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Decreto 16 febbraio 2009
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Aggiornamento
dell'appendice 1 al decreto 22 luglio 1991, e successive modificazioni, recante
norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.
(GU n. 57 del 10-3-2009 )
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della
vita umana in mare;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante
riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che
attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed
in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211,
concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare il Capo V relativo alle
attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, e
successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo
alla rinfusa di carichi solidi;
Considerata la necessita' di aggiornare l'elenco dei materiali compresi
nell'Appendice 1 al succitato decreto;
Decreta:
Articolo unico
1. Il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, e successive
modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla
rinfusa di carichi solidi, e' cosi' modificato:
a) in Appendice 1 sono inserite le seguenti schede:
1) dopo la scheda carburo di silicio e' inserita la scheda riportata in allegato
1 al presente decreto;
2) dopo la scheda polvere della lavorazione dell'acciaio inossidabile e'
inserita la scheda riportata in allegato 2 al presente decreto;
b) in Appendice 8, sono inserite le seguenti tabelle:
1) dopo la voce carburo di silicio e' inserita la seguente tabella:
CARRUBE FRANTUMATE | B
2) dopo la voce polvere della lavorazione dell'acciaio inossidabile e' inserita
la seguente tabella:
POLVERINO D'ALTOFORNO | A
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 febbraio 2009
Il Comandante generale: Pollastrini