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Deliberazione 24 giugno 2008
Senato della Repubblica. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche».
(GU n. 150 del 28-6-2008)
Art. 1.
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e
dell'art. 162 del Regolamento del Senato della Repubblica, una
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul
lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», di
seguito denominata «Commissione».
Art. 2.
1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal
Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi
parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo
al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinche'
proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.
Art. 3.
1. La Commissione accerta:
a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con
particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle
malattie, alle invalidita' e all'assistenza alle famiglie delle vittime,
individuando altresi' le aree in cui il fenomeno e' maggiormente
diffuso;
b) l'entita' della presenza dei minori con particolare riguardo ai
minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a
rischio;
c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla
loro entita' nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
d) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e
l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli
infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro
flessibile o precario;
e) l'idoneita' dei controlli da parte degli uffici addetti alla
applicazione delle norme antinfortunistiche;
f) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza
pubblica, nonche' sul Servizio sanitario nazionale;
g) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre
al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul
lavoro;
h) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate
direttamente o indirettamente dalla criminalita' organizzata;
i) la congruita' delle provvidenze previste dalla normativa vigente a
favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul
lavoro.
Art. 4.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria e puo'
avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel
limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2008 e di 100.000 euro per
ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a
carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato puo'
autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente
periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di
richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate
esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
Art. 5.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la
Commissione disponga diversamente. L'attivita' e il funzionamento sono
disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione
prima dell'inizio dei lavori.
Art. 6.
1. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole
relazioni o con relazioni generali, nonche' ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita', e comunque al termine dei suoi lavori. In occasione della
terza relazione annuale, il Senato verifica l'esigenza di un'ulteriore
prosecuzione della Commissione.
Il Presidente: Schifani