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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2005, n.183
Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa.
(GU n. 217 del 17-9-2005)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera d), della Costituzione della
Repubblica italiana;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione
delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia
di radiazioni ionizzanti;
Visto in particolare, l'articolo 162 del richiamato decreto legislativo n. 230
del 1995, il quale prevede l'emanazione del regolamento di sicurezza nucleare e
protezione sanitaria per il Ministero della difesa in tempo di pace, emanato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della difesa, che tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti
istituzionali delle Forze armate, si uniformi ai principi di radioprotezione
fissati nello stesso decreto legislativo n. 230 del 1995 e nella normativa
comunitaria, in modo da assicurare la protezione della popolazione e dei
lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente l'attuazione
della direttiva 97/43/EURATOM, in materia di protezione sanitaria delle persone
contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, concernente l'attuazione
della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e
della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante
attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, concernente disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2001;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico dell'energia
nucleare;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l'articolo 20, il quale definisce le attribuzioni del Ministero
della difesa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione
civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della
difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione
della difesa;
Visto il regolamento di attuazione della citata legge n. 25 del 1997, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la
riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la
riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa:
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma
strutturale delle Forze armate;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1994 concernente l'istituzione del
Centro interforze studi per le applicazioni militari di San Pietro a Grado
(Pisa);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio
sanitario nazionale ed, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere v) e z),
relativo alle competenze dello Stato afferenti, rispettivamente,
all'organizzazione sanitaria militare ed ai servizi sanitari previsti per le
Forze armate;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, concernente l'attuazione delle direttive CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
e, in particolare, l'articolo 23 sostituito dall'articolo 10, del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante il
regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277 del 1991, n. 626 del
1994 e n. 242 del 1996, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro nell'ambito del Ministero della difesa;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i
problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare, che ha espresso
parere favorevole sullo schema di regolamento, nella riunione del 28 ottobre
2004;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 16 maggio 2005;
Su proposta del Ministro della difesa;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione e deroghe
1. Le attivita' che comportano un rischio derivante dalle radiazioni
ionizzanti, indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e successive modificazioni, di seguito definito decreto legislativo, svolte
nell'ambito del Ministero della difesa dal personale militare e civile, dagli
studenti applicati in attivita' formativa e dai lavoratori esterni al Ministero
della difesa, sono assoggettate alle direttive comunitarie in materia di
radiazioni ionizzanti ed alle norme del presente regolamento. Il regolamento si
applica anche alle situazioni che comportino un rischio derivante dalle
radiazioni ionizzanti generate nell'ambito del Ministero della difesa.
2. Restano disciplinate dalle speciali norme tecnico-militari di tutela, che si
uniformano, per quanto possibile, in relazione alla peculiarita' delle attivita',
alle disposizioni del decreto legislativo, le attivita' e i luoghi di carattere
riservato o operativo o che presentino analoghe esigenze, connesse ai compiti
istituzionali delle Forze armate, comprese quelle di Polizia militare, di
protezione civile ed addestrative, nonche' le attivita' effettuate da proprio
personale su mezzi o con manipolazione di materiali del Ministero della difesa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione e' il
seguente:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)-c) (omissis);
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;».
- Il testo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente
l'attuazione delle direttive EURATOM 89/618, 90/641, 92/3 e 96/29 in materia di
radiazioni ionizzanti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13
giugno 1995.
- Il testo dell'art. 162 del richiamato decreto legislativo n. 230 del 1995, e'
il seguente:
«Art. 162 (Disposizioni particolari per il Ministero della difesa). - 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
difesa, sentito il Consiglio interministeriale di
coordinamento e consultazione, e' emanato il regolamento di sicurezza nucleare e
protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa.
2. Il regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti
istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, si uniformera' ai principi di
radioprotezione fissati nel presente decreto e nella normativa comunitaria
cosicche' sia garantita la protezione della popolazione e dei lavoratori contro
i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.».
- Il testo del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente
l'attuazione della direttiva 97/43/EURATOM, in materia di protezione sanitaria
delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad
esposizioni mediche, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio
2000.
- Il testo del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, concernente
l'attuazione della direttiva 96/29/EURATOM, in materia di protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000.
- Il testo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita'
e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
- Il testo del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante
attuazione della direttiva 96/29/EURATOM, in materia di protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2001.
- Il testo della legge 1° marzo 2002, n. 39, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2001, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 26 marzo 2002.
- Il testo della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico
dell'energia nucleare, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30
gennaio 1963.
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999.
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 e' il
seguente:
«Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero della difesa sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza
militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto
della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore,
pianificazione generale e operativa delle Forze armate e Interforze,
pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le
seguenti aree:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio
nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aree, pianificazione
generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi
tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per
interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali
ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui
deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle
decisioni da questi adottate; rapporti con le autorita' militari degli altri
Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli
impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti
dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attivita'
di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia
delle libere istituzioni ed il bene della collettivita' nazionale nei casi di
pubbliche calamita';
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e
relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi
di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari;
ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari
e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed
aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e
demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanita'
militare; attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e
dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per
lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti
dell'area tecnico industriale.».
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 205 del 1° settembre 1999.
- Il testo del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture
logistiche nel settore della difesa civile, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2001.
- Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del
Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e
dell'Amministrazione della difesa, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del
24 febbraio 1997.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556,
concernente regolamento di attuazione della citata legge n. 25 del 1997, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000.
- Il testo del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la
riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1997.
- Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la
riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998.
- Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma
strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed
h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 5 gennaio 1998.
- Il testo della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del
Servizio sanitario nazionale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 360 del
28 dicembre 1978.
- Il testo dell'art. 6, comma 1, lettere v) e z) della richiamata legge n. 833
del 1978 e' il seguente:
«Art. 6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)-u) (omissis);
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per
il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi
all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.».
- Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente
l'attuazione delle direttive CEE numeri 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269,
90/270, 90/394, 90/679, 93/88, 95/63, 97/42, 98/24, 99/38, 2001/45, 99/92,
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre
1994.
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 e
successive modificazioni e' il seguente:
«Art. 23 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e' svolta dall'unita'
sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche', per il settore minerario, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive
di seconda categoria e le acque minerali e termali delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attivita' lavorative
comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanita', sentita la Commissione consultiva
permanente, l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di sicurezza puo' essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro
che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima
ed alle autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la
sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale
ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate
e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresi' per le
aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da
individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanita'. L'Amministrazione della giustizia puo'
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche' dei servizi istituiti con
riferimento alle strutture penitenziarie.».
- Il testo del decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante il
regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277 del 1991, n. 626 del
1994 e n. 242 del 1996, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro nell'ambito del Ministero della difesa, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2000.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e' il seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si
applicano:
a) alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti
nucleari;
b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti
provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in
cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprieta'
radioattive fissili o fertili e cioe':
1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto,
importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione,
raccolta e smaltimento di materie radioattive;
2) al funzionamento di macchine radiogene;
3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV;
b-bis) alle attivita' lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3
che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la
specifica disciplina di cui al capo III-bis;
b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di
esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica
o di un'attivita' lavorativa non piu' in atto, secondo la specifica disciplina
di cui al capo X.
1-bis. Il presente decreto non si applica all'esposizione al radon nelle
abitazioni o al fondo naturale di radiazioni, ossia non si applica ne' ai
radionuclidi contenuti nell'organismo umano, ne' alla radiazione cosmica
presente al livello del suolo, ne' all'esposizione in superficie ai radionuclidi
presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di applicazione sono
escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso
di attivita' agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette operazioni
siano svolte nell'ambito di interventi per il recupero di suoli contaminati con
materie radioattive.
2. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto
definite nell'allegato I sono aggiornate, in relazione agli sviluppi della
tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e
della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione
pubblica, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL),
l'Istituto superiore di sanita' (ISS) e la Conferenza Stato regioni. Con gli
stessi decreti sono altresi' individuate, in relazione agli sviluppi della
tecnica ed alle direttivee raccomandazioni dell'Unione europea, specifiche
modalita' di applicazione per attivita' e situazioni particolari, tra le quali
quelle che comportano esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2 le condizioni di
applicazione sono quelle fissate negli allegati I e I-bis.
2-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i
termini di applicazione dell'art. 10-ter, commi 1 e 3, secondo la procedura di
cui al comma 2, i valori dei livelli di azione di cui all'allegato I-bis,
paragrafo 4, sono aggiornati in base alle indicazioni dell'Unione europea e agli
sviluppi della tecnica.».
Art. 2.
Organizzazione operativa
1. Con decreto del Ministro della difesa, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono emanate le istruzioni tecniche
per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza
radiologica delle attivita' e alla tutela contro i rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti.
2. L'organizzazione operativa comprende anche la gestione delle situazioni di
emergenza attinenti ai soggetti, di cui al precedente articolo 1 ed alla
popolazione civile eventualmente coinvolta. Il decreto del Ministro della
difesa, di cui al comma 1, si uniforma ai principi fissati dal decreto
legislativo e dal presente regolamento.
3. Le norme delle istruzioni di cui al comma 1, disciplinano anche la
predisposizione ed attuazione degli eventuali interventi, a livello nazionale o
locale, tenendo conto delle procedure di pianificazione nazionali e locali, con
le prefetture, il Ministero dell'interno ed il Dipartimento della protezione
civile.
4. Detti interventi sono effettuati previo scambio di informazioni sul
prevedibile scenario dell'incidente e sulla base del criterio di mitigazione
delle conseguenze.
5. Il Ministero della difesa predispone le adeguate procedure per la pronta
notifica delle emergenze alle autorita' competenti nazionali ed estere le cui
modalita' e norme d'attuazione sono definite dalle istruzioni di cui al comma 1.
Art. 3.
Autorizzazioni
1. Per le attivita' di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa e'
competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al decreto
legislativo ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
2. In ordine alle autorizzazioni previste dalle norme di cui al comma 1, trovano
applicazione, in particolare, i disposti di cui agli articoli:
a) 5 della legge n. 1860 del 1962, concernente il trasporto di materie
radioattive;
b) 28, 33 e 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995, concernenti,
rispettivamente, l'impiego di sorgenti di radiazioni, le installazioni di
deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi e la disattivazione degli
impianti nucleari.
Note all'art. 3:
- I riferimenti normativi relativi al testo della legge n. 31 dicembre 1962, n.
1860, sono riportati nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 1860 del 1962, concernente il trasporto di
materie radioattive e' il seguente:
«Art. 5. - Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantita' e
delle materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o di peso che
ecceda i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere effettuato da vettori
terrestri, aerei e marittimi, autorizzati con decreto del Ministro per
l'industria e il commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per i
trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la marina mercantile.
Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli trasporti occasionali di
materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o di peso che non
ecceda i valori che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria
e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. In tali casi, prima dell'esecuzione
del trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al medico
provinciale delle province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso,
mediante apposita denunzia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.
Singoli trasporti di materie fissili speciali, in qualsiasi quantita', e di
materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o di peso che ecceda
il limite fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da vettori
terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per
l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro interessato.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono il vettore
dall'osservanza delle vigenti norme sulla disciplina dei trasporti.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria
eil commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare,
sono emanate le norme regolamentarirelative al trasporto delle materie fissili
speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate
dalla Comunita' europea dell'energia atomica.
Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari relative al trasporto
delle materie fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma
precedente, il trasporto delle dette materie deve essere effettuato
nell'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della
marina mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche delle norme di
protezione sanitaria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, che risultino applicabili.».
- I testi degli articoli 28, 33 e 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995,
concernenti, rispettivamente, l'impiego di sorgenti di radiazioni, le
installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi e la
disattivazione degli impianti nucleari sono i seguenti:
«Art. 28 (Impiego di categoria A). - 1. L'impiego di categoria A e' soggetto a
nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale, della sanita', sentite l'ANPA e le regioni
territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni,
all'idoneita' dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalita' di
esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle
conseguenze di eventuali incidenti nonche' delle modalita' dell'eventuale
allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del
nulla osta e' inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al presidente della regione o
provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale
dei Vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli
aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonche' per
l'eventuale disattivazione degli impianti.».
«Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti
radioattivi). - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
dichiarazione di compatibilita' ambientale, la costruzione, o comunque la
costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento
nell'ambiente, nonche' di quelle per il trattamento e successivo deposito o
smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre
installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta preventivo del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e
della sanita', sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanita' e di concerto con i
Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA,
sono stabiliti i livelli di radioattivita' o di concentrazione ed i tipi di
rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' le
disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione alle
diverse tipologie di installazione. Nel decreto puo' essere prevista, in
relazione a tali tipologie, la possibilita' di articolare in fasi distinte,
compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta nonche' di stabilire
particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.».
«Art. 55 (Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari). - 1.
L'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto
nucleare e' soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri
dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della
sanita', la regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA, su istanza del
titolare della licenza. Detta autorizzazione e' rilasciata, ove necessario, per
singole fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto.
2. La suddivisione in fasi intermedie deve essere giustificata nell'ambito di un
piano globale di disattivazione, da allegare all'istanza di autorizzazione
relativa alla prima fase.
3. Per ciascuna fase, copia dell'istanza di autorizzazione deve essere inviata
alle Amministrazioni di cui al comma 1 e all'ANPA, unitamente al piano delle
operazioni da eseguire, a una descrizione dello stato dell'impianto,
comprendente anche l'inventario delle materie radioattive presenti,
all'indicazione dello stato dell'impianto stesso al termine della fase, alle
analisi di sicurezza concernenti le operazioni da eseguire e lo stato
dell'impianto a fine operazioni, all'indicazione delladestinazione dei materiali
radioattivi di risulta, ad una stima degli effetti sull'ambiente esterno ed a un
programma di radioprotezione anche per l'eventualita' di un emergenza. Nel piano
il titolare della licenza di esercizio propone altresi' i momenti a partire dai
quali vengono meno i presupposti tecnici per l'osservanza delle singole
disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni attinenti all'esercizio
dell'impianto.».
Art. 4.
Competenze
1. Le funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica
connesse alle attivita' indicate nel decreto legislativo, sono espletate
nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.
2. Le competenze in materia di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui
all'articolo 3, sono definite come segue:
a) gli Stati maggiori di Forza armata, tramite gli ispettorati ovvero i comandi
logistici, rilasciano le autorizzazioni alla detenzione ed all'impiego di
sorgenti di radiazioni ionizzanti e alla gestione dei relativi impianti;
b) le direzioni generali, nell'ambito delle aree di rispettiva competenza,
emanano direttive tecniche e provvedono alla verifica ed al collaudo delle
sorgenti di radiazioni ionizzanti;
c) i soggetti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, provvedono alla tutela dei rischi da radiazioni
ionizzanti del personale di cui all'articolo 1;
d) i servizi sanitari e tecnici della Difesa, definiti con il decreto
interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, provvedono alla vigilanza per le
attivita' di cui all'articolo 1, in particolare nelle aree riservate od
operative e per quelle che presentano analoghe caratteristiche, da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro
della difesa.
3. Le funzioni connesse alle attivita' di informazione, di sorveglianza fisica
della protezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, di
controllo radioprotezionistico ambientale, di smaltimento dei rifiuti
radioattivi e di dosimetria del personale, previste dal decreto legislativo,
sono espletate nell'ambito del Ministero della difesa come segue:
a) allo Stato maggiore della Difesa, sono attribuite le competenze in merito
alla informazione preventiva in caso di emergenza radiologica;
b) al CISAM, sono affidate le competenze in materia di radioattivita'
ambientale, raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi e
dosimetria del personale;
c) al CISAM e all'organizzazione della sanita' militare, sono attribuite le
competenze, per materia, concernenti, rispettivamente, le attivita' di
sorveglianza fisica e medica della protezione dai rischi derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi comprese quelle relative alla
conservazione della documentazione.
Note all'art. 4:
- I riferimenti normativi concernenti il testo del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, sono citati nelle note alle premesse.
- I riferimenti normativi relativi al testo del decreto interministeriale 14
giugno 2000, n. 284, sono citati nelle note alle premesse.
Art. 5.
Qualificazione del personale
1. Con decreto del Ministro della difesa sono determinati gli elenchi del
personale abilitato presso gli organi della Difesa, individuati nell'ambito
dell'organizzazione operativa prevista dall'articolo 2 del regolamento.
2. Le attivita' professionali per l'assolvimento delle funzioni previste dal
regolamento, sono effettuate dal personale del Ministero della difesa in
possesso degli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo. La formazione
professionale e l'abilitazione di detto personale competono al Ministero della
difesa secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto legislativo.
L'abilitazione e' rilasciata previo esame di apposite Commissioni delle quali
fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e un rappresentante del Ministero della salute.
Art. 6.
Funzioni ispettive
1. Le funzioni ispettive e le relative modalita' di attuazione sono
determinate dal Ministro della difesa nel decreto ministeriale di cui
all'articolo 2 del regolamento.
Art. 7.
Relazione annuale
1. Il Ministro della difesa informa, con cadenza annuale, con apposita
relazione, secondo le modalita' fissate nel decreto ministeriale di cui
all'articolo 2 del regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri in
ordine all'installazione di impianti ed all'avvio di attivita' concernenti
l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
2. Il Ministro della difesa unisce alla relazione, di cui al comma 1,
limitatamente agli impianti, un rapporto tecnico riservato e dettagliato, nel
quale sono specificate le caratteristiche fondamentali, l'ubicazione e gli
elementi che consentono l'attivita' in sicurezza nucleare e protezione
sanitaria.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 24 giugno 2005
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro della difesa
Martino
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2005 Ministeri istituzionali,
registro n. 11, foglio n. 14