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Decreto 20 novembre 2003
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Recepimento della decisione 2003/525/CE della Commissione del 18 luglio 2003, che rinvia la data di attuazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio per alcune attrezzature a pressione trasportabili.
(GU n. 34 del 11-2-2004)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili, ed in particolare gli articoli 15 e 17;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2003, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;
Vista la decisione 2003/525/CE della Commissione del 18 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 183 del 22 luglio 2003, che rinvia la data di attuazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio per alcune attrezzature a pressione trasportabili;
Adotta
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
Art. 1.
1. All'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 43, le parole "1° luglio 2003" sono sostituite con le parole "1° luglio 2005".
Art. 2.
1. L'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 41, e' sostituito dal seguente: "4. E' consentita fino al 1° luglio
2007 l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei fusti a pressione, delle incastellature di bombole e delle cisterne, conformi alla normativa vigente anteriormente al 1° luglio 2005. E' altresi' consentita la successiva messa in servizio di queste attrezzature immesse sul mercato fino al 1° luglio 2007.".
Art. 3.
1. Il presente decreto si applica dal 1° luglio 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 5