Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 3 aprile 2007
Ministero dell'interno. Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.
(G.U. n. 97 del 27-4-2007)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, concernente la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione;
Ritenuto di dover aggiornare ed integrare la vigente normativa tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni
1. All'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n.
340, recante regola tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti
di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione,
sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato I che
fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o
della Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di
libero scambio (EFTA) firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti
sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di
garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio,
equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere
impiegati nel campo di applicazione disciplinato dalpresente decreto.
Art. 3.
Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche inerenti la sicurezza
antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio
liquefatto per autotrazione emanate precedentemente al decreto del Presidente
della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2007
Il Ministro dell'interno
Amato
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Allegati omessi