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Decreto 9 ottobre 2006
Ministero dei Trasporti. Procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991. (Decreto n. 1036/2006).
(GU n. 260 del 8-11-2006)
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della
vita umana in mare;
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino
della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che
attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed
in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in
particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione
della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare,
adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS
1974/1978);
Viste le norme del capitolo VI della SOLAS 74/78 e successive modificazioni, ed
in particolare, per gli aspetti tecnici, le disposizioni contenute nel codice
internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa (International
code for the safe carriage of grain in bulk), adottato dall'Organizzazione
marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 recante attuazione della
direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli
organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE
che modifica la direttiva 94/57/CE, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante adeguamento della
normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di
operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione,
riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge
31 dicembre 1998, n. 485; Ritenuto necessario stabilire le procedure applicative
del succitato Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla
rinfusa;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le presenti norme si applicano alle navi soggette alla Convenzione SOLAS
di qualsiasi stazza, di bandiera italiana o straniera, che approdano nei porti
italiani con a bordo granaglie alla rinfusa, in transito o per procedere ad
operazioni di scaricazione e caricazione delle stesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) amministrazione: il Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto;
b) autorita' marittima: gli organi periferici dell'amministrazione in
conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'art. 17 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della
navigazione;
c) autorita' portuale: gli enti di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84;
d) organismo tecnico: uno degli organismi autorizzati ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni, che, su apposita istanza, e' espressamente autorizzato
dall'amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto;
e) raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all'art. 2 della legge 4 aprile
1977, n. 135;
f) caricatore o proprietario: soggetto che ha stipulato un contratto per il
trasporto di merci via mare o persona nel cui nome o per conto della quale viene
stipulato il contratto;
g) I.G. Code (International code for the safe carriage of grain in bulk): il
Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa adottato
con risoluzione MSC 23 (59);
h) SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS 74/78), e successive
modificazioni;
i) granaglie alla rinfusa: grano, granoturco, avena, segale, orzo, riso, legumi,
semi, e loro forme lavorate, il cui comportamento e' simile a quello del grano
allo stato naturale;
l) rappresentante del terminale: qualsiasi persona designata dal gestore del
terminale che ha la responsabilita' e l'autorita' per sorvegliare i preparativi,
lo svolgimento ed il completamento delle operazioni di carico o di scarico di
una determinata nave effettuate presso il terminale.
2. In tutti i casi in cui nell'I.G. Code si fa riferimento all'«autorita'
competente» per tale si deve intendere l'«amministrazione» cosi' come definita
al comma 1, lettera a).
Art. 3.
Requisiti delle navi
1. Le navi, in aggiunta ad ogni altra applicabile prescrizione dell'I.G.
Code, devono soddisfare, ai fini della stabilita' e delle condizioni di
trasporto delle granaglie, le norme stabilite dal presente decreto.
Art. 4.
Autorizzazione al trasporto
1. Per le navi di bandiera Italiana, il «Documento di autorizzazione» di cui
al punto A.3.1 dell'I.G. Code e' rilasciato secondo il modello riportato in
allegato I, dal Capo del compartimento marittimo nei cui registri e' iscritta la
nave. A tal fine l'armatore della nave italiana deve presentare apposita istanza
in bollo al competente Capo del compartimento marittimo, cui dovra' essere
allegato il «Manuale di caricazione delle granaglie», in triplice copia,
vidimato per approvazione dall'organismo tecnico. Tale vidimazione attesta la
rispondenza del manuale a quanto stabilito dai punti A.6 ed A.7 dell'I.G. Code
ed, in particolare, alle informazioni di cui al punto A.6.3 dello stesso I.G.
Code.
2. Copia del «Documento di autorizzazione» e' inviata all'organismo tecnico a
cura del Capo del compartimento.
3. Il «Documento di autorizzazione» resta in corso di validita' fino a che non
vengano apportate modifiche alla nave o alle condizioni di caricazione delle
granaglie alla rinfusa.
Art. 5.
Esenzioni
1. Nel caso in cui la natura riparata e le condizioni del viaggio siano tali
da rendere l'applicazione di determinate prescrizioni dell'I.G. Code non
ragionevoli ne' necessarie, l'amministrazione di bandiera od un Governo
contraente, in nome e per conto dell'amministrazione stessa, puo' esentare dalle
predette prescrizioni singole navi o categorie di navi (punto A.5 dell'I.G.
Code).
2. Per le navi di bandiera italiana, l'esenzione di cui al punto A.5 dell'I.G.
Code e' rilasciata dal Capo del compartimento marittimo nei cui registri e'
iscritta la nave, a seguito di autorizzazione dell'amministrazione e previo
parere favorevole dell'organismo tecnico della nave, mediante l'emissione del
«Certificato di esenzione» conforme al modello di cui all'allegato II. A tal
fine l'armatore della nave italiana deve presentare apposita istanza in bollo al
competente Capo del compartimento marittimo, che provvedera' a trasmettere copia
della stessa all'amministrazione, ai fini dell'autorizzazione al rilascio del
certificato di esenzione.
Art. 6.
Autorizzazione occasionale
1. Una nave priva del documento di autorizzazione di cui all'art. 4 del
presente decreto, non puo' imbarcare o trasportare granaglie alla rinfusa se non
e' in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di bandiera,
o da un Governo contraente, in nome e per conto dell'amministrazione stessa,
attestante che la nave soddisfa le prescrizioni dell'I.G. Code nella condizione
di carico proposta (punto A.3.5 dell'I.G. Code).
2. Per le navi di bandiera italiana l'autorizzazione di cui al punto A.3.5 dell'I.G.
Code e' rilasciata, secondo il modello riportato in allegato III, dall'autorita'
marittima. A tal fine, l'armatore della nave italiana deve presentare apposita
istanza in bollo all'autorita' marittima, cui dovra' essere allegato un calcolo
di stabilita', in triplice copia, riferito alle condizioni di partenza dal porto
e di arrivo nel porto di destinazione, sottoscritto dal comandante della nave ed
approvato dall'organismo tecnico della nave.
3. Le condizioni di stabilita' della nave devono essere tali che in ogni momento
del viaggio siano soddisfatte le condizioni previste dall'I.G. Code.
Art. 7.
Informazioni
1. Il comandante di una nave che approda per caricare, scaricare od abbia a
bordo in transito delle granaglie alla rinfusa deve indicare nella «Nota di
informazioni all'autorita' marittima» gli estremi delle certificazioni di cui ai
punti A.3.1, A.3.5 o A.5 dell'I.G. Code, ovvero per le navi italiane, gli
estremi delle certificazioni di cui agli articoli 4, 5 o 6 del presente decreto.
2. Prima della caricazione, il caricatore deve fornire al comandante della nave,
per iscritto, adeguate informazioni concernenti: natura del carico, massa lorda
totale, fattore di stivaggio delle granaglie, angolo di riposo ed eventuali
istruzioni per il trasporto in sicurezza.
3. Il comandante, anche per il tramite del raccomandatario marittimo, deve
comunicare all'autorita' portuale o, ove non istituita, all'autorita' marittima,
almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave in porto, l'eventuale uso di
fumiganti per la preservazione del carico dagli insetti, specificando quale
prodotto sia stato usato, le procedure per la fumigazione, nonche' il rispetto
delle norme che regolano nel porto lo smaltimento dei residui dei fumiganti e
dei relativi dispositivi impiegati. Prima di procedere alla caricazione, il
comandante della nave deve comunicare il precedente carico contenuto nelle
stive.
Art. 8.
Misure di sicurezza
1. Alle navi che approdano per caricare o scaricare granaglie alla rinfusa
si applicano le seguenti misure di sicurezza durante le operazioni di
caricazione/scaricazione:
a) il comandante della nave prima di procedere alla caricazione deve curare che
le stive siano pulite e asciutte;
b) il comandante della nave dovra' concordare con il rappresentante del
terminale le misure da adottare in caso di pioggia o di altro cambiamento delle
condizioni atmosferiche, quando la natura del carico rappresenti un pericolo a
seguito di tale cambiamento;
c) il comandante della nave dovra' operare in modo tale che la nave conservi, in
ogni momento, condizioni di stabilita' non inferiori a quelle prescritte dall'I.G.
Code;
d) il carico deve essere stivato secondo le procedure previste dal punto A.10
dell'I.G. Code. Tali procedure devono essere conosciute dal rappresentante del
terminale;
e) al termine della scaricazione, il comandante della nave deve curare che le
stive che hanno contenuto granaglie alla rinfusa siano adeguatamente pulite ed
ispezionate.
Art. 9.
Condizioni di stabilita'
1. Il comandante della nave deve tenere a disposizione dell'autorita'
marittima il calcolo di stabilita' della nave riferito alle condizioni di carico
nel porto di partenza e di destinazione.
2. Le condizioni di stabilita' della nave devono essere tali che in ogni momento
del viaggio siano soddisfatte le condizioni previste dall'I.G. Code.
3. L'autorita' marittima, se ritenuto necessario, si avvale di un organismo
tecnico per la verifica dei calcoli di stabilita'.
Art. 10.
Accesso alle stive
1. L'accesso delle persone nelle stive che contengono granaglie alla
rinfusa, deve essere effettuato in conformita' alle prescrizioni di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 ottobre 2006
Il comandante generale: Dassatti
Allegato I
(previsto dall'art. 4, comma 1)
omesso
Allegato II
(previsto dall'art. 5, comma 2)
omesso
Allegato III
(previsto dall'art. 6, comma 2)
omesso