Copyright © Ambiente Diritto.it
Ordinanza 4 maggio 2009
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Misure profilattiche contro l'influenza da nuovo virus influenzale A(H1N1) per passeggeri provenienti dal Messico.
(GU n. 102 del 5-5-2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visti gli articoli 14 e 32 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
l'Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1990, concernente il Sistema
informativo delle malattie infettive e diffusive;
Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, recante il Regolamento
per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione ed il decreto legislativo
9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la revisione della parte aeronautica del Codice della
navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n.
265;
Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25
luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e
reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, cosi' come aggiornato
dal nuovo Regolamento sanitario internazionale 2005, entrato in vigore
il 15 giugno 2007;
Visti l'articolo 112, comma 3, lettera g) e l'articolo 117 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Preso atto della recente insorgenza di epidemie di influenza da nuovo
virus influenzale A(H1N1), dotato di potenziale pandemico;
Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa
indicano la trasmissibilita' interumana per via aerea in occasione di
contatti stretti;
Considerato che in data 29 aprile 2009 l'Organizzazione mondiale della
sanita' ha portato il livello di allerta pandemico dalla fase 4 alla
fase 5, con indicazione agli Stati Membri per l'innalzamento dei livelli
di sorveglianza e l'immediata attuazione di quanto previsto dai
rispettivi Piani pandemici nazionali;
Ritenuto necessario mettere in atto misure idonee a ridurre il rischio
di diffusione in Italia della influenza da nuovo virus A(H1N1), tenuto
conto delle indicazioni provenienti dall'Organizzazione mondiale della
sanita';
Considerata l'esigenza di evitare l'eventuale diffusione dell'infezione
da nuovo virus A(H1N1) in collettivita' scolastiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
Vista l'Ordinanza ministeriale del 29 aprile 2009 concernente:
«Istituzione dell'Unita' di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le
misure di emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dalla
influenza da nuovo virus A(H1N1)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 30 aprile 2009, n. 99;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008, recante: «Delega di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali al Sottosegretario di Stato Prof. Ferruccio Fazio, per taluni
atti di competenza dell'amministrazione»;
Ordina:
Art. 1.
1. E' fatto obbligo a tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio in
arrivo in Italia provenienti direttamente o indirettamente con vettore
aereo dal Messico, in cui sono state segnalate epidemie da nuovo virus
influenzale A(H1N1), di fornire agli Uffici di sanita' marittima, aerea
e di frontiera - USMAF del Ministero del lavoro, della salute e delle
Politiche Sociali (Autorita' Sanitaria aeroportuale) del primo scalo
italiano le proprie generalita' ed ogni altro elemento che gli stessi
USMAF riterranno utile acquisire per garantire la loro rintracciabilita'
nei quattordici giorni successivi all'arrivo, nonche' di sottoporsi ad
ogni eventuale accertamento diagnostico stabilito dalla Autorita'
Sanitaria aeroportuale al momento dell'arrivo.
2. A tal fine i predetti passeggeri e componenti dell'equipaggio
compilano e consegnano alla Autorita' sanitaria aeroportuale una
dichiarazione su modello riportato in allegato 1, che costituisce parte
integrante della presente Ordinanza.
3. I dati, forniti ai fini di sanita' pubblica, vengono trattati nel
rispetto delle norme vigenti sulla tutela dei dati personali.
4. La documentazione acquisita viene distrutta dopo trenta giorni ove
non si sia verificato nessun caso sospetto di malattia.
Art. 2.
1. Le Compagnie aeree italiane ed estere che effettuano voli diretti
per l'Italia dal Messico provvedono attraverso idonei accordi con l'autorita'
o l'ente di gestione dello scalo aeroportuale di arrivo affinche' i
passeggeri provenienti dal Messico in arrivo con i predetti voli siano
accompagnati ad un'apposita zona dedicata ai controlli sanitari,
identificata dalla Autorita' sanitaria aeroportuale.
2. Gli Enti che gestiscono gli scali aeroportuali ove sono effettuati
voli diretti per l'Italia dal Messico mettono in atto tutte le misure
organizzative necessarie a consentire ai passeggeri interessati di
sottoporsi alle operazioni di vigilanza sanitaria ed alle Compagnie
aeree di ottemperare agli obblighi di cui alla presente Ordinanza.
Art. 3.
1. Ai sensi della presente Ordinanza i passeggeri con sintomi
sospetti di influenza saranno avviati, a seconda delle condizioni
cliniche manifestate e, a giudizio della Autorita' sanitaria
aeroportuale, alla struttura sanitaria territoriale di riferimento per
ulteriori approfondimenti diagnostici, per i trattamenti del caso e per
l'applicazione delle misure previste per le malattie infettive e
diffusive.
Art. 4.
1. I soggetti individuati dalla Struttura sanitaria territoriale di
riferimento come «contatti stretti» di casi confermati di infezione
da virus A(H1N1) saranno sottoposti, da parte della Autorita' sanitaria
competente, a chemioprofilassi e sorveglianza sanitaria, per un periodo
di sette giorni.
Art. 5.
1. Gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie,
che rientrano in Italia dal Messico, non sono ammessi alla frequenza
delle attivita' scolastiche per sette giorni dall'arrivo.
Art. 6.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ove
necessario anche tramite specifici accordi, le articolazioni
territoriali del Servizio sanitario nazionale e la Croce Rossa Italiana
per quanto di specifica competenza collaborano alle attivita' di cui
alla presente Ordinanza.
2. La presente Ordinanza ha validita' fino al 31 luglio 2009.
La presente Ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 4 maggio 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Fazio
Registrata alla Corte dei Conti il 4 maggio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali Registro n. 2, foglio n. 20
Allegato 1
omesso