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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007
Coordinamento delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
(GU n. 31 del 6-2-2008)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 4, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, che prevede
la realizzazione del coordinamento delle attivita' di prevenzione e
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Visti gli articoli 23 e 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
ottobre 1997, n. 412;
Ravvisata l'esigenza di garantire l'uniformita' dell'attivita' di
prevenzione e vigilanza della pubblica amministrazione su tutto il
territorio nazionale, anche al fine di individuare le priorita' e le
modalita' dei rispettivi interventi nonche' le sinergie da sviluppare;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 20 dicembre 2007;
Sulla proposta dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza
sociale;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
Attivita' di coordinamento
1. I Comitati regionali di coordinamento, d'ora in poi Comitati,
istituiti presso ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'art. 27
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, svolgono i propri
compiti di programmazione e di indirizzo delle attivita' di prevenzione
e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a
livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro e della
previdenza sociale e dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano al fine di individuare i settori e le priorita' d'intervento
delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
2. Il Comitato e' presieduto dal presidente della giunta regionale o da
un assessore da lui delegato, con la partecipazione degli assessori
regionali competenti per le funzioni correlate e deve comprendere
rappresentanti, territorialmente competenti: dei servizi di prevenzione
e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali,
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dei settori
ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli
ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delle agenzie territoriali
dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL), degli
uffici periferici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), degli uffici periferici dell'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), degli uffici periferici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione
province italiane (UPI) e rappresentanti degli uffici di sanita' aerea e
marittima del Ministero della salute nonche' delle autorita' marittime
portuali ed aeroportuali.
3. Ai lavori del Comitato partecipano quattro rappresentanti dei datori
di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
regionale.
4. Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi e
svolge le seguenti funzioni:
a) sviluppa, tenendo conto delle specificita' territoriali, i piani di
attivita' e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a
livello nazionale;
b) svolge funzioni di indirizzo e programmazione delle attivita' di
prevenzione e di vigilanza e promuove l'attivita' di comunicazione,
informazione, formazione e assistenza operando il necessario
coordinamento tra le diverse istituzioni;
c) provvede alla raccolta ed analisi delle informazioni relative agli
eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche
atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste
dalla legislazione vigente.
Art. 2.
Pianificazione e monitoraggio del coordinamento delle attivita' di
vigilanza
1. In attuazione degli indirizzi resi a livello nazionale, nel
rispetto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 1 e degli
impegni di spesa assunti a livello nazionale dalle singole
amministrazioni, presso ogni Comitato regionale di coordinamento e'
istituito un ufficio operativo composto da rappresentanti degli organi
di vigilanza che pianifica il coordinamento delle rispettive attivita',
individuando le priorita' a livello territoriale.
2. L'ufficio operativo di cui al comma 1 provvede a definire i piani
operativi di vigilanza nei quali sono individuati: gli obiettivi
specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i
mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da
parte dei vari soggetti pubblici interessati. In specifici contesti
produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di migliorare
l'efficacia delle politiche attive di prevenzione, possono essere
previste particolari attivita' di coordinamento tecnico che prevedano la
costituzione di nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza
che operino per tempi programmati.
3. I piani operativi di cui al comma 2 sono attuati da organismi
provinciali composti da: Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi
di lavoro delle ASL, Direzione provinciale del lavoro, INAIL, ISPESL,
INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco.
4. I Comitati regionali di coordinamento provvedono a monitorare le
attivita' svolte dalle sezioni permanenti per verificare il
raggiungimento degli obiettivi, dando comunicazione annuale dei
risultati di tale monitoraggio ai Ministeri della salute e del lavoro e
della previdenza sociale.
5. Alle attivita' disposte dal presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla
legislazione vigente.
Art. 3.
Monitoraggio e raccolta dati
1. In attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi del criterio
di cui all'art. 1, comma 2, lettera o), legge n. 123/2007, i Comitati
regionali di coordinamento realizzano iniziative per l'integrazione dei
rispettivi archivi informativi.
2. All'integrazione degli archivi informatici di cui al comma 1 si
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla
legislazione vigente.
Art. 4.
Esercizio di poteri sostitutivi
1. L'esercizio di poteri sostitutivi di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b) della legge 3 agosto 2007, n. 123 e' attuato nei seguenti
casi:
a) mancata costituzione del Comitato;
b) reiterata mancata convocazione del Comitato nei termini previsti;
c) inadempimento da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici
componenti il Comitato.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), i Ministeri della salute e
del lavoro e della previdenza sociale, previo invito ad adempiere,
assumono tutte le iniziative necessarie per assicurare gli adempimenti
di cui al presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), il Presidente del Comitato,
previo invito ad adempiere, informa l'autorita' gerarchicamente o
funzionalmente sovraordinata al componente inadempiente affinche' assuma
tutti gli atti necessari all'esercizio dei poteri sostitutivi.
Art. 5.
Disciplina per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito
delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggior oneri a carico della finanza pubblica.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano