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Decreto 22 Ottobre 2007
Ministero dell'Interno. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
(GU n. 256 del 3-11-2007)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29
luglio 2003, n. 229";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
"Regolamento per l'attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n.
91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
"Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendio per la installazione di motori a combustione interna
accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice
elettrica a servizio di attivita' civili, industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico
per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE
Decreta:
Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto indica i criteri di sicurezza contro i rischi
d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse
e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine
generatrici di energia elettrica o macchine operatrici e si applica ad
installazioni di nuova realizzazione aventi potenza elettrica
complessiva compresa tra 25 kW e 2.500 kW a servizio di attivita'
civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
2. Le presenti disposizioni non si applicano ad installazioni inserite
in processi di produzione industriale, installazioni antincendio,
stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio
ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Per
l'installazione di gruppi elettrogeni in tali ambiti, le presenti
disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento.
Art. 2.
Disposizioni per le installazioni esistenti
1. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in regola con la previgente normativa, non e'
richiesto alcun adeguamento.
Art. 3.
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di
raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia
delle persone e dei beni, gli impianti di cui all'art. 1 sono realizzati
in modo da:
a) evitare la fuoriuscita accidentale di carburante;
b) limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone ed ai
beni;
c) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 4.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati all'art. 3
e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
presente decreto.
Art. 5.
Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi
1. Ai fini della salvaguardia e della sicurezza antincendio, gli
apparecchi ed i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e
controllo devono essere costruiti secondo la legislazione vigente e le
norme di buona tecnica.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente decreto per
le installazioni esistenti, sono abrogate tutte le precedenti
disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia dal Ministero
dell'interno con particolare riferimento a:
circolare del Ministero dell'interno 31 agosto 1978, n. 31/MI.SA;
circolare del Ministero dell'interno 8 luglio 2003, n. 12.
Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 ottobre 2007
Il Ministro: Amato
Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA INSTALLAZIONE DI MOTORI A
COMBUSTIONE INTERNA ACCOPPIATI A MACCHINA GENERATRICE ELETTRICA O A
MACCHINA OPERATRICE A SERVIZIO DI ATTIVITA' CIVILI, INDUSTRIALI,
AGRICOLE, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZI Titolo I
GENERALITA'
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1.1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le
definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto del
Ministero dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339. Inoltre, si definisce:
a) capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;
b) carburante di alimentazione:
liquido, di categoria A, B o C di cui al decreto del Ministero
dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 1934, n. 228 e successive modifiche, anche di origine
vegetale;
gassoso;
c) condotte di adduzione del carburante: insieme di tubazioni rigide e
flessibili, curve, raccordi ed accessori, uniti fra loro per la
distribuzione del carburante, conformi alla normativa vigente;
d) involucro metallico: cofanatura di protezione entro la quale e'
installato il gruppo elettrogeno e relativi accessori, normalmente per
funzionamento all'esterno, ma installabile anche all'interno di locali
di cui al titolo II della presente regola tecnica. La cofanatura puo'
avere anche funzione di riduzione delle emissioni acustiche;
e) gruppo o gruppo elettrogeno: complesso derivante dall'accoppiamento
di un motore a combustione interna con un generatore di energia
elettrica o macchina operatrice; puo' essere di tipo fisso, rimovibile e
mobile;
f) gruppo elettrogeno mobile: gruppo montato su carrello, automezzo o
altro mezzo mobile destinato ad utilizzo temporaneo;
g) installazione rimovibile: gruppo di tipo non fisso e non mobile,
facilmente disinstallabile;
h) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza
all'edificio servito, purche' strutturalmente separato e privo di pareti
comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla
copertura piana dell'edificio servito purche' privi di pareti comuni;
i) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio e' a quota non
inferiore a quello del piano di riferimento;
l) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di copertura
e' a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento;
m) locale seminterrato: locale che non e' definibile fuori terra ne'
interrato;
n) normativa vigente: disposizioni stabilite dalle direttive
comunitarie, normative nazionali di recepimento di direttive
comunitarie, normative nazionali, norme tecniche europee armonizzate per
le quali vengono pubblicati i riferimenti nella Gazzetta Ufficiale della
Unione europea o, in loro assenza, documenti europei di armonizzazione,
norme europee, norme nazionali o internazionali;
o) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o dello
spazio scoperto sul quale e' attestata la parete nella quale sono
realizzate le aperture di aerazione;
p) potenza: potenza elettrica espressa in kW, disponibile ai morsetti
del generatore. La potenza e' dichiarata dal fabbricante e deve essere
riportata sulla targa di identificazione del gruppo;
q) serbatoio: recipiente idoneo al contenimento del carburante;
r) serbatoio incorporato: serbatoio per carburanti non gassosi, montato
a bordo gruppo;
s) serbatoio di servizio: serbatoio per carburanti non gassosi,
alternativo al serbatoio incorporato, posto nello stesso locale del
gruppo elettrogeno;
t) serbatoio di deposito: serbatoio costituente il deposito per il
contenimento del carburante;
u) sistema di contenimento: sistema che impedisce lo spargimento del
carburante contenuto all'interno del serbatoio incorporato o di
servizio. Il sistema puo' essere realizzato con bacini o vasche
sottostanti il serbatoio o anche utilizzando serbatoi con doppia parete;
v) sistema di rabbocco: sistema automatico che consente il trasferimento
del carburante dal serbatoio di deposito al serbatoio incorporato o a
quello di servizio durante il normale funzionamento del gruppo.
Titolo II
INSTALLAZIONE GRUPPI
Capo I
Generalita'
1. Luoghi di installazione dei gruppi.
1.1. I gruppi possono essere installati:
a) all'aperto;
b) in locali esterni;
c) in fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o in locali
inseriti nella volumetria del fabbricato servito.
2. Disposizioni comuni.
2.1. I gruppi, se installati in edifici, possono essere ubicati in
locali ai piani fuori terra.
2.2. Per i gruppi alimentati a carburante liquido di categoria C o a gas
aventi densita' rispetto all'aria non superiore a 0,8 e' consentita
l'ubicazione al primo piano interrato, il cui piano di calpestio non
puo' comunque essere ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del
piano di riferimento.
2.3. Per i gruppi alimentati a G.P.L. e' consentita l'installazione nei
locali fuori terra non comunicanti con locali interrati.
2.4. Entro il volume degli edifici di altezza in gronda superiore a 24 m
possono essere installati esclusivamente gruppi alimentati con
carburanti liquidi di categoria C; in questo caso l'eventuale serbatoio
incorporato o di servizio deve avere una capacita' non superiore a 120
l. Gli impianti alimentati a gas di rete o metano o gas aventi densita'
rispetto all'aria non superiore a 0,8, possono essere installati sul
terrazzo piu' elevato degli edifici suddetti o su terrazzi intermedi,
aventi caratteristiche di spazio scoperto, con esclusione delle
superfici aggettanti.
2.5. Quando si tratta di edifici destinati, in tutto o in parte, a
cinema, teatro, sale di riunione, scuole, chiese, ospedali e simili, con
particolare riferimento alle attivita' di cui ai punti 51, 75, 83, 84,
85, 86, 87, 89, 90, 92, 94 del decreto del Ministero dell'interno 16
febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98,
l'installazione di impianti alimentati con carburante di tipo gassoso o
liquido di categoria A o B e' consentita esclusivamente in locali non
sottostanti e non contigui ad ambienti destinati ad affluenza di
pubblico o raggruppamento di persone o passaggio di gruppi di persone.
2.6. Nel caso venga utilizzato un serbatoio incorporato o di servizio,
deve essere previsto un sistema di contenimento del carburante contenuto
nei suddetti serbatoi. Qualora non sia previsto il serbatoio incorporato
o di servizio, deve comunque essere realizzato un bacino di contenimento
o una vasca di raccolta che circoscriva il gruppo elettrogeno, con
capacita' di almeno 120 l.
2.7. Nello stesso locale possono essere sistemati due o piu' gruppi
purche' la potenza complessiva massima non risulti superiore a 2.500 kW.
2.8. Nel locale ove sono installati uno o piu' gruppi alimentati con
carburante di categoria C e' consentita la coesistenza di impianti di
produzione di calore alimentati con combustibile di categoria C, a
condizione che i serbatoi incorporati o di servizio dei gruppi non
superino complessivamente 120 l.
Le distanze laterali tra i gruppi e gli impianti di produzione di calore
devono essere quelle indicate dai fabbricanti delle rispettive macchine
per la effettuazione della relativa manutenzione ordinaria e
straordinaria e comunque non inferiori a 0,60 m.
Capo II
Installazione all'aperto
1. Le installazioni all'aperto devono essere poste ad una distanza non
inferiore a 3 m da depositi di sostanze combustibili, fatta eccezione
per quelli destinati ad alimentare le installazioni stesse fermo
restando il rispetto delle distanze di sicurezza interne relative ai
depositi di G.P.L. I gruppi installati all'aperto, in luogo avente le
caratteristiche di spazio scoperto, devono essere costruiti per tale
tipo di installazione oppure adeguatamente protetti dagli agenti
atmosferici secondo quanto stabilito dal costruttore.
2. I gruppi devono essere contornati da un'area avente profondita' non
minore di 3 m priva di materiali o vegetazione che possano costituire
pericolo di incendio.
3. Qualora l'installazione sia prevista sulla copertura dell'edificio, i
gruppi devono poggiare su strutture, portanti e separanti, aventi una
resistenza al fuoco non inferiore a REI 120. Capo III
Installazione in locali esterni
1. I locali devono essere ad uso esclusivo del gruppo e dei relativi
accessori e realizzati in materiali di classe 0 di reazione al fuoco
ovvero classe A1, A1FL, A1L, ai sensi del decreto del Ministero
dell'interno 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo
2005, n. 73. Inoltre, essi devono soddisfare i requisiti di ubicazione
richiesti dal titolo II, capo I.
2. Le dimensioni dei locali devono rispettare quanto previsto al capo
IV, comma 1, lettera c); le aperture di ventilazione non devono essere
inferiori a quelle stabilite al capo IV, comma 1, lettera f).
3. Qualora i locali siano realizzati sulla copertura dell'edificio, i
gruppi devono poggiare su strutture portanti e separanti aventi una
resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.
4. L'accesso ai locali esterni puo' avvenire, oltre che direttamente
dall'esterno, anche dai locali comuni interni del fabbricato servito,
secondo le modalita' previste nel successivo capo IV, comma 1, lettera
d).
Capo IV
Installazione in fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o
in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito
1. Il locale deve avere le seguenti caratteristiche:
a) Attestazione.
1. Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro,
deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata
scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso
esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta
per l'aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su
spazio scoperto o su strada scoperta.
2. Se la parete e' attestata su intercapedine, questa deve essere ad
esclusivo servizio del locale dove e' installato il gruppo; e' ammesso
che tale intercapedine sia anche a servizio dei locali in cui sono
installati i relativi accessori compresi i quadri elettrici; deve avere
larghezza minima non inferiore a 0,60 m e, al piano grigliato, sezione
netta non inferiore ad una volta e mezzo la superficie di aerazione del
locale stesso. Quando l'intercapedine immette su cortile, questo deve
presentare i requisiti fissati al precedente capoverso.
3. Se la parete e' attestata su terrapieno, il dislivello fra la quota
del piano di campagna ed il soffitto del locale deve essere almeno di
0,60 m, onde consentire la realizzazione di aperture di aerazione. Dette
aperture dovranno immettere a cielo libero ed avere altezza non
inferiore a 0,50 m.
b) Strutture.
1. Le strutture orizzontali e verticali devono avere una resistenza al
fuoco di almeno R/REI-EI 120.
c) Dimensioni.
1. L'altezza libera interna dal pavimento al soffitto non deve essere
inferiore a 2,50 m con un minimo di 2,00 m sottotrave.
2. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e dei relativi
accessori e le pareti verticali ed orizzontali del locale, nonche' le
distanze tra i gruppi installati nello stesso locale, devono permettere
l'accessibilita' agli organi di regolazione, sicurezza e controllo
nonche' la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto
prescritto dal costruttore del gruppo. d) Accesso e comunicazioni.
1. L'accesso al locale puo' avvenire:
direttamente dall'esterno da spazio scoperto;
tramite disimpegno aerato dall'esterno con aperture di aerazione non
inferiori a 0,30 m2 realizzate su parete attestata su spazio scoperto,
strada pubblica o privata scoperta o su intercapedine antincendio,
oppure a mezzo di condotto realizzato in materiale incombustibile di
sezione non inferiore a 0,10 m2 atto a conseguire una adeguata
ventilazione del locale di disimpegno. La struttura e le porte del
disimpegno devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 60';
da intercapedini antincendio per l'accesso esclusivo al locale stesso e
ad eventuali locali accessori, nelle quali non e' consentita
l'installazione di apparecchiature di qualsiasi tipo;
2. Indipendentemente dall'inserimento o no nella volumetria
dell'edificio, per impianti installati in edifici destinati, in tutto o
in parte, a cinema, teatro, sale di riunione, scuole, chiese, ospedali e
simili, nonche' alle attivita' di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86,
87, 89, 90, 92 e 94 indicati nel decreto del Ministero dell'interno 16
febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98,
o edifici aventi altezza antincendio superiore a 24 m, l'accesso al
locale deve realizzarsi direttamente da spazio scoperto oppure da
intercapedine antincendio a servizio esclusivo del locale stesso.
3. Il locale non deve avere apertura di comunicazione diretta con locali
destinati ad altri usi; sono consentite le aperture verso locali
destinati ad accogliere quadri elettrici di controllo e manovra, a
servizio del gruppo.
e) Porte.
1. Le porte del locale devono essere apribili verso l'esterno,
incombustibili e munite di congegno di auto-chiusura. Quelle che si
aprono verso i locali di cui alla precedente lettera d), punto e 3,
devono essere REI 120.
f) Ventilazione.
1. Le aperture di aerazione, da realizzarsi sulla parete di cui al capo
IV, comma 1, lettera a), devono avere una superficie non inferiore ad
1/30 della superficie in pianta del locale e comunque non inferiore a
0,10 m2 per impianti di potenza elettrica fino a 400 kW; per gli
impianti di potenza elettrica superiore a 400 kW, la superficie minima
e' calcolata come segue: 12,5 cm2 per ogni kW di potenza elettrica
installata. Per i locali interrati le superfici suddette sono maggiorate
del 25%.
2. Per gruppi alimentati a G.P.L., la superficie di ventilazione deve
essere non inferiore a 1/20 della superficie in pianta, di cui il 50%
distribuita in basso a filo pavimento.
Titolo III
GRUPPI
Capo I
Generalita'
1.1. Marcatura CE.
1. Il gruppo, se soggetto alle disposizioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante il
regolamento per l'attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n.
91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, deve
essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformita'; in
tal caso l'utilizzatore e' tenuto ad esibire copia della dichiarazione
CE di conformita' ed il manuale di uso e manutenzione, ai fini dei
controlli dell'organo di vigilanza. 2. I dispositivi e i materiali
accessori devono essere certificati secondo le normative vigenti.
Capo II
Alimentazione dei motori
Sezione I
Alimentazione a gas
1.1. Alimentazione.
1. L'alimentazione del gruppo elettrogeno puo' avvenire da deposito gas,
da condotta interna di stabilimento o condotta derivata da cabina di
riduzione; la pressione di alimentazione non deve superare il valore di
50 kPa.
1.2. Dispositivi esterni di intercettazione.
1. Deve essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione in
posizione facilmente e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente
segnalata.
2. Inoltre deve essere previsto un dispositivo a comando elettrico e
ripristino manuale che consenta l'intercettazione del gas in caso di
emergenza.
3. Entrambi i dispositivi devono essere posizionati all'esterno del
locale gruppo elettrogeno.
1.3. Tubazioni.
a) Impianto interno.
1. L'impianto interno di alimentazione deve essere realizzato in acciaio
e posizionato a vista; in caso di attraversamento di muri deve essere
posto in guaina sigillata verso la parete interna del locale.
2. Esso non deve presentare prese libere.
b) Prove di tenuta.
1. Prima di mettere in servizio l'impianto di distribuzione interna del
gas, si deve verificarne accuratamente la tenuta; l'impianto deve essere
provato con aria o gas inerte ad una pressione pari almeno al doppio
della pressione normale di esercizio.
2. Tale prova deve essere estesa sia alla tubazione rigida che
alla tubazione flessibile.
c) Tubazioni flessibili.
1. Il collegamento tra gruppo elettrogeno e terminale dell'impianto di
alimentazione dovra' essere realizzato con un tratto di tubo metallico
flessibile, con caratteristiche adeguate alla pressione di esercizio.
1.4. Regolatori di pressione.
1. I regolatori di pressione, sistemati all'interno del locale, possono
essere muniti di valvole di sicurezza. Se muniti di valvole di
sicurezza, queste devono avere un tubo di sfogo con l'estremita' posta
all'esterno del locale o dell'edificio a non meno di 1,50 m da qualsiasi
apertura o presa d'aria.
1.5. Dispositivi di sicurezza.
1. L'installazione deve prevedere almeno i seguenti dispositivi:
a) un dispositivo automatico di arresto del motore, per bassa o alta
pressione del gas di alimentazione;
b) all'interno del locale un rilevatore di presenza gas che deve
comandare l'intercettazione del gas all'esterno del locale;
c) un dispositivo di arresto del gas a motore fermo.
Sezione II
Alimentazione a carburante liquido
1.1. Sistema di alimentazione.
1. Il gruppo puo' essere alimentato direttamente dal serbatoio di
deposito o attraverso un serbatoio incorporato o di servizio.
L'alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio deve avvenire
per circolazione forzata.
1.2. Serbatoio incorporato.
1. Ciascun motore non puo' avere piu' di un serbatoio incorporato anche
diviso in piu' setti; il serbatoio deve essere saldamente ancorato
all'intelaiatura, protetto contro urti, vibrazioni e calore.
2. La capacita' del serbatoio incorporato non puo' eccedere i 2.500 l
nel caso di carburante di categoria C; nel caso di alimentazione con
carburante di categoria A o B, la capacita' del serbatoio non puo'
eccedere i 120 l.
1.3. Serbatoio di servizio.
1. La capacita' del serbatoio di servizio, realizzato con materiale
incombustibile, non deve essere superiore a 2.500 l per carburanti di
categoria C e 120 l per carburanti di categoria A o B.
1.4. Alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio.
1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di
servizio non alimentati dal serbatoio di deposito.
Il rifornimento deve avvenire a gruppo fermo; nel caso di gruppi con
serbatoi di capacita' superiore a 120 l, installati nella volumetria dei
fabbricati, tale rifornimento deve avvenire tramite sistema di tubazioni
fisse aventi origine all'esterno di edifici; tali serbatoi devono essere
dotati di valvola limitatrice di carico al 90% della capacita' dei
medesimi.
Quando il gruppo e' alimentato con carburante di categoria C da
serbatoio incorporato di capacita' inferiore a 120 l, il rifornimento
del serbatoio e' consentito con recipienti portatili del tipo approvato
secondo la vigente normativa.
1.5. Capacita' complessiva dei serbatoi interni al locale di
installazione.
1. La capacita' complessiva dei serbatoi incorporati o di servizio
installati all'interno del locale in cui sono ubicati i gruppi, non puo'
essere superiore a 2500 l. nel caso di carburante di categoria C o 120
l. nel caso di carburante di categoria A o B.
1.6. Serbatoi di deposito.
1. Per i serbatoi, interrati o fuori terra, all'interno o all'esterno di
edifici, si applica la disciplina di cui al decreto del Ministero
dell'interno 28 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
maggio 2005, n. 116.
2. I serbatoi di deposito di carburante delle categorie A e B non
possono essere sistemati entro locali o su terrazzi. L'installazione di
detti serbatoi e' disciplinata dalle norme di cui al decreto del
Ministro dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 1934, n. 228.
1.7. Dispositivi di controllo del flusso del carburante.
1. Nel caso di utilizzazione di serbatoio di deposito, a quota uguale o
inferiore a quella del gruppo, i serbatoi incorporati o di servizio
devono essere muniti di una tubazione di scarico del troppo pieno nel
serbatoio di deposito. Tale condotta deve essere priva di valvole o di
saracinesche di qualsiasi genere e non presentare impedimenti al
naturale deflusso verso il serbatoio di deposito.
2. Inoltre, il sistema di rabbocco dei serbatoi incorporati o di
servizio, deve essere munito dei seguenti dispositivi di sicurezza che
intervengono automaticamente quando il livello del carburante nei
suddetti serbatoi supera quello massimo consentito:
a) dispositivo di intercettazione del flusso;
b) dispositivo di arresto delle pompe di alimentazione;
c) dispositivo di allarme ottico e acustico.
3. Tali dispositivi devono intervenire anche in caso di versamento di
liquidi nel sistema di contenimento; in alternativa tale sistema puo'
prevedere una condotta di deflusso verso il serbatoio di deposito, o
altro serbatoio di analoga capacita', priva di valvole o di saracinesche
di qualsiasi genere e che non presenti impedimenti al naturale deflusso.
4. Nel caso di installazioni all'interno di locali, con serbatoio di
deposito o alimentazione esterno e/o serbatoio di servizio, deve essere
previsto un dispositivo manuale di intercettazione del flusso di
carburante, in posizione esterna al locale, con comando facilmente e
sicuramente raggiungibile ed adeguatamente segnalato.
Le tubazioni esterne al locale devono essere in metallo.
5. Nel caso il serbatoio di deposito sia ad una quota maggiore di quella
del gruppo, il sistema di contenimento deve essere in grado di
raccogliere le perdite provenienti da qualsiasi punto all'interno del
locale di installazione dei gruppi.
In caso di versamento del carburante nel sistema di contenimento devono
automaticamente intervenire i seguenti dispositivi di sicurezza:
a) intercettazione del flusso di carburante in un punto esterno al
locale;
b) arresto delle eventuali pompe elettriche rifornimento;
c) allarme ottico ed acustico esterno al locale.
Al di sotto del livello di intervento del sistema di sicurezza, in
posizione raggiungibile dai liquidi eventualmente versati, non devono
essere presenti cavi, dispositivi o apparecchiature elettriche.
Titolo IV
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI
1. Sistemi di scarico dei gas combusti.
1.1. Varie.
1. Le precisazioni del presente paragrafo si riferiscono allo scarico
dei gas di combustione da portare fuori del locale: essi devono essere
convogliati all'esterno mediante tubazioni in acciaio di sufficiente
robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione del gruppo. Il
convogliamento deve avvenire in modo che il tubo di scarico sia posto a
distanza adeguata, comunque non inferiore a 1,5 m da finestre, pareti o
aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione e a quota non
inferiore a tre metri sul piano praticabile.
1.2. Protezioni delle tubazioni.
a) le tubazioni all'interno del locale devono essere protette con
materiali coibenti;
b) le tubazioni devono essere adeguatamente protette o schermate per la
protezione delle persone da contatti accidentali;
c) i materiali per la coibentazione e la protezione devono essere di
classe 0 ovvero classe A1, A1FL, A1L,di reazione al fuoco.
2. Impianti.
1. Gli impianti e i dispositivi posti a servizio sia del gruppo che del
locale di installazione, devono essere eseguiti a regola d'arte in base
alla normativa tecnica vigente. Il pulsante di arresto di emergenza del
gruppo deve essere duplicato all'esterno del locale, in posizione
facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalata, e deve anche
attivare il dispositivo di sezionamento esterno dei circuiti elettrici
interni al locale alimentati non a bassissima tensione di sicurezza.
3. Mezzi di estinzione portatili.
1. Deve essere prevista l'installazione in posizione segnalata e
facilmente raggiungibile di estintori portatili di tipo omologato per
fuochi di classe 21-A, 113 B-C con contenuto di agente estinguente non
inferiore a 6 kg.
2. Il numero di estintori deve essere:
a) uno per installazioni di gruppi di potenza fino a 400 kW;
b) due per potenze fino a 800 kW;
c) un estintore portatile come sopra ed un estintore carrellato a
polvere avente carica nominale non minore di 50 kg e capacita'
estinguente pari a A-B1 per potenze superiori a 800 kW.
4. Segnaletica di sicurezza.
1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493. I gruppi che garantiscono il
funzionamento di dispositivi, impianti e sistemi preposti alla
protezione antincendio, a servizi di emergenza o soccorso o a servizi
essenziali che necessitano della continuita' di esercizio, devono essere
chiaramente segnalati.