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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Decreto 3 gennaio 2007
Ministero dei Trasporti. Recepimento della direttiva 2006/20/CE della Commissione del 17 febbraio 2006, che modifica, per adattarla al progresso tecnico, la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, relativa ai serbatoi di carburante ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
(GU n. 63 del 16-3-2007)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a
recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie
concernenti le materie e dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce
la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme
costruttive funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al
diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio
2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in
particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei
trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995,
di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva
70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto
1974, recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo
a motore e di rimorchio per quanto riguarda i serbatoi di carburante liquido ed
i dispositivi di protezione posteriori, di recepimento della direttiva
70/221/CEE del Consiglio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 febbraio
2001, di recepimento della direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che da ultimo ha modificato la direttiva 70/221/CEE relativa ai
serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriori,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001;
Visto il comunicato di errata-corrige, relativo al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 16 febbraio 2001 di recepimento della direttiva
2000/8/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto
2001, di recepimento della rettifica alla direttiva 2000/8/CE, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001;
Vista la direttiva 2006/20/CE della Commissione del 17 febbraio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 48 del 18 febbraio 2006, che
modifica, per adattarla al progresso tecnico, la direttiva 70/221/CEE del
Consiglio relativa ai serbatoi di carburante ed ai dispositivi di protezione
posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
A d o t t a
il seguente decreto:
Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo
Art. 1.
1. L'allegato II al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/221/CEE, e successive
modificazioni, e' modificato conformemente all'allegato del presente decreto che
ne costituisce parte integrante.
Art. 2.
1. A decorrere dall'11 settembre 2007, se non sono soddisfatti i requisiti
del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di
recepimento della direttiva 70/221/CE, come da ultimo modificato dal presente
decreto, per motivi concernenti i dispositivi di protezione posteriore
antincastro, non e' consentito:
a) il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale di un tipo di
veicolo, ed
b) il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale di un
dispositivo di protezione posteriore antincastro come entita' tecnica.
2. A decorrere dall'11 marzo 2010, se non sono soddisfatti i requisiti del
decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di
recepimento della direttiva 70/221/CE, come da ultimo modificato dal presente
decreto, per motivi concernenti i dispositivi di protezione posteriore
antincastro, non e' consentita:
a) l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di veicoli, e
b) la vendita o entrata in servizio di un dispositivo di protezione posteriore
antincastro come entita' tecnica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 3 gennaio 2007
Il Ministro: Bianchi
Allegato
L'allegato II al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5
agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/221/CEE, e successive
modificazioni, e' modificato come segue:
1) e' inserito il seguente punto 5.1 bis:
«5.1 bis. I veicoli sono sottoposti a prova nelle seguenti condizioni:
il veicolo e' fermo su una superficie orizzontale, piana, rigida e liscia;
le ruote anteriori sono in posizione di marcia in linea retta;
i pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del
veicolo;
se e' necessario per ottenere le forze di prova prescritte, il veicolo puo'
essere trattenuto in qualsiasi modo, precisato dal costruttore del veicolo;
se il veicolo e' equipaggiato con sospensione idropneumatica, idraulica o
pneumatica, o con un dispositivo di livellamento automatico in funzione del
carico, e' sottoposto a prova con la sospensione o il dispositivo nelle
condizioni di marcia normali previste dal costruttore.»;
2) il testo del punto 5.4.5.2 e' sostituito dal seguente:
«5.4.5.2. Sui due punti P1 e sul punto P3 viene successivamente applicata una
forza orizzontale pari al 25% della massa massima tecnicamente ammissibile del
veicolo, comunque non superiore a 5 x 10^4 N»;
3) e' inserito il seguente punto 5.4 bis:
5.4 bis. Nei veicoli attrezzati con una sponda elevatrice, il dispositivo di
protezione posteriore antincastro puo' interrompersi per consentire il
funzionamento del meccanismo. In questi casi si applicano le seguenti
disposizioni speciali:
5.4 bis. 1. la distanza laterale tra gli elementi di fissazione del dispositivo
di protezione posteriore antincastro e gli elementi della sponda elevatrice che
rendono necessaria l'interruzione non puo' essere superiore a 2,5 cm;
5.4 bis. 2. i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore
antincastro hanno, in ogni caso, una superficie effettiva di almeno 350 cm2;
5.4 bis. 3. i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore
antincastro devono avere dimensioni sufficienti per soddisfare le prescrizioni
del punto 5.4.5.1, che determinano le posizioni relative dei punti di prova. Se
i punti P1 sono situati entro la zona d'interruzione di cui al punto 5.4 bis, i
punti P1 da utilizzare sono situati al centro della sezione laterale del
dispositivo di protezione posteriore antincastro;
5.4 bis. 4. le disposizioni del punto 5.4.1 non si applicano alla zona
d'interruzione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e in
relazione alla sponda elevatrice.