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Decreto 6 ottobre 2006
Ministero dei Trasporti. Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE.
(GU n. 295 del 20-12-2006)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il codice
della strada e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
ha approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada e successive modificazioni;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni ed
integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada.
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996
ed i relativi allegati A e B di attuazione della direttiva 94/55/CE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri,
relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997
di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso
tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su
strada;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 di attuazione della
direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione
professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per
ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001
con il quale e' stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE ed e' stato abrogato il
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ad
eccezione degli allegati A e B;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno
2004 di modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997 recante «Attuazione
della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al
progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci
pericolose»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile
2005 di modifica dei decreti ministeriali 15 maggio 1997 e 10 giugno 2004,
recanti «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea,
che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2005
di recepimento della direttiva 2004/111/CE del 9 dicembre 2004 che adatta per la
quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12
ottobre 2005 di modifica al decreto ministeriale 10 giugno 2004, recante
«Attuazione della direttiva 96/86/CE, del Consiglio dell'Unione europea, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE in materia di trasporto di
merci pericolose»;
Preso atto che la normativa concernente la formazione professionale dei
conducenti che trasportano merci pericolose su strada e' stata inserita negli
allegati A e B della direttiva 94/55/CE, cosi' come modificati dalla direttiva
96/86/CE della Commissione;
Tenuto presente che i consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada,
nominati ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, risultano in
possesso della necessaria competenza nel settore del trasporto delle merci
pericolose su strada; Considerata l'esigenza di attuare una organica
collaborazione fra l'Amministrazione dello Stato e le associazioni di categoria
e gli operatori del settore per lo studio e la predisposizione di norme in
materia di trasporto di merci pericolose;
Ritenuto opportuna l'istituzione di una Commissione consultiva per l'analisi e
lo studio della normativa nazionale ed internazionale, riguardante il
conseguimento del certificato di formazione professionale dei conducenti di
veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) allegati A e B: gli allegati A e B dell'accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose su strada,e le relative modifiche (ADR),
adottati quali allegati tecnici alla direttiva 94/55/CE che, tramite il decreto
di recepimento del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre
1996, sono diventate parte integrante della normativa nazionale;
b) Certificato di formazione professionale: il certificato di cui debbono essere
in possesso i conducenti che trasportano merci pericolose, cosi' come previsto
al capitolo 8.2 dell'allegato B della direttiva 94/55/CE, denominato di seguito
CFP.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto concerne le disposizioni relative alla formazione
professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su
strada, nonche' quelle per il conseguimento del relativo CFP.
Art. 3.
Certificato di formazione professionale
1. I CFP sono rilasciati dai competenti uffici del Ministero dei trasporti,
S.I.I.T. - settore trasporti, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione
generale per la motorizzazione.
2. Il modello del CFP e' conforme a quanto previsto negli allegati A e B.
Art. 4.
Corsi di formazione per il conseguimento del CFP
1. Il conseguimento del CFP e' subordinato alla frequenza di un corso di
formazione ed al superamento del relativo esame al termine del predetto corso,
nel rispetto delle prescrizioni previste negli allegati A e B.
2. I corsi per il conseguimento dei CFP sono svolti da organismi legalmente
costituiti, individuati quali:
a) autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i tipi di patenti
di guida o consorzi di autoscuole riconosciuti ai sensi dell'art. 123, comma 7
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero;
b) enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale
o organizzazioni da essi direttamente delegate a condizione che il loro statuto
preveda lo svolgimento dell'attivita' di formazione nel campo del trasporto
delle merci pericolose su strada, ovvero;
c) istituti di formazione il cui statuto preveda lo svolgimento dell'attivita'
di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose su strada, a
condizione che siano:
di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria
rappresentanti aziende di produzione di merci pericolose, ovvero;
di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria
rappresentanti aziende di autotrasporto di merci pericolose su strada facenti
parte della Consulta generale per l'autotrasporto di cui al decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 284, ovvero;
d) organizzazioni, compresi i corpi di docenti in esse operanti, che risultino
gia' accreditate per l'effettuazione dei corsi di formazione ai sensi del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e
successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto disposto all'art.
8.
3. Ogni corso di formazione, previa verifica del possesso dei requisiti di cui
al comma 2 da parte degli organismi in esso citati, e' soggetto ad approvazione
da parte del S.I.I.T. - settore trasporti, territorialmente competente.
4. Le richieste di approvazione dei corsi di formazione devono essere effettuate
per iscritto al medesimo S.I.I.T. - settore trasporti e devono contenere tutte
le informazioni previste dagli allegati A e B, nonche' l'indicazione del tipo di
organismo, cosi' come indicato al precedente comma 2.
5. Il direttore del S.I.I.T. - settore trasporti emana le opportune disposizioni
operative circa l'applicazione del presente decreto.
Art. 5.
Approvazione dei corsi di formazione
1. L'approvazione dei corsi di formazione deve essere effettuata con
riferimento a quanto previsto negli allegati A e B.
2. I docenti devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria,
nonche' del certificato di qualificazione professionale quale consulente per la
sicurezza dei trasporti delle merci pericolose in corso di validita', rilasciato
ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, relativo alla modalita'
stradale e per le classi di materie oggetto del corso di formazione tenuto,
fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'art. 8.
3. Le lezioni inerenti il comportamento da adottare in condizioni di emergenza
per il primo soccorso devono essere tenute da medici.
4. Per ogni corso di formazione deve essere predisposto un apposito registro
delle lezioni, da vidimare, presso l'Ufficio motorizzazione civile,
territorialmente competente, prima dell'effettuazione del medesimo corso. Il
registro delle lezioni deve essere firmato dagli allievi e controfirmato dal
docente con l'indicazione delle lezioni svolte o delle esercitazioni pratiche
eseguite. Il programma di formazione deve contemplare il calendario delle
esercitazioni pratiche individuali.
5. Nel caso di allievi che frequentino piu' corsi di formazione le esercitazioni
pratiche, previa approvazione, possono essere conglobate per i vari corsi.
Art. 6.
Esami al termine del corso di formazione
1. Per ottenere l'ammissione agli esami deve essere presentata all'Ufficio
motorizzazione civile, territorialmente competente nei riguardi della sede dello
svolgimento del corso di formazione frequentato, la domanda di esame allegando
l'attestazione dei versamenti dovuti per il conseguimento del certificato di
abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del decreto
legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.
2. L'esame per il rilascio del CFP deve essere sostenuto e superato entro sei
mesi dal termine del relativo corso frequentato. Trascorso tale termine
l'accesso all'esame e' subordinato alla frequentazione di un nuovo corso di
formazione.
3. Il mancato superamento dell'esame relativo al corso base, sia in occasione
del primo rilascio, che in occasione di aggiornamento, comporta l'esclusione
dagli ulteriori esami di specializzazione.
4. Qualora il richiedente non venga ritenuto idoneo, potra' ripetere l'esame
solo una seconda volta, non prima che sia trascorso un mese dalla data
dell'esame sostenuto con esito negativo. Nel caso di un secondo esito negativo
l'ammissione ad ulteriori esami e' subordinato alla frequentazione di un nuovo
corso di formazione.
5. Gli esami sono svolti in forma scritta con il sistema a quiz ed i testi sono
predisposti a cura della Direzione generale per la motorizzazione.
Art. 7.
Commissione consultiva
1. Presso la Direzione generale per la motorizzazione e' istituita la
«Commissione consultiva sulla formazione dei conducenti per il trasporto delle
merci pericolose».
2. La commissione ha la finalita' di svolgere i seguenti compiti:
a) analisi delle questioni relative alla formazione dei conducenti dei veicoli
adibiti al trasporto delle merci pericolose;
b) analisi delle innovazioni della normativa internazionale relativa alla
formazione dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto delle merci
pericolose;
c) formazione di indirizzi e proposte per l'elaborazione dei questionari da
utilizzare per l'effettuazione degli esami di conducente per i veicoli che
trasportano merci pericolose;
d) promozione di studi ed innovazioni sulle politiche in materia di formazione
ed esami per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto delle merci
pericolose.
3. La commissione e' composta da un dirigente del Ministero dei trasporti con
funzione di presidente, da un funzionario della Direzione generale per la
motorizzazione e da un funzionario del Ministero dell'interno entrambi
appartenenti all'area di inquadramento non inferiore a C3, nonche' da sette
rappresentanti designati rispettivamente dall'APAT, dalla Confindustria, dalla
Confartigianato trasporti, dalla Federchimica, dalla ANITA, dalla FAI, dalla
FITA. La funzione di segreteria e' attribuita ad un funzionario della Direzione
generale per la motorizzazione.
4. La commissione e' nominata con decreto del Ministro dei trasporti; e'
prevista la nomina di presidente e di membri supplenti.
5. La commissione puo' ammettere a partecipare alle proprie riunioni esperti del
settore o utilizzare pareri, studi e proposte che non comportino alcun onere per
il Ministero dei trasporti.
6. La partecipazione alla commissione di cui al comma 1 del presente articolo
non comporta la corresponsione di compensi.
Art. 8.
Norme transitorie
1. Per sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto, quanto previsto al comma 2 dell'art. 5, in tema di requisiti
dei docenti, e' applicato in alternativa a quanto previsto sull'argomento dal
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997;
2. Dopo due anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto i docenti accreditati ai sensi del decreto del Ministero dei
trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed
integrazioni devono dimostrare di essere in possesso del certificato di
qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti
delle merci pericolose, secondo le modalita' previste al comma 2 dell'art. 5.
3. Gli organismi accreditati per l'effettuazione dei corsi per il conseguimento
del CFP, ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione
del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, possono
continuare ad operare per altri due anni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
4. Le richieste ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni,
presentate alla data di pubblicazione del presente decreto possono essere
trattate con riferimento alla normativa previgente.
Art. 9.
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 maggio
1997 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato ad eccezione degli
allegati A e B.
Roma, 6 ottobre 2006
Il Ministro: Bianchi
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2006 Ufficio di controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio
n. 324