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Decreto 24 giugno 2008
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo.
(GU n. 167 del 18-7-2008)
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione
internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare,
con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua
esecuzione e successivi emendamenti;
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante
riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare
l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della
navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n.
271, recante riorganizzazione del Ministero dei trasporti ed in
particolare l'art. 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134,
concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei
requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose ed
in particolare l'art. 3 che prevede che il trasporto di merci pericolose
deve essere effettuato in conformita' alla prescrizioni del codice IMDG;
Considerato che il paragrafo 2.5.3.2.5 del succitato codice IMDG
stabilisce che la classificazione dei perossidi organici deve essere
fatta dall'autorita' competente del Paese di origine;
Considerata la necessita' di procedere alla classificazione di alcuni
perossidi organici ai fini del trasporto marittimo di merci pericolose:
Decreta:
Articolo unico
I prodotti elencati e classificati negli allegati 1, 2, 3 e 4 al
presente decreto sono ammessi al trasporto marittimo in imballaggi, in
contenitori intermedi ed in cisterna, secondo le modalita' e con le
prescrizioni stabilite negli allegati stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2008
Il comandante generale: Pollastrini
Allegato omesso