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Decreto 22 Giugno 2007
Ministero dei Trasporti. Recepimento della direttiva 2006/119/CE della Commissione del 27 novembre 2006 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
(GU n. 217 del 18-9-2007)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri
della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le
direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso
codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in
materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17
luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato
istituito il Ministero dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio
1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che
modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13
maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE relativa al
riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2002 ed il relativo comunicato,
di errata-corrige, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26
maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21
settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che modifica
la direttiva 2001/56/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del
14 dicembre 2004;
Vista la direttiva 2006/119/CE della Commissione del 27 novembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 330 del 28
novembre 2006, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la
direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Adotta
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
Art. 1.
1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13
maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e successive
modificazioni e' modificato conformemente all'allegato al presente
decreto.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1° ottobre 2007 non e' consentito, per motivi
concernenti i sistemi di riscaldamento, per un tipo di veicolo munito di
un impianto di riscaldamento alimentato a GPL che soddisfa i requisiti
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio
2002 come da ultimo modificato dal presente decreto:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione
nazionale,
o
b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di
un veicolo di tale tipo.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2007 non e' consentito, per un
dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in quanto
componente, che soddisfa i requisiti del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato
dal presente decreto:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione
nazionale,
e
b) vietare la vendita o la messa in circolazione di un componente di
tale tipo.
3. A decorrere dal 1° aprile 2008, non e' consentito il rilascio di una
omologazione CE o di una omologazione nazionale per un tipo di veicolo
munito di impianto di riscaldamento alimentato a GPL o per un
dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in quanto
componente, che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo
modificato dal presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 2007
Il Ministro: Bianchi
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 35
Allegato
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13
maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e successive
modificazioni, e' modificato come segue:
1) Alla fine dell'elenco degli allegati viene aggiunta la seguente riga:
"Allegato IX - Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli
definiti dalla direttiva 94/55/CE".
2) L'allegato VIII viene modificato come segue:
a) il titolo della sezione 1 e' sostituito dal seguente testo:
"1. Impianti di riscaldamento a gpl destinati all'uso su strada dei
veicoli a motore";
b) Il punto 1.1.6.2 e' sostituito dal seguente testo:
"1.1.6.2. non avvenga un rilascio incontrollato dovuto a un distacco
accidentale. E' necessario disporre di mezzi atti a fermare il flusso
del GPL installando un dispositivo immediatamente dopo, o all'interno,
di un regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio o, se il
regolatore e' montato lontano dal cilindro o dal serbatoio, installando
il dispositivo immediatamente prima del tubo proveniente dal cilindro o
dal serbatoio e installandone un secondo dentro o dopo il regolatore".
c) il titolo della sezione 2 e' sostituito dal seguente testo:
"2. Impianti di riscaldamento a gpl destinati solo all'uso stazionario
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
3) Viene aggiunto il seguente allegato IX:
"Allegato IX - Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli
definiti dalla direttiva 94/551CE*
1. Campo d'applicazione.
Il presente allegato si applica ai veicoli nei confronti dei quali
vigono disposizioni specifiche, riguardanti gli impianti di
riscaldamento a combustione e la loro installazione, elencate alla
direttiva 94/55/CE.
2. Definizioni.
Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni dei veicoli
designati come EX/II, EX/III, AT, FL e OX, di cui al capitolo 9.1
dell'allegato B della direttiva 94/55/CE.
3. Prescrizioni tecniche.
3.1. Prescrizioni generali (veicoli EX/II, EX/III, AT, FL e OX).
3.1.1. I riscaldamenti a combustione e i loro impianti di scarico dei
gas devono essere concepiti, situati, protetti o coperti in modo da
impedire qualunque inaccettabile rischio di riscaldamento o di incendio
del carico. Tale requisito si puo' considerare soddisfatto quando il
serbatoio del carburante e il sistema di scarico del riscaldatore sono
conformi alle disposizioni di cui ai punti 3.1.1.1 e 3.1.1.2. La
conformita' a tali disposizioni va verificata sul veicolo completo.
3.1.1.1. Tutti i serbatoi destinati ad alimentare i riscaldatori devono
soddisfare i seguenti requisiti:
a) in caso di perdita, il carburante deve defluire al suolo senza
entrare in contatto con parti roventi del veicolo o del carico;
b) i serbatoi di carburante contenenti benzina devono essere dotati di
un tagliafiamma efficace all'apertura del dispositivo di riempimento o
di una chiusura che consenta di mantenere l'apertura chiusa
ermeticamente.
3.1.1.2. Il sistema di scarico e i tubi di scarico devono essere
orientati o protetti in modo da evitare pericoli al carico dovuti a
riscaldamento o accensione. Le parti del sistema di scarico ubicate
direttamente sotto il serbatoio di carburante (diesel) devono avere una
luce di almeno 100 mm o devono essere protette da una protezione
termica.
3.1.2. Il riscaldamento a combustione deve essere acceso manualmente.
Devono essere vietati i dispositivi di programmazione.
3.2. Veicoli EX/II ed EX/III.
Non sono consentiti riscaldatori a combustione che usino carburanti
gassosi.
3.3. Veicoli FL.
3.3.1. I riscaldatori a combustione devono essere disattivati almeno con
i seguenti metodi:
a) spegnimento manuale volontario dall'abitacolo del conducente;
b) arresto del motore del veicolo: in questo caso il dispositivo di
riscaldamento puo' essere riavviato manualmente dal conducente;
c) accensione di una pompa di alimentazione sul veicolo a motore per le
merci pericolose trasportate.
3.3.2. Dopo che i riscaldatori a combustione sono stati disattivati e'
consentito un funzionamento inerziale. Per i metodi di cui alle lettere
b) e c) del punto 3.3.1, al termine di un ciclo di funzionamento
inerziale non superiore a 40 secondi, l'alimentazione dell'aria
destinata alla combustione va interrotta con mezzi adeguati. Si devono
usare solo riscaldatori per i quali e' stato dimostrato che lo
scambiatore di calore resiste al ciclo di funzionamento inerziale
ridotto di 40 secondi durante il normale periodo di uso.
(*) G.U. L 319 del 21 dicembre 1994, pag. 7.".