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Decreto 9 marzo 2007
Ministero dell'Interno. Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n.87)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante
il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art.
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante
disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle
domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita'
dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre
2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 222 del 23 settembre 2005, recante norme tecniche per le
costruzioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007, recante
classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di
opere da costruzione;
Rilevata la necessita' di aggiornare i criteri per determinare le prestazioni di
resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attivita' soggette
al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come
modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri per determinare le prestazioni
di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attivita'
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione
delle attivita' per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono
espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attivita' i cui
progetti sono presentati ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti
per territorio, per l'acquisizione del parere di conformita' di cui all'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data
successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
Obiettivi, strategie, responsabilita'
1. Al fine di limitare i rischi derivanti dagli incendi, le costruzioni
devono essere progettate, realizzate e gestite in modo da garantire:
la stabilita' degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il
soccorso agli occupanti;
la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
la possibilita' che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano
soccorsi in altro modo;
la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di
sicurezza.
2. I requisiti di protezione delle costruzioni dagli incendi, finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi suddetti, sono garantiti attraverso l'adozione di
misure e sistemi di protezione attiva e passiva. Tutte le misure e i sistemi di
protezione, adottati nel progetto ed inseriti nella costruzione, devono essere
adeguatamente progettati, realizzati e mantenuti secondo quanto prescritto dalle
specifiche normative tecniche o dalle indicazioni fornite dal produttore al fine
di garantirne le prestazioni nel tempo.
3. L'individuazione dei valori che assumono i parametri posti a base della
determinazione delle azioni di progetto e' a carico dei soggetti responsabili
della progettazione. Il mantenimento delle condizioni che determinano
l'individuazione dei suddetti valori e' a carico dei titolari delle attivita'.
Art. 3.
Disposizioni tecniche
1. Per il conseguimento degli obiettivi indicati al precedente art. 2 sono
approvate le disposizioni tecniche contenute nell'allegato al presente decreto.
Art. 4.
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
la circolare del Ministro dell'interno 14 settembre 1961, n. 91, recante norme
di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in
acciaio destinati ad uso civile;
il decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1986, recante «Calcolo
del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno».
2. All'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12
dicembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi» sono apportate le seguenti modifiche: le definizioni di
«carico di incendio», «compartimento antincendio» e «resistenza al fuoco»,
indicate rispettivamente ai punti 1.3, 1.5 e 1.11, sono sostituite con le
corrispondenti definizioni riportate al punto 1, lettere c), g) e j)
dell'allegato al presente decreto.
3. Il riferimento al Bollettino ufficiale C.N.R. n. 192 del 28 dicembre 1999,
relativo alla progettazione di costruzioni resistenti al fuoco, contenuto nella
lettera circolare prot. P130/4101 sott. 72/E del 31 gennaio 2001, e' da
ritenersi superato.
4. Per le costruzioni esistenti, le cui prestazioni di resistenza al fuoco siano
state accertate dagli organi di controllo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non e' necessario procedere ad una nuova determinazione nei
casi di modifiche della costruzione, ivi comprese quelle dovute ad un
ampliamento e/o ad una variazione di destinazione d'uso, sempre che dette
modifiche non comportino un incremento della classe di rischio indicata alla
tabella 2 dell'allegato al presente decreto, una riduzione delle misure
protettive o un incremento del carico di incendio specifico.
Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2007
Il Ministro: Amato
Allegato omesso