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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58
Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.
(GU n. 93 del 22-4-2010)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli
pirotecnici;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli
articoli 1, 2 e 29;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante recepimento
della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle
disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli
esplosivi per uso civile, ed il relativo regolamento di esecuzione,
adottato con decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n.
272;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni,
attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, concernente gli obblighi
di preventiva informazione in ambito comunitario, che concernono le
«regole tecniche»;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il
relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16
dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, del Consiglio, del 9
dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose;
Vista la direttiva 2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002,
recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre
1996, sull'equipaggiamento marittimo, e le pertinenti convenzioni
internazionali ivi menzionate;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del
SEE);
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH),
che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica
la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 17 dicembre 2009;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2010;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, dell'interno,
della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legislativo:
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la
libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno,
assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumita', la tutela
dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto
individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli
pirotecnici devono possedere per poter essere immessi sul mercato.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non
commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle forze armate,
dalle forze di polizia o dai vigili del fuoco;
b) all'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione del decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
c) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e
spaziale;
d) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei
giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva
2009/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009,
sulla sicurezza dei giocattoli;
e) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e del decreto legislativo 25 gennaio
2010, n. 8;
f) alle munizioni, ai proiettili e alle cariche propulsive, nonche' alle
munizioni a salve utilizzate in armi portatili, altre armi da fuoco e
pezzi d'artiglieria;
g) ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi
dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e muniti di etichetta, che siano destinati ad essere
utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui
direttamente o da dipendenti della sua azienda, ovvero che, esclusa
l'immissione e il transito sul territorio di altri paesi dell'Unione
europea, ove nulla osti da parte degli stessi Paesi, siano direttamente
destinati all'esportazione.
3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione di
misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e la
repressione del traffico e dell'impiego illecito di articoli
pirotecnici.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2007/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2007,
n. L 154.
- Gli articoli 1, 2 e 29 della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009 S.O. n. 110/L, cosi'
recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di
recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate
negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto
ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che
non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad
adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi
sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti
dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione
tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A
e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu'
deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del
termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei
mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle
regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da definire con accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di
cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni
e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo
parere.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega
legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a
quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di
cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione
dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative,
secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e
delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei
servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i
singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte
le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per
le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e
dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono
previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni
che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che
recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e
seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento
di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi
diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei
limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente
lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che
l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel
cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella
presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente
gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni.
Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i
provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i
limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti
all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono
essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla
relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia'
attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle
eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu'
amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso
le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e
le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le
procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la
trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono
attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le
stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
«Art. 29 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE
relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici). - 1. Nella
predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007,
relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, il Governo
e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 1 e 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati
e di gestione delle procedure, le domande ed i procedimenti per
l'accertamento della conformita' degli articoli pirotecnici ai requisiti
di sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure per il
riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi;
b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in
materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi,
delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita
dei prodotti esplodenti;
c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei
prodotti esplodenti, compresi quelli pirotecnici per uso nautico, e dei
rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie,
prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti;
d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici,
che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante
l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione
dei prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la migliore
tracciabilita' amministrativa degli stessi ed il rispetto dei principi
in materia di tutela della salute ed incolumita' pubblica;
e) prevedere specifiche licenze e modalita' di etichettatura per i
prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;
f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di
sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione,
detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso
di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose;
g) determinare le attribuzioni e la composizione del comitato competente
al controllo delle attivita' degli organismi notificati responsabili
delle verifiche di conformita', assicurandone l'alta competenza e
l'indipendenza dei componenti;
h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione
nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE, l'introduzione di
sanzioni, anche di natura penale, nei limiti di pena stabiliti per le
contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e
dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni penali vigenti
in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica,
dell'incolumita' delle persone e della protezione ambientale.
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti di cui
al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del comitato di cui al
comma 1, lettera g), non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o
rimborso spese.».
- Il decreto legislativo 2 gennaio 1977, n. 7 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1997, n. 22.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
2 luglio 1986, n. 151.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e' pubblicato nel supplemento
alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149.
- La direttiva 2003/105/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 13 gennaio 2004,
n. L 7. Entrata in vigore il 2 febbraio 2004.
- La direttiva 2002/75/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23 settembre
2002, n. L 254. Entrata in vigore il 23 settembre 2002.
- Il regolamento (CE) 1272/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre
2008, n. L 353.
- Il regolamento (CE) 765/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto
2008, n. L 218.
- Il regolamento (CE) 1907/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre
2006, n. L 396.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. 6 ottobre 1999, n. 407 (Regolamento recante norme di
attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative
all'equipaggiamento marittimo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
novembre 1999, n. 263, S.O.
- La direttiva 2009/48/CE direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (Testo rilevante ai fini del
SEE). Pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2009, n. L 170.
- Per il decreto legislativo 2 gennaio 1977, n. 7 si veda nelle note
alle premesse.
- Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 (Attuazione della
direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva
93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli
esplosivi per uso civile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
febbraio 2010, n. 33.
- L'art. 53 del testo unico del regio decreto n. 773/1931 cosi' recita:
«Art. 53 (art. 52 testo unico 1926). - E' vietato fabbricare, tenere in
casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti,
laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non
siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno,
sentito il parere di una commissione tecnica, nonche' oggetti esplodenti
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, privi, in tutto o in
parte, dei sistemi per garantire la completa identificazione e la
tracciabilita', oltre che la sicurezza dei depositi, previsti dalla
vigente normativa.
Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo
la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con
provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno.».
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) articolo pirotecnico: qualsiasi articolo contenente sostanze
esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un
effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una
combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche
automantenute;
b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato
comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione o della sua
utilizzazione a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d'artificio prodotti
da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno
Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul
mercato;
c) fuoco d'artificio: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;
d) articoli pirotecnici teatrali: articoli pirotecnici destinati ad
esclusivo uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e
produzioni televisive o per usi analoghi;
e) articoli pirotecnici per i veicoli: componenti di dispositivi di
sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per
attivare questi o altri dispositivi;
f) fabbricante: la persona fisica o giuridica che progetta o fabbrica un
articolo pirotecnico che rientra nel campo di applicazione del presente
decreto, o che lo fa progettare o fabbricare, in vista dell'immissione
sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale;
g) importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita'
che, nel corso della propria attivita', compie la prima immissione sul
mercato comunitario di un articolo pirotecnico originario di un Paese
terzo;
h) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di
fornitura che, nel corso della propria attivita', mette a disposizione
un articolo pirotecnico sul mercato;
i) norma armonizzata: una norma europea adottata da un organismo di
normalizzazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione
secondo le procedure fissate dalla direttiva 98/48/CE e la conformita'
alla quale non e' obbligatoria;
l) persona con conoscenze specialistiche: una persona abilitata secondo
l'ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi l'artificio di
categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri
articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all'articolo 3;
m) QEN - quantita' equivalente netta: il quantitativo di materiale
esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel
certificato di conformita' rilasciato da un organismo notificato.
Note all'art. 2:
- La direttiva n. 98/48/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 agosto 1998,
n. L 217.
Art. 3
Classificazione
1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal
fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro
finalita' e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della
loro rumorosita'. Gli organismi notificati di cui all'articolo 7
confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di
valutazione di conformita' di cui all'articolo 6.
2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:
a) fuochi d'artificio:
1) categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale
estremamente basso e un livello di rumorosita' trascurabile e che sono
destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi
d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici
d'abitazione;
2) categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio
potenziale, un basso livello di rumorosita' e che sono destinati a
essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
3) categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale
medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in
grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosita' non e' nocivo per la
salute umana;
4) categoria 4: fuochi d'artificio professionali che presentano un
rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati
esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui
all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio
professionali», e il cui livello di rumorosita' non e' nocivo per la
salute umana;
b) articoli pirotecnici teatrali:
1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico, che presentano un
rischio potenziale ridotto;
2) categoria T2: articoli pirotecnici professionali per uso scenico che
sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze
specialistiche;
c) altri articoli pirotecnici:
1) categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e
dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale
ridotto;
2) categoria P2: articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi
d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati
alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con
conoscenze specialistiche.
Art. 4
Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche
1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di utilizzo, a
qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n. 2),
possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle
abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di
formazione nelle materie del settore della pirotecnica. Con decreto del
Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di
attuazione dei predetti corsi e, qualora vengano effettuati da una
pubblica amministrazione, le relative tariffe quantificate in maniera da
coprire i costi effettivi del servizio.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, sono
rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti
esplodenti ed alle modalita' del loro uso, nonche' quelle relative al
rilascio della licenza di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle
autorizzazioni previste dal presente articolo.
Note all'art. 4:
- L'art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, cosi' recita:
«Art. 101. - Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi
d'artificio deve ottenere un certificato di idoneita' rilasciato dal
prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art.
49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori
del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in
medicina.
L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la
conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi
artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei
fuochi.
Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il
certificato di idoneita' rilasciato da un laboratorio pirotecnico
governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio
di diplomi di artificieri.
Ai componenti della commissione e' corrisposto, a carico
dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura
stabilita dalle vigenti disposizioni.
Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza
di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L.
3000».
- L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo
1956, n. 302 cosi' recita:
«Art. 27 (Licenza per il mestiere del fochino). - Le operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da
mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose;
devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale
licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica
provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del
possesso dei requisiti soggettivi di idoneita' da parte del richiedente
all'esercizio del predetto mestiere.
La Commissione, di cui al comma precedente, e' integrata da due
ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in
medicina.
La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalita'
degli arti);
b) della capacita' intellettuale e della cultura generale
indispensabili;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti
l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura
competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della
richiesta, le generalita' del richiedente, il domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli
eventuali documenti del lavoro prestato.
A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati delle mansioni
indicate nel primo comma del presente articolo soltanto i fochini muniti
di licenza.
Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver esercitato il
mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza
senza esame.».
Art. 5
Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici
1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti, ne' messi altrimenti a
disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di eta':
a) fuochi d'artificio della categoria 1 a privati che non abbiano
compiuto il quattordicesimo anno;
b) fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle
categorie T1 e P1 a privati che non siano maggiorenni e che non
esibiscano un documento di identita' in corso di validita';
c) fuochi d'artificio della categoria 3 a privati che non siano
maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore
ovvero di una licenza di porto d'armi;
d) fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici delle
categorie T2 e P2 a persone non autorizzate ai sensi dell'articolo 4.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli
pirotecnici di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumita'
pubblica, ai minori degli anni 18 e' vietata la vendita, la cessione a
qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo
«petardo» che presentino una massa netta di materiale scoppiante attivo
fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base
di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di
perclorato e metallo, nonche' articoli pirotecnici del tipo «razzo» con
una massa attiva complessiva fino a grammi 35, con una carica lampo e di
apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi
di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di
perclorato e metallo.
4. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a
quelli previsti al comma 3 e con una massa attiva complessiva fino a
grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre
10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e
metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono
riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore
o della licenza di porto d'armi.
5. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a
quelli previsti dal comma 3 e del tipo «razzo» con limiti superiori a
quanto previsto dal comma 4, sono destinati esclusivamente ad operatori
professionali nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.
Note all'art. 5:
- Il primo comma dell'art. 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
cosi' recita:
«Art. 55 (art. 54 testo unico 1926). - Gli esercenti fabbriche, depositi
o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un
registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le
generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono
compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare
mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le
generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni
ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e
degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi
all'acquisto esibiti dagli interessati.».
Art. 6
Marcatura CE
1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali
di sicurezza previsti dall'allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera g), e'
vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi
titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi
della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di
conformita' di cui all'allegato II.
3. Le procedure di valutazione di conformita' degli articoli pirotecnici
sono:
a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie, l'esame «CE del tipo»
effettuato con le modalita' indicate nell'allegato II, modulo B),
nonche' la valutazione della conformita' al tipo oggetto di tale esame,
secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore
da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate
ai moduli C), D) e E) dell'allegato II, ovvero, per i soli fuochi di
artificio di categoria 4, tra quelle indicate ai moduli C), D), E) ed H)
dell'allegato II;
b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, la
verifica effettuata con le modalita' indicate nell'allegato II, modulo
G).
4. E' fatto obbligo ai distributori di verificare che gli articoli
pirotecnici resi disponibili sul mercato riportino, oltre alle
etichettature previste dalle norme di pubblica sicurezza vigenti, le
necessarie marcature di conformita' e siano accompagnati dai documenti
richiesti. La presente disposizione non si applica ai titolari di
licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui
all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' agli altri
soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi
dell'articolo 98, quarto comma, del regolamento di esecuzione del
predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 7
Organismi notificati
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle
autorita' competenti degli altri Stati membri gli organismi, di seguito
denominati: «organismi notificati», autorizzati ad espletare le
procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, i
compiti specifici per i quali ciascuno di essi e' stato autorizzato,
nonche' il numero di identificazione attribuito dalla medesima
Commissione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello
Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i
requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun
organismo al rilascio dell'attestato di esame «CE del tipo» e
all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di
cui all'allegato II, moduli B), C), D), E) ed F). La relativa istanza e'
presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto
adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6
febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.
Note all'art. 7:
- L'art. 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, cosi' recita:
« Art. 47 (art. 46 testo unico 1926). - Senza licenza del Prefetto e'
vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri
piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati
nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti
affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione
di prodotti esplodenti. E' vietato altresi', senza licenza del Prefetto,
tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di
nitrocellulosa o nitroglicerina.».
- Il quarto comma dell'art. 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
cosi' recita:
«Non e' richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui
all'art. 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente
regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria
5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di
manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di
kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purche' contenuti
nelle loro confezioni originali.».
Art. 8
Vigilanza sugli organismi notificati
1. Il Ministero dell'interno si avvale del comitato tecnico di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, per
vigilare sull'attivita' degli organismi notificati.
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il comitato, istituito
presso il Ministero dell'interno, e' presieduto da un prefetto ed e'
composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno
del Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da due
rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico e da tre esperti in materia di
esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti
appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle
rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica
non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente, ovvero a
dirigente di seconda fascia.»;
b) al comma 3 le parole: «durano in carica cinque anni» sono sostituite
dalle seguenti: «durano in carica tre anni».
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo
economico, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sono apportate le conseguenti
modificazioni al decreto adottato in attuazione dell'articolo 14 del
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.
4. Ai componenti del comitato non e' corrisposto alcun emolumento,
indennita' o rimborso spese.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 7, come modificato dal presente decreto:
« Art. 4. - 1. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato
tecnico per vigilare sull'attivita' degli organismi notificati.
2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno, e'
presieduto da un Prefetto ed e' composto da due rappresentanti del
Ministero dell'interno, di cui uno del Dipartimento della Pubblica
sicurezza ed uno del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, da due rappresentanti del Ministero
della difesa, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico e da tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla
pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni
dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i
funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente
superiore o grado corrispondente, ovvero a dirigente di seconda fascia.
3. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto
del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati non piu' di una volta. Per ciascun componente effettivo e'
nominato un supplente. Le modalita' di convocazione e di funzionamento
del comitato sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui
all'art. 14.
4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura di
valutazione della conformita', il comitato puo' richiedere ad ogni
organismo notificato copia della documentazione relativa agli
accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia o informazione
occorrente.
5. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa
piu' i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarita' nello
svolgimento delle procedure di valutazione di conformita' degli
esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con
proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i
compiti di organismo notificato e puo' disporre, con propria ordinanza,
la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformita'
per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della
sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri
Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.».
- L'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento»,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente
articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni
regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state
oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle
che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto
normativo o sono comunque obsolete.».
- L'art. 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 cosi' recita:
«Art. 14. - 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
adottato il regolamento di esecuzione, recante in particolare
l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di
rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli
esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al
trasporto delle merci pericolose.
2. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita' di esecuzione
delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento, da
parte degli organismi notificati, della sussistenza dei requisiti di
sicurezza di cui all'allegato II.».
Art. 9
Caratteristiche della marcatura CE
1. La marcatura CE di conformita' deve corrispondere al modello
previsto dall'allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo
visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli articoli pirotecnici,
o su una piastrina di identificazione fissata su di essi, o sulla
confezione, avente caratteristiche tali da non poter essere
riutilizzata.
2. Con le stesse modalita' si provvede all'apposizione sugli articoli
pirotecnici del contrassegno di identificazione dell'organismo
notificato che ha autorizzato l'apposizione della marcatura CE.
3. E' vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni
ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilita', la
riconoscibilita' e la leggibilita' della marcatura CE di conformita' e
del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata
apposizione dei marchi e delle iscrizioni.
5. Il fabbricante oppure, se questi non e' stabilito sul territorio
della Comunita', l'importatore, deve conservare, per almeno dieci anni
dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di
esame «CE del tipo», delle eventuali integrazioni e della relativa
documentazione tecnica, nonche' la documentazione relativa alle
valutazioni di conformita' superate, prescritta nell'allegato II.
6. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano stabiliti nell'Unione
europea, l'obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli
articoli pirotecnici in vista di una loro utilizzazione o cessione a
qualsiasi titolo nel territorio comunitario.
Art. 10
Adempimenti procedurali
1. Alle procedure relative all'esame «CE del tipo» e alle procedure
di valutazione di cui all'allegato II, a quelle finalizzate
all'autorizzazione degli organismi notificati, alla vigilanza sugli
stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si
applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52.
Note all'art. 10:
- L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1994), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O. cosi' recita:
«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla
marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione
e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla
normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico
del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli
organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei
richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la
medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche
mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate
da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e
dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati
sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo
svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione
dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo
gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i
rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate,
almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui
al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei
costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione
delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai
controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla
vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1
e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la
successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul
mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei
poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli
dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente
articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in
attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle
direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale
termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a
fornire i dati di rispettiva competenza.».
Art. 11
Etichettatura degli articoli pirotecnici
1. I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti nell'Unione
europea, gli importatori devono assicurare che gli articoli pirotecnici
diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente
etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua
italiana.
2. L'etichetta degli articoli pirotecnici deve riportare, in caratteri
facilmente leggibili, almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o,
qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunita', il nome del
fabbricante, nonche' il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e
il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'eta' e le altre condizioni per
la vendita stabilite dall'articolo 5, la categoria pertinente e le
istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio
delle categorie 3 e 4, nonche', se del caso, la distanza minima di
sicurezza. L'etichetta comprende la quantita' equivalente netta (QEN) di
materiale esplosivo attivo. Sull'artifizio pirotecnico prodotto,
importato o comunque detenuto sul territorio dello Stato, deve essere
altresi' presente, oltre alle classificazioni previste dalle leggi di
pubblica sicurezza ed atte a consentire la sicurezza dei depositi di
prodotti esplodenti, l'indicazione del numero di registrazione
attribuito al prodotto dall'organismo notificato, nonche' degli estremi
della presa d'atto ministeriale che attesta che l'importatore o il
distributore, diverso dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4,
secondo periodo, ha validamente depositato presso il Ministero
dell'interno copia della certificazione «CE del tipo» relativa al
prodotto pirotecnico e l'ulteriore documentazione tecnica descrittiva
delle caratteristiche costruttive dello stesso ai fini delle verifiche
di cui all'articolo 14, comma 2.
3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti
informazioni minime:
a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e
indicazione della distanza minima di sicurezza;
b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso,
indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
c) categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della
distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
d) categoria 4: «puo' essere usato esclusivamente da persone con
conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle
distanze minime di sicurezza.
4. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle
seguenti informazioni minime:
a) categoria T1: se del caso «da usarsi soltanto in spazi aperti» e
indicazione della distanza minima di sicurezza;
b) categoria T2: «puo' essere usato esclusivamente da persone con
conoscenze specialistiche e indicazione della distanza minima o delle
distanze minime di sicurezza.
5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per
soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai commi da 2 a 4 le
informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli
pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la
commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati a fini di
ricerca, sviluppo e prova. A tali articoli pirotecnici e' apposta, a
cura del fabbricante o dell'importatore, un'etichetta recante il nome e
l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore, nonche' la denominazione
e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione e
la non conformita' e non disponibilita' alla vendita degli articoli o ai
fini diversi da quelli di ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli
esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni
caso, essere riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati in
tali contesti a scopo dimostrativo.
Note all'art. 11:
- Per l'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le
note all'art. 1.
Art. 12
Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli
1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il
nome del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella
Comunita', il nome dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo e
le istruzioni in materia di sicurezza.
2. Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i
requisiti di etichettatura di cui al comma 1, le informazioni richieste
sono apposte sulla confezione.
3. Agli utilizzatori professionali e' fornita, nella lingua da loro
richiesta, una scheda con i dati di sicurezza compilata in conformita'
all'allegato al decreto del Ministro della salute in data 7 settembre
2002, di recepimento della direttiva 2001/58/CE, riguardante le
modalita' dell'informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi
in commercio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre
2002.
4. La scheda di cui al comma 3 con i dati di sicurezza puo' essere
trasmessa su carta o per via elettronica, purche' il destinatario
disponga dei mezzi necessari per accedervi.
5. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di cui al comma 2
e' anche apposta sulla confezione esterna costituente l'imballaggio
degli articoli pirotecnici per autoveicoli, integrata dagli estremi
della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione
nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli
pirotecnici per i veicoli, fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e
prova e che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto,
solo quando sugli stessi articoli pirotecnici sia chiaramente indicato
la loro non conformita' e non disponibilita' a fini diversi da ricerca,
sviluppo e prova.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'allegato A al regio decreto del 6 maggio
1940, n. 635:
(omissis)
Art. 13
Identificazione univoca e sistema informatico di raccolta dati
1. I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici procedono
alla identificazione univoca ove possibile dei singoli articoli
pirotecnici e comunque di ogni confezione elementare.
2. Il fabbricante, l'importatore ed il distributore, diverso dai
soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, sono tenuti ad
utilizzare il sistema informatico di gestione delle procedure previste
dal Ministero dell'interno di raccolta dei dati relativi agli articoli
pirotecnici, che consente la loro identificazione univoca e la loro
tracciabilita'.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
gli elementi caratteristici e le modalita' dell'identificazione univoca
di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di
utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati di cui al
comma 2, nonche' la tenuta del registro di cui all'articolo 55 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, anche in modalita' informatizzata, relativo a tutte
le movimentazioni di articoli pirotecnici.
Art. 14
Sorveglianza del mercato
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza con il concorso del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile del Ministero dell'interno controlla che gli articoli pirotecnici
immessi sul mercato siano sicuri, adeguatamente immagazzinati e usati ai
fini cui sono destinati.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, sentito il Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero dell'interno, anche avvalendosi della collaborazione, che non
puo' essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche,
attua la sorveglianza sul mercato mediante misure tese a:
a) effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio
nazionale, nonche' nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di
vendita;
b) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi
volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui
deve essere rilasciata copia agli interessati;
c) ritirare dal mercato, a seguito di accertamenti, gli articoli che pur
recando la marcatura CE corredati della dichiarazione di conformita' CE,
e usati conformemente allo scopo cui sono destinati, siano suscettibili
di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;
d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti,
gli importatori o i distributori, il richiamo dal mercato degli articoli
pirotecnici suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza
delle persone, e la loro distruzione in condizioni di sicurezza. I costi
relativi sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei
distributori.
Art. 15
Disposizioni procedurali
1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 14 che limita
l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il
richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei
termini e delle autorita' competenti cui e' possibile ricorrere e deve
essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica, per la salute, per la pubblica o privata incolumita',
di cui all'articolo 16, prima dell'adozione delle misure di cui
all'articolo 14, agli interessati deve essere consentito di partecipare
alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli
accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e
seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli
interessati possono presentare all'autorita' competente osservazioni
scritte e documenti.
3. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni vigenti in
materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi,
relative alle fabbriche, ai depositi, al trasporto, agli esercizi di
vendita e minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui agli articoli
102, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Il Ministero dell'interno provvede alla raccolta e all'aggiornamento
periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli
pirotecnici secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' europea. Tale
raccolta rimane a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
Note all'art. 15:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
Art. 16
Interventi d'urgenza e misure preventive
1. Oltre quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il
prefetto competente per territorio puo', con ordinanza motivata,
sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici od imporre
particolari prescrizioni per prevenire la produzione, detenzione o l'uso
illecito di detto materiale.
2. Il Ministro dell'interno puo', in qualsiasi momento, disporre, senza
alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, la sospensione della
fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo,
nonche' la consegna per essere custoditi in depositi a cura dell'autorita'
di pubblica sicurezza o militare, degli articoli pirotecnici che, pur
muniti della marcatura CE di conformita' ed impiegati conformemente alla
loro destinazione, risultino, comunque pericolosi per l'ordine e la
sicurezza pubblica, per la salute, per la pubblica o privata incolumita'
o per l'ambiente.
Note all'art. 16:
- Gli articoli 39 e 40 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, cosi'
recitano:
«Art. 39 (art. 38 testo unico 1926). - Il Prefetto ha facolta' di
vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti,
denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute
capaci di abusarne.».
«Art. 40 (art. 39 testo unico 1926). - Il Prefetto puo', per ragioni di
ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni
e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano
consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorita'
di pubblica sicurezza o dell'autorita' militare.».
Art. 17
Disciplina sanzionatoria
1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 53. - 1. E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove,
trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o
vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci
autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e
classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una
commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non
hanno superato la valutazione di conformita' previsti dalle disposizioni
di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti
esplodenti.
2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi
gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di
vendita, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura,
composizione ed efficacia esplosiva.
3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con
provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le violazioni di cui
al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le
condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente
difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se
recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento
di riconoscimento del Ministero dell'interno.».
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende
fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni
quattordici e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con
l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende o
comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli
pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi
d'artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi di
identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni
di legge, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda
da 20.000 euro a 200.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende o
comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli
pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive
dell'abilitazione di cui all'articolo 4, ovvero in violazione degli
obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle
prescrizioni di cui alle licenze di polizia, e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro.
5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed
esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto non possono essere
concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo
dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei
titolari delle licenze di polizia di cui al comma 5, nonche' dei
titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito,
detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente
decreto, puo' essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di
polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza. Nelle ipotesi piu' gravi o in caso di recidiva, puo'
essere, altresi', disposto il provvedimento di revoca.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale
dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici,
comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo
non etichettato.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6
si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua
immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua
confezione minima di vendita, che non recano comunque:
a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai
sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione
del Ministero dell'interno, ove previsti;
c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per
il trasporto in sicurezza, nonche' la data di scadenza, se prevista, e
l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e
facilmente leggibili;
d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per
l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e
per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del QEN --
peso netto della massa attiva pirotecnica.
9. Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato,
un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche
parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da
quelle di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa da 20
euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.
10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 sulla sorveglianza del
mercato, il Ministero dell'interno puo' sempre disporre, con oneri
interamente a carico dei produttori, importatori e distributori
responsabili, il ritiro di quei prodotti che, presentando
un'etichettatura non conforme, possano costituire un rischio concreto
per la salute e l'incolumita' pubblica, con particolare riguardo per
quelle dei minori.
11. Nei casi di cui al comma 9, il Ministro dell'interno puo', altresi',
anche in via alternativa, ordinare ai produttori, importatori e
distributori di compiere, con oneri interamente a loro carico, mirate
campagne d'informazione a favore dei professionisti, dei consumatori e
dei minori.
Art. 18
Disposizioni transitorie e finali
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo
economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un
regolamento recante, in particolare, l'adeguamento delle disposizioni
regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli
pirotecnici ai fini del deposito, alle categorie a rischio, alle
definizioni e ai criteri di classificazione degli articoli pirotecnici
previsti dal presente decreto, con le conseguenti modifiche e
abrogazioni delle disposizioni del regolamento di esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
2. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni vigenti in
materia di fabbricazione, deposito, vendita, trasporto, acquisto,
detenzione, impiego, esportazione e importazione degli articoli
pirotecnici, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le corrispondenze tra le categorie previste
dall'articolo 3 e le categorie per la classificazione degli articoli
pirotecnici previste dall'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e successive modificazioni, ivi compresi i prodotti riconosciuti
ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in
data 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 10
maggio 1973, ai fini della sicurezza dei depositi.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, si
continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 55 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini della cessione e
vendita degli articoli pirotecnici.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,
sono aggiornate le vigenti disposizioni in materia di prevenzione dei
disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai
depositi, all'importazione, esportazione, trasferimento
intracomunitario, nonche' quelle sugli esercizi di vendita dei prodotti
esplodenti di cui al presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le modalita' di raccolta, di smaltimento e di
distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti
dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli
per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica
per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 4 luglio 2010
per i fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3 e dal 4 luglio 2013
per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della
categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali.
7. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per gli
articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del presente
decreto, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma
non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data
4 aprile 1973, continuano ad essere valide sul territorio dello Stato
fino alla loro data di scadenza, se prevista, o fino al 3 luglio 2017, a
seconda di quale dei due termini e' il piu' breve, anche ai fini dello
smaltimento.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 7, le autorizzazioni relative
agli articoli pirotecnici per i veicoli continuano ad essere valide fino
alla loro scadenza.
9. Decorsi i termini di cui ai commi 6 e 7, decadono i provvedimenti di
riconoscimento e classificazione, ai sensi dell'articolo 53 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei manufatti di qualunque categoria e
gruppo, nonche' i provvedimenti dei prodotti riconosciuti ma non
classificati, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile
1973.
Art. 19
Disposizioni finanziarie
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 20
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1°
luglio 2010.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Maroni, Ministro dell'interno
La Russa, Ministro della difesa
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato I
(di cui all'articolo 6, comma 1)
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
1) Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di
funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante all'organismo
notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di
affidabilita'.
2) Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo
da assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo
adeguato che comporti ripercussioni minime sull'ambiente.
3) Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato
ai fini cui e' destinato.
Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni affini a
quelle reali. Ove cio' non sia possibile in laboratorio, le prove devono
essere effettuate alle condizioni nelle quali l'articolo pirotecnico e'
destinato ad essere usato.
Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e
caratteristiche, ove opportuno:
a) progettazione, produzione e caratteristiche, compresa la composizione
chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze utilizzate),
nonche' dimensioni;
b) stabilita' fisica e chimica dell'articolo pirotecnico in tutte le
condizioni ambientali normali prevedibili;
c) sensibilita' a condizioni di manipolazione e trasporto normali e
prevedibili;
d) compatibilita' di tutti i componenti in relazione alla loro
stabilita' chimica;
e) resistenza dell'articolo pirotecnico all'effetto dell'acqua, qualora
questo sia destinato ad essere usato nell'umido o nel bagnato e qualora
la sua sicurezza o affidabilita' possano essere pregiudicate dall'acqua;
f) resistenza alle temperature basse e alte, qualora l'articolo
pirotecnico sia destinato ad essere conservato o usato a tali
temperature e la sua sicurezza o affidabilita' possano essere
pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o
dell'articolo pirotecnico nel suo insieme;
g) caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l'innesco o
l'accensione intempestivi o involontari;
h) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla
manipolazione in condizioni di sicurezza, all'immagazzinamento, all'uso
(comprese le distanze di sicurezza) e allo smaltimento scritte nella
lingua italiana;
i) la capacita' dell'articolo pirotecnico, della sua confezione o di
altri componenti di resistere al deterioramento in condizioni di
immagazzinamento normali e prevedibili;
l) l'indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari e
istruzioni per l'uso al fine di assicurare un funzionamento sicuro
dell'articolo pirotecnico.
Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione, ove non
altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli
articoli pirotecnici devono contenere la composizione pirotecnica.
4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere:
a) esplosivi commerciali, ad eccezione di polvere nera o miscele ad
effetto di lampo;
b) esplosivi militari.
5) I diversi gruppi di articoli pirotecnici devono soddisfare almeno i
seguenti requisiti.
A. Fuochi d'artificio
1) Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio secondo diverse
categorie conformemente all'art. 3 sulla base del contenuto esplosivo
netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori
affini. La categoria e' chiaramente indicata sull'etichetta:
a) i fuochi d'artificio della categoria 1 soddisfano le seguenti
condizioni:
i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del
caso, la distanza di sicurezza puo' essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello
sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla
distanza di sicurezza;
iii) la categoria 1 non comprende artifizi ad effetto di scoppio,
batterie per artifizi ad effetto di scoppio, artifizi ad effetto di
scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di scoppio e lampo;
iiii) i petardini da ballo della categoria 1 non contengono piu' di 2,5
mg di fulminato d'argento;
b) i fuochi d'artificio della categoria 2 soddisfano le seguenti
condizioni:
i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del
caso, la distanza di sicurezza puo' essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello
sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla
distanza di sicurezza;
c) i fuochi d'artificio della categoria 3 soddisfano le seguenti
condizioni:
i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del
caso, la distanza di sicurezza puo' essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello
sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla
distanza di sicurezza.
2) I fuochi d'artificio possono contenere esclusivamente materiali
costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono
comportare per la salute, i beni materiali e l'ambiente.
3) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve
essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.
4) I fuochi d'artificio non devono avere una traiettoria ematica e
imprevedibile.
5) I fuochi d'artificio di categoria 1, 2 e 3 devono essere protetti
contro l'accensione involontaria mediante una copertura protettiva,
mediante la confezione o grazie alle caratteristiche di produzione
dell'articolo stesso. I fuochi d'artificio di categoria 4 devono essere
protetti contro l'accensione involontaria con i metodi indicati dal
fabbricante.
B. Altri articoli pirotecnici
1) Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da
ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente
durante il loro uso normale.
2) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve
essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.
3) L'articolo pirotecnico deve essere progettato in modo tale da ridurre
al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente
derivanti da frammenti allorche' innescato involontariamente.
4) Se del caso l'articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente fino
alla data di scadenza indicata dal fabbricante.
C. Dispositivi d'accensione
1) I dispositivi d'accensione devono avere un innesco affidabile e
disporre di una sufficiente capacita' d'innesco in tutte le condizioni
d'uso normali e prevedibili.
2) I dispositivi d'accensione devono essere protetti contro scariche
elettrostatiche in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e
d'uso.
3) I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i
campi elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili
d'immagazzinamento e d'uso.
4) La copertura delle micce deve avere un'adeguata resistenza meccanica
e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorche' esposta a
uno stress meccanico normale e prevedibile.
5) I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce devono
essere forniti assieme all'articolo.
6) Le caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non accensione,
resistenza, ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione devono essere
fornite assieme all'articolo.
7) I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un
isolamento sufficiente e possedere una resistenza meccanica sufficiente,
aspetto questo in cui rientra anche la solidita' della connessione al
dispositivo d'ignizione, tenuto conto dell'impiego previsto.
Allegato II
(di cui all'articolo 6, comma 2)
PROCEDURE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA'
B: Esame CE del tipo
1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in base alla
quale un organismo notificato accerta e attesta che un campione,
rappresentativo della produzione in questione, soddisfa le pertinenti
disposizioni del presente decreto.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante
a un organismo notificato di sua scelta.
La domanda comprende:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
c) la documentazione tecnica quale descritta del punto 3.
Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un
campione rappresentativo della produzione in questione (di seguito
«tipo»). L'organismo notificato puo' chiedere ulteriori campioni se
necessari per effettuare il programma di prove.
3. La documentazione tecnica deve consentire di verificare la
conformita' dell'articolo alle disposizioni della direttiva. La
documentazione, nella misura in cui cio' e' pertinente ai fini della
valutazione, concerne la progettazione, la fabbricazione e il
funzionamento dell'articolo e contiene, nella misura in cui cio' e'
pertinente per la valutazione:
a) una descrizione generale del tipo;
b) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonche' gli schemi di
componenti, sottounita', circuiti, ecc.;
c) le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei
disegni e degli schemi e del funzionamento dell'articolo;
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte, e
descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti
essenziali di sicurezza del presente decreto laddove non si siano
applicate le norme armonizzate;
e) i risultati di calcoli di progetto, di esami, ecc.;
f) le relazioni sulle prove.
4. L'organismo notificato:
a) esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato
fabbricato conformemente a tale documentazione e identifica gli elementi
che sono stati progettati conformemente alle disposizioni pertinenti
delle norme armonizzate, nonche' i componenti che sono stati progettati
senza applicare le disposizioni pertinenti di dette norme armonizzate;
b) esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie per
accertare se, ove non si siano applicate le norme armonizzate, le
soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali di
sicurezza del presente decreto;
c) esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie per
verificare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le
pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate;
d) concorda con il richiedente il luogo in cui si dovranno effettuare
gli esami e le prove necessarie.
5. Se il tipo risulta conforme alle pertinenti disposizioni del presente
decreto l'organismo notificato deve rilasciare al richiedente un
attestato di certificazione CE. L'attestato deve riportare il nome e
l'indirizzo del fabbricante, il risultato dell'esame e i dati necessari
per l'identificazione del tipo approvato.
All'attestato dev'essere allegato un elenco delle parti pertinenti della
documentazione tecnica e copia di tale elenco e' conservata
dall'organismo notificato.
L'organismo notificato che rifiuti di rilasciare al fabbricante un
attestato di certificazione CE deve fornire una motivazione dettagliata
del rifiuto.
Deve essere prevista una procedura di ricorso.
6. Il richiedente deve informare l'organismo notificato che detiene la
documentazione tecnica relativa all'attestato di certificazione CE di
tutte le modifiche all'articolo approvato, le quali devono ricevere
un'ulteriore approvazione, qualora possano influire sulla conformita' ai
requisiti essenziali o sulle condizioni d'impiego prescritte
dell'articolo. Questa nuova approvazione dev'essere rilasciata sotto
forma di un complemento dell'attestato originale di certificazione CE.
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le
informazioni utili riguardanti gli attestati di certificazione CE e i
complementi da esso rilasciati o revocati.
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati
di certificazione CE o dei loro complementi.
Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri
organismi notificati.
9. Il fabbricante conserva, insieme alla documentazione tecnica, copia
degli attestati di certificazione CE e dei loro complementi per un
periodo di almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione
dell'articolo in questione.
Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunita',
l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe
alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato.
C: Conformita' al tipo
1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in cui il
fabbricante si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in
questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione
CE e soddisfano i requisiti del presente decreto ad
essi applicabili. Il fabbricante appone la marcatura CE a ciascun
articolo pirotecnico e redige una dichiarazione di conformita'.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione assicuri la conformita' del prodotto al tipo
oggetto dell'attestato di certificazione CE e ai requisiti essenziali di
sicurezza del presente decreto.
3. Il fabbricante conserva copia della dichiarazione di conformita' per
almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo in
questione.
Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunita',
l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe
alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato.
4. Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa
effettuare controlli sull'articolo a intervalli casuali. Si esamina un
campione adeguato degli articoli finiti, prelevato in loco
dall'organismo notificato, e si devono effettuare le prove appropriate
indicate nella norma armonizzata applicabile o prove equivalenti per
controllare la conformita' dell'articolo ai requisiti pertinenti del
presente decreto. Nel caso in cui uno o piu' campioni degli articoli
esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato adotta
provvedimenti appropriati.
Sotto la responsabilita' dell'organismo notificato il fabbricante appone
il numero d'identificazione dell'organismo durante il processo di
fabbricazione.
D: Garanzia della qualita' di produzione
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante
che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che
gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto
dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti del
presente decreto. Il fabbricante deve apporre la marcatura CE a ciascun
articolo e redigere una dichiarazione scritta di conformita'. La
marcatura CE dev'essere accompagnata dal numero d'identificazione
dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al
punto 4.
2. Il fabbricante deve applicare un sistema approvato di qualita' della
produzione, esegue l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo
quanto specificato nel punto 3. Egli e' assoggettato alla sorveglianza
di cui al punto 4.
3. Sistema di qualita'
3.1. Il fabbricante deve presentare una domanda di valutazione del suo
sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta per gli
articoli pirotecnici in questione.
La domanda contiene:
a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli
pirotecnici contemplati;
b) la documentazione relativa al sistema di qualita';
c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia
dell'attestato di certificazione CE.
3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' degli articoli
pirotecnici al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e ai
requisiti del presente decreto che ad essi si applicano.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante
devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma
di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione
relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione
uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la
qualita'.
Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita' della struttura organizzativa, delle
responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di
qualita' degli articoli pirotecnici;
b) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della
garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici che
saranno applicati;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione, con l'indicazione della frequenza con cui
s'intende effettuarli;
d) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e
dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del
personale interessato;
e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia
ottenuta la richiesta qualita' degli articoli pirotecnici e se il
sistema di qualita' funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la
conformita' a tali requisiti dei sistemi di qualita' che attuano le
corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo incaricato
del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia
del prodotto in questione. La procedura di verifica deve comprendere una
visita ispettiva agli impianti del fabbricante. La decisione relativa
all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante.
Essa deve contenere le conclusioni del controllo.
3.4. Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal
sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato
ed efficace.
Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato che
ha approvato il sistema di qualita' sugli adattamenti che intende
apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2
o se sia necessaria una nuova verifica. La decisione relativa
all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante.
Essa deve contenere le conclusioni del controllo.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi
correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini
ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito
fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
b) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i
dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del
personale interessato.
4.3. L'organismo notificato svolge regolari controlli intesi ad
accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita'
e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale
occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto
funzionamento del sistema di qualita'. Esso fornisce al fabbricante una
relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione
sulle stesse.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di
fabbricazione dell'articolo, tiene a disposizione delle autorita'
nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);
b) gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto
3.4, quarto comma e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le
informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di
qualita' rilasciate o revocate.
E: Garanzia di qualita' del prodotto
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante
che soddisfa gli obblighi di cui alla punto 2 si accerta e dichiara che
gli articoli pirotecnici sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di
certificazione CE. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun
prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformita'. La marcatura
CE deve essere accompagnata da un numero d'identificazione
dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al
punto 4.
2. Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato per
l'ispezione e le prove degli articoli pirotecnici finiti come indicato
nel punto 3. Egli e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualita'
3.1. Il fabbricante deve presentare una domanda di verifica del sistema
di qualita' degli articoli pirotecnici a un organismo notificato di sua
scelta.
La domanda contiene:
a) tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di articoli
pirotecnici completati;
b) la documentazione relativa al sistema di qualita';
c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia
dell'attestato di certificazione CE.
3.2. In base al sistema di qualita', ogni articolo pirotecnico
dev'essere esaminato e prove appropriate, come stabilito nella norma o
nelle norme armonizzate pertinenti o prove equivalenti, sono eseguite
per assicurare la conformita' dell'articolo ai requisiti pertinenti
fissati del presente decreto.
Tutti i criteri, i requisiti, le disposizioni adottate dal fabbricante
devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di
misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa
al sistema di qualita' deve permettere un'interpretazione uniforme di
programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'.
Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle
responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di
qualita' dei prodotti;
b) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la
fabbricazione;
c) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di
qualita';
d) dei registri riguardanti la qualita', come relazioni ispettive e dati
sulle prove, e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del
personale interessato.
3.3. L'organismo notificato verifica il sistema di qualita' per
determinare se soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la
conformita' a tali requisiti dei sistemi di qualita' che attuano la
corrispondente norma armonizzata.
Nel gruppo incaricato del controllo deve essere presente un esperto
nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura di verifica deve
comprendere una visita degli impianti del fabbricante.
La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene
notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del
controllo.
3.4. Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal
sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato
ed efficace.
Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato che
ha approvato il sistema di qualita' sugli adattamenti che intende
apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2
o se sia necessaria una nuova verifica.
La decisione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante.
Essa deve contenere le conclusioni del controllo.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi
correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini
ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e
deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
b) la documentazione tecnica;
c) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i
dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del
personale interessato.
4.3. L'organismo notificato svolge regolari controlli intesi ad
accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita'
e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale
occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto
funzionamento del sistema di qualita'. Esso fornisce al fabbricante una
relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione
sulle stesse.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di
fabbricazione dell'articolo, tiene a disposizione delle autorita'
nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);
b) la documentazione relativa alle modifiche di cui al punto 3 .4,
secondo comma;
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto
3.4, ultimo paragrafo e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le
informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di
qualita' rilasciate o revocate.
G: Verifica dell'esemplare unico
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante
accerta e dichiara che l'articolo pirotecnico cui e' stato rilasciato
l'attestato di cui alla lettera B e' conforme ai requisiti pertinenti
del presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura CE
sull'articolo e redige una dichiarazione di conformita'.
2. L'organismo notificato esamina l'articolo pirotecnico e procede alle
opportune prove in conformita' della norma armonizzata o delle norme
armonizzate pertinenti o prove equivalenti, per verificarne la
conformita' dell'articolo ai pertinenti requisiti del presente decreto.
L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero
d'identificazione sull'articolo pirotecnico approvato e redige un
attestato di conformita' inerente alle prove effettuate.
3. Scopo della documentazione tecnica e' consentire di valutare la
conformita' dell'articolo ai requisiti del presente decreto e di
comprendere la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento
dell'articolo pirotecnico.
La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini della
verifica:
a) una descrizione generale del tipo;
b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' schemi di
componenti, sottoinsiemi e circuiti;
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti
disegni di progettazione e fabbricazione, schemi di componenti,
sottoinsiemi e circuiti e il funzionamento dell'articolo pirotecnico;
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte, e
le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti
essenziali di sicurezza del presente decreto, qualora non siano state
applicate le norme armonizzate;
e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati e degli esami
effettuati;
f) le relazioni sulle prove effettuate.
H: Garanzia totale di qualita'
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante
che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che
gli articoli in questione rispondono ai requisiti applicabili del
presente decreto che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo
importatore appongono la marcatura CE a ciascun articolo e redigono una
dichiarazione scritta di conformita'. La marcatura CE e' accompagnata
dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile
della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualita' della
progettazione, della produzione, esegue l'ispezione e le prove del
prodotto finito, secondo quanto specificato al punto 3, ed e'
assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualita'
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di
qualita' ad un organismo notificato.
La domanda deve contenere:
a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli
pirotecnici contemplati;
b) la documentazione relativa al sistema di qualita'.
3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' dell'articolo
ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante
devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma
di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione
relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione
uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la
qualita'. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata
descrizione:
a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle
responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di
progettazione e qualita' dei prodotti;
b) delle specifiche tecniche di produzione, comprese le norme
applicabili e, qualora le norme armonizzate non siano state applicate
integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i
requisiti essenziali del presente decreto;
c) delle tecniche di controllo e verifica dei risultati di sviluppo, dei
processi e degli interventi sistematici per sviluppare prodotti
rientranti nella categoria di prodotti in questione;
d) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di
garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici
applicati;
e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s'intende
effettuarli;
f) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i
dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del
personale interessato;
g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia
ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione e di prodotti
e se il sistema di qualita' funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualita' per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso deve
presumere la conformita' a tali requisiti per i sistemi di qualita' che
attuano le corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo
incaricato del controllo deve avere esperienza nella verifica della
tecnologia del prodotto in questione. La procedura di valutazione
comprende una visita ai locali del fabbricante.
La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene
notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del
controllo.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti
dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga
adeguato ed efficace.
Il fabbricante deve tenere costantemente informato l'organismo
notificato che ha approvato il sistema di qualita' sugli aggiornamenti
che intende apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato deve valutare le modifiche proposte e decidere se
il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
La decisione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante.
Essa deve contenere le conclusioni del controllo.
4. Sorveglianza CE sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. Scopo della sorveglianza CE e' garantire che il fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere
a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione,
prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in
particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
b) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita'
in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli,
prove;
c) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita'
in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle
prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale
interessato.
4.3. L'organismo notificato deve svolgere regolari controlli intesi ad
accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita'
e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale
occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto
funzionamento del sistema di qualita'. L'organismo notificato deve
fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state
svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di
fabbricazione dell'articolo, deve tenere a disposizione delle autorita'
nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);
b) la documentazione relativa agli aggiornamenti di cui al punto 3.4,
secondo comma;
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto
3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato deve comunicare agli altri organismi
notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni di
sistemi di qualita' rilasciate o revocate.
Allegato III
(di cui all'articolo 7, comma 2)
CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE DAGLI STATI
MEMBRI PER QUANTO CONCERNE GLI ORGANISMI RESPONSABILI DELLE VERIFICHE DI
CONFORMITA'.
1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto alle prove
di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il fabbricante,
ne' il fornitore, ne' l'installatore ne' l'importatore degli articoli
pirotecnici da controllare, ne' il mandatario di una di queste persone.
Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' come mandatari nella
progettazione, produzione, commercializzazione, manutenzione o
importazione di detti articoli. Cio' non esclude la possibilita' di uno
scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.
2. L'organismo e il suo personale eseguono le prove di verifica con la
massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica e sono
liberi da ogni pressione e istigazione, in particolare di ordine
finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i risultati del
loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di
persone interessate ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo dispone del personale e possiede i mezzi necessari per
svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con
l'esecuzione delle verifiche; esso ha anche accesso al materiale
necessario per verifiche eccezionali.
4. Il personale preposto ai controlli possiede:
a) una buona formazione tecnica e professionale;
b) una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle prove
che effettua e una sufficiente pratica di queste prove;
c) l'attitudine necessaria a redigere attestati, registrazioni e
relazioni necessari per comprovare che le prove sono state effettuate.
5. Va garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo.
La retribuzione di ogni addetto non e' in funzione del numero delle
prove effettuate ne' dei risultati delle prove.
6. L'organismo sottoscrive un'assicurazione di responsabilita' civile a
meno che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato in base al
diritto nazionale oppure a meno che le prove non siano effettuate
direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'organismo e' tenuto al segreto professionale per
tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni
tranne nei confronti delle autorita' amministrative competenti.
Allegato IV
(di cui all'articolo 9, comma 1)
MARCATURA DI CONFORMITA'
La marcatura di conformita' CE e' costituita dalle iniziali «CE»
secondo il simbolo grafico che segue:
(omissis)
Se la marcatura e' ridotta o ingrandita vanno rispettate le proporzioni
indicate nel simbolo graduato di cui sopra.