuti a rilasciare certificati di 
prova di cui all'art. 8.1.
Tali controlli riguarderanno:
 a) la verifica della idoneità delle apparecchiature di prova e della regolarità degli adempimenti previsti nella presente
 orma mediante sopralluoghi;
 b) la verifica della riproducibilità dei risultati di prova da effettuarsi mediante sperimentazione interlaboratorio secondo
 le modalità fissate dal C.S.E.;
 c) la verifica dei certificati di laboratorio mediante la ripetizione delle prove effettuate dal C.S.E. sulla campionatura
 testimone di cui all'art. 2, punto 2.8;
 Il C.S.E. può effettuare altre verifiche e controlli saltuari in ordine alle certificazioni di prova dei laboratori legalmente 
riconosciuti.
 La periodicità di detti controlli non potrà essere superiore a tre anni.".
 9. Nell'allegato A.2.1 "Materiali e relativi metodi di prova" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 i metodi
di prova riportati a fianco di ciascuna tipologia di materiale sono così modificati:
 UNI-ISO 1182 (dicembre 1995), in luogo di ISO-DIS 1182-2;
 UNI 8456 (ottobre 1987), in luogo di CSE RF 1/75/A;
 UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 2/75/A;
 UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 3/77;
 UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994), in luogo di CSE RF 4/83.
 10. Nell'allegato A.2.2 "Metodi di prova per i materiali isolanti" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 i 
metodi di prova riportati a fianco di ciascuna tipologia di materiale sono così modificati:
 UNI-ISO 1182 (dicembre 1995), in luogo di ISO-DIS 1182-2;
 UNI 8456 (ottobre 1987), in luogo di CSE RF 1/75/A;
 UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 2/75/A;
 UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 3/77.
 
Art. 2.
Commercializzazione CE
 
 Per la commercializzazione in Italia dei materiali legalmente riconosciuti negli Stati membri dell'Unione europea,
ovvero in uno degli Stati contraenti l'accordo SEE, si rinvia a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 5
agosto 1991.
 
Art. 3.
Norme transitorie
 
 1. Le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto per i materiali aventi classe di reazione
al fuoco 0; 0-0; 0-1; 0-2; 1-0; 1-1; 1-2; 2-0; 2-1; 2-2; 1; 2; 3; 4; 5; 1 IM; 2 IM; 3 IM, con esclusione dei casi riportati al 
successivo comma, non decadono.
 2. Le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto per i materiali sottoposti ai fini
dell'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco, al solo metodo di preparazione B ovvero ai metodi di 
preparazione C e D con soluzioni diverse da quella detergente con detersivo di tipo normale per lavatrice in 2% al 
peso, decadono automaticamente, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore del presente decreto. Per 
permettere lo smaltimento delle scorte, gli atti di omologazione già rilasciati possono essere rinnovati, ai soli fini della 
commercializzazione, per una sola volta e comunque per un periodo di tempo non superiore a 5 anni a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto.
 3. Il materiale in opera, se conforme alla normativa vigente al momento della posa in opera, e' ammesso per i tempi e 
con le modalità che verranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.
 
Art. 4.
Abrogazioni
 
 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli allegati A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6 e
 A3.1 al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984. 
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 3 settembre 2001
 Il Ministro: Scajola