AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/200
Decreto 27 giugno 2002
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Modificazione all'appendice "B" al decreto ministeriale 22 luglio 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.
(GU n. 162 del 12-7-2002)
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti, entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa;
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, cosi' come modificato con legge 23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 7 novembre 1995 con il quale il Comandante generale delle capitanerie di porto e' delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministero adottandone i relativi progetti;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1991 recante le "Norme di sicurezza per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi" (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 1991);
Ritenuto di dover procedere con urgenza alla revisione della scheda relativa al materiale denominato - Silicomanganese - di cui alla pag. 101 - Tabella "B" - del predetto decreto ministeriale, per allinearla alla disciplina internazionale dettata dal Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BC Code) - adottato dall'Assemblea IMO con Risoluzione A.434(XI);
Decreta:
Articolo unico
Alla pag. 101 - Appendice B - del decreto ministeriale 22 luglio 1991, la tabella relativa al materiale denominato - Silicomanganese - e' abrogata e sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2002
Il comandante generale: Sicurezza
Allegato
MODIFICAZIONE ALLL'APPENDICE "B" DEL DECRETO MINISTERIALE 22 LUGLIO 1991 RECANTE "NORME DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO MARITTIMO ALLA RINFUSA DI CARICHI SOLIDI". SILICOMANGANESE
(Con profilo di pericolosita' conosciuto, oppure conosciuto per sviluppare gas)
(Con un contenuto in silicio pari al 25% o superiore).
N. BC: 060;
Classe IM-O: MHB;
MFAG: 601, 605;
Fattore approssimato di stivaggio (m³/t): da 0,18 a 0,26;
EmS: B2;
MFAG: 601, 605.
Proprieta': a contatto con acqua, alcali o acidi puo' sviluppare idrogeno, gas infiammabile; puo' anche produrre fosfina e arsina, gas altamente tossici.
Osservazioni: prima dell'imbarco il produttore o il caricatore devono presentare un certificato attestante che, dopo la sua produzione, il materiale e' stato immagazzinato al coperto ma, per un periodo non inferiore a tre giorni prima dell'imbarco, e' stato esposto all'aria aperta.
Separazione e norme di stivaggio: la separazione deve essere effettuata come prescritto per le materie della Classe 4.3 "Separato da" derrate alimentari e da tutti i liquidi della Classe 8. Puo' essere caricato soltanto in condizioni di tempo asciutto. Tenere all'asciutto. Il prodotto deve essere stivato in uno spazio per il carico ventilato meccanicamente.
Norme particolari: la ventilazione deve essere tale che nessuna fuga di gas possa raggiungere i locali di alloggio sopra o sotto il ponte.
www.AmbienteDiritto.it