AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © Ambiente Diritto.it

 

Decreto 16 febbraio 2009

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Aggiornamento dell'appendice 1 al decreto 22 luglio 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.
 

 (GU n. 57 del 10-3-2009 )

 

 

 

IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare il Capo V relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;
Considerata la necessita' di aggiornare l'elenco dei materiali compresi nell'Appendice 1 al succitato decreto;
Decreta:


Articolo unico
1. Il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, e' cosi' modificato:
a) in Appendice 1 sono inserite le seguenti schede:
1) dopo la scheda carburo di silicio e' inserita la scheda riportata in allegato 1 al presente decreto;
2) dopo la scheda polvere della lavorazione dell'acciaio inossidabile e' inserita la scheda riportata in allegato 2 al presente decreto;
b) in Appendice 8, sono inserite le seguenti tabelle:
1) dopo la voce carburo di silicio e' inserita la seguente tabella:

CARRUBE FRANTUMATE | B
2) dopo la voce polvere della lavorazione dell'acciaio inossidabile e' inserita la seguente tabella:

POLVERINO D'ALTOFORNO | A

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2009
Il Comandante generale: Pollastrini