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Decreto 2 Agosto 2007
Ministero dei Trasporti. Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime.
(GU n. 203 del 1-9-2007)
IL
COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974, e successive
modificazioni (SOLAS 1974/78);
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973,
e successive modificazioni (MARPOL 73/78);
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante
riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare
l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della
navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184,
recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo
per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e
organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri;
Visto il codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di
navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa (IGC Code) adottato dal
Comitato per la sicurezza dell'Organizzazione internazionale marittima
(IMO) con risoluzione MSC 5(48) del 17 giugno 1983, e successive
modificazioni;
Visto il codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che
trasportano gas liquefatti alla rinfusa (GC Code), adottato dalla
Assemblea dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con
risoluzione A.328 (IX) del 12 novembre 1975, e successive modificazioni;
Viste le raccomandazioni concernenti le navi non soggette al codice per
la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano gas
liquefatti alla rinfusa (risoluzione A.328(IX)), adottate dalla
Assemblea dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con
risoluzione A.329 (IX) del 12 novembre 1975, e successive modificazioni;
Visto il codice per navi esistenti che trasportano gas liquefatti alla
rinfusa, dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), edizione
1976, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50,
recante approvazione del regolamento per la costruzione e
l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici
liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e
lo sbarco dei prodotti stessi;
Visto il codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di
navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (IBC
Code), adottato dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino
dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione MEPC
19(22) del 5 dicembre 1985, e successive modificazioni;
Visto il codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che
trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (BCH Code),
adottato dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino
dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione MEPC
20(22) del 5 dicembre 1985, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 3 maggio 1984,
recante approvazione delle norme per gli allibi di oli minerali, gas
compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti
sotto pressione e miscele di gas, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
145 del 28 maggio 1984, e successive modificazioni;
Vista la circolare n. 340374 del 31 marzo 1970 del Ministero della
marina mercantile, Direzione generale della navigazione e del traffico
marittimo, Div. IV, e successive modificazioni recante norme provvisorie
per il trasporto marittimo alla rinfusa di merci pericolose allo stato
gassoso (comprese quelle derivanti dal petrolio);
Vista circolare prot. n 3101658/MP in data 23 giugno 1986 del Ministero
della marina mercantile, Direzione generale della navigazione e del
traffico marittimo, Div. X, e successive modificazioni;
Vista la circolare prot. n 310278/MP in data 20 marzo 1987 del Ministero
della marina mercantile, Direzione generale della navigazione e del
traffico marittimo, Div. X;
Considerato che l'art. 35, lettera b), della legge 5 giugno 1962, n.
616, stabilisce che i requisiti cui debbono rispondere le navi per
essere abilitate al trasporto delle merci pericolose, nonche' le
modalita' dell'imbarco e dello sbarco delle merci medesime debbono
essere determinati con regolamenti da emanare con decreti del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto
con i ministri competenti;
Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione del succitato decreto del
Presidente della Repubblica, procedere ad un aggiornamento delle norme
che attualmente disciplinano il trasporto marittimo alla rinfusa di
merci pericolose allo stato gassoso, al fine di agevolarne
l'applicazione da parte delle autorita' marittime e degli operatori del
settore;
Ritenuto, inoltre, necessario aggiornare e riunire in un unico contesto
le norme che disciplinano il trasporto e gli allibi di gas nonche' le
procedure amministrative per l'imbarco e lo sbarco delle merci medesime;
Decreta:
Capo I
Norme generali
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le presenti norme stabiliscono i requisiti a cui devono
rispondere le navi mercantili nazionali, adibite alla navigazione
marittima, e le navi di bandiera estera che toccano i porti italiani,
per essere abilitate al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo
stato gassoso, nonche' le norme per gli allibi e le procedure
amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il
nulla osta allo sbarco delle merci medesime.
2. Le presenti norme non si applicano alle unita' adibite alla
navigazione fluviale-marittima.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini delle presenti norme si intende per:
a) amministrazione: il Ministero dei trasporti Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto;
b) autorita' marittima: gli uffici locali di cui all'art. 17 del codice
della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
c) organismo tecnico: uno degli organismi autorizzati ai sensi dell'art.
1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e
successive modificazioni, che, su apposita istanza, e' espressamente
autorizzato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale per la
navigazione e il trasporto marittimo e interno per l'assolvimento dei
compiti di cui alle presenti norme;
d) SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare ed il relativo Protocollo del 1978 (SOLAS
1974/78), e successive modificazioni;
e) nave gassiera: una nave cisterna costruita od adattata ed usata per
il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti o altri prodotti di natura
infiammabile elencati nei capitoli 19 del codice IGC, XIX del GC Code,
XIX del codice per navi esistenti o nella circolare del Ministero della
marina mercantile n. 340374 del 31 marzo 1970;
f) codice IGC: il codice internazionale per la costruzione e
l'equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa,
adottato dal Comitato per la sicurezza dell'IMO con risoluzione MSC
5(48) del 17 giugno 1983, e successive modificazioni, applicabile alle
navi la cui chiglia sia stata impostata il 1° luglio 1986 o
successivamente;
g) codice GC: il codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi
che trasportano gas liquefatti alla rinfusa, adottato dall'assemblea
dell'IMO con risoluzione A.328(IX) del 12 novembre 1975, e successive
modificazioni, applicabile alle navi il cui contratto di costruzione sia
stato firmato dopo il 31 ottobre 1976 oppure, la cui impostazione della
chiglia sia avvenuta dopo il 31 dicembre 1976 oppure, che siano state
consegnate dopo il 30 giugno 1980;
h) risoluzione A.329(IX): la risoluzione adottata il 12 novembre 1975
dall'assemblea dell'IMO, relativa alle raccomandazioni concernenti le
navi non soggette al codice GC, che trasportano gas liquefatti
refrigerati alla rinfusa consegnate il 31 ottobre 1976 o
successivamente, ma prima del 30 giugno 1980;
i) codice per navi esistenti: il codice per navi esistenti che
trasportano gas liquefatti alla rinfusa, dell'Organizzazione
internazionale marittima (IMO), edizione 1976, e successive
modificazioni applicabile alle navi consegnate il o prima del 31 ottobre
1976 e consegnate dopo il 31 ottobre 1976 ma prima dell'applicazione del
codice GC;
l) circolare n. 340374 del 31 marzo 1970: la circolare del Ministero
della marina mercantile n. 340374 del 31 marzo 1970, e successive
modificazioni, recante norme provvisorie per il trasporto marittimo alla
rinfusa di merci pericolose allo stato gassoso (comprese quelle
derivanti dal petrolio);
m) decreto del Presidente della Repubblica n. 50 del 1984: il decreto
del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50, recante
approvazione del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento
delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi
alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei
prodotti stessi;
n) codice IBC: il codice internazionale per la costruzione e
l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi
pericolosi alla rinfusa, adottato dal comitato per la protezione
dell'ambiente marino dell'IMO con risoluzione MEPC 19(22) del 5 dicembre
1985, e successive modificazioni;
o) codice BCH: il codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi
che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa,
adottato dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO
con risoluzione MEPC 20(22) del 5 dicembre 1985, e successive
modificazioni;
p) ICOF GC: il certificato di rispondenza al codice IGC;
q) COF GC: il certificato di rispondenza al codice GC o al codice per
navi esistenti;
r) ICOF: il certificato di rispondenza al codice IBC;
s) COF: il certificato di rispondenza al codice BCH;
t) IPPC: il certificato attestante la rispondenza all'allegato II alla
Marpol 73/78;
u) attestazione di idoneita': il certificato di rispondenza alla
circolare n. 340374 del 31 marzo 1970;
v) raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all'art. 2 della legge
4 aprile 1977, n. 135;
z) Marpol 73/78: la convenzione internazionale del 1973 per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo
del 1978 (MARPOL 73/78), e successive modificazioni;
aa) allibo: il trasferimento di tutto o parte del carico da una nave
all'altra, quando esse sono ormeggiate una accanto all'altra;
bb) navi nuove: navi la cui chiglia sia stata impostata il 1° luglio
1986 o posteriormente;
cc) navi esistenti: navi che non siano navi nuove;
dd) autorita' portuale: gli enti di cui all'art. 6 della legge 28
gennaio 1994, n. 84;
ee) piano di emergenza: un piano, sottoscritto dai comandanti delle due
navi prima dell'inizio delle operazioni di allibo, che assegni al
personale di bordo i compiti e le sequenze delle operazioni da compiere
in caso di qualsiasi emergenza;
ff) informazioni tecniche: i dati principali relativi agli impianti
connessi con la movimentazione del carico, le caratteristiche delle navi
e le condizioni di carico e/o zavorramento delle navi prima di iniziare
le operazioni di allibo;
gg) stiva: lo spazio racchiuso dalla struttura della nave nel quale e'
situato un sistema di contenimento del carico;
hh) spazio interbarriera: e' lo spazio tra la barriera primaria e la
barriera secondaria, che sia o meno completamente o parzialmente
occupato da isolante o altro materiale;
ii) sistema di contenimento del carico: i depositi destinati a contenere
i gas, inclusi, quando esistenti, la barriera primaria e quella
secondaria, l'isolamento termico associato ad ogni spazio interposto e
la struttura adiacente, se necessaria per il sostegno di questi
elementi. Se la barriera secondaria e' parte della struttura dello
scafo, essa puo' essere una delimitazione della "stiva";
ll) deposito del carico: l'involucro stagno ai liquidi progettato per
essere il contenitore primario dei gas liquefatti, associato o meno
all'isolamento e/o alle barriere secondarie;
mm) barriera primaria: l'elemento interno progettato per contenere il
carico quando il sistema di contenimento del carico comprende due
delimitazioni;
nn) barriera secondaria: l'elemento piu' esterno a tenuta di liquido di
un sistema di contenimento del carico progettato per provvedere al
temporaneo contenimento di qualsiasi prevedibile fuoriuscita del carico
liquido attraverso la barriera primaria e per prevenire l'abbassamento
della temperatura della struttura della nave fino ad un livello
pericoloso;
oo) rappresentante del terminale: qualsiasi persona designata dal
gestore del terminale che ha la responsabilita' e l'autorita' per
sorvegliare i preparativi, lo svolgimento ed il completamento delle
operazioni di carico o di scarico di una determinata nave effettuate
presso il terminale.
Art. 3.
Vigilanza dell'autorita' marittima
1. L'autorita' marittima vigila, ai fini della sicurezza nave, sulle
operazioni di imbarco/sbarco e trasferimento del carico, stabilendo le
relative modalita' tenuto conto delle condizioni locali, delle
circostanze speciali.
2. La vigilanza antincendio e' svolta secondo modalita' disciplinate con
ordinanza dell'autorita' marittima, concordate con il Comando
provinciale dei Vigili del fuoco.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di servizi di
polizia doganale.
Capo II
Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa di gas
Art. 4.
Gas ammessi al trasporto
1. I gas ammessi al trasporto alla rinfusa sono quelli elencati nei
capitoli 19 del codice IGC, XIX del codice GC, XIX del codice per navi
esistenti o nella circolare n. 340374 del 31 marzo 1970, come
applicabile.
2. Per i gas non elencati nelle norme sopraccitate, gli interessati
dovranno inoltrare apposita istanza all'amministrazione per le
determinazioni di cui alle regole 1.1.6 del codice IGC, 1.7.2 del codice
GC, 1.7.2 del codice per navi esistenti o di cui all'art. 1, comma 4,
della circolare n. 340374 del 31 marzo 1970, come applicabile.
Art. 5.
Requisiti di idoneita' delle navi gassiere
1. Alle navi nuove in navigazione internazionale si applicano le
disposizioni di cui al capitolo VII - Parte C - della SOLAS (codice
IGC).
2. Alle navi nuove in navigazione nazionale si applicano:
a) le disposizioni di cui alla circolare n. 340374 del 31 marzo 1970; o
in alternativa,
b) le disposizioni di cui al comma 1.
3. Alle navi esistenti si applicano:
a) le disposizioni di cui alla circolare n. 340374 del 31 marzo 1970; o
in alternativa,
b) le disposizioni di cui al codice GC o alla risoluzione A.329(IX) o al
codice per navi esistenti, come applicabili.
4. Le navi che trasportano i prodotti elencati nel codice IGC, nel
codice GC, nel codice per navi esistenti o nella circolare n. 340374 del
31 marzo 1970 e riportati quali inquinanti marini nel capitolo 17 del
codice BC, devono rispondere anche alle norme di cui alla regola 5.3
dell'allegato II alla Marpol 73/78.
Art. 6.
Certificazioni
1. Le navi di cui all'art. 5, comma 1 e comma 2, let-tera b), devono
essere in possesso della seguente documentazione:
a) se trasportano prodotti elencati nel codice IGC: certificato ICOF GC;
b) se trasportano prodotti elencati nel codice IGC e riportati quali
inquinanti nel capitolo 17 del codice IBC: certificato ICOF GC,
certificato IPPC e il manuale di cui alla regola 5.3.5 dell'allegato II
alla Marpol 73/78;
c) se trasportano esclusivamente prodotti elencati sia nel codice IGC
sia nel codice IBC: certificato ICOF.
2. Le navi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), e comma 3, devono
essere in possesso della seguente documentazione:
a) se trasportano prodotti elencati nella circolare n. 340374 del 31
marzo 1970 o nel codice GC o nel codice per navi esistenti: attestazione
di idoneita' o certificato COF GC, come applicabile;
b) se trasportano prodotti elencati nella circolare n. 340374 del 31
marzo 1970 o nel codice GC o nel codice per navi esistenti, riportati
quali inquinanti nel capitolo 17 del codice IBC: attestazione di
idoneita' o certificato COF GC, come applicabile, certificato IPPC e il
manuale di cui alla regola 5.3.5 dell'allegato II alla Marpol 73/78;
c) se trasportano esclusivamente prodotti elencati sia nella circolare
n. 340374 del 31 marzo 1970 o nel codice GC o nel codice per navi
esistenti, come applicabile, sia nel capitolo 17 del codice IBC:
attestazione di idoneita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 50 del 1984 o certificato COF, per navi di bandiera
nazionale;
attestazione di idoneita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 50 del 1984 o, in alternativa, certificato COF e
attestazione di rispondenza alle norme tecniche particolari di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 50 del 1984,
per navi di bandiera estera.
3. I certificati di cui ai commi 1 e 2, con esclusione dell'attestazione
di idoneita' e dell'attestazione di rispondenza, devono essere
rilasciati, per le navi di bandiera estera dall'amministrazione di
bandiera o da un'organizzazione dalla stessa riconosciuta e per le navi
nazionali dall'organismo tecnico.
4. L'attestazione di idoneita' e l'attestazione di rispondenza sono
rilasciate dall'organismo tecnico.
Art. 7.
Autorizzazione all'imbarco e nulla osta allo sbarco
1. Chi intende imbarcare, ovvero sbarcare, gas nei porti nazionali
presenta istanza all'autorita' marittima del porto di imbarco, ovvero di
sbarco, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco dei gas, ivi
indicati, ovvero la concessione del nulla osta allo sbarco degli stessi.
2. Prima dell'inizio delle operazioni dovranno essere concordate tra il
comandante della nave ed il rappresentante del terminale le misure di
sicurezza da adottare compilando appropriatamente la check-list di
sicurezza terra-mare di cui all'allegato I.
Capo III
Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco
ed il nulla osta allo sbarco
Art. 8.
Domanda per l'autorizzazione all'imbarco e nulla osta allo sbarco
1. L'armatore o il raccomandatario marittimo della nave presenta
all'autorita' marittima, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al
previsto arrivo della nave, l'istanza intesa ad ottenere
l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco. In
sede locale l'autorita' marittima puo' determinare tempi inferiori per
la presentazione dell'istanza, in relazione a particolari esigenze di
traffico.
2. L'istanza deve soddisfare l'imposta sul bollo e deve essere compilata
in duplice copia. Ferma restando l'osservanza della normativa in materia
di imposta sul bollo, l'istanza, unitamente ai relativi allegati, puo'
essere trasmessa all'autorita' marittima via facsimile, via posta
elettronica od altro mezzo riconosciuto.
3. L'istanza (allegato II) deve riferirsi alla totalita' dei gas da
imbarcare o sbarcare e deve indicare:
a) nome, numero IMO, nazionalita', stazza lorda, anno di costruzione ed
abilitazione alla navigazione della nave;
b) data e ora di previsto arrivo della nave;
c) ormeggio previsto della nave in porto;
d) porto di destinazione o di provenienza della nave;
e) nome, numero UN e quantita' di ogni gas da imbarcare o sbarcare,
sulla base delle dichiarazioni fornite dal proprietario o dal
caricatore.
4. All'istanza deve essere allegata la certificazione di cui all'art. 6
delle presenti norme. Tale certificazione puo' essere
depositata in copia all'atto del primo arrivo della nave in porto.
5. Per i prodotti per i quali e' prevista la stabilizzazione deve
essere, altresi', allegato il certificato di stabilizzazione del
prodotto rilasciato dal produttore, di cui alle regole 17.8 del codice
IGC, 17.10 del codice GC o 17.8 del codice per navi esistenti, come
applicabile, che attesti:
a) nome e quantitativo di agente stabilizzante aggiunto al carico;
b) data in cui l'agente stabilizzante e' stato aggiunto al carico e
durata normalmente prevista della sua efficacia;
c) eventuali limitazioni di temperatura che rendono inefficace l'agente
stabilizzante;
d) azioni da intraprendere nel caso in cui la durata del viaggio ecceda
l'efficace durata dell'agente stabilizzante.
6. L'autorita' marittima - mediante l'esame della documentazione
presentata - verifica che la stessa contenga le indicazioni prescritte
dalle presenti norme, che la nave sia idonea al trasporto dei gas e che
gli stessi siano ammessi al trasporto marittimo. In esito al predetto
esame l'autorita' marittima autorizza l'imbarco e trasporto o concede il
nulla osta allo sbarco (allegato II).
7. Copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta
allo sbarco viene restituita al richiedente (armatore o raccomandatario
marittimo) che provvedera' per la consegna della stessa al comandante
della nave. L'autorita' marittima puo' restituire l'autorizzazione o il
nulla osta anche via facsimile, posta elettronica o altro mezzo
riconosciuto.
8. Nei porti ove ha sede l'autorita' portuale, l'autorita' marittima
provvedera' ad inviare alla predetta autorita' copia dell'autorizzazione
all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco, anche ai fini di
quanto prescritto dagli articoli 6 e 24 della legge 28 gennaio 1994, n.
84.
9. Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione
all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere
svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio. In sede
locale l'autorita' marittima regolamenta l'espletamento eccezionale di
tali pratiche al di fuori dell'orario di ufficio.
10. Al fine di accelerare le operazioni commerciali, qualora la
documentazione a corredo dell'istanza sia completa, anche se la nave
non e' ancora in porto, l'autorita' marittima rilascia l'autorizzazione
all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco.
11. Prima dell'inizio delle operazioni, a cura del raccomandatario
marittimo, dovra' essere consegnata all'autorita' marittima la
documentazione di cui all'art. 7, comma 2.
12. La documentazione di cui ai commi 4, 5 e 11 puo' essere presentata
in fotocopia - non autenticata - oppure inviata via facsimile, posta
elettronica o altro mezzo riconosciuto.
13. I documenti indicati nel presente articolo devono riportare in
corrispondenza di ogni firma, in caratteri in stampatello, il nome ed il
cognome di chi appone la firma, nonche' il suo status all'interno
dell'organizzazione o societa' di appartenenza.
Art. 9.
Documentazione ed istruzioni da tenere a bordo
1. Ai fini della sicurezza e della tutela della salute dei
lavoratori marittimi, il comando di bordo delle navi di bandiera
nazionale deve, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 271, provvedere ad istruire opportunamente
l'equipaggio in ordine ai rischi derivanti dalla tipologia di merce
pericolosa di volta in volta trasportata ed alla particolare azione da
svolgere in caso di emergenza. Ove si tratti di trasporto di merci
pericolose che possono esercitare un'azione nociva per l'organismo
umano, l'equipaggio deve essere anche istruito in ordine alle norme di
pronto soccorso ed all'uso dei dispositivi di protezione individuale,
secondo quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi redatto
ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono affisse all'albo della nave.
3. Le navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa devono essere in
possesso:
a) del codice IGC, del codice GC, del codice per navi esistenti o della
circolare n. 340374 del 31 marzo 1970, come applicabile;
b) della guida medica per il pronto soccor so in caso di incidenti che
coinvolgono merci pericolose - Medical First Aid Guide for Use in
Accidents Involving Dangerous Goods - MFAG;
c) delle informazioni al comandante di cui alla regola 15.2
rispettivamente del codice IGC, del codice GC o del codice per navi
esistenti, come applicabile, vistate per l'approvazione, per le navi di
bandiera estera dall'Amministrazione di bandiera o da un'organizzazione
dalla stessa riconosciuta e per le navi nazionali dall'organismo
tecnico;
d) delle informazioni relative al carico di cui alla regola 18.1.1
rispettivamente del codice IGC, del codice GC o del codice per navi
esistenti, come applicabile;
e) del certificato di stabilizzazione, quando richiesto, di cui all'art.
8, comma 5.
Capo IV
Operazioni di allibo
Art. 10.
Idoneita' delle navi
1. Il trasferimento da una nave all'altra di gas puo' essere effettuato
soltanto tra navi in possesso della certificazione prevista dagli
articoli 6, 8, comma 5, e 9.
Art. 11.
Gas ammessi
1. Sono ammessi al trasferimento da una nave all'altra i seguenti
gas, inclusi nei certificati di sicurezza di entrambe le navi:
ammoniaca;
butadiene;
butano;
butilene;
cloruro di etile;
cloruro di vinile;
etano;
etilene;
isobutano;
metano;
miscele butano-propano;
propano;
propilene.
2. Qualora si presenti la necessita' di effettuare il trasferimento di
prodotti diversi da quelli sopraccitati, gli interessati dovranno
inoltrare domanda al Ministero dei trasporti - Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto.
Art. 12.
Richiesta di autorizzazione
1. L'armatore o il raccomandatario marittimo della nave che intende
effettuare l'allibo di uno o piu' gas inclusi nella certificazione della
nave, deve presentare all'autorita' marittima competente, almeno 48 ore
prima dell'inizio dell'operazione, istanza in duplice copia in bollo.
Analoga istanza deve essere presentata dal raccomandatario marittimo
della nave sulla quale verra' trasferito il gas. In sede locale l'autorita'
marittima puo' determinare tempi inferiori per la presentazione
dell'istanza, in relazione a particolari esigenze di traffico.
2. Ferma restando l'osservanza della normativa in materia di imposta sul
bollo, l'istanza, unitamente ai relativi allegati, puo' essere trasmessa
all'autorita' marittima via facsimile, via posta elettronica od altro
mezzo riconosciuto.
3. Le istanze (allegato III) devono riferirsi alla totalita' dei gas da
trasferire e devono indicare:
a) nome, numero IMO, nazionalita', stazza lorda, anno di costruzione ed
abilitazione alla navigazione della nave;
b) data e ora di previsto arrivo della nave;
c) porto di destinazione o di provenienza della nave;
d) specchio acqueo in cui si intendono effettuare le operazioni di
allibo;
e) nome, numero UN e quantita' di ogni gas da trasferire, sulla base
delle dichiarazioni fornite dal proprietario o dal caricatore;
f) l'ufficiale responsabile delle operazioni di allibo.
4. Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) certificazione di cui all'art. 6, in corso di validita', dalla quale
risulti che le navi sono abilitate ad effettuare il trasporto di gas;
b) informazioni tecniche di cui all'art. 2, comma 1, lettera ff) di
entrambe le navi, firmate dai rispettivi comandanti (allegato IV);
c) dichiarazioni dei comandanti di entrambe le navi, nelle quali si
attesti che sono stati effettuati con buon esito i controlli preliminari
citati all'art. 22;
d) certificati di cui all'art. 8, comma 5.
5. Prima dell'inizio delle operazioni, a cura dell'agente marittimo
raccomandatario della nave che intende effettuare l'allibo, dovra'
essere consegnata all'autorita' marittima copia del piano di emergenza
previsto dall'art. 2, comma 1, lettera ee).
6. L'autorita' marittima, esaminata la documentazione di cui ai commi 3,
4 e 5, ed espletati gli accertamenti ritenuti opportuni, autorizza le
operazioni di accosto e di allibo (allegato III).
7. Le autorizzazioni sono restituite ai richiedenti (armatore o
raccomandatario marittimo) che provvederanno per la consegna delle
stesse ai comandanti delle navi. L'autorita' marittima puo' restituire
le autorizzazioni anche via fac-simile, posta elettronica o altro mezzo
riconosciuto.
8. La documentazione di cui ai commi 4 e 5 puo' essere presentata in
fotocopia, non autenticata, oppure inviata via fac-simile, posta
elettronica o altro mezzo riconosciuto.
9. I documenti indicati nel presente articolo devono riportare in
corrispondenza di ogni firma, in caratteri in stampatello, il nome ed
il cognome di chi appone la firma, nonche' il suo status all'interno
dell'organizzazione o societa' di appartenenza.
Art. 13.
Equivalenza
1. L'autorita' marittima puo' accettare soluzioni alternative rispetto a
quelle previste dalle presenti norme, quando le soluzioni stesse,
sentiti gli organismi tecnici delle navi interessate, siano ritenute
equivalenti.
Art. 14.
Comunicazioni tra le navi
1. Al fine di evitare incomprensioni, le comunicazioni tra le due
navi devono essere effettuate in una lingua precedentemente concordata,
usando termini tecnici internazionalmente noti. Allo scopo puo' essere
impiegato l'IMO Standard Marine Communication Phrases pubblicato
dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO).
2. Appena possibile, le due navi devono stabilire contatti via radio per
concordare le operazioni connesse con il trasferimento del carico.
Art. 15.
Trasmissioni radio
1. Qualora l'allibo interessi gas che siano anche infiammabili, le
trasmissioni devono essere effettuate soltanto sulle altissime
frequenze, da antenna sistemata in posizione opportuna, alla potenza di
10 watt o inferiore. Prima di iniziare l'allibo, i comandanti delle due
navi devono prendere accordi con l'autorita' marittima per l'eventuale
trasmissione da effettuare in caso di urgenti comunicazioni: tale
trasmissione deve avvenire in modo che non investa zone rese pericolose
per la presenza di gas.
Art. 16.
Radar(*)
1. Durante l'allibo dei gas che siano anche infiammabili, non devono
essere impiegati radar con lunghezza d'onda di 10 cm; radar con
lunghezza d'onda di 3 cm possono essere impiegati soltanto per distanze
superiori a 10 metri.
(*) Si fa riferimento alle linee guida di cui alla International Safety
Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT), come emendata.
Art. 17.
Avvicinamento, ormeggio e disormeggio
1. Le manovre di avvicinamento, ormeggio e disormeggio delle navi
devono essere effettuate in osservanza delle pertinenti norme del
regolamento internazionale del 1972 per pervenire gli abbordi in mare, a
cura e sotto la responsabilita' dei comandanti delle navi e con le
modalita' da essi concordate. Nel caso che i contatti radio vengano
interrotti, le manovre devono essere sospese fino a quando tali contatti
siano stati ripristinati.
2. Gli ufficiali addetti a tali manovre devono essere dotati di
ricetrasmettitori portatili aventi le caratteristiche di sicurezza
richieste per operare in spazi pericolosi per la presenza di gas o di
vapori infiammabili. A bordo di ciascuna nave deve essere disponibile
almeno un ricetrasmettitore portatile di riserva.
3. L'allibo deve essere effettuato nella zona indicata dall'autorita'
marittima.
4. Il tipo, il numero e la posizione dei parabordi da sistemare per le
operazioni di ormeggio sono scelti dai comandanti delle due navi.
Art. 18.
Protezione catodica dello scafo
1. Nel caso che le navi siano dotate di un sistema di protezione
catodica dello scafo a corrente impressa, tale sistema deve essere posto
fuori servizio per tutta la durata delle operazioni di allibo.
Art. 19.
Impianto elettrico
1. Prima di iniziare le operazioni di allibo e periodicamente nel
corso delle stesse, deve essere controllato lo stato di isolamento
dell'impianto elettrico. Qualora tale dispositivo segnali una situazione
anomala, deve essere immediatamente individuato il
circuito in dispersione e lo stesso deve essere isolato.
Art. 20.
Modalita' di trasferimento del carico
1. Le modalita' di trasferimento del carico devono essere
preventivamente concordate dai comandanti delle navi sulla base delle
informazioni tecniche citate all'art. 2, comma 1, lettera ff) tenendo
conto, tra l'altro, delle variazioni delle condizioni di assetto, di
immersione e di stabilita' di entrambe le navi nel corso dell'allibo,
nonche' delle eventuali specifiche disposizioni dell'autorita'
marittima.
2. La distanza massima a cui verranno a trovarsi i terminali dei
collettori di caricazione e discarica delle due navi, deve essere
verificata con particolare cura al fine di evitare la scelta di
manichette o bracci di carico di lunghezza inadeguata.
3. Il collegamento delle manichette o dei bracci di carico ai terminali
dei collettori di caricazione e discarica delle due navi, deve essere
effettuato dopo che gli ufficiali responsabili abbiano accertato che le
navi stesse siano ormeggiate tra di loro in posizione tale che le flange
dei suddetti terminali non abbiano, per quanto tecnicamente possibile,
una differenza di allineamento sul piano trasversale.
4. Le manichette devono essere adeguatamente sostenute per evitare
sfregamenti e curvature eccessive. Deve, inoltre, essere accertato
l'isolamento elettrico di tutti i cavi di ormeggio, delle manichette o
dei bracci di trasferimento del carico, nonche' di altri mezzi di
collegamento tra le due navi.
5. Nel caso di utilizzo di bracci di carico, il sistema di ormeggio deve
essere dimensionato in modo tale che i movimenti relativi tra le due
unita', ormeggiate nelle condizioni ambientali previste, siano
compatibili con la flessibilita' dei bracci di carico utilizzati.
6. Durante l'allibo devono essere osservate tutte le precauzioni da
adottare per le normali operazioni di caricazione e discarica. In
particolare:
a) devono essere tenute chiuse tutte le porte, portellini e prese d'aria
dei locali alloggio, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate
dal comandante. Nessuna porta di comunicazione con il ponte di coperta
deve restare aperta;
b) le cucine a fiamma aperta devono essere spente;
c) devono essere disattivati tutti gli impianti di soffiatura dei fasci
tubieri delle caldaie;
d) l'allibo deve essere effettuato in modo da evitare l'apertura delle
valvole di sicurezza dei serbatoi;
e) qualora si presenti un'emergenza di qualsiasi genere, le operazioni
di allibo devono essere immediatamente sospese e deve essere informata
l'autorita' marittima;
f) le operazioni di allibo devono essere sospese anche nel caso che si
verifichi un accumulo di gas sul ponte delle navi e nel caso di
temporali con atmosfera satura di elettricita' statica.
Art. 21.
Completamento delle operazioni di allibo
1. Al termine delle operazioni di allibo, le manichette possono
essere scollegate soltanto quando siano state completamente drenate.
2. I comandanti delle navi devono comunicare all'autorita' marittima il
completamento delle operazioni di allibo.
Art. 22.
Controlli preliminari
1. Prima di iniziare le operazioni di allibo, i comandanti devono
accertare che sulla propria nave i sotto indicati impianti o
sistemazioni siano in buono stato e funzionanti:
a) impianti di ventilazione dei locali pompe e compressori, locali
contenenti i relativi motori, sale di controllo del carico (se
esistenti) e altri locali con sistemazioni o equipaggiamenti connessi
con le operazioni di allibo;
b) impianto fisso e apparecchi portatili di rilevazione gas;
c) comandi a distanza delle valvole a rapida chiusura sui duomi dei
serbatoi, ove previsti, e sui terminali dei collettori di caricazione e
discarica;
d) dispositivi per il controllo della temperatura, della pressione e di
sondaggio dei serbatoi;
e) impianto di refrigerazione;
f) stive, quali definite all'art. 2, comma 1, lettera gg), (escluse
quelle che contengono i serbatoi in pressione) e spazi interbarriera in
atmosfera di gas inerte con tenore di ossigeno inferiore all'1%. Tale
controllo si riferisce esclusivamente alla nave che cede il carico;
g) serbatoi della nave che riceve il carico in atmosfera di gas inerte o
in atmosfera costituita dallo stesso gas che deve ricevere o da gas con
esso compatibile;
h) linee incendio in coperta, con relative manichette ed idranti;
i) impianti fissi di estinzione incendio;
l) stato di isolamento dell'impianto elettrico, nonche' dei vari
collegamenti tra le navi;
m) sistemazione, in prossimita' dei terminali dei collettori di
caricazione e discarica, di due manichette pronte all'uso con relativo
boccalino a doppio uso, collegate all'impianto idrico antincendio e di
due estintori portatili a polvere;
n) mezzi di protezione individuali prescritti dalle norme vigenti;
o) manichette da impiegare per l'allibo (la pressatura delle manichette
da impiegare per l'allibo deve essere effettuata a 1,5 volte la
pressione di esercizio. La data di esecuzione della pressatura non deve
essere anteriore a quindici giorni dalla data di effettuazione delle
operazioni di allibo, a meno che le stesse siano effettuate ad
intervalli di tempo inferiori ad un mese. In tal caso, la pressatura a
1,5 volte la pressione di esercizio puo' essere effettuata ogni sei
mesi. L'effettuazione della pressatura deve essere annotata sul giornale
di bordo. Le manichette devono essere regolarmente ispezionate dal
comando di bordo per accertare eventuali danneggiamenti o
deterioramenti. Dopo l'impiego devono essere accuratamente drenate);
p) cavi di rimorchio, posizionati in modo da permettere un rapido
aggancio in caso di emergenza;
q) tipo, numero e posizione dei parabordi da sistemare;
r) nave pronta a muoversi con i propri mezzi.
Art. 23.
Manichette per il trasferimento del carico
1. Le manichette da impiegare per l'allibo devono essere omologate e
collaudate dall'organismo tecnico o da un altro registro di
classificazione aderente all'International Association Classification
Societies (I.A.C.S.). I relativi certificati, copia dei quali deve
essere conservata a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:
a) massima pressione di esercizio;
b) minima temperatura di esercizio;
c) prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
d) data e pressione di collaudo;
e) organismo che ha effettuato il collaudo.
2. I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati
sulle flange.
3. Le manichette di acciaio inossidabile sono idonee per tutti i gas
liquefatti elencati all'art. 11, a condizione che siano collaudate da
uno degli organismi citati al comma 1 del presente articolo.
Art. 24.
Bracci per il trasferimento del carico
1. I bracci di carico da impiegare per l'allibo devono essere
collaudati dall'organismo tecnico o da un altro registro di
classificazione aderente all'International Association Classification
Societies (I.A.C.S.). I relativi certificati, copia dei quali deve
essere conservata a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:
a) massima pressione di esercizio;
b) minima pressione di esercizio;
c) massima temperatura di esercizio;
d) minima temperatura di esercizio;
e) inviluppo di tutte le posizioni di esercizio della flangia di
connessione del braccio di carico, inclusi i limiti di allarme;
f) rapporto sugli sforzi nelle diverse condizioni di carico;
g) massima velocita' del vento ammissibile per l'esercizio;
h) certificati dei seguenti test:
1) test di bilanciamento;
2) test di connessione/sconnessione rapida;
3) test del sistema di rilascio in emergenza (se presente);
4) test dei circuiti idraulici pressati a 1,5 volte la pressione di
progetto.
2. La flangia di rapida connessione/sconnessione deve essere costruita
in accordo ad uno standard riconosciuto.
Art. 25.
Abrogazioni
1. Le norme di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3
maggio 1984, relativamente alla disciplina degli allibi di gas
compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti
sotto pressione e miscele di gas, sono sostituite dalle norme di cui al
presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2007
Il Comandante generale Amm. Isp. Capo (CP)
Pollastrini
Allegato I
(previsto dall'art. 7, comma 2)
omesso
Allegato II
(previsto dall'art. 8, commi 3 e 6)
Alla ............................................................
(Capitaneria di porto/ufficio circondariale/locale marittimo)
Guardia costiera di ................................................;
Il sottoscritto ................... con sede in.................. via
............................... tel ............ fax ............
armatore/raccomandatario marittimo della nave ....................... n.
IMO ..... bandiera ....................... TSL(GT)................ data
di impostazione chiglia/consegna/contratto di costruzione ......
abilitata a navigazione .............................................
ETA ........................... ormeggio ............................
porto di destinazione/provenienza ...................................
Chiede
l'autorizzazione all'imbarco e trasporto/il nulla osta allo sbarco
sulla/dalla predetta nave dei seguenti gas:
1).............................................................
2).............................................................
3).............................................................
Dichiara
che sulla base delle dichiarazioni ricevute:
sono state prese
idonee misure per evitare i fenomeni che rendono instabili i gas da
imbarcare;
la nave si trova nelle condizioni richieste per effettuare il trasporto
conformemente alle norme del decreto ....................;
i servizi di emergenza sono in perfetta efficienza.
Allega:
Copia dei certificati prescritti dall'art. 6 del succitato decreto:
.....................................................................
.....................................................................
Certificato di stabilizzazione dei seguenti prodotti:....
Si riserva di allegare in visione (prima dell'inizio delle operazioni di
carico/scarico):
copia della check list di sicurezza terra-mare di cui all'art. 7, comma
2, del succitato decreto.
Data ............
(Nome, cognome e firma)
............................
---------------
............................................................. Guardia
(Capitaneria di porto/ufficio circondariale/locale marittimo)
costiera di ........................................................;
Vista:
La sopraccitata istanza e la documentazione allegata;
La SOLAS '74 e le disposizioni di cui al decreto n. ............;
Si autorizza l'imbarco ed il trasporto/nulla osta allo sbarco dei gas
sopra indicati alle seguenti condizioni:
le operazioni di imbarco-sbarco debbono avvenire sotto il controllo del
comandante e di un ufficiale di sua fiducia nel rispetto delle
condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi
per le persone e le cose;
il comandante deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e
certificazioni richiamate nelle premesse;
la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei
presidi medico-sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia;
.....................................................................
Data ................
(Timbro e firma)
............................
Allegato III
(previsto dall'art. 12, commi 3 e 6)
abilitata a navigazione.... ETA.... porto di
destinazione/provenienza....;
Alla ............................................................
(Capitaneria di porto/ufficio circondariale/locale marittimo)
Guardia costiera di ................................................;
Il sottoscritto ................... con sede in.................. via
............................... tel ............ fax ............
armatore/raccomandatario marittimo della nave ....................... n.
IMO ..... bandiera ....................... TSL(GT)................ data
di impostazione chiglia/consegna/contratto di costruzione ......
abilitata a navigazione .............................................
ETA ........................... porto di destinazione/provenienza
......................................;
Chiede
l'autorizzazione ad effettuare operazioni di allibo dei seguenti gas
destinati sulla/provenienti dalla nave ..............................
nello specchio acqueo: .............................................:
1).............................................................
2).............................................................
3).............................................................
Dichiara:
che sulla base delle dichiarazioni ricevute:
sono state prese idonee misure per evitare i fenomeni che rendono
instabili i gas da trasferire;
la nave si trova nelle condizioni richieste per le operazioni di allibo
conformemente alle norme del decreto ....................;
i servizi di emergenza sono in perfetta efficienza;
l'ufficiale responsabile delle operazioni di allibo e' ........
Allega:
Copia dei certificati prescritti dall'art. 6 del succitato decreto:
.....................................................................
.....................................................................
Informazioni tecniche di cui all'art. 2, comma 1, lettera ff) del
succitato decreto firmate dal comandante della nave;
Certificato di stabilizzazione dei seguenti prodotti: .........;
Dichiarazione del comandante della nave attestante che sono stati
effettuati con buon esito i controlli preliminari di cui all'art. 22 del
succitato decreto.
Si riserva di allegare (prima dell'inizio delle operazioni di allibo):
copia del piano di emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera ee) del
succitato decreto.
Data ............
(Nome, cognome e firma)
............................
---------------
............................................................. Guardia
(Capitaneria di porto/ufficio circondariale/locale marittimo)
costiera di ........................................................;
Vista:
La sopraccitata istanza e la documentazione allegata;
La SOLAS '74 e le disposizioni di cui al decreto n. ............;
Si autorizza l'accosto e l'allibo dei gas sopraindicati alle seguenti
condizioni:
le operazioni di allibo debbono avvenire sotto il controllo del
comandante e dell'ufficiale responsabile designato nel rispetto delle
condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi
per le persone e le cose;
il comandante e l'ufficiale responsabile devono attenersi a quanto
stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse;
la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei
presidi medico-sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia;
Data ................
(Timbro e firma)
............................
Allegato IV
(previsto dall'art. 12, comma 4, lettera b)
omesso