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Decreto 17 aprile 2003

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 40 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (misure relative al fondo per la promozione dei trasporti marittimi sicuri). 

(GU n. 123 del 29-5-2003) 



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
Visto in particolare, l'art. 80, comma 13, della suddetta legge che modifica l'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), come modificato dall'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) con il quale sono state stanziate per l'esercizio finanziario 2003 risorse per il sostegno e l'incentivazione per l'alta formazione professionale realizzate da istituti per la professionalita' nautica partecipati da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi e misure per la promozione di trasporti marittimi sicuri e ricerche;
Visto l'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che affida al Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione con proprio decreto, delle modalita' di attuazione delle disposizioni recate dall'art. 145, comma 40, della legge n. 388/2000, come modificato dal suddetto art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Ritenuta l'opportunita' di definire tempestivamente le modalita' di utilizzazione del finanziamento con riferimento sia all'anno 2003, sia agli anni successivi, in relazione alle corrispondenti previsioni del citato art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Considerato pertanto, che occorre stabilire le modalita' di attuazione delle disposizioni dell'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla suindicata normativa, con riferimento al finanziamento per l'esercizio finanziario 2003 e per quelli successivi, sia per la quota attinente misure di sostegno ed incentivazione per la formazione professionale permanente nel settore nautico, sia per la quota relativa a studi e ricerche aventi per oggetto la promozione di trasporti marittimi sicuri;
Considerato altresi' che l'intero stanziamento dell'anno 2001, pari a Euro 774.685 e quota-parte dello stanziamento dell'anno 2002 di pari importo e' stato destinato a favore del comune di Livorno a seguito di apposita convenzione stipulata in data 13 luglio 2001 tra l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione ed il comune stesso per iniziative volte alla promozione di trasporti marittimi sicuri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso ai documenti;
Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;


Decreta:


Articolo unico
1. Lo stanziamento iscritto sul capitolo 1974 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti dell'importo complessivo di Euro 5.164.600,00 per l'anno 2003 e per gli anni successivi, e', secondo le percentuali indicate dall'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, utilizzato per finanziare l'incentivazione ed il sostegno per l'alta formazione professionale, nonche' progetti di studio e ricerca per la promozione di trasporti marittimi sicuri.
2. Lo stanziamento annuale - per ciascuna delle tipologie di intervento previste dalla normativa indicata al comma 1 - e' ripartito nella misura dell'80 per cento a favore delle misure di sostegno ed incentivazione per l'alta formazione professionale e del 20 per cento a favore del finanziamento di programmi di studio e ricerca per la promozione di trasporti marittimi sicuri.
3. Il finanziamento per l'incentivazione ed il sostegno per l'alta formazione professionale e' riservato agli istituti per le professionalita' nautiche costituiti sotto forma di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, partecipati direttamente da o convenzionati con istituti di istruzione universitaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano istituito un forum permanente per la formazione e l'alta formazione professionale.
4. All'individuazione del soggetto o dei soggetti aventi titolo al finanziamento si provvede, per il primo triennio, previa selezione da parte dell'apposita commissione interministeriale di cui al comma 5.
5. La selezione delle richieste ammissibili al finanziamento e' effettuata da una commissione composta da due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze e da un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da nominarsi, rispettivamente, con decreto del Capo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Capo Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Tenuto conto dell'esigenza di attivare tempestivamente l'iniziativa per il sostegno e l'incentivazione dell'alta formazione professionale, le istanze di finanziamento devono essere presentate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno, la quale provvede ad assegnare e ad erogare i finanziamenti richiesti sulla base della selezione operata dalla commissione di cui al comma 5, a valere sul competente capitolo indicato al comma 1.
7. Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'assegnazione dei finanziamenti per le finalita' di cui alla lettera c) dell'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' effettuata con riferimento alle iniziative piu' idonee al conseguimento delle specifiche finalita' di legge che rispondano alle seguenti caratteristiche:
a) partecipazione o convenzionamento con istituzioni universitarie;
b) partecipazione o convenzionamento di enti la cui attivita' contempli quella prevista nel decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
c) disponibilita' di beni pubblici da destinare, previo recupero, alle esigenze infrastrutturali del forum permanente, siti in aree di interesse strategico per l'attuazione delle iniziative formative e di ricerca;
d) convenzionamento con istituzioni universitarie per l'utilizzazione di portali web da destinare alle attivita' del forum ed all'incontro tra domanda ed offerta formativa qualificata,
unitamente al monitoraggio dell'occupazione lavorativa;
e) previsione dell'estensione dell'offerta formativa e progettuale anche ai Paesi extracomunitari del bacino mediterraneo;
f) previsione della progettazione e realizzazione di servizi di supporto alle piccole e medie imprese, in regime convenzionato;
g) espressa previsione della libera adesione al forum da parte di soggetti pubblici e privati, in regime di convenzionamento.
8. L'assegnazione dei finanziamenti avviene sulla base di un piano economico-finanziario diretto all'ottimizzazione degli investimenti ed allo sviluppo ed incentivazione delle attivita' formative permanenti, nel rispetto delle percentuali stabilite nell'art. 22, comma 14, lettera c), ultima parte, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
9. L'assegnazione dei finanziamenti per le finalita' di studio e ricerca di cui all'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sara' effettuata a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore di soggetti specializzati nel campo della ricerca nel settore navale per programmi mirati al conseguimento delle specifiche finalita' di legge ed in particolare alla:
a) riduzione dei fattori di rischio di sinistri marittimi attraverso processi e modalita' di costruzione dei mezzi navali caratterizzate da elementi innovativi;
b) riduzione dei fattori di rischio di sinistri marittimi connessi ad aspetti tecnico-impiantistici delle unita' navali;
c) riduzione dei fattori di rischio per la sicurezza della navigazione connessi alla progettazione ed alla verifica di mezzi di salvataggio e delle tecniche di evacuazione della nave;
d) riduzione dei rischi per la nave e per le persone derivanti dalla gestione della sicurezza della navigazione e della security a bordo;
e) riduzione dei rischi per la nave ed il personale navigante correlati all'organizzazione ed alle nuove modalita' delle prestazioni lavorative.
10. Il finanziamento e' accordato ai programmi di cui al comma 9 nella misura percentuale del 90 per cento dei costi per attivita' di ricerca fondamentale, 50 per cento per attivita' di ricerca industriale e 25 per cento per attivita' di ricerca precompetitiva, nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C45 del 17 febbraio 1996.
11. Le istanze di finanziamento devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di presentazione di piu' programmi aventi i requisiti per essere ammessi al finanziamento, il finanziamento stesso, nell'ambito delle risorse disponibili a tale titolo e nel rispetto delle aliquote di cui al comma 10, sara' ripartito pro-quota proporzionalmente all'ammontare dei costi complessivi di ciascun programma.
12. La selezione delle richieste ammissibili al finanziamento e' effettuata da una commissione composta da due dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da nominarsi, rispettivamente, con decreto del Capo Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo e del Capo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2003
Il Ministro: Tremonti


Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 321