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Decreto 31 luglio 2002 

Ministero delle Attivitą Produttive. Modificazioni al decreto 24 novembre 1999, recante la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune. 

(GU n. 243 del 16-10-2002) 

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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117, del 21 maggio 1999, che istituisce presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato il fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario;
Vista la circolare del 23 giugno 1999, n. 900354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1999, applicativa dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140;
Considerato che le regioni hanno trasmesso gli elenchi delle domande di contributo pervenute entro la data del 21 agosto 1999 con l'indicazione dell'ammontare delle spese agevolabili, per un totale di lire 725.452.066.835;
Visto il decreto del 24 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione con il quale e' stato ripartito il predetto fondo;
Considerato che con nota del 13 febbraio 2001, prot. n. 587/22238 e' stata trasmessa la deliberazione n. 84 del 30 gennaio 2001 della giunta regionale della Liguria che modifica l'importo degli investimenti agevolabili per i progetti presentati ai sensi dell'art.
8 della legge n. 140/1999 da L. 38.389.800.000 a L. 1.400.000.000 con una riduzione di L. 36.989.800.000;
Ritenuto di dover modificare il predetto decreto del 24 novembre 1999 per tener conto della riduzione delle spese agevolabili per i progetti presentati ai sensi dell'art. 8 della legge n. 140/1999 per un importo di L. 36.989.800.000, deliberato dalla giunta della regione Liguria per cui il totale delle spese agevolabili si riduce da L. 725.452.066.835 a L. 688.462.266.835;
Considerato che sono state impegnate le risorse di lire 10 miliardi per gli anni 1999 e 2000 e che rimangono da impegnare le risorse dal 2001 al 2018 per un totale di lire 180 miliardi;
Tenuto conto che dall'istruttoria delle regioni, gli importi delle spese previste per la realizzazione dei progetti agevolabili, sono determinate come segue:

 


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          Piemonte....           |         L. 56.144.000.000
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Lombardia....                    |                 "  165.746.200.800
Veneto....                       |                 "  162.521.800.000
Liguria....                      |                   "  1.400.000.000
Emilia e Romagna                 |                  "  49.052.980.300
Toscana....                      |                  "  84.895.940.105
Marche....                       |                  "  39.470.716.000
Umbria....                       |                   "  6.197.000.000
Lazio....                        |                   "  1.171.268.800
Abruzzo....                      |                 "  106.734.260.830
Molise....                       |                   "  2.396.000.000
Campania....                     |                   "  9.993.100.000
Basilicata....                   |                   "  2.739.000.000
 

Considerato che per agevolare tutti i predetti progetti, comportanti una spesa totale di lire 688.462.266.835, occorrerebbe una disponibilita' finanziaria per un totale di lire 33.731.228.106 ottenuta per gli anni dal 2001 al 2018 quale 3,5% annuo della spesa agevolabile;
Tenuto conto che il fondo previsto dall'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, ammonta per gli anni dal 2001 al 2018 a lire 180 miliardi pari al 41,5% dell'importo di L. 433.731.228.106, il contributo erogabile per le predette regioni e' il seguente:

Decreta:
Art. 1.
Le risorse, per il periodo dal 2001 al 2018, di euro 92.962.241,84 (lire 180 miliardi) del fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, ripartiti tra le regioni a statuto ordinario con il decreto del 24 novembre 1999 sono modificate, per gli importi qui di seguito indicati:


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           Piemonte....           |        Euro 7.576.422,66
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Lombardia....                     |                   " 22.380.148,44
Veneto....                        |                   " 21.948.385,32
Liguria....                       |                      " 188.508,78
Emilia e Romagna                  |                    " 6.624.080,28
Toscana....                       |                   " 11.465.340,12
Marche....                        |                    " 5.329.832,04
Umbria....                        |                      " 836.139,60
Lazio....                         |                      " 158.035,86
Abruzzo....                       |                   " 14.414.316,30
Molise....                        |                      " 322.783,56
Campania....                      |                    " 1.348.984,44
Basilicata....                    |                      " 369.264,60


Le regioni provvedono a concedere le risorse assegnate in conformita' alle disposizioni previste dall'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Art. 2.
A partire dal 2001 fino all'anno 2018, per ciascun anno il Ministero delle attivita' produttive trasferira' alle regioni le somme qui di seguito elencate:

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           Piemonte....            |         Euro 420.912,37
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Lombardia....                      |                   " 1.243.341,58
Veneto....                         |                   " 1.219.354,74
Liguria....                        |                      " 10.472,71
Emilia e Romagna                   |                     " 368.004,46
Toscana....                        |                     " 636.963,34
Marche....                         |                     " 296.101,78
Umbria....                         |                      " 46.452,20
Lazio....                          |                       " 8.779,77
Abruzzo....                        |                     " 800.795,35
Molise....                         |                      " 17.932,42
Campania....                       |                      " 74.943,58
Basilicata....                     |                      " 20.514,70

 


Art. 3.
Le regioni trasmetteranno, al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il mese di febbraio dell'anno 2003 e negli anni successivi, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, sulla valutazione dei risultati conseguiti, nonche' sui miglioramenti dei livelli di sicurezza e dell'innovazione tecnologica.

Art. 4.
La spesa di cui all'art. 1 sara' imputata al capitolo 7420 piano di gestione 08 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle attivita' produttive e sara' cosi' ripartita: per quanto riguarda 5.164.568,99 euro a valere sui residui 2001 e quanto a 5.164.568,99 sulle competenze del 2002 e per 5.164.568,99 su ciascuno degli esercizi finanziari dal 2003 al 2018.

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2002


Il Ministro delle attivitą produttive
Marzano

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi