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Decreto 3 aprile 2007

Ministero dell'interno. Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione. 

 

(G.U. n. 97 del 27-4-2007)

 

 

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, concernente la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione;

Ritenuto di dover aggiornare ed integrare la vigente normativa tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

 

Decreta:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni
1. All'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante regola tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per  autotrazione, sono apportate le modifiche  e le integrazioni indicate nell'allegato I che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti da uno degli Stati  membri dell'Unione europea o della Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari  dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire  un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere  impiegati nel campo di applicazione disciplinato dalpresente decreto.

Art. 3.

Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche inerenti la sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione emanate precedentemente al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340.

Art. 4.

Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 3 aprile 2007
Il Ministro dell'interno
Amato
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Allegati omessi